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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 3707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3707 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Eliana Romeo _____________Presidente rel est.
2) dott. Roberto Bonanni________________ Consigliere
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza, celebrata nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, del giorno 11 novembre 2025 ha deliberato, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2389/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 2950/2023 emessa in data 21 marzo 2023 dal Tribunale-
GL di Roma e vertente
TRA
(Cod. fisc./P. Iva ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Antonio
PR , PEC: ; -Appellante - Email_1
E
l' (C.F. in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv.
LO NE in virtù di procura generale alle liti per atti notaio Persona_1 di Roma Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 del 22.03.2024 PEC:
t ; -Appellato - Email_2
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di appello depositato in data 21 settembre 2023 la Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 2950/2023 emessa in data 21 marzo 2023 dal
[...]
Tribunale di Roma, chiedendone l'integrale riforma.
Con la sentenza gravata il primo giudice rigettava il ricorso della odierna appellante inteso all'accertamento negativo della debenza degli importi richiesti dall' con le note di rettifica del 22 febbraio 2021 e riferite alle mensilità di CP_1 gennaio, febbraio, aprile e maggio del 2018, con conseguente annullamento delle stesse nonché, in via subordinata, all'accertamento negativo della debenza delle somme vantate da nelle predette note di rettifica a titolo di sanzioni ed CP_1 interessi.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo l'integrale rigetto dell'appello. CP_1
La causa, fissata per la decisione per l'udienza del 11 novembre 2025 per essere celebrata nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, preso atto del deposito delle note scritte di trattazione, è definita dal Collegio, all'esito della Camera di Consiglio, con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, la chiedeva, come appena Parte_1 anticipato nell'illustrare lo svolgimento del processo, l'accertamento negativo della debenza degli importi richiesti dall' con le note di rettifica del 22 CP_1 febbraio 2021 riferite alle mensilità di gennaio, febbraio aprile e maggio del 2018.
A tal fine, la società deduceva di aver appreso dell'emissione da parte dell' CP_1 di quattro note di rettifica dalla consultazione del “cassetto fiscale” per un importo pari, rispettivamente, ad € 2428,55, € 398,03, € 398,05 ed €425,67 per omissioni contributive ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 L.296/2006. Aggiungeva che aveva usufruito degli sgravi contributivi previsti dell'art. 1, comma 118, legge
23 dicembre 2014, n. 190, da gennaio a febbraio 2018 in relazione a sei (6) lavoratori assunti nell'anno 2015 e per il periodo da aprile a maggio dello stesso anno per un dipendente.
Sosteneva che la fruizione degli sgravi fosse giustificata in quanto, al momento dell'assunzione dei lavoratori interessati, era in regola con gli obblighi
Pag. 2 di 12 contributivi e previdenziali, come si sarebbe dovuto ricavare dall'attribuzione da parte dell' del codice Y6 attestante, a suo dire, il possesso dei requisiti di CP_1 legge per l'ammissione agli sgravi con durata triennale e quindi dal 2015 e fino al
31 dicembre 2018.
Non avendo ricevuto da parte dell' alcun avviso di regolarizzazione del CP_1
DURC relativamente al periodo di assunzione dei lavoratori interessati, si era ritenuta in regola con gli obblighi, sostenendo che la giurisprudenza di merito pronunciatasi sulla revoca dell'esonero contributivo ne avrebbe fatto decorrere gli effetti solo dalla scadenza del termine di 15 giorni concesso dall' per la CP_1 regolarizzazione del DURC negativo, con salvezza dei benefici ottenuti e fruiti prima che l'irregolarità del DURC fosse accertata (e non sanata nel termine concesso).
Lamentava, inoltre, la presenza di vizi degli avvisi di rettifica notificati da CP_1 stante la mancata indicazione degli strumenti di tutela in favore del contribuente, né i modi e tempi per l'eventuale impugnativa degli stessi atti.
Contestava, infine, la pretesa dell' relativa alle sanzioni ed interessi, CP_1 affermando che la Società si era sempre conformata alle indicazioni dell'Istituto, anche contenute in circolari, dovendosi quindi fare applicazione dell'art. 10 L.
212/2000 secondo cui: “Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima”.
Instauratosi il contraddittorio, l' deduceva l'avvenuta notifica (in data 26 CP_1 aprile 2018) a mezzo PEC alla Società dell' avviso alla regolarizzazione per omissioni contributive relative al periodo 9/2017 per € 2533,00 oltre sanzioni per
€ 78,63, per il mancato pagamento di un avviso di addebito non opposto notificato in data 19 settembre 2017 per € 1093,03 ed il mancato pagamento della somma di € 8238.74 di cui all'avviso di pagamento non opposto notificato in data
24.07.2017, senza che la ottemperasse all'invito alla Parte_1 regolarizzazione nel termine di giorni successivi alla notifica, con l'effetto che il
Pag. 3 di 12 veniva definito negativamente e si determinava la conseguente perdita Pt_2 del diritto agli sgravi contribuiti precedentemente concessi.
La Società, a sua volta, eccepiva la nullità della notifica dell'avviso di accertamento del 26 aprile 2018 in quanto effettuata a mezzo PEC proveniente dall'indirizzo “ t”, non inserito né nei Email_3 pubblici registri IPA, REGINDE e INIPEC né sul sito web dell'Istituto.
Il Tribunale rigettava la domanda.
Riteneva, in primo luogo, il primo giudice, che l'emissione degli avvisi di rettifica trovasse giustificazione proprio nella mancata regolarizzazione del DURC.
Riteneva, altresì, infondata l'assunta nullità della notifica dell'avviso di accertamento escludendo che la normativa sulle notifiche digitali delle cartelle esattoriali, che prescrive l'utilizzo di indirizzi PEC tratti dai pubblici registri per il destinatario, potesse estendersi al mittente, richiamando altresì l'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte che, in materia di notifica degli atti giudiziari, nega la rilevanza all'irregolarità qualora l'atto abbia raggiunto il destinatario, consentendogli così un adeguato esercizio del diritto di difesa.
Disattendeva le doglianze relative agli ulteriori vizi formali degli avvisi di rettifica impugnati.
Con l'impugnazione la illustra i seguenti motivi che Parte_1 saranno esaminati partitamente.
Con il primo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza gravata in relazione alla ritenuta regolarità della notifica dell'avviso di regolarizzazione notificato a mezzo PEC in data 26 aprile 2018.Ad avviso dell'appellante, la circostanza che l'indirizzo dal quale la notifica era partita non fosse inserito nei pubblici registri ne avrebbe determinato l'inesistenza. Ha richiamato a sostegno del suo assunto la giurisprudenza tributaria, nonché l'art. 3 bis L. 53/1994 e l'obbligo per le P.A. di comunicare al Ministero della Giustizia l'indirizzo PEC per potersi avvalere delle notifiche telematiche.
Il motivo è infondato.
In coerenza alla giurisprudenza di legittimità va affermato che la notifica proveniente da un indirizzo non incluso nei pubblici elenchi della PA, “non è
Pag. 4 di 12 nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (v. Sezioni Unite n. 15979/2022 espressasi in riferimento ad un caso di notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, ed anche Cass.
982/2023, ma fonte di principi generali estensibili anche al presente caso)
Nel caso delle notifiche delle cartelle esattoriali in relazione ai crediti contributivi si è affermato (Cass. sent. n.18684/23, v. anche Cass. 23731/2025, 28173/2025) che la notificazione a mezzo PEC, da parte dell'agente della riscossione,
“l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”.
Analoghe considerazioni possono estendersi al caso in esame, in cui si fa questione di crediti contributivi e l'appellante non ha dedotto alcunché in ordine al pregiudizio subito, considerato che, per altro, l'indirizzo PEC
t era inequivocabilmente riconducibile ad Email_3
CP_1
Con il secondo motivo di appello si assume l'erronea distribuzione dell'onere della prova. Secondo l'appellante, non avendo la società mai ricevuto avvisi di regolarizzazione per gli anni precedenti al 2018, sarebbe stata in regola con gli adempimenti contributivi su di lei gravanti;
inoltre, avendo provveduto a
Pag. 5 di 12 contestare nel giudizio quanto dedotto dall' avrebbe dovuto ritenersi CP_1 operante l'art. 2697 c.c. sul riparto dell'onere probatorio, con l'effetto che l'onere probatorio sarebbe gravato sull' con riferimento alla pretesa Controparte_2 recuperatoria degli sgravi precedentemente concessi. L'Istituto appellato non avrebbe assolto all'onere di prova in ordine alla fondatezza del credito vantato.
Anche tale motivo è infondato.
Come illustrato dall' l'ente riscontrava, nei periodi oggetto di recupero degli CP_1 sgravi, diverse irregolarità (fra cui l'importo dei contributi inferiore al dovuto in rapporto alle retribuzioni corrisposte) in relazione alle quali invitava l'opponente a regolarizzare ex art. 4 DM 30.1.2015 con comunicazione del 26 aprile 2018 .
La società non provvedeva e, per effetto della mancata sanatoria nei 15 giorni dal ricevimento della comunicazione l' revocava il DURC ed escludeva il diritto CP_1 alle agevolazioni fruite. Faceva perciò discendere dall'irregolarità contributiva la perdita dei benefici concessi.
In ordine all'onere della prova va richiamato il principio, applicato anche dal
Tribunale, secondo cui in via generale, (v. ex multis Cass. n. 7505/2023 , 10428 del 2017) il tema di sgravi contributivi, ai fini di ottenere l'applicazione dei benefici, è onere del datore di lavoro fornire la dimostrazione degli elementi che ne giustifichino la fruizione trattandosi di ipotesi eccettuativa dell'obbligo del pagamento integrale;
si tratta di una regola che vale per tutte le ipotesi di beneficio incidente sull'obbligo contributivo previdenziale proprio per il tratto comune della natura esonerativa, rispetto ai contenuti della ordinaria obbligazione contributiva, della fattispecie agevolativa.
Grava, dunque, sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 1879/1997;
19373/2004; 5137/2006; 16351/2007; 29324/2008) ed il principio trova applicazione anche laddove l'Ente impositore neghi la spettanza dei benefici contributivi, con la conseguenza che incombe sul datore di lavoro fornire la prova della ricorrenza dei presupposti fattuali in presenza dei quali possa ritenersi che, nel loro effettivo svolgimento, i rapporti lavorativi dedotti in giudizio si siano conformati al modello legale nella ricorrenza del quale il datore di lavoro può
Pag. 6 di 12 beneficiare degli sgravi ( Sez. L, Ordinanza n. 7505 del 2023 in ipotesi analoga alla presente in cui l'ente previdenziale aveva notificato note di rettifica ).
La società non ha dato prova della regolarità contributiva, che non poteva più farsi discendere dal preesistente rilascio del atteso che lo stesso era venuto Pt_2 meno a seguito delle specifiche contestazioni e dell'invito ad adempiere dell' rimasto del tutto inesitato. CP_1
In ogni caso, il dettato dell'art.1 comma 1175 della legge 296/2006 in base al quale:"a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi
e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, implica per la presenza della locuzione “ fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali” che il mero possesso del DURC, non possa costituire, di per sé solo, prova assoluta di regolarità contributiva e non escluda la possibilità dell'ente di accertare l'irregolarità scaturente, come nel caso, dal maggiore importo delle retribuzioni erogate che andava a determinare un incremento dei contributi.
Invero, si legge nelle note di rettifica che la “.... Sulla base dei dati forniti col flusso e delle caratteristiche contributive in essere, è stato accertato CP_3 che gli importi dichiarati a debito e/o a credito non corrispondono a quanto calcolato dalle procedure di controllo, in applicazione delle disposizioni vigenti.”.
In tal senso la Suprema Corte ha affermato (n.30788/2024) che “ il mero possesso del di per sé solo, non può essere inteso come dimostrazione ex Pt_2 se della regolarità contributiva e non può, quindi, essere considerato elemento che impedisce, di fatto, all' di procedere al recupero di Controparte_2 sgravi che risultino indebitamente fruiti, a ciò ostando le peculiari funzioni e
Pag. 7 di 12 finalità del documento nonché la lettera stessa dell'art. 1, comma 1175, cit. che qualifica il Durc come condizione necessaria ma non sufficiente per fruire dei benefici contributivi, posto che è altresì richiesta “l'assenza di violazioni nelle predette materie” e restano “fermi gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Nel caso, l'impresa nulla ha dedotto in giudizio per dimostrare che, viceversa, non era incorsa in irregolarità contributive contestate, e tali l'irregolarità escludono non solo il rilascio (e la conservazione) del DURC, ma ostano alla fruizione degli sgravi.
Per quanto concerne la presunzione di regolarità contributiva che l'appellante fa discendere dalla mancata notifica da parte di di avvisi di accertamento e/o CP_1 di regolarizzazione precedenti all'anno 2018, si osserva, in connessione a quanto appena osservato, che tale interpretazione è smentita dalla Suprema Corte, la quale ha ritenuto che: “non si può ritenere che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell' determini CP_1
l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che fanno capo, in primis, al datore di lavoro” (Cass. 30788/2024,36846/2022, 21378/2023,7505/2023, 24854/2022,
16865/2020, 27109/2018).
Sulla base di tali premesse argomentative si è affermato che l'onere di verifica della regolarità contributiva grava sul contribuente e il mancato accertamento da parte di di eventuali omissioni, che può dipendere da fattori organizzativi CP_1 interni allo stesso, non sottrae all'ente la potestà di agire per il recupero dei versamenti omessi entro il periodo di mancata maturazione della prescrizione degli stessi, né può fondare alcuna presunzione di regolarità in capo al contribuente medesimo ovvero un qualsivoglia “legittimo affidamento”. Nessun legittimo affidamento può prodursi in situazioni di illegittimità come il mancato
Pag. 8 di 12 versamento di contributi da parte del contribuente, che dipendono dalla sua esclusiva responsabilità.
Col terzo motivo, subordinato al mancato accoglimento dei motivi precedenti,
l'appellante denuncia l'omessa motivazione della sentenza gravata in ordine alla valenza triennale dell'autorizzazione agli sgravi contributivi ex L . 296/2006.
Deduce l'appellante che la durata triennale in questione coprirebbe tutto il periodo contributivo oggetto di concessione, ovvero il periodo dal 2015 al 2018.
A suo dire, il possesso dei requisiti di legge avrebbe potuto essere verificato solo al momento della concessione del beneficio e non alle scadenze mensili di versamento dei contributi, deriverebbe da ciò l'illegittimità della pretesa restitutoria dell' esercitata con le note di rettifica oggetto del giudizio. CP_1
Il motivo è infondato.
È evidente che il beneficio costituito dallo sgravio contributivo introdotto con la legge di Stabilità 2015 - art. 1, commi 118 e seg. della Legge 190/2014 venga meno allorché sia accertata l'insussistenza dei presupposti che lo giustificano, sicché non ha senso disquisire sull'efficacia temporale di un beneficio che è venuto meno dal momento in cui si verificavano le condizioni di irregolarità contributiva
(gennaio 2018). Come già detto, l' ha il potere ed il dovere, contrariamente a CP_1 quanto sostenuto dall'appellante, di procedere a verifiche, soprattutto quando, come nel caso in esame, l'irregolarità di desuma dalla documentazione relativa ai dati reddituali contenuti nelle denunce obbligatorie (Modelli DM -2013) che mensilmente il datore di lavoro trasmette all' (comunicazioni Uniemens) e CP_1 di determinarsi in autotutela.
È infatti la doverosità per l' di conformarsi alla legge che ne giustifica la CP_1 potestà di autotutela (vedasi in proposito anche Cass. 21378/2023, 36846/2022,
19487/2020, 256/2001), conseguentemente, l' può sempre procedere al CP_1 riesame delle decisioni dei propri organi ed annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa pubblicistica vigente. Tale potere deve essere infatti esercitato dall'ente previdenziale, quale pubblica amministrazione, sulla base dei principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa fissati dall'art.
Pag. 9 di 12 97 della Costituzione (vedasi in termini Cass. 16865/2020 in relazione al potere di autotutela esercitato dall' e con al riguardo all'analogo potere dell' CP_4 CP_1
Cass. n. 7898 /2023, entrambe citano i precedenti Cass. n. 6548 del 1996; Cass.
n. 11594 del 1997).
Trattasi, per altro, di agevolazioni che vanno calcolate in relazione al periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, e dunque mese per mese. La stessa Suprema
Corte ravvisa la ratio dell'art.1 co. 1175, “nella necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi” (Cass. n. 27107/2018).
Ne deriva che proprio perché non è ipotizzabile un qualsivoglia affidamento in epoca anteriore alla notifica delle note di rettifica, la caducazione del beneficio non può ritenersi limitata temporalmente al momento in cui sia avvenuta la comunicazione dell' , in ciò si dissente consapevolmente dai Controparte_2 precedenti di giurisprudenza di merito prodotti dall'appellante, anche in occasione del deposito delle note di trattazione scritta, preferendo attenersi all'orientamento della Suprema Corte espresso nei diversi precedenti citati.
Con il quarto motivo di appello, dedotto in via ulteriormente subordinata, si censura l'errore di fatto in cui il Tribunale sarebbe incorso rigettando la domanda di annullamento degli avvisi di rettifica in questione per vizi formali. Si assume, nello specifico, la nullità delle note di rettifica che risulterebbero emesse in data
22 febbraio 2021, ma notificate in data 20 febbraio 2021 con l'effetto che la data di formazione dell'atto amministrativo non sarebbe intellegibile.
Il motivo è infondato.
Se è vero che le note di rettifica riportano nell'epigrafe la data del 20 febbraio
2021, mentre nel contenuto dei documenti si affermano emesse il 22 febbraio
2021, tuttavia si tratta, con evidenza, di un errore materiale immediatamente riconoscibile ed inidoneo ad incidere sulla identificabilità della pretesa fatta valere dall'ente previdenziale o capace di determinare una lesione del diritto di difesa del destinatario della nota di rettifica, posto che, per di più, a dare certezza del momento in cui l'atto è venuto ad esistenza vale il momento in cui lo stesso è
Pag. 10 di 12 pervenuto a conoscenza del destinatario ( che in base al primo motivo va ritenuto provato).
Nessuna incidenza ha, in buona sostanza, l'irregolarità lamentata consistente in un errore manifesto e riconoscibile da parte del destinatario attinente ad un aspetto assolutamente marginale.
Col quinto motivo di appello, ancora in via ulteriormente gradata, si impugna la sentenza di primo grado per aver erroneamente rigettato la domanda in relazione agli interessi e sanzioni applicate da formulata ex art. 10 L. 212/2000. CP_1
Anche tale motivo è infondato.
Ora, quanto all'art.10, comma 2, della legge n. 212/2000 (c.d. statuto del contribuente) la previsione non può operare nel caso in esame neppure in relazione agli interessi ed accessori essendosi affermato come (ex multis, Cass. n.
23403/2025, 16865/2020): «in tema di contributi assicurativi e previdenziali obbligatori, non è utilmente invocabile il principio di tutela dell'affidamento del contribuente, di cui all'art. 10 della l. n. 112 del 2000, (se non, ove ne ricorrano
i presupposti, ai limitati fini di escludere sanzioni e interessi moratori), trattandosi di prestazione patrimoniale di natura pubblicistica, fondata sull'art.
38 Cost. e coperta da riserva di legge ex art. 23 Cost., con conseguente indisponibilità del relativo credito da parte dell'ente». Infatti, come già illustrato nell'esaminare i precedenti motivi di impugnativa, nel caso non può di certo affermarsi che l'agire della società che incorreva nel mancato pagamento - parziale- dei contributi sia sostenuto dall'affidamento per effetto del precedente rilascio del DURC, né tantomeno può sostenersi che l'inadempimento sia dovuto al fatto che il contribuente si sia “conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima”.
In definitiva, l'appello va integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
Pag. 11 di 12 dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla con ricorso Parte_1 depositato in data 21 settembre 2023 nei confronti di in persona dei CP_1 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, con riferimento alla sentenza n.
2950/2023 emessa il giorno 21 marzo 2023 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante lla rifusione delle spese legali Parte_1 del presente grado di giudizio, liquidandole in euro 2.000,00 oltre spese generali.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto.
Roma, 11 novembre 2025
Il Presidente rel.
(dott. Eliana Romeo)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
EL Squillace, Magistrato ordinario in Tirocinio.
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Eliana Romeo _____________Presidente rel est.
2) dott. Roberto Bonanni________________ Consigliere
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza, celebrata nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, del giorno 11 novembre 2025 ha deliberato, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2389/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 2950/2023 emessa in data 21 marzo 2023 dal Tribunale-
GL di Roma e vertente
TRA
(Cod. fisc./P. Iva ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Antonio
PR , PEC: ; -Appellante - Email_1
E
l' (C.F. in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv.
LO NE in virtù di procura generale alle liti per atti notaio Persona_1 di Roma Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 del 22.03.2024 PEC:
t ; -Appellato - Email_2
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di appello depositato in data 21 settembre 2023 la Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 2950/2023 emessa in data 21 marzo 2023 dal
[...]
Tribunale di Roma, chiedendone l'integrale riforma.
Con la sentenza gravata il primo giudice rigettava il ricorso della odierna appellante inteso all'accertamento negativo della debenza degli importi richiesti dall' con le note di rettifica del 22 febbraio 2021 e riferite alle mensilità di CP_1 gennaio, febbraio, aprile e maggio del 2018, con conseguente annullamento delle stesse nonché, in via subordinata, all'accertamento negativo della debenza delle somme vantate da nelle predette note di rettifica a titolo di sanzioni ed CP_1 interessi.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo l'integrale rigetto dell'appello. CP_1
La causa, fissata per la decisione per l'udienza del 11 novembre 2025 per essere celebrata nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, preso atto del deposito delle note scritte di trattazione, è definita dal Collegio, all'esito della Camera di Consiglio, con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, la chiedeva, come appena Parte_1 anticipato nell'illustrare lo svolgimento del processo, l'accertamento negativo della debenza degli importi richiesti dall' con le note di rettifica del 22 CP_1 febbraio 2021 riferite alle mensilità di gennaio, febbraio aprile e maggio del 2018.
A tal fine, la società deduceva di aver appreso dell'emissione da parte dell' CP_1 di quattro note di rettifica dalla consultazione del “cassetto fiscale” per un importo pari, rispettivamente, ad € 2428,55, € 398,03, € 398,05 ed €425,67 per omissioni contributive ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 L.296/2006. Aggiungeva che aveva usufruito degli sgravi contributivi previsti dell'art. 1, comma 118, legge
23 dicembre 2014, n. 190, da gennaio a febbraio 2018 in relazione a sei (6) lavoratori assunti nell'anno 2015 e per il periodo da aprile a maggio dello stesso anno per un dipendente.
Sosteneva che la fruizione degli sgravi fosse giustificata in quanto, al momento dell'assunzione dei lavoratori interessati, era in regola con gli obblighi
Pag. 2 di 12 contributivi e previdenziali, come si sarebbe dovuto ricavare dall'attribuzione da parte dell' del codice Y6 attestante, a suo dire, il possesso dei requisiti di CP_1 legge per l'ammissione agli sgravi con durata triennale e quindi dal 2015 e fino al
31 dicembre 2018.
Non avendo ricevuto da parte dell' alcun avviso di regolarizzazione del CP_1
DURC relativamente al periodo di assunzione dei lavoratori interessati, si era ritenuta in regola con gli obblighi, sostenendo che la giurisprudenza di merito pronunciatasi sulla revoca dell'esonero contributivo ne avrebbe fatto decorrere gli effetti solo dalla scadenza del termine di 15 giorni concesso dall' per la CP_1 regolarizzazione del DURC negativo, con salvezza dei benefici ottenuti e fruiti prima che l'irregolarità del DURC fosse accertata (e non sanata nel termine concesso).
Lamentava, inoltre, la presenza di vizi degli avvisi di rettifica notificati da CP_1 stante la mancata indicazione degli strumenti di tutela in favore del contribuente, né i modi e tempi per l'eventuale impugnativa degli stessi atti.
Contestava, infine, la pretesa dell' relativa alle sanzioni ed interessi, CP_1 affermando che la Società si era sempre conformata alle indicazioni dell'Istituto, anche contenute in circolari, dovendosi quindi fare applicazione dell'art. 10 L.
212/2000 secondo cui: “Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima”.
Instauratosi il contraddittorio, l' deduceva l'avvenuta notifica (in data 26 CP_1 aprile 2018) a mezzo PEC alla Società dell' avviso alla regolarizzazione per omissioni contributive relative al periodo 9/2017 per € 2533,00 oltre sanzioni per
€ 78,63, per il mancato pagamento di un avviso di addebito non opposto notificato in data 19 settembre 2017 per € 1093,03 ed il mancato pagamento della somma di € 8238.74 di cui all'avviso di pagamento non opposto notificato in data
24.07.2017, senza che la ottemperasse all'invito alla Parte_1 regolarizzazione nel termine di giorni successivi alla notifica, con l'effetto che il
Pag. 3 di 12 veniva definito negativamente e si determinava la conseguente perdita Pt_2 del diritto agli sgravi contribuiti precedentemente concessi.
La Società, a sua volta, eccepiva la nullità della notifica dell'avviso di accertamento del 26 aprile 2018 in quanto effettuata a mezzo PEC proveniente dall'indirizzo “ t”, non inserito né nei Email_3 pubblici registri IPA, REGINDE e INIPEC né sul sito web dell'Istituto.
Il Tribunale rigettava la domanda.
Riteneva, in primo luogo, il primo giudice, che l'emissione degli avvisi di rettifica trovasse giustificazione proprio nella mancata regolarizzazione del DURC.
Riteneva, altresì, infondata l'assunta nullità della notifica dell'avviso di accertamento escludendo che la normativa sulle notifiche digitali delle cartelle esattoriali, che prescrive l'utilizzo di indirizzi PEC tratti dai pubblici registri per il destinatario, potesse estendersi al mittente, richiamando altresì l'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte che, in materia di notifica degli atti giudiziari, nega la rilevanza all'irregolarità qualora l'atto abbia raggiunto il destinatario, consentendogli così un adeguato esercizio del diritto di difesa.
Disattendeva le doglianze relative agli ulteriori vizi formali degli avvisi di rettifica impugnati.
Con l'impugnazione la illustra i seguenti motivi che Parte_1 saranno esaminati partitamente.
Con il primo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza gravata in relazione alla ritenuta regolarità della notifica dell'avviso di regolarizzazione notificato a mezzo PEC in data 26 aprile 2018.Ad avviso dell'appellante, la circostanza che l'indirizzo dal quale la notifica era partita non fosse inserito nei pubblici registri ne avrebbe determinato l'inesistenza. Ha richiamato a sostegno del suo assunto la giurisprudenza tributaria, nonché l'art. 3 bis L. 53/1994 e l'obbligo per le P.A. di comunicare al Ministero della Giustizia l'indirizzo PEC per potersi avvalere delle notifiche telematiche.
Il motivo è infondato.
In coerenza alla giurisprudenza di legittimità va affermato che la notifica proveniente da un indirizzo non incluso nei pubblici elenchi della PA, “non è
Pag. 4 di 12 nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (v. Sezioni Unite n. 15979/2022 espressasi in riferimento ad un caso di notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, ed anche Cass.
982/2023, ma fonte di principi generali estensibili anche al presente caso)
Nel caso delle notifiche delle cartelle esattoriali in relazione ai crediti contributivi si è affermato (Cass. sent. n.18684/23, v. anche Cass. 23731/2025, 28173/2025) che la notificazione a mezzo PEC, da parte dell'agente della riscossione,
“l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”.
Analoghe considerazioni possono estendersi al caso in esame, in cui si fa questione di crediti contributivi e l'appellante non ha dedotto alcunché in ordine al pregiudizio subito, considerato che, per altro, l'indirizzo PEC
t era inequivocabilmente riconducibile ad Email_3
CP_1
Con il secondo motivo di appello si assume l'erronea distribuzione dell'onere della prova. Secondo l'appellante, non avendo la società mai ricevuto avvisi di regolarizzazione per gli anni precedenti al 2018, sarebbe stata in regola con gli adempimenti contributivi su di lei gravanti;
inoltre, avendo provveduto a
Pag. 5 di 12 contestare nel giudizio quanto dedotto dall' avrebbe dovuto ritenersi CP_1 operante l'art. 2697 c.c. sul riparto dell'onere probatorio, con l'effetto che l'onere probatorio sarebbe gravato sull' con riferimento alla pretesa Controparte_2 recuperatoria degli sgravi precedentemente concessi. L'Istituto appellato non avrebbe assolto all'onere di prova in ordine alla fondatezza del credito vantato.
Anche tale motivo è infondato.
Come illustrato dall' l'ente riscontrava, nei periodi oggetto di recupero degli CP_1 sgravi, diverse irregolarità (fra cui l'importo dei contributi inferiore al dovuto in rapporto alle retribuzioni corrisposte) in relazione alle quali invitava l'opponente a regolarizzare ex art. 4 DM 30.1.2015 con comunicazione del 26 aprile 2018 .
La società non provvedeva e, per effetto della mancata sanatoria nei 15 giorni dal ricevimento della comunicazione l' revocava il DURC ed escludeva il diritto CP_1 alle agevolazioni fruite. Faceva perciò discendere dall'irregolarità contributiva la perdita dei benefici concessi.
In ordine all'onere della prova va richiamato il principio, applicato anche dal
Tribunale, secondo cui in via generale, (v. ex multis Cass. n. 7505/2023 , 10428 del 2017) il tema di sgravi contributivi, ai fini di ottenere l'applicazione dei benefici, è onere del datore di lavoro fornire la dimostrazione degli elementi che ne giustifichino la fruizione trattandosi di ipotesi eccettuativa dell'obbligo del pagamento integrale;
si tratta di una regola che vale per tutte le ipotesi di beneficio incidente sull'obbligo contributivo previdenziale proprio per il tratto comune della natura esonerativa, rispetto ai contenuti della ordinaria obbligazione contributiva, della fattispecie agevolativa.
Grava, dunque, sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 1879/1997;
19373/2004; 5137/2006; 16351/2007; 29324/2008) ed il principio trova applicazione anche laddove l'Ente impositore neghi la spettanza dei benefici contributivi, con la conseguenza che incombe sul datore di lavoro fornire la prova della ricorrenza dei presupposti fattuali in presenza dei quali possa ritenersi che, nel loro effettivo svolgimento, i rapporti lavorativi dedotti in giudizio si siano conformati al modello legale nella ricorrenza del quale il datore di lavoro può
Pag. 6 di 12 beneficiare degli sgravi ( Sez. L, Ordinanza n. 7505 del 2023 in ipotesi analoga alla presente in cui l'ente previdenziale aveva notificato note di rettifica ).
