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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/03/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7602/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7602\18 promossa da:
( c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Giordano, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio sito in San Nicandro Garganico al Corso G. Garibaldi n.27, è elettivamente domiciliato;
attore contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Avagliano, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Foggia presso la Controparte_2
, alla via Marchese De Rosa n.94\A;
[...]
nonché
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Antonia Petrucci, Parte_2 C.F._2
presso il cui studio sito in San Nicandro Garganico alla via Celso nr. 21, è elettivamente domiciliata;
convenuti
Motivi di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto innanzi al Tribunale di Parte_1
Foggia e la al fine di sentire dichiarare, ex art. 1418 e ss. c.c., la nullità Parte_2 CP_1
del contratto di cessione di unità produttiva a stipulato in data 03.12.2015, avente ad Parte_2
oggetto il podere n. 141 e quote n. 141/b - 141/c e 141/d, in agro del Comune di San Nicandro
Garganico, Località Camardella e Palude 1° della estensione complessiva di ha ventisei, are tre e centiare sessantaquattro, censiti in Catasto in Ditta Regione Puglia — Servizio Riforma Fondiaria, con sede in Bari, per violazione di norme imperative e, in particolare, delle disposizioni di cui agli artt 2 e pagina 1 di 6 ss. della Legge n. 20/1999, e, conseguentemente, il proprio diritto ad ottenere la CP_1
cessione del predio.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto:
-che l'Ufficio sede di Foggia, con atto di cessione di unità Controparte_3
produttiva stipulato in data 03.12.2015 ha alienato a il podere n.141 e quote nr.141\b- Parte_2
141c e 141\d, in agro del Comune di San Nicandro Garganico, località Camardella e Palude 1° al prezzo di € 22.996,46;
-tale predio era stato inizialmente assegnato a e , poi deceduti;
Persona_1 Persona_2
figlio ed erede di 1° grado degli originari assegnatari, dal 1975 ha provveduto alla Parte_1
cura del fondo avendone il possesso e la detenzione esclusiva a fini di coltivazione, già prima del decesso dei genitori;
-insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi in capo a per l'assegnazione del bene in Parte_2
questione, ai sensi degli artt. 2 e segg. della legge regionale n.20\99.
Si è costituita la , la quale ha eccepito la nullità della vocatio in ius per avvenuta notifica CP_1
della citazione ad un ufficio della in persona di un dirigente privo di capacità CP_1 processuale e rappresentativa dell'ente e non alla in persona del presidente pro- CP_1
tempore, ed ha chiesto il rigetto della domanda introduttiva.
Si è anche costituita la quale ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito in Parte_2
favore del giudice amministrativo, ha impugnato e contestato nel merito la domanda, chiedendone il rigetto e, in caso di accoglimento della stessa, ha formulato domanda riconvenzionale di condanna della al pagamento in proprio favore della somma di € 26.000,00 a titolo di ripetizione del CP_1
prezzo pagato per la cessione in questione.
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa.
In vi preliminare va disattesa l'eccezione di nullità della vocatio in ius della poiché CP_1
l'Ente convenuto si è regolarmente costituito in giudizio nei termini di legge, spiegando in proprio favore una difesa adeguata alle deduzioni e domande dell'attore, con ciò accettando integralmente il contraddittorio e sanando, di conseguenza, ogni eventuale irregolarità della notifica dell'atto di citazione.
Sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario si osserva che la Corte di Cassazione civile Sez. Un.,
23/07/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 23/07/2019), n.19890 ha evidenziato che:
- per consolidata giurisprudenza di legittimità (per tutte e da ultimo, v. Cass. Sez. U. 26/07/1993, nn.
