Sentenza 31 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 31/05/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1261/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. n. 1261/2025, promossa con ricorso depositato il 29/03/2025 da:
1) Parte_1
C.F. C.F._1
nata a [...] il [...] residente in [...] con l'avv. Giacinto Bocchino
e
2) Parte_2
C.F. C.F._2
nato a [...] il [...] residente in [...] con l'avv. Giacinto Bocchino
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Ispra (VA), in data 4 gennaio
2004 (anno 2004, atto n. 1, parte II, Serie A)
separati consensualmente con verbale in data 16.02.2021 omologato con decreto del
26.04.2021 depositato il 26.04.2021.
con i seguenti figli: nata il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3
1) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano, pertanto a reciproche pretese di mantenimento;
2) parimenti sul presupposto della raggiunta indipendenza economica della figlia Per_1
convengono di revocare il contributo al mantenimento previsto in suo favore e carico del Sig.
e per l'effetto nulla sarà più dovuto dal padre né a titolo di mantenimento né Parte_2
di spese straordinarie;
3) i coniugi dichiarano, con la sottoscrizione del presente atto, di aver regolato e definito ogni loro reciproco rapporto di natura patrimoniale e di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altra per qualunque titolo o causale;
4) i Sig. come da condizioni di separazione, continuerà ad abitare la casa ex Parte_2
coniugale in Besozzo (VA) in via Roncari, 7 finché non sarà messa in vendita a terzi o uno dei due non acquisterà la quota dell'altro. Sino ad allora, il Sig. corrisponderà Euro Parte_2
250,00.= in favore della Sig.ra per l'effetto dell'uso esclusivo del bene;
Pt_1
4) dichiarano altresì di non volersi conciliare, confermano le condizioni di divorzio di cui al ricorso e rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio, come già precisato in ricorso sottoscritto dalle parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 4 gennaio 2004, in Ispra (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di pagina 2 di 3 Ispra (VA) (anno 2004, atto n. 1, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3