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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 3923/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3923 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2567/2022 del Giudice di Pace di
Afragola pubblicata il 2/11/2022;
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dagli avv.ti Marco Pesenti
(C.F. ) e Edoardo Natale (C.F. ed elettivamente C.F._1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Guglielmo Romano in Aversa alla Via S. Marta n. 70;
APPELLANTE
E
, nato a [...], il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Musumeci (C.F. C.F._3
) in forza di procura agli atti ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4
studio in Pozzuoli alla I Traversa Pisciarelli 2/C;
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 21/1/2025, trattata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti rassegnavano le rispettive conclusioni mediante note di trattazione scritta, nelle quali si riportavano alle rispettive istanze e difese, quindi la causa veniva assunta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello tempestivamente notificato il 22/3/2023, la società Parte_1
si doleva della ingiustizia della decisione resa dal Giudice di Pace di Afragola con sentenza n.
[...]
2567/2022, depositata il 2/11/2022, nella parte in cui la condannava a restituire ad CP_1
i costi connessi alla erogazione del credito per effetto della estinzione anticipata del
[...]
contratto di mutuo rimborsabile con cessione di quote della retribuzione n. 563657.
Nel dettaglio, l'appellante negava il diritto del mutuatario al rimborso integrale dei costi non maturati, in relazione al periodo del finanziamento non goduto, quantificate in € 1.569,00, senza distinguere tra costi “recurring” o “up front”.
A parere dell'appellante il testo del contratto, informato ai principi di trasparenza e di correttezza nei rapporti negoziali, avrebbe riportato una chiara elencazione delle voci di costo che attengono alle spese fisse contrattuali e che non possono essere rimborsate in caso di estinzione anticipata.
Sul piano giuridico, ha predicato l'applicabilità dell'art. 6 bis co. 3 lett. b d.P.R. 180/1950 che, nel rinviare alle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia del 29/7/2009, avrebbe mantenuto in vita la distinzione tra costi recurring e upfront in materia di prestiti con cessione di quote della retribuzione. Ha invocato la perdurante vigenza della norma, in quanto estranea all'intervento demolitore della Corte Costituzionale, sentenza n. 362/2022, che aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 11 octies, co. 2, d.l. 73/2021.
L'appellante rimproverava al Giudice di primo grado di avere omesso l'applicazione della norma e di avere riconosciuto la rimborsabilità di tutti i costi up front, dunque anche di quelli sostenuti per prestazioni accessorie di intermediazione finanziaria, già versati a al Controparte_2
momento della sottoscrizione del contratto e dunque non incassati dalla mutuante.
Si doleva poi della piana applicazione dei principi contenuti nella sentenza OR, nonostante la recente sentenza della Corte di Giustizia del 9/2/2023, emessa nella causa C-555/21, di tenore opposto: nonostante il caso concernesse l'interpretazione della diversa direttiva 2014/17/UE, in tema di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, la stessa avrebbe presentato un tenore non dissimile dalla direttiva 2008/48 con cui si era confrontata la Corte nel caso OR.
Infine, censurava l'adozione del criterio di calcolo proporzionale pro rata temporis, anziché il metodo della curva degli interessi, senza adeguata motivazione da parte del giudicante.
In definitiva, predicava il diritto ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado e la ripetizione delle somme versate in esecuzione della stessa, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio. Resisteva al gravame l'appellata con deposito di rituale comparsa di risposta, nella quale respingeva gli avversi assunti e opponeva appello incidentale per la ulteriore riforma della sentenza di primo grado.
Nel merito, ribadiva il diritto della mutuataria ad ottenere la restituzione di tutti i costi connessi alla erogazione del credito, a prescindere dalla natura up front o recurring, ai sensi dell'art. 125 sexies t.u.b., da interpretare secondo i criteri espressi dalla sentenza OR della Corte di Giustizia C-
383/2018 dell'11 settembre 2019, pronunciata in tema di riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata. Di conseguenza, inferiva la natura vessatoria delle clausole negoziali che limitavano la ripetibilità dei costi collegati alla erogazione del credito ai sensi degli artt. 33 ss. cod. cons. e 1341 c.c., privilegiando l'interpretazione contra stipulatorem. Ribadiva le medesime argomentazioni anche per le commissioni di intermediazione, che concorrevano al costo totale del credito al pari degli altri oneri sostenuti dal consumatore, senza possibilità di discernere a seconda della rete di distribuzione della finanziaria.
Chiedeva quindi il rigetto dell'appello e, in ulteriore riforma della sentenza gravata, l'accoglimento totale delle proprie ragioni, previo accertamento della vessatorietà delle clausole che negavano il rimborso dei costi residui del credito e la condanna di controparte al pagamento della complessiva somma di € 1.569,00, oltre rivalutazione e interessi legali, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
In premessa, vale la pena rammentare che ha sottoscritto in data 11/11/2015 con Controparte_1 la società un “contratto di prestito con delegazione di pagamento Parte_1 di quota dello stipendio”. Per l'effetto, la finanziaria ha mutuato la somma complessiva di €
42.000,00 di cui:
€ 28.004,39 quale importo netto;
€ 9.302,87 per interessi.
€ 840,00 per commissioni alla mandataria Santander Consumer Unifin s.p.a. per il perfezionamento del finanziamento;
€ 840,00 per commissioni alla mandataria Santander Consumer Unifin s.p.a. per le attività di gestione e riscossione del credito;
€ 2.667,00 per provvigioni all'intermediario del credito;
€ 81,74 per imposte e tasse;
€ 264,00 per spese di incasso quote;
spese di comunicazione gratuite.
Il piano di ammortamento pattuito prevedeva la restituzione rateale della somma in 120 rate mensili di € 350,00 cadauna. Nelle condizioni economiche si indicava un TAEG del 9,04% e un TAN del
5,19% in ragione d'anno.
Tali condizioni venivano ribadite in forma analitica tra le “informazioni europee di base sul credito ai consumatori” in calce al timbro dell'intermediario finanziario soggetto Controparte_2
diverso e ulteriore rispetto alla società mutuante.
Al mutuatario veniva attribuita la facoltà di recedere dal contratto mediante rimborso anticipato delle somme residue, previa riduzione del costo totale del credito in funzione della residua vita del contratto. L'art. 11 delle condizioni generali di contratto precisava che in tal caso sarebbe stato onere del mutuatario informarne la Santander Consumer Unifin s.p.a. per ottenere il conteggio estintivo, rinviando per il dettaglio sulle modalità dell'estinzione anticipata al punto 4 del modulo
“informazioni europee di base sul credito ai consumatori”.
Qui veniva precisato che, in caso di rimborso anticipato del contratto, il cliente avrebbe avuto diritto al rimborso della quota di interessi e oneri non ancora maturati, in proporzione al tempo rimanente alla scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue (“In tal caso il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata;
tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”). Veniva ribadito poi che non sarebbero state rimborsate le spese fisse contrattuali, tra cui le imposte, le commissioni dovute alla mandataria del credito Santander Consumer Unifin s.p.a. per il perfezionamento del finanziamento e le provvigioni versate all'intermediario del credito.
Nel conteggio di estinzione anticipata veniva sviluppato un prospetto di calcolo fedele alle premesse negoziali (cfr. allegati al fascicolo di primo grado). Il consumatore aveva manifestato la volontà di estinguere anticipatamente il contratto alla data del versamento della quarantanovesima rata, rinunciando quindi a corrispondere le successive settantuno rate. Di conseguenza, la finanziaria aveva conteggiato le quote scadute fino al 31/5/2020, ossia fino alla rata n. 49, in €
17.150,00 e il debito residuo in € 24.850,00. Aveva quindi proceduto a stimare il debito residuo al netto dell'abbuono degli interessi per la anticipata estinzione e della quota di oneri non maturati, ma al lordo di due rate insolute e della commissione di estinzione. In definitiva, aveva chiesto la corresponsione a saldo di € 20.292,97 per l'estinzione anticipata del rapporto, comprensivi delle commissioni dovute alla mandataria Unifin e delle provvigioni dovute all'intermediario.
Tanto premesso in fatto, sul piano giuridico occorre esaminare i motivi di appello.
In sintesi, l'intero atto di appello riposa sulla tesi della irripetibilità dei costi up front, in particolar modo delle spese sostenute per l'attività di intermediazione finanziaria e di conclusione del contratto.
Il motivo di appello è infondato. La società appellante fonda le proprie difese sul rilievo della terzietà ed estraneità dell'intermediario finanziario, ma la lettura del testo negoziale restituisce una realtà parzialmente diversa. Il contratto infatti includeva i costi di intermediazione tra le spese necessarie da sopportare per la sua conclusione, trattenendoli dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni ed agli interessi, che la finanziaria incamerava e che avrebbe poi versato separatamente al mediatore tramite la sua mandataria. Questa prassi negoziale non consente al cliente di avere una netta percezione della terzietà dell'intermediario rispetto alla finanziaria, ma anzi radica la convinzione che l'interlocutore del rapporto sia unico, perché unico è il soggetto che materialmente riceve i pagamenti. Il mutuatario non ha versato alcuna somma all'intermediario del credito per remunerare la sua attività, ma ha sempre provveduto ai versamenti direttamente alla finanziaria, tramite la sua mandataria, pertanto non può rispondere della successiva destinazione delle somme in favore dei terzi. Ne consegue che il debitore correttamente si sia rivolto al suo diretto accipiens per ottenere la restituzione dei pagamenti che assume indebiti.
La circostanza che le somme versate per oneri di mediazione e di stipula siano state trasferite ad altro soggetto non può assumere rilievo perché, da un lato, consentirebbe all'accipiente di disporre facilmente della propria responsabilità in favore di altro soggetto e, dall'altra, spoglierebbe il consumatore di una tutela effettiva a fronte delle somme anticipate. Il debitore non avrebbe potuto rivolgere la domanda di ripetizione alla intermediaria del credito, proprio perché l'intera somma è stata da lui versata proprio alla che ha correttamente convenuto in Parte_1
giudizio.
D'altra parte, la scelta di esternalizzare la fase di acquisizione dei contratti di finanziamento, con l'affidamento ad agenti, mediatori creditizi o altre consimili figure, è una libera scelta organizzativa del finanziatore, che non può restringere il diritto del consumatore ad ottenere la riduzione del costo totale del credito nel caso di estinzione anticipata (così Tribunale Torino, 20/03/2023, ma anche
Tribunale Nola, 17/01/2024). Resta tuttavia alla finanziaria la facoltà di regolare le proprie ragioni di regresso nei rapporti interni con l'intermediario del credito. Tale opzione interpretativa appare la più idonea a garantire il rispetto del principio di relatività del contratto, che spiega efficacia vincolante solo tra le parti del rapporto negoziale, ma è anche quella eletta dal legislatore per le fattispecie future.
Il nuovo art. 125 sexies t.u.b., così come novellato dall'articolo 11 octies, comma 2, d.l. 25/5/2021,
n. 73, prevede al comma 3 che “Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito”. Sebbene non sia applicabile al caso di specie per evidenti ragioni temporali, tale indicazione normativa costituisce un utile criterio ermeneutico per orientare l'interprete nel regolamento dei rapporti tra consumatore, finanziatore e intermediario e per allocare l'onere di recuperare i costi di intermediazione sul finanziatore, anziché sul consumatore.
L'appellante ha comunque insistito nella irripetibilità di tutti i costi maturati all'atto del perfezionamento del contratto (cd. costi up front). Accedendo alla prospettazione della parte,
l'individuazione dei costi up front sarebbe stata oggetto di una chiara e trasparente illustrazione nel testo contrattuale, idonea ad informare il consumatore in maniera esaustiva sugli effetti di un eventuale rimborso anticipato. La clausola di irripetibilità sarebbe stata dunque pattuita in maniera chiara e immune da censure di vessatorietà.
In effetti, tra le condizioni economiche venivano elencati quei costi che, secondo le deduzioni della banca, sarebbero stati dovuti in misura fissa in ragione dell'erogazione del finanziamento, a prescindere dalla durata del rapporto, e che dunque non avrebbero potuto essere restituiti in caso di rimborso anticipato. Tra questi costi, cd. up front, tipicamente si fanno rientrare le spese dovute per l'apertura della pratica e l'attivazione del finanziamento. Da questi tradizionalmente si distinguono i costi recurring, che invece remunerano attività e rischi connessi allo svolgimento del rapporto negoziale per tutta la sua naturale durata.
In ragione delle diverse funzioni assolte da tali oneri economici, in passato la giurisprudenza tradizionale ha sostenuto che in caso di estinzione anticipata solo i costi recurring fossero rimborsabili al cliente, per la parte residua del rapporto non attuata, mentre non fossero recuperabili i costi up front, riferibili ad attività ormai esaurite (cfr. Tribunale Napoli, 04/12/2018).
La bipartizione, in apparenza chiara e lineare, tra i due tipi di costo e tra le diverse funzioni svolte, non ha condotto sempre a risultati univoci nella prassi contrattuale delle banche e nella interpretazione nelle aule giudiziarie. Come osservato lucidamente dal Tribunale di Torino, con la sentenza del 21/3/2020, questa “differenza, astrattamente chiara, tra costi pertinenti a prestazioni interamente eseguite e costi che maturano in ragione della durata del contratto, risulta più opaca e sfumata nel contenzioso, per l'esistenza di comportamenti opportunistici degli intermediari, in violazione dei doveri di trasparenza e informazione, quali la duplicazione dei costi, la mancanza di chiarezza nella rappresentazione delle attività o l'ambiguità nel discriminare tra costi up front e recurring”.
La legge, del resto, non forniva all'interprete delle chiare indicazioni sul punto. La disciplina di cui all'art. 125 sexies t.u.b. è apparentemente unitaria e sembra ignorare ogni discriminazione tra le diverse voci di costo: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto…”.
In mancanza di indicazioni normative, un ruolo fondamentale è stato assolto dagli obblighi informativi precontrattuali e dalla trasparenza adottata nella predisposizione delle condizioni contrattuali. È fondamentale che in sede negoziale avvenga una corretta distinzione tra quota up front e quota recurring all'interno della complessiva commissione corrisposta e che tale distinzione sia resa palese alla clientela, come emerge dalle decisioni dell'ABF, che ha avuto ripetute occasioni di occuparsi della questione. Sul punto si è affermato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie, così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo, ma che, in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare
(cfr., ex multis, ABF, Collegio di Milano, Decisione n. 2084 del 19 aprile 2013). Pertanto, in assenza di una chiara distinzione nel contratto, dovranno essere rimborsati al cliente tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito, in relazione alle rate residue, anche in applicazione dei criteri ermeneutici contra stipulatorem di cui all'art. 1370 c.c. e all'art. 35 co. 2 d.lgs. n. 206/2005 (in questo senso la decisione del collegio di coordinamento dell'ABF resa in data 11/12/2019 n.
26525).
Ad ulteriore conferma di tali considerazioni, si richiama la giurisprudenza sovranazionale della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, in data 11/9/2019 (in causa C-383/18, OR), decidendo una questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale polacco di Lublino, ha statuito che
“l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
La sentenza impone una chiave di lettura univoca della disciplina nazionale in materia ed in particolare dell'art. 125 sexies t.u.b., introdotto proprio in applicazione della direttiva 2008/48/CE. I giudici sovranazionali confermano l'impostazione sostanzialistica tradizionalmente adottata nella interpretazione della disciplina consumeristica, di matrice europea, e superano la distinzione tra le due tipologie di costi, in quanto la loro oggettiva determinazione e selezione è lasciata alla discrezionalità degli istituti creditizi che predispongono unilateralmente le condizioni di contratto, nella duplice posizione di supremazia informativa ed economica. La parificazione di trattamento normativo tra costi recurring e costi up front inaugurata dalla Corte di Giustizia mira a ripristinare una protezione efficace del consumatore, scoraggiando gli enti creditizi dal predisporre clausole ambigue perché l'“effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente come dipendenti dalla durata del contratto” (cfr. sent. cit.).
L'inedita motivazione della sentenza OR non può essere ignorata sul presupposto che la direttiva di cui va a fornire un'interpretazione autentica avrebbe efficacia vincolante solo nei rapporti verticali (tra le istituzioni dell'Unione e gli Stati Membri) e non nei rapporti orizzontali (tra i privati cittadini), perché la dir. 2008/48/CE è già stata da tempo recepita nell'ordinamento nazionale con l'introduzione dell'art. 125 sexies t.u.b. La pronuncia offre anzi un prezioso criterio ermeneutico per leggere la normativa interna in maniera convenzionalmente orientata ed improntata ai germi sostanzialistici della disciplina consumeristica, risolvendo così i residui dubbi in merito alla latitudine precettiva dell'art. 125 sexies t.u.b. Non si deve dimenticare che la pratica dell'interpretazione conforme costituisce non già una facoltà del giudice, bensì un obbligo, in adesione al principio di leale cooperazione di cui all'art. 4, par. 3 Trattato UE, che è rivolto a tutti gli organi degli Stati Membri. Come organo dello Stato, il giudice nazionale è anche destinatario degli effetti diretti della direttiva, al cui contenuto precettivo non ha facoltà di sottrarsi, e quindi è a maggior ragione vincolato dal diritto europeo nella sua opera di interpretazione del diritto interno.
La natura vincolante dell'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di Giustizia è stata riconosciuta anche dalla IO (ex multis Cass. 3/3/2017 n. 5381; Cass. 8/2/2016 n. 2468;
Cass. 11/12/2012 n. 22577), secondo cui tale interpretazione “ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità”.
L'applicabilità della sentenza OR non può essere esclusa in base al fatto che la pronuncia sia intervenuta successivamente alla conclusione del contratto per cui è causa, perché le pronunce della
Corte hanno effetto retroattivo, in quanto dichiarative o di interpretazione autentica della fonte normativa;
solo la Corte di Giustizia ha il potere di rimodulare gli effetti delle proprie decisioni in maniera diversa, limitando eventualmente la produzione degli effetti con decorrenza ex nunc, per tutelare particolari situazioni di affidamento.
Una previsione pattizia in contrasto con i suddetti principi si dovrà ritenere nulla per contrasto con la norma imperativa dettata dall'art. 125 sexies t.u.b., secondo l'interpretazione convenzionalmente orientata suggerita dalla giurisprudenza europea (ex multis, nella giurisprudenza di merito, si veda
Tribunale Mantova, 02/02/2021).
Questa soluzione deve essere confermata a prescindere dal grado di assolvimento degli oneri di trasparenza. L'elevato grado di tutela del consumatore deve essere raggiunto a prescindere dalle scelte negoziali delle finanziarie: la Corte di giustizia “non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri” (Corte Costituzionale 263/2022).
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, a parere della scrivente anche nel caso di specie
è necessario superare la bipartizione tra le diverse voci di costo e riconoscere il diritto del consumatore al rimborso di una somma che includa tutte le commissioni applicate, ivi compresi i costi che il contratto considerava irripetibili, in relazione alla residua durata del contratto.
Conducono inevitabilmente a tale conclusione diversi argomenti.
In primo luogo occorre valorizzare il tenore delle pattuizioni. A prescindere dalla chiarezza del testo contrattuale, la clausola di irripetibilità risulta affetta da vessatorietà ai sensi dell'art. 33 d.lgs.
206/2005 (cd. Codice del Consumo), poiché determinativa di un significativo squilibrio del sinallagma negoziale.
Non è superfluo rammentare che la ratio legis dell'art. 33 non riposa sull'equilibrio economico tra le prestazioni. Il “significativo squilibrio” che la norma intende censurare non riguarda il peso economico delle prestazioni, bensì i diritti e gli obblighi assunti dalle parti in posizioni corrispettive, quando si pone in violazione del principio di buona fede. Le clausole che provocano questo effetto possono essere censurate a prescindere dall'inquadramento specifico in una delle condizioni enumerate in via esemplificativa - e non tassativa - dall'art. 33 co. 2 cod. cons., nella misura in cui privano il consumatore di ogni facoltà di autodeterminazione negoziale. Anche nel caso di specie, la selezione dei costi irripetibili è stata rimessa alla scelta unilaterale e discrezionale del mutuante, nell'esercizio di una posizione negoziale di preminenza, senza possibilità per il mutuatario di negoziare un diverso contenuto della clausola o di intervenire nel merito del conteggio estintivo, aggravando notevolmente i suoi oneri in caso di recesso anticipato.
In secondo luogo, occorre valorizzare la gerarchia delle fonti. La primazia del diritto dell'Unione europea impone di non discostarsi dalle decisioni della Corte di Giustizia nella interpretazione del diritto europeo, che sono vincolanti per il giudice nazionale, e in particolare dai principi di diritto espressi nella sentenza OR. Questi criteri ermeneutici devono essere osservati non solo per l'interpretazione delle norme nazionali che hanno recepito la direttiva europea e, in particolare, dell'art. 125 sexies t.u.b., ma anche per l'interpretazione delle clausole del contratto che ne riproducono il contenuto, come quella che ha stabilito l'irripetibilità dei costi.
Infine, non si può ignorare che i principi consacrati dalla giurisprudenza sovranazionale siano stati definitivamente recepiti dal legislatore nazionale. Nella nuova formulazione dell'art. 125 sexies t.u.b., così novellato dall'art. 11 octies, comma 2, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, ratione temporis applicabile ai soli contratti stipulati successivamente alla sua introduzione, è stato definitivamente sancito il diritto del consumatore al recupero “di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte” per effetto della estinzione anticipata del finanziamento.
L'intervento della riforma non sposta comunque il tenore della decisione. Secondo un orientamento che si era diffuso tra gli operatori del settore, il novellato comma 2 dell'art. 125 sexies t.u.b. avrebbe surrettiziamente ripristinato la distinzione tra costi up front e costi recurring per le fattispecie anteriori alla sua introduzione, facendo leva su un espresso richiamo alle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia che contemplavano questo doppio binario (Tribunale Napoli Nord,
26/01/2022). Tuttavia, questo orientamento è stato definitivamente screditato dalla Corte
Costituzionale, che ha censurato quel riferimento normativo come “difforme rispetto al contenuto della sentenza OR” e come un vero e proprio “inadempimento agli obblighi «derivanti dall'ordinamento comunitario»” ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. (Corte Costituzionale,
22/12/2022 n. 263). Di conseguenza, a prescindere dalla qualità del testo contrattuale, il carattere vincolante della giurisprudenza sovranazionale non lascia margini all'interprete per una interpretazione difforme da quella inaugurata dalla sentenza OR.
Queste conclusioni impongono di rigettare gli ulteriori motivi di appello.
L'appellante si duole della omessa applicazione dell'art. 6 bis co. 3 lett. b) d.P.R. 180/1950, sul rilievo che questa norma non sarebbe stata sottoposta allo scrutinio della Corte Costituzionale e che comunque avrebbe carattere speciale rispetto al vigente art. 125 sexies t.u.b.
Tale norma, introdotta dal d.lgs. 169/2012, stabilisce che “All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385…” mentre al successivo comma 3, invocato dall'appellante, che “La Banca d'Italia definisce, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione. In particolare, tali disposizioni sono volte a… b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto”.
A loro volta nelle richiamate disposizioni della Banca d'Italia del 29/7/2009, alla sezione VII, par.
5.2.1., è precisato che “Nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore”.
Accedendo alla tesi dell'appellante, il richiamo alla normativa secondaria sarebbe decisivo per riesumare la distinzione tra costi upfront e recurring, apparentemente sepolta dalla Corte
Costituzionale, e per legittimare la irripetibilità dei primi, a fronte della anticipata estinzione di prestiti con cessione del quinto della retribuzione.
Questa tesi, per quanto suggestiva, non può essere condivisa per svariati argomenti. Anzitutto, è la gerarchia delle fonti che impone di respingere questa ricostruzione. Le disposizioni della Banca d'Italia costituiscono una fonte di grado subordinato, che non può derogare alle norme di rango primario e che non può sovvertire principi affermati dalla legge sovranazionale e da quella ordinaria e ribaditi dalla autorevole interpretazione della Corte Costituzionale.
È vero che la Corte Costituzionale si è pronunciata limitatamente all'art. 125 sexies t.u.b. e non anche sull'art. 6 bis co. 3 lett. b) d.P.R. 180/1950, ma non si possono ignorare le affinità tra le due norme: entrambe infatti contengono un meccanismo di rinvio alle fonti secondarie sostanzialmente analogo, che la Corte ha definito in termini di “completamento prescrittivo della norma primaria”
(cfr. sentenze n. 3 del 2019, n. 200 del 2018, n. 178 del 2015 e n. 1104 del 1988). Tra l'altro, in entrambi i casi il rinvio verte sulla medesima norma di rango subordinato.
L'appellante propone di adottare una interpretazione contraria ai principi generalmente affermati a livello di normazione primaria, con la pretesa di assegnare alle norme secondarie la forza di derogare ad una fonte di rango più elevato. Questa tesi avrebbe l'effetto di sovvertire il principio consacrato dall'art. 125 sexies t.u.b., secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata, di generale ripetibilità di tutti i costi connessi alla erogazione del credito, per il caso di estinzione anticipata del finanziamento, con l'effetto di vanificare l'intervento della stessa Corte
Costituzionale e, più in generale, la tutela degli interessi del consumatore, che rivestono precipua importanza per il legislatore europeo.
Non convince del contrario il carattere di specialità che la parte pretende di attribuire all'art. 6 bis co. 3 lett. b) d.P.R. 180/1950.
Secondo la tesi coltivata dall'appellante, la norma primaria sarebbe ritagliata specificamente sui finanziamenti con cessione di quote del quinto dello stipendio, con l'effetto di derogare alle regole generali stabilite per gli altri finanziamenti.
La finanziaria ha trascurato però il riferimento letterale alle altre “fattispecie ad esso assimilate”: questo sintagma dimostra che la norma non è formulata con intento derogatorio e che non ha inteso ritagliare una disciplina speciale per i soli prestiti con cessione del quinto. Non è un caso che la medesima espressione letterale fosse presente anche nelle citate disposizioni della Banca d'Italia del
29/7/2009 (cfr. sezione VII, par. 5.2.1.: “Nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate…). Anche nell'autorevole interpretazione della Corte Costituzionale, non si è mai dubitato della riferibilità di queste norme a tutti i finanziamenti e non soltanto a quelli attuati con cessione di quote della retribuzione.
Non trova dunque fondamento la tesi della specialità della norma contenuta nell'art. 6 bis co. 3 lett.
b) d.P.R. 180/1950. Al contrario, presenta carattere di specialità la norma contenuta nell'art. 125 sexies t.u.b., perché il suo ambito applicativo è delimitato sul piano soggettivo ai soli contratti di credito al consumo stipulati con consumatori. In tutti i casi in cui il credito viene erogato a un consumatore, anche i prestiti con cessione del quinto o con delegazione di pagamento non possono sottrarsi all'applicabilità dell'art. 125 sexies t.u.b.
Diversamente opinando, si perverrebbe all'irragionevole risultato di discernere il trattamento del consumatore in dipendenza della tipologia di finanziamento erogato, vanificando gli obiettivi di tutela che l'Unione Europea e di conseguenza lo Stato italiano, nell'attuazione della direttiva, intendono perseguire (cfr. Corte Cost. cit.: “Questa Corte deve, dunque, assicurare il rispetto degli impegni assunti dallo Stato italiano nei confronti dell'Unione europea e deve, di conseguenza, tutelare gli interessi che la disciplina europea ha inteso proteggere: in questo caso, gli interessi del consumatore”).
L'apparente antinomia interpretativa deve allora essere risolta nel senso conforme alla Costituzione.
L'unica interpretazione costituzionalmente orientata impone di assegnare anche all'art. 6 bis co. 3 lett. b) d.P.R. 180/1950 la medesima lettura attribuita all'art. 125 sexies t.u.b. L'interpretazione letterale sollecitata dall'appellante può in ipotesi essere riservata a un ambito applicativo residuale, ossia ai soli soggetti mutuatari che non rivestano la qualifica di consumatore, ma senza possibilità di rinnegare il principio consacrato dall'art. 125 sexies t.u.b. e ribadito dalla Corte Costituzionale.
Non conduce a considerazioni difformi il paragone con la direttiva 2014/17/UE, esaminata dalla
Corte di Giustizia con la recente pronuncia del 9 febbraio 2023, C-555/21.
A parere della scrivente, non è possibile conformarsi al precedente di merito citato dall'appellante, per svariate argomentazioni.
Anzitutto, sul piano normativo, le fattispecie vertono sull'applicazione di fonti diverse.
La Corte di Giustizia è intervenuta nell'interpretazione autentica di una nuova e diversa direttiva, senza la pretesa di condizionare le fattispecie regolate dalle precedenti, a prescindere dalla affinità di contenuto. La portata della sentenza è necessariamente confinata alla fonte da applicare nella fattispecie controversa, con la conseguenza che una estensione implicita ad altre fonti normative appare indebita, se non arbitraria.
Sul piano del contenuto, le due direttive afferiscono a materie parzialmente diverse. La direttiva 2014/17/UE è intervenuta a disciplinare la materia dei “contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali”, quindi un settore più specifico e ristretto rispetto alla precedente direttiva 2008/48/CE, che a sua volta riguardava tutti i contratti di credito ai consumatori. In particolare, al considerando n. 15 della direttiva 2014/17 veniva ricondotto il suo ambito applicativo ai “contratti di credito relativi a beni immobili” ossia “ai crediti garantiti da beni immobili, indipendentemente dalle finalità del credito, ai contratti di rifinanziamento o altri contratti di credito che aiutano chi abbia la proprietà integrale o parziale di un bene immobile o di un terreno a mantenerla e ai crediti utilizzati per acquistare un bene immobile in alcuni Stati membri, compresi i prestiti che non richiedono il rimborso del capitale o, a meno che gli Stati membri non dispongano un quadro alternativo adeguato, quelli il cui fine è il finanziamento temporaneo tra la vendita di un bene immobile e l'acquisto di un altro e a crediti garantiti per la ristrutturazione di un bene immobile residenziale”.
Con ogni evidenza, il settore della nuova direttiva non è pertinente alla fattispecie in oggetto.
In ogni caso, sul piano intertemporale, i principi elaborati dalla Corte di Giustizia non potrebbero essere applicati alle fattispecie anteriori.
La retroattività della sentenza della Corte di Giustizia si arresta alla data di introduzione della fonte normativa di cui fornisce una interpretazione autentica. La direttiva del 2017 è entrata in vigore in epoca successiva alla conclusione del contratto di prestito sottoscritto dall' , che risale al CP_1
2015, con la conseguenza che le uniche fonti normative di riferimento devono essere ricavate nella direttiva 2008/48 e nell'art. 125 sexies t.u.b., secondo la formulazione vigente all'epoca della sottoscrizione.
Per le ragioni sopra esposte, l'appello proposto in via principale si presenta nel complesso infondato e va rigettato, in accoglimento delle difese dell'appellato.
La piena applicazione dell'art. 125 sexies t.u.b. ratione temporis vigente impone la condanna della finanziaria alla restituzione della quota di oneri e commissioni per la estinzione anticipata del finanziamento, a prescindere dalla pretesa distinzione tra costi upfront o recurring, che non trova legittimazione normativa.
La metodologia di calcolo deve seguire il criterio pro rata temporis, che accorda al cliente il diritto alla restituzione, in misura proporzionale al tempo non goduto, delle commissioni applicate in un'unica soluzione in vista della naturale durata del rapporto. Anche sotto questo profilo va disattesa la censura dell'appellante, che invocava l'applicazione di un diverso criterio di calcolo. È lo stesso contratto ad avere esercitato una espressa opzione per il criterio proporzionale, laddove stabiliva che, in caso di rimborso anticipato, “il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata;
tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue” (cfr. art. 4 delle “informazioni europee di base sul credito ai consumatori”).
Anche in questo caso, l'importo da rimborsare deve quindi essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, che tenga conto delle rate residue e non scadute, secondo il seguente schema: l'importo complessivo degli oneri economici deve essere suddiviso per il numero complessivo delle rate stabilito in contratto e successivamente moltiplicato per il numero delle rate residue.
Il medesimo criterio deve essere adottato sia per il rimborso dei costi recurring, sia per i costi up front, trattandosi sempre di costi del credito da considerare unitariamente (cfr. Tribunale Mantova,
02/02/2021). Ne consegue che debba essere proporzionalmente rimborsata al cliente secondo questo criterio anche la quota residua di commissioni, che erano state oggetto di restituzione non integrale, in accoglimento dell'appello incidentale.
Nel dettaglio, l'appellato ha chiesto la ripetizione della quota di oneri corrispondenti alle commissioni di istruttoria, alle commissioni di gestione, alle commissioni di intermediazione e alle spese di incasso, in proporzione alla residua durata del contratto (cfr. pag. 20 della comparsa di risposta).
Considerando la durata naturale del contratto in 120 rate mensili e l'estinzione anticipata alla rata n.
49, la quota di oneri è dovuta per le residue 71 rate non corrisposte.
La somma totale di questi oneri per l'intera vita del contratto ammonta ad € 4.611,00, che gravano pro rata in € 38,425: moltiplicato per le 71 rate residue, gli oneri per la residua vita del contratto ammontano ad € 2.728,175, arrotondati in € 2.728,18, come esposto anche nel prospetto di calcolo elaborato dall'appellato (cfr. pag. 20 della comparsa di risposta).
Nel conteggio estintivo, risultano già restituite le commissioni di intermediazione per € 1.002,98, le spese per l'incasso per € 156,20 e commissioni per la mandataria Unifin per € 812,92.
Come ha correttamente osservato la finanziaria, il prospetto dell'appellante ha tenuto conto della restituzione delle prime due, ma non delle commissioni per la mandataria, pervenendo alla erronea conclusione che fossero ancora da restituire € 1.569,00 (risultato ottenuto dalla sottrazione di €
1.002,98 e di € 156,20 dagli originali € 2.728,18).
Ne consegue che il mutuatario conserva il diritto alla restituzione di ulteriori € 756,08, al netto di quanto già restituito sulla base del conteggio estintivo, in parziale accoglimento dell'ultimo motivo di appello.
In definitiva, l'appello incidentale va solo parzialmente accolto, in accoglimento dell'ultimo motivo di appello;
per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, la società appellante va condannata al pagamento in favore dell'appellato di € 756,08.
Sul capitale sono inoltre dovuti gli interessi legali, trattandosi di debito di valuta, dalla data della domanda giudiziale di primo grado, in mancanza di una formale messa in mora, sino al soddisfo.
Nel regolamento delle spese di lite, non si può ignorare che la materia è stata animata da profondi mutamenti normativi e accesi dibattiti giurisprudenziali, che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
La fondatezza dell'ultimo motivo di appello, che ha limitato l'accoglimento dell'appello incidentale, e la parziale fondatezza dello stesso appello incidentale giustificano la mancata attestazione dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002 (cfr.
Cass. 5/4/2019 n. 9660).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello incidentale, parzialmente riformando la sentenza n.
2567/2022 del Giudice di Pace di Afragola pubblicata il 2/11/2022, condanna
[...]
al pagamento in favore di di € 756,08, oltre Parte_1 Controparte_1
interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2. Compensa integralmente le spese per entrambi i gradi di giudizio.
