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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 12/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2510/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca all'esito della discussione orale all'udienza del 12/12/2024 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2510/2023, promossa da:
(C.F. Parte_1
), in persona del Curatore con il patrocinio dell'avv. RUSSO LUIGI, elettivamente P.IVA_1 domiciliato presso il difensore ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
SORGATO DANIELA elettivamente domiciliata presso il difensore CONVENUTA
Revocatoria fallimentare – accoglimento
Rimesse bancarie – requisiti di consistenza e durevolezza
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni .............................. 2
2. L'azione revocatoria delle rimesse bancarie ............................................................................ 4
3. Il presupposto cronologico ed il principio di consecuzione tra procedure ............................... 5
4. Il presupposto oggettivo ........................................................................................................... 6
5. Il presupposto soggettivo. ...................................................................................................... 12
6. Statuizioni conclusive e spese di lite ....................................................................................... 14
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il Parte_2
ha convenuto in giudizio la
[...] Controparte_1
premettendo che la dichiarazione di fallimento della società è avvenuta con sentenza del
Tribunale di Ferrara resa in data 3/10/2020 – 10/12/2020, precisando che la sentenza seguiva la pregressa ammissione della fallita alla procedura di concordato preventivo a seguito di domanda di ammissione alla procedura iscritta nel Registro Imprese in data 28/02/2020. La procedura ha chiesto quindi accertare l'avvenuto pagamento mediante incasso di singole rimesse (individuate nell'elenco di cui al ricorso in favore della banca convenuta, nei sei mesi antecedenti l'iscrizione della domanda concordataria e di revocare detti pagamenti ai sensi dell'art. 67, comma 2 e nei limiti dell'art. 70 della Legge Fallimentare - R.D. 16 marzo 1942, n.
267.
All'esito dell'istruttoria svolta, il ha precisato – con lieve riduzione – la somma Parte_1
oggetto della domanda restitutoria, chiedendo infine l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) accertato l'avvenuto pagamento, in favore della banca convenuta, di complessivi € 147.337,58 a seguito dell'incasso di rimesse bancarie consistenti e durevoli avvenute nel periodo 28.8.2019 – 28.2.2020, ivi incluse quelle analiticamente indicate nel ricorso introduttivo, numeri da 1) a 13), 2) accertata l'avvenuta dichiarazione di fallimento della società “ Parte_2
in data 3.12.2020 - 10.12.2020, giusta sentenza del Tribunale di Ferrara, nonché la
[...]
pregressa ammissione della fallita alla procedura di concordato preventivo a seguito di domanda di ammissione alla procedura iscritta nel Registro Imprese in data 28.2.2020; 3) revocare, nei limiti di cui all'art. 70 l. fall., i pagamenti di cui sopra al punto 1) siccome eseguiti nei sei mesi antecedenti l'iscrizione della domanda concordataria di “
[...]
nel registro delle imprese ex art. 67, comma 2, l.f., e per Parte_2
l'effetto condannare la società convenuta al pagamento in favore del attore del Parte_1
complessivo importo di capitali € 147.337,58 o di quel diverso maggiore o minore importo che sarà ritenuto di 1giustizia, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat dalle date dei singoli
2 revocandi pagamenti sino al saldo effettivo ed interessi legali sulle somme rivalutate, ovvero oltre interessi legali dalla domanda al saldo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284, 4° co.,
c.c., 4) con vittoria di spese e compensi di lite, comprensive delle spese di C.T.U. come liquidate e di C.T.P. per € 1.875,39 (v. all. a-b-c), e con condanna della convenuta al pagamento delle somme di cui all'art. 96, 3° co., c.p.c. per l'importo che sarà ritenuto di giustizia”.
La si è costituita ed ha in via preliminare, con riguardo Controparte_1
all'individuazione del periodo sospetto, contestato l'inapplicabilità del principio di consecuzione tra procedure, trattandosi nella specie di concordato preventivo non ammesso.
Con riguardo al presupposto oggettivo dell'azione, la ha contestato l'irrevocabilità dei CP_1
pagamenti indicati dal fallimento in quanto aventi ad oggetto titoli in precedenza anticipati, per cui opererebbe la compensazione legale o comunque convenzionale. ha poi contestato che l'assenza di dimostrazione della natura consistente e durevole delle rimesse, anche tenuto conto che il limite dell'obbligo restitutorio ex art. 70 co. 3 l.f. dovrebbe essere individuato nella somma di euro 32.728,37 (massimo scoperto raggiunto). Infine, Controparte_1
ha contestato l'insussistenza del presupposto soggettivo dell'azione.
[...]
La convenuta ha così precisato le conclusioni: “nel merito in via principale rigettare tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi e le eccezioni esposti in atti. In subordine disporre la revoca delle sole rimesse che risultino avere ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria nel periodo in cui sia provata la conoscenza dello stato di insolvenza, da individuarsi secondo i criteri indicati in atti dalla convenuta. in via istruttoria disporre un'integrazione di ctu demandando al consulente di: 1) verificare le rimesse consistenti e durevoli sulla scorta dei criteri indicati dalla sentenza del tribunale di milano del
27.03.2009 n. 3979 (consistenza superiore al 10% del rientro, durevolezza 10 giorni); 1 2) 3) 4) in ogni caso emendare la ricostruzione nell'ipotesi 1 considerando, ai fini della durevolezza, le sole rimesse consistenti, posto che contrariamente a quanto dichiarato(pagina 19), la ctu non ha invece determinato il parametro della durevolezza sulla base del rapporto fra il numero dei giorni del semestre ed il numero delle sole rimesse consistenti, ma considerando anche rimesse ulteriori (la ctu ne ha infatti considerate 33, a fronte di sole 15 rimesse ritenute consistenti); elidere, nell'ipotesi 1, dall'ammontare delle rimesse revocabili, l'importo di € 5.953,60 (rimessa
3 del 12.11.2019), perché non presente tra le rimesse elencate nella domanda attorea;
nell'ipotesi
2, effettuare la verifica (per fornire al giudice una corretta ricostruzione nell'ipotesi, sostenuta dalla banca, in cui si consideri il conto corrente senza fittiziamente alterarne l'andamento sulla base dell'innesto dei saldi passivi del conto anticipi, come avviene nell'ipotesi 1), tenendo conto di tutte le movimentazioni intervenute nel rapporto di conto corrente ordinario, senza alcuna esclusione delle poste di addebito ed accredito relative ai “finanziamenti”, e valorizzando, ai fini della durevolezza, le sole rimesse consistenti. con rifusione di spese e competenze.”
Istruita la causa mediante i documenti depositati dalle parti ed una c.t.u. contabile, all'udienza del 12/12/2024 è stata riservata la decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
La domanda merita accoglimento per le seguenti ragioni.
2. L'azione revocatoria delle rimesse bancarie
Com'è noto, la legge fallimentare (ed oggi il codice della crisi). al fine di tutelare uno dei principi cardine in tema di procedure concorsuali, vale a dire quello della par condicio creditorum, stabilisce la revocabilità di taluni atti posti in essere dal fallito e, in particolare, dei pagamenti, che siano stati effettuati nel cd. periodo sospetto, inteso come quell'ambito temporale - di estensione variabile a seconda della tipologia di atti - che precede la dichiarazione di fallimento e durante il quale, ex lege, si presume che l'imprenditore si trovi già in uno stato di decozione.
Dunque, mentre nel caso di pagamenti con mezzi "anormali" il periodo sospetto è di durata annuale ed incombe sull'accipiens l'onere di dimostrare che non conosceva lo stato di insolvenza del fallito, per i pagamenti effettuati con mezzi normali, il periodo sospetto si riduce a sei mesi e resta a carico del curatore fallimentare dimostrare la scientia decoctionis in capo al destinatario dei pagamenti.
Con l'azione proposta, il Parte_2
chiede la revoca di pagamenti effettuati con mezzi normale ed, in particolare, mediante
[...]
rimesse bancarie.
Il Fallimento deduce l'avvenuto incasso (nel periodo sospetto), ad opera della banca convenuta, di rimesse, effettuate sul conto corrente acceso dalla Parte_2 [...]
presso provenienti da terzi i quali, in Parte_2 Controparte_1
questo modo, hanno inteso estinguere proprie posizioni debitorie nei confronti della società poi
4 fallita;
tali incassi quindi, anziché costituire un accredito in favore dell'imprenditore poi fallito, sono stati introitati dalla banca convenuta, in maniera consistente e durevole, andando a decurtare i propri crediti verso il fallito, con evidente violazione del principio della par condicio.
Sotto un primo profilo, ha prodotto due contratti di Controparte_1
anticipazione (“anticipi export” e “anticipi commerciali con incassi canalizzati”) deducendo l'irrevocabilità dei pagamenti in quanto, in forza di tali contratti, la banca avrebbe compensato ex lege il proprio credito restitutorio nei confronti del cliente con il credito della Banca nei confronti della La compensazione opererebbe tanto in virtù dell'art. 56 della Legge Parte_2
Fallimentare - R.D. 16 marzo 1942, n. 267 quanto in forza di specifiche clausole di compensazione contrattualmente pattuite.
Tale impostazione non può essere condivisa.
In primo luogo, non è coglie nel segno il richiamo al citato art. 56, in quanto la revocatoria dei pagamenti eseguiti nel periodo sospetto per il tramite di rimesse bancarie è disciplinata in via speciale, dagli art. 67 e 70, comma 3, della Legge Fallimentare - R.D. 16 marzo 1942, n. 267, per cui il limite alla restituzione non è dato dalla compensazione prevista in via generale dall'art. 56 ma disciplinato dall'ultimo comma dell'art. 70 e limitato, come meglio si vedrà in prosieguo, ad una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso.
Posto che il pagamento mediante rimesse bancarie è inevitabilmente costruito su un meccanismo di compensazione, è evidente che il legislatore, optando per l'introduzione di un limite specifico all'art. 70, abbia inteso escludere la copertura generale mediante l'art. 56.
In secondo luogo, nel caso di specie, i limiti delle linee di credito concesse contrattualmente risultano – anche sulla base di quanto riscontrato dalla consulenza contabile svolta in corso di causa ed affidata alla dott.ssa – ampiamente superati, per cui comunque non Persona_1
potrebbero operare le clausole contrattuali.
È dunque necessario procedere alla verifica in ordine alla prova degli elementi previsti dagli artt.
67 e 70 della Legge Fallimentare - R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
3. Il presupposto cronologico ed il principio di consecuzione tra procedure
5 Occorre in primo luogo individuare il cd. periodo sospetto, avendo il invocato Parte_1
l'applicazione del presupposto di consecuzione tra procedure.
Il presupposto temporale dell'azione p individuato dal secondo comma dell'art. 67 cit. nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento: risulta documentalmente che
[...]
ha depositato domanda di ammissione del Parte_2
concordato preventivo in data 28 febbraio 2020 ai sensi dell'art. 161 comma 6 della Legge
Fallimentare - R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (dichiarato poi inammissibile con decreto in data 3 dicembre 2020 e con pronuncia della sentenza di fallimento in pari data, depositata il successivo
10 dicembre 2020. Ebbene, in base all'art. 69 bis della Legge Fallimentare - R.D. 16 marzo 1942,
n. 267, che fissa il principio della consecutio tra procedure, il termine di sei mesi che individua il cd. periodo sospetto, "nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento" decorre "dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”.
Non coglie nel segno l'eccezione di parte convenuta che pone in dubbio l'applicazione del principio in ipotesi di mancata ammissione del concordato.
L'art. 69 bis è infatti ora chiaro nell'agganciare la decorrenza del termine alla pubblicazione della domanda, senza che alcun rilievo possa avere la mancata ammissione del concordato.
Anche la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “tale norma, infatti, prevede che, ove
“alla domanda di concordato preventivo” del debitore (e, quindi, a prescindere dalla sua ammissione a tale procedura), pur se con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione necessaria (art. 161, comma 6°, l.fall.), “segua la dichiarazione di fallimento”
(anche se, in ipotesi, irritualmente, per difetto della necessaria domanda da parte di chi ne abbia la legittimazione: non potendo il giudice investito della revocatoria sindacare la legittimità della dichiarazione di fallimento” (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 6508 del 03/03/2023).
Vanno dunque considerati, ai fini della presente azione, i sei mesi decorrenti dal 28/08/2019.
4. Il presupposto oggettivo
Posto il requisito temporale così ricostruito e la prova della conoscenza dello stato di insolvenza di cui si dirà in prosieguo, quanto all'elemento oggettivo, sulla base del combinato disposto dell'art. 67 comma 1, c.2, comma 3 lett. b e dell'art. 70 comma 3 della Legge Fallimentare - R.D.
6 16 marzo 1942, n. 267, l'accoglimento della domanda revocatoria delle rimesse bancarie presuppone la prova di sussistenza di seguenti requisiti: i) le rimesse devono aver ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
ii) la somma oggetto dell'obbligo della banca nei confronti del fallito non può eccedere l'importo risultante dalla differenza fra “l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso”.
Ebbene, in relazione a questo requisito, si osserva che la documentazione bancaria reperita ed acquisita dal c.t.u. in quanto prodotta dalle parti evidenzia che, nei sei mesi anteriori alla domanda di concordato proposta dalla Parte_2
l'esposizione debitoria nei confronti della è stata
[...] Controparte_1
ridotta di consistenti importi per effetto di numerosi accrediti.
Infatti, il conto corrente ordinario n. 10045.75 intestato a Parte_2
(doc. 5 fasc. di parte attrice) presenta un saldo negativo alla data
[...]
del 28/8/2019 pari ad euro - 30.694,80, mentre il saldo finale del conto corrente alla data della domanda di concordato (sei mesi dopo) è attivo, per euro 6.935,26.
Sul conto corrente ordinario risultano contabilizzate le operazioni di estinzione degli anticipi concessi dalla banca che sono transitate sul conto anticipi crediti commerciali n. 107197919.18
e sul conto anticipi export 107198019.21 (doc. 6 fasc. di parte attrice) che, alla data del
31/8/2019 presentavano rispettivamente un saldo negativo pari ad euro 191.070,91 ed euro
45.928,45.
Dunque, alla data di riferimento del 28/08/2019, l'esposizione debitoria complessiva della
[...]
nei confronti della banca convenuta, Parte_2
con riguardo all'intero saldo a debito dei tre rapporti (due dei quali meri conti tecnici di appoggio), porta ad un totale complessivo a debito pari ad euro 267.694,15, dato dalla somma della esposizione dei tre rapporti.
Alla data della domanda di concordato del 29/02/2020, il conto corrente ordinario non recava alcuna passività ed anzi era in attivo, mentre l'esposizione relativa al conto anticipi crediti
7 commerciali n. 107197919.18 ed al conto anticipi export 107198019.21 (doc. 6 fasc. di parte attrice) si era ridotta ad euro 92.220,00 per il primo e ad euro 20.960,96 per il secondo.
Non v'è dubbio che sia corretta la considerazione dell'intera esposizione debitoria nei confronti della banca alle due date di riferimento, tenuto conto del tenore dell'art. 67 della Legge
Fallimentare - R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che fa riferimento alla riduzione in maniera consistente e durevole dell'”esposizione debitoria” del fallito nei confronti della Banca, dovendosi quindi considerare il debito complessivo del correntista verso l'istituto bancario, comprensivo dei conti anticipi, e non solo il conto corrente;
come ha chiarito infatti la Per_ consulente dott.ssa “tutte le operazioni derivanti dalla anticipazioni dei crediti al salvo buon fine, transitano infatti sul conto corrente ordinario attraverso operazioni di accredito (per concessione della anticipazione) ed addebito, per estinzione del anticipazione concessa”.
