Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/05/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 23/12/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.1739/2024 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nata il [...] a [...], ivi residente a[...]
Settetermini, n.17, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Guastafierro, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Boscoreale (Na) alla via Piazza Pace, n.20 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Stefano Azzano, elett.te domiciliato in Napoli alla Via A. De
Gasperi n. 55, presso la sede CP_2
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda della ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' , l'annullamento dei Controparte_1 seguenti avvisi di addebito , tutti notificati in data 8/3/2024 e relativi a somme erogate alla ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione agricola e trattamenti familiari :
- avviso di addebito n. 37120240001098206000 contenente l'invito a pagare il complessivo importo di € 2.321,86 (indebito n.16064511) (cfr.doc.1);
-avviso di addebito n.37120240001098105000 contenente l'invito a pagare il complessivo importo di € 2.221,71 (indebito n.16064498) (cfr.doc.2);
- avviso di addebito n.37120240001098307000 contenente l'invito a pagare il complessivo importo di € 3.746,26 (indebito n.16064524) (cfr.doc.3);
- avviso di addebito n.37120240001098304000 contenente l'invito a pagare il complessivo importo di € 2.486,03 (indebito n.16064494) (cfr.doc.4).
che con 4 CP_2 provvedimenti di indebito datati 21.05.2021 e 27.04.2021, l' aveva accertato nei CP_2 suoi confronti un debito sulla prestazione di disoccupazione agricola relativa agli anni
2007, 2008, 2009 e 2010, complessivamente pari ad € 12.131,79; che avverso tali provvedimenti, aveva presentato ricorso al Comitato Provinciale senza ottenere CP_2 alcun riscontro;
di aver impugnato i provvedimenti di indebito posti a base degli avvisi di addebito succitati con ricorso giudiziale proposto dinanzi al Tribunale di Torre
Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, ricorso iscritto al N.R.G. 4358/2021.
Tanto premesso, la ricorrente ha sostenuto l'avvenuta prescrizione della pretesa restitutoria dell , deducendo il decorso di oltre un decennio dall'erogazione CP_1 indebita in assenza di qualsiasi evento interruttivo del termine prescrizionale;
nel merito, ha sostenuto, con varie argomentazioni, di non essere debitrice delle somme richieste.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la causa è stata decisa all'esito dello scambio di note scritte di trattazione entro il termine fissato.
Ciò detto si osserva preliminarmente che la proposizione del presente giudizio non costituisce violazione del ne bis in idem rispetto al procedimento iscritto al N.R.G.
4358/2021, atteso che quest'ultimo giudizio era relativo a provvedimenti di indebito
, mentre quello che qui occupa ha ad oggetto avvisi di addebito.
Purtuttavia , poiché gli avvisi di addebito impugnati trovano il loro presupposto nei provvedimenti di indebito oggetto del giudizio N.R.G. 4358/2021, appare evidente che la sentenza con cui è stato definito tale procedimento è senz'altro rilevante anche ai fini del giudizio de quo.
NE, come emerge dalla sentenza n. 1577/2024 del 7/8/2024, con la quale è stato definito il giudizio relativo agli indebiti, il Giudice del lavoro così ha statuito :
a)accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto, accerta e dichiara l'irripetibilità delle prestazioni erogate dall in favore di parte ricorrente, per un importo pari a CP_2 euro 2.317,75 per l'anno 2007, a euro 2.217,60 per l'anno 2008 e a euro 4.346,05 per l'anno 2009, per le causali di cui in motivazione;
b) rigetta il ricorso con riferimento alla somma di euro 3.250,39 indebitamente erogata dall per l'anno 2010. CP_2
NE , come emerge dagli atti di causa, gli indebiti dichiarati insussistenti costituiscono il presupposto degli avvisi di addebito nn. 37120240001098206000,
37120240001098105000 e 37120240001098304000 . In relazione ai suddetti avvisi di addebito si osserva che l' , correttamente, ha CP_2 provveduto a effettuare lo sgravio, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, per cui con riferimento a tali tioli va senz'altro dichiarata cessata la matria del contendere.
Con riferimento, invece, all'avviso di addebito n. 37120240001098307000, si osserva che l'opposizione avverso l'indebito che ne costituisce il presupposto è stata rigettata dal Giudice del lavoro con la sentenza sopraindicata, non essendo decorso alcun termine prescrizionale (cfr. documentazione in atti).
Pertanto, con riferimento alla somma oggetto di tale avviso , è già intervenuta una pronunzia giudiziale che ha dichiarato legittima e sussistente la pretesa restitutoria dell per cui eventuali contestazioni relative a tale aspetto possono essere fatte CP_2 valere solo in sede di impugnazione della sentenza n.1577/2024, e non nel presente giudizio, in cui possono venire in rilievo solo vizi dell'avviso di addebito che non siano afferenti al merito della pretesa creditoria.
Per le suesposte argomentazioni, l'opposizione proposta avverso l'avviso di addebito n. 37120240001098307000 va senz'altro rigettata.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio e la reciproca soccombenza in relazione alle rispettive pretese giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla opposizione ad avviso di addebito proposta da con ricorso del 21/3/2024 nei confronti Parte_1 dell così provvede: a) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento CP_2 agli avvisi di addebito nn. 37120240001098206000, 37120240001098105000 e 37120240001098304000; b)rigetta l'opposizione all'avviso di addebito n. 37120240001098307000; c) compensa integralmente le spese processuali.
Torre Annunziata, lì 23/5/2025 Il Tribunale
Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco