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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/09/2025, n. 2875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2875 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. MA TR Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1511 del Ruolo Generale dell'anno 2024, cui è riunita la causa iscritta al n. 1514 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. SPOLAORE SANDRA, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante ed appellata nella causa riunita
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARRONE CP_1 C.F._2
STEFANO, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata e appellante nella causa riunita
1 e con l'intervento del procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia
Oggetto: reclamo avverso la sentenza n. 550/2024 del Tribunale di Venezia, pubblicata in data
21/02/2024, non notificata, nel procedimento di separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte reclamante Parte_1
Nel giudizio 1511/2024: “che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previ gli incombenti di rito, per
tutti i motivi esposti e richiamato quanto dedotto e prodotto nella prima fase, a parziale modifica
della sentenza n. 550/2024 pubblicata il 21.2.2024, non notificata, del Tribunale di Venezia nel
procedimento RG 9116/2020 tra le parti, fermo il resto, Voglia:
Nel merito, in via principale:
- disporre che il sig. versi alla moglie, a far data dal momento della percezione del CP_1
trattamento di fine servizio ovvero dalla domanda, la somma mensile di € 800 oltre rivalutazione
Istat, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia comunque superiore all'attuale, a titolo di
contributo al mantenimento del coniuge;
- Confermarsi per il resto la sentenza n. 550/2024 del Tribunale di Venezia, resa tra le parti;
- Con vittoria di spese del giudizio.
In via istruttoria: in caso di contestazione avversaria, si chiede che venga ordinata l'esibizione
all'Inps dell'estratto conto contributivo del sig. e della contabile relativa alla percezione CP_1
del Trattamento di Fine Servizio.
Si chiede inoltre che venga ordinata l'esibizione al resistente delle dichiarazioni dei redditi
relative agli anni 2023 e seguenti.”
Nel giudizio riunito 1514/2024: “che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previ gli incombenti di
2 rito, per tutti i motivi esposti e richiamato quanto dedotto e prodotto nella prima fase, Voglia:
in via preliminare:
- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, non
sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 283 cpc;
- disporre la riunione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 335 cpc, del presente procedimento a
quello promosso dalla IG , pendente tra le stesse parti avverso la medesima Parte_1
sentenza e iscritto a ruolo con il n. RG 1511/2024;
nel merito, in via principale:
- Dichiarare inammissibile e comunque rigettare in toto l'appello avversario, perché infondato
in fatto e in diritto, rigettando altresì le istanze di tardività e inutilizzabilità del doc. 14 di parte
per tutti i motivi detti;
- In accoglimento dell'appello promosso dalla IG (RG 1511/2024), a parziale Parte_1
modifica della sentenza n. 550/2024, fermo il resto, disporre che il sig. versi alla moglie, CP_1
a far data dal momento della percezione del trattamento di fine servizio ovvero dalla domanda,
da individuarsi nel deposito dell'atto di appello di cui al procedimento RG 1511/2024, la somma
mensile di € 800 oltre rivalutazione Istat, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia
comunque superiore all'attuale, a titolo di contributo al mantenimento del coniuge;
- Confermarsi per il resto la sentenza n. 550/2024 del Tribunale di Venezia, resa tra le parti;
- Condannarsi il sig. ex art. 96 I comma cpc e comunque ai sensi di legge al risarcimento CP_1
del danno, per aver agito in giudizio con dolo o colpa grave, danno da liquidarsi anche in via
equitativa dal Giudice a favore della IG;
Parte_1
- Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
3 In via istruttoria: in caso di contestazione avversaria, si chiede che venga ordinata l'esibizione
all'Inps dell'estratto conto contributivo del sig. e della contabile relativa alla percezione CP_1
del Trattamento di Fine Servizio.
Si chiede inoltre che venga ordinata all'appellante l'esibizione dei cedolini relativi ai ratei
mensili di pensione degli ultimi tre anni oltre che delle dichiarazioni dei redditi relative agli
anni 2023 e seguenti, nonché l'esibizione in giudizio dei conti correnti bancari e/o postali
ovvero estratti conto titoli a lui intestati dell'ultimo triennio.
Si rinnovano, se del caso, le istanze di prova orale chieste dalla IG contenute Parte_1
nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc depositata il 24.11.2021 ed in particolare capitoli
1, 2, 5, 12, 14-16, 18, 19, 24, 25, 27-32 con i testi ivi indicati.
Nella non creduta ipotesi, si chiede che il Giudice voglia autorizzare il deposito del supporto CD
di cui al doc. 15, contenente il file audio già depositato con il doc. 14.”
Per parte reclamata e reclamante CP_1
nel giudizio 1511/2024: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, previo ogni adempimento
di rito, accertati i fatti esposti ed il buon diritto dell'appellante, contrariis reiectis, per i motivi
esposti o per quelli ritenuti comunque di giustizia:
- In via preliminare: disporre la riunione la riunione del procedimento rubricato al n.
1514/2024, chiamato all'udienza del 2/12/2024 innanzi al C.I. Dott.ssa Marzocca al presente,
stante l'identità di parti e causa petendi.
- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, ad ogni conseguente effetto;
- Nel merito: Rigettare, in quanto infondato, l'appello avversario, riportandosi al proprio
appello principale;
4 - Con piena vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio;
”
nella causa riunita 1514/2024: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, previo ogni
adempimento di rito, accertati i fatti esposti ed il buon diritto dell'appellante, contrariis reiectis,
per i motivi esposti o per quelli ritenuti comunque di giustizia:
- In via preliminare: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata
per gravi motivi, anche ex art. 283 c.p.c.;
- Dichiarare l'illegittimità, la tardività e la non utilizzabilità del file audio de quo, indicato come
doc. 14 da controparte e disporne l'estromissione dal fascicolo, accertando esso è invalido e che
non può comunque costituire prova in causa;
- Accogliere l'appello e dichiarare la nullità, l'infondatezza e comunque annullare l'impugnata
pronuncia, per i motivi dedotti o quelli ritenuti di Giustizia;
- Revocare la pronuncia di addebito in capo all'appellante;
- Revocare la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, perché illegittima ed
infondata, ovvero ridurla al minimo di legge;
- Revocare in principalità ogni assegno di mantenimento a favore di controparte, fermo che
l'appellante offre a definizione della lite, a spese compensate e con revoca del risarcimento del
preteso danno e rinuncia a qualsivoglia ulteriore reciproca somma tra le parti l'importo di euro
250,00 mensili;
- Annullare comunque l'impugnata pronuncia in ogni sua parte, con piena vittoria di spese e
competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio;
- Con ogni riserva, si allega tutta la documentazione sopra indicata e numerata.”
Per il PG “Confermarsi la sentenza di primo grado”
5 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con ricorso del 7 dicembre 2020 adiva il Tribunale di Parte_1
Venezia, chiedendo la pronuncia della separazione personale dal coniuge ed esponendo: che, in data 7 aprile 2001, aveva contratto matrimonio con che dall'unione non erano CP_1
nati figli e che negli anni aveva subito maltrattamenti da parte del marito, culminati in un grave episodio di violenza in data 8 agosto 2020, ragione per cui domandava l'addebito della separazione a carico del coniuge e il riconoscimento di un assegno di mantenimento a suo favore, oltre al risarcimento del danno endofamiliare per le violenze subite.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva aderendo alla CP_1
domanda di separazione e chiedendo il rigetto della domanda di addebito e delle ulteriori domande formulate.
3. A seguito dell'udienza del 18 maggio 2021, il Presidente delegato disponeva, in via provvisoria ed urgente, in considerazione dell'evidente squilibrio economico esistente tra le parti e dell'inadeguatezza delle risorse patrimoniali della , l'obbligo del marito alla Parte_1
corresponsione di un assegno di mantenimento a favore della moglie di euro 500,00 mensili.
4. Disposta la prosecuzione del giudizio ed istruita la causa mediante produzione documentale, interrogatorio formale delle parti ed escussione di testimoni sui capitoli di prova ammessi dal Giudice istruttore, la stessa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come precisate dai coniugi, con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi.
5. Con la sentenza n. 550/2024 il Tribunale di Venezia dichiarava la separazione personale
6 dei coniugi e, ritenendo provata la condotta violenta del marito ai danni della moglie, da cui la violazione dei doveri coniugali e la lesione della dignità della persona, ne stabiliva l'addebito a carico del resistente. Disponeva, poi, l'obbligo di quest'ultimo sia alla corresponsione della somma di euro 5.000,00, oltre interessi, alla moglie, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per il pregiudizio subito come persona e come coniuge, sia al versamento di un assegno di mantenimento mensile di euro 500,00, in considerazione dell'assenza di adeguati redditi della , della notevole disparità di risorse esistente tra le parti e del tenore di vita Parte_1
condotto precedentemente dai coniugi, condannando, infine, il in quanto soccombente, CP_1
al pagamento delle spese di lite.
Il giudizio di appello
6. Con ricorso in appello impugnava la predetta sentenza sulla Parte_1
base del seguente motivo di appello.
7. Con il predetto motivo l'appellante sosteneva doversi riformare la sentenza impugnata, in ragione dei fatti sopravvenuti rispetto all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in primo grado, fatti riguardanti in particolare la percezione del TFS da parte del marito, con conseguente miglioramento della sua complessiva condizione economico-patrimoniale.
