Ordinanza cautelare 20 giugno 2025
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 18/02/2026, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01179/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02510/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2510 del 2025, proposto da
Inwit s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Zucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ercolano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Mainelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
nei confronti
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato IA Vittoria De Gennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
per l'annullamento:
a) della determinazione del Dirigente del Settore II - Amministrativo RCG n. 929/2025 dell’11.4.2025 (pervenuta il successivo 15.4.2025), con cui è stata conclusa negativamente la conferenza di servizi indetta a seguito della presentazione, da parte della società ricorrente, di un’istanza unica ai sensi del D. Lgs. n. 259/03, per la realizzazione di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche nel comune di Ercolano, alla via dello Sbirro snc;
b) del parere negativo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli prot. MIC|MIC_SABAP-NAMET|05/02/2025|0002740-P del 5.2.2025 (solo adesso divenuto lesivo);
c) del parere negativo del Responsabile dell’Ufficio Paesaggio prot. n. 9463/25 del 6.2.2025 (solo adesso divenuto lesivo);
d) del parere negativo dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio prot. gen. IPA UF94FP U-0001515 del 24.2.2025 (solo adesso divenuto lesivo);
e) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ercolano, del Ministero della Cultura, dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, della Regione Campania e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa IA GR D'LT e uditi nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame è controversa la legittimità della determinazione del Dirigente del Settore II del Comune di Ercolano, meglio precisata in epigrafe, con cui è stata conclusa negativamente la conferenza di servizi indetta a seguito della presentazione, da parte di Inwit s.p.a., di un’istanza unica ai sensi del D.Lgs. n. 259/03, per la realizzazione di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche, a seguito del rilascio di pareri negativi da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Me-tropolitana di Napoli e dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio.
A fondamento dell’impugnativa parte ricorrente ha dedotto, in otto articolati motivi, vizi di violazione di legge ed eccesso di potere per più profili, così rubricati:
I) “Incompetenza – Violazione dell’art. 29 del D. L n. 77/2021 (convertito dalla legge n. 113/2021)”: secondo la prospettazione di parte, il parere negativo espresso, nell’ambito della conferenza di servizi, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli con la nota prot. n. 2740 del 5.2.2025, deve ritenersi illegittimo, atteso che era competente a pronunciarsi la Soprintendenza Speciale per il PNRR, a cui la convocazione era stata inviata (e il cui parere si sarebbe formato positivamente per silenzio-assenso, come dedotto con motivo sub VI);
II) “Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria”, in quanto i pareri negativi, della locale Sovrintendenza e dell’Ufficio Comunale del Pae-saggio, diversamente da quanto ritenuto dal provvedimento di conclusione negativa della conferenza di servizi, fondandosi su affermazioni generiche e stereotipate, ossia su mere affermazioni di stile evocatrici di un astratto conflitto con valori protetti, non sarebbero idonei a far comprendere in concreto i termini del contrasto della realizzazione dell’impianto con l’interesse paesaggistico protetto;
III) “Eccesso di potere per illogicità ed incongruità manifeste, nonché disparità di trattamento”
atteso che, per come reso evidente dalla relazione paesaggistica allegata dalla società ricorrente all’istanza e, in particolare, dalle simulazioni fotografiche nella stessa contenute, si evince che l’impianto, una volta installato, non comprometterebbe in alcun modo il circostante contesto paesaggistico, in tesi, privo di qualsiasi pregio particolare, essendo quello di una comune zona rurale, per di più già inciso dalla presenza di case, tralicci dell’elettricità di grosse dimensioni, pali dell’illuminazione pubblica ed altri elementi verticali;
IV) “Violazione dell’art. 8, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 259/03 – Eccesso di potere difetto di istruttoria, illogicità ed arbitrarietà”, in quanto la Soprintendenza e l’Ufficio del Paesaggio, nei loro pareri negativi, non avrebbero indicato alcuna alternativa alla c.d. opzione zero (ossia all’ipotesi di non approvazione del progetto presentato), non avendo previsto alcuna diversa modalità realizzativa tale da assicurare la compatibilità paesaggistica dell’impianto della società ricorrente;
V) “Invalidità derivata”, atteso che i vizi che inficiano il parere negativo della Soprintendenza e quello dell’Ufficio del Paesaggio si riserberebbero sul provvedimento conclusivo della conferenza di servizi che li ha assunti a presupposti, invalidandolo in via derivata.
