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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/10/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
IL LABELLARTE Presidente
M. Angela MARCHESIELLO Consigliere
RT BINETTI Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “contratti e obbligazioni varie”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 912 dell'anno 2022
T R A
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 assistita e difesa dall'avv. Giulio Tarsitano, giusta procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato in Fagnano Castello (CS) alla P.tta Eduardo
Barone,7, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa, CP_1 giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Tandoi ed elettivamente domiciliato in
Corato alla Via Cincinnato n. 54, presso il loro studio, nonché al domicilio digitale
Email_2
1 APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 6 giugno 2025, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 682/2019, emesso dal Tribunale di
Trani, con cui veniva ingiunto a quest'ultima di pagare in favore della CP_1 la somma di €. 22.900,41, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo rimasto insoluto delle forniture di merce di cui a n. 73 fatture annotate nel registro IVA delle fatture di vendita.
A sostegno dell'opposizione, la non contestava l'ordine Parte_1 contrattuale, la fornitura della merce e la debenza della somma ingiunta, ma eccepiva la sussistenza di un proprio controcredito - fondato a vario titolo sul medesimo rapporto di somministrazione intercorrente fra le parti e di ammontare complessivo anche maggiore del credito ingiunto – credito che l'opponente chiedeva porre in compensazione e che avrebbe condotto ad un proprio credito per €.
3.519,42.
Nel costituirsi in giudizio, l'opposta impugnava e contestava ogni CP_1 avverso dedotto, chiedendo rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa, senza alcun approfondimento istruttorio, ma sulla base dei soli documenti in atti, veniva decisa con la sentenza n. 796/2022, con la quale, rigettata l'opposizione, il
Tribunale di Trani dichiarava definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio, quantificate in €. 4.835,00, oltre accessori di legge.
In particolare, il Tribunale rilevava che la domanda monitoria risultava dimostrata dai documenti in atti e dalla circostanza che l'opponente non Parte_1
2 Parte_2 aveva sollevato alcuna contestazione circa la sussistenza del rapporto contrattuale, la corretta esecuzione della fornitura e l'omesso pagamento delle fatture.
Quanto alla domanda di accertamento del controcredito, il primo giudice rilevava che la stessa – già generica sotto il profilo delle allegazioni – era rimasta indimostrata, dal momento che le uniche prove richieste erano contenute nella memoria istruttoria di cui al secondo termine dell'ultimo comma dell'art. 183 c.p.c., memoria che era stata depositata tardivamente in data 15 luglio 2020, oltre il termine, che cadeva il 3 luglio 2020.
Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato il 17 giugno 2022, la chiedendo, per i Parte_1 motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“voglia la Corte adita, preliminarmente ammettere le prove richieste dall'opponente nelle memorie ex art.183 n.2 e n.3; nel merito, in accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza appellata e per l'effetto accogliere la proposta opposizione revocando così il decreto ingiuntivo n.682/2019, nonché accertare e dichiarare che la nulla deve alla ma che è creditrice della Parte_1 CP_1
i € 3.519,42,oltre accessori di legge, con vittoria di spese e competenze CP_1 del doppio giudizio da distrarre ex art.93 c.p.c.”
Nel costituirsi in giudizio, l'appellata chiedeva il rigetto dell'appello e CP_1 la conferma integrale della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Infine, la causa, senza approfondimenti istruttori, all'udienza del 6 giugno 2025, è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non dimostrato il controcredito offerto in compensazione dall'opponente.
3 L'errore, in cui sarebbe incorso il Tribunale, consisterebbe nell'avere ritenuto tardivo il deposito della memoria istruttoria di cui al secondo termine dell'art. 183, ult. co. c.p.c., e, quindi, inammissibili le richieste istruttorie ivi formulate.
Sul punto il primo giudice aveva rilevato che “A richiesta delle parti, con la predetta ordinanza del 3 – 5.2.2020 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6,
c.p.c., a decorrere dal 1°.3.2020, escluso dal computo il dies a quo come per legge. Il corso di tutti i termini processuali e così anche di quelli relativi al deposito delle memorie istruttorie è rimasto per legge in via straordinaria sospeso, con i medesimi effetti della ordinaria sospensione prevista per il periodo feriale (dal 1° al 31 agosto di ogni anno), per il periodo dal 9.3 all'11.5.2020, in forza degli artt. 83, co. 2, d.l. n.
18/2020, conv. in l. n. 27/2020, e 36, co. 1, d.l. n. 23/2020, conv. in l. n. 40/2020.
Di modo che, nella specie, le parti avrebbero dovuto depositare le memorie istruttorie alle seguenti scadenze: la prima entro il 3.6.2020, la seconda entro il 3.7.2020, la terza entro il 23.7.2020. Nessuna delle parti ha depositato memoria ex n. 1, art. 183, co. 6, c.p.c. La memoria ex n. 2, art. 183, co. 6, c.p.c. è stata invece depositata da entrambe le parti;
e però il 2.7.2020 e quindi tempestivamente dall'opposta e il
15.7.2020 e quindi tardivamente dalla opponente. Dopo di che entrambe hanno tempestivamente depositato la memoria ex n. 3, art. 183, co. 6, c.p.c.: il 20.7.2020
l'opposta e il 23.7.2020 la opponente”.
In proposito, l'appellante ha dedotto che – fermo restando l'incontestato effetto sospensivo derivante dalla legislazione emergenziale per il contrasto alla diffusione del Coronavirus – il Tribunale di Trani avrebbe, nel caso di specie, “rimesso in termini” le parti (spostando in avanti il secondo termine) e ciò avrebbe fatto con il provvedimento reso fuori udienza in data 1° giugno 2020, con il quale aveva rinviato l'udienza già fissata per il 1° luglio 2020 al 18 dicembre 2020.
In particolare, secondo la prospettazione dell'appellante, il Tribunale, fissando una nuova udienza al 18 dicembre 2020, per l'assunzione della decisione sulle prove, avrebbe, di fatto, “rimesso in termini”, nel senso che avrebbe fatto decorrere nuovi termini (non si comprende, però, neppure qual sarebbe il dies a quo); di modo che la memoria depositata in data 15 luglio 2020 e contenente le richieste istruttorie non sarebbe tardiva ma tempestiva.
4 Per rigettare, come infondato, il motivo di appello, è sufficiente evidenziare come il provvedimento reso fuori udienza dal Tribunale di Trani in data 1° giugno 2020 non può avere in nessun caso il valore di “rimessione in termini”, sia perché il dispositivo si limita a differire l'udienza già fissata per il 1° luglio 2020, sia perché non è esplicitata alcuna motivazione circa eventuali impedimenti incolpevoli che possano giustificare una rimessione in termini ex art. 153 co. 2 c.p.c., impedimenti del tutto inesistenti, nei fatti.
D'altro canto, il fatto stesso che il primo giudice avesse motivato il differimento con la evidente presa d'atto che i termini originariamente assegnati e sospesi ex lege dal 9 marzo all'11 maggio 2020 sarebbero venuti a scadere (il 3 luglio per la seconda memoria ed il 23 luglio per la terza) dopo l'udienza fissata, conferma il fatto che i termini, dopo la sospensione, avevano ripreso a decorrere, computandosi anche quelli decorsi prima della sospensione.
Infine, laddove non fossero sufficienti le predette argomentazioni, va rilevato che per una rimessione in termini sarebbe stato necessario che il Tribunale avesse indicato il nuovo dies a quo, cosa che con ha fatto (e neppure, per la verità, è stato prospettato dall'appellante).
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui, nel merito, ha rigettato l'opposizione.
Infatti, secondo la prospettazione dell'appellante, una volta accolto il primo motivo di appello, la Corte dovrebbe procedere all'attività istruttoria, negata dal Tribunale,
e, sulla scorta di tale dimostrazione, accogliere l'opposizione spiegata in primo grado, siccome fondata.
Ciò posto, sarebbe sufficiente il rigetto del primo motivo di appello, per rigettare anche il secondo, non potendo accedere – per i motivi suesposti – ad alcun approfondimento istruttorio, che, peraltro, la stessa società appellante ha rappresentato come indispensabile per dimostrare il reale andamento dei rapporti tra somministrata e somministrante.
Inoltre, i capitoli di prova articolati in primo grado, laddove non inammissibili per la tardività della memoria in cui erano contenuti, sarebbero comunque inammissibili per la loro genericità e per l'irrilevanza rispetto alla domanda di
5 accertamento del contro credito, che è risultata carente già sotto il profilo delle allegazioni (il primo giudice parla di “ragioni di rideterminazione della predetta pretesa invero meramente adombrate dalla opponente”, e l'affermazione, oltre che condivisibile, non è stata espressamente censurata dall'appellante).
Tanto appare sufficiente al rigetto dell'appello, con conferma integrale della sentenza di primo grado, con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio, che seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Sussistono, altresì, i presupposti per la condanna di cui all'art. 96, co. 3 c.p.c. – svincolato dalla domanda di parte -, dal momento che l'appello appare del tutto pretestuoso, siccome fondato su argomentazioni in rito prive di addentellati normativi e su ragioni di merito generiche nelle allegazioni e completamente prive di riscontri probatori.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 17 giugno 2022, da
[...] avverso la sentenza n. 796/2022 del 14 maggio 2022, resa dal Parte_1
Tribunale di Trani in composizione monocratica,
Rigetta l'appello;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali nei confronti dell'appellata, spese che liquida in complessivi €. 5.809,00, per compensi, oltre IVA
e CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge;
Condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. l'appellante al pagamento in favore dell'appellata, della somma di €. 2.000,00;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico dell'appellante;
Così decisa il 17 ottobre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Civile.
6 Il Consigliere est.
RT ET
Il Presidente
IL AR
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
IL LABELLARTE Presidente
M. Angela MARCHESIELLO Consigliere
RT BINETTI Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “contratti e obbligazioni varie”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 912 dell'anno 2022
T R A
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 assistita e difesa dall'avv. Giulio Tarsitano, giusta procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato in Fagnano Castello (CS) alla P.tta Eduardo
Barone,7, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa, CP_1 giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Tandoi ed elettivamente domiciliato in
Corato alla Via Cincinnato n. 54, presso il loro studio, nonché al domicilio digitale
Email_2
1 APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 6 giugno 2025, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 682/2019, emesso dal Tribunale di
Trani, con cui veniva ingiunto a quest'ultima di pagare in favore della CP_1 la somma di €. 22.900,41, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo rimasto insoluto delle forniture di merce di cui a n. 73 fatture annotate nel registro IVA delle fatture di vendita.
A sostegno dell'opposizione, la non contestava l'ordine Parte_1 contrattuale, la fornitura della merce e la debenza della somma ingiunta, ma eccepiva la sussistenza di un proprio controcredito - fondato a vario titolo sul medesimo rapporto di somministrazione intercorrente fra le parti e di ammontare complessivo anche maggiore del credito ingiunto – credito che l'opponente chiedeva porre in compensazione e che avrebbe condotto ad un proprio credito per €.
3.519,42.
Nel costituirsi in giudizio, l'opposta impugnava e contestava ogni CP_1 avverso dedotto, chiedendo rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa, senza alcun approfondimento istruttorio, ma sulla base dei soli documenti in atti, veniva decisa con la sentenza n. 796/2022, con la quale, rigettata l'opposizione, il
Tribunale di Trani dichiarava definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio, quantificate in €. 4.835,00, oltre accessori di legge.
In particolare, il Tribunale rilevava che la domanda monitoria risultava dimostrata dai documenti in atti e dalla circostanza che l'opponente non Parte_1
2 Parte_2 aveva sollevato alcuna contestazione circa la sussistenza del rapporto contrattuale, la corretta esecuzione della fornitura e l'omesso pagamento delle fatture.
Quanto alla domanda di accertamento del controcredito, il primo giudice rilevava che la stessa – già generica sotto il profilo delle allegazioni – era rimasta indimostrata, dal momento che le uniche prove richieste erano contenute nella memoria istruttoria di cui al secondo termine dell'ultimo comma dell'art. 183 c.p.c., memoria che era stata depositata tardivamente in data 15 luglio 2020, oltre il termine, che cadeva il 3 luglio 2020.
Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato il 17 giugno 2022, la chiedendo, per i Parte_1 motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“voglia la Corte adita, preliminarmente ammettere le prove richieste dall'opponente nelle memorie ex art.183 n.2 e n.3; nel merito, in accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza appellata e per l'effetto accogliere la proposta opposizione revocando così il decreto ingiuntivo n.682/2019, nonché accertare e dichiarare che la nulla deve alla ma che è creditrice della Parte_1 CP_1
i € 3.519,42,oltre accessori di legge, con vittoria di spese e competenze CP_1 del doppio giudizio da distrarre ex art.93 c.p.c.”
Nel costituirsi in giudizio, l'appellata chiedeva il rigetto dell'appello e CP_1 la conferma integrale della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Infine, la causa, senza approfondimenti istruttori, all'udienza del 6 giugno 2025, è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non dimostrato il controcredito offerto in compensazione dall'opponente.
3 L'errore, in cui sarebbe incorso il Tribunale, consisterebbe nell'avere ritenuto tardivo il deposito della memoria istruttoria di cui al secondo termine dell'art. 183, ult. co. c.p.c., e, quindi, inammissibili le richieste istruttorie ivi formulate.
Sul punto il primo giudice aveva rilevato che “A richiesta delle parti, con la predetta ordinanza del 3 – 5.2.2020 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6,
c.p.c., a decorrere dal 1°.3.2020, escluso dal computo il dies a quo come per legge. Il corso di tutti i termini processuali e così anche di quelli relativi al deposito delle memorie istruttorie è rimasto per legge in via straordinaria sospeso, con i medesimi effetti della ordinaria sospensione prevista per il periodo feriale (dal 1° al 31 agosto di ogni anno), per il periodo dal 9.3 all'11.5.2020, in forza degli artt. 83, co. 2, d.l. n.
18/2020, conv. in l. n. 27/2020, e 36, co. 1, d.l. n. 23/2020, conv. in l. n. 40/2020.
Di modo che, nella specie, le parti avrebbero dovuto depositare le memorie istruttorie alle seguenti scadenze: la prima entro il 3.6.2020, la seconda entro il 3.7.2020, la terza entro il 23.7.2020. Nessuna delle parti ha depositato memoria ex n. 1, art. 183, co. 6, c.p.c. La memoria ex n. 2, art. 183, co. 6, c.p.c. è stata invece depositata da entrambe le parti;
e però il 2.7.2020 e quindi tempestivamente dall'opposta e il
15.7.2020 e quindi tardivamente dalla opponente. Dopo di che entrambe hanno tempestivamente depositato la memoria ex n. 3, art. 183, co. 6, c.p.c.: il 20.7.2020
l'opposta e il 23.7.2020 la opponente”.
In proposito, l'appellante ha dedotto che – fermo restando l'incontestato effetto sospensivo derivante dalla legislazione emergenziale per il contrasto alla diffusione del Coronavirus – il Tribunale di Trani avrebbe, nel caso di specie, “rimesso in termini” le parti (spostando in avanti il secondo termine) e ciò avrebbe fatto con il provvedimento reso fuori udienza in data 1° giugno 2020, con il quale aveva rinviato l'udienza già fissata per il 1° luglio 2020 al 18 dicembre 2020.