La considerazione complessiva dell'esposizione debitoria appare coerente con l'insegnamento della Suprema Corte, per cui “nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il "conto anticipi" può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel primo caso, il saldo a debito del
"conto anticipi" rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del "conto anticipi" è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi. Ne consegue che, quando è presente un "conto anticipi", il giudice di merito, per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti”. (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 14321 del 05/05/2022).
8 Nel caso di specie è sostanzialmente incontestato che i due conti anticipi non avessero natura autonoma rispetto al conto ordinario, avendo solo la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazione su crediti concesse e riportate sul conto ordinario.
L'esposizione debitoria va quindi ricostruita in maniera globale.
Posto che la consulente ha provveduto a fornire due ipotesi di calcolo e che solo la prima ha visto l'esame dell'esposizione debitoria complessiva, non si sono accolte le richieste di integrazione formulate da parte convenuta sulla seconda ipotesi, stante la loro superfluità, essendo l'ipotesi 1 idonea a fornire gli elementi tecnici necessari al vaglio della domanda proposta dal . Parte_1
La valutazione volta ad individuare le rimesse revocabili va compiuta tenendo conto non solo del valore economico delle singole rimesse (consistenza), ma anche della sussistenza di “un andamento generale di rientro a decurtazione dell'esposizione debitoria, con più movimentazioni bancarie in concorso, secondo una vera e propria alterazione dei flussi finanziari. Il dato legislativo deve essere interpretato nel senso di ritenere colpite da revocatoria quelle rimesse che realizzino la soddisfazione della banca a detrimento dei pagamenti che altri avrebbero potuto ricevere” (cfr. Tribunale di Firenze, 17/08/2021 n. 2109)
Occorre quindi prediligere un criterio che consenta di vagliare il dato della diminuzione consistente e durevole della esposizione debitoria sulla base di una disamina della dinamica delle rimesse complessivamente considerate nel periodo di osservazione, considerando la esposizione debitoria complessiva nel periodo e della incidenza delle rimesse sulla stessa.
La considerazione dell'andamento delle rimesse prescinde dalla considerazione della loro natura ripristinatoria o solutoria: “in tema di azione revocatoria fallimentare, l'art. 67, comma 2, lett.
b), del r.d. n. 267 del 1942 (nel testo modificato dal d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella l. n. 80 del 2005), prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa e quindi dal fatto che la stessa afferisca a un conto scoperto o solo passivo, ma impone al giudice del merito di verificare la revocabilità del pagamento avendo riguardo alla sua consistenza ed alla sua durevolezza” (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 277 del 09/01/2019).
La valutazione relativa all'incidenza della rimesse realizza la ratio legis di sanzionare con l'inefficacia fattispecie in cui si sia verificato un rientro della esposizione debitoria a scapito dei
9 pagamenti che la società poi fallita avrebbe potuto effettuare a favore di terzi, sicchè tale dato va ricavato dall'andamento delle rimesse.
Ritiene il Tribunale di condividere la prevalente giurisprudenza, a mente della quale il primo requisito (la consistenza) va accertato tenendo conto dell'importo medio delle rimesse, del saldo medio negativo e della consistenza media delle rimesse stesse, così individuando le rimesse il cui ammontare, rispetto al saldo negativo, è superiore alla percentuale di consistenza media (si veda in motivazione Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 20834 del 07/10/2010; Trib. Milano,
25/5/2009, n. 6946, Trib. Treviso, 23/03/2016; Tribunale di Ferrara, 11/07/2016, n.
694;Tribunale di Firenze, 17/08/2021 n. 2109).
Deve quindi ritenersi corretto il calcolo indicato come Ipotesi 1 nell'elaborato del c.t.u., in cui si
è provveduto a: i) determinare l'importo medio di ogni rimessa ed il saldo medio del conto a seguito della rimessa, ii) fare il rapporto fra i due valori ed individuare la percentuale media;
iii) considerare quindi come rimesse che abbiano ridotto in maniera consistente l'esposizione solo quelle che di volta in volta hanno avuto una incidenza percentuale superiore alla media.
Dopo l'individuazione delle rimesse consistenti dovrà essere valutata la durevolezza, potendo essere adottata la durata media della riduzione in relazione al periodo di osservazione.
Sotto questo profilo, sarà da considerarsi durevole una rimessa che non sia stata seguita, in un lasso di tempo breve, da movimenti in uscita dal conto tali da portare la rimessa al di sotto del limite di consistenza. Sul piano pratico, la c.t.u. ha quindi calcolato l'intervallo intercorrente fra le rimesse consistenti (anche ridotte del loro utilizzo) che deve essere superiore alla media delle rimesse consistenti. Per_ Nelle condivisa ipotesi 1, la dott.ssa ha tenuto conto dell'indebitamento complessivo comprensivo della esposizione dei due conti anticipi, scelta condivisibile come sopra spiegato.
Ha quindi determinato l'importo medio di ogni rimessa con riferimento al saldo medio post rimessa, riferito all'intera esposizione debitoria del correntista;
ha effettuato il rapporto fra i due numeri trovato la percentuale di riferimento e considerato consistenti solo le rimesse che abbiano ridotto in maniera consistente l'esposizione debitoria e che abbiano avuto una incidenza percentuale sul saldo superiore alla media.
10 Quanto alla durevolezza è stato fatto un calcolo sulla base del rapporto fra il numero dei giorni nel semestre oggetto di osservazione ed il numero delle rimesse consistenti.
Lo sviluppo del calcolo (pag. 19 dell'elaborato) è così spiegato: “il saldo progressivo della esposizione debitoria della banca, rielaborato tenendo conto del saldo disponibile ed anteponendo gli accrediti agli addebiti ed espungendo le operazioni di finanziamento che non costituiscono rimessa, presenta un valore medio pari ad euro 196.727,35; il valore medio delle rimesse presenta un saldo pari ad euro 4.185,40. Il rapporto fra tale ultimo valore ed il primo
(euro 4.185,40 : euro 196.727,35) porta ad un valore di 0,0213 ossia 2,13% (così come risulta dal documento 3). Il numero dei giorni complessivi oggetto di indagine (dal 28/08/2019 al
26/02/2020 ultimo movimento bancario) sono 182. Le rimesse effettuate sul conto sono state in tutto 33. Dal rapporto fra 182 giorni e 33 giorni si ottiene una durata di 5,52 arrotondabile a 6 giorni”. Nella tabella a pag. 31 dell'elaborato si vede come le rimesse che portano quale descrizione “SCT da Banca residente” ovvero da “estero”, sono operazioni di incasso (Bonifici in entrata) che sono andati a ridurre l'esposizione debitoria complessiva in modo durevole (sei giorni) della banca. Le singole rimesse sono state ridotte degli addebiti nei sei giorni successivi
(evidenziati in verde).
È condivisibile – e per tale ragione si è ritenuta superflua la richiesta di integrazione della c.t.u. da ultimo formulata da parte convenuta – la considerazione, per individuare il criterio di
“durevolezza” di tutte le rimesse intervenute sul conto (a prescindere quindi dalla loro consistenza) ottenendo un numero prossimo a 5,52: il criterio di sei giorni appare infatti idoneo a rappresentare una durevolezza media e quindi un utile parametro per effettuare il vaglio richiesto sotto questo profilo dall'art. 67.
La consulente conclude che “sono quindi state individuate giornalmente le operazioni con consistenza superiore alla percentuale di 2,13% (ottenuto dal rapporto fra la media di tutte le rimesse 4.185,40 e la media del saldo post rimessa 196.727,35) con durevolezza pari a 6 giorni.
L'importo è stato opportunamente decurtato delle spese (evidenziate in verde). Il totale delle rimesse potenzialmente revocabili sulla base del conteggio effettuato, porta ad un totale di euro
147.337,58”.
11 La ha chiesto inoltre di non considerare la rimessa del 12 Controparte_1
novembre 2019 di 5.993,60 euro perché non presente nelle rimesse indicate nella domanda attorea. Anche tale richiesta deve essere respinta avendo la domanda del ad oggetto Parte_1
le rimesse revocabili avvenute durante il periodo sospetto, senza che possa ritenersi rientrante negli oneri di allegazione la specifica indicazione delle singole rimesse.
Va a questo punto, dovendo essere individuata la domanda restitutoria individuata la soglia di cui all'art. 70, ultimo comma, della Legge Fallimentare - R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Come già spiegato, la somma oggetto della restituzione restituire deve essere “pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso”. Anche all'esito dei ricalcoli conseguenti alle osservazioni, ha individuato l'importo massimo dell'indebitamento nel semestre antecedente al deposito della domanda di concordato preventivo in euro 269.727,63, l'indebitamento all'apertura del concorso in data 28/02/2020 (presentazione domanda di concordato) in euro 106.245,70 e quindi la soglia ex art. 70 nella differenza pari ad euro 163.481,93.
Dunque, la somma delle rimesse indicate come revocabili è inferiore alla soglia di cui all'art. 70 e deve ritenersi, conseguentemente, integrato l'elemento oggettivo della revocatoria ex art. 67, comma 2, della Legge Fallimentare - R.D. 16 marzo 1942, n. 267 nella misura di euro 147.337,58.
5. Il presupposto soggettivo.
Con riguardo all'elemento soggettivo, anche quest'ultimo deve ritenersi provato, secondo i criteri ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, che individua in capo alla curatela l'onere di dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza in capo al debitore: tale conoscenza, sebbene debba essere effettiva e non solo potenziale, può essere provata anche attraverso indizi aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza. La Suprema Corte quindi che, a fronte di un onere probatorio suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., occorre che il giudice valuti che gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei a far ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad
12 operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 13445 del 17/05/2023).
Venendo agli elementi concretamente forniti dal Parte_2
occorre evidenziare l'iscrizione di ipoteca giudiziale su beni del Parte_2 Parte_2
socio accomandatario e legale rappresentante di seguita all'emissione di un decreto Parte_2
ingiuntivo non opposto, relativo a fatture non pagate con scadenza tra gennaio e febbraio
2019), neppure vi ha proposto opposizione. Ebbene, “in tema di revocatoria fallimentare di compravendita ex art. 67,comma 2, l.fall., la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente, che deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere provata dal curatore, su cui incombe il relativo onere probatorio, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili anche dall'esistenza di un'ipoteca giudiziale”
(Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 13169 del 30/06/2020).
L'iscrizione ipotecaria non costituisce l'unico elemento presuntivo in punto di conoscenza dello stato di insolvenza, avendo il individuato e dimostrato la sussistenza di vari elementi Parte_1
sintomatici della scientia decotionis.
Passando infatti alla individuazione dei concreti elementi indiziari da cui può desumersi la esistenza della conoscenza dello stato di insolvenza, deve in effetti darsi rilievo decisivo alla circostanza, evidenziata in ricorso ed emersa anche sulla base della documentazione esaminata dalla c.t.u, dell'avvio, da parte della proprio nei mesi antecedenti alla domanda di Parte_2
concordato, dei rimborsi cospicui delle anticipazioni, che sono andati a ridurre la esposizione debitoria complessiva del conto corrente. Trattasi di un elemento che depone nel senso della conoscenza dello stato di insolvenza da parte della la quale – stante la sua natura di CP_1
operatore economico specializzato – era peraltro in grado di accedere ai bilanci pubblicati relativi alle annualità 2016/2017/2018 e 2019.
Sulla base dell'esame degli stessi, come riscontrato anche dalla c.t.u., emergeva la presenza di un capitale circolante netto negativo, dato dalla differenza fra passivo circolante ed attivo circolante. Anche gli altri indici, tutti negativi, ben consentivano alla Controparte_1
di verificare lo stato di insolvenza della società, come si deve ritenere sia
[...]
13 effettivamente avvenuto, avendo la ottenuto una significativa riduzione della esposizione CP_1
debitoria nei suoi confronti.
La sussistenza di tutti gli elementi induce a revocare, ai sensi dell'art. 67, comma 2, della Legge
Fallimentare - R.D. 16 marzo 1942, n. 267, i pagamenti effettuati, mediante rimesse bancarie da in favore di Parte_2 [...]
nella misura di euro 147.337,58. Controparte_1
6. Statuizioni conclusive e spese di lite
In virtù di quanto sin qui argomentato, la va quindi Controparte_1
condannata a restituire alla procedura fallimentare attrice la somma di euro 147.337,58.
Sulle predette somme vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla data dei singoli pagamenti (cfr., sulla decorrenza degli interessi, Cass. Civ., Sez. I, Sentenza 27 Novembre 2013,
n. 26501) e fino alla data della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Dalla data di notifica della domanda e fino al saldo sono poi dovuti gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., in quanto tale norma riguarda qualsiasi tipo di obbligazione pecuniaria per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. Depone in tal senso, in primo luogo, la ratio della disposizione, posto che “l'art. 1284, comma 4, c.c., è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu “deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre” e, sotto un secondo profilo, “la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell'art. 1284 c.c., intitolato
«saggio degli interessi», cioè nell'articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni” (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 61 del 03/01/2023; nella giurisprudenza di merito
14 in tema di revocatoria fallimentare si veda Tribunale di Firenze n. 3521/2023, pubbl. il
28/11/2023).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al
D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento secondo i valori medi, come da nota spese depositata.
Le spese sostenute per i consulenti tecnici di parte, avendo tale attività natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. Civ., Sez. III,
Sentenza n. 3380 del 20/02/2015). La somma di complessivi euro 1.875,39, richiesta da parte attrice per consulente tecnico di parte e ausiliario, appare congrua.
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico di parte convenuta.
Non si ritiene di procedere ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., poiché la citata norma postula da parte del soccombente una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-II, Ordinanza
n. 20018 del 24/09/2020; Cass. Civ., Sez. Un., Ordinanza n. 25041 del 16/09/2021). La pretesa di parte convenuta, pure rivelatasi infondata, non configura un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e non si presta, dunque, alla sanzione di carattere pubblicistico di cui al citato terzo comma.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dal
[...]
nei confronti della Parte_1 [...]
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Controparte_1
dispone:
1) revoca ex art. 67, comma 2, della Legge Fallimentare - R.D. 16 marzo 1942, n. 267 i pagamenti effettuati da in Parte_2
favore della mediante incasso di rimesse bancarie Controparte_1
avvenute nel periodo 28.8.2019 – 28.2.2020 e, quindi, dichiara tenuta e condanna la
15 banca convenuta, in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore del attore della somma di euro 147.337,58, oltre interessi al tasso legale dalla Parte_1
data dei singoli pagamenti fino alla data della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, data a partire dalla quale decorrono gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., fino al saldo;
2) dichiara tenuta e condanna la in persona del Controparte_1
legale rappresentante, alla rifusione in favore del
[...]
delle spese di lite, che liquida in euro 787,45 per Parte_2
esborsi, euro 1.875,39 per spese del consulente di parte ed euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute.
Ferrara, 10/01/2025
Il Giudice
Marianna Cocca
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca all'esito della discussione orale all'udienza del 12/12/2024 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2510/2023, promossa da:
(C.F. Parte_1
), in persona del Curatore con il patrocinio dell'avv. RUSSO LUIGI, elettivamente P.IVA_1 domiciliato presso il difensore ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
SORGATO DANIELA elettivamente domiciliata presso il difensore CONVENUTA
Revocatoria fallimentare – accoglimento
Rimesse bancarie – requisiti di consistenza e durevolezza
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni .............................. 2
2. L'azione revocatoria delle rimesse bancarie ............................................................................ 4
3. Il presupposto cronologico ed il principio di consecuzione tra procedure ............................... 5
4. Il presupposto oggettivo ........................................................................................................... 6
5. Il presupposto soggettivo. ...................................................................................................... 12
6. Statuizioni conclusive e spese di lite ....................................................................................... 14
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il Parte_2
ha convenuto in giudizio la
[...] Controparte_1
premettendo che la dichiarazione di fallimento della società è avvenuta con sentenza del
Tribunale di Ferrara resa in data 3/10/2020 – 10/12/2020, precisando che la sentenza seguiva la pregressa ammissione della fallita alla procedura di concordato preventivo a seguito di domanda di ammissione alla procedura iscritta nel Registro Imprese in data 28/02/2020. La procedura ha chiesto quindi accertare l'avvenuto pagamento mediante incasso di singole rimesse (individuate nell'elenco di cui al ricorso in favore della banca convenuta, nei sei mesi antecedenti l'iscrizione della domanda concordataria e di revocare detti pagamenti ai sensi dell'art. 67, comma 2 e nei limiti dell'art. 70 della Legge Fallimentare - R.D. 16 marzo 1942, n.
267.
All'esito dell'istruttoria svolta, il ha precisato – con lieve riduzione – la somma Parte_1
oggetto della domanda restitutoria, chiedendo infine l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) accertato l'avvenuto pagamento, in favore della banca convenuta, di complessivi € 147.337,58 a seguito dell'incasso di rimesse bancarie consistenti e durevoli avvenute nel periodo 28.8.2019 – 28.2.2020, ivi incluse quelle analiticamente indicate nel ricorso introduttivo, numeri da 1) a 13), 2) accertata l'avvenuta dichiarazione di fallimento della società “ Parte_2
in data 3.12.2020 - 10.12.2020, giusta sentenza del Tribunale di Ferrara, nonché la
[...]
pregressa ammissione della fallita alla procedura di concordato preventivo a seguito di domanda di ammissione alla procedura iscritta nel Registro Imprese in data 28.2.2020; 3) revocare, nei limiti di cui all'art. 70 l. fall., i pagamenti di cui sopra al punto 1) siccome eseguiti nei sei mesi antecedenti l'iscrizione della domanda concordataria di “
[...]
nel registro delle imprese ex art. 67, comma 2, l.f., e per Parte_2
l'effetto condannare la società convenuta al pagamento in favore del attore del Parte_1
complessivo importo di capitali € 147.337,58 o di quel diverso maggiore o minore importo che sarà ritenuto di 1giustizia, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat dalle date dei singoli
2 revocandi pagamenti sino al saldo effettivo ed interessi legali sulle somme rivalutate, ovvero oltre interessi legali dalla domanda al saldo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284, 4° co.,
c.c., 4) con vittoria di spese e compensi di lite, comprensive delle spese di C.T.U. come liquidate e di C.T.P. per € 1.875,39 (v. all. a-b-c), e con condanna della convenuta al pagamento delle somme di cui all'art. 96, 3° co., c.p.c. per l'importo che sarà ritenuto di giustizia”.
La si è costituita ed ha in via preliminare, con riguardo Controparte_1
all'individuazione del periodo sospetto, contestato l'inapplicabilità del principio di consecuzione tra procedure, trattandosi nella specie di concordato preventivo non ammesso.
Con riguardo al presupposto oggettivo dell'azione, la ha contestato l'irrevocabilità dei CP_1
pagamenti indicati dal fallimento in quanto aventi ad oggetto titoli in precedenza anticipati, per cui opererebbe la compensazione legale o comunque convenzionale. ha poi contestato che l'assenza di dimostrazione della natura consistente e durevole delle rimesse, anche tenuto conto che il limite dell'obbligo restitutorio ex art. 70 co. 3 l.f. dovrebbe essere individuato nella somma di euro 32.728,37 (massimo scoperto raggiunto). Infine, Controparte_1
ha contestato l'insussistenza del presupposto soggettivo dell'azione.
[...]
La convenuta ha così precisato le conclusioni: “nel merito in via principale rigettare tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi e le eccezioni esposti in atti. In subordine disporre la revoca delle sole rimesse che risultino avere ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria nel periodo in cui sia provata la conoscenza dello stato di insolvenza, da individuarsi secondo i criteri indicati in atti dalla convenuta. in via istruttoria disporre un'integrazione di ctu demandando al consulente di: 1) verificare le rimesse consistenti e durevoli sulla scorta dei criteri indicati dalla sentenza del tribunale di milano del
27.03.2009 n. 3979 (consistenza superiore al 10% del rientro, durevolezza 10 giorni); 1 2) 3) 4) in ogni caso emendare la ricostruzione nell'ipotesi 1 considerando, ai fini della durevolezza, le sole rimesse consistenti, posto che contrariamente a quanto dichiarato(pagina 19), la ctu non ha invece determinato il parametro della durevolezza sulla base del rapporto fra il numero dei giorni del semestre ed il numero delle sole rimesse consistenti, ma considerando anche rimesse ulteriori (la ctu ne ha infatti considerate 33, a fronte di sole 15 rimesse ritenute consistenti); elidere, nell'ipotesi 1, dall'ammontare delle rimesse revocabili, l'importo di € 5.953,60 (rimessa
3 del 12.11.2019), perché non presente tra le rimesse elencate nella domanda attorea;
nell'ipotesi
2, effettuare la verifica (per fornire al giudice una corretta ricostruzione nell'ipotesi, sostenuta dalla banca, in cui si consideri il conto corrente senza fittiziamente alterarne l'andamento sulla base dell'innesto dei saldi passivi del conto anticipi, come avviene nell'ipotesi 1), tenendo conto di tutte le movimentazioni intervenute nel rapporto di conto corrente ordinario, senza alcuna esclusione delle poste di addebito ed accredito relative ai “finanziamenti”, e valorizzando, ai fini della durevolezza, le sole rimesse consistenti. con rifusione di spese e competenze.”
Istruita la causa mediante i documenti depositati dalle parti ed una c.t.u. contabile, all'udienza del 12/12/2024 è stata riservata la decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
La domanda merita accoglimento per le seguenti ragioni.
2. L'azione revocatoria delle rimesse bancarie
Com'è noto, la legge fallimentare (ed oggi il codice della crisi). al fine di tutelare uno dei principi cardine in tema di procedure concorsuali, vale a dire quello della par condicio creditorum, stabilisce la revocabilità di taluni atti posti in essere dal fallito e, in particolare, dei pagamenti, che siano stati effettuati nel cd. periodo sospetto, inteso come quell'ambito temporale - di estensione variabile a seconda della tipologia di atti - che precede la dichiarazione di fallimento e durante il quale, ex lege, si presume che l'imprenditore si trovi già in uno stato di decozione.
Dunque, mentre nel caso di pagamenti con mezzi "anormali" il periodo sospetto è di durata annuale ed incombe sull'accipiens l'onere di dimostrare che non conosceva lo stato di insolvenza del fallito, per i pagamenti effettuati con mezzi normali, il periodo sospetto si riduce a sei mesi e resta a carico del curatore fallimentare dimostrare la scientia decoctionis in capo al destinatario dei pagamenti.
Con l'azione proposta, il Parte_2
chiede la revoca di pagamenti effettuati con mezzi normale ed, in particolare, mediante
[...]
rimesse bancarie.
Il Fallimento deduce l'avvenuto incasso (nel periodo sospetto), ad opera della banca convenuta, di rimesse, effettuate sul conto corrente acceso dalla Parte_2 [...]
presso provenienti da terzi i quali, in Parte_2 Controparte_1
questo modo, hanno inteso estinguere proprie posizioni debitorie nei confronti della società poi
4 fallita;
tali incassi quindi, anziché costituire un accredito in favore dell'imprenditore poi fallito, sono stati introitati dalla banca convenuta, in maniera consistente e durevole, andando a decurtare i propri crediti verso il fallito, con evidente violazione del principio della par condicio.
Sotto un primo profilo, ha prodotto due contratti di Controparte_1
anticipazione (“anticipi export” e “anticipi commerciali con incassi canalizzati”) deducendo l'irrevocabilità dei pagamenti in quanto, in forza di tali contratti, la banca avrebbe compensato ex lege il proprio credito restitutorio nei confronti del cliente con il credito della Banca nei confronti della La compensazione opererebbe tanto in virtù dell'art. 56 della Legge Parte_2
Fallimentare - R.D. 16 marzo 1942, n. 267 quanto in forza di specifiche clausole di compensazione contrattualmente pattuite.
Tale impostazione non può essere condivisa.
In primo luogo, non è coglie nel segno il richiamo al citato art. 56, in quanto la revocatoria dei pagamenti eseguiti nel periodo sospetto per il tramite di rimesse bancarie è disciplinata in via speciale, dagli art. 67 e 70, comma 3, della Legge Fallimentare - R.D. 16 marzo 1942, n. 267, per cui il limite alla restituzione non è dato dalla compensazione prevista in via generale dall'art. 56 ma disciplinato dall'ultimo comma dell'art. 70 e limitato, come meglio si vedrà in prosieguo, ad una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso.
Posto che il pagamento mediante rimesse bancarie è inevitabilmente costruito su un meccanismo di compensazione, è evidente che il legislatore, optando per l'introduzione di un limite specifico all'art. 70, abbia inteso escludere la copertura generale mediante l'art. 56.
In secondo luogo, nel caso di specie, i limiti delle linee di credito concesse contrattualmente risultano – anche sulla base di quanto riscontrato dalla consulenza contabile svolta in corso di causa ed affidata alla dott.ssa – ampiamente superati, per cui comunque non Persona_1
potrebbero operare le clausole contrattuali.
È dunque necessario procedere alla verifica in ordine alla prova degli elementi previsti dagli artt.
67 e 70 della Legge Fallimentare - R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
3. Il presupposto cronologico ed il principio di consecuzione tra procedure
5 Occorre in primo luogo individuare il cd. periodo sospetto, avendo il invocato Parte_1
l'applicazione del presupposto di consecuzione tra procedure.
Il presupposto temporale dell'azione p individuato dal secondo comma dell'art. 67 cit. nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento: risulta documentalmente che
[...]
ha depositato domanda di ammissione del Parte_2
concordato preventivo in data 28 febbraio 2020 ai sensi dell'art. 161 comma 6 della Legge
Fallimentare - R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (dichiarato poi inammissibile con decreto in data 3 dicembre 2020 e con pronuncia della sentenza di fallimento in pari data, depositata il successivo
10 dicembre 2020. Ebbene, in base all'art. 69 bis della Legge Fallimentare - R.D. 16 marzo 1942,
n. 267, che fissa il principio della consecutio tra procedure, il termine di sei mesi che individua il cd. periodo sospetto, "nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento" decorre "dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”.
Non coglie nel segno l'eccezione di parte convenuta che pone in dubbio l'applicazione del principio in ipotesi di mancata ammissione del concordato.
L'art. 69 bis è infatti ora chiaro nell'agganciare la decorrenza del termine alla pubblicazione della domanda, senza che alcun rilievo possa avere la mancata ammissione del concordato.
Anche la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “tale norma, infatti, prevede che, ove
“alla domanda di concordato preventivo” del debitore (e, quindi, a prescindere dalla sua ammissione a tale procedura), pur se con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione necessaria (art. 161, comma 6°, l.fall.), “segua la dichiarazione di fallimento”
(anche se, in ipotesi, irritualmente, per difetto della necessaria domanda da parte di chi ne abbia la legittimazione: non potendo il giudice investito della revocatoria sindacare la legittimità della dichiarazione di fallimento” (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 6508 del 03/03/2023).
Vanno dunque considerati, ai fini della presente azione, i sei mesi decorrenti dal 28/08/2019.
4. Il presupposto oggettivo
Posto il requisito temporale così ricostruito e la prova della conoscenza dello stato di insolvenza di cui si dirà in prosieguo, quanto all'elemento oggettivo, sulla base del combinato disposto dell'art. 67 comma 1, c.2, comma 3 lett. b e dell'art. 70 comma 3 della Legge Fallimentare - R.D.
6 16 marzo 1942, n. 267, l'accoglimento della domanda revocatoria delle rimesse bancarie presuppone la prova di sussistenza di seguenti requisiti: i) le rimesse devono aver ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
ii) la somma oggetto dell'obbligo della banca nei confronti del fallito non può eccedere l'importo risultante dalla differenza fra “l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso”.
Ebbene, in relazione a questo requisito, si osserva che la documentazione bancaria reperita ed acquisita dal c.t.u. in quanto prodotta dalle parti evidenzia che, nei sei mesi anteriori alla domanda di concordato proposta dalla Parte_2
l'esposizione debitoria nei confronti della è stata
[...] Controparte_1
ridotta di consistenti importi per effetto di numerosi accrediti.
Infatti, il conto corrente ordinario n. 10045.75 intestato a Parte_2
(doc. 5 fasc. di parte attrice) presenta un saldo negativo alla data
[...]
del 28/8/2019 pari ad euro - 30.694,80, mentre il saldo finale del conto corrente alla data della domanda di concordato (sei mesi dopo) è attivo, per euro 6.935,26.
Sul conto corrente ordinario risultano contabilizzate le operazioni di estinzione degli anticipi concessi dalla banca che sono transitate sul conto anticipi crediti commerciali n. 107197919.18
e sul conto anticipi export 107198019.21 (doc. 6 fasc. di parte attrice) che, alla data del
31/8/2019 presentavano rispettivamente un saldo negativo pari ad euro 191.070,91 ed euro
45.928,45.
Dunque, alla data di riferimento del 28/08/2019, l'esposizione debitoria complessiva della
[...]
nei confronti della banca convenuta, Parte_2
con riguardo all'intero saldo a debito dei tre rapporti (due dei quali meri conti tecnici di appoggio), porta ad un totale complessivo a debito pari ad euro 267.694,15, dato dalla somma della esposizione dei tre rapporti.
Alla data della domanda di concordato del 29/02/2020, il conto corrente ordinario non recava alcuna passività ed anzi era in attivo, mentre l'esposizione relativa al conto anticipi crediti
7 commerciali n. 107197919.18 ed al conto anticipi export 107198019.21 (doc. 6 fasc. di parte attrice) si era ridotta ad euro 92.220,00 per il primo e ad euro 20.960,96 per il secondo.
Non v'è dubbio che sia corretta la considerazione dell'intera esposizione debitoria nei confronti della banca alle due date di riferimento, tenuto conto del tenore dell'art. 67 della Legge
Fallimentare - R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che fa riferimento alla riduzione in maniera consistente e durevole dell'”esposizione debitoria” del fallito nei confronti della Banca, dovendosi quindi considerare il debito complessivo del correntista verso l'istituto bancario, comprensivo dei conti anticipi, e non solo il conto corrente;
come ha chiarito infatti la Per_ consulente dott.ssa “tutte le operazioni derivanti dalla anticipazioni dei crediti al salvo buon fine, transitano infatti sul conto corrente ordinario attraverso operazioni di accredito (per concessione della anticipazione) ed addebito, per estinzione del anticipazione concessa”.
La considerazione complessiva dell'esposizione debitoria appare coerente con l'insegnamento della Suprema Corte, per cui “nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il "conto anticipi" può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel primo caso, il saldo a debito del
"conto anticipi" rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del "conto anticipi" è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi. Ne consegue che, quando è presente un "conto anticipi", il giudice di merito, per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti”. (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 14321 del 05/05/2022).
8 Nel caso di specie è sostanzialmente incontestato che i due conti anticipi non avessero natura autonoma rispetto al conto ordinario, avendo solo la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazione su crediti concesse e riportate sul conto ordinario.
L'esposizione debitoria va quindi ricostruita in maniera globale.
Posto che la consulente ha provveduto a fornire due ipotesi di calcolo e che solo la prima ha visto l'esame dell'esposizione debitoria complessiva, non si sono accolte le richieste di integrazione formulate da parte convenuta sulla seconda ipotesi, stante la loro superfluità, essendo l'ipotesi 1 idonea a fornire gli elementi tecnici necessari al vaglio della domanda proposta dal . Parte_1
La valutazione volta ad individuare le rimesse revocabili va compiuta tenendo conto non solo del valore economico delle singole rimesse (consistenza), ma anche della sussistenza di “un andamento generale di rientro a decurtazione dell'esposizione debitoria, con più movimentazioni bancarie in concorso, secondo una vera e propria alterazione dei flussi finanziari. Il dato legislativo deve essere interpretato nel senso di ritenere colpite da revocatoria quelle rimesse che realizzino la soddisfazione della banca a detrimento dei pagamenti che altri avrebbero potuto ricevere” (cfr. Tribunale di Firenze, 17/08/2021 n. 2109)
Occorre quindi prediligere un criterio che consenta di vagliare il dato della diminuzione consistente e durevole della esposizione debitoria sulla base di una disamina della dinamica delle rimesse complessivamente considerate nel periodo di osservazione, considerando la esposizione debitoria complessiva nel periodo e della incidenza delle rimesse sulla stessa.
La considerazione dell'andamento delle rimesse prescinde dalla considerazione della loro natura ripristinatoria o solutoria: “in tema di azione revocatoria fallimentare, l'art. 67, comma 2, lett.
b), del r.d. n. 267 del 1942 (nel testo modificato dal d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella l. n. 80 del 2005), prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa e quindi dal fatto che la stessa afferisca a un conto scoperto o solo passivo, ma impone al giudice del merito di verificare la revocabilità del pagamento avendo riguardo alla sua consistenza ed alla sua durevolezza” (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 277 del 09/01/2019).
La valutazione relativa all'incidenza della rimesse realizza la ratio legis di sanzionare con l'inefficacia fattispecie in cui si sia verificato un rientro della esposizione debitoria a scapito dei
9 pagamenti che la società poi fallita avrebbe potuto effettuare a favore di terzi, sicchè tale dato va ricavato dall'andamento delle rimesse.
Ritiene il Tribunale di condividere la prevalente giurisprudenza, a mente della quale il primo requisito (la consistenza) va accertato tenendo conto dell'importo medio delle rimesse, del saldo medio negativo e della consistenza media delle rimesse stesse, così individuando le rimesse il cui ammontare, rispetto al saldo negativo, è superiore alla percentuale di consistenza media (si veda in motivazione Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 20834 del 07/10/2010; Trib. Milano,
25/5/2009, n. 6946, Trib. Treviso, 23/03/2016; Tribunale di Ferrara, 11/07/2016, n.
694;Tribunale di Firenze, 17/08/2021 n. 2109).
Deve quindi ritenersi corretto il calcolo indicato come Ipotesi 1 nell'elaborato del c.t.u., in cui si
è provveduto a: i) determinare l'importo medio di ogni rimessa ed il saldo medio del conto a seguito della rimessa, ii) fare il rapporto fra i due valori ed individuare la percentuale media;
iii) considerare quindi come rimesse che abbiano ridotto in maniera consistente l'esposizione solo quelle che di volta in volta hanno avuto una incidenza percentuale superiore alla media.
Dopo l'individuazione delle rimesse consistenti dovrà essere valutata la durevolezza, potendo essere adottata la durata media della riduzione in relazione al periodo di osservazione.
Sotto questo profilo, sarà da considerarsi durevole una rimessa che non sia stata seguita, in un lasso di tempo breve, da movimenti in uscita dal conto tali da portare la rimessa al di sotto del limite di consistenza. Sul piano pratico, la c.t.u. ha quindi calcolato l'intervallo intercorrente fra le rimesse consistenti (anche ridotte del loro utilizzo) che deve essere superiore alla media delle rimesse consistenti. Per_ Nelle condivisa ipotesi 1, la dott.ssa ha tenuto conto dell'indebitamento complessivo comprensivo della esposizione dei due conti anticipi, scelta condivisibile come sopra spiegato.
Ha quindi determinato l'importo medio di ogni rimessa con riferimento al saldo medio post rimessa, riferito all'intera esposizione debitoria del correntista;
ha effettuato il rapporto fra i due numeri trovato la percentuale di riferimento e considerato consistenti solo le rimesse che abbiano ridotto in maniera consistente l'esposizione debitoria e che abbiano avuto una incidenza percentuale sul saldo superiore alla media.
10 Quanto alla durevolezza è stato fatto un calcolo sulla base del rapporto fra il numero dei giorni nel semestre oggetto di osservazione ed il numero delle rimesse consistenti.
Lo sviluppo del calcolo (pag. 19 dell'elaborato) è così spiegato: “il saldo progressivo della esposizione debitoria della banca, rielaborato tenendo conto del saldo disponibile ed anteponendo gli accrediti agli addebiti ed espungendo le operazioni di finanziamento che non costituiscono rimessa, presenta un valore medio pari ad euro 196.727,35; il valore medio delle rimesse presenta un saldo pari ad euro 4.185,40. Il rapporto fra tale ultimo valore ed il primo
(euro 4.185,40 : euro 196.727,35) porta ad un valore di 0,0213 ossia 2,13% (così come risulta dal documento 3). Il numero dei giorni complessivi oggetto di indagine (dal 28/08/2019 al
26/02/2020 ultimo movimento bancario) sono 182. Le rimesse effettuate sul conto sono state in tutto 33. Dal rapporto fra 182 giorni e 33 giorni si ottiene una durata di 5,52 arrotondabile a 6 giorni”. Nella tabella a pag. 31 dell'elaborato si vede come le rimesse che portano quale descrizione “SCT da Banca residente” ovvero da “estero”, sono operazioni di incasso (Bonifici in entrata) che sono andati a ridurre l'esposizione debitoria complessiva in modo durevole (sei giorni) della banca. Le singole rimesse sono state ridotte degli addebiti nei sei giorni successivi
(evidenziati in verde).
È condivisibile – e per tale ragione si è ritenuta superflua la richiesta di integrazione della c.t.u. da ultimo formulata da parte convenuta – la considerazione, per individuare il criterio di
“durevolezza” di tutte le rimesse intervenute sul conto (a prescindere quindi dalla loro consistenza) ottenendo un numero prossimo a 5,52: il criterio di sei giorni appare infatti idoneo a rappresentare una durevolezza media e quindi un utile parametro per effettuare il vaglio richiesto sotto questo profilo dall'art. 67.