8346 e 8347), in materia di riforma fondiaria la concessione in assegnazione di un fondo dà luogo ad una situazione temporanea e preparatoria, indispensabile per il radicamento e il rafforzamento di pagina 2 di 6 imprese agricole coltivatrici e future proprietarie del fondo: situazione che presenta alcuni aspetti comuni al rapporto di affitto e che è caratterizzata dal condizionamento del godimento temporaneo del podere da parte dell'assegnatario al fatto che il suo comportamento sia coerente con la causa del negozio di assegnazione;
e, per di più, situazione contrassegnata dalla bilateralità delle prestazioni sui generis cui il soggetto pubblico e quello privato sono tenuti, in costanza del regime di riservato dominio, al convergente fine di realizzare la funzione socio-economica e pubblicistica che l'istituto della concessione in assegnazione, secondo il disegno del legislatore, mira a conseguire.
In base a tanto si giustifica allora la devoluzione al giudice amministrativo, ma appunto solamente finchè perdura tale situazione preparatoria e temporanea delle vicende del rapporto, che conservano un'impronta marcatamente pubblicistica;
sicchè:
– da un lato, l'annullamento o la revoca dell'atto amministrativo dell'ente, deliberativo dell'assegnazione, comporta pure la caducazione della convenzione bilaterale, consequenziale ed attuativa dell'assegnazione stessa (in quanto alla permanente efficacia di quella deliberazione pur sempre condizionata);
– dall'altro lato, le vicende di quel rapporto – sino al momento del definitivo trasferimento della proprietà del fondo – sono sì riservate L. n. 1074 del 1971, ex art. 5 (vigente pro tempore), al giudice amministrativo, ma solo finchè quel rapporto perdura, conservando esse solo in persistente costanza di quello carattere di vicende interne ad una concessione amministrativa in via di svolgimento (Cass. Sez.
U. nn. 8346 e 8347 del 1993, citate).
Una volta però esaurito il periodo preparatorio al definitivo trasferimento della proprietà, non solo mediante l'esercizio del diritto di anticipato recesso di cui alla L. n. 379 del 1967, art. 1, ma anche in dipendenza del naturale esaurimento del trentennio inizialmente fissato per la durata dell'assegnazione in godimento quale fase preparatoria del trasferimento finale della proprietà per scioglimento della riserva di dominio in favore dell'acquirente, “devesi prendere atto dell'instaurazione di una situazione finale, caratterizzata dalla produzione degli effetti propri della vendita, tra i quali quello, reale, del trasferimento della proprietà” (in questo specifico espresso senso, cfr. già Cass. n. 2337 del 1957).
Nel caso in esame, è incontestato che il trentennio di durata dell'assegnazione del 1975 non possa che essere irrimediabilmente spirato alla data di instaurazione del presente giudizio, cioè nel 2018.
Da tanto, consegue la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di parte attrice, volta ad accertare i presupposti per l'acquisto da parte del possessore o per l'affrancazione da parte degli eredi, in regime ormai esclusivamente privatistico di circolazione del corrispondente diritto reale, in quanto tale consolidatosi e sebbene disciplinato in parte da norme speciali.
pagina 3 di 6 Tanto fonda adeguatamente la devoluzione appunto alla giurisdizione del giudice ordinario di ogni controversia su quei presupposti, questi non potendo venir pregiudicati da atti unilaterali della pubblica amministrazione (quali la cessione in via amministrativa dell'erede affermatosi possessore o il riconoscimento, sempre in via amministrativa, dell'affrancazione in favore degli eredi dell'originario assegnatario) e rimettendosi a quel giudice l'accertamento, all'esito della prova data dei fatti costitutivi, dei rispettivi diritti soggettivi pieni e perfetti.
Nel merito del giudizio, la domanda di è infondata per i seguenti motivi. Parte_1
Le argomentazioni poste a base della domanda dell'attore attengono all'accertamento dei presupposti soggettivi ed oggettivi in capo a come prescritti dalla legge della 20\99. Parte_2 CP_1
Vale la pena osservare che, a seguito del decesso di (precedente assegnataria dei Persona_2 predi in questione), ha richiesto alla l'assegnazione del fondo e, Parte_2 CP_1 conseguentemente, l'Ente convenuto con nota del 31.01.2013, ha chiesto ai discendenti di
[...]
se fossero interessati all'acquisizione delle unità poderali oggetto di causa, richiedendo Persona_2 agli stessi l'invio della documentazione utile all'esercizio del diritto, pena l'esclusione dalla selezione per l'assegnazione.
La vista la documentazione allegata da alla propria domanda di CP_1 Parte_1 affrancazione, ha rilevato che il richiedente non aveva titolo all'assegnazione, poiché, sebbene iscritto nelle liste previdenziali con la qualifica di “coltivatore diretto\col.mezz. sin dal 1996, aveva una posizione contributiva non regolarizzata;
irregolare era altresì la sua posizione nel SIAN (Sistema
Informativo Nazionale), in quanto pur risultando aperto un fascicolo aziendale a suo nome, lo stesso non era mai stato costituito e mai nessun titolo egli aveva conseguito.
Quindi, la ha concluso dichiarando insufficiente la documentazione esibita per il CP_1 riconoscimento dei requisiti necessari per l'assegnazione e la vendita dei predi ex art.2, comma 1, lett.
a) e b) della Legge n.20\1999. CP_1
Avverso tale provvedimento di rigetto della propria istanza, non ha inteso opporsi, Parte_1 talchè ha prestato acquiescenza a quanto dichiarato dall'Ufficio in ordine alla sua posizione, né ha impugnato l'atto dirigenziale nr. 106 del 11.06.2014 con il quale la ha disposto la CP_1
cessione definitiva dei predi in questione in favore di nei confronti della quale è stato Parte_2 accertato il possesso dei requisiti previsti e disciplinati dall'art.2, commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 20\99.
La ha evidenziato che dall'estratto conto assicurativo rilasciato dall'INPS in data CP_1
17.01.2013, è risultata in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 commi 1,2,3,e 4 della Parte_2
L.R. 20\99.
pagina 4 di 6 A nulla rileva, altresì, la circostanza secondo la quale all'epoca dei fatti fosse dipendente Parte_2
della dott.ssa trattandosi di lavoro part time svolto per un limitato numero di giorni e, Parte_3
quindi, compatibile con il riconoscimento della qualità di coltivatore diretto, rispetto alla quale posizione risulta essere stato rispettato il numero di giornate annue non inferiore alle 104 prescritte dalla legge.
Si evidenzia che per coltivatore diretto s'intende l'imprenditore agricolo che si dedica direttamente e abitualmente alla manuale coltivazione dei terreni, in qualità di proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta, e/o all'allevamento del bestiame ed attività connesse e che per ottenere la qualifica di coltivatore diretto è necessario contribuire, con il lavoro proprio e della propria famiglia, ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo aziendale, con un numero di giornate annue non inferiore a 104.
La normativa pertinente alla fattispecie può identificarsi:
– nella L.R. Puglia 30 giugno 1999, n. 20, art. 2 (rubricato “definizione rapporti per la cessione di unità produttive e loro pertinenze”), a mente del quale: “1. La definitiva cessione in favore di abituali manuali coltivatori, singoli o associati, dei terreni e delle relative pertinenze destinati alla costituzione di imprese agricole diretto-coltivatrici è effettuata sulla base del prezzo determinato secondo le modalità di cui agli artt. 3 e 4, a condizione che il richiedente risulti in possesso dei seguenti requisiti:
a) sia stato possessore dell'unità produttiva oggetto della cessione alla data del 23 giugno 1976, corrispondente alla data di entrata in vigore della L. n. 386 del 1976; b) sia stata riconosciuta dai competenti uffici la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra ai sensi della L. 12 maggio 1950, n. 230, art. 16”; e con ulteriore precisazione che “i terreni e le relative pertinenze non posseduti alla data del 23 giugno 1976 e quelli per i quali non sia stato possibile accertare, da atti ufficiali, il possesso alla medesima data sono alienati in favore degli attuali possessori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto consolidata da almeno un quinquennio, al prezzo e alle condizioni di cui all'art. 4, purchè al richiedente sia stata riconosciuta la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra ai sensi della L. n. 230 del 1950, art. 16”;
– nell'art. 6 della medesima legge (rubricato “affrancazioni”), a mente del quale “il disposto della L. n.
386 del 1976, art. 10, comma 1, si applica a favore degli eredi anche quando l'assegnatario originario è deceduto prima della data di entrata in vigore della medesima legge e, comunque, dopo aver pagato la quindicesima annualità del prezzo di assegnazione”; con ulteriore riconoscimento agli eredi legittimi dell'assegnatario della facoltà di affrancare pro indiviso l'unità produttiva pagando, in unica soluzione, le annualità di ammortamento non corrisposte dal loro dante causa nonchè tutti gli altri debiti eventualmente gravanti sull'unità produttiva;
pagina 5 di 6 – nella L. 30 aprile 1976, n. 386, art. 10, comma 1, a mente del quale il riservato dominio a favore dell'ente di sviluppo sui terreni assegnati ai sensi della L. 12 maggio 1950, n. 230, art. 17, permane fino al pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione, integrando le successive annualità dovute dall'assegnatario, in base al piano di ammortamento del prezzo, oneri reali sul fondo assegnato, esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette.
Gli atti di causa sopra richiamati danno conto della validità e della conformità a legge del contratto stipulato tra la e CP_1 Parte_2
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in base ai parametri minimi di cui al
DM 55\2014 in vigore attesa la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda dell'attore;
-condanna l'attore al pagamento in favore dei convenuti delle spese e dei compensi di causa che si liquidano complessivamente in € 2.540,00 cadauno;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Foggia il 4 marzo 2025.
Il Giudice
Filomena Mari
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7602\18 promossa da:
( c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Giordano, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio sito in San Nicandro Garganico al Corso G. Garibaldi n.27, è elettivamente domiciliato;
attore contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Avagliano, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Foggia presso la Controparte_2
, alla via Marchese De Rosa n.94\A;
[...]
nonché
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Antonia Petrucci, Parte_2 C.F._2
presso il cui studio sito in San Nicandro Garganico alla via Celso nr. 21, è elettivamente domiciliata;
convenuti
Motivi di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto innanzi al Tribunale di Parte_1
Foggia e la al fine di sentire dichiarare, ex art. 1418 e ss. c.c., la nullità Parte_2 CP_1
del contratto di cessione di unità produttiva a stipulato in data 03.12.2015, avente ad Parte_2
oggetto il podere n. 141 e quote n. 141/b - 141/c e 141/d, in agro del Comune di San Nicandro
Garganico, Località Camardella e Palude 1° della estensione complessiva di ha ventisei, are tre e centiare sessantaquattro, censiti in Catasto in Ditta Regione Puglia — Servizio Riforma Fondiaria, con sede in Bari, per violazione di norme imperative e, in particolare, delle disposizioni di cui agli artt 2 e pagina 1 di 6 ss. della Legge n. 20/1999, e, conseguentemente, il proprio diritto ad ottenere la CP_1
cessione del predio.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto:
-che l'Ufficio sede di Foggia, con atto di cessione di unità Controparte_3
produttiva stipulato in data 03.12.2015 ha alienato a il podere n.141 e quote nr.141\b- Parte_2
141c e 141\d, in agro del Comune di San Nicandro Garganico, località Camardella e Palude 1° al prezzo di € 22.996,46;
-tale predio era stato inizialmente assegnato a e , poi deceduti;
Persona_1 Persona_2
figlio ed erede di 1° grado degli originari assegnatari, dal 1975 ha provveduto alla Parte_1
cura del fondo avendone il possesso e la detenzione esclusiva a fini di coltivazione, già prima del decesso dei genitori;
-insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi in capo a per l'assegnazione del bene in Parte_2
questione, ai sensi degli artt. 2 e segg. della legge regionale n.20\99.