8. Si costituiva in giudizio il quale, preliminarmente, rilevava l'esistenza di CP_1
autonomo appello avverso la medesima sentenza iscritto con RG n. 1514/2024 e, dunque, la necessità di disporre la riunione dei due giudizi e, inoltre, eccepiva l'inammissibilità
dell'impugnazione avversaria in quanto basata su domanda nuova mai avanzata in primo grado e, infine, l'infondatezza dell'appello della controparte nel merito.
9. Con autonomo ricorso in appello impugnava parimenti la predetta CP_1
7 sentenza, con apertura del procedimento RG n. 1514/2024, sulla base dei seguenti motivi d'impugnazione.
9.1 Con il primo motivo l'appellante lamentava l'illegittimità ed infondatezza della CP_1
sentenza impugnata e/o nullità, per aver il Giudice di prime cure fondato la propria decisione di addebito della separazione esclusivamente su una prova costituita da un file audio depositato da controparte, contenente una conversazione dei coniugi non legittimamente acquisita e comunque tardivamente introdotta in giudizio.
9.2 Con il secondo motivo il censurava l'erroneità della sentenza impugnata, per aver CP_1
il Giudice di primo grado ritenuto provato l'addebito della separazione in capo al marito sulla base di un'erronea valutazione del compendio istruttorio.
9.3 Con il terzo motivo l'appellante si doleva della contraddittoria ed errata motivazione della sentenza impugnata, per aver il Tribunale considerato ammissibile la domanda di risarcimento del danno in sede di separazione giudiziale e per aver ritenuto provato il pregiudizio sulla base di una generica doglianza di controparte correlata al presunto addebito del fallimento dell'unione coniugale. Deduceva, in ogni caso, l'erronea determinazione del quantum
risarcitorio, poiché priva dell'indicazione dei criteri di calcolo applicati.
9.4 Con il quarto motivo l'appellante lamentava l'errata individuazione del quantum
dell'assegno di mantenimento a favore della moglie, per aver il Giudice di prime cure travisato i fatti e valutato erroneamente gli esiti istruttori, chiedendo l'elisione o la riduzione dello stesso.
9.5 Con il quinto motivo il lamentava l'erronea ripartizione delle spese di lite, CP_1
ritenendo maggiormente equa la compensazione delle stesse tra le parti per intero o almeno parzialmente.
8 10. Si costituiva nel suddetto giudizio , chiedendo, in via Parte_1
preliminare, la riunione del procedimento RG n. 1514/2024 con quello RG n. 1511/2024 e, nel merito, dichiararsi l'inammissibilità o rigettare il gravame. In via incidentale, chiedeva la riforma della sentenza impugnata in punto di quantum dell'assegno di mantenimento, oltre alla conferma, per il resto, della pronuncia del Tribunale, con condanna ex art. 96 cpc del CP_1
11. Venivano trasmessi gli atti al P.G. per il parere.
12. Con ordinanza del 4 dicembre 2024 questo Collegio disponeva la riunione del procedimento RG n. 1514/2024 al presente procedimento e ordinava alle parti di depositare entro il 3 febbraio 2025 le dichiarazioni dei redditi degli anni di imposta 2022 e 2023, tutte le buste paga dell'anno 2024, gli estratti di tutti i conti corrente dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2024,
la contabile o l'assegno relativo alla percezione del TFS da parte del e ogni ulteriore CP_1
documentazione rilevante ai fini della decisione e sopravvenuta, rinviando l'udienza alla data del
24 febbraio 2025, poi differita al 14 aprile 2025, da tenersi mediante deposito delle note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza.
13. Depositate da entrambe le parti le predette note in sostituzione dell'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe.
Esame dei motivi di impugnazione
14. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione dell'appello proposto da . Parte_1
15. Preliminarmente, in punto ammissibilità dell'appello formulato dalla medesima, si osserva quanto segue. Secondo la disciplina dell'art. 345 cpc le parti non possono proporre
9 domande ed eccezioni nuove nel giudizio d'appello, così come non possono depositare prove e documenti nuovi, se non quelli non potuti produrre in primo grado per causa non imputabile alla parte. Nel caso in esame l'impugnazione è tuttavia relativa al quantum dell'assegno di mantenimento ed è determinata da un fatto sopravvenuto all'udienza di precisazione delle conclusioni del primo grado, oltre ad essere stata proposta in via di appello incidentale nel procedimento riunito R.G. n. 1514/2024, sicché nella pendenza dell'impugnazione il fatto sopravvenuto va comunque esaminato, con l'acquisizione della documentazione prodotta solo nel presente grado perché relativa ad un evento verificatosi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie, conformemente al principio consolidato in ipotesi di determinazione dell'assegno di mantenimento del figlio (cfr Cass. Civ. n. 25420/2015) ed anche per ragioni di economia processuale, trattandosi altrimenti di fatto sopravvenuto da esaminare in distinto giudizio di modifica delle condizioni di separazione.
16. Passando, dunque, all'esame dell'impugnazione nel merito, si ritiene che il motivo sia fondato, mentre infondato è il quarto motivo di impugnazione dell'appello del con il CP_1
quale il medesimo ha chiesto l'elisione o la riduzione dell'assegno, motivo che va trattato congiuntamente avendo ad oggetto il medesimo tema della determinazione del quantum (e dell'an) dell'assegno di mantenimento per la moglie separata. Giova premettere che, in tema di riconoscimento dell'assegno di separazione, in ragione della permanenza del vincolo coniugale,
è necessario verificare la correlazione del requisito dell'inadeguatezza dei redditi e dell'incapacità oggettiva di procurarseli con il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, così da garantirne la continuità (cfr ex multis, Cass. Civ. n. 26890/2022) e che, una volta stabilito con sentenza il diritto di un coniuge alla corresponsione del predetto assegno, è
10 comunque sempre prevista la possibilità per le parti di richiedere la modifica del provvedimento disposto, nel caso in cui sopraggiungano nuove circostanze di fatto rispetto a quelle esistenti al momento della sentenza, in grado di alterare il precedente equilibrio economico-patrimoniale raggiunto dai coniugi.
Nel caso di specie, dal compendio probatorio formatosi in primo grado, emergeva che il CP_1
era comproprietario con la moglie della casa familiare di così come Persona_1
cointestatario del conto-corrente postale n. 19433366 e - di fatto - unico fruitore di entrambi,
stante l'allontanamento dalla casa familiare della moglie per i comprovati maltrattamenti subiti e la gestione esclusiva del reclamato di tutte le attività economiche familiari (come dimostrato dalla consegna del bancomat da parte della al momento dell'abbandono della casa Parte_1
coniugale, fatto non contestato dal nel verbale d'udienza del 18 maggio 2021), pieno CP_1
proprietario dell'autovettura Fiat Tipo e del conto corrente postale personale n. 1054743834 e che, nell'anno 2022, godeva di un reddito medio netto mensile di euro 1.457,47 (cfr. docc. da 8 a
11; docc. depositati il 3 novembre 2022 e “CU 2023” depositato il 10 maggio 2023). La
invece, oltre a non possedere di fatto alcun bene, in quanto, pur essendo Parte_1
comproprietaria della casa coniugale, oltre che cointestataria del conto corrente postale familiare,
risultava in atti che tutto era esclusivamente gestito dal marito, non godeva neppure di alcun reddito (come emergeva, infatti, nel verbale d'udienza del 18 maggio 2021 e, poi, del 5 ottobre
2022, la predetta, pur avendo lavorato per molti anni come assistente domiciliare “in nero”, dal
2018 risultava disoccupata), riuscendo a malapena a provvedere al proprio sostentamento grazie all'assegno del marito e all'aiuto della figlia che la ospitava a casa sua (cfr. doc. n. 17 e verbale d'udienza del 18 maggio 2021).
11 Sulla base di ciò e del fatto che la , oltre all'età avanzata (65 anni all'introduzione della Parte_1
causa in primo grado - essendo nata l'[...] - e 69 alla data della decisione), risultava priva di professionalità specifica e comunque affetta da comprovate patologie (cfr. docc. da 3 a 7), il
Tribunale, tenuto conto anche della durata del matrimonio (20 anni) e del tenore di vita dei coniugi in costanza di coniugio (cfr. verbale di comparizione, ove può evincersi che i coniugi andavano in vacanza due volte all'anno, oltre ai week-end e possedevano diversi beni mobili registrati, quali automobili, motocicli e camper), correttamente riconosceva il diritto della moglie alla percezione di un assegno mensile di mantenimento di euro 500,00 da parte del marito.
Dall'esame degli atti e dei documenti prodotti in appello, può evincersi che il a luglio CP_1
2023 e, dunque, a seguito della precisazione delle conclusioni delle parti in primo grado, ha ottenuto un incremento patrimoniale di euro 45.124,26 dovuto alla liquidazione del TFS, oltre ad un ulteriore versamento di quasi 5.000,00 euro (cfr. doc. depositati con l'atto introduttivo della e documenti depositati il 20 gennaio 2025 su ordine della Corte). Parte_1
Di conseguenza, in virtù della domanda avanzata dall'appellante e comunque anche della contrapposta domanda del va analizzata l'attuale situazione economico-patrimoniale CP_1
complessiva delle parti, al fine di verificare un'eventuale alterazione dell'equilibrio precedentemente raggiunto dalle parti, che questa Corte, come già detto, riteneva comunque correttamente valutato dal Tribunale ai fini della determinazione del quantum.
