TAR Napoli, sez. VII, sentenza 18/02/2026, n. 1179
TAR
Ordinanza cautelare 20 giugno 2025
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Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Incompetenza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli

    Il Tribunale ha ritenuto che, pur essendo la Soprintendenza Speciale per il PNRR competente all'adozione del provvedimento finale, alle Soprintendenze locali sia riconosciuta competenza istruttoria. Inoltre, la partecipazione della Soprintendenza Speciale ai lavori conferenziali ha garantito la sua possibilità di espressione, e dato che non ha espresso un parere, non si è verificato un taglio procedimentale.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria

    Il Tribunale ha ritenuto che la valutazione di incompatibilità paesaggistica sia adeguata se le caratteristiche dell'intervento sono individuate, raffrontate e giustificate con i valori protetti dal vincolo. Nel caso di specie, le opere descritte sono state ritenute di grosso impatto e pregiudizievoli per la qualità paesaggistica dell'area protetta.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità ed incongruità manifeste, nonché disparità di trattamento

    Il Tribunale ha ritenuto che le ragioni di incompatibilità paesaggistica siano ben argomentate nei pareri ostativi, che hanno evidenziato l'impatto dell'intervento con la zona di Protezione Integrale del PTP dei Comuni Vesuviani e le N.T.A. del Piano del Parco Nazionale del Vesuvio.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 8, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 259/03 – Eccesso di potere difetto di istruttoria, illogicità ed arbitrarietà

    Il Tribunale ha escluso l'obbligo della Pubblica Amministrazione di suggerire opere alternative, affermando che il compito dell'ente preposto alla tutela è unicamente quello di valutare la compatibilità dello specifico progetto. La ricorrente, inoltre, non ha proposto misure progettuali alternative in sede procedimentale.

  • Rigettato
    Invalidità derivata

    Poiché i pareri negativi sono stati ritenuti legittimi, anche la censura di invalidità derivata è stata respinta.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 44, comma 9, del D. Lgs. n. 259/03 – Violazione dell’art. 14 – bis, comma 2, lett. c), della legge n. 241/90 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità ed arbitrarietà

    Il Tribunale ha ritenuto che la Soprintendenza locale avesse competenza istruttoria e che la Soprintendenza Speciale per il PNRR fosse stata invitata ai lavori conferenziali, ma non avesse espresso un parere. Pertanto, non si è verificato un taglio procedimentale o un salto di competenze.

  • Rigettato
    Falsa applicazione dell’art. 38 delle N.T.A. del Piano del Parco Nazionale del Vesuvio - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di presupposti, illogicità ed arbitrarietà

    Il Tribunale ha interpretato l'art. 38 delle N.T.A. nel senso che non esclude tout court la realizzazione di nuovi impianti, ma richiede l'indispensabilità e l'impossibilità di localizzazione altrove per esigenze di servizio o di specifiche istituzioni. La Protezione Civile della Campania ha attestato l'assenza di condizioni di indispensabilità per l'impianto in questione, poiché la copertura del segnale è già adeguata.

  • Rigettato
    Falsa applicazione degli artt. 13, 14, 18, 23 e 25 delle N.T.A. del Piano del Parco del Vesuvio – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di presupposti, illogicità, arbitrarietà e disparità di trattamento

    Il Tribunale ha ritenuto che le plurime argomentazioni ostative esaminate siano di per sé idonee a reggere il provvedimento di diniego finale, assorbendo le ulteriori censure non esaminate.

  • Rigettato
    Incompetenza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli

    Il Tribunale ha ritenuto che, pur essendo la Soprintendenza Speciale per il PNRR competente all'adozione del provvedimento finale, alle Soprintendenze locali sia riconosciuta competenza istruttoria. Inoltre, la partecipazione della Soprintendenza Speciale ai lavori conferenziali ha garantito la sua possibilità di espressione, e dato che non ha espresso un parere, non si è verificato un taglio procedimentale.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria

    Il Tribunale ha ritenuto che la valutazione di incompatibilità paesaggistica sia adeguata se le caratteristiche dell'intervento sono individuate, raffrontate e giustificate con i valori protetti dal vincolo. Nel caso di specie, le opere descritte sono state ritenute di grosso impatto e pregiudizievoli per la qualità paesaggistica dell'area protetta.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità ed incongruità manifeste, nonché disparità di trattamento

    Il Tribunale ha ritenuto che le ragioni di incompatibilità paesaggistica siano ben argomentate nei pareri ostativi, che hanno evidenziato l'impatto dell'intervento con la zona di Protezione Integrale del PTP dei Comuni Vesuviani e le N.T.A. del Piano del Parco Nazionale del Vesuvio.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 8, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 259/03 – Eccesso di potere difetto di istruttoria, illogicità ed arbitrarietà

    Il Tribunale ha escluso l'obbligo della Pubblica Amministrazione di suggerire opere alternative, affermando che il compito dell'ente preposto alla tutela è unicamente quello di valutare la compatibilità dello specifico progetto. La ricorrente, inoltre, non ha proposto misure progettuali alternative in sede procedimentale.

