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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 19/12/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
OR RT Presidente
IS AR Giudice relatrice
Cesare Giosuè Caretta Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2055/2024 promossa con ricorso depositato in data 03/10/2024
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GUERZONI ANNA BARBARA;
CONTRO
rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PANISI GIULIA e dall'avv. MANFREDI PIETRO;
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
• Pronunciare la sentenza di scioglimento del matrimonio tra ed Parte_1
confermando tutte le condizioni come da ricorso e da sentenza di CP_1 separazione;
• Disporre la trasmissione della sentenza, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Castelmassa (RO) per la relativa annotazione
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha formulato domanda cumulativa di separazione Parte_1 personale e scioglimento del matrimonio contratto con la coniuge CP_1 sposata con rito civile a COMUNE DI CASTELMASSA (RO) in data 22/10/2022, unione dalla quale non nascevano figli.
costituitasi in giudizio, non si è opposta e non ha formulato CP_1 ulteriori domande accessorie.
Disposta la conversione del rito da contenzioso a consensuale, è stata dunque pronunciata sentenza di separazione n. 244/2025 pubblicata in data 18.04.2025 e la causa è stata rimessa in istruttoria in merito all'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Le parti non hanno formulato ulteriori domande accessorie.
Tenuto conto della natura del giudizio e delle conclusioni congiunte rassegnate, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in CASTELMASSA il giorno 22/10/2022 (atto n. 3, P. I, Ufficio 1, anno 2022);
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COMUNE DI CASTELMASSA (RO) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 18.12.2025
La Giudice
IS AR
Il Presidente
OR RT
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
OR RT Presidente
IS AR Giudice relatrice
Cesare Giosuè Caretta Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2055/2024 promossa con ricorso depositato in data 03/10/2024
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GUERZONI ANNA BARBARA;
CONTRO
rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PANISI GIULIA e dall'avv. MANFREDI PIETRO;
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
• Pronunciare la sentenza di scioglimento del matrimonio tra ed Parte_1
confermando tutte le condizioni come da ricorso e da sentenza di CP_1 separazione;
• Disporre la trasmissione della sentenza, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Castelmassa (RO) per la relativa annotazione
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha formulato domanda cumulativa di separazione Parte_1 personale e scioglimento del matrimonio contratto con la coniuge CP_1 sposata con rito civile a COMUNE DI CASTELMASSA (RO) in data 22/10/2022, unione dalla quale non nascevano figli.
costituitasi in giudizio, non si è opposta e non ha formulato CP_1 ulteriori domande accessorie.
Disposta la conversione del rito da contenzioso a consensuale, è stata dunque pronunciata sentenza di separazione n. 244/2025 pubblicata in data 18.04.2025 e la causa è stata rimessa in istruttoria in merito all'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Le parti non hanno formulato ulteriori domande accessorie.
Tenuto conto della natura del giudizio e delle conclusioni congiunte rassegnate, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in CASTELMASSA il giorno 22/10/2022 (atto n. 3, P. I, Ufficio 1, anno 2022);
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COMUNE DI CASTELMASSA (RO) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 18.12.2025
La Giudice
IS AR
Il Presidente
OR RT
2