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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/02/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11642/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 AR
2 Parte_2
3 Parte_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Verbale di causa Udienza 25.02.2025 alle ore 14,20 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Pt_1
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Fa presente che la Pt_1 discendenza è paterna e ante Unità D'Italia. Esonera il giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 16,00 Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11642/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11642 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 AR
2 Parte_2
3 Parte_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 25.02.2025
I. Con ricorso depositato in data 12.08.2023
1. nato in [...]-Brasile), in data 30 AR
Settembre 1991, cittadino Brasiliano, residente in [...](RS-Brasile), Rua São Marcos n.280, Caramuru, codice .nr.031.064.140-30;---------------------- C.F._1
Dott. Giovanni Calasso 2
2. nato in [...]-Brasile), in data 02 Parte_2
Ottobre 1995, cittadino Brasiliano, residente in [...](RS-Brasile), Rua Rio Grande do
Norte n.101, Cohab, codice .nr.032.465.520-89;------------------------------------ C.F._1
3. nata in [...]-Brasile), in data 31 Maggio Parte_3 2001, cittadina Brasiliana, residente in [...](RS-Brasile), Rua Rio Grande do Norte
n.101, Cohab, codice Fiscale/CPF.nr.050.680.210-83;--
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
Nel merito: Previo eventuale accertamento e declaratoria di sussistenza dei presupposti di esperibilità della presenta azione giudiziale di status civitatis e di conseguente legittimità della stessa, ACCERTARE e DICHIARARE il diritto al riconoscimento della cittadinanza
Italiana iure sanguinis - dalla nascita - in favore dei signori (1) AR
, nato in [...]-Brasile), in data 30 Settembre 1991; - (2)
[...] [...]
nato in [...]-Brasile), in data 02 Ottobre 1995; - (3) Parte_2
nata in [...]-Brasile), in data 31 Maggio Parte_3
2001, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa.
Per l'effetto, ORDINARE al , in persona del Ministro pro-tempore e, Controparte_1 per esso, all'Autorità Consolare territorialmente competente ex art.7 comma 1 D.Lgs. 03.02
2011 n.71, di effettuare - in conformità a quanto previsto dall'art.11 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, nonché dall'art.17 del D.P.R. 03.11.2000 n.396 e dall'art.16 comma 9 del D.P.R. 12.10.1993 n.572 e con osservanza dei termini previsti dall'art.2 Legge 07.08.1990 n.241 - tutti gli adempimenti previsti e/o necessari per provvedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei registri dello Stato civile competenti ex lege, della cittadinanza
Italiana iure sanguinis dei signori AR [...]
e nonché ad emettere - ove di Parte_2 Parte_3 necessità, tenuto conto del riconoscimento già statuito con l'emananda Sentenza - la certificazione di cittadinanza, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege.
In via istruttoria ed unicamente nella denegata ipotesi di contestazione di validità ed efficacia della documentazione prodotta in giudizio da parte ricorrente: a) In conformità a quanto previsto dalla Circolare K 28.1. del 08.04.1991, ORDINARE al Controparte_1 [...]
, in persona del Ministro pro tempore, e per il tramite delle Autorità Diplomatiche CP_1
Italiane territorialmente competenti, di provvedere alla certificazione di conformità delle traduzioni in lingua Italiana della stessa documentazione, ad ogni effetto di legge.
b) In conformità a quanto previsto dalla Circolare K 28.1 del 08.04.1991, Controparte_1
ORDINARE al , in persona del Ministro pro tempore, e per il tramite Controparte_1 delle Autorità Diplomatiche Italiane territorialmente competenti, di emettere la certificazione attestante che né gli ascendenti in linea diretta dei signori AR
, e né queste
[...] Parte_2 Parte_3 ultime, hanno mai rinunciato allo status civitatis italiano, in conformità a quanto previsto dalla Circolare come previsto ai termini dell'art.7 della Legge n.555 del Controparte_1
13.06.1912 e successive modifiche.
Dott. Giovanni Calasso 3
In ogni caso: Con il favore delle spese, competenze ed onorari di causa, che si chiede vengano distratte, ex art.93 c.p.c., in favore dell'Avv. , quale procuratore AR antistatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano figlio legittimo di Persona_1 [...]
e di nato il [...], in [...], nel Persona_2 Persona_3
Comune di Trichiana, Provincia di Belluno, il quale, senza mai rinunciare alla cittadinanza Italiana, in data 23 Agosto 1881, in Bento Gonçalves (RS-Brasile), contraeva matrimonio con la signora , cittadina Italiana. Dall'unione coniugale tra il signor Persona_4 [...]
e la signora nasceva: Persona_1 Persona_4
• in Garibaldi (RS-Brasile), in data 04 Marzo 1891, il signor , il Parte_4 quale, in data 30 Settembre 1922, in Osório (RS-Brasile), contraeva matrimonio con Per_ la signora da , cittadina Brasiliana. Dall'unione coniugale Parte_5 predetta nasceva:
➢ in Osório (RS-Brasile), in data 17 Febbraio 1926, la signora – Parte_6 la quale, in data 30 Giugno 1945, contraeva matrimonio con il signor cittadino Brasiliano e dall'unione coniugale Persona_6 predetta nasceva:
✓ in Camaquã (RS-Brasile), in data 11 Novembre 1961, il signor
il quale, in data 11 Maggio Parte_7
1991, in Camaquã (RS-Brasile), contraeva matrimonio con la signora
, cittadina Brasiliana. Persona_7 Dall'unione coniugale summenzionata tra nascevano tre figli:
❖ (i) in Camaquã (RS-Brasile), in data 30 Settembre 1991, il signor AR
❖ (ii) in Camaquã (RS-Brasile), in data 02 Ottobre 1995, il signor
Parte_8
❖ (iii) in Porto Alegre (RS-Brasile), in data 31 Maggio 2001, la
[...] signora Parte_3
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in
Dott. Giovanni Calasso 4
epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano DA , figlio Persona_1 legittimo di e di nato il [...], in [...], Persona_2 Persona_3 nel Comune di Trichiana, Provincia di Belluno.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_1 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere
Dott. Giovanni Calasso 5
pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale alle ore
16,00
Lecce-Venezia, 25.02.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11642/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 AR
2 Parte_2
3 Parte_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Verbale di causa Udienza 25.02.2025 alle ore 14,20 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Pt_1
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Fa presente che la Pt_1 discendenza è paterna e ante Unità D'Italia. Esonera il giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 16,00 Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11642/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11642 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 AR
2 Parte_2
3 Parte_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 25.02.2025
I. Con ricorso depositato in data 12.08.2023
1. nato in [...]-Brasile), in data 30 AR
Settembre 1991, cittadino Brasiliano, residente in [...](RS-Brasile), Rua São Marcos n.280, Caramuru, codice .nr.031.064.140-30;---------------------- C.F._1
Dott. Giovanni Calasso 2
2. nato in [...]-Brasile), in data 02 Parte_2
Ottobre 1995, cittadino Brasiliano, residente in [...](RS-Brasile), Rua Rio Grande do
Norte n.101, Cohab, codice .nr.032.465.520-89;------------------------------------ C.F._1
3. nata in [...]-Brasile), in data 31 Maggio Parte_3 2001, cittadina Brasiliana, residente in [...](RS-Brasile), Rua Rio Grande do Norte
n.101, Cohab, codice Fiscale/CPF.nr.050.680.210-83;--
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
Nel merito: Previo eventuale accertamento e declaratoria di sussistenza dei presupposti di esperibilità della presenta azione giudiziale di status civitatis e di conseguente legittimità della stessa, ACCERTARE e DICHIARARE il diritto al riconoscimento della cittadinanza
Italiana iure sanguinis - dalla nascita - in favore dei signori (1) AR
, nato in [...]-Brasile), in data 30 Settembre 1991; - (2)
[...] [...]
nato in [...]-Brasile), in data 02 Ottobre 1995; - (3) Parte_2
nata in [...]-Brasile), in data 31 Maggio Parte_3
2001, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa.
Per l'effetto, ORDINARE al , in persona del Ministro pro-tempore e, Controparte_1 per esso, all'Autorità Consolare territorialmente competente ex art.7 comma 1 D.Lgs. 03.02
2011 n.71, di effettuare - in conformità a quanto previsto dall'art.11 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, nonché dall'art.17 del D.P.R. 03.11.2000 n.396 e dall'art.16 comma 9 del D.P.R. 12.10.1993 n.572 e con osservanza dei termini previsti dall'art.2 Legge 07.08.1990 n.241 - tutti gli adempimenti previsti e/o necessari per provvedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei registri dello Stato civile competenti ex lege, della cittadinanza
Italiana iure sanguinis dei signori AR [...]
e nonché ad emettere - ove di Parte_2 Parte_3 necessità, tenuto conto del riconoscimento già statuito con l'emananda Sentenza - la certificazione di cittadinanza, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege.
In via istruttoria ed unicamente nella denegata ipotesi di contestazione di validità ed efficacia della documentazione prodotta in giudizio da parte ricorrente: a) In conformità a quanto previsto dalla Circolare K 28.1. del 08.04.1991, ORDINARE al Controparte_1 [...]
, in persona del Ministro pro tempore, e per il tramite delle Autorità Diplomatiche CP_1
Italiane territorialmente competenti, di provvedere alla certificazione di conformità delle traduzioni in lingua Italiana della stessa documentazione, ad ogni effetto di legge.
b) In conformità a quanto previsto dalla Circolare K 28.1 del 08.04.1991, Controparte_1
ORDINARE al , in persona del Ministro pro tempore, e per il tramite Controparte_1 delle Autorità Diplomatiche Italiane territorialmente competenti, di emettere la certificazione attestante che né gli ascendenti in linea diretta dei signori AR
, e né queste
[...] Parte_2 Parte_3 ultime, hanno mai rinunciato allo status civitatis italiano, in conformità a quanto previsto dalla Circolare come previsto ai termini dell'art.7 della Legge n.555 del Controparte_1
13.06.1912 e successive modifiche.
Dott. Giovanni Calasso 3
In ogni caso: Con il favore delle spese, competenze ed onorari di causa, che si chiede vengano distratte, ex art.93 c.p.c., in favore dell'Avv. , quale procuratore AR antistatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano figlio legittimo di Persona_1 [...]
e di nato il [...], in [...], nel Persona_2 Persona_3
Comune di Trichiana, Provincia di Belluno, il quale, senza mai rinunciare alla cittadinanza Italiana, in data 23 Agosto 1881, in Bento Gonçalves (RS-Brasile), contraeva matrimonio con la signora , cittadina Italiana. Dall'unione coniugale tra il signor Persona_4 [...]
e la signora nasceva: Persona_1 Persona_4
• in Garibaldi (RS-Brasile), in data 04 Marzo 1891, il signor , il Parte_4 quale, in data 30 Settembre 1922, in Osório (RS-Brasile), contraeva matrimonio con Per_ la signora da , cittadina Brasiliana. Dall'unione coniugale Parte_5 predetta nasceva:
➢ in Osório (RS-Brasile), in data 17 Febbraio 1926, la signora – Parte_6 la quale, in data 30 Giugno 1945, contraeva matrimonio con il signor cittadino Brasiliano e dall'unione coniugale Persona_6 predetta nasceva:
✓ in Camaquã (RS-Brasile), in data 11 Novembre 1961, il signor
il quale, in data 11 Maggio Parte_7
1991, in Camaquã (RS-Brasile), contraeva matrimonio con la signora
, cittadina Brasiliana. Persona_7 Dall'unione coniugale summenzionata tra nascevano tre figli:
❖ (i) in Camaquã (RS-Brasile), in data 30 Settembre 1991, il signor AR
❖ (ii) in Camaquã (RS-Brasile), in data 02 Ottobre 1995, il signor
Parte_8
❖ (iii) in Porto Alegre (RS-Brasile), in data 31 Maggio 2001, la
[...] signora Parte_3
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in
Dott. Giovanni Calasso 4
epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano DA , figlio Persona_1 legittimo di e di nato il [...], in [...], Persona_2 Persona_3 nel Comune di Trichiana, Provincia di Belluno.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_1 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere
Dott. Giovanni Calasso 5
pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale alle ore
16,00
Lecce-Venezia, 25.02.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6