  • Rigettato
    Invalidità derivata

    Poiché il parere negativo è stato ritenuto legittimo, anche la censura di invalidità derivata è stata respinta.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria

    Il Tribunale ha ritenuto che la valutazione di incompatibilità paesaggistica sia adeguata se le caratteristiche dell'intervento sono individuate, raffrontate e giustificate con i valori protetti dal vincolo. Nel caso di specie, le opere descritte sono state ritenute di grosso impatto e pregiudizievoli per la qualità paesaggistica dell'area protetta.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità ed incongruità manifeste, nonché disparità di trattamento

    Il Tribunale ha ritenuto che le ragioni di incompatibilità paesaggistica siano ben argomentate nei pareri ostativi, che hanno evidenziato l'impatto dell'intervento con la zona di Protezione Integrale del PTP dei Comuni Vesuviani e le N.T.A. del Piano del Parco Nazionale del Vesuvio.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 8, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 259/03 – Eccesso di potere difetto di istruttoria, illogicità ed arbitrarietà

    Il Tribunale ha escluso l'obbligo della Pubblica Amministrazione di suggerire opere alternative, affermando che il compito dell'ente preposto alla tutela è unicamente quello di valutare la compatibilità dello specifico progetto. La ricorrente, inoltre, non ha proposto misure progettuali alternative in sede procedimentale.

  • Rigettato
    Invalidità derivata

    Poiché il parere negativo è stato ritenuto legittimo, anche la censura di invalidità derivata è stata respinta.

  • Rigettato
    Falsa applicazione dell’art. 38 delle N.T.A. del Piano del Parco Nazionale del Vesuvio - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di presupposti, illogicità ed arbitrarietà

    Il Tribunale ha interpretato l'art. 38 delle N.T.A. nel senso che non esclude tout court la realizzazione di nuovi impianti, ma richiede l'indispensabilità e l'impossibilità di localizzazione altrove per esigenze di servizio o di specifiche istituzioni. La Protezione Civile della Campania ha attestato l'assenza di condizioni di indispensabilità per l'impianto in questione, poiché la copertura del segnale è già adeguata.

  • Rigettato
    Falsa applicazione degli artt. 13, 14, 18, 23 e 25 delle N.T.A. del Piano del Parco del Vesuvio – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di presupposti, illogicità, arbitrarietà e disparità di trattamento

    Il Tribunale ha ritenuto che le plurime argomentazioni ostative esaminate siano di per sé idonee a reggere il provvedimento di diniego finale, assorbendo le ulteriori censure non esaminate.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, pubblicata il 18 febbraio 2026, con la quale è stato respinto il ricorso di una società per la realizzazione di un'infrastruttura per le comunicazioni elettroniche nel comune di Ercolano. La società ricorrente ha contestato la legittimità della conclusione negativa della conferenza di servizi, sostenendo vizi di violazione di legge e eccesso di potere, in particolare riguardo alla competenza della Soprintendenza e alla motivazione dei pareri negativi ricevuti. Ha inoltre argomentato che l'impianto non avrebbe compromesso il contesto paesaggistico e che non erano state proposte alternative valide.

Il giudice ha rigettato il ricorso, affermando che i pareri negativi delle autorità competenti erano legittimi e ben motivati, evidenziando l'importanza della tutela paesaggistica e ambientale. Ha sottolineato che la competenza della Soprintendenza Speciale per il PNRR non escludeva il contributo delle Soprintendenze locali e che la valutazione di compatibilità paesaggistica era connotata da ampia discrezionalità. Inoltre, ha ritenuto che non fosse dimostrata l'indispensabilità dell'impianto, in quanto la Protezione Civile aveva confermato che la copertura del segnale era già adeguata. La sentenza ha quindi confermato la legittimità del diniego, imponendo alla ricorrente il pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VII, sentenza 18/02/2026, n. 1179
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1179
    Data del deposito : 18 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo