Ordinanza cautelare 30 gennaio 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00552/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00015/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15 del 2025, proposto da
RL GN, rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Fortunato Magnelli e dall’avv. Davide Fratino, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Azienda unità sanitaria locale Umbria n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Mario Rampini, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Perugia, Piazza Piccinino, 9;
nei confronti
MA ES, rappresentato e difeso dall’avv. Aristide Police e dall’avv. Paul Simon Falzini, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
DE EN, rappresentato e difeso dall’avv. IA Di Paolo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
EA ZZ, non costituito in giudizio;
IA IA IN, non costituita in giudizio;
per la declaratoria di nullità o l’annullamento
- della deliberazione del Direttore generale f.f. dell’AUSL n. 2131 del 29 ottobre 2024;
- di ogni altro atto propedeutico, presupposto, connesso o consequenziale a quello impugnato;
e per l’adozione di ogni provvedimento idoneo a soddisfare le ragioni del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda unità sanitaria locale Umbria n. 2, di DE EN e di MA ES;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 20 dicembre 2024 e depositato il 13 gennaio 2025, il ricorrente RL GN ha impugnato la deliberazione n. 2131 del 29 ottobre 2024 del Direttore generale facente funzione dell’Azienda unità sanitaria locale Umbria n. 2, recante l’approvazione della graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta dalla predetta Azienda, con la deliberazione direttoriale n. 891 del 12 maggio 2024, per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione della Struttura complessa di cardiologia e Unità di terapia intensiva cardiologica (UTIC) di Orvieto.
2. Il ricorrente ha allegato di essere un medico chirurgo specializzato in cardiologia e di avere interesse a partecipare alla procedura.
La parte ha esposto che l’avviso pubblico di indizione della selezione è stato pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale “ Concorsi ed esami ”, n. 49 del 18 giugno 2024, ove si rinviava, per il testo integrale dell’avviso stesso, al Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 23 del 28 maggio 2024, nonché al sito web dell’Azienda sanitaria.
L’avviso integrale, tuttavia:
- non sarebbe stato pubblicato e non sarebbe risultato accessibile sino al mese di ottobre 2024 nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, essendo stata certificata dalla stessa Regione, con nota del 25 novembre 2024, l’impossibilità di visualizzare il predetto bando, almeno a decorrere dal 19 giugno 2024 e sino al 7 ottobre 2024, a causa di un errore informatico;
- non sarebbe stato inserito nel Portale unico del reclutamento, di cui all’articolo 35- ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- non sarebbe stato presente, all’epoca di indizione della procedura, nemmeno sul sito web dell’Azienda sanitaria, ove solo successivamente risulterebbe essere stato pubblicato in formato “Word”, privo di sottoscrizione e di qualsivoglia attestazione di conformità all’originale.
Di conseguenza, il dott. GN avrebbe avuto conoscenza legale ed effettiva del procedimento concorsuale soltanto all’esito della pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria e non avrebbe potuto partecipare alla selezione a causa della mancata rituale pubblicazione del relativo avviso.
3. Con un unico articolato motivo di gravame, il ricorrente ha dedotto plurimi profili di violazione di legge, allegando che sarebbero stati disattese le previsioni: degli articoli 51, primo comma, e 97, quarto comma, della Costituzione; dell’articolo 2, comma 6, del d.P.R. n. 483 del 1997; degli articoli 1 e 3 del d.P.R. n. 487 del 1994; dell’articolo 35- ter del decreto legislativo n. 165 del 2001; dell’articolo 3 della deliberazione della Giunta regionale n. 182 del 2024; delle norme generali in materia di pubblicità delle procedure concorsuali.
Secondo la tesi della parte, trattandosi di un concorso indetto da un’Azienda sanitaria, la normativa nazionale imporrebbe la pubblicazione per estratto dell’avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale, alla quale avrebbe dovuto accompagnarsi la pubblicazione integrale nel BUR e sul Portale unico del reclutamento.
A ciò dovrebbe aggiungersi che:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 182 del 2024 avrebbe stabilito la pubblicazione per estratto dei bandi per il conferimento di incarichi di direzione di strutture complesse nella Gazzetta Ufficiale e, in aggiunta, la pubblicazione integrale nel BUR e sul sito internet aziendale, fatte salve ulteriori forme di pubblicità;
- lo stesso avviso pubblico della selezione oggetto di controversia avrebbe previsto la pubblicazione con le modalità indicate nella deliberazione giuntale ora richiamata.
