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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5031 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
13 SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.P. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta in data 23 aprile 2025 ha emesso SENTENZA EX ART.281 c.p.c. undecies del procedimento civile trattato con rito Cartabia iscritto al n.24057/2023 R.G., avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
, nata a [...]/SP, il 22.02.1988 (C.F. CPF. 353.665.578-52) Parte_1
e residente in [...], 2224, Apto 62, Chacara Santo Antonio, Sao Paulo/SP;
nato a [...]/SP, il 11.11.1983, rappresentati e difesi come Parte_2
da procura allegata al fascicolo telematico, dall' Avv. La Malfa Maria Stella
RICORRENTI
in persona del Ministro in carica dom. ex lege presso Controparte_1 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Resistente contumace
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Interventore ex lege Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22 novembre 2023 parte ricorrente ha convenuto in giudizio il per ottenere idoneo provvedimento per il riconoscimento della cittadinanza Controparte_1 italiana e, per l'effetto, ordinare all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza, l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare e dichiarare la loro cittadinanza iure sanguinis sin dalla nascita. In particolare riferisce che:
“…discendenti diretti di ovvero , cittadina italiana, nato a [...]_3
Buonalbergo (BN), il 15.12.1938, come risultante dal certificato di nascita/battesimo (doc.3), figlia di
e di che, in data 31.05.1958, contraeva matrimonio con Per_1 Persona_2 Persona_3 (doc.5)…”. Sino agli attuali ricorrenti, come da schema allegato e facente parte della documentazione esibita nel fascicolo telemematico. Ne consegue che hanno esercitato il diritto al cd. riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ex art.1 legge n.91/1992: hanno provato il suddetto diritto ad ottenere, per via amministrativa, il riconoscimento dello status civitatis italiano per avere i medesimi provato il possesso ininterrotto dello status civitatis italiano quali discendenti in Parte_3 di cittadino italiano per nascita (status sussistente ex art.1 legge 555/1912 per l'avo originario ed ex art. 1 co. 1 lett. A, legge n.91/92).
Il ricorso ha riportato tutta la sequenza genealogica dal capostipite fino all' attuale ricorrente e documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche — ove straniere — tradotte e munite di apostille. Precisato che l'antenato non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, manifestando la volontà di non naturalizzarsi come cittadino brasiliano, restando legato alle sue radici, come da certificato negativo di naturalizzazione allegato al ricorso. Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio e si è proceduto in contumacia. Il P.M. ha espresso parere favorevole. Il non CP_1
si è costituito e si dichiara contumace. In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017; a norma dell'art. 3 comma 2 “il
Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd. Minniti - “ le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”. Non è di ostacolo a tale percorso il fatto che l'atto introduttivo sia eventualmente denominato “citazione”, diversamente da quanto previsto per il rito sommario de quo, dal momento che esso è, in sostanza un ricorso, regolarmente depositato, all'esito del quale il giudice ha fissato con decreto l'udienza di comparizione ed assegnato il termine per la notifica ai contraddittori, adempimento che è stato osservato.
Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al , in persona del Ministro Controparte_1
in carica, quale articolazione centrale del soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000. La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato, e per esso al , degli atti concernenti la Controparte_1
cittadinanza italiana, senza che influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 Legge n. 91/94. Nel merito la domanda proposta è fondata.
A norma dell'art. 4 del Codice Civile del 1865: «è cittadino il figlio di padre italiano».
Parimenti, ai sensi dell'art. 1 della L. 555/1912: «è cittadino per nascita, il figlio di padre cittadino». La legge n. 555/1912, pertanto, sebbene confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio di cittadino a prescindere dal luogo di nascita, all'art. 7 intese garantire ai figli di cittadini italiani emigrati all'estero il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. L'art. 7 della L. 555/1912 consentiva, infatti, al figlio di cittadino italiano - nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli (come nella fattispecie in esame) - di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, riconoscendo, quindi, all'interessato, la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92:
"è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati.
Di conseguenza, anche il discendente ha acquisito sin dalla nascita la cittadinanza italiana, in quanto discendente da cittadino italiano.
Giova a tal punto ricordare come anche il Tribunale di Roma ha autorevolmente evidenziato che «il mutamento di cittadinanza del genitore durante la minore età della prole non ha avuto rilievo ai fini del mantenimento della titolarità dello status civitatis italiano, ove i figli siano investititi “iure soli” del possesso di una cittadinanza straniera» in quanto «il regime di perdita della cittadinanza italiana di cui all'art. 12 Legge n.
555/1912 non si estende a coloro i quali siano destinatari della disciplina dell'art. 7 della medesima legge ossia a coloro che, nati all'estero da genitore italiano o divenuto tale durante la minore età, siano considerati dallo stato di nascita propri cittadini “ab origine” per nascita nel territorio dello Stato secondo il principio dello ius soli …di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la minore età del figlio l'avesse perduta» precisando, inoltre, che «…non appare, pertanto, applicabile al figlio minore nato all'estero da cittadino italiano il sopracitato art. 12, disciplinante il diverso caso in cui il figlio di chi avesse perduto la cittadinanza, per effetto della scelta del genitore, avesse anche egli acquisito la cittadinanza di uno stato straniero in quanto ipotesi diversa da quella in cui la cittadinanza straniera già appartenesse al figlio iure soli».
E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983)
che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo Controparte_1
certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Circa la domanda si rileva che: “….il Consolato Generale di Italia in San Paolo versa, dato l'elevato numero di richieste di cittadinanza ius sanguinis, in una situazione di paralisi dei propri uffici ed, invero, come si legge dal sito istituzionale sono in corso di convocazione che hanno presentato la loro richiesta nell'anno 2011 (ovvero ben 11 anni dopo la richiesta)”.
La portata del fenomeno di sostanziale stallo in cui versa il a San Parte_4 Paolo si comprende maggiormente riportando i numeri progressivi delle liste di attesa per ciascun anno nel periodo compreso tra il 2011 e il 2021.”.
L'abnorme numero di domande presentate ha causato un blocco della piattaforma
Prenot@mi inviando la richiesta di inserimento nella lista d'attesa. Secondo la nuova modalità stabilita dallo stesso , in tanti hanno inviato al Parte_4 Parte_5
in San Paolo i moduli di richiesta di appuntamento: ricevute le richieste, non risulta
[...] fornita alcuna risposta, tramite e-mail, così come previsto dalle mutate esigenze del
; ma vi è di più: “…tempi di attesa dell'esame delle pratiche di Parte_4 cittadinanza al Consolato Generale d'Italia di San Paolo del Brasile sono attualmente di circa 10-12 anni! come risulta dal documento estratto in data
05.01.2023 dal sito ufficiale del San Paolo del Brasile Parte_4 https://conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/it/i_servizi/per_i_cittadini/”.
Ne consegue che in applicazione dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Sul punto è opportuno segnalare una delle tante ordinanze emesse: Tribunale di
Roma in data 19 settembre 2021, in persona del Giudice, dott.ssa Adele Pezone, e la conforme ordinanza resa dal Tribunale di Roma in persona del Giudice, dott.ssa Doriana
Marra, in data 17 gennaio 2021 (ancora conforme ex multibus Trib. Roma ordinanza del
23 aprile 2020).
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando così l'interesse dei soggetti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
Ritiene pertanto questo giudicante che parte ricorrente è cittadino italiano iure sanguinis fin dalla nascita.
Per l'effetto di quanto esposto in fatto e diritto si ordina all'ufficiale dello stato civile di provvedere agli adempimenti conseguenti all'attribuzione di tale status civitatis.
Può disporsi l'integrale compensazione delle spese, tenuto conto della sussistenza di una non univoca interpretazione sulle questioni anche in relazione alla pronuncia di difetto di legittimazione passiva del CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del GOP così dispone: Dichiara i ricorrenti come in atti generalizati sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza dei requisiti normativi ed in quanto discendenti da cittadino italiano, che ha validamente trasmesso loro iure sanguinis la cittadinanza italiana;
- per l'effetto ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza dello stesso, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- ordina, per l'effetto al e all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_1 competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile.
- Spese compensate.
Così deciso in Napoli in data 19 maggio 2025
Il Gop
Dott.ssa Antonietta De Simone
13 SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.P. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta in data 23 aprile 2025 ha emesso SENTENZA EX ART.281 c.p.c. undecies del procedimento civile trattato con rito Cartabia iscritto al n.24057/2023 R.G., avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
, nata a [...]/SP, il 22.02.1988 (C.F. CPF. 353.665.578-52) Parte_1
e residente in [...], 2224, Apto 62, Chacara Santo Antonio, Sao Paulo/SP;
nato a [...]/SP, il 11.11.1983, rappresentati e difesi come Parte_2
da procura allegata al fascicolo telematico, dall' Avv. La Malfa Maria Stella
RICORRENTI
in persona del Ministro in carica dom. ex lege presso Controparte_1 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Resistente contumace
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Interventore ex lege Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22 novembre 2023 parte ricorrente ha convenuto in giudizio il per ottenere idoneo provvedimento per il riconoscimento della cittadinanza Controparte_1 italiana e, per l'effetto, ordinare all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza, l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare e dichiarare la loro cittadinanza iure sanguinis sin dalla nascita. In particolare riferisce che:
“…discendenti diretti di ovvero , cittadina italiana, nato a [...]_3
Buonalbergo (BN), il 15.12.1938, come risultante dal certificato di nascita/battesimo (doc.3), figlia di
e di che, in data 31.05.1958, contraeva matrimonio con Per_1 Persona_2 Persona_3 (doc.5)…”. Sino agli attuali ricorrenti, come da schema allegato e facente parte della documentazione esibita nel fascicolo telemematico. Ne consegue che hanno esercitato il diritto al cd. riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ex art.1 legge n.91/1992: hanno provato il suddetto diritto ad ottenere, per via amministrativa, il riconoscimento dello status civitatis italiano per avere i medesimi provato il possesso ininterrotto dello status civitatis italiano quali discendenti in Parte_3 di cittadino italiano per nascita (status sussistente ex art.1 legge 555/1912 per l'avo originario ed ex art. 1 co. 1 lett. A, legge n.91/92).
Il ricorso ha riportato tutta la sequenza genealogica dal capostipite fino all' attuale ricorrente e documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche — ove straniere — tradotte e munite di apostille. Precisato che l'antenato non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, manifestando la volontà di non naturalizzarsi come cittadino brasiliano, restando legato alle sue radici, come da certificato negativo di naturalizzazione allegato al ricorso. Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio e si è proceduto in contumacia. Il P.M. ha espresso parere favorevole. Il non CP_1
si è costituito e si dichiara contumace. In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017; a norma dell'art. 3 comma 2 “il
Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd. Minniti - “ le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”. Non è di ostacolo a tale percorso il fatto che l'atto introduttivo sia eventualmente denominato “citazione”, diversamente da quanto previsto per il rito sommario de quo, dal momento che esso è, in sostanza un ricorso, regolarmente depositato, all'esito del quale il giudice ha fissato con decreto l'udienza di comparizione ed assegnato il termine per la notifica ai contraddittori, adempimento che è stato osservato.
Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al , in persona del Ministro Controparte_1
in carica, quale articolazione centrale del soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000. La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato, e per esso al , degli atti concernenti la Controparte_1
cittadinanza italiana, senza che influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 Legge n. 91/94. Nel merito la domanda proposta è fondata.
A norma dell'art. 4 del Codice Civile del 1865: «è cittadino il figlio di padre italiano».
Parimenti, ai sensi dell'art. 1 della L. 555/1912: «è cittadino per nascita, il figlio di padre cittadino». La legge n. 555/1912, pertanto, sebbene confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio di cittadino a prescindere dal luogo di nascita, all'art. 7 intese garantire ai figli di cittadini italiani emigrati all'estero il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. L'art. 7 della L. 555/1912 consentiva, infatti, al figlio di cittadino italiano - nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli (come nella fattispecie in esame) - di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, riconoscendo, quindi, all'interessato, la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92:
"è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati.
Di conseguenza, anche il discendente ha acquisito sin dalla nascita la cittadinanza italiana, in quanto discendente da cittadino italiano.
Giova a tal punto ricordare come anche il Tribunale di Roma ha autorevolmente evidenziato che «il mutamento di cittadinanza del genitore durante la minore età della prole non ha avuto rilievo ai fini del mantenimento della titolarità dello status civitatis italiano, ove i figli siano investititi “iure soli” del possesso di una cittadinanza straniera» in quanto «il regime di perdita della cittadinanza italiana di cui all'art. 12 Legge n.
555/1912 non si estende a coloro i quali siano destinatari della disciplina dell'art. 7 della medesima legge ossia a coloro che, nati all'estero da genitore italiano o divenuto tale durante la minore età, siano considerati dallo stato di nascita propri cittadini “ab origine” per nascita nel territorio dello Stato secondo il principio dello ius soli …di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la minore età del figlio l'avesse perduta» precisando, inoltre, che «…non appare, pertanto, applicabile al figlio minore nato all'estero da cittadino italiano il sopracitato art. 12, disciplinante il diverso caso in cui il figlio di chi avesse perduto la cittadinanza, per effetto della scelta del genitore, avesse anche egli acquisito la cittadinanza di uno stato straniero in quanto ipotesi diversa da quella in cui la cittadinanza straniera già appartenesse al figlio iure soli».
E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983)
che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo Controparte_1
certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Circa la domanda si rileva che: “….il Consolato Generale di Italia in San Paolo versa, dato l'elevato numero di richieste di cittadinanza ius sanguinis, in una situazione di paralisi dei propri uffici ed, invero, come si legge dal sito istituzionale sono in corso di convocazione che hanno presentato la loro richiesta nell'anno 2011 (ovvero ben 11 anni dopo la richiesta)”.
La portata del fenomeno di sostanziale stallo in cui versa il a San Parte_4 Paolo si comprende maggiormente riportando i numeri progressivi delle liste di attesa per ciascun anno nel periodo compreso tra il 2011 e il 2021.”.
L'abnorme numero di domande presentate ha causato un blocco della piattaforma
Prenot@mi inviando la richiesta di inserimento nella lista d'attesa. Secondo la nuova modalità stabilita dallo stesso , in tanti hanno inviato al Parte_4 Parte_5
in San Paolo i moduli di richiesta di appuntamento: ricevute le richieste, non risulta
[...] fornita alcuna risposta, tramite e-mail, così come previsto dalle mutate esigenze del
; ma vi è di più: “…tempi di attesa dell'esame delle pratiche di Parte_4 cittadinanza al Consolato Generale d'Italia di San Paolo del Brasile sono attualmente di circa 10-12 anni! come risulta dal documento estratto in data
05.01.2023 dal sito ufficiale del San Paolo del Brasile Parte_4 https://conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/it/i_servizi/per_i_cittadini/”.
Ne consegue che in applicazione dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Sul punto è opportuno segnalare una delle tante ordinanze emesse: Tribunale di
Roma in data 19 settembre 2021, in persona del Giudice, dott.ssa Adele Pezone, e la conforme ordinanza resa dal Tribunale di Roma in persona del Giudice, dott.ssa Doriana
Marra, in data 17 gennaio 2021 (ancora conforme ex multibus Trib. Roma ordinanza del
23 aprile 2020).
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando così l'interesse dei soggetti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
Ritiene pertanto questo giudicante che parte ricorrente è cittadino italiano iure sanguinis fin dalla nascita.
Per l'effetto di quanto esposto in fatto e diritto si ordina all'ufficiale dello stato civile di provvedere agli adempimenti conseguenti all'attribuzione di tale status civitatis.
Può disporsi l'integrale compensazione delle spese, tenuto conto della sussistenza di una non univoca interpretazione sulle questioni anche in relazione alla pronuncia di difetto di legittimazione passiva del CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del GOP così dispone: Dichiara i ricorrenti come in atti generalizati sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza dei requisiti normativi ed in quanto discendenti da cittadino italiano, che ha validamente trasmesso loro iure sanguinis la cittadinanza italiana;
- per l'effetto ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza dello stesso, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- ordina, per l'effetto al e all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_1 competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile.
- Spese compensate.
Così deciso in Napoli in data 19 maggio 2025
Il Gop
Dott.ssa Antonietta De Simone