VI) “Violazione dell’art. 44, comma 9, del D. Lgs. n. 259/03 – Violazione dell’art. 14 – bis, comma 2, lett. c), della legge n. 241/90 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità ed arbitrarietà”, in quanto il provvedimento di conclusione della conferenza di servizi, per quanto attiene all’aspetto paesaggistico, sarebbe anche affetto da illegittimità proprie, avendo assunto a proprio presupposto il parere negativo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, la quale era incompetente, piuttosto che il parere formatosi positivamente per silenzio-assenso della Soprintendenza speciale per il PNNR, in tesi, l’unica competente a pronunciarsi;
VII) “Falsa applicazione dell’art. 38 delle N.T.A. del Piano del Parco Nazionale del Vesuvio - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di presupposti, illogicità ed arbitrarietà”, in quanto il provvedimento di conclusione negativa della conferenza di servizi è stato adottato anche sulla scorta del parere negativo (prot. n. 15115) reso dall’Ente Parco Nazionale del Vesuvio in data 24.2.2025 che avrebbe obliterato l’indispensabilità dell’impianto per soddisfare le necessità della Protezione Civile;
VIII) “Falsa applicazione degli artt. 13, 14, 18, 23 e 25 delle N.T.A. del Piano del Parco del Vesuvio – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di presupposti, illogicità, arbitrarietà e disparità di trattamento” atteso che le incompatibilità a livello urbanistico rilevate dall’ente Parco sarebbero inconferenti, in quanto le disposizioni ostative richiamate sarebbero relative alla comune attività edilizia all’interno del perimetro del Parco, e, pertanto, non sarebbero applicabili agli impianti di telefonia mobile.
2. Il Comune di Ercolano si è costituito in giudizio per difendere la legittimità del provvedimento impugnato, instando per la reiezione del ricorso.
2.1 Si sono inoltre costituiti, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, il Ministero della Cultura, l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Napoli che hanno difeso la legittimità dei propri pareri.
2.2 Con ordinanza cautelare n. 1372 del 20/06/2025 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare e ha disposto contestualmente adempimenti istruttori, rilevando la necessità di acquisire, in vista della decisione in sede di merito, “dalla Protezione civile della Campania una dettagliata relazione di chiarimenti, corredata da eventuale documentazione tecnica e da rilievi cartografici volti ad indicare le specifiche zone non coperte dal segnale idoneo a consentire l’invio degli alert alla popolazione in caso di calamità naturale …, al fine di appurare l’effettiva sussistenza di ragioni di sicurezza pubblica che renderebbero assolutamente necessaria, secondo la prospettazione di parte ricorrente, la realizzazione dell’impianto in questione, così come localizzato nell’istanza di autorizzazione, onde assicurare la copertura del segnale nella zona interessata”.
2.3 Con memoria di stile del 18 luglio 2025 si è infine costituita la Regione Campania, depositando articolata relazione al fine di adempiere all’incombente istruttorio disposto con ordinanza collegiale n. 1372/2025.
3. All’udienza del 22 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
4.1 Non colgono nel segno il primo e sesto motivo in ordine alla pretesa formazione per silentium del parere positivo della competente Sovrintendenza Speciale per il PNRR, in ragione della pretesa incompetenza della locale Sovrintendenza ad esprimersi in merito all’impianto per cui è causa, trattandosi di progetto finanziato con i fondi PNRR.
Invero, l’art. 29 del D.L. n. 77/2021 (convertito dalla legge n. 113/2021 ed in vigore dal 25 febbraio 2023) prevede, al primo comma, che “Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della Cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026” e, al secondo comma, che “la Soprintendenza speciale esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l’attività istruttoria”.
Dunque, dalla richiamata previsione normativa, letta nelle sue combinate disposizioni, si evince che, ferma la prevalenza della competenza della Soprintendenza speciale per il PNRR all’adozione del provvedimento finale, alle locali Sovrintendenze è comunque riconosciuta una competenza sul piano istruttorio, in ragione del previsto apporto procedimentale che dalle stesse può essere fornito, in quanto all’evidenza aventi una profonda conoscenza del territorio e dei valori ambientali protetti. A tanto si aggiunge, nella specie, la competenza concorrente dell’Ente Parco, quale ente di diritto pubblico precipuamente preposto alla tutela ambientale e paesaggistica e istituito per tutelare la biodiversità, il paesaggio e il patrimonio geologico di una determinata area naturale protetta, alle dipendenze del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.