Aversa, 25/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3923 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2567/2022 del Giudice di Pace di
Afragola pubblicata il 2/11/2022;
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dagli avv.ti Marco Pesenti
(C.F. ) e Edoardo Natale (C.F. ed elettivamente C.F._1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Guglielmo Romano in Aversa alla Via S. Marta n. 70;
APPELLANTE
E
, nato a [...], il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Musumeci (C.F. C.F._3
) in forza di procura agli atti ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4
studio in Pozzuoli alla I Traversa Pisciarelli 2/C;
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 21/1/2025, trattata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti rassegnavano le rispettive conclusioni mediante note di trattazione scritta, nelle quali si riportavano alle rispettive istanze e difese, quindi la causa veniva assunta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello tempestivamente notificato il 22/3/2023, la società Parte_1
si doleva della ingiustizia della decisione resa dal Giudice di Pace di Afragola con sentenza n.
[...]
2567/2022, depositata il 2/11/2022, nella parte in cui la condannava a restituire ad CP_1
i costi connessi alla erogazione del credito per effetto della estinzione anticipata del
[...]
contratto di mutuo rimborsabile con cessione di quote della retribuzione n. 563657.
Nel dettaglio, l'appellante negava il diritto del mutuatario al rimborso integrale dei costi non maturati, in relazione al periodo del finanziamento non goduto, quantificate in € 1.569,00, senza distinguere tra costi “recurring” o “up front”.
A parere dell'appellante il testo del contratto, informato ai principi di trasparenza e di correttezza nei rapporti negoziali, avrebbe riportato una chiara elencazione delle voci di costo che attengono alle spese fisse contrattuali e che non possono essere rimborsate in caso di estinzione anticipata.
Sul piano giuridico, ha predicato l'applicabilità dell'art. 6 bis co. 3 lett. b d.P.R. 180/1950 che, nel rinviare alle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia del 29/7/2009, avrebbe mantenuto in vita la distinzione tra costi recurring e upfront in materia di prestiti con cessione di quote della retribuzione. Ha invocato la perdurante vigenza della norma, in quanto estranea all'intervento demolitore della Corte Costituzionale, sentenza n. 362/2022, che aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 11 octies, co. 2, d.l. 73/2021.
L'appellante rimproverava al Giudice di primo grado di avere omesso l'applicazione della norma e di avere riconosciuto la rimborsabilità di tutti i costi up front, dunque anche di quelli sostenuti per prestazioni accessorie di intermediazione finanziaria, già versati a al Controparte_2
momento della sottoscrizione del contratto e dunque non incassati dalla mutuante.
Si doleva poi della piana applicazione dei principi contenuti nella sentenza OR, nonostante la recente sentenza della Corte di Giustizia del 9/2/2023, emessa nella causa C-555/21, di tenore opposto: nonostante il caso concernesse l'interpretazione della diversa direttiva 2014/17/UE, in tema di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, la stessa avrebbe presentato un tenore non dissimile dalla direttiva 2008/48 con cui si era confrontata la Corte nel caso OR.
Infine, censurava l'adozione del criterio di calcolo proporzionale pro rata temporis, anziché il metodo della curva degli interessi, senza adeguata motivazione da parte del giudicante.
In definitiva, predicava il diritto ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado e la ripetizione delle somme versate in esecuzione della stessa, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio. Resisteva al gravame l'appellata con deposito di rituale comparsa di risposta, nella quale respingeva gli avversi assunti e opponeva appello incidentale per la ulteriore riforma della sentenza di primo grado.
Nel merito, ribadiva il diritto della mutuataria ad ottenere la restituzione di tutti i costi connessi alla erogazione del credito, a prescindere dalla natura up front o recurring, ai sensi dell'art. 125 sexies t.u.b., da interpretare secondo i criteri espressi dalla sentenza OR della Corte di Giustizia C-
383/2018 dell'11 settembre 2019, pronunciata in tema di riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata. Di conseguenza, inferiva la natura vessatoria delle clausole negoziali che limitavano la ripetibilità dei costi collegati alla erogazione del credito ai sensi degli artt. 33 ss. cod. cons. e 1341 c.c., privilegiando l'interpretazione contra stipulatorem. Ribadiva le medesime argomentazioni anche per le commissioni di intermediazione, che concorrevano al costo totale del credito al pari degli altri oneri sostenuti dal consumatore, senza possibilità di discernere a seconda della rete di distribuzione della finanziaria.
Chiedeva quindi il rigetto dell'appello e, in ulteriore riforma della sentenza gravata, l'accoglimento totale delle proprie ragioni, previo accertamento della vessatorietà delle clausole che negavano il rimborso dei costi residui del credito e la condanna di controparte al pagamento della complessiva somma di € 1.569,00, oltre rivalutazione e interessi legali, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
In premessa, vale la pena rammentare che ha sottoscritto in data 11/11/2015 con Controparte_1 la società un “contratto di prestito con delegazione di pagamento Parte_1 di quota dello stipendio”. Per l'effetto, la finanziaria ha mutuato la somma complessiva di €
42.000,00 di cui:
€ 28.004,39 quale importo netto;
€ 9.302,87 per interessi.
€ 840,00 per commissioni alla mandataria Santander Consumer Unifin s.p.a. per il perfezionamento del finanziamento;
€ 840,00 per commissioni alla mandataria Santander Consumer Unifin s.p.a. per le attività di gestione e riscossione del credito;
€ 2.667,00 per provvigioni all'intermediario del credito;
€ 81,74 per imposte e tasse;
€ 264,00 per spese di incasso quote;
spese di comunicazione gratuite.
Il piano di ammortamento pattuito prevedeva la restituzione rateale della somma in 120 rate mensili di € 350,00 cadauna. Nelle condizioni economiche si indicava un TAEG del 9,04% e un TAN del
5,19% in ragione d'anno.
Tali condizioni venivano ribadite in forma analitica tra le “informazioni europee di base sul credito ai consumatori” in calce al timbro dell'intermediario finanziario soggetto Controparte_2
diverso e ulteriore rispetto alla società mutuante.
Al mutuatario veniva attribuita la facoltà di recedere dal contratto mediante rimborso anticipato delle somme residue, previa riduzione del costo totale del credito in funzione della residua vita del contratto. L'art. 11 delle condizioni generali di contratto precisava che in tal caso sarebbe stato onere del mutuatario informarne la Santander Consumer Unifin s.p.a. per ottenere il conteggio estintivo, rinviando per il dettaglio sulle modalità dell'estinzione anticipata al punto 4 del modulo
“informazioni europee di base sul credito ai consumatori”.
Qui veniva precisato che, in caso di rimborso anticipato del contratto, il cliente avrebbe avuto diritto al rimborso della quota di interessi e oneri non ancora maturati, in proporzione al tempo rimanente alla scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue (“In tal caso il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata;
tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”). Veniva ribadito poi che non sarebbero state rimborsate le spese fisse contrattuali, tra cui le imposte, le commissioni dovute alla mandataria del credito Santander Consumer Unifin s.p.a. per il perfezionamento del finanziamento e le provvigioni versate all'intermediario del credito.
Nel conteggio di estinzione anticipata veniva sviluppato un prospetto di calcolo fedele alle premesse negoziali (cfr. allegati al fascicolo di primo grado). Il consumatore aveva manifestato la volontà di estinguere anticipatamente il contratto alla data del versamento della quarantanovesima rata, rinunciando quindi a corrispondere le successive settantuno rate. Di conseguenza, la finanziaria aveva conteggiato le quote scadute fino al 31/5/2020, ossia fino alla rata n. 49, in €
17.150,00 e il debito residuo in € 24.850,00. Aveva quindi proceduto a stimare il debito residuo al netto dell'abbuono degli interessi per la anticipata estinzione e della quota di oneri non maturati, ma al lordo di due rate insolute e della commissione di estinzione. In definitiva, aveva chiesto la corresponsione a saldo di € 20.292,97 per l'estinzione anticipata del rapporto, comprensivi delle commissioni dovute alla mandataria Unifin e delle provvigioni dovute all'intermediario.
Tanto premesso in fatto, sul piano giuridico occorre esaminare i motivi di appello.
In sintesi, l'intero atto di appello riposa sulla tesi della irripetibilità dei costi up front, in particolar modo delle spese sostenute per l'attività di intermediazione finanziaria e di conclusione del contratto.
Il motivo di appello è infondato. La società appellante fonda le proprie difese sul rilievo della terzietà ed estraneità dell'intermediario finanziario, ma la lettura del testo negoziale restituisce una realtà parzialmente diversa. Il contratto infatti includeva i costi di intermediazione tra le spese necessarie da sopportare per la sua conclusione, trattenendoli dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni ed agli interessi, che la finanziaria incamerava e che avrebbe poi versato separatamente al mediatore tramite la sua mandataria. Questa prassi negoziale non consente al cliente di avere una netta percezione della terzietà dell'intermediario rispetto alla finanziaria, ma anzi radica la convinzione che l'interlocutore del rapporto sia unico, perché unico è il soggetto che materialmente riceve i pagamenti. Il mutuatario non ha versato alcuna somma all'intermediario del credito per remunerare la sua attività, ma ha sempre provveduto ai versamenti direttamente alla finanziaria, tramite la sua mandataria, pertanto non può rispondere della successiva destinazione delle somme in favore dei terzi. Ne consegue che il debitore correttamente si sia rivolto al suo diretto accipiens per ottenere la restituzione dei pagamenti che assume indebiti.
La circostanza che le somme versate per oneri di mediazione e di stipula siano state trasferite ad altro soggetto non può assumere rilievo perché, da un lato, consentirebbe all'accipiente di disporre facilmente della propria responsabilità in favore di altro soggetto e, dall'altra, spoglierebbe il consumatore di una tutela effettiva a fronte delle somme anticipate. Il debitore non avrebbe potuto rivolgere la domanda di ripetizione alla intermediaria del credito, proprio perché l'intera somma è stata da lui versata proprio alla che ha correttamente convenuto in Parte_1
giudizio.
D'altra parte, la scelta di esternalizzare la fase di acquisizione dei contratti di finanziamento, con l'affidamento ad agenti, mediatori creditizi o altre consimili figure, è una libera scelta organizzativa del finanziatore, che non può restringere il diritto del consumatore ad ottenere la riduzione del costo totale del credito nel caso di estinzione anticipata (così Tribunale Torino, 20/03/2023, ma anche
Tribunale Nola, 17/01/2024). Resta tuttavia alla finanziaria la facoltà di regolare le proprie ragioni di regresso nei rapporti interni con l'intermediario del credito. Tale opzione interpretativa appare la più idonea a garantire il rispetto del principio di relatività del contratto, che spiega efficacia vincolante solo tra le parti del rapporto negoziale, ma è anche quella eletta dal legislatore per le fattispecie future.
Il nuovo art. 125 sexies t.u.b., così come novellato dall'articolo 11 octies, comma 2, d.l. 25/5/2021,
n. 73, prevede al comma 3 che “Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito”. Sebbene non sia applicabile al caso di specie per evidenti ragioni temporali, tale indicazione normativa costituisce un utile criterio ermeneutico per orientare l'interprete nel regolamento dei rapporti tra consumatore, finanziatore e intermediario e per allocare l'onere di recuperare i costi di intermediazione sul finanziatore, anziché sul consumatore.
L'appellante ha comunque insistito nella irripetibilità di tutti i costi maturati all'atto del perfezionamento del contratto (cd. costi up front). Accedendo alla prospettazione della parte,
l'individuazione dei costi up front sarebbe stata oggetto di una chiara e trasparente illustrazione nel testo contrattuale, idonea ad informare il consumatore in maniera esaustiva sugli effetti di un eventuale rimborso anticipato. La clausola di irripetibilità sarebbe stata dunque pattuita in maniera chiara e immune da censure di vessatorietà.
In effetti, tra le condizioni economiche venivano elencati quei costi che, secondo le deduzioni della banca, sarebbero stati dovuti in misura fissa in ragione dell'erogazione del finanziamento, a prescindere dalla durata del rapporto, e che dunque non avrebbero potuto essere restituiti in caso di rimborso anticipato. Tra questi costi, cd. up front, tipicamente si fanno rientrare le spese dovute per l'apertura della pratica e l'attivazione del finanziamento. Da questi tradizionalmente si distinguono i costi recurring, che invece remunerano attività e rischi connessi allo svolgimento del rapporto negoziale per tutta la sua naturale durata.
In ragione delle diverse funzioni assolte da tali oneri economici, in passato la giurisprudenza tradizionale ha sostenuto che in caso di estinzione anticipata solo i costi recurring fossero rimborsabili al cliente, per la parte residua del rapporto non attuata, mentre non fossero recuperabili i costi up front, riferibili ad attività ormai esaurite (cfr. Tribunale Napoli, 04/12/2018).
La bipartizione, in apparenza chiara e lineare, tra i due tipi di costo e tra le diverse funzioni svolte, non ha condotto sempre a risultati univoci nella prassi contrattuale delle banche e nella interpretazione nelle aule giudiziarie. Come osservato lucidamente dal Tribunale di Torino, con la sentenza del 21/3/2020, questa “differenza, astrattamente chiara, tra costi pertinenti a prestazioni interamente eseguite e costi che maturano in ragione della durata del contratto, risulta più opaca e sfumata nel contenzioso, per l'esistenza di comportamenti opportunistici degli intermediari, in violazione dei doveri di trasparenza e informazione, quali la duplicazione dei costi, la mancanza di chiarezza nella rappresentazione delle attività o l'ambiguità nel discriminare tra costi up front e recurring”.
La legge, del resto, non forniva all'interprete delle chiare indicazioni sul punto. La disciplina di cui all'art. 125 sexies t.u.b. è apparentemente unitaria e sembra ignorare ogni discriminazione tra le diverse voci di costo: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto…”.
In mancanza di indicazioni normative, un ruolo fondamentale è stato assolto dagli obblighi informativi precontrattuali e dalla trasparenza adottata nella predisposizione delle condizioni contrattuali. È fondamentale che in sede negoziale avvenga una corretta distinzione tra quota up front e quota recurring all'interno della complessiva commissione corrisposta e che tale distinzione sia resa palese alla clientela, come emerge dalle decisioni dell'ABF, che ha avuto ripetute occasioni di occuparsi della questione. Sul punto si è affermato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie, così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo, ma che, in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare
(cfr., ex multis, ABF, Collegio di Milano, Decisione n. 2084 del 19 aprile 2013). Pertanto, in assenza di una chiara distinzione nel contratto, dovranno essere rimborsati al cliente tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito, in relazione alle rate residue, anche in applicazione dei criteri ermeneutici contra stipulatorem di cui all'art. 1370 c.c. e all'art. 35 co. 2 d.lgs. n. 206/2005 (in questo senso la decisione del collegio di coordinamento dell'ABF resa in data 11/12/2019 n.
26525).
Ad ulteriore conferma di tali considerazioni, si richiama la giurisprudenza sovranazionale della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, in data 11/9/2019 (in causa C-383/18, OR), decidendo una questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale polacco di Lublino, ha statuito che
“l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
La sentenza impone una chiave di lettura univoca della disciplina nazionale in materia ed in particolare dell'art. 125 sexies t.u.b., introdotto proprio in applicazione della direttiva 2008/48/CE. I giudici sovranazionali confermano l'impostazione sostanzialistica tradizionalmente adottata nella interpretazione della disciplina consumeristica, di matrice europea, e superano la distinzione tra le due tipologie di costi, in quanto la loro oggettiva determinazione e selezione è lasciata alla discrezionalità degli istituti creditizi che predispongono unilateralmente le condizioni di contratto, nella duplice posizione di supremazia informativa ed economica. La parificazione di trattamento normativo tra costi recurring e costi up front inaugurata dalla Corte di Giustizia mira a ripristinare una protezione efficace del consumatore, scoraggiando gli enti creditizi dal predisporre clausole ambigue perché l'“effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente come dipendenti dalla durata del contratto” (cfr. sent. cit.).
L'inedita motivazione della sentenza OR non può essere ignorata sul presupposto che la direttiva di cui va a fornire un'interpretazione autentica avrebbe efficacia vincolante solo nei rapporti verticali (tra le istituzioni dell'Unione e gli Stati Membri) e non nei rapporti orizzontali (tra i privati cittadini), perché la dir. 2008/48/CE è già stata da tempo recepita nell'ordinamento nazionale con l'introduzione dell'art. 125 sexies t.u.b. La pronuncia offre anzi un prezioso criterio ermeneutico per leggere la normativa interna in maniera convenzionalmente orientata ed improntata ai germi sostanzialistici della disciplina consumeristica, risolvendo così i residui dubbi in merito alla latitudine precettiva dell'art. 125 sexies t.u.b. Non si deve dimenticare che la pratica dell'interpretazione conforme costituisce non già una facoltà del giudice, bensì un obbligo, in adesione al principio di leale cooperazione di cui all'art. 4, par. 3 Trattato UE, che è rivolto a tutti gli organi degli Stati Membri. Come organo dello Stato, il giudice nazionale è anche destinatario degli effetti diretti della direttiva, al cui contenuto precettivo non ha facoltà di sottrarsi, e quindi è a maggior ragione vincolato dal diritto europeo nella sua opera di interpretazione del diritto interno.
La natura vincolante dell'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di Giustizia è stata riconosciuta anche dalla IO (ex multis Cass. 3/3/2017 n. 5381; Cass. 8/2/2016 n. 2468;
Cass. 11/12/2012 n. 22577), secondo cui tale interpretazione “ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità”.
L'applicabilità della sentenza OR non può essere esclusa in base al fatto che la pronuncia sia intervenuta successivamente alla conclusione del contratto per cui è causa, perché le pronunce della
Corte hanno effetto retroattivo, in quanto dichiarative o di interpretazione autentica della fonte normativa;
solo la Corte di Giustizia ha il potere di rimodulare gli effetti delle proprie decisioni in maniera diversa, limitando eventualmente la produzione degli effetti con decorrenza ex nunc, per tutelare particolari situazioni di affidamento.
Una previsione pattizia in contrasto con i suddetti principi si dovrà ritenere nulla per contrasto con la norma imperativa dettata dall'art. 125 sexies t.u.b., secondo l'interpretazione convenzionalmente orientata suggerita dalla giurisprudenza europea (ex multis, nella giurisprudenza di merito, si veda
Tribunale Mantova, 02/02/2021).
Questa soluzione deve essere confermata a prescindere dal grado di assolvimento degli oneri di trasparenza. L'elevato grado di tutela del consumatore deve essere raggiunto a prescindere dalle scelte negoziali delle finanziarie: la Corte di giustizia “non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri” (Corte Costituzionale 263/2022).
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, a parere della scrivente anche nel caso di specie
è necessario superare la bipartizione tra le diverse voci di costo e riconoscere il diritto del consumatore al rimborso di una somma che includa tutte le commissioni applicate, ivi compresi i costi che il contratto considerava irripetibili, in relazione alla residua durata del contratto.
Conducono inevitabilmente a tale conclusione diversi argomenti.
In primo luogo occorre valorizzare il tenore delle pattuizioni. A prescindere dalla chiarezza del testo contrattuale, la clausola di irripetibilità risulta affetta da vessatorietà ai sensi dell'art. 33 d.lgs.
206/2005 (cd. Codice del Consumo), poiché determinativa di un significativo squilibrio del sinallagma negoziale.
Non è superfluo rammentare che la ratio legis dell'art. 33 non riposa sull'equilibrio economico tra le prestazioni. Il “significativo squilibrio” che la norma intende censurare non riguarda il peso economico delle prestazioni, bensì i diritti e gli obblighi assunti dalle parti in posizioni corrispettive, quando si pone in violazione del principio di buona fede. Le clausole che provocano questo effetto possono essere censurate a prescindere dall'inquadramento specifico in una delle condizioni enumerate in via esemplificativa - e non tassativa - dall'art. 33 co. 2 cod. cons., nella misura in cui privano il consumatore di ogni facoltà di autodeterminazione negoziale. Anche nel caso di specie, la selezione dei costi irripetibili è stata rimessa alla scelta unilaterale e discrezionale del mutuante, nell'esercizio di una posizione negoziale di preminenza, senza possibilità per il mutuatario di negoziare un diverso contenuto della clausola o di intervenire nel merito del conteggio estintivo, aggravando notevolmente i suoi oneri in caso di recesso anticipato.
In secondo luogo, occorre valorizzare la gerarchia delle fonti. La primazia del diritto dell'Unione europea impone di non discostarsi dalle decisioni della Corte di Giustizia nella interpretazione del diritto europeo, che sono vincolanti per il giudice nazionale, e in particolare dai principi di diritto espressi nella sentenza OR. Questi criteri ermeneutici devono essere osservati non solo per l'interpretazione delle norme nazionali che hanno recepito la direttiva europea e, in particolare, dell'art. 125 sexies t.u.b., ma anche per l'interpretazione delle clausole del contratto che ne riproducono il contenuto, come quella che ha stabilito l'irripetibilità dei costi.
Infine, non si può ignorare che i principi consacrati dalla giurisprudenza sovranazionale siano stati definitivamente recepiti dal legislatore nazionale. Nella nuova formulazione dell'art. 125 sexies t.u.b., così novellato dall'art. 11 octies, comma 2, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, ratione temporis applicabile ai soli contratti stipulati successivamente alla sua introduzione, è stato definitivamente sancito il diritto del consumatore al recupero “di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte” per effetto della estinzione anticipata del finanziamento.
L'intervento della riforma non sposta comunque il tenore della decisione. Secondo un orientamento che si era diffuso tra gli operatori del settore, il novellato comma 2 dell'art. 125 sexies t.u.b. avrebbe surrettiziamente ripristinato la distinzione tra costi up front e costi recurring per le fattispecie anteriori alla sua introduzione, facendo leva su un espresso richiamo alle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia che contemplavano questo doppio binario (Tribunale Napoli Nord,
26/01/2022). Tuttavia, questo orientamento è stato definitivamente screditato dalla Corte
Costituzionale, che ha censurato quel riferimento normativo come “difforme rispetto al contenuto della sentenza OR” e come un vero e proprio “inadempimento agli obblighi «derivanti dall'ordinamento comunitario»” ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. (Corte Costituzionale,
22/12/2022 n. 263). Di conseguenza, a prescindere dalla qualità del testo contrattuale, il carattere vincolante della giurisprudenza sovranazionale non lascia margini all'interprete per una interpretazione difforme da quella inaugurata dalla sentenza OR.
Queste conclusioni impongono di rigettare gli ulteriori motivi di appello.
L'appellante si duole della omessa applicazione dell'art. 6 bis co. 3 lett. b) d.P.R. 180/1950, sul rilievo che questa norma non sarebbe stata sottoposta allo scrutinio della Corte Costituzionale e che comunque avrebbe carattere speciale rispetto al vigente art. 125 sexies t.u.b.
Tale norma, introdotta dal d.lgs. 169/2012, stabilisce che “All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385…” mentre al successivo comma 3, invocato dall'appellante, che “La Banca d'Italia definisce, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione. In particolare, tali disposizioni sono volte a… b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto”.
A loro volta nelle richiamate disposizioni della Banca d'Italia del 29/7/2009, alla sezione VII, par.
5.2.1., è precisato che “Nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore”.
Accedendo alla tesi dell'appellante, il richiamo alla normativa secondaria sarebbe decisivo per riesumare la distinzione tra costi upfront e recurring, apparentemente sepolta dalla Corte
Costituzionale, e per legittimare la irripetibilità dei primi, a fronte della anticipata estinzione di prestiti con cessione del quinto della retribuzione.
Questa tesi, per quanto suggestiva, non può essere condivisa per svariati argomenti. Anzitutto, è la gerarchia delle fonti che impone di respingere questa ricostruzione. Le disposizioni della Banca d'Italia costituiscono una fonte di grado subordinato, che non può derogare alle norme di rango primario e che non può sovvertire principi affermati dalla legge sovranazionale e da quella ordinaria e ribaditi dalla autorevole interpretazione della Corte Costituzionale.
È vero che la Corte Costituzionale si è pronunciata limitatamente all'art. 125 sexies t.u.b. e non anche sull'art. 6 bis co. 3 lett. b) d.P.R. 180/1950, ma non si possono ignorare le affinità tra le due norme: entrambe infatti contengono un meccanismo di rinvio alle fonti secondarie sostanzialmente analogo, che la Corte ha definito in termini di “completamento prescrittivo della norma primaria”
(cfr. sentenze n. 3 del 2019, n. 200 del 2018, n. 178 del 2015 e n. 1104 del 1988). Tra l'altro, in entrambi i casi il rinvio verte sulla medesima norma di rango subordinato.
L'appellante propone di adottare una interpretazione contraria ai principi generalmente affermati a livello di normazione primaria, con la pretesa di assegnare alle norme secondarie la forza di derogare ad una fonte di rango più elevato. Questa tesi avrebbe l'effetto di sovvertire il principio consacrato dall'art. 125 sexies t.u.b., secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata, di generale ripetibilità di tutti i costi connessi alla erogazione del credito, per il caso di estinzione anticipata del finanziamento, con l'effetto di vanificare l'intervento della stessa Corte
Costituzionale e, più in generale, la tutela degli interessi del consumatore, che rivestono precipua importanza per il legislatore europeo.
Non convince del contrario il carattere di specialità che la parte pretende di attribuire all'art. 6 bis co. 3 lett. b) d.P.R. 180/1950.
Secondo la tesi coltivata dall'appellante, la norma primaria sarebbe ritagliata specificamente sui finanziamenti con cessione di quote del quinto dello stipendio, con l'effetto di derogare alle regole generali stabilite per gli altri finanziamenti.
La finanziaria ha trascurato però il riferimento letterale alle altre “fattispecie ad esso assimilate”: questo sintagma dimostra che la norma non è formulata con intento derogatorio e che non ha inteso ritagliare una disciplina speciale per i soli prestiti con cessione del quinto. Non è un caso che la medesima espressione letterale fosse presente anche nelle citate disposizioni della Banca d'Italia del
29/7/2009 (cfr. sezione VII, par. 5.2.1.: “Nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate…). Anche nell'autorevole interpretazione della Corte Costituzionale, non si è mai dubitato della riferibilità di queste norme a tutti i finanziamenti e non soltanto a quelli attuati con cessione di quote della retribuzione.
Non trova dunque fondamento la tesi della specialità della norma contenuta nell'art. 6 bis co. 3 lett.
b) d.P.R. 180/1950. Al contrario, presenta carattere di specialità la norma contenuta nell'art. 125 sexies t.u.b., perché il suo ambito applicativo è delimitato sul piano soggettivo ai soli contratti di credito al consumo stipulati con consumatori. In tutti i casi in cui il credito viene erogato a un consumatore, anche i prestiti con cessione del quinto o con delegazione di pagamento non possono sottrarsi all'applicabilità dell'art. 125 sexies t.u.b.
Diversamente opinando, si perverrebbe all'irragionevole risultato di discernere il trattamento del consumatore in dipendenza della tipologia di finanziamento erogato, vanificando gli obiettivi di tutela che l'Unione Europea e di conseguenza lo Stato italiano, nell'attuazione della direttiva, intendono perseguire (cfr. Corte Cost. cit.: “Questa Corte deve, dunque, assicurare il rispetto degli impegni assunti dallo Stato italiano nei confronti dell'Unione europea e deve, di conseguenza, tutelare gli interessi che la disciplina europea ha inteso proteggere: in questo caso, gli interessi del consumatore”).
L'apparente antinomia interpretativa deve allora essere risolta nel senso conforme alla Costituzione.
L'unica interpretazione costituzionalmente orientata impone di assegnare anche all'art. 6 bis co. 3 lett. b) d.P.R. 180/1950 la medesima lettura attribuita all'art. 125 sexies t.u.b. L'interpretazione letterale sollecitata dall'appellante può in ipotesi essere riservata a un ambito applicativo residuale, ossia ai soli soggetti mutuatari che non rivestano la qualifica di consumatore, ma senza possibilità di rinnegare il principio consacrato dall'art. 125 sexies t.u.b. e ribadito dalla Corte Costituzionale.
Non conduce a considerazioni difformi il paragone con la direttiva 2014/17/UE, esaminata dalla
Corte di Giustizia con la recente pronuncia del 9 febbraio 2023, C-555/21.
A parere della scrivente, non è possibile conformarsi al precedente di merito citato dall'appellante, per svariate argomentazioni.
Anzitutto, sul piano normativo, le fattispecie vertono sull'applicazione di fonti diverse.
La Corte di Giustizia è intervenuta nell'interpretazione autentica di una nuova e diversa direttiva, senza la pretesa di condizionare le fattispecie regolate dalle precedenti, a prescindere dalla affinità di contenuto. La portata della sentenza è necessariamente confinata alla fonte da applicare nella fattispecie controversa, con la conseguenza che una estensione implicita ad altre fonti normative appare indebita, se non arbitraria.
Sul piano del contenuto, le due direttive afferiscono a materie parzialmente diverse. La direttiva 2014/17/UE è intervenuta a disciplinare la materia dei “contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali”, quindi un settore più specifico e ristretto rispetto alla precedente direttiva 2008/48/CE, che a sua volta riguardava tutti i contratti di credito ai consumatori. In particolare, al considerando n. 15 della direttiva 2014/17 veniva ricondotto il suo ambito applicativo ai “contratti di credito relativi a beni immobili” ossia “ai crediti garantiti da beni immobili, indipendentemente dalle finalità del credito, ai contratti di rifinanziamento o altri contratti di credito che aiutano chi abbia la proprietà integrale o parziale di un bene immobile o di un terreno a mantenerla e ai crediti utilizzati per acquistare un bene immobile in alcuni Stati membri, compresi i prestiti che non richiedono il rimborso del capitale o, a meno che gli Stati membri non dispongano un quadro alternativo adeguato, quelli il cui fine è il finanziamento temporaneo tra la vendita di un bene immobile e l'acquisto di un altro e a crediti garantiti per la ristrutturazione di un bene immobile residenziale”.
Con ogni evidenza, il settore della nuova direttiva non è pertinente alla fattispecie in oggetto.
In ogni caso, sul piano intertemporale, i principi elaborati dalla Corte di Giustizia non potrebbero essere applicati alle fattispecie anteriori.
La retroattività della sentenza della Corte di Giustizia si arresta alla data di introduzione della fonte normativa di cui fornisce una interpretazione autentica. La direttiva del 2017 è entrata in vigore in epoca successiva alla conclusione del contratto di prestito sottoscritto dall' , che risale al CP_1
2015, con la conseguenza che le uniche fonti normative di riferimento devono essere ricavate nella direttiva 2008/48 e nell'art. 125 sexies t.u.b., secondo la formulazione vigente all'epoca della sottoscrizione.
Per le ragioni sopra esposte, l'appello proposto in via principale si presenta nel complesso infondato e va rigettato, in accoglimento delle difese dell'appellato.
La piena applicazione dell'art. 125 sexies t.u.b. ratione temporis vigente impone la condanna della finanziaria alla restituzione della quota di oneri e commissioni per la estinzione anticipata del finanziamento, a prescindere dalla pretesa distinzione tra costi upfront o recurring, che non trova legittimazione normativa.
La metodologia di calcolo deve seguire il criterio pro rata temporis, che accorda al cliente il diritto alla restituzione, in misura proporzionale al tempo non goduto, delle commissioni applicate in un'unica soluzione in vista della naturale durata del rapporto. Anche sotto questo profilo va disattesa la censura dell'appellante, che invocava l'applicazione di un diverso criterio di calcolo. È lo stesso contratto ad avere esercitato una espressa opzione per il criterio proporzionale, laddove stabiliva che, in caso di rimborso anticipato, “il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata;
tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue” (cfr. art. 4 delle “informazioni europee di base sul credito ai consumatori”).
Anche in questo caso, l'importo da rimborsare deve quindi essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, che tenga conto delle rate residue e non scadute, secondo il seguente schema: l'importo complessivo degli oneri economici deve essere suddiviso per il numero complessivo delle rate stabilito in contratto e successivamente moltiplicato per il numero delle rate residue.
Il medesimo criterio deve essere adottato sia per il rimborso dei costi recurring, sia per i costi up front, trattandosi sempre di costi del credito da considerare unitariamente (cfr. Tribunale Mantova,
02/02/2021). Ne consegue che debba essere proporzionalmente rimborsata al cliente secondo questo criterio anche la quota residua di commissioni, che erano state oggetto di restituzione non integrale, in accoglimento dell'appello incidentale.
Nel dettaglio, l'appellato ha chiesto la ripetizione della quota di oneri corrispondenti alle commissioni di istruttoria, alle commissioni di gestione, alle commissioni di intermediazione e alle spese di incasso, in proporzione alla residua durata del contratto (cfr. pag. 20 della comparsa di risposta).
Considerando la durata naturale del contratto in 120 rate mensili e l'estinzione anticipata alla rata n.
49, la quota di oneri è dovuta per le residue 71 rate non corrisposte.
La somma totale di questi oneri per l'intera vita del contratto ammonta ad € 4.611,00, che gravano pro rata in € 38,425: moltiplicato per le 71 rate residue, gli oneri per la residua vita del contratto ammontano ad € 2.728,175, arrotondati in € 2.728,18, come esposto anche nel prospetto di calcolo elaborato dall'appellato (cfr. pag. 20 della comparsa di risposta).
Nel conteggio estintivo, risultano già restituite le commissioni di intermediazione per € 1.002,98, le spese per l'incasso per € 156,20 e commissioni per la mandataria Unifin per € 812,92.
Come ha correttamente osservato la finanziaria, il prospetto dell'appellante ha tenuto conto della restituzione delle prime due, ma non delle commissioni per la mandataria, pervenendo alla erronea conclusione che fossero ancora da restituire € 1.569,00 (risultato ottenuto dalla sottrazione di €
1.002,98 e di € 156,20 dagli originali € 2.728,18).
Ne consegue che il mutuatario conserva il diritto alla restituzione di ulteriori € 756,08, al netto di quanto già restituito sulla base del conteggio estintivo, in parziale accoglimento dell'ultimo motivo di appello.
In definitiva, l'appello incidentale va solo parzialmente accolto, in accoglimento dell'ultimo motivo di appello;
per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, la società appellante va condannata al pagamento in favore dell'appellato di € 756,08.
Sul capitale sono inoltre dovuti gli interessi legali, trattandosi di debito di valuta, dalla data della domanda giudiziale di primo grado, in mancanza di una formale messa in mora, sino al soddisfo.
Nel regolamento delle spese di lite, non si può ignorare che la materia è stata animata da profondi mutamenti normativi e accesi dibattiti giurisprudenziali, che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
La fondatezza dell'ultimo motivo di appello, che ha limitato l'accoglimento dell'appello incidentale, e la parziale fondatezza dello stesso appello incidentale giustificano la mancata attestazione dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002 (cfr.
Cass. 5/4/2019 n. 9660).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello incidentale, parzialmente riformando la sentenza n.
2567/2022 del Giudice di Pace di Afragola pubblicata il 2/11/2022, condanna
[...]
al pagamento in favore di di € 756,08, oltre Parte_1 Controparte_1
interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2. Compensa integralmente le spese per entrambi i gradi di giudizio.
Aversa, 25/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo