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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/04/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c, lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 3461/2022 R.G.L., promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Parte_1
Limblici e Francesca Palumbo ed elettivamente domiciliato presso il loro domicilio digitale Email_1
, giusta procura in atti;
Email_2
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417/bis, comma 1, c.p.c. (come introdotto dall'art. 42 D.lg. 31 marzo 1998 80, e successive modifiche), dalla dott.ssa Daniela Bruno funzionario del
, Controparte_1 [...]
Via S. Lorenzo, Controparte_2
312/G Palermo (PA), presso il cui Ufficio è stato eletto domicilio;
-resistente- , in Controparte_3 persona del Direttore Generale pro- tempore;
, in persona del Controparte_4
Dirigente pro tempore;
-resistenti contumaci-
E NEI CONFRONTI di tutto il personale ATA inserito nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia degli istituti scolastici per i quali il ricorrente ha presentato istanza (scuola capofila I.C. “ ” di che CP_4 Controparte_4
verrebbe pregiudicato dall'accoglimento del presente ricorso.
-controinteressati –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.11.2022, Parte_1
conveniva in giudizio il , l' Controparte_1 [...]
, l' Controparte_2 Controparte_5
e l' , chiedendo di: “accertare e Controparte_4
dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento per intero del servizio militare prestato non in costanza di nomina, con conseguente valutazione come servizio specifico (e quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni); - accertare e dichiarare il correlato diritto all'attribuzione del punteggio come sopra rideterminato per tutti i profili per i quali ha presentato domanda, valutando per intero il servizio militare svolto non in costanza di nomina, con obbligo a carico dell'amministrazione resistente di riconoscere ed attribuire al ricorrente il punteggio così rideterminato nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia di interesse;
- ordinare all'amministrazione resistente l'adozione di tutti gli atti consequenziali;
- condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite e compensi di difesa, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari”. (cfr. conclusioni del ricorso).
Allegava, al riguardo, il ricorrente:
- di avere presentato domanda di aggiornamento all'UST della provincia di per la III fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto del CP_2
personale ATA per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, per il profilo di per i profili di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico
(alleg. 1);
- che la procedura di aggiornamento delle graduatorie applicate dal aveva valutato in misura inferiore il servizio militare prestato CP_1
non in costanza di servizio rispetto al servizio militare prestato in costanza di servizio.
Ciò premesso, deduceva di avere diritto alla maggiorazione del suo punteggio per il servizio di leva prestato, ai sensi dell'art.485, comma
7, del D.Lgs 297/1994, che prevede che il servizio di leva sia “valido a tutti gli effetti”.
Chiedeva, quindi, la disapplicazione della normativa del DM 50/2021 che, contrariamente alla norma primaria, prevede che il servizio di leva prestato “non in costanza di rapporto” venga computato in misura differente rispetto a quello svolto “in costanza di nomina”.
Avanzava quindi le conclusioni sopra indicate.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, il Controparte_1
si costituiva in giudizio, eccependo, preliminarmente, il
[...]
difetto di giurisdizione del giudice adito e il difetto di legittimazione passiva degli uffici periferici e dell'Istituto scolastico e deducendo, nel merito, l'infondatezza del ricorso del quale chiedevano, pertanto, il rigetto.
L' , Controparte_2 Controparte_5
e l' non si
[...] Controparte_4 costituivano in giudizio, sebbene regolarmente citati, sicché vanno dichiarati contumaci.
La causa, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 19.03.2025 per il deposito di note scritte.
***
In via preliminare va rigettata l'eccezione inerente il difetto di giurisdizione del giudice adito.
In merito - in applicazione del principio di recente affermato dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte (vedi: Cass., Sez. un., 15 dicembre
2016, nn. 25836, 25837, 25838, 25839, 25840, 25841, 25842, 25843,
25844, 25845, 25846; Cass., Sez. un., 16 dicembre 2016, nn. 25972,
25973) - va ribadito che: "ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo,
e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”.
Sulla scorta delle superiori premesse, va osservato che il ricorrente, agendo dinnanzi al giudice ordinario, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad essere collocato nella graduatoria, nella posizione a lui spettante, sulla scorta della corretta valutazione dei titoli e del punteggio dal medesimo posseduti;
è, dunque, chiaro che la domanda dell'attore non è diretta all'annullamento del D.M. n. 50/2021, atto avente carattere generale e costituente esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri per l'inserimento nelle graduatorie, quanto piuttosto, come già detto, ad ottenere il corretto inserimento nella terza fascia della graduatoria ATA per il triennio 2021/2024.
In applicazione dei suindicati criteri di riparto, deve, dunque, dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
***
Sempre in via preliminare va accolta, invece, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_6
- e dell'
[...] Controparte_4
in quanto unico soggetto legittimato passivo al
[...]
giudizio è il , – succeduto, ai sensi dell'art 4 Controparte_1
comma 11 del D.l. n.1/2020 conv. con modif. in L.
5.03.2020 n. 12, nei rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e subentrato nei rapporti processuali del soppresso ai CP_7
sensi dell'art.111 c.p.c.
***
Nel merito, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
La documentazione versata in atti prova che il ricorrente ha conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale nel 1995 (alleg. 2), ha svolto il servizio militare di leva dal 10.12.1996 al 20.10.1997 (cfr. alleg.
3), ed ha presentato domanda di aggiornamento nelle graduatorie di III fascia del triennio 2021/2024 per il personale ATA (cfr. alleg.1).
Ciò premesso, va osservato che il DM 50/2021 prevede nelle
“Avvertenze Generali di cui all'Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di
Istituto del Personale A.T.A.” che il solo “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” sono considerati quali servizi effettivi resi nella medesima qualifica” e sono quindi valutati per intero, nei seguenti termini: punti
6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.
Lo stesso DM 50/2021 prevede sempre nelle citate “Avvertenze generali” di cui all'Allegato A, che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati “non in costanza di rapporto d'impiego”, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle
Amministrazioni statali”, traducendosi di fatto, ai fini dell'inserimento in graduatoria, in un punteggio ridotto, così quantificato: punti 0,60 per ogni anno di servizio, e punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.
Il disposto dell'art.485 del D.lgs. 297/1994, relativo al personale docente, disciplinando la valutazione di varie tipologie di servizio prestate dagli insegnanti, prevede che " 1. delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché' ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché' nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché' i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché' prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo”, specificando poi al comma
7 quanto segue “7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 569, del succitato decreto, prevede, relativamente al personale
ATA, “1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. (sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.) 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva
o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
Entrambe le disposizioni riconoscono, dunque, genericamente la valutabilità, a tutti gli effetti, del servizio militare prestato dal personale docente e Ata, senza distinzione tra servizio prestato in costanza di rapporto e servizio prestato non in costanza di nomina.
L'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010, riguardante la valutazione del servizio militare, prevede che: “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per
l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.
Secondo la condivisibile interpretazione offerta dalla giurisprudenza,
l'art. 2050 “si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)” (Cass. Civ., sez. lav., n. 5679/2020).
Ne deriva che il servizio militare e quello civile sostitutivo devono considerarsi validi, e dunque valutabili, anche se non prestati in costanza di nomina.
Ha ritenuto infatti la Suprema Corte, nel riconoscere la necessità di utilmente valutare il servizio di leva prestato al di fuori del rapporto di lavoro ai fini della predisposizione delle graduatorie ad esaurimento- ma il ragionamento è identico con riguardo alle graduatorie di istituto
– che “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art.
2050, c. 1 cit.)” (cfr. Cass. n. 5679/2020).
Orbene, applicando il superiore approccio interpretativo al sistema scolastico, si giunge ad affermare che l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994 (e per esso con l'art. 569, comma 3, d.lgs. n. 297/1994 che, come sopra visto, in tema di “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” del personale amministrativo, tecnico e ausiliario detta una disciplina analoga a quella prevista dall'art. 485, comma 7, citato), intendendo piuttosto attuare il principio espresso dall'art. 52 Cost. e, per l'effetto, “l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate” (Consiglio di Stato, sez. VII, n. 7383 e n.
7376/2022).
Da dette considerazioni discenderebbe la disapplicazione del DM
50/2021 che differenzia la valutazione del servizio militare svolto in costanza di rapporto rispetto a quello svolto non in costanza di rapporto.
Ciò posto, va tuttavia osservato e tenuto conto della più recente giurisprudenza di legittimità e di merito, formatasi in materia, come né le norme di cui al d.lgs. 297/1994 succitate, né l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare abbiano imposto di valutare il servizio militare prestato in costanza di nomina e quello non in costanza di nomina con il medesimo punteggio.
Da ultimo, la Corte di cassazione, con sentenza 22429/2024, dopo una serie di orientamenti discordanti, ha stabilito che, per il personale ATA,
è legittima la valutazione del servizio militare svolto non in costanza di nomina come servizio assimilabile a quello svolto in altre pubbliche amministrazioni, ritenendo corretta la valutazione del , che CP_1
assegna
0.6 punti per un anno di servizio militare obbligatorio/servizio civile sostitutivo (se non svolto in costanza di nomina), disponendo che “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”.