In particolare, secondo la prospettazione dell'appellante, il Tribunale, fissando una nuova udienza al 18 dicembre 2020, per l'assunzione della decisione sulle prove, avrebbe, di fatto, “rimesso in termini”, nel senso che avrebbe fatto decorrere nuovi termini (non si comprende, però, neppure qual sarebbe il dies a quo); di modo che la memoria depositata in data 15 luglio 2020 e contenente le richieste istruttorie non sarebbe tardiva ma tempestiva.
4 Per rigettare, come infondato, il motivo di appello, è sufficiente evidenziare come il provvedimento reso fuori udienza dal Tribunale di Trani in data 1° giugno 2020 non può avere in nessun caso il valore di “rimessione in termini”, sia perché il dispositivo si limita a differire l'udienza già fissata per il 1° luglio 2020, sia perché non è esplicitata alcuna motivazione circa eventuali impedimenti incolpevoli che possano giustificare una rimessione in termini ex art. 153 co. 2 c.p.c., impedimenti del tutto inesistenti, nei fatti.
D'altro canto, il fatto stesso che il primo giudice avesse motivato il differimento con la evidente presa d'atto che i termini originariamente assegnati e sospesi ex lege dal 9 marzo all'11 maggio 2020 sarebbero venuti a scadere (il 3 luglio per la seconda memoria ed il 23 luglio per la terza) dopo l'udienza fissata, conferma il fatto che i termini, dopo la sospensione, avevano ripreso a decorrere, computandosi anche quelli decorsi prima della sospensione.
Infine, laddove non fossero sufficienti le predette argomentazioni, va rilevato che per una rimessione in termini sarebbe stato necessario che il Tribunale avesse indicato il nuovo dies a quo, cosa che con ha fatto (e neppure, per la verità, è stato prospettato dall'appellante).
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui, nel merito, ha rigettato l'opposizione.
Infatti, secondo la prospettazione dell'appellante, una volta accolto il primo motivo di appello, la Corte dovrebbe procedere all'attività istruttoria, negata dal Tribunale,
e, sulla scorta di tale dimostrazione, accogliere l'opposizione spiegata in primo grado, siccome fondata.
Ciò posto, sarebbe sufficiente il rigetto del primo motivo di appello, per rigettare anche il secondo, non potendo accedere – per i motivi suesposti – ad alcun approfondimento istruttorio, che, peraltro, la stessa società appellante ha rappresentato come indispensabile per dimostrare il reale andamento dei rapporti tra somministrata e somministrante.
Inoltre, i capitoli di prova articolati in primo grado, laddove non inammissibili per la tardività della memoria in cui erano contenuti, sarebbero comunque inammissibili per la loro genericità e per l'irrilevanza rispetto alla domanda di
5 accertamento del contro credito, che è risultata carente già sotto il profilo delle allegazioni (il primo giudice parla di “ragioni di rideterminazione della predetta pretesa invero meramente adombrate dalla opponente”, e l'affermazione, oltre che condivisibile, non è stata espressamente censurata dall'appellante).
Tanto appare sufficiente al rigetto dell'appello, con conferma integrale della sentenza di primo grado, con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio, che seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Sussistono, altresì, i presupposti per la condanna di cui all'art. 96, co. 3 c.p.c. – svincolato dalla domanda di parte -, dal momento che l'appello appare del tutto pretestuoso, siccome fondato su argomentazioni in rito prive di addentellati normativi e su ragioni di merito generiche nelle allegazioni e completamente prive di riscontri probatori.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 17 giugno 2022, da
[...] avverso la sentenza n. 796/2022 del 14 maggio 2022, resa dal Parte_1
Tribunale di Trani in composizione monocratica,
Rigetta l'appello;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali nei confronti dell'appellata, spese che liquida in complessivi €. 5.809,00, per compensi, oltre IVA
e CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge;
Condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. l'appellante al pagamento in favore dell'appellata, della somma di €. 2.000,00;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico dell'appellante;
Così decisa il 17 ottobre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Civile.
6 Il Consigliere est.
RT ET
Il Presidente
IL AR
7