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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 10/03/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 160/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 160/2025 promossa congiuntamente da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. INGRID Parte_1 C.F._1
BONAVIRI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in Arezzo, Corso Italia, n. 275;
e da
), rappresentato e difeso dall'avv. BARBARA Parte_2 C.F._2
BIGOZZI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in Arezzo, Corso Italia, n. 275;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto depositato in data 20/01/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 20/01/2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1. Assegnare la casa familiare, detenuta in stato di locazione, con ogni arredo e pertinenza, alla madre, sig.ra che ci vivrà con i figli. Il sig. si Parte_1 Pt_2
impegna a reperire altra abitazione e spostare la propria residenza entro il mese di giugno 2025.
2. Affidare i figli minori , e , in modo condiviso a entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 Per_3
collocamento prevalente presso la madre.
3. Il padre prenderà con sé i figli un fine settimana alternato con la madre, nonché un giorno durante la settimana, da concordare, in relazione al lavoro del padre. Il sig. potrà vedere e prendere Pt_2
con sé i figli, anche in altri momenti, da concordare di volta in volta con la madre. Nel periodo di
Natale i genitori staranno con i figli alternativamente nel due periodi che vanno dal 23 al 30 dicembre
e dal 31 al 7 gennaio. I genitori si alterneranno anche il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni. Il padre potrà trascorrere con i figli, durante le vacanze estive, due settimane non consecutive, da comunicare alla madre entro il 30 maggio.
4. Disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli minori, mediante bonifico bancario,
a favore della sig.ra della somma di Euro 500,00 mensili, da versarsi entro il giorno 20 Pt_1
di ogni mese, somma da rivalutarsi secondo gli indici Istat.
5. Il padre rinuncia sin d'ora all'assegno unico universale, che verrà riscosso dalla madre al 100%;
6. Disporre che le spese straordinarie, sostenute nell'interesse dei figli, vengano suddivise al 50% tra i genitori, con riferimento per la definizione delle stesse ai protocolli di intesa del Tribunale di
Arezzo.”.
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 20/01/2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 160/2025 promossa congiuntamente da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. INGRID Parte_1 C.F._1
BONAVIRI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in Arezzo, Corso Italia, n. 275;
e da
), rappresentato e difeso dall'avv. BARBARA Parte_2 C.F._2
BIGOZZI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in Arezzo, Corso Italia, n. 275;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto depositato in data 20/01/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 20/01/2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1. Assegnare la casa familiare, detenuta in stato di locazione, con ogni arredo e pertinenza, alla madre, sig.ra che ci vivrà con i figli. Il sig. si Parte_1 Pt_2
impegna a reperire altra abitazione e spostare la propria residenza entro il mese di giugno 2025.
2. Affidare i figli minori , e , in modo condiviso a entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 Per_3
collocamento prevalente presso la madre.
3. Il padre prenderà con sé i figli un fine settimana alternato con la madre, nonché un giorno durante la settimana, da concordare, in relazione al lavoro del padre. Il sig. potrà vedere e prendere Pt_2
con sé i figli, anche in altri momenti, da concordare di volta in volta con la madre. Nel periodo di
Natale i genitori staranno con i figli alternativamente nel due periodi che vanno dal 23 al 30 dicembre
e dal 31 al 7 gennaio. I genitori si alterneranno anche il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni. Il padre potrà trascorrere con i figli, durante le vacanze estive, due settimane non consecutive, da comunicare alla madre entro il 30 maggio.
4. Disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli minori, mediante bonifico bancario,
a favore della sig.ra della somma di Euro 500,00 mensili, da versarsi entro il giorno 20 Pt_1
di ogni mese, somma da rivalutarsi secondo gli indici Istat.
5. Il padre rinuncia sin d'ora all'assegno unico universale, che verrà riscosso dalla madre al 100%;
6. Disporre che le spese straordinarie, sostenute nell'interesse dei figli, vengano suddivise al 50% tra i genitori, con riferimento per la definizione delle stesse ai protocolli di intesa del Tribunale di
Arezzo.”.
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 20/01/2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni