Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/05/2025, n. 2248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2248 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Ida Ponticelli, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza cartolare del 19.5.2025, verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 896/2025 R.G. Previdenza tra
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Polidoro Parte_1
OPPONENTE
contro
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto. CP_1
OPPOSTO
e
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto. CP_2
OPPOSTO
e
, quale successore universale ex lege di Controparte_3
Equitalia rappresentata e difesa dall'avv. Michele Brancato Controparte_4
OPPOSTO
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 23.1.2025, parte ricorrente in epigrafe ha agito sulla base di un estratto di ruolo, da cui è risultata l'esistenza di un'iscrizione ipotecaria per pretese debitorie per
L'istante ha rilevato la mancata notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e delle cartelle nonché la prescrizione dei crediti previdenziali per il decorso del termine di legge, anche a decorrere dalla presunta data di notifica delle predette cartelle e ha concluso chiedendo dichiararsi la prescrizione di ogni diritto vantato dalle resistenti, con conseguente dichiarazione di inefficacia della imposizione nei confronti dell'opponente; vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
CP_ L'ente impositore si è costituito ed ha chiesto il rigetto della domanda sulla base delle motivazioni di cui alla memoria di costituzione.
L'ente impositore si è costituito ed ha chiesto il rigetto della domanda sulla base delle CP_2 motivazioni di cui alla memoria di costituzione.
L' , successore a titolo universale ex lege di Equitalia, si è Controparte_3 costituita in giudizio eccependo la carenza di interesse della parte ad impugnare il ruolo e deducendo di avere regolarmente notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per cui è causa.
Lette le note scritte depositate ex art. 127ter cpc, alla presente udienza, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
L'opposizione è inammissibile.
La questione oggetto della controversia concerne la possibilità, per il contribuente che rileva di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione e che ne scopra l'esistenza, di impugnare tali atti immediatamente, anche insieme al ruolo.
In proposito, l'articolo 3-bis, Dl n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, ha novellato l'articolo 12, Dpr n. 602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli” e vi ha inserito il comma 4-bis che, dopo la previsione che «L'estratto di ruolo non è impugnabile» in via diretta, chiarisce che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». La norma, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extra tributarie) mediante ruolo, specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata. Di conseguenza, in tutti i casi in cui non ricorrano i presupposti normativi enucleati, l'estratto di ruolo non è impugnabile.
Tale interpretazione, oltre che nella chiara lettera della norma, trova la sua giustificazione nell'interesse ad agire quale “condizione dell'azione” che ha “natura dinamica” e, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione. Al riguardo le Sezioni unite (n. 26283/2022) hanno affermato che l'invalida notificazione della cartella di pagamento determina di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, plasma l'interesse ad agire anche con riferimento alle controversie non ancora definitive.
In armonia col principio costituzionale del giusto processo ex articolo 111 della Costituzione, l'interesse ad agire, come conformato dal legislatore, deve essere dimostrato in giudizio per evitare che la struttura del processo possa, in contrasto con la sua funzione, consentire un eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica (Corte costituzionale n. 113/1963).
Tanto premesso, nel caso di specie parte opponente non ha dedotto né provato di avere un interesse concreto ed attuale, e dunque meritevole di tutela, all'accertamento negativo del credito.
Ne consegue l'inammissibilità della presente opposizione.
Le spese di lite sono compensate in ragione della sussistenza di plurimi orientamenti giurisprudenziali sullo specifico punto.
P.Q.M.
a) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
b) compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa addì 20.5.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Ida Ponticelli