Di conseguenza, la Regione e l’Azienda sanitaria si sarebbero vincolate a pubblicare il bando nel BUR, a pena di illegittimità dell’intera procedura.
D’altro canto, la pubblicazione sul sito aziendale sarebbe stata effettuata soltanto per ragioni di trasparenza, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e non invece per fini di pubblicità legale, come sarebbe comprovato anche dal tenore dell’avviso per estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, dal quale si evincerebbe la necessità di entrambe le previste pubblicazioni della versione integrale del bando: sia quella nel BUR, sia anche quella sul sito internet aziendale.
4. L’Azienda unità sanitaria locale Umbria n. 2, costituitasi in giudizio, ha depositato documenti e una memoria, con la quale ha preliminarmente eccepito:
- l’irricevibilità del ricorso per tardività: (i) in quanto il termine di decadenza per contestare l’impossibilità di accedere al testo integrale dell’avviso pubblico avrebbe preso a decorrere dalla pubblicazione del relativo estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 18 giugno 2024; (ii) perché l’intempestività del gravame emergerebbe anche considerando la pubblicazione sul sito internet aziendale di altri atti della procedura selettiva, prima della graduatoria impugnata;
- l’inammissibilità per omessa notifica all’Amministrazione resistente, da individuare nella Regione Umbria, cui sarebbe imputabile in via esclusiva il disguido tecnico che ha determinato l’inaccessibilità del BUR;
- l’inammissibilità a causa della mancata impugnazione degli atti presupposti e, in particolare, del punto 4 dell’avviso pubblico di indizione della procedura, ove si stabilisce, per la presentazione delle domande, il termine di trenta giorni a decorrere dalla pubblicazione per estratto dell’avviso stesso nella Gazzetta Ufficiale.
La parte ha poi allegato l’infondatezza del gravame, evidenziando pure l’inammissibilità della censura concernente l’omessa pubblicazione del bando sul Portale unico del reclutamento, a causa della mancata impugnazione dell’articolo 3 della deliberazione della Giunta regionale n. 182 del 2024, nonché dell’articolo 14 del bando di concorso, ove tale incombente non è stato previsto.
5. Si è costituito in giudizio anche il controinteressato DE EN, risultato terzo graduato nella procedura, il quale ha parimenti depositato una memoria al fine di articolare le proprie difese, evidenziando preliminarmente che, a suo avviso, il ricorso sarebbe tardivo e, inoltre, inammissibile, per l’omessa volontaria presentazione, da parte del ricorrente, della domanda di partecipazione, a seguito della conoscenza del bando, databile al 18 giugno 2024.
6. In esito alla camera di consiglio del 28 gennaio 2025, questo Tribunale ha emesso l’ordinanza n. 6 del 2025, con la quale: ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare da parte del ricorrente; ha fissato l’udienza pubblica del 29 aprile 2025, al fine di assicurare la trattazione della causa unitamente al ricorso iscritto al ruolo generale n. 515 del 2024, proposto dal dott. DE EN e concernente la medesima procedura selettiva; ha disposto “ (...) l’acquisizione dalla AUSL Umbria n. 2, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di documentate informazioni in ordine alla data di pubblicazione sul sito dell’Azienda del testo integrale dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa di cui alla deliberazione n. 891 del 2024 ”.
7. L’incombente istruttorio è stato eseguito dall’Azienda sanitaria resistente il 24 febbraio 2025, mediante il deposito di documentazione, dalla quale risulta che la pubblicazione dell’avviso sul sito internet aziendale è avvenuta in data 19 giugno 2024.
8. In vista dell’udienza pubblica fissata per la trattazione di merito del ricorso, si è costituito anche il controinteressato MA ES, risultato vincitore del concorso, il quale ha depositato documenti e una memoria.
Nelle proprie difese, la parte ha allegato: (i) la tardività del gravame, sia che si prenda a riferimento quale termine per l’impugnazione la data di pubblicazione dell’avviso pubblico della selezione nella Gazzetta Ufficiale (18 giugno 2024), sia che si voglia considerare quale dies a quo il termine di scadenza per la presentazione delle domande, momento in cui sarebbe certamente sorto in capo al ricorrente l’interesse alla proposizione del ricorso; (ii) l’inammissibilità per omessa notifica alla Regione Umbria; (iii) l’inammissibilità per difetto di interesse, a causa della mancata impugnazione degli atti presupposti alla deliberazione direttoriale n. 2131 del 2024, con particolare riferimento alla lex specialis della procedura.
Nel merito, il dott. ES ha allegato l’infondatezza del gravame.
9. Anche le altre parti hanno depositato memorie in vista dell’udienza pubblica.
10. Tutte le parti hanno, inoltre, replicato alle produzioni avversarie, insistendo nelle proprie difese e articolandole ulteriormente.
Più in dettaglio, in aggiunta rispetto alle eccezioni già formulate:
- il controinteressato EN ha dedotto il difetto di legittimazione del ricorrente, nonché l’inammissibilità della censura concernente la pubblicazione del bando sul sito internet aziendale in formato “Word” invece che “PDF”;
- il controinteressato ES ha prospettato la tardività del ricorso anche rispetto alla pubblicazione del bando sul sito istituzionale e alla pubblicazione della graduatoria, quest’ultima avvenuta il 3 ottobre 2024.
11. All’udienza pubblica del 29 aprile 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
12. Va anzitutto presa in esame l’eccezione, sollevata dal controinteressato EN, di difetto di legittimazione del ricorrente, il quale non avrebbe dimostrato il possesso dei requisiti per l’ammissione al concorso.
12.1. Al riguardo, deve osservarsi che oggetto di controversia è la dedotta violazione dell’interesse legittimo del dott. GN a prendere parte alla procedura.
In questa prospettiva, il ricorrente ha allegato la propria qualità di medico chirurgo specializzato in cardiologia e ha prodotto inoltre, unitamente al ricorso, il proprio curriculum vitae , corredato di specifici allegati concernenti i corsi di perfezionamento frequentati, l’attività didattica e di ricerca svolta, le pubblicazioni effettuate, nonché la c.d. casistica operatoria e attività professionale fino al mese di agosto 2022.
Si tratta di elementi più che sufficienti a dimostrare l’astratta possibilità per il ricorrente di presentare la propria candidatura, non essendo certamente richiesto, né tanto meno consentito, in questa sede, sostituirsi all’attività di verifica del possesso dei requisiti che avrebbe dovuto essere eventualmente svolta dalla Commissione di concorso, a seguito dell’effettiva presentazione della domanda.
12.2. L’eccezione deve essere, perciò, rigettata.
13. Occorre quindi prendere in considerazione la questione concernente la tardività del ricorso, variamente prospettata dalle parti resistenti.
13.1. Come detto, il ricorrente sostiene di non aver potuto prendere parte al concorso a causa della mancata rituale pubblicazione del relativo bando.
Rileva il Collegio che la natura stessa della contestazione implica che il ricorso non avrebbe potuto essere proposto, se non con l’impugnazione del provvedimento di approvazione della graduatoria, come in effetti avvenuto.
13.1.1. Sotto un primo profilo, deve infatti osservarsi che il ricorrente non ha dedotto alcun vizio del bando, bensì soltanto il fatto che, a causa della sua mancata rituale pubblicazione, tutti i successivi atti della procedura sarebbero, a suo avviso, illegittimi.
Di conseguenza, il termine per l’impugnazione non ha potuto cominciare a decorrere dalla pubblicazione dell’estratto dell’avviso pubblico di indizione della selezione nella Gazzetta Ufficiale, né dalla pubblicazione del bando stesso sul sito internet aziendale, e neppure dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande (termine decorrente, come detto, dalla pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale). E ciò in quanto, in disparte ogni altra considerazione, l’impugnazione va proposta al fine di allegare l’illegittimità di un provvedimento lesivo, ma in ciascuna delle predette date l’unico atto emanato dall’Azienda sanitaria era, per l’appunto, il bando, avverso il quale il ricorrente, come detto, non ha prospettato alcuna ragione di illegittimità.
13.1.2. Sotto altro profilo, il termine decadenziale per l’introduzione del gravame non può neppure essere fatto decorrere dalla pubblicazione sul sito internet aziendale di singoli atti della procedura concorsuale (determinazione di ammissione dei candidati, relazione della Commissione in forma sintetica, graduatoria elaborata dalla Commissione, curricula dei candidati).
Si tratta, infatti, di meri atti endoprocedimentali, come tali privi di autonoma valenza lesiva, e rispetto ai quali non vi è neppure prova della conoscenza da parte del ricorrente in un momento precedente rispetto alla pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria. D’altro canto, non può neanche affermarsi l’astratta conoscibilità di tali atti, atteso che il dott. GN, non avendo preso parte alla procedura, non era tenuto a consultare costantemente il sito internet dell’Azienda sanitaria al fine di apprendere gli sviluppi dell’ iter .
Queste considerazioni valgono anche con riguardo alla graduatoria pubblicata sul predetto sito il 3 ottobre 2024, alla quale fa riferimento il controinteressato ES. Si tratta, infatti, soltanto della graduatoria elaborata dalla Commissione, ma non ancora approvata dall’Azienda sanitaria, e quindi, pure in questo caso, di un atto endoprocedimentale pubblicato unicamente sul sito web aziendale.
13.2. L’eccezione ora scrutinata deve quindi essere rigettata.
14. Il controinteressato EN sostiene, poi, che il ricorrente non avrebbe interesse al ricorso, perché, pur avendo avuto notizia del bando a seguito dell’avviso per estratto comparso nella Gazzetta Ufficiale, avrebbe volontariamente scelto di non presentare la propria candidatura.
La tesi non può essere condivisa, per la considerazione dirimente che, nella prospettazione del ricorrente, il bando non era effettivamente conoscibile da parte sua e, quindi, la partecipazione alla procedura gli sarebbe stata preclusa.
15. L’Azienda sanitaria resistente e il controinteressato ES allegano l’inammissibilità del ricorso anche a causa della mancata impugnazione degli atti presupposti e, in particolare, del punto 4 dell’avviso pubblico di indizione della selezione, ove si stabilisce, per la presentazione delle domande, il termine di trenta giorni a decorrere dalla pubblicazione per estratto dell’avviso stesso nella Gazzetta Ufficiale. Secondo le predette parti resistenti, anche in caso di accoglimento del gravame, il dott. GN non potrebbe ottenere il bene della vita cui aspira, perché rimarrebbero ammissibili unicamente le domande di partecipazione alla selezione presentate nei termini.
Anche questa prospettazione non risulta convincente, atteso che, come detto, il ricorrente non deduce l’illegittimità del bando, ma afferma piuttosto di non aver avuto rituale conoscenza della sua pubblicazione, per un vizio attinente alla pubblicazione dell’atto, e non al suo contenuto dispositivo. Di conseguenza, in caso di accoglimento del ricorso, l’Azienda sanitaria non potrebbe far altro che ripetere la pubblicazione del bando, riaprendo i termini per la presentazione delle domande, e offrendo quindi anche al ricorrente la possibilità di partecipare al concorso.
16. Non coglie nel segno, infine, l’eccezione concernente la dedotta inammissibilità del ricorso per omessa notifica all’Amministrazione resistente, identificata nella Regione Umbria.
Sul punto, è sufficiente osservare che, sebbene il disguido tecnico che ha determinato la non visibilità del bando fino al mese di ottobre 2024 sia dipeso dal malfunzionamento del sito del BUR, che fa capo alla Regione, tuttavia nessun provvedimento di quest’ultimo Ente è impugnato in questa sede.
17. Venendo all’esame delle censure, il ricorso è infondato, per le ragioni che si passa a esporre.
18. Muovendo, anzitutto, dalla contestazione circa l’omessa pubblicazione del bando sul Portale unico del reclutamento, deve osservarsi che la doglianza articolata dal ricorrente è di dubbia ammissibilità e, comunque, infondata nel merito.
18.1. Quanto al primo aspetto, deve osservarsi che, come evidenziato dalla dall’Azienda sanitaria resistente, le modalità di indizione delle procedure selettive sono oggetto delle “ Linee di indirizzo per il Conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria nelle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale dell’Umbria, in applicazione dell’articolo 20 della legge 5 agosto 2022, n. 11 ”, da ultimo modificate e riproposte in versione coordinata con la deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2024, n. 182, pubblicata nel BUR, Serie generale, n. 13 del 13 marzo 2024.
In particolare, l’articolo 3, comma 1, delle predette Linee guida stabilisce che l’avviso per la copertura dell’incarico sia “ (...) pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet aziendale, fatte salve ulteriori forme di pubblicità previste dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell’avviso stesso ”.
Nel solco delle Linee guida regionali, il bando relativo alla procedura oggetto di contestazione prevede, al punto 14, che “ Il presente Avviso unitamente ai fac-simili della domanda e del curriculum, viene pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito internet aziendale www.uslumbria2.it sezione “Concorsi”. ”.
In questo quadro, potrebbe ritenersi che il ricorrente, al fine di dedurre l’illegittimità dell’esito della selezione, conseguente alla mancata pubblicazione dell’avviso di indizione della procedura sul Portale unico del reclutamento, avrebbe dovuto impugnare il predetto punto 14 dell’avviso stesso, recante l’espressa disciplina delle relative modalità di pubblicazione, ove l’inserimento sul Portale non è previsto.
18.2. A prescindere dalla dubbia ammissibilità, la censura è comunque infondata nel merito, non essendo tale pubblicazione dovuta nel caso oggetto di controversia.
18.2.1. Deve anzitutto osservarsi che, in base all’articolo 35- ter , comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’accesso ai concorsi mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento è prescritto esclusivamente per le assunzioni “ (...) nelle amministrazioni pubbliche centrali di cui all’articolo 1, comma 2, e nelle autorità amministrative indipendenti (...) ”.
Dispone, poi, il comma 4 che “ L’utilizzo del Portale è esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le modalità di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui al comma 2 ”. Il previsto decreto, emanato il 3 novembre 2023, reca “ Individuazione, caratteristiche e modalità di funzionamento del portale www.InPA.gov.it ” e prevede la propria applicazione, all’articolo 1, comma 1, “ (...) alle amministrazioni pubbliche centrali di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e alle autorità amministrative indipendenti, nonché alle regioni e agli enti locali ”.
Secondo quanto ancora disposto dal comma 2- bis dell’articolo 35- ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, “ A decorrere dall’anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall’obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale ”.
18.2.2. Dalla lettura delle disposizioni richiamate si evince che uno specifico obbligo di gestione delle procedure di reclutamento mediante il ricorso all’apposito Portale unico è stato prescritto soltanto a carico delle amministrazioni centrali e delle autorità amministrative indipendenti, mentre per le regioni e gli enti locali il legislatore ha inteso unicamente stabilire l’estensione dell’utilizzo del portale, ossia la possibilità di avvalersene, con le modalità previste nell’apposito decreto ministeriale, ma non l’obbligo di farlo.
Ove vi fosse stato un obbligo anche per le regioni e gli enti locali, infatti, questi soggetti sarebbero stati inclusi nella previsione del comma 1 del richiamato articolo 35- ter , accanto alle amministrazioni e autorità che sono tenute a ricorrere al Portale. L’introduzione di una previsione separata riferita a regioni ed enti locali, in un comma apposito, corrobora, invece, quanto già emerge dalla formulazione letterale della previsione normativa, ossia che a tali soggetti pubblici è stata data facoltà di avvalersi del Portale, senza che su di essi gravi un obbligo in tal senso.
18.2.3. Tale obbligo non risulta neppure dalla disciplina normativa applicabile alle procedure selettive per la copertura degli incarichi di direzione di strutture complesse delle aziende sanitarie.
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “ Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ”, detta, all’articolo 15, la “ Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie ”. In particolare, il comma 7- bis del richiamato articolo 15 attribuisce alle regioni il compito di disciplinare “ (...) i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l’azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità (...) ”.
Nella Regione Umbria vigono, al riguardo, le Linee guida sopra richiamate, le quali, come pure si è evidenziato, non prescrivono la pubblicazione del bando sul Portale unico del reclutamento, bensì per estratto nella Gazzetta Ufficiale, nonché in forma integrale nel BUR e sul sito internet aziendale.
Le predette Linee guida recano, dunque, una disciplina che si pone in linea con quella contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, “ Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale ”, ove si stabilisce che “ Il bando deve essere pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e della provincia autonoma e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al bando deve essere data la massima diffusione ” (articolo 2, comma 6) e che “ Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale ” (articolo 2, comma 7).
18.2.4. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’obbligo di pubblicazione del bando sul Portale unico del reclutamento non può desumersi neanche dalle previsioni contenute all’articolo 3, comma 1, e all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “ Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi ”. Il predetto regolamento reca, infatti, la disciplina generale dei pubblici concorsi e, perciò, non può trovare applicazione a fronte di una disciplina speciale, quale quella dettata dalle fonti sopra richiamate e specificamente riferita al concorso oggetto di controversia.
Non induce a diverse conclusioni la previsione, richiamata dal ricorrente, contenuta all’articolo 2, comma 2, del d.P.R. n. 483 del 1997, ove si stabilisce che “ I bandi di concorso sono emanati con le procedure e le modalità di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni ”. Si rinvia, infatti, soltanto al comma 2 dell’articolo 3 del d.P.R. n. 487 del 1994, recante la disciplina dei contenuti minimi del bando di concorso. Non è, invece, richiamato il comma 1 del medesimo articolo 3, ove si fa riferimento alla pubblicazione sul Portale del reclutamento.
D’altro canto, come pure detto, l’articolo 2 del d.P.R. n. 483 del 1997 introduce una disciplina speciale delle modalità di pubblicazione dei bandi per il reclutamento della dirigenza sanitaria, per cui ben si comprende perché non sia stata richiamata la diversa regolamentazione della pubblicazione degli ordinari bandi di concorso delle pubbliche amministrazioni.
18.2.5. In conclusione, sul punto, non può ritenersi che vi fosse un obbligo, disatteso dall’Azienda sanitaria, di pubblicazione dell’avviso pubblico della selezione oggetto di controversia sul Portale unico del reclutamento.
Da ciò l’infondatezza della censura.
19. Occorre quindi stabilire se la circostanza che l’avviso pubblico di selezione pubblicato nel BUR non sia stato visibile, a causa di un disguido tecnico, fino a dopo che era scaduto il termine di presentazione delle domande abbia determinato l’invalidità dell’intera procedura.
Al quesito deve darsi risposta negativa.
19.1. Come detto, nello stesso avviso pubblico era prevista, in conformità alle apposite Linee guida regionali, la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale, nonché in forma integrale nel BUR e sul sito internet aziendale.
Fermo restando che la pubblicazione nel BUR, pur debitamente disposta, è risultata non visibile, l’istruttoria disposta da questo Tribunale ha permesso di accertare che quella sul sito aziendale è invece effettivamente avvenuta.
Ne deriva che qualunque interessato a partecipare alla procedura, presa visione dell’avviso per estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, era in condizione di acquisire il testo integrale del bando, semplicemente consultando il predetto sito aziendale, il cui indirizzo era riportato nell’avviso stesso. Questa modalità di pubblicazione ha determinato l’accessibilità del bando, per effetto del rinvio per relationem contenuto nella Gazzetta Ufficiale, e deve quindi essere ritenuta idonea ad assicurarne la piena conoscibilità da parte di qualsivoglia interessato.
Posto, infatti, che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale costituisce la massima forma di pubblicità assicurata dall’ordinamento, al fine di rendere un atto conoscibile a livello nazionale da parte di tutti i consociati, e acclarato che non era prescritta, nel caso in esame, la forma alternativa di pubblicità, parimenti valevole a livello nazionale, costituita dalla pubblicazione sul Portale unico del reclutamento, deve concludersi che la saldatura tra l’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e la disponibilità del testo integrale del bando in una delle sedi di pubblicazione ivi espressamente indicate, ossia il sito aziendale, abbia assicurato la piena possibilità di accesso alla procedura selettiva di qualunque interessato. Per questa via, è stato quindi assicurato comunque il raggiungimento dello scopo della pubblicazione, ossia quello di consentire la partecipazione di tutti i potenziali candidati, anche residenti fuori dal territorio della Regione.
A fronte di questo dato obiettivo, la circostanza che l’ulteriore pubblicazione nel BUR non fosse visibile deve essere dequotata perciò al rango di mera irregolarità, di per sé stessa inidonea a viziare la procedura concorsuale.
19.2. Non può, invece, sostenersi, come vorrebbe il ricorrente, una intrinseca inidoneità della pubblicazione sul sito dell’Azienda sanitaria, a suo avviso effettuata soltanto per ragioni di trasparenza, a costituire un’adeguata forma di pubblicità del concorso. Ciò che rileva, infatti, è che l’inserimento del testo integrale del bando sul predetto sito sia stata espressamente indicata quale modalità per reperirlo nell’avviso apparso nella Gazzetta Ufficiale. È proprio questo rinvio ad aver dato luogo, nella sostanza, a una pubblicazione che, nel suo complesso, era effettivamente conoscibile da parte di qualsiasi interessato a partecipare ai concorsi per la direzione di strutture complesse, ovunque tale soggetto fosse residente, senza necessità di dover consultare periodicamente i siti internet di tutte le aziende sanitarie italiane.
Una diversa conclusione indurrebbe a massimizzare il rilievo da riconoscere al rispetto delle forme, anche laddove non si traduca in una lesione dell’interesse sostanziale al quale queste sono dirette, ossia, nel caso in esame, l’effettiva conoscibilità della selezione. Per questa via, verrebbe frustrato il principio fondamentale immanente all’ordinamento, e ora espressamente sancito dall’articolo 1, comma 2- bis , della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale “ I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede ”.
Nel caso in esame, il comportamento collaborativo richiesto agli interessati a partecipare alla procedura consisteva semplicemente, una volta presa visione dell’avviso apparso nella Gazzetta Ufficiale, nel reperire il bando di concorso sul sito internet dell’Azienda sanitaria, e non anche nel Bollettino Ufficiale della Regione, non visibile per un mero disguido tecnico. Si tratta, con ogni evidenza, di un comportamento ragionevolmente esigibile secondo buona fede, perché non comportante un apprezzabile sacrificio a carico degli interessati, e perciò dovuto da parte di questi ultimi.
19.3. Non inducono a diverse conclusioni i precedenti giurisprudenziali richiamati dal ricorrente, non pertinenti rispetto al caso oggetto della presente controversia.
19.3.1. La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 227 del 25 gennaio 2016 si riferisce, infatti, a un caso di omessa pubblicazione di un bando di concorso (nello specifico, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile presso un ente locale) nella Gazzetta Ufficiale, ossia a una fattispecie ben diversa rispetto a quella oggetto della presente controversia, nella quale tale pubblicazione è invece avvenuta.
Deve piuttosto osservarsi che la predetta sentenza offre ulteriori argomenti a sostegno della tesi sopra illustrata, laddove vi si evidenzia che “ (...) l’obbligo di pubblicazione dei bandi per concorso a pubblico impiego nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – previsto dall’art. 4 del d.P.R. n. 487 del 1994 - costituisce una regola generale attuativa dell’art. 51, primo comma, e dell’art. 97, comma terzo, della Costituzione. Tale regola ha la finalità di consentire la concreta massima conoscibilità della indizione di un concorso pubblico a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro residenza sul territorio dello Stato e non è stata incisa – neanche per incompatibilità - dall’art. 35, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 165-2001, che ha fissato il criterio della «adeguata pubblicità» in aggiunta e non in sostituzione della regola di carattere generale ”. Se ne desume che, se la finalità della pubblicazione è quella di rendere conoscibile la procedura a tutti i potenziali interessati a livello nazionale, allora nel caso in esame tale scopo è stato pienamente raggiunto, tramite l’avviso per estratto inserito nella Gazzetta Ufficiale e il rinvio ivi contenuto al testo integrale del bando pubblicato sul sito aziendale.
19.3.2. Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, 24 dicembre 2021, n. 8578, ove si fa questione dell’opponibilità, ai fini del decorso del termine di impugnazione, della pubblicazione della graduatoria di un concorso sul sito internet dell’Amministrazione, senza l’ulteriore pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che invece, si ribadisce, non è mancata nel caso in esame.
19.4. Non coglie nel segno neppure la contestazione concernente il fatto che l’avviso integrale è stato pubblicato sul sito aziendale soltanto in formato “Word”.
Prescindendo dall’eccezione di inammissibilità della censura sollevata dal controinteressato EN, deve osservarsi che l’inserimento del file sul sito aziendale è sufficiente ad attestarne la provenienza dall’Azienda sanitaria e che il ricorrente non ha allegato, né tanto meno dimostrato, che il testo integrale del bando presente in formato “Word” sul predetto sito differisse dall’originale, al quale non può che presumersi conforme, fino a prova contraria.
19.5. Anche la censura ora scrutinata deve essere quindi respinta.
20. In conclusione, alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
21. La novità delle questioni affrontate sorregge la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Floriana Venera Di Mauro | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO