TRIB
Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/02/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1421/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento sopra emarginato promosso da:
, nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Catia TESTONI ed C.F._1 elettivamente domiciliato nel suo studio a Budrio, Via Dante Mezzetti n. 14; RICORRENTE contro nata l'[...] a [...], (c.f.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Manlio GUAZZI ed C.F._2 elettivamente domiciliata nel suo studio Bologna, in Viale Masini n. 20; RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: modifica regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 30 gennaio 2025. Il P.M. ha concluso “visto”.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
e hanno intrattenuto una Parte_1 Controparte_1 relazione sentimentale dalla quale è nata, l'8 maggio 2002, , riconosciuta da Per_1 entrambi i genitori.
Con ordinanza n. 10022/2017 del 31 ottobre 2017 il Tribunale di Bologna ha: a) affidato la minore a entrambi i genitori congiuntamente;
b) collocato presso la Per_1 madre;
c) regolamentato il regime di visita con il padre;
d) posto a carico del signor l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario della figlia Parte_1 versando alla signora la somma mensile di 150,00 euro oppure, in CP_1 pagina 1 di 2 caso di mancata erogazione di assegni familiari, quella maggiore di 200,00 euro;
ciò fino all'autosufficienza economica di . Per_1
Successivamente, il signor ha presentato ricorso innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale instaurando il procedimento n. 242/2022 R.G. al fine di chiedere la modifica delle statuizioni relative al mantenimento ordinario della figlia. Il giudizio si è concluso con decreto n. 5437/2022 del 3 maggio 2022 che ha stabilito che il padre versasse alla signora a titolo di contributo al mantenimento CP_1 della figlia, la somma di 300,00 euro, con rivalutazione ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie.
***** Con ricorso depositato il 1° febbraio 2024 il signor ha Parte_1 domandato che venga revocato l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario di , ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Si è costituita in giudizio la signora , la quale ha integralmente CP_1 contestato le allegazioni di controparte e ha chiesto la reiezione delle istanze del ricorrente. Nelle more del processo le parti sono pervenute ad un accordo e nell'udienza del 30 gennaio 2025 hanno confermato le loro conclusioni congiunte depositate telematicamente il 18 novembre 2024, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Il P.M. è intervenuto.
***** La domanda può essere accolta, atteso che le clausole concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, a parziale modifica del decreto n. 5437/2022 del 3 maggio 2022: 1) con decorrenza da dicembre 2024, revoca l'obbligo a carico del signor di corrispondere alla signora il contributo per il Parte_1 CP_1 mantenimento ordinario e straordinario di;
Per_1
2) prende atto che le parti hanno concordato che il padre consegni mediante assegno circolare la somma onnicomprensiva di euro 4.000,00 euro direttamente alla figlia;
3) prende atto che le parti hanno dichiarato di non aver più nulla da pretendere l'una dall'altra per ogni questione dedotta nel presente giudizio;
5) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, tenuta il 12 febbraio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento sopra emarginato promosso da:
, nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Catia TESTONI ed C.F._1 elettivamente domiciliato nel suo studio a Budrio, Via Dante Mezzetti n. 14; RICORRENTE contro nata l'[...] a [...], (c.f.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Manlio GUAZZI ed C.F._2 elettivamente domiciliata nel suo studio Bologna, in Viale Masini n. 20; RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: modifica regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 30 gennaio 2025. Il P.M. ha concluso “visto”.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
e hanno intrattenuto una Parte_1 Controparte_1 relazione sentimentale dalla quale è nata, l'8 maggio 2002, , riconosciuta da Per_1 entrambi i genitori.
Con ordinanza n. 10022/2017 del 31 ottobre 2017 il Tribunale di Bologna ha: a) affidato la minore a entrambi i genitori congiuntamente;
b) collocato presso la Per_1 madre;
c) regolamentato il regime di visita con il padre;
d) posto a carico del signor l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario della figlia Parte_1 versando alla signora la somma mensile di 150,00 euro oppure, in CP_1 pagina 1 di 2 caso di mancata erogazione di assegni familiari, quella maggiore di 200,00 euro;
ciò fino all'autosufficienza economica di . Per_1
Successivamente, il signor ha presentato ricorso innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale instaurando il procedimento n. 242/2022 R.G. al fine di chiedere la modifica delle statuizioni relative al mantenimento ordinario della figlia. Il giudizio si è concluso con decreto n. 5437/2022 del 3 maggio 2022 che ha stabilito che il padre versasse alla signora a titolo di contributo al mantenimento CP_1 della figlia, la somma di 300,00 euro, con rivalutazione ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie.
***** Con ricorso depositato il 1° febbraio 2024 il signor ha Parte_1 domandato che venga revocato l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario di , ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Si è costituita in giudizio la signora , la quale ha integralmente CP_1 contestato le allegazioni di controparte e ha chiesto la reiezione delle istanze del ricorrente. Nelle more del processo le parti sono pervenute ad un accordo e nell'udienza del 30 gennaio 2025 hanno confermato le loro conclusioni congiunte depositate telematicamente il 18 novembre 2024, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Il P.M. è intervenuto.
***** La domanda può essere accolta, atteso che le clausole concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, a parziale modifica del decreto n. 5437/2022 del 3 maggio 2022: 1) con decorrenza da dicembre 2024, revoca l'obbligo a carico del signor di corrispondere alla signora il contributo per il Parte_1 CP_1 mantenimento ordinario e straordinario di;
Per_1
2) prende atto che le parti hanno concordato che il padre consegni mediante assegno circolare la somma onnicomprensiva di euro 4.000,00 euro direttamente alla figlia;
3) prende atto che le parti hanno dichiarato di non aver più nulla da pretendere l'una dall'altra per ogni questione dedotta nel presente giudizio;
5) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, tenuta il 12 febbraio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 2 di 2