Si è costituita la , la quale ha eccepito la nullità della vocatio in ius per avvenuta notifica CP_1
della citazione ad un ufficio della in persona di un dirigente privo di capacità CP_1 processuale e rappresentativa dell'ente e non alla in persona del presidente pro- CP_1
tempore, ed ha chiesto il rigetto della domanda introduttiva.
Si è anche costituita la quale ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito in Parte_2
favore del giudice amministrativo, ha impugnato e contestato nel merito la domanda, chiedendone il rigetto e, in caso di accoglimento della stessa, ha formulato domanda riconvenzionale di condanna della al pagamento in proprio favore della somma di € 26.000,00 a titolo di ripetizione del CP_1
prezzo pagato per la cessione in questione.
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa.
In vi preliminare va disattesa l'eccezione di nullità della vocatio in ius della poiché CP_1
l'Ente convenuto si è regolarmente costituito in giudizio nei termini di legge, spiegando in proprio favore una difesa adeguata alle deduzioni e domande dell'attore, con ciò accettando integralmente il contraddittorio e sanando, di conseguenza, ogni eventuale irregolarità della notifica dell'atto di citazione.
Sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario si osserva che la Corte di Cassazione civile Sez. Un.,
23/07/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 23/07/2019), n.19890 ha evidenziato che:
- per consolidata giurisprudenza di legittimità (per tutte e da ultimo, v. Cass. Sez. U. 26/07/1993, nn.
8346 e 8347), in materia di riforma fondiaria la concessione in assegnazione di un fondo dà luogo ad una situazione temporanea e preparatoria, indispensabile per il radicamento e il rafforzamento di pagina 2 di 6 imprese agricole coltivatrici e future proprietarie del fondo: situazione che presenta alcuni aspetti comuni al rapporto di affitto e che è caratterizzata dal condizionamento del godimento temporaneo del podere da parte dell'assegnatario al fatto che il suo comportamento sia coerente con la causa del negozio di assegnazione;
e, per di più, situazione contrassegnata dalla bilateralità delle prestazioni sui generis cui il soggetto pubblico e quello privato sono tenuti, in costanza del regime di riservato dominio, al convergente fine di realizzare la funzione socio-economica e pubblicistica che l'istituto della concessione in assegnazione, secondo il disegno del legislatore, mira a conseguire.
In base a tanto si giustifica allora la devoluzione al giudice amministrativo, ma appunto solamente finchè perdura tale situazione preparatoria e temporanea delle vicende del rapporto, che conservano un'impronta marcatamente pubblicistica;
sicchè:
– da un lato, l'annullamento o la revoca dell'atto amministrativo dell'ente, deliberativo dell'assegnazione, comporta pure la caducazione della convenzione bilaterale, consequenziale ed attuativa dell'assegnazione stessa (in quanto alla permanente efficacia di quella deliberazione pur sempre condizionata);
– dall'altro lato, le vicende di quel rapporto – sino al momento del definitivo trasferimento della proprietà del fondo – sono sì riservate L. n. 1074 del 1971, ex art. 5 (vigente pro tempore), al giudice amministrativo, ma solo finchè quel rapporto perdura, conservando esse solo in persistente costanza di quello carattere di vicende interne ad una concessione amministrativa in via di svolgimento (Cass. Sez.
U. nn. 8346 e 8347 del 1993, citate).
Una volta però esaurito il periodo preparatorio al definitivo trasferimento della proprietà, non solo mediante l'esercizio del diritto di anticipato recesso di cui alla L. n. 379 del 1967, art. 1, ma anche in dipendenza del naturale esaurimento del trentennio inizialmente fissato per la durata dell'assegnazione in godimento quale fase preparatoria del trasferimento finale della proprietà per scioglimento della riserva di dominio in favore dell'acquirente, “devesi prendere atto dell'instaurazione di una situazione finale, caratterizzata dalla produzione degli effetti propri della vendita, tra i quali quello, reale, del trasferimento della proprietà” (in questo specifico espresso senso, cfr. già Cass. n. 2337 del 1957).
Nel caso in esame, è incontestato che il trentennio di durata dell'assegnazione del 1975 non possa che essere irrimediabilmente spirato alla data di instaurazione del presente giudizio, cioè nel 2018.
Da tanto, consegue la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di parte attrice, volta ad accertare i presupposti per l'acquisto da parte del possessore o per l'affrancazione da parte degli eredi, in regime ormai esclusivamente privatistico di circolazione del corrispondente diritto reale, in quanto tale consolidatosi e sebbene disciplinato in parte da norme speciali.
pagina 3 di 6 Tanto fonda adeguatamente la devoluzione appunto alla giurisdizione del giudice ordinario di ogni controversia su quei presupposti, questi non potendo venir pregiudicati da atti unilaterali della pubblica amministrazione (quali la cessione in via amministrativa dell'erede affermatosi possessore o il riconoscimento, sempre in via amministrativa, dell'affrancazione in favore degli eredi dell'originario assegnatario) e rimettendosi a quel giudice l'accertamento, all'esito della prova data dei fatti costitutivi, dei rispettivi diritti soggettivi pieni e perfetti.
Nel merito del giudizio, la domanda di è infondata per i seguenti motivi. Parte_1
Le argomentazioni poste a base della domanda dell'attore attengono all'accertamento dei presupposti soggettivi ed oggettivi in capo a come prescritti dalla legge della 20\99. Parte_2 CP_1
Vale la pena osservare che, a seguito del decesso di (precedente assegnataria dei Persona_2 predi in questione), ha richiesto alla l'assegnazione del fondo e, Parte_2 CP_1 conseguentemente, l'Ente convenuto con nota del 31.01.2013, ha chiesto ai discendenti di
[...]
se fossero interessati all'acquisizione delle unità poderali oggetto di causa, richiedendo Persona_2 agli stessi l'invio della documentazione utile all'esercizio del diritto, pena l'esclusione dalla selezione per l'assegnazione.
La vista la documentazione allegata da alla propria domanda di CP_1 Parte_1 affrancazione, ha rilevato che il richiedente non aveva titolo all'assegnazione, poiché, sebbene iscritto nelle liste previdenziali con la qualifica di “coltivatore diretto\col.mezz. sin dal 1996, aveva una posizione contributiva non regolarizzata;
irregolare era altresì la sua posizione nel SIAN (Sistema
Informativo Nazionale), in quanto pur risultando aperto un fascicolo aziendale a suo nome, lo stesso non era mai stato costituito e mai nessun titolo egli aveva conseguito.
Quindi, la ha concluso dichiarando insufficiente la documentazione esibita per il CP_1 riconoscimento dei requisiti necessari per l'assegnazione e la vendita dei predi ex art.2, comma 1, lett.
a) e b) della Legge n.20\1999. CP_1
Avverso tale provvedimento di rigetto della propria istanza, non ha inteso opporsi, Parte_1 talchè ha prestato acquiescenza a quanto dichiarato dall'Ufficio in ordine alla sua posizione, né ha impugnato l'atto dirigenziale nr. 106 del 11.06.2014 con il quale la ha disposto la CP_1
cessione definitiva dei predi in questione in favore di nei confronti della quale è stato Parte_2 accertato il possesso dei requisiti previsti e disciplinati dall'art.2, commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 20\99.
La ha evidenziato che dall'estratto conto assicurativo rilasciato dall'INPS in data CP_1
17.01.2013, è risultata in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 commi 1,2,3,e 4 della Parte_2
L.R. 20\99.
pagina 4 di 6 A nulla rileva, altresì, la circostanza secondo la quale all'epoca dei fatti fosse dipendente Parte_2
della dott.ssa trattandosi di lavoro part time svolto per un limitato numero di giorni e, Parte_3
quindi, compatibile con il riconoscimento della qualità di coltivatore diretto, rispetto alla quale posizione risulta essere stato rispettato il numero di giornate annue non inferiore alle 104 prescritte dalla legge.
Si evidenzia che per coltivatore diretto s'intende l'imprenditore agricolo che si dedica direttamente e abitualmente alla manuale coltivazione dei terreni, in qualità di proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta, e/o all'allevamento del bestiame ed attività connesse e che per ottenere la qualifica di coltivatore diretto è necessario contribuire, con il lavoro proprio e della propria famiglia, ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo aziendale, con un numero di giornate annue non inferiore a 104.
La normativa pertinente alla fattispecie può identificarsi:
– nella L.R. Puglia 30 giugno 1999, n. 20, art. 2 (rubricato “definizione rapporti per la cessione di unità produttive e loro pertinenze”), a mente del quale: “1. La definitiva cessione in favore di abituali manuali coltivatori, singoli o associati, dei terreni e delle relative pertinenze destinati alla costituzione di imprese agricole diretto-coltivatrici è effettuata sulla base del prezzo determinato secondo le modalità di cui agli artt. 3 e 4, a condizione che il richiedente risulti in possesso dei seguenti requisiti:
a) sia stato possessore dell'unità produttiva oggetto della cessione alla data del 23 giugno 1976, corrispondente alla data di entrata in vigore della L. n. 386 del 1976; b) sia stata riconosciuta dai competenti uffici la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra ai sensi della L. 12 maggio 1950, n. 230, art. 16”; e con ulteriore precisazione che “i terreni e le relative pertinenze non posseduti alla data del 23 giugno 1976 e quelli per i quali non sia stato possibile accertare, da atti ufficiali, il possesso alla medesima data sono alienati in favore degli attuali possessori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto consolidata da almeno un quinquennio, al prezzo e alle condizioni di cui all'art. 4, purchè al richiedente sia stata riconosciuta la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra ai sensi della L. n. 230 del 1950, art. 16”;
– nell'art. 6 della medesima legge (rubricato “affrancazioni”), a mente del quale “il disposto della L. n.
386 del 1976, art. 10, comma 1, si applica a favore degli eredi anche quando l'assegnatario originario è deceduto prima della data di entrata in vigore della medesima legge e, comunque, dopo aver pagato la quindicesima annualità del prezzo di assegnazione”; con ulteriore riconoscimento agli eredi legittimi dell'assegnatario della facoltà di affrancare pro indiviso l'unità produttiva pagando, in unica soluzione, le annualità di ammortamento non corrisposte dal loro dante causa nonchè tutti gli altri debiti eventualmente gravanti sull'unità produttiva;
pagina 5 di 6 – nella L. 30 aprile 1976, n. 386, art. 10, comma 1, a mente del quale il riservato dominio a favore dell'ente di sviluppo sui terreni assegnati ai sensi della L. 12 maggio 1950, n. 230, art. 17, permane fino al pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione, integrando le successive annualità dovute dall'assegnatario, in base al piano di ammortamento del prezzo, oneri reali sul fondo assegnato, esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette.
Gli atti di causa sopra richiamati danno conto della validità e della conformità a legge del contratto stipulato tra la e CP_1 Parte_2
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in base ai parametri minimi di cui al
DM 55\2014 in vigore attesa la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda dell'attore;
-condanna l'attore al pagamento in favore dei convenuti delle spese e dei compensi di causa che si liquidano complessivamente in € 2.540,00 cadauno;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Foggia il 4 marzo 2025.
Il Giudice
Filomena Mari
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