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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/03/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Civile – Procedure Concorsuali
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Federico Eramo presidente dott.ssa Michela Grillo giudice dott. Lorenzo Sandulli giudice relatore esaminati gli atti del procedimento unitario n. 114/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente per oggetto: dichiarazione dello stato di insolvenza ex art. 297 ccii.
***
Letti i ricorsi presentati il 21-22/11/2024 da (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. e (c.f. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), C.F._3
per la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa resistente
[...]
(c.f. in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Roccasecca (Fr), via Casilina n. 106;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta la propria competenza, posto che la resistente ha sede legale in un Comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale;
rilevato che la resistente, pur regolarmente convenuta in giudizio – mediante notifica presso la c.d. area Web del Ministero della Giustizia, nonché presso la casa comunale di Roccasecca
– non si è costituita;
visto il nulla osta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 17.1.2025, alla dichiarazione dello stato di insolvenza della resistente ex art. 297 ccii al ricorrerne dei presupposti;
ritenuto, infatti, che l'impresa resistente non sia assoggettabile a liquidazione giudiziale, dato che le cooperative sociali in quanto di diritto imprese sociali, come tali ne sono sottratte ex art. 14 co. 1, d.lgs. n. 112/2017 (Cass., n. 2901/2023), essendo assoggettabile esclusivamente all'accertamento e alla dichiarazione dello stato di insolvenza, prodromici alla liquidazione coatta amministrativa;
ritenuta sussistente la legittimazione dei lavori ricorrenti, titolari di crediti portati da titoli esecutivi di formazione giudiziale: dell'importo di euro 4.534,52, oltre interessi e Pt_1 spese, in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo di questo Tribunale n.
313/2021; dell'importo di euro 7.341,04, oltre interessi e spese, in forza di decreto Parte_2 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo di questo Tribunale n. 165/2022; Conti dell'importo di euro 6.840,17, oltre interessi e spese, in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo di questo Tribunale n. 266/2022;
rilevato che lo stato di decozione della resistente risulta dimostrato, in particolare: dai reiterati inadempimenti nei riguardi dei ricorrenti;
dai tentativi di pignoramento mobiliare presso il debitore, risultati infruttuosi per chiusura dei locali ove veniva svolta l'attività di impresa;
dal mancato deposito dei bilanci di esercizio;
ritenuto che possa essere accertato giudizialmente lo stato di insolvenza delle cooperative, anche se la massa debitoria risulta inferiore ad euro 30.000,00 (C. Cost., n. 93/2022);
ritenuto, in definitiva, che la resistente non sia in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, versando in evidente stato di insolvenza;
visto l'art. 297 ccii anche in relazione all'art. 49 ccii;
P.Q.M.
accerta e dichiara lo stato di insolvenza dell'impresa resistente
[...]
(c.f. in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Roccasecca (Fr), via Casilina n. 106;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 297 co. 5 ccii, dispone che la presente sentenza sia comunicata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Divisione IV – Liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi (pec: t), per i provvedimenti Email_1 di competenza;
dispone altresì che la presente sentenza sia pubblicata nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 45 e 297 ccii.
Cassino, 24/02/2025
Il giudice relatore, dott. Lorenzo Sandulli Il presidente, dott. Federico Eramo