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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/12/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3905/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3905/2025 promosso da:
, nata il [...] in [...], rappresentata e difesa dall'avv. MOSCA Parte_1
BRENDA;
e nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
MOSCA BRENDA.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ancona, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza nei Registri dello Stato
Civile del Comune di MONTEMARCIANO, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza e l'espletamento di ogni ulteriore incombenza di legge alle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e si impegnano ed obbligano entrambi sin d'ora a prestarsi reciproco consenso per il rilascio del passaporto valido per l'estero.
- 1 - 2) il figlio , che viene affidato ad entrambi i genitori in affidamento condiviso, resterà Per_1 ad abitare con la madre sig.ra nella residenza di AR Via San Parte_1
ET n. 60/N.
3) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali;
ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé (occupandosi degli impegni del minore, assistenza compiti scolastici, nelle attività sportive e ricreative ed in eventuali visite mediche e di routine).
4) Il sig. potrà prendere e tenere il figlio con sé, previo congruo avviso Parte_2 alla sig.ra ed avrà diritto di essere informato, sui fatti più importanti della Parte_1 vita del figlio minore.
5) Il Sig. , in ogni caso, potrà tenere con sé il figlio, in qualità di genitore Parte_2 non convivente durante i fine settimana, a settimane alterne.
6) In ogni caso i coniugi si impegnano a regolare le modalità di esercizio dell'affidamento condiviso del figlio anche in base alle esigenze di entrambi dettate dagli orari e dai turni di lavoro. ll Sig. potrà, inoltre, tenere con sé il figlio, durante le vacanze Parte_2 estive, per un periodo complessivo di quindici giorni, anche non consecutivi. In ogni caso, gli accordi quivi contenuti potranno essere derogati, di volta in volta, dai coniugi, in relazione agli impegni lavorativi di entrambi e, soprattutto, in conseguenza alle esigenze ed ai bisogni del minore. Durante le festività natalizie ad anni alterni, il sig. potrà tenere Parte_2 il figlio con sé dal 24 al 30 Dicembre o dal 31 Dicembre al 06 Gennaio, durante le festività pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Tutte le rimanenti festività saranno trascorse da con i genitori rispettando la regola dell'alternanza. Resta inteso Per_1 che i ricorrenti potranno cambiare concordemente le predette modalità ed inoltre i genitori si impegnano a tenere sempre in considerazione la volontà di ed a conservare le Per_1 frequentazioni del figlio con i nonni e parenti di ciascun ramo genitoriale.
7) Essendo il figlio minorenne e collocato presso la residenza materna, il Sig. Per_1 erserà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese Parte_2 Parte_1 la somma mensile di € 200,00 (duecentoeuro/00), a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita. 8)
- 2 - Inoltre il sig. provvederà al pagamento del 50% delle spese Parte_2 straordinarie per il figlio , rinviando integralmente al protocollo in vigore presso il Per_1
Tribunale di Ancona dal 10/07/2024, che le parti dichiarano di conoscere ed approvare, con particolare riguardo all'individuazione delle spese da considerarsi straordinarie e necessarie;
9) I coniugi stabiliscono che l'assegno unico per il figlio a carico resta di esclusiva competenza della sig.ra , la quale quindi ne usufruirà ogni anno senza chiedere Parte_1
l'assenso del sig. Parte_2
10) la residenza coniugale sita in MONTEMARCIANO (AN) Via San ET, n. 60/N resta assegnata alla sig.ra , che provvederà quindi al pagamento di ogni onere Parte_1
e spettanza relativa all'uso dell'immobile (utenze) ed alla sua manutenzione.
11) Le parti danno atto che ogni diverso rapporto economico e patrimoniale è già stato da esse regolato e definito e di non aver quindi più nulla a che pretendere reciprocamente in forza della loro precedente unione matrimoniale e della relativa comunione del residuo.
12) le spese del presente giudizio si intendono interamente compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a AR (AN) il 28/11/2004, rappresentando che dalla loro unione è nato il figlio (in data 13/01/2014), che con Per_1 sentenza del 20/09/2023 il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi e che sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, tempestivamente depositate, con le quali le parti hanno dichiarato di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso, nonché nelle note di trattazione scritta in epigrafe trascritte.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 04/12/2025.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
- 3 - Dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi si sono separati in forza della sentenza pronunciata dal Tribunale Ordinario di Ancona in data 20/09/2023, passata in giudicato. Risulta quindi trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
AR (AN) il 28/11/2004 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
AR al n. 27, parte II, serie A, ufficio 1, dell'anno 2004.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio minore.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti, come dalle stesse pattuito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
AR il 28/11/2004 e trascritto nel Registro dello Stato Parte_2
Civile del Comune di AR al n. 27, parte II, serie A, ufficio 1, dell'anno 2004; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso, come precisate con note di trattazione scritta e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AR di procedere alle annotazioni di legge;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
- 4 - Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22/12/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3905/2025 promosso da:
, nata il [...] in [...], rappresentata e difesa dall'avv. MOSCA Parte_1
BRENDA;
e nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
MOSCA BRENDA.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ancona, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza nei Registri dello Stato
Civile del Comune di MONTEMARCIANO, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza e l'espletamento di ogni ulteriore incombenza di legge alle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e si impegnano ed obbligano entrambi sin d'ora a prestarsi reciproco consenso per il rilascio del passaporto valido per l'estero.
- 1 - 2) il figlio , che viene affidato ad entrambi i genitori in affidamento condiviso, resterà Per_1 ad abitare con la madre sig.ra nella residenza di AR Via San Parte_1
ET n. 60/N.
3) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali;
ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé (occupandosi degli impegni del minore, assistenza compiti scolastici, nelle attività sportive e ricreative ed in eventuali visite mediche e di routine).
4) Il sig. potrà prendere e tenere il figlio con sé, previo congruo avviso Parte_2 alla sig.ra ed avrà diritto di essere informato, sui fatti più importanti della Parte_1 vita del figlio minore.
5) Il Sig. , in ogni caso, potrà tenere con sé il figlio, in qualità di genitore Parte_2 non convivente durante i fine settimana, a settimane alterne.
6) In ogni caso i coniugi si impegnano a regolare le modalità di esercizio dell'affidamento condiviso del figlio anche in base alle esigenze di entrambi dettate dagli orari e dai turni di lavoro. ll Sig. potrà, inoltre, tenere con sé il figlio, durante le vacanze Parte_2 estive, per un periodo complessivo di quindici giorni, anche non consecutivi. In ogni caso, gli accordi quivi contenuti potranno essere derogati, di volta in volta, dai coniugi, in relazione agli impegni lavorativi di entrambi e, soprattutto, in conseguenza alle esigenze ed ai bisogni del minore. Durante le festività natalizie ad anni alterni, il sig. potrà tenere Parte_2 il figlio con sé dal 24 al 30 Dicembre o dal 31 Dicembre al 06 Gennaio, durante le festività pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Tutte le rimanenti festività saranno trascorse da con i genitori rispettando la regola dell'alternanza. Resta inteso Per_1 che i ricorrenti potranno cambiare concordemente le predette modalità ed inoltre i genitori si impegnano a tenere sempre in considerazione la volontà di ed a conservare le Per_1 frequentazioni del figlio con i nonni e parenti di ciascun ramo genitoriale.
7) Essendo il figlio minorenne e collocato presso la residenza materna, il Sig. Per_1 erserà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese Parte_2 Parte_1 la somma mensile di € 200,00 (duecentoeuro/00), a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita. 8)
- 2 - Inoltre il sig. provvederà al pagamento del 50% delle spese Parte_2 straordinarie per il figlio , rinviando integralmente al protocollo in vigore presso il Per_1
Tribunale di Ancona dal 10/07/2024, che le parti dichiarano di conoscere ed approvare, con particolare riguardo all'individuazione delle spese da considerarsi straordinarie e necessarie;
9) I coniugi stabiliscono che l'assegno unico per il figlio a carico resta di esclusiva competenza della sig.ra , la quale quindi ne usufruirà ogni anno senza chiedere Parte_1
l'assenso del sig. Parte_2
10) la residenza coniugale sita in MONTEMARCIANO (AN) Via San ET, n. 60/N resta assegnata alla sig.ra , che provvederà quindi al pagamento di ogni onere Parte_1
e spettanza relativa all'uso dell'immobile (utenze) ed alla sua manutenzione.
11) Le parti danno atto che ogni diverso rapporto economico e patrimoniale è già stato da esse regolato e definito e di non aver quindi più nulla a che pretendere reciprocamente in forza della loro precedente unione matrimoniale e della relativa comunione del residuo.
12) le spese del presente giudizio si intendono interamente compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a AR (AN) il 28/11/2004, rappresentando che dalla loro unione è nato il figlio (in data 13/01/2014), che con Per_1 sentenza del 20/09/2023 il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi e che sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, tempestivamente depositate, con le quali le parti hanno dichiarato di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso, nonché nelle note di trattazione scritta in epigrafe trascritte.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 04/12/2025.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
- 3 - Dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi si sono separati in forza della sentenza pronunciata dal Tribunale Ordinario di Ancona in data 20/09/2023, passata in giudicato. Risulta quindi trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
AR (AN) il 28/11/2004 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
AR al n. 27, parte II, serie A, ufficio 1, dell'anno 2004.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio minore.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti, come dalle stesse pattuito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
AR il 28/11/2004 e trascritto nel Registro dello Stato Parte_2
Civile del Comune di AR al n. 27, parte II, serie A, ufficio 1, dell'anno 2004; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso, come precisate con note di trattazione scritta e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AR di procedere alle annotazioni di legge;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
- 4 - Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22/12/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
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