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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/05/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3480/2019 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
FRA
rappresentata e difesa dall'avv. Angela Pomarico in virtù di Parte_1
mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado e presso lo studio della stessa domiciliata;
- APPELLANTE/APPELLATO IN VIA INCIDENTALE -
E
rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Miraglia in virtù di Controparte_1
mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e presso lo studio della stessa domiciliata;
- APPELLATO/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
1 processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 22-11-2019 proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 276/2019 emessa dal Giudice di pace di Potenza in data 26-4-2019, con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria proposta da nei suoi confronti ed erano state interamente compensate Controparte_1
fra le parti le spese del giudizio.
In particolare, l'appellante censurava la sentenza impugnata, deducendo che il
Giudice di primo grado erroneamente aveva compensato per intero fra le parti le spese processuali senza alcuna motivazione in violazione della norma dettata dall'articolo 91 c.p.c., che prevede che le spese del giudizio vengano poste a carico della parte soccombente, e della norma dettata dall'articolo 92 secondo comma c.p.c., che nella formulazione applicabile ratione temporis al presente giudizio, anche in seguito alla pronuncia della sentenza n. 77 del 2018 della Corte
costituzionale, consente la compensazione delle spese del giudizio soltanto in caso di soccombenza reciproca oppure nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti oppure ricorrano gravi ed eccezionali ragioni.
Alla luce di tali considerazioni, l'appellante chiedeva che, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'appellata venisse condannata al pagamento delle spese relative al giudizio di primo grado, oltre che al pagamento delle spese relative al giudizio di appello.
2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13-2-2020 si costituiva in giudizio , che chiedeva il rigetto dell'appello principale e Controparte_1
proponeva appello incidentale avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace di
Potenza, lamentando una erronea interpretazione delle prove e la violazione dell'articolo 116 c.p.c. nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva ritenuta sprovvista di prova la domanda risarcitoria sul presupposto che l'unico teste che aveva riferito delle frasi offensive rivolte dalla convenuta nei suoi confronti fosse inattendibile;
pertanto, l'appellante in via incidentale chiedeva che, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti, venisse condannata al risarcimento del danno Parte_1
in suo favore nella misura di euro 4.000,00 o nella diversa misura ritenuta equa,
oltre che al pagamento delle spese relative al doppio grado di giudizio.
Preliminarmente rispetto all'esame del merito occorre verificare, trattandosi di questione rilevabile di ufficio indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalla parte interessata, l'ammissibilità dell'appello principale proposto da sotto il profilo del rispetto del termine per l'impugnazione. Parte_1
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17 della legge n. 69 del 2009,
applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è
stata notificata è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto) e decorre dalla pubblicazione della sentenza.
3 L'appello è stato proposto con atto di citazione notificato in data 22-11-2019 e,
quindi, in difetto della notifica della sentenza impugnata, nel rispetto del termine perentorio di sei mesi decorrente dalla pubblicazione della pronuncia, che è stata effettuata in data 26-4-2019.
All'ammissibilità dell'appello principale proposto tempestivamente da Parte_1
consegue l'ammissibilità dell'appello incidentale proposto da
[...] CP_1
avverso la stessa sentenza con comparsa di costituzione e risposta
[...]
depositata in data 13-2-2020 e, quindi, nel rispetto del termine di cui all'articolo
166 c.p.c. richiamato dall'articolo 343 c.p.c.: infatti, pur essendo decorso al momento della suddetta impugnazione incidentale il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, l'articolo 334 c.c. prevede che la parte contro la quale è proposta impugnazione principale tempestiva può proporre l'impugnazione incidentale anche quando è decorso il termine per l'impugnazione o ha fatto acquiescenza alla sentenza.
Quanto al merito, per ragioni di carattere logico deve essere esaminato in via pregiudiziale l'appello incidentale con il quale ha chiesto la Controparte_1
integrale riforma della sentenza impugnata, in quanto l'eventuale accoglimento dell'appello incidentale determinerebbe l'assorbimento dell'esame dell'appello principale con il quale ha chiesto la riforma della sentenza Parte_1
limitatamente al capo relativo alla regolamentazione delle spese processuali.
L'appellante in via incidentale lamenta la violazione da parte del Giudice di prime cure dell'articolo 116 c.p.c., oltre che un'errata interpretazione del materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di pace di Potenza ha rigettato la domanda risarcitoria dalla stessa proposta nei confronti di sul presupposto che non Parte_1
fosse stata acquisita al processo la prova del fatto illecito addebitato alla convenuta.
4 L'attrice in primo grado ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1
allegando il comportamento ingiurioso e offensivo che sarebbe stato posto in essere dalla stessa ai suoi danni e chiedendo la sua condanna al risarcimento del danno non patrimoniale per la lesione dell'immagine, del decoro e dell'onore che avrebbe subito in conseguenza del suddetto fatto illecito.
In particolare, ha allegato a fondamento della domanda Controparte_1
risarcitoria che la mattina dell'11 Novembre del 2017, mentre si trovava in compagnia di addetta alle pulizie del suo studio Testimone_1
professionale, all'esterno su un'area condominiale in cui i condomini erano soliti collocare i contenitori per la raccolta dei rifiuti e si accingeva a spostare, con l'aiuto della domestica, i suddetti cassonetti, che occupavano illegittimamente l'area antistante l'ingresso al suo immobile, si era affacciata al Parte_1
balcone del suo appartamento ed aveva iniziato ad imprecare nei suoi confronti con le seguenti espressioni: “ che c..stai facendo? Io ti denuncio”; dal CP_1
momento che le operazioni di spostamento dei cassonetti condominiali erano continuate, si era spostata ad altra finestra della sua abitazione ed Parte_1
aveva pronunciato le seguenti frasi “stronza di merda..va…a te e a tutta la tua famiglia”.
Nella pronuncia impugnata il Giudice di pace di Potenza ha ritenuto che l'unica teste che aveva riferito di frasi ingiuriose pronunciate da nei Parte_1
confronti dell'attrice, non fosse attendibile, in quanto essa Testimone_1
stessa autrice, unitamente alla , dello spostamento dei cassonetti che CP_1
era stato causa dell'accertato litigio fra le parti in causa.
Qualificata l'azione esercitata dall'attrice in primo grado come azione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale e individuato il quadro normativo di riferimento nella norma dettata dall'articolo 2043 c.c., sul piano del regime di
5 distribuzione fra le parti dell'onere probatorio, in attuazione dei principi generali dettati dall'articolo 2697 c.c., deve ritenersi che gravi sull'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità extracontrattuale del danneggiante e di ottenere il risarcimento del danno l'onere di dimostrare il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso di causalità tra fatto e danno, il dolo o la colpa dell'autore del fatti illecito.
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che correttamente il Giudice di prime cure abbia escluso che l'attrice, sulla quale gravava il relativo onus probandi, non avesse fornito la prova del fatto illecito, costituito dalla pronuncia, ad opera della convenuta, di espressioni lesive del suo onore e decoro.
Premesso che costituisce circostanza pacificamente ammessa dalle parti in causa che nella mattina dell'11 Novembre del 2017 si è verificato, a causa della presenza dei contenitori per la raccolta dei rifiuti nell'area condominiale antistante l'ingresso dello studio professionale dell'avv. , un alterco Controparte_1
fra quest'ultima e che si trovava affacciata al balcone del suo Parte_1
appartamento ed era evidentemente contrariata dallo spostamento dei bidoni dei rifiuti ad opera della e della signora delle pulizie che l'aiutava, CP_1
soltanto la teste ha dichiarato: preciso che mi trovavo in Testimone_1
uno all'avvocato l'11 Novembre 2017, stavo facendo le pulizie..e CP_1
considerato che dinanzi all'ingresso vi erano dei cassonetti di spazzatura, li
abbiamo spostati e nel fare rientro presso lo studio ho sentito urlare una signora
del primo o secondo piano e dire “ che stai facendo? Sei una stronza, CP_1
vaffanculo a te e tutta la tua famiglia” (si veda la deposizione resa da
[...]
riportata nel verbale di udienza del 5-10-2018). Tes_1
La suddetta deposizione non soltanto è priva di credibilità, in quanto risulta contraddetta dalle deposizioni, precise e circostanziate e soprattutto concordanti
6 sul punto, rese dagli altri testimoni presenti sul posto ed estranei agli interessi in causa, i quali hanno escluso che abbia pronunciato parole Parte_1
ingiuriose ai danni dell'attrice, fornendo una diversa ricostruzione del litigio, nel quale la convenuta si sarebbe limitata a reagire ad un gesto offensivo rivoltole dalla , apostrofandola con le parole “questo vale per te e la tua CP_1
famiglia” (si vedano le dichiarazioni rese dalla teste che si Testimone_2
trovava affacciata al palazzo di fronte, e dalla teste condomina Testimone_3
dello stesso stabile, riportate nel verbale di udienza del 5-10-2018), ma effettivamente appare anche intrinsecamente inattendibile, in quanto resa da soggetto coinvolto nella vicenda sottesa all'alterco fra le due donne (in quanto stava aiutando la a spostare i cassonetti che, secondo la condomina, CP_1
non avrebbero dovuto essere rimossi) e, comunque, anche contraddittoria rispetto alla ricostruzione del fatto fornita nell'atto introduttivo del giudizio, posto che la testimone ha riferito che la avrebbe ingiuriato la subito Pt_1 CP_1
dopo averle chiesto cosa stesse facendo, mentre secondo la prospettazione attorea le frasi ingiuriose sarebbero state pronunciate dalla convenuta non contestualmente alla richiesta cosa stai facendo?”, ma in un secondo CP_1
momento, dopo che la condomina si era spostata dal balcone alla finestra del suo appartamento.
Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre concludere che il Giudice di pace ha correttamente valutato il materiale probatorio a sua disposizione,
escludendo che lo stesso fosse sufficiente a fornire la prova del fatto illecito posto dall'attrice a fondamento della pretesa risarcitoria.
Ne consegue che l'appello incidentale proposto da appare Controparte_1
infondato e deve essere rigettato.
7 Quanto all'appello principale, con l'unico motivo di appello Parte_1
censura la sentenza emessa dal Giudice di pace nella parte in cui ha compensato interamente fra le parti le spese processuali, nonostante l'integrale rigetto della domanda risarcitoria proposta da nei suoi confronti, in Controparte_1
violazione del principio della soccombenza sancito dall'articolo 91 c.p.c. e della norma dettata dall'articolo 92 secondo comma c.p.c. in tema di compensazione delle spese del giudizio.
Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'articolo 91 c.p.c., che prevede che in sede di regolamentazione delle spese processuali il Giudice debba di regola applicare il principio della soccombenza, condannando la parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio a favore della parte vittoriosa, e dall'articolo 92 secondo comma c.p.c., che - nella formulazione applicabile
ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato dopo l'entrata in vigore della riforma introdotta dall'articolo 2 primo comma della legge n. 263 del 2005,
come modificato dall'articolo 39 quater del decreto-legge n. 273 del 2005,
convertito nella legge n. 51 del 2006 (1-3-2006), dopo l'entrata in vigore della modifica introdotta dall'articolo 45 undicesimo comma della legge n. 69 del 2009
(4-7-2009) e dopo l'entrata in vigore della modifica introdotta dall'articolo 13
primo comma del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 2014 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 261 del 10-11-
2014), differita dall'articolo 13 secondo comma al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione - stabilisce che se vi è
soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata
o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il Giudice può
compensare le spese fra le parti parzialmente o per intero.
Su tale complesso normativo è intervenuta la Corte costituzionale, che con sentenza n. 77 del 19-4-2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
8 dell'articolo 92 secondo comma c.p.c. nella parte in cui non prevede che il
Giudice possa compensare le spese fra le parti non soltanto nelle due ipotesi di novità assoluta della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, ma anche in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni.
Pertanto, in deroga al principio della soccombenza, il Giudice può disporre la compensazione, totale o parziale, delle spese processuali, se non ricorre l'ipotesi di soccombenza reciproca, soltanto in presenza di uno dei seguenti presupposti alternativi, novità assoluta della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti oppure altre gravi ed eccezionali ragioni, e soltanto a condizione che illustri in motivazione il percorso logico seguito e indichi le ragioni specifiche che integrano il suddetto presupposto (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 22793 del 2015, Corte di cassazione n.
11130 del 2015 e Corte di cassazione n. 25594 del 2018: in tema di
compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., nella
formulazione applicabile ratione temporis, modificata dall'articolo 2 comma 1
lettera a della legge n. 263 del 2005, il Giudice è tenuto ad indicare, ove non
sussista soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della stessa,
che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore
della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente
apparenti).
Nel caso che ci occupa il Giudice di primo grado non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi in tema di regolamentazione delle spese del giudizio, in quanto si è limitato ad enunciare nella motivazione della sentenza impugnata il presupposto per la compensazione delle spese processuali, facendo genericamente riferimento “all'esito complessivo del giudizio” e, quindi, in sostanza in difetto di specifiche ragioni che potessero giustificare la deroga al
9 principio della soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c.
Ritiene, peraltro, questo Giudice che - pur essendo astrattamente esercitabile il potere di correzione, nei limiti del devolutum, della motivazione della pronuncia impugnata e di individuazione di un diverso fondamento al relativo dispositivo (in tal senso a proposito della impugnazione del capo della sentenza relativo alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado Corte di cassazione n.
11130 del 2015) - non ricorra nel caso che ci occupa nessuno dei presupposti per compensare le spese processuali previsti dall'articolo 92 secondo comma c.p.c.,
dovendo operare, di conseguenza, la regola generale sancita dall'articolo 91 c.p.c.
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello principale proposto da Parte_1
e in parziale riforma della sentenza impugnata, occorre fare applicazione
[...]
del principio generale sancito dall'articolo 91 c.p.c. e condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell'appellante in via principale delle spese processuali relative al giudizio di primo grado, che devono essere attribuite all'avv. Angela Pomarico per dichiarato anticipo.
Quanto alla regolamentazione delle spese relative al giudizio di appello, le stesse seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'appellata e devono essere attribuite all'avv. Angela Pomarico per dichiarato anticipo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, applicando i valori minimi in considerazione della esigua complessità della controversia e utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 1.100,00 ed euro
5.200,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022
(Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014),
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore nel giudizio di
10 appello non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto
stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e,
secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo
41 del Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico,
la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che, a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente, e, per quanto riguarda il giudizio di primo grado, che si
è svolto prima dell'entrata in vigore del suddetto Decreto ministeriale, appare condivisibile - in quanto conforme non soltanto alla ratio della disciplina regolamentare individuata dalla Corte di cassazione Sezioni unite nella sentenza n.
17405 del 2012, ma anche alla struttura unitaria del compenso professionale ivi descritto - l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale …qualora il giudizio
di primo grado si sia concluso con sentenza prima dell'entrata in vigore di detto
Decreto ministeriale, non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le
prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente
a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il Giudice
dell'impugnazione, investito ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. anche della
liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina
vigente al momento della sentenza di appello, atteso che l'accezione
11 omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Corte di cassazione n. 31884 del 2018 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 19181 del 2018).
Al rigetto dell'appello incidentale consegue la pronuncia di cui all'articolo 13
comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (introdotto dall'articolo 1 comma 17
della legge n. 228 del 2012) - applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato dopo la data della sua efficacia (31-1-2013) -, che prevede che nel caso di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte che l'ha proposta di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sull'appello principale proposto, con atto di citazione notificato in data 22-11-2019, da avverso la Parte_1
sentenza n. 276/2019 emessa dal Giudice di pace di Potenza in data 26-4-2019,
nonché sull'appello incidentale proposto, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13-2-2020, da avverso la stessa Controparte_1
pronuncia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello incidentale;
- accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese relative al giudizio di primo grado, liquidate in complessivi euro
[...]
633,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da attribuire all'avv. Angela Pomarico per dichiarato anticipo;
- condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese relative al giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 1.459,69, di
12 cui euro 181,69 a titolo di esborsi ed euro 1.278,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da attribuire all'avv. Angela Pomarico per dichiarato anticipo;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13 comma 1 quater
del d.p.r. n. 115 del 2002 in relazione all'appello incidentale.
Potenza, 8-5-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3480/2019 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
FRA
rappresentata e difesa dall'avv. Angela Pomarico in virtù di Parte_1
mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado e presso lo studio della stessa domiciliata;
- APPELLANTE/APPELLATO IN VIA INCIDENTALE -
E
rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Miraglia in virtù di Controparte_1
mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e presso lo studio della stessa domiciliata;
- APPELLATO/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
1 processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 22-11-2019 proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 276/2019 emessa dal Giudice di pace di Potenza in data 26-4-2019, con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria proposta da nei suoi confronti ed erano state interamente compensate Controparte_1
fra le parti le spese del giudizio.
In particolare, l'appellante censurava la sentenza impugnata, deducendo che il
Giudice di primo grado erroneamente aveva compensato per intero fra le parti le spese processuali senza alcuna motivazione in violazione della norma dettata dall'articolo 91 c.p.c., che prevede che le spese del giudizio vengano poste a carico della parte soccombente, e della norma dettata dall'articolo 92 secondo comma c.p.c., che nella formulazione applicabile ratione temporis al presente giudizio, anche in seguito alla pronuncia della sentenza n. 77 del 2018 della Corte
costituzionale, consente la compensazione delle spese del giudizio soltanto in caso di soccombenza reciproca oppure nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti oppure ricorrano gravi ed eccezionali ragioni.
Alla luce di tali considerazioni, l'appellante chiedeva che, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'appellata venisse condannata al pagamento delle spese relative al giudizio di primo grado, oltre che al pagamento delle spese relative al giudizio di appello.
2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13-2-2020 si costituiva in giudizio , che chiedeva il rigetto dell'appello principale e Controparte_1
proponeva appello incidentale avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace di
Potenza, lamentando una erronea interpretazione delle prove e la violazione dell'articolo 116 c.p.c. nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva ritenuta sprovvista di prova la domanda risarcitoria sul presupposto che l'unico teste che aveva riferito delle frasi offensive rivolte dalla convenuta nei suoi confronti fosse inattendibile;
pertanto, l'appellante in via incidentale chiedeva che, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti, venisse condannata al risarcimento del danno Parte_1
in suo favore nella misura di euro 4.000,00 o nella diversa misura ritenuta equa,
oltre che al pagamento delle spese relative al doppio grado di giudizio.
Preliminarmente rispetto all'esame del merito occorre verificare, trattandosi di questione rilevabile di ufficio indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalla parte interessata, l'ammissibilità dell'appello principale proposto da sotto il profilo del rispetto del termine per l'impugnazione. Parte_1
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17 della legge n. 69 del 2009,
applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è
stata notificata è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto) e decorre dalla pubblicazione della sentenza.
3 L'appello è stato proposto con atto di citazione notificato in data 22-11-2019 e,
quindi, in difetto della notifica della sentenza impugnata, nel rispetto del termine perentorio di sei mesi decorrente dalla pubblicazione della pronuncia, che è stata effettuata in data 26-4-2019.
All'ammissibilità dell'appello principale proposto tempestivamente da Parte_1
consegue l'ammissibilità dell'appello incidentale proposto da
[...] CP_1
avverso la stessa sentenza con comparsa di costituzione e risposta
[...]
depositata in data 13-2-2020 e, quindi, nel rispetto del termine di cui all'articolo
166 c.p.c. richiamato dall'articolo 343 c.p.c.: infatti, pur essendo decorso al momento della suddetta impugnazione incidentale il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, l'articolo 334 c.c. prevede che la parte contro la quale è proposta impugnazione principale tempestiva può proporre l'impugnazione incidentale anche quando è decorso il termine per l'impugnazione o ha fatto acquiescenza alla sentenza.
Quanto al merito, per ragioni di carattere logico deve essere esaminato in via pregiudiziale l'appello incidentale con il quale ha chiesto la Controparte_1
integrale riforma della sentenza impugnata, in quanto l'eventuale accoglimento dell'appello incidentale determinerebbe l'assorbimento dell'esame dell'appello principale con il quale ha chiesto la riforma della sentenza Parte_1
limitatamente al capo relativo alla regolamentazione delle spese processuali.
L'appellante in via incidentale lamenta la violazione da parte del Giudice di prime cure dell'articolo 116 c.p.c., oltre che un'errata interpretazione del materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di pace di Potenza ha rigettato la domanda risarcitoria dalla stessa proposta nei confronti di sul presupposto che non Parte_1
fosse stata acquisita al processo la prova del fatto illecito addebitato alla convenuta.
4 L'attrice in primo grado ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1
allegando il comportamento ingiurioso e offensivo che sarebbe stato posto in essere dalla stessa ai suoi danni e chiedendo la sua condanna al risarcimento del danno non patrimoniale per la lesione dell'immagine, del decoro e dell'onore che avrebbe subito in conseguenza del suddetto fatto illecito.
In particolare, ha allegato a fondamento della domanda Controparte_1
risarcitoria che la mattina dell'11 Novembre del 2017, mentre si trovava in compagnia di addetta alle pulizie del suo studio Testimone_1
professionale, all'esterno su un'area condominiale in cui i condomini erano soliti collocare i contenitori per la raccolta dei rifiuti e si accingeva a spostare, con l'aiuto della domestica, i suddetti cassonetti, che occupavano illegittimamente l'area antistante l'ingresso al suo immobile, si era affacciata al Parte_1
balcone del suo appartamento ed aveva iniziato ad imprecare nei suoi confronti con le seguenti espressioni: “ che c..stai facendo? Io ti denuncio”; dal CP_1
momento che le operazioni di spostamento dei cassonetti condominiali erano continuate, si era spostata ad altra finestra della sua abitazione ed Parte_1
aveva pronunciato le seguenti frasi “stronza di merda..va…a te e a tutta la tua famiglia”.
Nella pronuncia impugnata il Giudice di pace di Potenza ha ritenuto che l'unica teste che aveva riferito di frasi ingiuriose pronunciate da nei Parte_1
confronti dell'attrice, non fosse attendibile, in quanto essa Testimone_1
stessa autrice, unitamente alla , dello spostamento dei cassonetti che CP_1
era stato causa dell'accertato litigio fra le parti in causa.
Qualificata l'azione esercitata dall'attrice in primo grado come azione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale e individuato il quadro normativo di riferimento nella norma dettata dall'articolo 2043 c.c., sul piano del regime di
5 distribuzione fra le parti dell'onere probatorio, in attuazione dei principi generali dettati dall'articolo 2697 c.c., deve ritenersi che gravi sull'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità extracontrattuale del danneggiante e di ottenere il risarcimento del danno l'onere di dimostrare il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso di causalità tra fatto e danno, il dolo o la colpa dell'autore del fatti illecito.
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che correttamente il Giudice di prime cure abbia escluso che l'attrice, sulla quale gravava il relativo onus probandi, non avesse fornito la prova del fatto illecito, costituito dalla pronuncia, ad opera della convenuta, di espressioni lesive del suo onore e decoro.
Premesso che costituisce circostanza pacificamente ammessa dalle parti in causa che nella mattina dell'11 Novembre del 2017 si è verificato, a causa della presenza dei contenitori per la raccolta dei rifiuti nell'area condominiale antistante l'ingresso dello studio professionale dell'avv. , un alterco Controparte_1
fra quest'ultima e che si trovava affacciata al balcone del suo Parte_1
appartamento ed era evidentemente contrariata dallo spostamento dei bidoni dei rifiuti ad opera della e della signora delle pulizie che l'aiutava, CP_1
soltanto la teste ha dichiarato: preciso che mi trovavo in Testimone_1
uno all'avvocato l'11 Novembre 2017, stavo facendo le pulizie..e CP_1
considerato che dinanzi all'ingresso vi erano dei cassonetti di spazzatura, li
abbiamo spostati e nel fare rientro presso lo studio ho sentito urlare una signora
del primo o secondo piano e dire “ che stai facendo? Sei una stronza, CP_1
vaffanculo a te e tutta la tua famiglia” (si veda la deposizione resa da
[...]
riportata nel verbale di udienza del 5-10-2018). Tes_1
La suddetta deposizione non soltanto è priva di credibilità, in quanto risulta contraddetta dalle deposizioni, precise e circostanziate e soprattutto concordanti
6 sul punto, rese dagli altri testimoni presenti sul posto ed estranei agli interessi in causa, i quali hanno escluso che abbia pronunciato parole Parte_1
ingiuriose ai danni dell'attrice, fornendo una diversa ricostruzione del litigio, nel quale la convenuta si sarebbe limitata a reagire ad un gesto offensivo rivoltole dalla , apostrofandola con le parole “questo vale per te e la tua CP_1
famiglia” (si vedano le dichiarazioni rese dalla teste che si Testimone_2
trovava affacciata al palazzo di fronte, e dalla teste condomina Testimone_3
dello stesso stabile, riportate nel verbale di udienza del 5-10-2018), ma effettivamente appare anche intrinsecamente inattendibile, in quanto resa da soggetto coinvolto nella vicenda sottesa all'alterco fra le due donne (in quanto stava aiutando la a spostare i cassonetti che, secondo la condomina, CP_1
non avrebbero dovuto essere rimossi) e, comunque, anche contraddittoria rispetto alla ricostruzione del fatto fornita nell'atto introduttivo del giudizio, posto che la testimone ha riferito che la avrebbe ingiuriato la subito Pt_1 CP_1
dopo averle chiesto cosa stesse facendo, mentre secondo la prospettazione attorea le frasi ingiuriose sarebbero state pronunciate dalla convenuta non contestualmente alla richiesta cosa stai facendo?”, ma in un secondo CP_1
momento, dopo che la condomina si era spostata dal balcone alla finestra del suo appartamento.
Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre concludere che il Giudice di pace ha correttamente valutato il materiale probatorio a sua disposizione,
escludendo che lo stesso fosse sufficiente a fornire la prova del fatto illecito posto dall'attrice a fondamento della pretesa risarcitoria.
Ne consegue che l'appello incidentale proposto da appare Controparte_1
infondato e deve essere rigettato.
7 Quanto all'appello principale, con l'unico motivo di appello Parte_1
censura la sentenza emessa dal Giudice di pace nella parte in cui ha compensato interamente fra le parti le spese processuali, nonostante l'integrale rigetto della domanda risarcitoria proposta da nei suoi confronti, in Controparte_1
violazione del principio della soccombenza sancito dall'articolo 91 c.p.c. e della norma dettata dall'articolo 92 secondo comma c.p.c. in tema di compensazione delle spese del giudizio.
Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'articolo 91 c.p.c., che prevede che in sede di regolamentazione delle spese processuali il Giudice debba di regola applicare il principio della soccombenza, condannando la parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio a favore della parte vittoriosa, e dall'articolo 92 secondo comma c.p.c., che - nella formulazione applicabile
ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato dopo l'entrata in vigore della riforma introdotta dall'articolo 2 primo comma della legge n. 263 del 2005,
come modificato dall'articolo 39 quater del decreto-legge n. 273 del 2005,
convertito nella legge n. 51 del 2006 (1-3-2006), dopo l'entrata in vigore della modifica introdotta dall'articolo 45 undicesimo comma della legge n. 69 del 2009
(4-7-2009) e dopo l'entrata in vigore della modifica introdotta dall'articolo 13
primo comma del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 2014 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 261 del 10-11-
2014), differita dall'articolo 13 secondo comma al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione - stabilisce che se vi è
soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata
o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il Giudice può
compensare le spese fra le parti parzialmente o per intero.
Su tale complesso normativo è intervenuta la Corte costituzionale, che con sentenza n. 77 del 19-4-2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
8 dell'articolo 92 secondo comma c.p.c. nella parte in cui non prevede che il
Giudice possa compensare le spese fra le parti non soltanto nelle due ipotesi di novità assoluta della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, ma anche in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni.
Pertanto, in deroga al principio della soccombenza, il Giudice può disporre la compensazione, totale o parziale, delle spese processuali, se non ricorre l'ipotesi di soccombenza reciproca, soltanto in presenza di uno dei seguenti presupposti alternativi, novità assoluta della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti oppure altre gravi ed eccezionali ragioni, e soltanto a condizione che illustri in motivazione il percorso logico seguito e indichi le ragioni specifiche che integrano il suddetto presupposto (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 22793 del 2015, Corte di cassazione n.
11130 del 2015 e Corte di cassazione n. 25594 del 2018: in tema di
compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., nella
formulazione applicabile ratione temporis, modificata dall'articolo 2 comma 1
lettera a della legge n. 263 del 2005, il Giudice è tenuto ad indicare, ove non
sussista soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della stessa,
che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore
della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente
apparenti).
Nel caso che ci occupa il Giudice di primo grado non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi in tema di regolamentazione delle spese del giudizio, in quanto si è limitato ad enunciare nella motivazione della sentenza impugnata il presupposto per la compensazione delle spese processuali, facendo genericamente riferimento “all'esito complessivo del giudizio” e, quindi, in sostanza in difetto di specifiche ragioni che potessero giustificare la deroga al
9 principio della soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c.
Ritiene, peraltro, questo Giudice che - pur essendo astrattamente esercitabile il potere di correzione, nei limiti del devolutum, della motivazione della pronuncia impugnata e di individuazione di un diverso fondamento al relativo dispositivo (in tal senso a proposito della impugnazione del capo della sentenza relativo alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado Corte di cassazione n.
11130 del 2015) - non ricorra nel caso che ci occupa nessuno dei presupposti per compensare le spese processuali previsti dall'articolo 92 secondo comma c.p.c.,
dovendo operare, di conseguenza, la regola generale sancita dall'articolo 91 c.p.c.
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello principale proposto da Parte_1
e in parziale riforma della sentenza impugnata, occorre fare applicazione
[...]
del principio generale sancito dall'articolo 91 c.p.c. e condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell'appellante in via principale delle spese processuali relative al giudizio di primo grado, che devono essere attribuite all'avv. Angela Pomarico per dichiarato anticipo.
Quanto alla regolamentazione delle spese relative al giudizio di appello, le stesse seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'appellata e devono essere attribuite all'avv. Angela Pomarico per dichiarato anticipo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, applicando i valori minimi in considerazione della esigua complessità della controversia e utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 1.100,00 ed euro
5.200,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022
(Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014),
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore nel giudizio di
10 appello non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto
stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e,
secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo
41 del Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico,
la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che, a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente, e, per quanto riguarda il giudizio di primo grado, che si
è svolto prima dell'entrata in vigore del suddetto Decreto ministeriale, appare condivisibile - in quanto conforme non soltanto alla ratio della disciplina regolamentare individuata dalla Corte di cassazione Sezioni unite nella sentenza n.
17405 del 2012, ma anche alla struttura unitaria del compenso professionale ivi descritto - l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale …qualora il giudizio
di primo grado si sia concluso con sentenza prima dell'entrata in vigore di detto
Decreto ministeriale, non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le
prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente
a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il Giudice
dell'impugnazione, investito ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. anche della
liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina
vigente al momento della sentenza di appello, atteso che l'accezione
11 omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Corte di cassazione n. 31884 del 2018 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 19181 del 2018).
Al rigetto dell'appello incidentale consegue la pronuncia di cui all'articolo 13
comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (introdotto dall'articolo 1 comma 17
della legge n. 228 del 2012) - applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato dopo la data della sua efficacia (31-1-2013) -, che prevede che nel caso di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte che l'ha proposta di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sull'appello principale proposto, con atto di citazione notificato in data 22-11-2019, da avverso la Parte_1
sentenza n. 276/2019 emessa dal Giudice di pace di Potenza in data 26-4-2019,
nonché sull'appello incidentale proposto, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13-2-2020, da avverso la stessa Controparte_1
pronuncia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello incidentale;
- accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese relative al giudizio di primo grado, liquidate in complessivi euro
[...]
633,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da attribuire all'avv. Angela Pomarico per dichiarato anticipo;
- condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese relative al giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 1.459,69, di
12 cui euro 181,69 a titolo di esborsi ed euro 1.278,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da attribuire all'avv. Angela Pomarico per dichiarato anticipo;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13 comma 1 quater
del d.p.r. n. 115 del 2002 in relazione all'appello incidentale.
Potenza, 8-5-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
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