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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 10/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 55/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N R.G. 55/2023 avente ad oggetto: separazione personale tra coniugi
TRA
(CF ) nata il [...] a [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. SIMONA PIEMONTE come da procura in atti RICORRENTE
E
(CF ) nato a [...] il [...] con Controparte_1 C.F._2
l' Avv. ANDREA DURANTI come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 10.10.2024 le parti hanno trasmesso note telematiche contenenti le rispettive conclusioni da ritenersi riportate nella presente parte della decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1 CP_1
in relazione al matrimonio tra loro celebrato in data 01.09.1999 in Sutri, deducendo,
[...]
a fondamento della domanda, il venir meno della loro relazione affettiva oltre che il compimento da parte del marito di gravi condotte che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile la loro unione. In particolare rappresentava: a) che durante il matrimonio, nel corso del quale non erano nati figli, i coniugi avevano fissato la residenza familiare in Via Martiri di Via Fani n. 13 in Sutri (VT) presso l'abitazione di proprietà della ove avevano convissuto per circa sedici anni ed ove la stessa si era per tutto il tempo Pt_1 dedicata alla cura della famiglia, delle relazioni sociali e familiari;
il marito, al contrario, aveva lavorato prima presso l'azienda “Pagine Gialle” e poi con analoghe mansioni, presso l'impresa
“Italia on-line” b) che nel 2015, il rapporto coniugale sino ad allora stabile e felice, era entrato profondamente in crisi a causa di una relazione extra-coniugale del circostanza, questa CP_1 che era stata dallo stesso rivelata stesso alla moglie;
c) che la situazione tra le parti, poi, nel 2017, era definitivamente precipitata a seguito della dolorosa perdita del loro cane e per l'intervenuta diagnosi di un carcinoma mammario, malattia, questa, che aveva per un limitato periodo di tempo riavvicinato i coniugi tra di loro fino, poi, allontanarli definitivamente;
d) che la stessa, sia per l'età (è nata il [...]) che per le condizioni di salute, non essendo economicamente autosufficiente, era costretta a richiedere aiuti economici alla madre e a terzi. Il al contrario, godeva di redditi medio-alti disponendo, inoltre, di vari beni (un'auto, CP_1 un'imbarcazione a Porto Santo Stefano, un immobile a Monte Argentario ed un altro a Marina di Montalto); e) che in ragione di tanto oltre che del fatto che la stessa aveva contribuito alla carriera del marito, rinunciando a proprie prospettive professionali (prima del matrimonio la lavorava presso una compagnia assicurativa), della durata del matrimonio (celebrato Pt_1 in data 01.09.1999) e per lo stile di vita goduto durante l'unione coniugale (viaggi, vacanze, fine settimana in alberghi, case estive locate per lunghi periodi) sussistevano i presupposti, per il riconoscimento di un contributo di mantenimento nella misura di euro 600,00 mensili, oltre alla richiesta di addebito. Costituendosi in giudizio il resistente, aderendo alla domanda di separazione e avanzando anch'egli richiesta di addebito della separazione, contestava i fatti rappresentati da parte istante, deducendo in particolare: a) che le parti vivevano separati già da 7 anni circostanza, questa, che dava conto dell'indipendenza economica della moglie, potendo la stessa provvedere al proprio sostentamento per come fatto fino ad allora;
b) che la ricorrente non aveva favorito in alcun modo la carriera del marito rinunciando a proprie prospettive professionali. La infatti, anche prima del matrimonio, non aveva svolto alcuna attività Pt_1 lavorativa presso una compagnia assicurativa, avendo la stessa deciso di non lavorare per sua scelta, godendo di una buona condizione economica che le era garantita dalla sua famiglia di origine. Né mai la moglie, salvo alcune supplenze e lezioni private, si era mai attivata per reperire un'occupazione lavorativa, risultando, al contrario, pacifica l'esistenza di proposte di lavoro che la stessa aveva immotivatamente rifiutato (il 09.11.2022 e il 16.3.2022 dalla Cleaning Service Division e dalla Cantieri Roma Srl); c) che la moglie era titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare, risultando proprietaria della casa familiare dove viveva, un appartamento di 7 vani di circa 200 mq su tre piani, con giardino sita in Sutri, immobile sul quale aveva apportato costose migliorie;
comproprietaria al 50% di un locale adibito a negozio sito in Sutri e affittato;
