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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 25/03/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 632/2024 V.G., vertente
TRA
n. a Guardiagrele il 17.9.1964, CF Parte_1
, difesa dall'Avv. Stefania Edmondo C.F._1
E
, n. a Lanusei il 6.1.1969, CF , difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Stefania Edmondo
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso depositato il 4.12.2024
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- visto il ricorso per separazione consensuale dei coniugi;
- rilevato che le parti all'udienza del 24.3.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni congiunte di cui al ricorso depositato il
4.12.2024, del seguente preciso tenore:
Stabilire che la casa coniugale sita in Fossacesia, via Bachelet n. 39, di proprietà di entrambi i coniugi, resterà nella disponibilità del sig. , CP_1
pagina 1 di 3 con espresso divieto di conviverci con altre persone, con ogni arredo e mobilio ad esclusione dei beni che saranno concordati tra le parti.
Il sig. provvederà al pagamento di tutte le spese ad essa relative, utenze CP_1 ed ogni spese ed onere accessorio;
La stabilirà altrove la propria residenza entro 6 mesi Parte_1 dall'omologa del presente ricorso;
Stabilire che il sig. verserà alla signora a CP_1 Parte_1 titolo di contributo di mantenimento la somma di € 500,00 (cinquecento) mensili entro il 16 di ogni mese, a partire dal momento in cui lascerà la casa coniugale, somma da versarsi sul c/c a quest'ultima intestato IBAN
[...]CC0012363229, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat;
Stabilire che per il mantenimento delle figlie, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti che saranno collocate con la IG. Parte_1 provvederà direttamente il padre sig. il quale pagherà tutte le CP_1 spese ordinarie e straordinarie: spese universitarie e di specializzazione, vitto, alloggio, spese mediche, vestiario ed ogni ulteriore necessità, in ragione del forte divario di reddito esistente tra le parti e della circostanza che il sig. CP_1 rimarrà a vivere nella casa coniugale acquistata da entrambi e la signora Pt_1 dovrà trovare una nuova abitazione, provvedere al pagamento del canone di locazione, arredare la casa e sostenere ogni altra spesa;
Stabilire che le vetture in uso alla famiglia, resteranno nella disponibilità dei legittimi intestatari la vettura Opel Mokka alla IG.ra , Parte_1 mentre la vettura Audi A4, al sig. ed ognuno provvederà al CP_1 pagamento di ogni spesa ad essa relativa;
i conti correnti cointestati saranno intestati esclusivamente al sig. CP_1 che ne rimarrà l'esclusivo titolare;
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
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Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni Parte_1 CP_1 concordate e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Fossacesia (Anno 1997 n. 19 - Parte II Serie A).
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 25.3.2025
Il Presidente Massimo Canosa
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