Ne consegue che ove siano formulati – come nel caso di specie - pareri negativi nell’ambito del procedimento autorizzatorio, non può disconoscersene l’idoneità degli opposti rilievi ad impedire la formazione del silenzio assenso.
Rileva a tal fine l’art. 44, comma 10, C.C.E. per cui: “10. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. (…)” .
Quanto ai rilievi espressi in merito alla asserita violazione delle competenze della Sovrintendenza Speciale per il PNRR va rilevato come le prerogative del predetto organo speciale sono state certamente preservate nella specie, essendo stata chiamata a partecipare ai lavori conferenziali, assicurano in tal modo la possibilità di espressione del proprio parere in merito ai profili di compatibilità paesaggistica dell’intervento. Senonché, come visto, alcuna valutazione è stata poi espressa dalla Sovrintendenza Speciale in relazione all’opera per cui è causa, di modo che, contrariamente a quanto lumeggiato in ricorso, non si è verificato alcun taglio procedimentale né salto di competenze in seno alla Conferenza.
4.2 Non colgono nel segno le censure di difetto di motivazione, contraddittorietà e difetto della indicazione di un’opzione diversa dalla non realizzazione del progetto – cd. opzione zero, in tesi di parte involgenti sia i pareri paesaggistici che, in via derivata, il diniego conclusivo della Conferenza dei servizi (motivi sub II-V).
Orbene, come noto, “ il favor assicurato alla diffusione dell'infrastruttura a rete della comunicazione elettronica, espresso anche dal decreto legislativo n. 259 del 2003, pur comportando una compressione dei poteri urbanistici conformativi ordinariamente spettanti ai Comuni, non consente di derogare alle discipline poste a tutela degli interessi differenziati, come quello naturalistico-ambientale, in quanto espressione dei principi fondamentali della Costituzione (Cons. St. sez. VI, n, 8242/2019) né tantomeno consente la compressione di interessi paesaggistici presidiati da idonei vincoli (legittimi ed efficaci arg. ex CdS VI n. 7944 del 2009)” (Consiglio di Stato, sez. VI, 6 novembre 2020, n. 6840).
Inoltre, “la valutazione svolta dall'ente preposto alla tutela del vincolo è connotata da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l'applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie dei settori disciplinari che vengono in considerazione, caratterizzate da ampi margini di opinabilità; ne deriva che l'apprezzamento così compiuto è sindacabile in sede giudiziale esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile” - (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 27 maggio 2021, n. 4096).
La giurisprudenza amministrativa ha peraltro anche espressamente escluso che la discrezionalità tecnica possa tradursi in una motivazione del provvedimento finale meramente apodittica, laddove è stato messo in evidenza che una valutazione di compatibilità paesaggistica resa in concreto è adeguata “se le caratteristiche dell’intervento - da prendere in considerazione per tutte le sue caratteristiche esteriori - vi risultano individuate, raffrontate e giustificate con i valori riconosciuti e protetti dal vincolo, dovendo essere esposta l’analisi eseguita sulle ragioni di compatibilità o incompatibilità effettiva che, in riferimento a tali valori, rendano o meno compatibile l’opera progettata ” (C.d.S., n. 3896/2013).
Tanto premesso e ribadito che il sindacato del giudice amministrativo non può spingersi oltre la soglia della valutazione estrinseca di congruità e ragionevolezza, si osserva che il giudizio de quo si basa su un’opinione ragionevolmente legata alla situazione del contesto paesaggistico ed ambientale interessato dall’intervento.
Ritiene il Collegio che le ragioni di incompatibilità ostative al rilascio della richiesta autorizzazione unica sono ben argomentate nei pareri posti a base dell’atto conclusivo della conferenza, richiamati per relationem, ove si rappresentano le concrete caratteristiche dell’intervento in questione, implicanti i seguenti lavori: “- Scavo a sezione obbligata per la posa in opera del plinto di fondazione a sostegno del palo porta-antenne, per la posa dei tubi del cordolo perimetrale - Realizzazione del plinto di fondazione in c.a.; - Realizzazione dell’impianto per l’adduzione dell’alimentazione elettrica ENEL e di messa a terra, con relativi pozzetti d’ispezione; - Posa in opera del palo metallico poligonale con funzione porta-antenne, avente altezza pari a 30,00 mt più pennone di 4,00 mt; - Realizzazione del cordolo e muretti perimetrali in ca. per la delimitazione dell’area; - Realizzazione di una platea in c.a. per l’ubicazione degli apparati e dei quadri elettrici; - Installazione di n. 3 antenne del gestore Vodafone, a quota c.e. 31.50 m, una per ogni settore e due parabole Ø60 sul pennone di sommità del palo. Saranno inoltre installati n. 6 RRU dietro alle antenne e n. 6 RRU sul fusto del palo; -Posa di cavi RF e Fibra; - Sistemazione dell’area di accesso al sito con misto stabilizzato; - Cablaggi e Finiture”.
Le opere si collocano in Zona C di Protezione – Unità di Paesaggio C3 - Paesaggio agrario del Vesuvio occidentale di tutela ecologica e idrogeologica, ai sensi della Tavola P2-2d di zonizzazione del Piano del Parco Nazionale del Vesuvio, costituita da aree agricole parzialmente urbanizzate, poste sul margine del perimetro del Parco, a corona dell’Unità di Paesaggio D3. Trasversale della via Vesuvio (“panoramica”); nonché in Area agricola delle fasce urbane e periurbane, prossimo ad un tracciato storico del Parco/via d’acqua, ai sensi della Tavola P2.2b “inquadramento strutturale ed aree contigue: sistemi ambientali” del Piano del Parco.
Ciò posto, nel diniego impugnato si è ben sottolineato, alla luce dei tre pareri ostativi richiamati anche per relationem , l’incompatibilità paesaggistica e ambientale della progettata opera infrastrutturale con la zona PI, Protezione Integrale del PTP dei Comuni Vesuviani in cui si inserisce, oltre che con le N.T.A. del Piano del Parco Nazionale del Vesuvio, trattandosi di intervento, per come proposto in concreto, di grosso impatto, tenuto conto di struttura, dimensioni e materiali impiegati, visibile da strade pubbliche, dunque, a ragione ritenuto pregiudizievole per la qualità paesaggistica dell’area protetta e “fortemente impattante e in contrasto con l’ambiente in cui si inserisce”.
Per quanto riguarda, in particolare, la dedotta censura di violazione del principio del dissenso costruttivo, per mancata indicazione nell’ambito della Conferenza di opzioni diverse da quella zero, il Collegio rileva, in conformità a condivisa giurisprudenza, che “Non esiste un obbligo da parte della P.A. di suggerire opere che rendano assentibile il progetto posto che compito dell’ente proposto alla tutela, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, è unicamente quello di valutare la compatibilità dello specifico progetto. Il deficit motivazionale del diniego non può, nel caso oggetto del giudizio, essere giudicato dall’assenza di proposte di miglioramento che non sono stati affidati all’Ente dal legislatore” ( cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 715/2026).
Né, peraltro, a fronte della comunicazione di tali rilievi all’istante, già con l’avviso di conclusione negativa della Conferenza la ricorrente ha replicato in sede procedimentale, nemmeno al fine di proporre, in un’ottica collaborativa, misure progettuali volte a rendere l’impianto compatibile con il contesto paesaggistico e ambientale protetto.
4.3 Sotto altro profilo, non coglie nel segno il VII motivo, con cui si contesta il parere negativo dell’Ente Parco, che si fonda, innanzitutto, sull’art. 38 delle N.T.A. del Piano del Parco Nazionale del Vesuvio, secondo cui: “La presenza di sorgenti di campi elettromagnetici a bassa frequenza (elettrodotti) e alta frequenza (impianti per l’emittenza radiotelevisiva, per la telefonia mobile, per la trasmissione satellitare, RADAR, radio-amatoriali e per ponti-radio) è incompatibile con le finalità del Parco. Non è consentita quindi la localizzazione di nuovi impianti e il potenziamento di quelli esistenti, con la esclusiva eccezione di quelli assolutamente indispensabili e non altrove localizzabili per le esigenze di servizio e alle necessità delle seguenti istituzioni: Ente Parco, Osservatorio Vesuviano, Protezione Civile, Forze Armate e di Pubblica Sicurezza”.
Come rilevato dalla difesa ricorrente, coerentemente con analogo arresto della Sezione ( cfr . T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 28 aprile 2025, n. 3431), detta norma va correttamente interpretata nel senso che non esclude tout court la realizzazione di nuovi impianti all’interno del perimetro del Parco, ma ne richiede, ai fini dell’installazione, l’indispensabilità e l’impossibilità di essere localizzati altrove per le esigenze del servizio, oppure per le necessità dell’Ente Parco, dell’Osservatorio Vesuviano, della Protezione Civile, delle Forze Armate e di Pubblica Sicurezza (v. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 28.4.2025, n. 3431).
Senonché nella specie, come anche emerso a seguito di richiesta istruttoria del Collegio, la Protezione civile della Campania ha depositato una dettagliata relazione di chiarimenti, con la quale ha dato atto dell’assenza di condizioni di indispensabilità alla realizzazione dell’impianto in questione, così come localizzato nell’istanza di autorizzazione, essendo la copertura del segnale nella zona interessata già adeguata a soddisfare le esigenze di comunicazione, in caso di eventi di pericolo, da parte della Protezione civile.
Da quando si legge nella citata relazione istruttoria “i messaggi IT-alert, infatti, sono diramati attraverso il canale di comunicazione istantaneo “cell broadcast”, che consente la comunicazione unidirezionale di brevi messaggi di testo ai dispositivi mobili presenti in una determinata area geografica coperta da una o più celle delle reti mobili pubbliche. Tale servizio è gestito in autonomia da ciascun Operatore nazionale di telefonia mobile per le celle telefoniche di propria competenza, attraverso cui i messaggi sono ricevuti dalla popolazione sui “terminali utente” (ad esempio: telefoni cellulari, smartphone, tablet) presenti in una determinata area geografica individuata dalla copertura locale delle reti mobili”.
Inoltre, nella relazione del Dipartimento della Protezione Civile, pure allegata dalla Regione, si chiarisce ulteriormente che “ Anzi, è opportuno precisare che il Cell Broadcast e quindi l’invio e la ricezione del messaggio di allertamento IT-Alert, è supportato sin dalle reti 2G (GSM) proprio per permettere la compatibilità con le infrastrutture di rete di precedente generazione, nonché con le più recenti, quali 3G, 4G e 5G.
La tecnologia 5G rappresenta un’evoluzione della rete mobile, ma non è un requisito tecnico imprescindibile per la ricezione dei messaggi di alert.
La tecnologia cell broadcast, difatti, consente agli operatori telefonici di inviare messaggi a chiunque si trovi – indistintamente e impersonalmente – in prossimità dell’area interessata coperta da specifiche celle di trasmissione della rete cellulare di uno specifico territorio. Il sistema è, inoltre, unidirezionale (dal Dipartimento di Protezione Civile agli operatori telefonici, ed infine, da quest’ultimi ai dispositivi degli utenti) e non consente di ricevere alcun tipo di dato di ritorno o feedback dai cellulari raggiunti.
Pertanto, ed è utile ribadirlo, l’utilizzo della rete 5G è soltanto una delle infrastrutture tecnologiche di telecomunicazione attraverso cui può avvenire la trasmissione, insieme alle reti 2G, 3G e 4G, già pienamente compatibili con il sistema.”
Né l’indispensabilità dell’installazione può ritenersi in re ipsa per il solo fatto che, nella specie, si tratta di un’infrastruttura finanziata con fondi del P.N.R.R. nell’ambito di un Progetto di investimento relativo al lotto 6 Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, dovendo, comunque, la ricorrente dimostrare la assoluta indispensabilità, oltreché l’assenza di soluzioni di localizzazione alternative, della specifica infrastruttura di che trattasi per le esigenze del servizio, ossia per la copertura del territorio in questione; circostanza nella specie non può ritenersi adeguatamente provata alla stregua della mera simulazione di parte, allegata alla produzione della ricorrente.
5. Dunque, costituendo le plurime argomentazioni ostative sin qui esaminate e ritenute legittime, ragioni di per sé idonee a reggere il provvedimento di diniego finale, in quanto atto plurimotivato, il ricorso va dunque respinto, potendo ritenersi assorbite le ulteriori censure non esaminate.
6. Le spese di lite cedono a carico della ricorrente soccombente in favore del Comune di Ercolano e delle amministrazioni statali costituite, nella misura liquidata in dispositivo, mentre possono essere compensate per il resto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 3.000, di cui €. 1.500,00 in favore del Comune di Ercolano e €. 1.500 in favore delle amministrazioni statali resistenti; spese compensate verso la Regione Campania.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA RA AL, Presidente
IA GR D'LT, Consigliere, Estensore
NA TE, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA GR D'LT | IA RA AL |
IL SEGRETARIO