era, inoltre, titolare dei diritti di 1/3 di un'abitazione di 7,5 vani sita in Sutri, dei diritti per 1/6 a seguito di successione: - di un appartamento di cinque vani sito in Sutri, di un terreno con annesso casale di due piani di mq 6003 sito in Sutri, di un locale negozio di mq 50 sito in Sutri regolarmente affittato. Il da parte sua, non CP_1 svolgeva al momento attività lavorativa avendo cessato, consensualmente, in data 30.10.2022 il rapporto lavorativo con “Italia On Line” per la quale lavorava come agente a partita iva. Lo stesso, poi, era proprietario di un appartamento sito in Trevignano Romano acquistato dopo avere lasciato la casa familiare e per il quale aveva acceso un mutuo con una rata mensile di euro € 454 (scadenza 18.6.2043) e di altro immobile (un monolocale) sito a Porto Santo Stefano acquistato accendendo altro mutuo con rata mensile di € 144 (scadenza 15.12.2036) e di essere onerato da pagamenti per alcune cartelle esattoriali per € 19.000. Quanto ai motivi che avevano determinato la crisi coniugale, contestava di avere mai tenuto comportamenti contrari ai doveri coniugali, né mai avuto una relazione extraconiugale. Al contrario faceva rilevare come il fallimento dell'unione fosse addebitabile alla moglie, la quale sin dall'inizio aveva instaurato la loro relazione basandola su un piano meramente formale (un rapporto definito “tra fratello e sorella”) rifiutando di avere una relazione, anche intima con il marito, oltre che di avere figli.
Alla luce di tali considerazioni chiedeva il rigetto delle richieste di parte ricorrente, avanzando, nel contempo, richiesta di addebito nei confronti della moglie. Nel corso del processo, dopo l'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti e di sentenza parziale sullo status (n.680/2023), ammesse ed assunte le prove richieste dalle parti, all'udienza del 10.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
Pronunciata la separazione dei coniugi, la decisione del Collegio resta limitata alle sole questioni relative alle rispettive domande di addebito e di riconoscimento o meno di un contributo di mantenimento richiesto da parte ricorrente. Quanto alla richiesta di addebito della separazione reciprocamente avanzata dalle parti si osserva che, come noto, ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, quindi, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale (Cass.I, n. 11394/2024, 25966/2016).
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione in cui la relazione coniugale fosse già venuta meno. Con la conseguenza che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito. Orbene, con riferimento al caso di specie, deve affermarsi che entrambe le domande di addebito sono risultate infondate.
Le prove testimoniali acquisite nel corso del processo hanno dato conto delle rispettive circostanze dedotte dalle parti;
in particolare: a) che la relazione coniugale tra le parti già nel 2015 appariva gravemente compromessa in ragione dell'assenza di qualsiasi forma di intimità tra i coniugi, atteso il rifiuto della moglie ad avere rapporti con il marito e nel non volere figli, fatti, questi, che avevano determinato nel un profondo senso di sconforto e di CP_1 avvilimento. Tali circostanze che sono state riportate nel processo dai testi di parte resistente,1 appaiono incompatibili con quanto rappresentato da parte istante in ricorso, ove aveva dato conto, almeno fino al 2015, dell'esistenza di un'ottima relazione tra le parti e di un rapporto consolidato tra i coniugi, scevro da ogni criticità, tanto da rappresentare “...anche un punto di riferimento per amici e parenti proprio in virtù del rapporto consolidato”; b) l'esistenza di una relazione del resistente con un'altra donna, relazione iniziata nel 2015 e che era stata confessata dal alla moglie. Anche tale fatto - che è apparso evidente nonostante i tentativi Pt_2 del di negarlo - può dirsi provato sulla base delle dichiarazioni testimoniali acquisite in CP_1 atti2. 1 Udienza 29.2.2024: teste ) “Vero che già a partire dai primi anni del 2000 il Sig. si lamentava Tes_1 CP_1 continuamente del fatto che la moglie non voleva avere figli da lui sempre desiderati e che rifiutava di avere con lui rapporti intimi mostrando nei suoi confronti totale disinteresse?; R. sono un amico di dal Parte_3
1986, ricordo che circa 10/12 anni si lamentava che la moglie non voleva avere figli e che non CP_1 voleva avere più rapporti” c) “Vero che dopo essere venuto a conoscenza della volontà della moglie di non volere figli il Sig. le riferi' di considerare il suo matrimonio finito e accusava problemi di Controparte_1 ansia e depressione;
R. ricorso che in quel periodo mi diceva che si era avvilito”. CP_1 2 Ud. 29.03.2024 teste persona che dimorava spesso presso la famiglia. “E' vero che nel 2016, sotto Tes_2 il periodo pasquale, in occasione di un grave litigio avvenuto all'interno della casa coniugale di via Martiri di Via Fani il sig. confessava alla moglie di avere una relazione sentimentale con una altra donna, CP_1 conosciuta in ambito lavorativo?” R. si è vero, conosco la circostanza in quanto io presente. Io a quel tempo Ora, però, c'è da dire che se da un lato il rifiuto da parte di un coniuge ad avere rapporti sessuali con il proprio partner non costituisce di per sé una causa di addebito (Cass. n. 4756/2017, salvo che tale rifiuto si manifesti attraverso particolari condotte espressione di repulsioni personali tali da determinare un'offesa alla dignità del coniuge, Cass. 19112/2012), è pur vero che una siffatta situazione rappresenti un elemento sintomatico di un celato, intimo e profondo malessere da uno dei coniugi e tale da pregiudicare, anche gravemente, una relazione coniugale. Soprattutto, poi, se il rifiuto ad avere rapporti si accompagni alla volontà di uno dei due a non avere figli, circostanza, questa che nel caso in esame ha registrato dichiarazioni testimoniali fortemente contrastanti tra di loro e ai limiti dell'illecito penale.
Un ulteriore elemento che testimonia l'esistenza di un quadro relazionale nella modalità finora considerata e che appare come espressione di un reciproco disinteresse dei coniugi, è costituito dal fatto che entrambi le parti abbiano vissuto separatamente per oltre sette anni, senza che ognuno di essi avesse mai espresso la giustificata (e ragionevole) volontà di definire la relazione proprio prendendo spunto dalle rispettive contestazioni espresso dall'uno contro l'altro. Alla luce di quanto sopra, esclusa, quindi, per la l'esistenza a suo carico di una forma Pt_1 di addebito della separazione per le ragioni dedotte dal resistente, deve, quanto al CP_1 concludersi nel senso che non è stata raggiunta la prova della condotta violativa dei doveri coniugali ex art. 143 c.c. nel senso di poter ammettere che la violazione del dovere di fedeltà sia stata la causa scatenante della crisi coniugale.
In merito alla richiesta di un contributo di mantenimento in favore della giova Pt_1 ribadire che, nel caso di separazione personale, quest'ultima, diversamente dai casi di divorzio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale. Pertanto i "redditi adeguati" cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale. (Cass. n. 26890/2022). Quanto alle valutazioni di merito, in assenza di rilevanti elementi modificativi di un quadro fattuale già esaminato all'esito dell'udienza presidenziale, appare legittimo confermare quanto già stabilito nel provvedimento del 30.3.20233 in cui, oltre alle rispettive condizioni
già abitavo con laura e . Ricordo che più volte gli aveva chiesto se avesse un'altra relazione CP_1 Pt_1 d in quella circostanza lui la ammise” Teste di : E' vero che il sig. già dall'anno 2015 Tes_3 Controparte_1 ed in costanza di matrimonio, intratteneva la relazione sentimentale con una signora, conosciuta in ambito lavorativo, di nome , come da fotografie ?”; R. Si è vero, ho saputo di questa cosa in prossimità Persona_1 dell'epifania del 2016, evento che non fu da noi celebrato in quanto in quella circostanza Controparte_2
, mi disse che l'incontro tra di noi non si faceva più in quanto e avevano
[...] CP_1 Pt_1 litigato per via di una presunat relazione che aveva con una persona conosciuta nell'ambito CP_1 lavorativo. Questa persona era una sua persona. Riconosco la persona nella foto che mi viene mostrata patrimoniali delle parti ed all'assenza, per entrambi di oneri abitativi, era stata valorizzata la durata del matrimonio e le dedotte e non contestate condizioni di salute della Pt_1
Alla luce di tali valutazioni le rispettive domande di addebito della separazione appaiono infondate, dovendo, al contrario, essere accolta la domanda di un contributo di mantenimento in favore della ricorrente nei limiti indicati. Il complessivo esito del giudizio, giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando, preso atto della sentenza n. 680/2023 emessa da questo Tribunale dichiarativa la separazione personale tra e Parte_1
in relazione alle ulteriori questioni così provvede: Controparte_1
1. Rigetta le rispettive domande di addebito della separazione personale;
2. corrisponderà a entro il giorno 5 di ogni mese la somma di Controparte_1 Parte_1
200,00 euro a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
3. Spese processuali compensate.
Viterbo, 07/03/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
circa 383,00 euro per la sua quota parte di due immobili concessi in locazione. Il resistente, da parte sua, risulta anch'egli privo di lavoro a seguito di una recente interruzione consensuale del rapporto di lavoro;
ciò a seguito di precise scelte adottate nell'ottobre del 2022 dall'impresa presso la quale lavorava (Italia on line).
Il RU ha depositi bancari pari ad euro 67mila euro (47mila a seguito della vendita della sua quota di eredità della madre ed euro 20mila ricevuta dall'impresa ove in precedenza lavorava, somme da tassare) e risulta proprietario di un'abitazione ove attualmente vive. Per tale immobile corrisponde una rata mensile di mutuo di euro 454,00 oltre ad euro 141 mensili per altra rata in ragione del mutuo acceso per l'acquisto di una piccola casa, un monolocale a Porto S. Stefano. Lo stesso, infine, versa euro 4400 annui per contributi ed è risultato destinatario di una cartella esattoriale per euro 19mila. A fronte di tutto ciò un dato che CP_3
a questo giudice appare di rilievo è la documentazione medica depositata dalla ricorrente, dalla quale si rileva l'effettuazione di un recente (26.1.2023) intervento chirurgico sulla donna per una diagnosi di carcinoma, al quale seguiranno le attività normalmente previsti per casi analoghi (la donna ha riferito della necessità prossimi cicli di chemioterapia, non risultano nulla depositato al riguardo). Tale dato di natura medica, a parere di questo Tribunale, pur in presenza di una quadro istruttorio ancora incerto in merito alle effettive condizioni economiche della donna ed al suo atteggiamento verso il mondo del lavoro, legittima la concessione di un limitato contributo in favore della ricorrente, considerando come tale condizione sia di impedimento al compimento di attività lavorative. Con ciò valorizzando, pur in presenza di un rilevante periodo di separazione tra le parti, la natura assistenziale del vincolo matrimoniale.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 E' emerso che: a) le parti avevano contratto matrimonio l'01.09.2009 e che dall'unione non erano nati figli. Inoltre, con riguardo alla durata del matrimonio di circa 24 anni, c'è da dire che la coppia a causa di incomprensioni, già da tempo, circa sette anni, non viveva più insieme;
b) che la casa familiare, sempre abitata dalla era di proprietà di quest'ultima; b) che quanto alle condizioni economiche la ricorrente Pt_1
(oggi di 57 anni) risultava priva di lavoro ed avere saltuariamente svolto attività di insegnamento. In merito a tale aspetto parte resistente ha documentato la possibilità dello svolgimento di un'attività lavorativa per la moglie anche in un periodo recente, attività rispetto alla quale la ricorrente non aveva compiuto alcun passo al riguardo. Inoltre, anche durante l'unione la donna non aveva mai svolto attività lavorativa, così anche nel periodo in cui la stessa non viveva più con il marito, pur in assenza di quelle esigenze di cura della casa e del coniuge che la donna ha rappresentato nel corso dell'udienza presidenziale al fine di dare giustificazione della sua scelta. Risulta poi che la poi, è proprietaria della casa familiare e percepisce mensilmente Pt_1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N R.G. 55/2023 avente ad oggetto: separazione personale tra coniugi
TRA
(CF ) nata il [...] a [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. SIMONA PIEMONTE come da procura in atti RICORRENTE
E
(CF ) nato a [...] il [...] con Controparte_1 C.F._2
l' Avv. ANDREA DURANTI come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 10.10.2024 le parti hanno trasmesso note telematiche contenenti le rispettive conclusioni da ritenersi riportate nella presente parte della decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1 CP_1
in relazione al matrimonio tra loro celebrato in data 01.09.1999 in Sutri, deducendo,
[...]
a fondamento della domanda, il venir meno della loro relazione affettiva oltre che il compimento da parte del marito di gravi condotte che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile la loro unione. In particolare rappresentava: a) che durante il matrimonio, nel corso del quale non erano nati figli, i coniugi avevano fissato la residenza familiare in Via Martiri di Via Fani n. 13 in Sutri (VT) presso l'abitazione di proprietà della ove avevano convissuto per circa sedici anni ed ove la stessa si era per tutto il tempo Pt_1 dedicata alla cura della famiglia, delle relazioni sociali e familiari;
il marito, al contrario, aveva lavorato prima presso l'azienda “Pagine Gialle” e poi con analoghe mansioni, presso l'impresa
“Italia on-line” b) che nel 2015, il rapporto coniugale sino ad allora stabile e felice, era entrato profondamente in crisi a causa di una relazione extra-coniugale del circostanza, questa CP_1 che era stata dallo stesso rivelata stesso alla moglie;
c) che la situazione tra le parti, poi, nel 2017, era definitivamente precipitata a seguito della dolorosa perdita del loro cane e per l'intervenuta diagnosi di un carcinoma mammario, malattia, questa, che aveva per un limitato periodo di tempo riavvicinato i coniugi tra di loro fino, poi, allontanarli definitivamente;
d) che la stessa, sia per l'età (è nata il [...]) che per le condizioni di salute, non essendo economicamente autosufficiente, era costretta a richiedere aiuti economici alla madre e a terzi. Il al contrario, godeva di redditi medio-alti disponendo, inoltre, di vari beni (un'auto, CP_1 un'imbarcazione a Porto Santo Stefano, un immobile a Monte Argentario ed un altro a Marina di Montalto); e) che in ragione di tanto oltre che del fatto che la stessa aveva contribuito alla carriera del marito, rinunciando a proprie prospettive professionali (prima del matrimonio la lavorava presso una compagnia assicurativa), della durata del matrimonio (celebrato Pt_1 in data 01.09.1999) e per lo stile di vita goduto durante l'unione coniugale (viaggi, vacanze, fine settimana in alberghi, case estive locate per lunghi periodi) sussistevano i presupposti, per il riconoscimento di un contributo di mantenimento nella misura di euro 600,00 mensili, oltre alla richiesta di addebito. Costituendosi in giudizio il resistente, aderendo alla domanda di separazione e avanzando anch'egli richiesta di addebito della separazione, contestava i fatti rappresentati da parte istante, deducendo in particolare: a) che le parti vivevano separati già da 7 anni circostanza, questa, che dava conto dell'indipendenza economica della moglie, potendo la stessa provvedere al proprio sostentamento per come fatto fino ad allora;
b) che la ricorrente non aveva favorito in alcun modo la carriera del marito rinunciando a proprie prospettive professionali. La infatti, anche prima del matrimonio, non aveva svolto alcuna attività Pt_1 lavorativa presso una compagnia assicurativa, avendo la stessa deciso di non lavorare per sua scelta, godendo di una buona condizione economica che le era garantita dalla sua famiglia di origine. Né mai la moglie, salvo alcune supplenze e lezioni private, si era mai attivata per reperire un'occupazione lavorativa, risultando, al contrario, pacifica l'esistenza di proposte di lavoro che la stessa aveva immotivatamente rifiutato (il 09.11.2022 e il 16.3.2022 dalla Cleaning Service Division e dalla Cantieri Roma Srl); c) che la moglie era titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare, risultando proprietaria della casa familiare dove viveva, un appartamento di 7 vani di circa 200 mq su tre piani, con giardino sita in Sutri, immobile sul quale aveva apportato costose migliorie;
comproprietaria al 50% di un locale adibito a negozio sito in Sutri e affittato;
era, inoltre, titolare dei diritti di 1/3 di un'abitazione di 7,5 vani sita in Sutri, dei diritti per 1/6 a seguito di successione: - di un appartamento di cinque vani sito in Sutri, di un terreno con annesso casale di due piani di mq 6003 sito in Sutri, di un locale negozio di mq 50 sito in Sutri regolarmente affittato. Il da parte sua, non CP_1 svolgeva al momento attività lavorativa avendo cessato, consensualmente, in data 30.10.2022 il rapporto lavorativo con “Italia On Line” per la quale lavorava come agente a partita iva. Lo stesso, poi, era proprietario di un appartamento sito in Trevignano Romano acquistato dopo avere lasciato la casa familiare e per il quale aveva acceso un mutuo con una rata mensile di euro € 454 (scadenza 18.6.2043) e di altro immobile (un monolocale) sito a Porto Santo Stefano acquistato accendendo altro mutuo con rata mensile di € 144 (scadenza 15.12.2036) e di essere onerato da pagamenti per alcune cartelle esattoriali per € 19.000. Quanto ai motivi che avevano determinato la crisi coniugale, contestava di avere mai tenuto comportamenti contrari ai doveri coniugali, né mai avuto una relazione extraconiugale. Al contrario faceva rilevare come il fallimento dell'unione fosse addebitabile alla moglie, la quale sin dall'inizio aveva instaurato la loro relazione basandola su un piano meramente formale (un rapporto definito “tra fratello e sorella”) rifiutando di avere una relazione, anche intima con il marito, oltre che di avere figli.
Alla luce di tali considerazioni chiedeva il rigetto delle richieste di parte ricorrente, avanzando, nel contempo, richiesta di addebito nei confronti della moglie. Nel corso del processo, dopo l'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti e di sentenza parziale sullo status (n.680/2023), ammesse ed assunte le prove richieste dalle parti, all'udienza del 10.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
Pronunciata la separazione dei coniugi, la decisione del Collegio resta limitata alle sole questioni relative alle rispettive domande di addebito e di riconoscimento o meno di un contributo di mantenimento richiesto da parte ricorrente. Quanto alla richiesta di addebito della separazione reciprocamente avanzata dalle parti si osserva che, come noto, ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, quindi, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale (Cass.I, n. 11394/2024, 25966/2016).
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione in cui la relazione coniugale fosse già venuta meno. Con la conseguenza che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito. Orbene, con riferimento al caso di specie, deve affermarsi che entrambe le domande di addebito sono risultate infondate.
Le prove testimoniali acquisite nel corso del processo hanno dato conto delle rispettive circostanze dedotte dalle parti;
in particolare: a) che la relazione coniugale tra le parti già nel 2015 appariva gravemente compromessa in ragione dell'assenza di qualsiasi forma di intimità tra i coniugi, atteso il rifiuto della moglie ad avere rapporti con il marito e nel non volere figli, fatti, questi, che avevano determinato nel un profondo senso di sconforto e di CP_1 avvilimento. Tali circostanze che sono state riportate nel processo dai testi di parte resistente,1 appaiono incompatibili con quanto rappresentato da parte istante in ricorso, ove aveva dato conto, almeno fino al 2015, dell'esistenza di un'ottima relazione tra le parti e di un rapporto consolidato tra i coniugi, scevro da ogni criticità, tanto da rappresentare “...anche un punto di riferimento per amici e parenti proprio in virtù del rapporto consolidato”; b) l'esistenza di una relazione del resistente con un'altra donna, relazione iniziata nel 2015 e che era stata confessata dal alla moglie. Anche tale fatto - che è apparso evidente nonostante i tentativi Pt_2 del di negarlo - può dirsi provato sulla base delle dichiarazioni testimoniali acquisite in CP_1 atti2. 1 Udienza 29.2.2024: teste ) “Vero che già a partire dai primi anni del 2000 il Sig. si lamentava Tes_1 CP_1 continuamente del fatto che la moglie non voleva avere figli da lui sempre desiderati e che rifiutava di avere con lui rapporti intimi mostrando nei suoi confronti totale disinteresse?; R. sono un amico di dal Parte_3
1986, ricordo che circa 10/12 anni si lamentava che la moglie non voleva avere figli e che non CP_1 voleva avere più rapporti” c) “Vero che dopo essere venuto a conoscenza della volontà della moglie di non volere figli il Sig. le riferi' di considerare il suo matrimonio finito e accusava problemi di Controparte_1 ansia e depressione;
R. ricorso che in quel periodo mi diceva che si era avvilito”. CP_1 2 Ud. 29.03.2024 teste persona che dimorava spesso presso la famiglia. “E' vero che nel 2016, sotto Tes_2 il periodo pasquale, in occasione di un grave litigio avvenuto all'interno della casa coniugale di via Martiri di Via Fani il sig. confessava alla moglie di avere una relazione sentimentale con una altra donna, CP_1 conosciuta in ambito lavorativo?” R. si è vero, conosco la circostanza in quanto io presente. Io a quel tempo Ora, però, c'è da dire che se da un lato il rifiuto da parte di un coniuge ad avere rapporti sessuali con il proprio partner non costituisce di per sé una causa di addebito (Cass. n. 4756/2017, salvo che tale rifiuto si manifesti attraverso particolari condotte espressione di repulsioni personali tali da determinare un'offesa alla dignità del coniuge, Cass. 19112/2012), è pur vero che una siffatta situazione rappresenti un elemento sintomatico di un celato, intimo e profondo malessere da uno dei coniugi e tale da pregiudicare, anche gravemente, una relazione coniugale. Soprattutto, poi, se il rifiuto ad avere rapporti si accompagni alla volontà di uno dei due a non avere figli, circostanza, questa che nel caso in esame ha registrato dichiarazioni testimoniali fortemente contrastanti tra di loro e ai limiti dell'illecito penale.
Un ulteriore elemento che testimonia l'esistenza di un quadro relazionale nella modalità finora considerata e che appare come espressione di un reciproco disinteresse dei coniugi, è costituito dal fatto che entrambi le parti abbiano vissuto separatamente per oltre sette anni, senza che ognuno di essi avesse mai espresso la giustificata (e ragionevole) volontà di definire la relazione proprio prendendo spunto dalle rispettive contestazioni espresso dall'uno contro l'altro. Alla luce di quanto sopra, esclusa, quindi, per la l'esistenza a suo carico di una forma Pt_1 di addebito della separazione per le ragioni dedotte dal resistente, deve, quanto al CP_1 concludersi nel senso che non è stata raggiunta la prova della condotta violativa dei doveri coniugali ex art. 143 c.c. nel senso di poter ammettere che la violazione del dovere di fedeltà sia stata la causa scatenante della crisi coniugale.
In merito alla richiesta di un contributo di mantenimento in favore della giova Pt_1 ribadire che, nel caso di separazione personale, quest'ultima, diversamente dai casi di divorzio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale. Pertanto i "redditi adeguati" cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale. (Cass. n. 26890/2022). Quanto alle valutazioni di merito, in assenza di rilevanti elementi modificativi di un quadro fattuale già esaminato all'esito dell'udienza presidenziale, appare legittimo confermare quanto già stabilito nel provvedimento del 30.3.20233 in cui, oltre alle rispettive condizioni
già abitavo con laura e . Ricordo che più volte gli aveva chiesto se avesse un'altra relazione CP_1 Pt_1 d in quella circostanza lui la ammise” Teste di : E' vero che il sig. già dall'anno 2015 Tes_3 Controparte_1 ed in costanza di matrimonio, intratteneva la relazione sentimentale con una signora, conosciuta in ambito lavorativo, di nome , come da fotografie ?”; R. Si è vero, ho saputo di questa cosa in prossimità Persona_1 dell'epifania del 2016, evento che non fu da noi celebrato in quanto in quella circostanza Controparte_2
, mi disse che l'incontro tra di noi non si faceva più in quanto e avevano
[...] CP_1 Pt_1 litigato per via di una presunat relazione che aveva con una persona conosciuta nell'ambito CP_1 lavorativo. Questa persona era una sua persona. Riconosco la persona nella foto che mi viene mostrata patrimoniali delle parti ed all'assenza, per entrambi di oneri abitativi, era stata valorizzata la durata del matrimonio e le dedotte e non contestate condizioni di salute della Pt_1
Alla luce di tali valutazioni le rispettive domande di addebito della separazione appaiono infondate, dovendo, al contrario, essere accolta la domanda di un contributo di mantenimento in favore della ricorrente nei limiti indicati. Il complessivo esito del giudizio, giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando, preso atto della sentenza n. 680/2023 emessa da questo Tribunale dichiarativa la separazione personale tra e Parte_1
in relazione alle ulteriori questioni così provvede: Controparte_1
1. Rigetta le rispettive domande di addebito della separazione personale;
2. corrisponderà a entro il giorno 5 di ogni mese la somma di Controparte_1 Parte_1
200,00 euro a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
3. Spese processuali compensate.
Viterbo, 07/03/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
circa 383,00 euro per la sua quota parte di due immobili concessi in locazione. Il resistente, da parte sua, risulta anch'egli privo di lavoro a seguito di una recente interruzione consensuale del rapporto di lavoro;
ciò a seguito di precise scelte adottate nell'ottobre del 2022 dall'impresa presso la quale lavorava (Italia on line).
Il RU ha depositi bancari pari ad euro 67mila euro (47mila a seguito della vendita della sua quota di eredità della madre ed euro 20mila ricevuta dall'impresa ove in precedenza lavorava, somme da tassare) e risulta proprietario di un'abitazione ove attualmente vive. Per tale immobile corrisponde una rata mensile di mutuo di euro 454,00 oltre ad euro 141 mensili per altra rata in ragione del mutuo acceso per l'acquisto di una piccola casa, un monolocale a Porto S. Stefano. Lo stesso, infine, versa euro 4400 annui per contributi ed è risultato destinatario di una cartella esattoriale per euro 19mila. A fronte di tutto ciò un dato che CP_3
a questo giudice appare di rilievo è la documentazione medica depositata dalla ricorrente, dalla quale si rileva l'effettuazione di un recente (26.1.2023) intervento chirurgico sulla donna per una diagnosi di carcinoma, al quale seguiranno le attività normalmente previsti per casi analoghi (la donna ha riferito della necessità prossimi cicli di chemioterapia, non risultano nulla depositato al riguardo). Tale dato di natura medica, a parere di questo Tribunale, pur in presenza di una quadro istruttorio ancora incerto in merito alle effettive condizioni economiche della donna ed al suo atteggiamento verso il mondo del lavoro, legittima la concessione di un limitato contributo in favore della ricorrente, considerando come tale condizione sia di impedimento al compimento di attività lavorative. Con ciò valorizzando, pur in presenza di un rilevante periodo di separazione tra le parti, la natura assistenziale del vincolo matrimoniale.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 E' emerso che: a) le parti avevano contratto matrimonio l'01.09.2009 e che dall'unione non erano nati figli. Inoltre, con riguardo alla durata del matrimonio di circa 24 anni, c'è da dire che la coppia a causa di incomprensioni, già da tempo, circa sette anni, non viveva più insieme;
b) che la casa familiare, sempre abitata dalla era di proprietà di quest'ultima; b) che quanto alle condizioni economiche la ricorrente Pt_1
(oggi di 57 anni) risultava priva di lavoro ed avere saltuariamente svolto attività di insegnamento. In merito a tale aspetto parte resistente ha documentato la possibilità dello svolgimento di un'attività lavorativa per la moglie anche in un periodo recente, attività rispetto alla quale la ricorrente non aveva compiuto alcun passo al riguardo. Inoltre, anche durante l'unione la donna non aveva mai svolto attività lavorativa, così anche nel periodo in cui la stessa non viveva più con il marito, pur in assenza di quelle esigenze di cura della casa e del coniuge che la donna ha rappresentato nel corso dell'udienza presidenziale al fine di dare giustificazione della sua scelta. Risulta poi che la poi, è proprietaria della casa familiare e percepisce mensilmente Pt_1