La consulente conclude che “sono quindi state individuate giornalmente le operazioni con consistenza superiore alla percentuale di 2,13% (ottenuto dal rapporto fra la media di tutte le rimesse 4.185,40 e la media del saldo post rimessa 196.727,35) con durevolezza pari a 6 giorni.
L'importo è stato opportunamente decurtato delle spese (evidenziate in verde). Il totale delle rimesse potenzialmente revocabili sulla base del conteggio effettuato, porta ad un totale di euro
147.337,58”.
11 La ha chiesto inoltre di non considerare la rimessa del 12 Controparte_1
novembre 2019 di 5.993,60 euro perché non presente nelle rimesse indicate nella domanda attorea. Anche tale richiesta deve essere respinta avendo la domanda del ad oggetto Parte_1
le rimesse revocabili avvenute durante il periodo sospetto, senza che possa ritenersi rientrante negli oneri di allegazione la specifica indicazione delle singole rimesse.
Va a questo punto, dovendo essere individuata la domanda restitutoria individuata la soglia di cui all'art. 70, ultimo comma, della Legge Fallimentare - R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Come già spiegato, la somma oggetto della restituzione restituire deve essere “pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso”. Anche all'esito dei ricalcoli conseguenti alle osservazioni, ha individuato l'importo massimo dell'indebitamento nel semestre antecedente al deposito della domanda di concordato preventivo in euro 269.727,63, l'indebitamento all'apertura del concorso in data 28/02/2020 (presentazione domanda di concordato) in euro 106.245,70 e quindi la soglia ex art. 70 nella differenza pari ad euro 163.481,93.
Dunque, la somma delle rimesse indicate come revocabili è inferiore alla soglia di cui all'art. 70 e deve ritenersi, conseguentemente, integrato l'elemento oggettivo della revocatoria ex art. 67, comma 2, della Legge Fallimentare - R.D. 16 marzo 1942, n. 267 nella misura di euro 147.337,58.
5. Il presupposto soggettivo.
Con riguardo all'elemento soggettivo, anche quest'ultimo deve ritenersi provato, secondo i criteri ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, che individua in capo alla curatela l'onere di dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza in capo al debitore: tale conoscenza, sebbene debba essere effettiva e non solo potenziale, può essere provata anche attraverso indizi aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza. La Suprema Corte quindi che, a fronte di un onere probatorio suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., occorre che il giudice valuti che gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei a far ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad
12 operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 13445 del 17/05/2023).
Venendo agli elementi concretamente forniti dal Parte_2
occorre evidenziare l'iscrizione di ipoteca giudiziale su beni del Parte_2 Parte_2
socio accomandatario e legale rappresentante di seguita all'emissione di un decreto Parte_2
ingiuntivo non opposto, relativo a fatture non pagate con scadenza tra gennaio e febbraio
2019), neppure vi ha proposto opposizione. Ebbene, “in tema di revocatoria fallimentare di compravendita ex art. 67,comma 2, l.fall., la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente, che deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere provata dal curatore, su cui incombe il relativo onere probatorio, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili anche dall'esistenza di un'ipoteca giudiziale”
(Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 13169 del 30/06/2020).
L'iscrizione ipotecaria non costituisce l'unico elemento presuntivo in punto di conoscenza dello stato di insolvenza, avendo il individuato e dimostrato la sussistenza di vari elementi Parte_1
sintomatici della scientia decotionis.
Passando infatti alla individuazione dei concreti elementi indiziari da cui può desumersi la esistenza della conoscenza dello stato di insolvenza, deve in effetti darsi rilievo decisivo alla circostanza, evidenziata in ricorso ed emersa anche sulla base della documentazione esaminata dalla c.t.u, dell'avvio, da parte della proprio nei mesi antecedenti alla domanda di Parte_2
concordato, dei rimborsi cospicui delle anticipazioni, che sono andati a ridurre la esposizione debitoria complessiva del conto corrente. Trattasi di un elemento che depone nel senso della conoscenza dello stato di insolvenza da parte della la quale – stante la sua natura di CP_1
operatore economico specializzato – era peraltro in grado di accedere ai bilanci pubblicati relativi alle annualità 2016/2017/2018 e 2019.
Sulla base dell'esame degli stessi, come riscontrato anche dalla c.t.u., emergeva la presenza di un capitale circolante netto negativo, dato dalla differenza fra passivo circolante ed attivo circolante. Anche gli altri indici, tutti negativi, ben consentivano alla Controparte_1
di verificare lo stato di insolvenza della società, come si deve ritenere sia
[...]
13 effettivamente avvenuto, avendo la ottenuto una significativa riduzione della esposizione CP_1
debitoria nei suoi confronti.
La sussistenza di tutti gli elementi induce a revocare, ai sensi dell'art. 67, comma 2, della Legge
Fallimentare - R.D. 16 marzo 1942, n. 267, i pagamenti effettuati, mediante rimesse bancarie da in favore di Parte_2 [...]
nella misura di euro 147.337,58. Controparte_1
6. Statuizioni conclusive e spese di lite
In virtù di quanto sin qui argomentato, la va quindi Controparte_1
condannata a restituire alla procedura fallimentare attrice la somma di euro 147.337,58.
Sulle predette somme vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla data dei singoli pagamenti (cfr., sulla decorrenza degli interessi, Cass. Civ., Sez. I, Sentenza 27 Novembre 2013,
n. 26501) e fino alla data della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Dalla data di notifica della domanda e fino al saldo sono poi dovuti gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., in quanto tale norma riguarda qualsiasi tipo di obbligazione pecuniaria per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. Depone in tal senso, in primo luogo, la ratio della disposizione, posto che “l'art. 1284, comma 4, c.c., è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu “deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre” e, sotto un secondo profilo, “la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell'art. 1284 c.c., intitolato
«saggio degli interessi», cioè nell'articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni” (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 61 del 03/01/2023; nella giurisprudenza di merito
14 in tema di revocatoria fallimentare si veda Tribunale di Firenze n. 3521/2023, pubbl. il
28/11/2023).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al
D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento secondo i valori medi, come da nota spese depositata.
Le spese sostenute per i consulenti tecnici di parte, avendo tale attività natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. Civ., Sez. III,
Sentenza n. 3380 del 20/02/2015). La somma di complessivi euro 1.875,39, richiesta da parte attrice per consulente tecnico di parte e ausiliario, appare congrua.
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico di parte convenuta.
Non si ritiene di procedere ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., poiché la citata norma postula da parte del soccombente una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-II, Ordinanza
n. 20018 del 24/09/2020; Cass. Civ., Sez. Un., Ordinanza n. 25041 del 16/09/2021). La pretesa di parte convenuta, pure rivelatasi infondata, non configura un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e non si presta, dunque, alla sanzione di carattere pubblicistico di cui al citato terzo comma.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dal
[...]
nei confronti della Parte_1 [...]
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Controparte_1
dispone:
1) revoca ex art. 67, comma 2, della Legge Fallimentare - R.D. 16 marzo 1942, n. 267 i pagamenti effettuati da in Parte_2
favore della mediante incasso di rimesse bancarie Controparte_1
avvenute nel periodo 28.8.2019 – 28.2.2020 e, quindi, dichiara tenuta e condanna la
15 banca convenuta, in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore del attore della somma di euro 147.337,58, oltre interessi al tasso legale dalla Parte_1
data dei singoli pagamenti fino alla data della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, data a partire dalla quale decorrono gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., fino al saldo;
2) dichiara tenuta e condanna la in persona del Controparte_1
legale rappresentante, alla rifusione in favore del
[...]
delle spese di lite, che liquida in euro 787,45 per Parte_2
esborsi, euro 1.875,39 per spese del consulente di parte ed euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute.
Ferrara, 10/01/2025
Il Giudice
Marianna Cocca
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