Invero, dalla documentazione sopravvenuta prodotta, risulta che il nell'anno 2023, CP_1
godeva di un reddito medio netto mensile di euro 1.677,08 e, nell'anno 2024, di euro 1.987,55 ed
è intestatario, oltre che del conto-corrente postale personale già individuato in primo grado,
anche di un conto-corrente bancario con saldo positivo (cfr. docc. depositati il 20 gennaio 2025),
12 mentre la , pur avendo un conto-corrente bancario cointestato con la figlia (con saldo Parte_1
comunque minimo, cfr. docc. da 10 a 17), gode come prima dell'unica entrata reddituale costituita dall'assegno di mantenimento versatole dal marito (cfr. doc. n. 11). A ciò si aggiunga la percezione dell'entrata del TFS, consistente in una somma pari a quasi 50.000,00 euro.
Da tali risultanze, quindi, non può che ritenersi evidente il miglioramento della condizione patrimoniale complessiva del e la conferma della condizione di inadeguatezza reddituale CP_1
della moglie, da cui l'aumento del divario economico già esistente tra i coniugi.
In ragione di quanto esposto, si ritiene che debba essere aumentato il quantum dell'assegno di mantenimento stabilito in primo grado, con la previsione dell'obbligo del marito al versamento della somma mensile di euro 650,00 alla moglie, reputandosi tale cifra correttamente parametrata alla condizione economica attuale delle parti e al tenore di vita osservato in costanza di matrimonio dalle medesime ed alle necessità della . Come decorrenza dell'aumento Parte_1
questo può essere individuato dal mese del deposito dell'impugnazione da parte della Parte_1
(settembre 2024), essendo la percezione del trattamento di fine servizio elemento sopravvenuto e di poco successivo alla precisazione delle conclusioni in primo grado, fermi i 500,00 euro già
disposti per il periodo antecedente.
17. Quanto ai motivi d'impugnazione dell'appello proposto dal (e riunito a quello CP_1
introdotto dalla ), si osserva quanto segue. Parte_1
18. Il primo ed il secondo motivo d'impugnazione, che per ragioni di connessione verranno trattati congiuntamente, sono infondati. Invero, in tema di tipicità delle prove, va osservato che,
secondo la giurisprudenza di legittimità: “la registrazione su nastro magnetico di una
conversazione può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la
13 registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia
avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la
conversazione si svolge, sia parte in causa;
il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle
preclusioni processuali degli artt. 167 e 183 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed
esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la
realtà fattuale e quella riprodotta (Cass. Civ. n. 22290/2024; Cass. Civ. n. 1250/2018 e Cass.
Civ. n. 24613/2019). Da ciò deriva che nel merito la prova introdotta è lecita ed utilizzabile ai fini della decisione. Quanto al profilo formale del formato del file depositato in atti, sebbene risulti generalmente previsto un formato tipico per il deposito in giudizio delle prove informatiche (CD, DVD o chiavetta USB su autorizzazione del Giudice o file con diversa estensione), da un lato deve osservarsi che la ha tempestivamente richiesto in sede di Parte_1
seconda memoria il deposito anche su supporto CD e, dall'altro, che la produzione in diverso formato non ha in alcun modo leso il contraddittorio, essendo il contenuto del file fruibile anche nel formato prodotto. Sicchè, ferma la tempestività della richiesta da parte della , il che Parte_1
giustificherebbe un'eventuale rimessione in termini nella produzione di CD o chiavetta USB,
trattasi al più di mera irregolarità, che non rende la prova inutilizzabile né la produzione inammissibile. Premesso quanto sopra risulta evidente che, non essendo stata avanzata in primo grado nessuna puntuale negazione del contenuto della conversazione da parte del dal CP_1
momento che le eccezioni proposte, oltre ad essere generiche e prive di indicazioni specifiche,
riguardavano principalmente l'ammissibilità giuridica della registrazione prodotta o una diversa interpretazione delle parole proferite e non già la riferibilità a sé delle dichiarazioni, né il contenuto oggetto della registrazione (cfr., a titolo esemplificativo, comparsa di costituzione e
14 risposta, ove il reclamante si limitava a negare le deduzioni della moglie e gli episodi di violenza, senza, tuttavia, contestare di aver detto quelle frasi né fornire alcuna ricostruzione alternativa dei fatti anche solo potenzialmente verosimile;
memoria ex art. 183, comma 6, cpc n.
3, ove il reclamante sosteneva che la registrazione prodotta dalla moglie rappresentasse solo un mero estrapolato di un discorso con scarsa o nulla rilevanza istruttoria;
comparsa conclusionale in cui negava nuovamente gli episodi di violenza e la mancanza di seria valenza istruttoria della registrazione audio), non può che condividersi la decisione del Tribunale di considerare il file audio dimesso dalla una prova valida ai sensi dell'art. 2712 cc, stante l'evidente Parte_1
mancanza di un disconoscimento circostanziato da parte del ed essendo stato, in ogni CP_1
caso, garantito, il principio del contraddittorio tra le parti, data l'assenza di doglianze del reclamante relative all'impossibilità di ascolto del file audio prodotto.
Quanto, poi, alla questione della tempestività del deposito, va anche precisato che, dallo storico del fascicolo di primo grado, risulta che la in data 24 novembre 2021 e, quindi, nei Parte_1
termini assegnati dal Giudice per la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cpc (cfr. ordinanza del
23 settembre 2021, ove risulta possibile calcolare i termini per le predette memorie,
rispettivamente, il 25 ottobre 2021 per la memoria n. 1, il 24 novembre 2021 per la memoria n. 2
ed il 14 dicembre 2021 per la memoria n. 3) depositava la registrazione de quo in formato “zip”
ed estensione “aac”, con richiesta di autorizzazione del deposito del file su supporto USB o CD
(che ovviamente necessitava di specifica autorizzazione del Giudice istruttore, non potendo la cancelleria acquisire prove non depositate in PCT senza tale autorizzazione), oltre ad apposita coeva istanza di rimessione in termini ex art. 153 cpc, qualora il Tribunale avesse ritenuto non depositabile il file in tale formato ed estensione (cfr. atti del primo grado), ragione per cui la
15 doglianza del reclamante risulta infondata anche sotto tale profilo.
Chiarita, dunque, la questione dell'ammissibilità e tempestività della registrazione dimessa dalla
, si ritiene opportuno passare ad esaminare, nel merito, la sussistenza dei presupposti Parte_1
necessari per il riconoscimento dell'addebito della separazione a carico di uno dei coniugi e,
dunque, l'esistenza della consapevole violazione dei doveri ex art. 143 cc e della prova che tale violazione sia stata la causa del fallimento delle nozze (Cass. civ. n. 32837/2022).
Invero, nel corso del giudizio di primo grado, la reclamata rappresentava di aver subito, negli anni, aggressioni verbali e fisiche da parte del marito, culminate, in data 8 agosto 2020, in un grave episodio di violenza fisica perpetrato dal medesimo nei suoi confronti all'interno della casa coniugale (cfr. verbale d'udienza del 18 maggio 2021, ove può leggersi: “Ho chiesto la
separazione perché l'ultima volta che mio marito ha alzato le mani addosso contro di me,
l'8.08.202. ho visto la morte in faccia. Lui è sempre stato un violento. Dopo quell'episodio mi
sono rifugiata presso la casa di mia figlia, nata da un precedente matrimonio. Non sono più
voluta tornare nella casa coniugale per paura. Non l'ho mai denunciato prima solo per paura.
Io ho assistito addirittura ad un suo schiaffo alla madre di 70 anni. Per recuperare gli effetti
personali che avevo ancora nella casa coniugale, ho dovuto ridare indietro a mio marito il
bancomat, le chiavi e tutto quanto il resto. Ad oggi io non posso rientrare in quella casa, in
comproprietà tra noi, senza il suo consenso”). A supporto di ciò, la depositava la Parte_1
registrazione di una conversazione avvenuta tra i coniugi qualche giorno dopo l'episodio di violenza predetto, in cui si sentiva chiaramente il che confermava di aver alzato le mani CP_1
nei confronti della moglie, in ragione del fatto che la medesima non sapesse “stare al suo posto”,
permettendosi, a suo dire, di lamentarsi di alcuni comportamenti del marito. In tale registrazione,
16 poi, il non smentiva neppure gli altri episodi di violenza menzionati dalla moglie, ma si CP_1
limitava solo ad affermare di non ricordarseli (cfr. doc. n. 14).
Da tali risultanze, dunque, non può che ritenersi provata condotta violenta del marito nei confronti della moglie e, di conseguenza, la violazione dei doveri coniugali ex art. 143 cc.
Deve, infatti, evidenziarsi, che per la giurisprudenza di legittimità è sufficiente anche un solo episodio di violenza per fondare la richiesta di addebito, essendo una condotta di tale gravità da rendere di per sé intollerabile la prosecuzione della convivenza. (cfr Cass. Civ. n. 7388/2017 e cass. Civ. n. 433/2016).
Ad ulteriore conferma del contenuto della conversazione in merito all'aggressione patita dalla in data 8 agosto 2020, vanno considerate anche le dichiarazioni rese dei testi Parte_1 [...]
e che, all'udienza del 5 ottobre 2022, sentiti sui capitoli di prova n. Tes_1 Testimone_2
20-21 e 22-23, relativi agli episodi di violenza subiti dalla , dichiaravano, Parte_1
rispettivamente: “Io non ero presente al fatto. Posso riferire che mia madre mi chiamò
l'8.08.2020 dopo il fatto che mi viene descritto nel capitolo piangendo. Lei mi raccontò di essere
stata presa per il collo e che non respirava dovendosi dunque difendere graffiando il viso del
marito. Io le avevo a questo detto immediatamente di recarsi da me […] Mia madre mi ha anche
riferito che, nel mentre cercava di divincolarsi dal marito, aveva schivato un pugno che le aveva
rivolto il Mi ha riferito altresì che il le aveva detto di lasciare la casa altrimenti CP_1 CP_1
l'avrebbe ammazzata” e: “Io non ero presente al momento dei fatti. Tutto quello che so di
quest'episodio mi è stato riferito da mia sorella. Lei mi ha riferito che avevano litigato e che era
stata presa per il collo dal Mi ha altresì riferito di essere stata minacciata di morte e di CP_1
aver schivato un pugno. […] Di tale circostanza mi ha raccontato mia sorella. Il giorno dopo,
17 tuttavia, ho visto il livido che mia sorella aveva sulla bocca. Non mi ricordo il giorno di
preciso” (cfr. verbale d'udienza testi del 5 ottobre 2022). Tali testimonianze, pur essendo per lo più indirette (ad eccezione della circostanza del livido sulla bocca della , visto Parte_1
personalmente dal teste il giorno successivo all'episodio), in quanto aventi ad oggetto fatti conosciuti dal testimone non per conoscenza diretta o sottoposti alla sua percezione fisica, ma perché riferitigli dal medesimo attore, possono essere comunque valutate in ragione dell'esistenza di ulteriori riscontri probatori (ex multis, Cass. Civ. n. 2815/2006, n. 11844/2006;
n. 18352/2013) e trattandosi di accadimenti verificatisi all'interno delle mura domestiche per cui sussiste un temperamento nella valutazione delle dichiarazioni de relato ex parte actoris.
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto delle risultanze probatorie complessive, da cui emerge la prova della condotta violenta del marito nei confronti della moglie e la connessa violazione dei doveri coniugali ex art. 143 cc da parte del e considerato anche che l'accertamento di una CP_1
violenza fisica da parte di un coniuge ai danni dell'altro rende di fatto irrilevante la prova del nesso di causa tra l'evento ed il fallimento del matrimonio (Cass. Civ. n. 5171/2024), si ritiene che sussistano tutti i presupposti per la dichiarazione dell'addebito della separazione a carico del dovendosi confermare sul punto la decisione del Tribunale. CP_1
19. Anche il terzo motivo di appello è infondato. Per quanto secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente sono da ritenersi inammissibili le domande connesse, sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio, dal momento che l'art. 40 cpc consente il cumulo, nello stesso processo, di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (espressamente previste dagli artt. 31, 32, 34, 35, 36 cpc), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi (ex
18 multis, Cass. Civ. n. 18870/2014), con la conseguenza che poiché la connessione tra la domanda di risarcimento danni e quella di separazione personale con addebito è, invece, riconducibile all'ipotesi dell'art. 33 cpc, risulta, quindi, esclusa da quelle ammissibili, tuttavia, va considerato anche che è principio altrettanto pacifico che la mancanza di una ragione di connessione idonea a consentire la trattazione unitaria delle cause è un'eccezione che può essere rilevata dalle parti o dal Giudice non oltre la prima udienza.
Nel caso di specie dall'esame degli atti e dei verbali di primo grado emerge che alcuna eccezione
è stata sollevata sul punto (né in sede di comparsa di costituzione, né in sede di prima udienza),
ragione per cui non può che condividersi la decisione del Tribunale di procedere con l'esame del merito della domanda di risarcimento, in quanto laddove la relativa eccezione non venga rilevata tempestivamente, la stessa va esaminata.
Quanto al merito si ritiene che, dato l'accertamento del fatto illecito compiuto dal marito
(violenza fisica e verbale nei confronti della moglie, come precedentemente argomentato e dimostrato dalle testimonianze e dal doc. n. 14), deve ritenersi provata la lesione dei diritti fondamentali e inviolabili della dignità della persona, ex art. 2 Cost. e, quindi, il pregiudizio subito dalla moglie per la lesione di un diritto costituzionalmente garantito, da cui la sussistenza del suo diritto al risarcimento del danno morale ai sensi dell'art. 2059 c.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr ex multis Cass. Civ. n. 18853/2011).
Relativamente alla determinazione del quantum, si osserva che il Tribunale, non avendo parametri definiti per stabilire la somma del risarcimento, correttamente procedeva alla sua individuazione in via equitativa, motivando la decisione sulla base di una serie di indicatori espressamente dichiarati, quali: l'assenza di conseguenze sanitarie, l'accompagnamento di
19 aggressione verbale a quella fisica, l'estemporaneità della condotta del marito, alteratosi improvvisamente e del tutto immotivatamente a causa della mera richiesta di aiuto da parte della moglie per un'incombenza domestica e lo svilimento, oltre che l'umiliazione della figura della moglie, desumibile anche dal generale atteggiamento assunto dal marito e dal linguaggio autoritario e volgare utilizzato. Va aggiunto che la prova del danno morale subito e la conseguente profonda sofferente è ritraibile anche dalle testimonianze dei testi escussi, delle cui dichiarazioni si è dato conto nel paragrafo che precede, avendo questi parlato telefonicamente e personalmente con la ed avendo potuto accertare il suo stato di prostrazione, oltre al Parte_1
livido derivante dalle percosse ricevute.
In ragione di quanto sopra, accertata l'ammissibilità della domanda e tenuto conto della comprovata esistenza del pregiudizio sofferto, si condivide la decisione del Tribunale di riconoscere il diritto della al risarcimento della somma di euro 5.000,00, oltre interessi Parte_1
da parte del marito, reputandola correttamente parametrata alle circostanze del caso ed al danno morale causato alla medesima per la condotta illecita e contraria ai diritti inviolabili di dignità e integrità, fisica e morale.
20. Il quinto motivo di appello non merita accoglimento, in quanto l'accertamento delle cause di addebito della separazione a carico del e, altresì, dell'esistenza del danno causato alla CP_1
moglie, in uno con il riconoscimento del diritto della alla percezione dell'assegno di Parte_1
mantenimento, rendono evidente la soccombenza del con conseguente condivisibilità CP_1
della decisione di porre le spese del primo grado di giudizio interamente a suo carico.
21. Infine, relativamente alla domanda di condanna ex art. 96 cpc avanzata da CP_2
in sede di comparsa di costituzione nel procedimento riunito RG n. 1514/2024, si
[...]
20 ritiene che la stessa debba essere rigettata, in quanto, pur avendo l'appellante agito in giudizio per una pretesa poi rivelatasi infondata, non risulta provata la presenza dell'elemento soggettivo della malafede o della colpa grave prevista dalla normativa.
Conclusioni e spese di lite
22. Va, dunque, accolto l'appello proposto da , disponendo, in Parte_1
parziale modifica della sentenza impugnata, l'obbligo di di versare un assegno CP_1
mensile a favore della moglie di euro 650,00 al mese, a partire dal mese di settembre 2024,
fermo per il periodo pregresso l'importo stabilito dal Tribunale. Va, invece, integralmente rigettato l'appello proposto da CP_1
23. Le spese di lite della presente impugnazione, in ragione del criterio della soccombenza,
devono essere poste integralmente a carico di e vengono liquidate in dispositivo CP_1
secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori prossimi ai medi delle controversie di valore indeterminabile complessità bassa per le fasi di studio e introduttiva e prossimi ai minimi per la fase istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività effettivamente svolta e del rito camerale.
24. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va poi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante soccombente nel procedimento riunito dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto CP_1
per l'atto di costituzione in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto integrale del suo gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in
21 epigrafe indicata e in quella riunita, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) In parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale Parte_1
modifica dell'impugnata sentenza del Tribunale di Venezia, che per il resto conferma:
a) Dispone l'obbligo di al versamento di un assegno di mantenimento mensile a CP_1
favore di di euro 650,00, con rideterminazione in aumento a Parte_1
decorrere dal mese del deposito del ricorso in appello (settembre 2024), somma da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta alla rivalutazione annuale Istat, fermo il pregresso importo di euro 500,00 per il periodo precedente.
2) Rigetta l'appello proposto da CP_1
3) Condanna al pagamento a favore di delle spese di CP_1 Parte_1
lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 6.500,00 per compensi professionali,
oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante nel procedimento riunito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo CP_1
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in ragione del rigetto del suo gravame.
5) Dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei terzi menzionati in caso di diffusione della presente sentenza.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. MA TR
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. MA TR Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1511 del Ruolo Generale dell'anno 2024, cui è riunita la causa iscritta al n. 1514 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. SPOLAORE SANDRA, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante ed appellata nella causa riunita
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARRONE CP_1 C.F._2
STEFANO, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata e appellante nella causa riunita
1 e con l'intervento del procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia
Oggetto: reclamo avverso la sentenza n. 550/2024 del Tribunale di Venezia, pubblicata in data
21/02/2024, non notificata, nel procedimento di separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte reclamante Parte_1
Nel giudizio 1511/2024: “che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previ gli incombenti di rito, per
tutti i motivi esposti e richiamato quanto dedotto e prodotto nella prima fase, a parziale modifica
della sentenza n. 550/2024 pubblicata il 21.2.2024, non notificata, del Tribunale di Venezia nel
procedimento RG 9116/2020 tra le parti, fermo il resto, Voglia:
Nel merito, in via principale:
- disporre che il sig. versi alla moglie, a far data dal momento della percezione del CP_1
trattamento di fine servizio ovvero dalla domanda, la somma mensile di € 800 oltre rivalutazione
Istat, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia comunque superiore all'attuale, a titolo di
contributo al mantenimento del coniuge;
- Confermarsi per il resto la sentenza n. 550/2024 del Tribunale di Venezia, resa tra le parti;
- Con vittoria di spese del giudizio.
In via istruttoria: in caso di contestazione avversaria, si chiede che venga ordinata l'esibizione
all'Inps dell'estratto conto contributivo del sig. e della contabile relativa alla percezione CP_1
del Trattamento di Fine Servizio.
Si chiede inoltre che venga ordinata l'esibizione al resistente delle dichiarazioni dei redditi
relative agli anni 2023 e seguenti.”
Nel giudizio riunito 1514/2024: “che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previ gli incombenti di
2 rito, per tutti i motivi esposti e richiamato quanto dedotto e prodotto nella prima fase, Voglia:
in via preliminare:
- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, non
sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 283 cpc;
- disporre la riunione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 335 cpc, del presente procedimento a
quello promosso dalla IG , pendente tra le stesse parti avverso la medesima Parte_1
sentenza e iscritto a ruolo con il n. RG 1511/2024;
nel merito, in via principale:
- Dichiarare inammissibile e comunque rigettare in toto l'appello avversario, perché infondato
in fatto e in diritto, rigettando altresì le istanze di tardività e inutilizzabilità del doc. 14 di parte
per tutti i motivi detti;
- In accoglimento dell'appello promosso dalla IG (RG 1511/2024), a parziale Parte_1
modifica della sentenza n. 550/2024, fermo il resto, disporre che il sig. versi alla moglie, CP_1
a far data dal momento della percezione del trattamento di fine servizio ovvero dalla domanda,
da individuarsi nel deposito dell'atto di appello di cui al procedimento RG 1511/2024, la somma
mensile di € 800 oltre rivalutazione Istat, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia
comunque superiore all'attuale, a titolo di contributo al mantenimento del coniuge;
- Confermarsi per il resto la sentenza n. 550/2024 del Tribunale di Venezia, resa tra le parti;
- Condannarsi il sig. ex art. 96 I comma cpc e comunque ai sensi di legge al risarcimento CP_1
del danno, per aver agito in giudizio con dolo o colpa grave, danno da liquidarsi anche in via
equitativa dal Giudice a favore della IG;
Parte_1
- Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
3 In via istruttoria: in caso di contestazione avversaria, si chiede che venga ordinata l'esibizione
all'Inps dell'estratto conto contributivo del sig. e della contabile relativa alla percezione CP_1
del Trattamento di Fine Servizio.
Si chiede inoltre che venga ordinata all'appellante l'esibizione dei cedolini relativi ai ratei
mensili di pensione degli ultimi tre anni oltre che delle dichiarazioni dei redditi relative agli
anni 2023 e seguenti, nonché l'esibizione in giudizio dei conti correnti bancari e/o postali
ovvero estratti conto titoli a lui intestati dell'ultimo triennio.
Si rinnovano, se del caso, le istanze di prova orale chieste dalla IG contenute Parte_1
nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc depositata il 24.11.2021 ed in particolare capitoli
1, 2, 5, 12, 14-16, 18, 19, 24, 25, 27-32 con i testi ivi indicati.
Nella non creduta ipotesi, si chiede che il Giudice voglia autorizzare il deposito del supporto CD
di cui al doc. 15, contenente il file audio già depositato con il doc. 14.”
Per parte reclamata e reclamante CP_1
nel giudizio 1511/2024: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, previo ogni adempimento
di rito, accertati i fatti esposti ed il buon diritto dell'appellante, contrariis reiectis, per i motivi
esposti o per quelli ritenuti comunque di giustizia:
- In via preliminare: disporre la riunione la riunione del procedimento rubricato al n.
1514/2024, chiamato all'udienza del 2/12/2024 innanzi al C.I. Dott.ssa Marzocca al presente,
stante l'identità di parti e causa petendi.
- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, ad ogni conseguente effetto;
- Nel merito: Rigettare, in quanto infondato, l'appello avversario, riportandosi al proprio
appello principale;
4 - Con piena vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio;
”
nella causa riunita 1514/2024: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, previo ogni
adempimento di rito, accertati i fatti esposti ed il buon diritto dell'appellante, contrariis reiectis,
per i motivi esposti o per quelli ritenuti comunque di giustizia:
- In via preliminare: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata
per gravi motivi, anche ex art. 283 c.p.c.;
- Dichiarare l'illegittimità, la tardività e la non utilizzabilità del file audio de quo, indicato come
doc. 14 da controparte e disporne l'estromissione dal fascicolo, accertando esso è invalido e che
non può comunque costituire prova in causa;
- Accogliere l'appello e dichiarare la nullità, l'infondatezza e comunque annullare l'impugnata
pronuncia, per i motivi dedotti o quelli ritenuti di Giustizia;
- Revocare la pronuncia di addebito in capo all'appellante;
- Revocare la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, perché illegittima ed
infondata, ovvero ridurla al minimo di legge;
- Revocare in principalità ogni assegno di mantenimento a favore di controparte, fermo che
l'appellante offre a definizione della lite, a spese compensate e con revoca del risarcimento del
preteso danno e rinuncia a qualsivoglia ulteriore reciproca somma tra le parti l'importo di euro
250,00 mensili;
- Annullare comunque l'impugnata pronuncia in ogni sua parte, con piena vittoria di spese e
competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio;
- Con ogni riserva, si allega tutta la documentazione sopra indicata e numerata.”
Per il PG “Confermarsi la sentenza di primo grado”
5 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con ricorso del 7 dicembre 2020 adiva il Tribunale di Parte_1
Venezia, chiedendo la pronuncia della separazione personale dal coniuge ed esponendo: che, in data 7 aprile 2001, aveva contratto matrimonio con che dall'unione non erano CP_1
nati figli e che negli anni aveva subito maltrattamenti da parte del marito, culminati in un grave episodio di violenza in data 8 agosto 2020, ragione per cui domandava l'addebito della separazione a carico del coniuge e il riconoscimento di un assegno di mantenimento a suo favore, oltre al risarcimento del danno endofamiliare per le violenze subite.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva aderendo alla CP_1
domanda di separazione e chiedendo il rigetto della domanda di addebito e delle ulteriori domande formulate.
3. A seguito dell'udienza del 18 maggio 2021, il Presidente delegato disponeva, in via provvisoria ed urgente, in considerazione dell'evidente squilibrio economico esistente tra le parti e dell'inadeguatezza delle risorse patrimoniali della , l'obbligo del marito alla Parte_1
corresponsione di un assegno di mantenimento a favore della moglie di euro 500,00 mensili.
4. Disposta la prosecuzione del giudizio ed istruita la causa mediante produzione documentale, interrogatorio formale delle parti ed escussione di testimoni sui capitoli di prova ammessi dal Giudice istruttore, la stessa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come precisate dai coniugi, con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi.
5. Con la sentenza n. 550/2024 il Tribunale di Venezia dichiarava la separazione personale
6 dei coniugi e, ritenendo provata la condotta violenta del marito ai danni della moglie, da cui la violazione dei doveri coniugali e la lesione della dignità della persona, ne stabiliva l'addebito a carico del resistente. Disponeva, poi, l'obbligo di quest'ultimo sia alla corresponsione della somma di euro 5.000,00, oltre interessi, alla moglie, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per il pregiudizio subito come persona e come coniuge, sia al versamento di un assegno di mantenimento mensile di euro 500,00, in considerazione dell'assenza di adeguati redditi della , della notevole disparità di risorse esistente tra le parti e del tenore di vita Parte_1
condotto precedentemente dai coniugi, condannando, infine, il in quanto soccombente, CP_1
al pagamento delle spese di lite.
Il giudizio di appello
6. Con ricorso in appello impugnava la predetta sentenza sulla Parte_1
base del seguente motivo di appello.
7. Con il predetto motivo l'appellante sosteneva doversi riformare la sentenza impugnata, in ragione dei fatti sopravvenuti rispetto all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in primo grado, fatti riguardanti in particolare la percezione del TFS da parte del marito, con conseguente miglioramento della sua complessiva condizione economico-patrimoniale.
8. Si costituiva in giudizio il quale, preliminarmente, rilevava l'esistenza di CP_1
autonomo appello avverso la medesima sentenza iscritto con RG n. 1514/2024 e, dunque, la necessità di disporre la riunione dei due giudizi e, inoltre, eccepiva l'inammissibilità
dell'impugnazione avversaria in quanto basata su domanda nuova mai avanzata in primo grado e, infine, l'infondatezza dell'appello della controparte nel merito.
9. Con autonomo ricorso in appello impugnava parimenti la predetta CP_1
7 sentenza, con apertura del procedimento RG n. 1514/2024, sulla base dei seguenti motivi d'impugnazione.
9.1 Con il primo motivo l'appellante lamentava l'illegittimità ed infondatezza della CP_1
sentenza impugnata e/o nullità, per aver il Giudice di prime cure fondato la propria decisione di addebito della separazione esclusivamente su una prova costituita da un file audio depositato da controparte, contenente una conversazione dei coniugi non legittimamente acquisita e comunque tardivamente introdotta in giudizio.
9.2 Con il secondo motivo il censurava l'erroneità della sentenza impugnata, per aver CP_1
il Giudice di primo grado ritenuto provato l'addebito della separazione in capo al marito sulla base di un'erronea valutazione del compendio istruttorio.
9.3 Con il terzo motivo l'appellante si doleva della contraddittoria ed errata motivazione della sentenza impugnata, per aver il Tribunale considerato ammissibile la domanda di risarcimento del danno in sede di separazione giudiziale e per aver ritenuto provato il pregiudizio sulla base di una generica doglianza di controparte correlata al presunto addebito del fallimento dell'unione coniugale. Deduceva, in ogni caso, l'erronea determinazione del quantum
risarcitorio, poiché priva dell'indicazione dei criteri di calcolo applicati.
9.4 Con il quarto motivo l'appellante lamentava l'errata individuazione del quantum
dell'assegno di mantenimento a favore della moglie, per aver il Giudice di prime cure travisato i fatti e valutato erroneamente gli esiti istruttori, chiedendo l'elisione o la riduzione dello stesso.
9.5 Con il quinto motivo il lamentava l'erronea ripartizione delle spese di lite, CP_1
ritenendo maggiormente equa la compensazione delle stesse tra le parti per intero o almeno parzialmente.
8 10. Si costituiva nel suddetto giudizio , chiedendo, in via Parte_1
preliminare, la riunione del procedimento RG n. 1514/2024 con quello RG n. 1511/2024 e, nel merito, dichiararsi l'inammissibilità o rigettare il gravame. In via incidentale, chiedeva la riforma della sentenza impugnata in punto di quantum dell'assegno di mantenimento, oltre alla conferma, per il resto, della pronuncia del Tribunale, con condanna ex art. 96 cpc del CP_1
11. Venivano trasmessi gli atti al P.G. per il parere.
12. Con ordinanza del 4 dicembre 2024 questo Collegio disponeva la riunione del procedimento RG n. 1514/2024 al presente procedimento e ordinava alle parti di depositare entro il 3 febbraio 2025 le dichiarazioni dei redditi degli anni di imposta 2022 e 2023, tutte le buste paga dell'anno 2024, gli estratti di tutti i conti corrente dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2024,
la contabile o l'assegno relativo alla percezione del TFS da parte del e ogni ulteriore CP_1
documentazione rilevante ai fini della decisione e sopravvenuta, rinviando l'udienza alla data del
24 febbraio 2025, poi differita al 14 aprile 2025, da tenersi mediante deposito delle note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza.
13. Depositate da entrambe le parti le predette note in sostituzione dell'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe.
Esame dei motivi di impugnazione
14. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione dell'appello proposto da . Parte_1
15. Preliminarmente, in punto ammissibilità dell'appello formulato dalla medesima, si osserva quanto segue. Secondo la disciplina dell'art. 345 cpc le parti non possono proporre
9 domande ed eccezioni nuove nel giudizio d'appello, così come non possono depositare prove e documenti nuovi, se non quelli non potuti produrre in primo grado per causa non imputabile alla parte. Nel caso in esame l'impugnazione è tuttavia relativa al quantum dell'assegno di mantenimento ed è determinata da un fatto sopravvenuto all'udienza di precisazione delle conclusioni del primo grado, oltre ad essere stata proposta in via di appello incidentale nel procedimento riunito R.G. n. 1514/2024, sicché nella pendenza dell'impugnazione il fatto sopravvenuto va comunque esaminato, con l'acquisizione della documentazione prodotta solo nel presente grado perché relativa ad un evento verificatosi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie, conformemente al principio consolidato in ipotesi di determinazione dell'assegno di mantenimento del figlio (cfr Cass. Civ. n. 25420/2015) ed anche per ragioni di economia processuale, trattandosi altrimenti di fatto sopravvenuto da esaminare in distinto giudizio di modifica delle condizioni di separazione.
16. Passando, dunque, all'esame dell'impugnazione nel merito, si ritiene che il motivo sia fondato, mentre infondato è il quarto motivo di impugnazione dell'appello del con il CP_1
quale il medesimo ha chiesto l'elisione o la riduzione dell'assegno, motivo che va trattato congiuntamente avendo ad oggetto il medesimo tema della determinazione del quantum (e dell'an) dell'assegno di mantenimento per la moglie separata. Giova premettere che, in tema di riconoscimento dell'assegno di separazione, in ragione della permanenza del vincolo coniugale,
è necessario verificare la correlazione del requisito dell'inadeguatezza dei redditi e dell'incapacità oggettiva di procurarseli con il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, così da garantirne la continuità (cfr ex multis, Cass. Civ. n. 26890/2022) e che, una volta stabilito con sentenza il diritto di un coniuge alla corresponsione del predetto assegno, è
10 comunque sempre prevista la possibilità per le parti di richiedere la modifica del provvedimento disposto, nel caso in cui sopraggiungano nuove circostanze di fatto rispetto a quelle esistenti al momento della sentenza, in grado di alterare il precedente equilibrio economico-patrimoniale raggiunto dai coniugi.
Nel caso di specie, dal compendio probatorio formatosi in primo grado, emergeva che il CP_1
era comproprietario con la moglie della casa familiare di così come Persona_1
cointestatario del conto-corrente postale n. 19433366 e - di fatto - unico fruitore di entrambi,
stante l'allontanamento dalla casa familiare della moglie per i comprovati maltrattamenti subiti e la gestione esclusiva del reclamato di tutte le attività economiche familiari (come dimostrato dalla consegna del bancomat da parte della al momento dell'abbandono della casa Parte_1
coniugale, fatto non contestato dal nel verbale d'udienza del 18 maggio 2021), pieno CP_1
proprietario dell'autovettura Fiat Tipo e del conto corrente postale personale n. 1054743834 e che, nell'anno 2022, godeva di un reddito medio netto mensile di euro 1.457,47 (cfr. docc. da 8 a
11; docc. depositati il 3 novembre 2022 e “CU 2023” depositato il 10 maggio 2023). La
invece, oltre a non possedere di fatto alcun bene, in quanto, pur essendo Parte_1
comproprietaria della casa coniugale, oltre che cointestataria del conto corrente postale familiare,
risultava in atti che tutto era esclusivamente gestito dal marito, non godeva neppure di alcun reddito (come emergeva, infatti, nel verbale d'udienza del 18 maggio 2021 e, poi, del 5 ottobre
2022, la predetta, pur avendo lavorato per molti anni come assistente domiciliare “in nero”, dal
2018 risultava disoccupata), riuscendo a malapena a provvedere al proprio sostentamento grazie all'assegno del marito e all'aiuto della figlia che la ospitava a casa sua (cfr. doc. n. 17 e verbale d'udienza del 18 maggio 2021).
11 Sulla base di ciò e del fatto che la , oltre all'età avanzata (65 anni all'introduzione della Parte_1
causa in primo grado - essendo nata l'[...] - e 69 alla data della decisione), risultava priva di professionalità specifica e comunque affetta da comprovate patologie (cfr. docc. da 3 a 7), il
Tribunale, tenuto conto anche della durata del matrimonio (20 anni) e del tenore di vita dei coniugi in costanza di coniugio (cfr. verbale di comparizione, ove può evincersi che i coniugi andavano in vacanza due volte all'anno, oltre ai week-end e possedevano diversi beni mobili registrati, quali automobili, motocicli e camper), correttamente riconosceva il diritto della moglie alla percezione di un assegno mensile di mantenimento di euro 500,00 da parte del marito.
Dall'esame degli atti e dei documenti prodotti in appello, può evincersi che il a luglio CP_1
2023 e, dunque, a seguito della precisazione delle conclusioni delle parti in primo grado, ha ottenuto un incremento patrimoniale di euro 45.124,26 dovuto alla liquidazione del TFS, oltre ad un ulteriore versamento di quasi 5.000,00 euro (cfr. doc. depositati con l'atto introduttivo della e documenti depositati il 20 gennaio 2025 su ordine della Corte). Parte_1
Di conseguenza, in virtù della domanda avanzata dall'appellante e comunque anche della contrapposta domanda del va analizzata l'attuale situazione economico-patrimoniale CP_1
complessiva delle parti, al fine di verificare un'eventuale alterazione dell'equilibrio precedentemente raggiunto dalle parti, che questa Corte, come già detto, riteneva comunque correttamente valutato dal Tribunale ai fini della determinazione del quantum.
Invero, dalla documentazione sopravvenuta prodotta, risulta che il nell'anno 2023, CP_1
godeva di un reddito medio netto mensile di euro 1.677,08 e, nell'anno 2024, di euro 1.987,55 ed
è intestatario, oltre che del conto-corrente postale personale già individuato in primo grado,
anche di un conto-corrente bancario con saldo positivo (cfr. docc. depositati il 20 gennaio 2025),
12 mentre la , pur avendo un conto-corrente bancario cointestato con la figlia (con saldo Parte_1
comunque minimo, cfr. docc. da 10 a 17), gode come prima dell'unica entrata reddituale costituita dall'assegno di mantenimento versatole dal marito (cfr. doc. n. 11). A ciò si aggiunga la percezione dell'entrata del TFS, consistente in una somma pari a quasi 50.000,00 euro.
Da tali risultanze, quindi, non può che ritenersi evidente il miglioramento della condizione patrimoniale complessiva del e la conferma della condizione di inadeguatezza reddituale CP_1
della moglie, da cui l'aumento del divario economico già esistente tra i coniugi.
In ragione di quanto esposto, si ritiene che debba essere aumentato il quantum dell'assegno di mantenimento stabilito in primo grado, con la previsione dell'obbligo del marito al versamento della somma mensile di euro 650,00 alla moglie, reputandosi tale cifra correttamente parametrata alla condizione economica attuale delle parti e al tenore di vita osservato in costanza di matrimonio dalle medesime ed alle necessità della . Come decorrenza dell'aumento Parte_1
questo può essere individuato dal mese del deposito dell'impugnazione da parte della Parte_1
(settembre 2024), essendo la percezione del trattamento di fine servizio elemento sopravvenuto e di poco successivo alla precisazione delle conclusioni in primo grado, fermi i 500,00 euro già
disposti per il periodo antecedente.
17. Quanto ai motivi d'impugnazione dell'appello proposto dal (e riunito a quello CP_1
introdotto dalla ), si osserva quanto segue. Parte_1
18. Il primo ed il secondo motivo d'impugnazione, che per ragioni di connessione verranno trattati congiuntamente, sono infondati. Invero, in tema di tipicità delle prove, va osservato che,
secondo la giurisprudenza di legittimità: “la registrazione su nastro magnetico di una
conversazione può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la
13 registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia
avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la
conversazione si svolge, sia parte in causa;
il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle
preclusioni processuali degli artt. 167 e 183 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed
esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la
realtà fattuale e quella riprodotta (Cass. Civ. n. 22290/2024; Cass. Civ. n. 1250/2018 e Cass.
Civ. n. 24613/2019). Da ciò deriva che nel merito la prova introdotta è lecita ed utilizzabile ai fini della decisione. Quanto al profilo formale del formato del file depositato in atti, sebbene risulti generalmente previsto un formato tipico per il deposito in giudizio delle prove informatiche (CD, DVD o chiavetta USB su autorizzazione del Giudice o file con diversa estensione), da un lato deve osservarsi che la ha tempestivamente richiesto in sede di Parte_1
seconda memoria il deposito anche su supporto CD e, dall'altro, che la produzione in diverso formato non ha in alcun modo leso il contraddittorio, essendo il contenuto del file fruibile anche nel formato prodotto. Sicchè, ferma la tempestività della richiesta da parte della , il che Parte_1
giustificherebbe un'eventuale rimessione in termini nella produzione di CD o chiavetta USB,
trattasi al più di mera irregolarità, che non rende la prova inutilizzabile né la produzione inammissibile. Premesso quanto sopra risulta evidente che, non essendo stata avanzata in primo grado nessuna puntuale negazione del contenuto della conversazione da parte del dal CP_1
momento che le eccezioni proposte, oltre ad essere generiche e prive di indicazioni specifiche,
riguardavano principalmente l'ammissibilità giuridica della registrazione prodotta o una diversa interpretazione delle parole proferite e non già la riferibilità a sé delle dichiarazioni, né il contenuto oggetto della registrazione (cfr., a titolo esemplificativo, comparsa di costituzione e
14 risposta, ove il reclamante si limitava a negare le deduzioni della moglie e gli episodi di violenza, senza, tuttavia, contestare di aver detto quelle frasi né fornire alcuna ricostruzione alternativa dei fatti anche solo potenzialmente verosimile;
memoria ex art. 183, comma 6, cpc n.
3, ove il reclamante sosteneva che la registrazione prodotta dalla moglie rappresentasse solo un mero estrapolato di un discorso con scarsa o nulla rilevanza istruttoria;
comparsa conclusionale in cui negava nuovamente gli episodi di violenza e la mancanza di seria valenza istruttoria della registrazione audio), non può che condividersi la decisione del Tribunale di considerare il file audio dimesso dalla una prova valida ai sensi dell'art. 2712 cc, stante l'evidente Parte_1
mancanza di un disconoscimento circostanziato da parte del ed essendo stato, in ogni CP_1
caso, garantito, il principio del contraddittorio tra le parti, data l'assenza di doglianze del reclamante relative all'impossibilità di ascolto del file audio prodotto.
Quanto, poi, alla questione della tempestività del deposito, va anche precisato che, dallo storico del fascicolo di primo grado, risulta che la in data 24 novembre 2021 e, quindi, nei Parte_1
termini assegnati dal Giudice per la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cpc (cfr. ordinanza del
23 settembre 2021, ove risulta possibile calcolare i termini per le predette memorie,
rispettivamente, il 25 ottobre 2021 per la memoria n. 1, il 24 novembre 2021 per la memoria n. 2
ed il 14 dicembre 2021 per la memoria n. 3) depositava la registrazione de quo in formato “zip”
ed estensione “aac”, con richiesta di autorizzazione del deposito del file su supporto USB o CD
(che ovviamente necessitava di specifica autorizzazione del Giudice istruttore, non potendo la cancelleria acquisire prove non depositate in PCT senza tale autorizzazione), oltre ad apposita coeva istanza di rimessione in termini ex art. 153 cpc, qualora il Tribunale avesse ritenuto non depositabile il file in tale formato ed estensione (cfr. atti del primo grado), ragione per cui la
15 doglianza del reclamante risulta infondata anche sotto tale profilo.
Chiarita, dunque, la questione dell'ammissibilità e tempestività della registrazione dimessa dalla
, si ritiene opportuno passare ad esaminare, nel merito, la sussistenza dei presupposti Parte_1
necessari per il riconoscimento dell'addebito della separazione a carico di uno dei coniugi e,
dunque, l'esistenza della consapevole violazione dei doveri ex art. 143 cc e della prova che tale violazione sia stata la causa del fallimento delle nozze (Cass. civ. n. 32837/2022).
Invero, nel corso del giudizio di primo grado, la reclamata rappresentava di aver subito, negli anni, aggressioni verbali e fisiche da parte del marito, culminate, in data 8 agosto 2020, in un grave episodio di violenza fisica perpetrato dal medesimo nei suoi confronti all'interno della casa coniugale (cfr. verbale d'udienza del 18 maggio 2021, ove può leggersi: “Ho chiesto la
separazione perché l'ultima volta che mio marito ha alzato le mani addosso contro di me,
l'8.08.202. ho visto la morte in faccia. Lui è sempre stato un violento. Dopo quell'episodio mi
sono rifugiata presso la casa di mia figlia, nata da un precedente matrimonio. Non sono più
voluta tornare nella casa coniugale per paura. Non l'ho mai denunciato prima solo per paura.
Io ho assistito addirittura ad un suo schiaffo alla madre di 70 anni. Per recuperare gli effetti
personali che avevo ancora nella casa coniugale, ho dovuto ridare indietro a mio marito il
bancomat, le chiavi e tutto quanto il resto. Ad oggi io non posso rientrare in quella casa, in
comproprietà tra noi, senza il suo consenso”). A supporto di ciò, la depositava la Parte_1
registrazione di una conversazione avvenuta tra i coniugi qualche giorno dopo l'episodio di violenza predetto, in cui si sentiva chiaramente il che confermava di aver alzato le mani CP_1
nei confronti della moglie, in ragione del fatto che la medesima non sapesse “stare al suo posto”,
permettendosi, a suo dire, di lamentarsi di alcuni comportamenti del marito. In tale registrazione,
16 poi, il non smentiva neppure gli altri episodi di violenza menzionati dalla moglie, ma si CP_1
limitava solo ad affermare di non ricordarseli (cfr. doc. n. 14).
Da tali risultanze, dunque, non può che ritenersi provata condotta violenta del marito nei confronti della moglie e, di conseguenza, la violazione dei doveri coniugali ex art. 143 cc.
Deve, infatti, evidenziarsi, che per la giurisprudenza di legittimità è sufficiente anche un solo episodio di violenza per fondare la richiesta di addebito, essendo una condotta di tale gravità da rendere di per sé intollerabile la prosecuzione della convivenza. (cfr Cass. Civ. n. 7388/2017 e cass. Civ. n. 433/2016).
Ad ulteriore conferma del contenuto della conversazione in merito all'aggressione patita dalla in data 8 agosto 2020, vanno considerate anche le dichiarazioni rese dei testi Parte_1 [...]
e che, all'udienza del 5 ottobre 2022, sentiti sui capitoli di prova n. Tes_1 Testimone_2
20-21 e 22-23, relativi agli episodi di violenza subiti dalla , dichiaravano, Parte_1
rispettivamente: “Io non ero presente al fatto. Posso riferire che mia madre mi chiamò
l'8.08.2020 dopo il fatto che mi viene descritto nel capitolo piangendo. Lei mi raccontò di essere
stata presa per il collo e che non respirava dovendosi dunque difendere graffiando il viso del
marito. Io le avevo a questo detto immediatamente di recarsi da me […] Mia madre mi ha anche
riferito che, nel mentre cercava di divincolarsi dal marito, aveva schivato un pugno che le aveva
rivolto il Mi ha riferito altresì che il le aveva detto di lasciare la casa altrimenti CP_1 CP_1
l'avrebbe ammazzata” e: “Io non ero presente al momento dei fatti. Tutto quello che so di
quest'episodio mi è stato riferito da mia sorella. Lei mi ha riferito che avevano litigato e che era
stata presa per il collo dal Mi ha altresì riferito di essere stata minacciata di morte e di CP_1
aver schivato un pugno. […] Di tale circostanza mi ha raccontato mia sorella. Il giorno dopo,
17 tuttavia, ho visto il livido che mia sorella aveva sulla bocca. Non mi ricordo il giorno di
preciso” (cfr. verbale d'udienza testi del 5 ottobre 2022). Tali testimonianze, pur essendo per lo più indirette (ad eccezione della circostanza del livido sulla bocca della , visto Parte_1
personalmente dal teste il giorno successivo all'episodio), in quanto aventi ad oggetto fatti conosciuti dal testimone non per conoscenza diretta o sottoposti alla sua percezione fisica, ma perché riferitigli dal medesimo attore, possono essere comunque valutate in ragione dell'esistenza di ulteriori riscontri probatori (ex multis, Cass. Civ. n. 2815/2006, n. 11844/2006;
n. 18352/2013) e trattandosi di accadimenti verificatisi all'interno delle mura domestiche per cui sussiste un temperamento nella valutazione delle dichiarazioni de relato ex parte actoris.
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto delle risultanze probatorie complessive, da cui emerge la prova della condotta violenta del marito nei confronti della moglie e la connessa violazione dei doveri coniugali ex art. 143 cc da parte del e considerato anche che l'accertamento di una CP_1
violenza fisica da parte di un coniuge ai danni dell'altro rende di fatto irrilevante la prova del nesso di causa tra l'evento ed il fallimento del matrimonio (Cass. Civ. n. 5171/2024), si ritiene che sussistano tutti i presupposti per la dichiarazione dell'addebito della separazione a carico del dovendosi confermare sul punto la decisione del Tribunale. CP_1
19. Anche il terzo motivo di appello è infondato. Per quanto secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente sono da ritenersi inammissibili le domande connesse, sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio, dal momento che l'art. 40 cpc consente il cumulo, nello stesso processo, di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (espressamente previste dagli artt. 31, 32, 34, 35, 36 cpc), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi (ex
18 multis, Cass. Civ. n. 18870/2014), con la conseguenza che poiché la connessione tra la domanda di risarcimento danni e quella di separazione personale con addebito è, invece, riconducibile all'ipotesi dell'art. 33 cpc, risulta, quindi, esclusa da quelle ammissibili, tuttavia, va considerato anche che è principio altrettanto pacifico che la mancanza di una ragione di connessione idonea a consentire la trattazione unitaria delle cause è un'eccezione che può essere rilevata dalle parti o dal Giudice non oltre la prima udienza.
Nel caso di specie dall'esame degli atti e dei verbali di primo grado emerge che alcuna eccezione
è stata sollevata sul punto (né in sede di comparsa di costituzione, né in sede di prima udienza),
ragione per cui non può che condividersi la decisione del Tribunale di procedere con l'esame del merito della domanda di risarcimento, in quanto laddove la relativa eccezione non venga rilevata tempestivamente, la stessa va esaminata.
Quanto al merito si ritiene che, dato l'accertamento del fatto illecito compiuto dal marito
(violenza fisica e verbale nei confronti della moglie, come precedentemente argomentato e dimostrato dalle testimonianze e dal doc. n. 14), deve ritenersi provata la lesione dei diritti fondamentali e inviolabili della dignità della persona, ex art. 2 Cost. e, quindi, il pregiudizio subito dalla moglie per la lesione di un diritto costituzionalmente garantito, da cui la sussistenza del suo diritto al risarcimento del danno morale ai sensi dell'art. 2059 c.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr ex multis Cass. Civ. n. 18853/2011).
Relativamente alla determinazione del quantum, si osserva che il Tribunale, non avendo parametri definiti per stabilire la somma del risarcimento, correttamente procedeva alla sua individuazione in via equitativa, motivando la decisione sulla base di una serie di indicatori espressamente dichiarati, quali: l'assenza di conseguenze sanitarie, l'accompagnamento di
19 aggressione verbale a quella fisica, l'estemporaneità della condotta del marito, alteratosi improvvisamente e del tutto immotivatamente a causa della mera richiesta di aiuto da parte della moglie per un'incombenza domestica e lo svilimento, oltre che l'umiliazione della figura della moglie, desumibile anche dal generale atteggiamento assunto dal marito e dal linguaggio autoritario e volgare utilizzato. Va aggiunto che la prova del danno morale subito e la conseguente profonda sofferente è ritraibile anche dalle testimonianze dei testi escussi, delle cui dichiarazioni si è dato conto nel paragrafo che precede, avendo questi parlato telefonicamente e personalmente con la ed avendo potuto accertare il suo stato di prostrazione, oltre al Parte_1
livido derivante dalle percosse ricevute.
In ragione di quanto sopra, accertata l'ammissibilità della domanda e tenuto conto della comprovata esistenza del pregiudizio sofferto, si condivide la decisione del Tribunale di riconoscere il diritto della al risarcimento della somma di euro 5.000,00, oltre interessi Parte_1
da parte del marito, reputandola correttamente parametrata alle circostanze del caso ed al danno morale causato alla medesima per la condotta illecita e contraria ai diritti inviolabili di dignità e integrità, fisica e morale.
20. Il quinto motivo di appello non merita accoglimento, in quanto l'accertamento delle cause di addebito della separazione a carico del e, altresì, dell'esistenza del danno causato alla CP_1
moglie, in uno con il riconoscimento del diritto della alla percezione dell'assegno di Parte_1
mantenimento, rendono evidente la soccombenza del con conseguente condivisibilità CP_1
della decisione di porre le spese del primo grado di giudizio interamente a suo carico.
21. Infine, relativamente alla domanda di condanna ex art. 96 cpc avanzata da CP_2
in sede di comparsa di costituzione nel procedimento riunito RG n. 1514/2024, si
[...]
20 ritiene che la stessa debba essere rigettata, in quanto, pur avendo l'appellante agito in giudizio per una pretesa poi rivelatasi infondata, non risulta provata la presenza dell'elemento soggettivo della malafede o della colpa grave prevista dalla normativa.
Conclusioni e spese di lite
22. Va, dunque, accolto l'appello proposto da , disponendo, in Parte_1
parziale modifica della sentenza impugnata, l'obbligo di di versare un assegno CP_1
mensile a favore della moglie di euro 650,00 al mese, a partire dal mese di settembre 2024,
fermo per il periodo pregresso l'importo stabilito dal Tribunale. Va, invece, integralmente rigettato l'appello proposto da CP_1
23. Le spese di lite della presente impugnazione, in ragione del criterio della soccombenza,
devono essere poste integralmente a carico di e vengono liquidate in dispositivo CP_1
secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori prossimi ai medi delle controversie di valore indeterminabile complessità bassa per le fasi di studio e introduttiva e prossimi ai minimi per la fase istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività effettivamente svolta e del rito camerale.
24. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va poi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante soccombente nel procedimento riunito dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto CP_1
per l'atto di costituzione in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto integrale del suo gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in
21 epigrafe indicata e in quella riunita, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) In parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale Parte_1
modifica dell'impugnata sentenza del Tribunale di Venezia, che per il resto conferma:
a) Dispone l'obbligo di al versamento di un assegno di mantenimento mensile a CP_1
favore di di euro 650,00, con rideterminazione in aumento a Parte_1
decorrere dal mese del deposito del ricorso in appello (settembre 2024), somma da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta alla rivalutazione annuale Istat, fermo il pregresso importo di euro 500,00 per il periodo precedente.
2) Rigetta l'appello proposto da CP_1
3) Condanna al pagamento a favore di delle spese di CP_1 Parte_1
lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 6.500,00 per compensi professionali,
oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante nel procedimento riunito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo CP_1
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in ragione del rigetto del suo gravame.
5) Dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei terzi menzionati in caso di diffusione della presente sentenza.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. MA TR
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