Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 24/03/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Procedimento R.G. n. 8-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI riunito in camera di consiglio e così composto:
dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott. Marco Bottallo Giudice dott. Andrea Carena Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 21.1.2025 ER CR, nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Bertolino (C.F. [...]), del Foro di Asti e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Alba (CN), Corso Torino n. 12, come da procura in atti, con l'ausilio dell'avv. Sabrina Sacconiro, nominata Gestore della Crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi ODCEC di Asti, ha chiesto l'apertura, nei propri confronti, della liquidazione controllata.
Unitamente al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C. Avv. Sabrina Sacconito, nella quale si da atto della completezza e dell'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, e in cui viene illustrata la situazione economico patrimoniale del debitore.
* * *
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del ricorrente.
2. Il ricorrente non svolge attività di impresa, e non risulta comunque assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
4. La relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi, Avv. Sacconiro, contiene, anche seguito delle richieste integrazioni, l'illustrazione essenziale della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente, nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
Nel corso della liquidazione meriteranno tuttavia approfondimenti alcuni aspetti volti alla esatta individuazione dell'attivo, e all'accertamento della meritevolezza in capo al debitore. In particolare, dovrà essere approfondito l'esame dei costi necessari per il sostentamento del ricorrente e del suo nucleo famigliare, anche in relazione alla circostanza, emersa in sede integrativa, che la compagna convivente risulta avere recentemente avviato un'attività di lavoro autonomo, dalla quale, verosimilmente, trarrà un reddito da computarsi nel calcolo dei bisogni della famiglia. Inoltre, dovrà essere verificato con maggiore puntualità il reddito aggiornato del ricorrente, che, nella busta paga del mese di gennaio 2025, prodotta nella memoria integrativa dallo stesso prodotta, è stato pari
2.056,00 euro;
La collocazione del compenso del legale del ricorrente (che si propone in prededuzione) sarà invece oggetto di decisione in sede di formazione dello stato passivo.
5. Tutto ciò premesso ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore che, per ragioni di opportunità, e considerato anche che si è resa necessaria richiesta di integrazione al fine di approfondire aspetti rilevanti quali l'accertamento dell'effettiva consistenza dell'attivo, si ritiene di nominare in persona diversa rispetto al professionista che ha svolto le funzioni di OCC. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitori, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento, anche in considerazione della complessiva situazione economica famigliare, senza che il Tribunale sia vincolato dalle indicazioni avanzate al riguardo dai ricorrenti.
La quota di reddito da riservare alla debitrice per il suo mantenimento non deve peraltro essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).
Dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI) sicché ogni statuizione sul punto è superflua, trattandosi di effetto automaticamente derivante ex lege.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di ER CR, nato a [...] il
21.5.1968 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Bertolino (C.F. [...]), del Foro di Asti e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Alba (CN), Corso Torino n. 12;
a) nomina giudice delegato il dott. Andrea Carena;
b) nomina liquidatore l'avv. Dario Olivero, iscritto nell'elenco dei gestori della crisi, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
c) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori;
d) assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 60 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
e) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
f) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
g) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso in Asti nella camera di consiglio del 12.3.2025
Il Giudice estensore Dott. Andrea Carena
Il Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII;
in particolare, il ricorrente, risulta unicamente titolare di modeste quote di proprietà di beni immobili in comunione per un valore stimato di circa 16.000,00 euro, mentre non risulta possedere beni mobili di significativo valore, e ciò a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari a circa 100.000,00 euro, scaduta, e, a fronte di un reddito complessivo