La società non ha dato prova della regolarità contributiva, che non poteva più farsi discendere dal preesistente rilascio del atteso che lo stesso era venuto Pt_2 meno a seguito delle specifiche contestazioni e dell'invito ad adempiere dell' rimasto del tutto inesitato. CP_1
In ogni caso, il dettato dell'art.1 comma 1175 della legge 296/2006 in base al quale:"a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi
e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, implica per la presenza della locuzione “ fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali” che il mero possesso del DURC, non possa costituire, di per sé solo, prova assoluta di regolarità contributiva e non escluda la possibilità dell'ente di accertare l'irregolarità scaturente, come nel caso, dal maggiore importo delle retribuzioni erogate che andava a determinare un incremento dei contributi.
Invero, si legge nelle note di rettifica che la “.... Sulla base dei dati forniti col flusso e delle caratteristiche contributive in essere, è stato accertato CP_3 che gli importi dichiarati a debito e/o a credito non corrispondono a quanto calcolato dalle procedure di controllo, in applicazione delle disposizioni vigenti.”.
In tal senso la Suprema Corte ha affermato (n.30788/2024) che “ il mero possesso del di per sé solo, non può essere inteso come dimostrazione ex Pt_2 se della regolarità contributiva e non può, quindi, essere considerato elemento che impedisce, di fatto, all' di procedere al recupero di Controparte_2 sgravi che risultino indebitamente fruiti, a ciò ostando le peculiari funzioni e
Pag. 7 di 12 finalità del documento nonché la lettera stessa dell'art. 1, comma 1175, cit. che qualifica il Durc come condizione necessaria ma non sufficiente per fruire dei benefici contributivi, posto che è altresì richiesta “l'assenza di violazioni nelle predette materie” e restano “fermi gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Nel caso, l'impresa nulla ha dedotto in giudizio per dimostrare che, viceversa, non era incorsa in irregolarità contributive contestate, e tali l'irregolarità escludono non solo il rilascio (e la conservazione) del DURC, ma ostano alla fruizione degli sgravi.
Per quanto concerne la presunzione di regolarità contributiva che l'appellante fa discendere dalla mancata notifica da parte di di avvisi di accertamento e/o CP_1 di regolarizzazione precedenti all'anno 2018, si osserva, in connessione a quanto appena osservato, che tale interpretazione è smentita dalla Suprema Corte, la quale ha ritenuto che: “non si può ritenere che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell' determini CP_1
l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che fanno capo, in primis, al datore di lavoro” (Cass. 30788/2024,36846/2022, 21378/2023,7505/2023, 24854/2022,
16865/2020, 27109/2018).
Sulla base di tali premesse argomentative si è affermato che l'onere di verifica della regolarità contributiva grava sul contribuente e il mancato accertamento da parte di di eventuali omissioni, che può dipendere da fattori organizzativi CP_1 interni allo stesso, non sottrae all'ente la potestà di agire per il recupero dei versamenti omessi entro il periodo di mancata maturazione della prescrizione degli stessi, né può fondare alcuna presunzione di regolarità in capo al contribuente medesimo ovvero un qualsivoglia “legittimo affidamento”. Nessun legittimo affidamento può prodursi in situazioni di illegittimità come il mancato
Pag. 8 di 12 versamento di contributi da parte del contribuente, che dipendono dalla sua esclusiva responsabilità.
Col terzo motivo, subordinato al mancato accoglimento dei motivi precedenti,
l'appellante denuncia l'omessa motivazione della sentenza gravata in ordine alla valenza triennale dell'autorizzazione agli sgravi contributivi ex L . 296/2006.
Deduce l'appellante che la durata triennale in questione coprirebbe tutto il periodo contributivo oggetto di concessione, ovvero il periodo dal 2015 al 2018.
A suo dire, il possesso dei requisiti di legge avrebbe potuto essere verificato solo al momento della concessione del beneficio e non alle scadenze mensili di versamento dei contributi, deriverebbe da ciò l'illegittimità della pretesa restitutoria dell' esercitata con le note di rettifica oggetto del giudizio. CP_1
Il motivo è infondato.
È evidente che il beneficio costituito dallo sgravio contributivo introdotto con la legge di Stabilità 2015 - art. 1, commi 118 e seg. della Legge 190/2014 venga meno allorché sia accertata l'insussistenza dei presupposti che lo giustificano, sicché non ha senso disquisire sull'efficacia temporale di un beneficio che è venuto meno dal momento in cui si verificavano le condizioni di irregolarità contributiva
(gennaio 2018). Come già detto, l' ha il potere ed il dovere, contrariamente a CP_1 quanto sostenuto dall'appellante, di procedere a verifiche, soprattutto quando, come nel caso in esame, l'irregolarità di desuma dalla documentazione relativa ai dati reddituali contenuti nelle denunce obbligatorie (Modelli DM -2013) che mensilmente il datore di lavoro trasmette all' (comunicazioni Uniemens) e CP_1 di determinarsi in autotutela.
È infatti la doverosità per l' di conformarsi alla legge che ne giustifica la CP_1 potestà di autotutela (vedasi in proposito anche Cass. 21378/2023, 36846/2022,
19487/2020, 256/2001), conseguentemente, l' può sempre procedere al CP_1 riesame delle decisioni dei propri organi ed annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa pubblicistica vigente. Tale potere deve essere infatti esercitato dall'ente previdenziale, quale pubblica amministrazione, sulla base dei principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa fissati dall'art.
Pag. 9 di 12 97 della Costituzione (vedasi in termini Cass. 16865/2020 in relazione al potere di autotutela esercitato dall' e con al riguardo all'analogo potere dell' CP_4 CP_1
Cass. n. 7898 /2023, entrambe citano i precedenti Cass. n. 6548 del 1996; Cass.
n. 11594 del 1997).
Trattasi, per altro, di agevolazioni che vanno calcolate in relazione al periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, e dunque mese per mese. La stessa Suprema
Corte ravvisa la ratio dell'art.1 co. 1175, “nella necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi” (Cass. n. 27107/2018).
Ne deriva che proprio perché non è ipotizzabile un qualsivoglia affidamento in epoca anteriore alla notifica delle note di rettifica, la caducazione del beneficio non può ritenersi limitata temporalmente al momento in cui sia avvenuta la comunicazione dell' , in ciò si dissente consapevolmente dai Controparte_2 precedenti di giurisprudenza di merito prodotti dall'appellante, anche in occasione del deposito delle note di trattazione scritta, preferendo attenersi all'orientamento della Suprema Corte espresso nei diversi precedenti citati.
Con il quarto motivo di appello, dedotto in via ulteriormente subordinata, si censura l'errore di fatto in cui il Tribunale sarebbe incorso rigettando la domanda di annullamento degli avvisi di rettifica in questione per vizi formali. Si assume, nello specifico, la nullità delle note di rettifica che risulterebbero emesse in data
22 febbraio 2021, ma notificate in data 20 febbraio 2021 con l'effetto che la data di formazione dell'atto amministrativo non sarebbe intellegibile.
Il motivo è infondato.
Se è vero che le note di rettifica riportano nell'epigrafe la data del 20 febbraio
2021, mentre nel contenuto dei documenti si affermano emesse il 22 febbraio
2021, tuttavia si tratta, con evidenza, di un errore materiale immediatamente riconoscibile ed inidoneo ad incidere sulla identificabilità della pretesa fatta valere dall'ente previdenziale o capace di determinare una lesione del diritto di difesa del destinatario della nota di rettifica, posto che, per di più, a dare certezza del momento in cui l'atto è venuto ad esistenza vale il momento in cui lo stesso è
Pag. 10 di 12 pervenuto a conoscenza del destinatario ( che in base al primo motivo va ritenuto provato).
Nessuna incidenza ha, in buona sostanza, l'irregolarità lamentata consistente in un errore manifesto e riconoscibile da parte del destinatario attinente ad un aspetto assolutamente marginale.
Col quinto motivo di appello, ancora in via ulteriormente gradata, si impugna la sentenza di primo grado per aver erroneamente rigettato la domanda in relazione agli interessi e sanzioni applicate da formulata ex art. 10 L. 212/2000. CP_1
Anche tale motivo è infondato.
Ora, quanto all'art.10, comma 2, della legge n. 212/2000 (c.d. statuto del contribuente) la previsione non può operare nel caso in esame neppure in relazione agli interessi ed accessori essendosi affermato come (ex multis, Cass. n.
23403/2025, 16865/2020): «in tema di contributi assicurativi e previdenziali obbligatori, non è utilmente invocabile il principio di tutela dell'affidamento del contribuente, di cui all'art. 10 della l. n. 112 del 2000, (se non, ove ne ricorrano
i presupposti, ai limitati fini di escludere sanzioni e interessi moratori), trattandosi di prestazione patrimoniale di natura pubblicistica, fondata sull'art.
38 Cost. e coperta da riserva di legge ex art. 23 Cost., con conseguente indisponibilità del relativo credito da parte dell'ente». Infatti, come già illustrato nell'esaminare i precedenti motivi di impugnativa, nel caso non può di certo affermarsi che l'agire della società che incorreva nel mancato pagamento - parziale- dei contributi sia sostenuto dall'affidamento per effetto del precedente rilascio del DURC, né tantomeno può sostenersi che l'inadempimento sia dovuto al fatto che il contribuente si sia “conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima”.
In definitiva, l'appello va integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
Pag. 11 di 12 dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla con ricorso Parte_1 depositato in data 21 settembre 2023 nei confronti di in persona dei CP_1 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, con riferimento alla sentenza n.
2950/2023 emessa il giorno 21 marzo 2023 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante lla rifusione delle spese legali Parte_1 del presente grado di giudizio, liquidandole in euro 2.000,00 oltre spese generali.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto.
Roma, 11 novembre 2025
Il Presidente rel.
(dott. Eliana Romeo)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
EL Squillace, Magistrato ordinario in Tirocinio.
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