TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/06/2025, n. 2075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2075 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1954/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CORSINI ARMANDO, il Parte_1 quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E nata a [...] l'[...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/03/2024, il ricorrente ha esposto: - di aver contratto matrimonio in data 14/06/2010; - che, dallo stesso, sono nati due figli (14/07/2011) e Per_1 Per_2
(27/03/2013); - che in data 21/07/2022 i coniugi hanno stipulato un accordo di negoziazione assistita per la pronuncia di separazione personale, autorizzata dal PM sede;
- che medio tempore sono sopravvenuti giustificati motivi tali da rendere necessaria la modifica delle condizioni della separazione;
- che sono peggiorate le proprie condizioni economiche in seguito alla separazione;
- che, alla data di sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita, l'istante percepiva un reddito di
1 4500,00 Euro;
- che nel predetto accordo l'istante ha concesso l'assegnazione della casa familiare alla resistente in qualità di genitore collocatario dei figli minori e che, conseguentemente, lo stesso ha acquistato un immobile, per cui ha acceso un mutuo, pagando una rata mensile di 1380,00 Euro;
- che, in sede di separazione, le parti hanno previsto, a carico del padre, un contributo di mantenimento di € 2.500,00 (1.250,00 euro a figlio) per i figli minori, oltre il 100% delle spese straordinarie;
- che, in sede di separazione, l'istante si è accollato il pagamento di tutte le tasse, utenze e contributi della casa coniugale, nonché il pagamento di tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile suddetto;
- di aver continuativamente prestato la propria attività lavorativa presso la
Cooperativa di famiglia Ca.mi.no., della quale la resistente è rappresentante legale, senza ricevere alcun compenso e senza usufruire dei benefit e dei guadagni diretti ed indiretti dalla stessa derivanti.
Per tali ragioni, parte ricorrente ha chiesto disporsi, a modifica delle statuizioni concordate in sede di separazione, la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ad euro
650,00 per ciascun figlio, o in via gradata ad euro 750,00 per ciascun figlio, oltre all'obbligo di pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, ed alla revoca dell'obbligo al pagamento da parte del ricorrente di tutte le utenze, delle tasse e contributi relativi l'immobile attribuito alla resistente e al pagamento di tutte le spese di manutenzione ordinaria.
Con le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c. il ricorrente, a parziale modifica della domanda di cui al ricorso, ha chiesto modificarsi l'accordo di negoziazione assistita riducendo l'assegno di mantenimento in favore dei figli ad Euro 500,00 per ciascun figlio, o in via gradata ad euro 650,00 cadauno, o in via ancor più gradata ad Euro 750,00 per ciascun figlio, oltre all'obbligo di pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, ed alla revoca dell'obbligo al pagamento da parte del ricorrente di tutte le utenze, delle tasse e contributi relativi l'immobile attribuito alla resistente e al pagamento di tutte le spese di manutenzione ordinaria.
La resistente non si è costituita nel presente giudizio.
All'udienza del 27/09/2024, il ricorrente, personalmente presente, ha dichiarato, in sede di libero interrogatorio: nel luglio 2022, guadagnavo circa 5mila euro mensili;
oggi percepisco circa
600€ in meno;
oggi percepisco 3.200€ quale compenso come amministratore più 1.200€ quale compenso in quanto impiegato amministrativo in una ditta;
all'epoca della separazione percepivo
3.200€ quale compenso come amministratore più 1.800€ quale compenso in quanto impiegato amministrativo in una ditta;
in sintesi, attualmente non prendo più 600€ di premio di produzione quale impiegato amministrativo della ditta (cfr. dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio dal ricorrente all'udienza del 27.09.2024).
Alla suddetta udienza, il Tribunale rinviava in prosieguo per la decisione.
Con note di trattazione scritta, il ricorrente nel riportarsi alle conclusioni di cui al ricorso
2 introduttivo così come precisate nella memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c., ha rinunciato ai termini e alle memorie conclusionali e ha chiesto rimettersi la causa in decisione.
All'udienza del 03/01/2025, il Giudice ha riservato la causa in decisione.
Il P.M. non ha rassegnato conclusioni.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di parte resistente, la quale, sebbene ritualmente citata, non si è costituita nel presente giudizio.
In via preliminare, occorre evidenziare che, nelle note di trattazione scritta, depositate in data
02.01.2025, parte ricorrente ha richiesto la decisione, rinunciando così, in modo implicito, alle richieste istruttorie formulate in precedenza (cfr., ex multis, Cass. n. 12791 del 2025; Cass. n. 10797 del 2018).
Nel merito, parte ricorrente ha richiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, allegando il peggioramento delle proprie condizioni economiche.
In via preliminare, deve evidenziarsi che presupposti essenziali della modifica delle condizioni di separazione sono il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sopravvenienza di giustificati motivi, intesi come circostanze nuove che determinano un mutamento della situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (la giurisprudenza richiede, altresì, un ulteriore connotato della sopravvenienza e cioè l'idoneità della modificazione di fatto a determinare la necessità di un diverso regime;
questo per la considerazione che non ogni minima modificazione concreta comporta la necessità di una diversa regolamentazione giuridica dei rapporti in oggetto). I giustificati motivi, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (in questo senso Cass. 11488/2008; Cass. 14093/2009).
La sentenza di separazione o i successivi provvedimenti di modifica danno, in sintesi, luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio. Analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di separazione consensuale non sono modificabili in relazione a quei fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tener conto al momento della conclusione degli accordi di separazione (in questo senso, Cass. 3149/2001).
Applicando al caso di specie tali principi, che il Tribunale condivide ed intende far propri, la domanda deve ritenersi fondata nei limiti di cui si dirà.
In primo luogo, occorre evidenziare che lo stesso ricorrente, in sede di atto introduttivo del giudizio, ha allegato che il reddito mensile attuale è lo stesso di quello percepito in sede di separazione
(circa € 4.500,00).
3 In sede di libero interrogatorio, all'udienza del 27.09.2024, il ricorrente ha allegato che, al momento dell'introduzione del presente giudizio, percepiva € 1.200,00 mensili, quale impiegato amministrativo, a fronte della retribuzione di € 1.800,00 percepita all'epoca della separazione (luglio
2022) per la stessa mansione.
Tale allegazione non ha trovato un riscontro probatorio.
Invero, dalle buste paga e dagli estratti conto, depositati da parte ricorrente, si evince che, all'epoca della separazione e fino al gennaio 2023, il ha percepito, quale retribuzione mensile, Pt_1 dalla ditta Rossi Servizi srl, un importo di circa € 1.000,00, ovvero inferiore alle somme allegate.
Ciò posto, parte ricorrente ha, altresì, allegato di aver fatto affidamento, al momento dell'accordo di separazione, sui guadagni derivanti dall'attività che avrebbe continuato a prestare e che di fatto ha prestato per la cooperativa Ca.mi.no, di cui la resistente è legale rappresentante, dalla quale è stato sostanzialmente estromesso senza ricevere alcun guadagno.
Tale circostanza è irrilevante, dovendosi verificare l'effettiva situazione economica e patrimoniale del soggetto interessato al momento della separazione e al momento della pendenza del giudizio di modifica delle condizioni stabilite.
Tale assunto risulta ancor più evidente se si considera che la circostanza allegata non emerge in alcun modo dall'accordo di separazione e che la resistente è rappresentante legale della cooperativa in esame sin dalla costituzione della stessa, avvenuta nel 2017.
Invero, il è entrato a far parte della suddetta cooperativa solo nell'ottobre 2022 ovvero Pt_1 successivamente alla separazione e non vi è prova che tale circostanza abbia inciso in maniera negativa sulle condizioni economiche e patrimoniali dello stesso, sussistenti all'epoca della separazione.
Ciò posto, dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti, è emerso che il ricorrente ha acquistato, nel gennaio 2023, un immobile ad uso abitativo, contraendo un mutuo, con una rata mensile di circa € 1.300,00.
Tale circostanza è idonea ad incidere sulla situazione economica e reddituale del ricorrente, sicchè il Tribunale ritiene congruo ridurre il contributo di mantenimento a carico del padre in favore dei figli minori ad € 2.000,00 mensili (€ 1.000,00 a figlio), ferme le altre condizioni.
Va, invece, rigettata la domanda avente ad oggetto la modifica delle condizioni aventi ad oggetto il pagamento di tutte le utenze e spese relative all'immobile, adibito a casa coniugale, assegnata alla resistente, avendo tali condizioni natura negoziale e potendo le stesse essere impugnate solo nelle sedi opportuni e con i rimedi predisposti dall'ordinamento.
Va, infine, rigettata anche la domanda diretta ad ottenere una diversa ripartizione delle spese straordinarie, non avendo il ricorrente fornito prova certa e tranquillizzante di fattori idonei ad
4 incidere sulla stessa, soprattutto se si considera che la resistente rivestiva la carica di rappresentante legale della cooperativa Ca.mi.no, già in epoca anteriore alla separazione.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare le spese di lite non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta, riduce il contributo di mantenimento a carico del ricorrente in favore dei figli minori ad € 2.000,00 mensili (€ 1.000,00 a figlio), ferme le altre condizioni della separazione;
2. rigetta tutte le altre domande per le ragioni indicate in parte motiva;
3. nulla per le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 22.04.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CORSINI ARMANDO, il Parte_1 quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E nata a [...] l'[...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/03/2024, il ricorrente ha esposto: - di aver contratto matrimonio in data 14/06/2010; - che, dallo stesso, sono nati due figli (14/07/2011) e Per_1 Per_2
(27/03/2013); - che in data 21/07/2022 i coniugi hanno stipulato un accordo di negoziazione assistita per la pronuncia di separazione personale, autorizzata dal PM sede;
- che medio tempore sono sopravvenuti giustificati motivi tali da rendere necessaria la modifica delle condizioni della separazione;
- che sono peggiorate le proprie condizioni economiche in seguito alla separazione;
- che, alla data di sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita, l'istante percepiva un reddito di
1 4500,00 Euro;
- che nel predetto accordo l'istante ha concesso l'assegnazione della casa familiare alla resistente in qualità di genitore collocatario dei figli minori e che, conseguentemente, lo stesso ha acquistato un immobile, per cui ha acceso un mutuo, pagando una rata mensile di 1380,00 Euro;
- che, in sede di separazione, le parti hanno previsto, a carico del padre, un contributo di mantenimento di € 2.500,00 (1.250,00 euro a figlio) per i figli minori, oltre il 100% delle spese straordinarie;
- che, in sede di separazione, l'istante si è accollato il pagamento di tutte le tasse, utenze e contributi della casa coniugale, nonché il pagamento di tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile suddetto;
- di aver continuativamente prestato la propria attività lavorativa presso la
Cooperativa di famiglia Ca.mi.no., della quale la resistente è rappresentante legale, senza ricevere alcun compenso e senza usufruire dei benefit e dei guadagni diretti ed indiretti dalla stessa derivanti.
Per tali ragioni, parte ricorrente ha chiesto disporsi, a modifica delle statuizioni concordate in sede di separazione, la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ad euro
650,00 per ciascun figlio, o in via gradata ad euro 750,00 per ciascun figlio, oltre all'obbligo di pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, ed alla revoca dell'obbligo al pagamento da parte del ricorrente di tutte le utenze, delle tasse e contributi relativi l'immobile attribuito alla resistente e al pagamento di tutte le spese di manutenzione ordinaria.
Con le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c. il ricorrente, a parziale modifica della domanda di cui al ricorso, ha chiesto modificarsi l'accordo di negoziazione assistita riducendo l'assegno di mantenimento in favore dei figli ad Euro 500,00 per ciascun figlio, o in via gradata ad euro 650,00 cadauno, o in via ancor più gradata ad Euro 750,00 per ciascun figlio, oltre all'obbligo di pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, ed alla revoca dell'obbligo al pagamento da parte del ricorrente di tutte le utenze, delle tasse e contributi relativi l'immobile attribuito alla resistente e al pagamento di tutte le spese di manutenzione ordinaria.
La resistente non si è costituita nel presente giudizio.
All'udienza del 27/09/2024, il ricorrente, personalmente presente, ha dichiarato, in sede di libero interrogatorio: nel luglio 2022, guadagnavo circa 5mila euro mensili;
oggi percepisco circa
600€ in meno;
oggi percepisco 3.200€ quale compenso come amministratore più 1.200€ quale compenso in quanto impiegato amministrativo in una ditta;
all'epoca della separazione percepivo
3.200€ quale compenso come amministratore più 1.800€ quale compenso in quanto impiegato amministrativo in una ditta;
in sintesi, attualmente non prendo più 600€ di premio di produzione quale impiegato amministrativo della ditta (cfr. dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio dal ricorrente all'udienza del 27.09.2024).
Alla suddetta udienza, il Tribunale rinviava in prosieguo per la decisione.
Con note di trattazione scritta, il ricorrente nel riportarsi alle conclusioni di cui al ricorso
2 introduttivo così come precisate nella memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c., ha rinunciato ai termini e alle memorie conclusionali e ha chiesto rimettersi la causa in decisione.
All'udienza del 03/01/2025, il Giudice ha riservato la causa in decisione.
Il P.M. non ha rassegnato conclusioni.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di parte resistente, la quale, sebbene ritualmente citata, non si è costituita nel presente giudizio.
In via preliminare, occorre evidenziare che, nelle note di trattazione scritta, depositate in data
02.01.2025, parte ricorrente ha richiesto la decisione, rinunciando così, in modo implicito, alle richieste istruttorie formulate in precedenza (cfr., ex multis, Cass. n. 12791 del 2025; Cass. n. 10797 del 2018).
Nel merito, parte ricorrente ha richiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, allegando il peggioramento delle proprie condizioni economiche.
In via preliminare, deve evidenziarsi che presupposti essenziali della modifica delle condizioni di separazione sono il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sopravvenienza di giustificati motivi, intesi come circostanze nuove che determinano un mutamento della situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (la giurisprudenza richiede, altresì, un ulteriore connotato della sopravvenienza e cioè l'idoneità della modificazione di fatto a determinare la necessità di un diverso regime;
questo per la considerazione che non ogni minima modificazione concreta comporta la necessità di una diversa regolamentazione giuridica dei rapporti in oggetto). I giustificati motivi, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (in questo senso Cass. 11488/2008; Cass. 14093/2009).
La sentenza di separazione o i successivi provvedimenti di modifica danno, in sintesi, luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio. Analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di separazione consensuale non sono modificabili in relazione a quei fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tener conto al momento della conclusione degli accordi di separazione (in questo senso, Cass. 3149/2001).
Applicando al caso di specie tali principi, che il Tribunale condivide ed intende far propri, la domanda deve ritenersi fondata nei limiti di cui si dirà.
In primo luogo, occorre evidenziare che lo stesso ricorrente, in sede di atto introduttivo del giudizio, ha allegato che il reddito mensile attuale è lo stesso di quello percepito in sede di separazione
(circa € 4.500,00).
3 In sede di libero interrogatorio, all'udienza del 27.09.2024, il ricorrente ha allegato che, al momento dell'introduzione del presente giudizio, percepiva € 1.200,00 mensili, quale impiegato amministrativo, a fronte della retribuzione di € 1.800,00 percepita all'epoca della separazione (luglio
2022) per la stessa mansione.
Tale allegazione non ha trovato un riscontro probatorio.
Invero, dalle buste paga e dagli estratti conto, depositati da parte ricorrente, si evince che, all'epoca della separazione e fino al gennaio 2023, il ha percepito, quale retribuzione mensile, Pt_1 dalla ditta Rossi Servizi srl, un importo di circa € 1.000,00, ovvero inferiore alle somme allegate.
Ciò posto, parte ricorrente ha, altresì, allegato di aver fatto affidamento, al momento dell'accordo di separazione, sui guadagni derivanti dall'attività che avrebbe continuato a prestare e che di fatto ha prestato per la cooperativa Ca.mi.no, di cui la resistente è legale rappresentante, dalla quale è stato sostanzialmente estromesso senza ricevere alcun guadagno.
Tale circostanza è irrilevante, dovendosi verificare l'effettiva situazione economica e patrimoniale del soggetto interessato al momento della separazione e al momento della pendenza del giudizio di modifica delle condizioni stabilite.
Tale assunto risulta ancor più evidente se si considera che la circostanza allegata non emerge in alcun modo dall'accordo di separazione e che la resistente è rappresentante legale della cooperativa in esame sin dalla costituzione della stessa, avvenuta nel 2017.
Invero, il è entrato a far parte della suddetta cooperativa solo nell'ottobre 2022 ovvero Pt_1 successivamente alla separazione e non vi è prova che tale circostanza abbia inciso in maniera negativa sulle condizioni economiche e patrimoniali dello stesso, sussistenti all'epoca della separazione.
Ciò posto, dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti, è emerso che il ricorrente ha acquistato, nel gennaio 2023, un immobile ad uso abitativo, contraendo un mutuo, con una rata mensile di circa € 1.300,00.
Tale circostanza è idonea ad incidere sulla situazione economica e reddituale del ricorrente, sicchè il Tribunale ritiene congruo ridurre il contributo di mantenimento a carico del padre in favore dei figli minori ad € 2.000,00 mensili (€ 1.000,00 a figlio), ferme le altre condizioni.
Va, invece, rigettata la domanda avente ad oggetto la modifica delle condizioni aventi ad oggetto il pagamento di tutte le utenze e spese relative all'immobile, adibito a casa coniugale, assegnata alla resistente, avendo tali condizioni natura negoziale e potendo le stesse essere impugnate solo nelle sedi opportuni e con i rimedi predisposti dall'ordinamento.
Va, infine, rigettata anche la domanda diretta ad ottenere una diversa ripartizione delle spese straordinarie, non avendo il ricorrente fornito prova certa e tranquillizzante di fattori idonei ad
4 incidere sulla stessa, soprattutto se si considera che la resistente rivestiva la carica di rappresentante legale della cooperativa Ca.mi.no, già in epoca anteriore alla separazione.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare le spese di lite non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta, riduce il contributo di mantenimento a carico del ricorrente in favore dei figli minori ad € 2.000,00 mensili (€ 1.000,00 a figlio), ferme le altre condizioni della separazione;
2. rigetta tutte le altre domande per le ragioni indicate in parte motiva;
3. nulla per le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 22.04.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
5