Confermando, dunque, un orientamento già espresso dal Consiglio di
Stato (n. 11602/2022), la Corte – pur ribadendo che il servizio militare dev'essere comunque riconosciuto – ha ritenuto non irragionevole prevedere un diverso punteggio per chi era in servizio al momento della nomina (e conseguentemente ha dovuto lasciare l'incarico) e chi non stava svolgendo attività lavorativa,
Pertanto, la previsione, di punteggi differenti, maggiore per il servizio militare prestato in costanza e minore ove prestato non in costanza di rapporto, non è di per sé violativa delle norme primarie sopra esaminate.
Alla luce dei suddetti principi, dunque, deve ritenersi infondata la richiesta del ricorrente di vedersi attribuito, per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni fino ad un max di 6 punti per anno, punteggio che ricalca la previsione del precedente DM 50/21 – per il solo servizio di leva svolto in costanza di impiego.
Da qui il rigetto del ricorso.
Le spese, tenuto conto della sussistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali sulla questione trattata, si compensano per intero.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
Controparte_6
- e dell' ; Controparte_4
- rigetta il ricorso;
- compensa per intero le spese di lite.
Termini Imerese, 18.04.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c, lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 3461/2022 R.G.L., promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Parte_1
Limblici e Francesca Palumbo ed elettivamente domiciliato presso il loro domicilio digitale Email_1
, giusta procura in atti;
Email_2
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417/bis, comma 1, c.p.c. (come introdotto dall'art. 42 D.lg. 31 marzo 1998 80, e successive modifiche), dalla dott.ssa Daniela Bruno funzionario del
, Controparte_1 [...]
Via S. Lorenzo, Controparte_2
312/G Palermo (PA), presso il cui Ufficio è stato eletto domicilio;
-resistente- , in Controparte_3 persona del Direttore Generale pro- tempore;
, in persona del Controparte_4
Dirigente pro tempore;
-resistenti contumaci-
E NEI CONFRONTI di tutto il personale ATA inserito nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia degli istituti scolastici per i quali il ricorrente ha presentato istanza (scuola capofila I.C. “ ” di che CP_4 Controparte_4
verrebbe pregiudicato dall'accoglimento del presente ricorso.
-controinteressati –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.11.2022, Parte_1
conveniva in giudizio il , l' Controparte_1 [...]
, l' Controparte_2 Controparte_5
e l' , chiedendo di: “accertare e Controparte_4
dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento per intero del servizio militare prestato non in costanza di nomina, con conseguente valutazione come servizio specifico (e quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni); - accertare e dichiarare il correlato diritto all'attribuzione del punteggio come sopra rideterminato per tutti i profili per i quali ha presentato domanda, valutando per intero il servizio militare svolto non in costanza di nomina, con obbligo a carico dell'amministrazione resistente di riconoscere ed attribuire al ricorrente il punteggio così rideterminato nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia di interesse;
- ordinare all'amministrazione resistente l'adozione di tutti gli atti consequenziali;
- condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite e compensi di difesa, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari”. (cfr. conclusioni del ricorso).
Allegava, al riguardo, il ricorrente:
- di avere presentato domanda di aggiornamento all'UST della provincia di per la III fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto del CP_2
personale ATA per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, per il profilo di per i profili di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico
(alleg. 1);
- che la procedura di aggiornamento delle graduatorie applicate dal aveva valutato in misura inferiore il servizio militare prestato CP_1
non in costanza di servizio rispetto al servizio militare prestato in costanza di servizio.
Ciò premesso, deduceva di avere diritto alla maggiorazione del suo punteggio per il servizio di leva prestato, ai sensi dell'art.485, comma
7, del D.Lgs 297/1994, che prevede che il servizio di leva sia “valido a tutti gli effetti”.
Chiedeva, quindi, la disapplicazione della normativa del DM 50/2021 che, contrariamente alla norma primaria, prevede che il servizio di leva prestato “non in costanza di rapporto” venga computato in misura differente rispetto a quello svolto “in costanza di nomina”.
Avanzava quindi le conclusioni sopra indicate.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, il Controparte_1
si costituiva in giudizio, eccependo, preliminarmente, il
[...]
difetto di giurisdizione del giudice adito e il difetto di legittimazione passiva degli uffici periferici e dell'Istituto scolastico e deducendo, nel merito, l'infondatezza del ricorso del quale chiedevano, pertanto, il rigetto.
L' , Controparte_2 Controparte_5
e l' non si
[...] Controparte_4 costituivano in giudizio, sebbene regolarmente citati, sicché vanno dichiarati contumaci.
La causa, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 19.03.2025 per il deposito di note scritte.
***
In via preliminare va rigettata l'eccezione inerente il difetto di giurisdizione del giudice adito.
In merito - in applicazione del principio di recente affermato dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte (vedi: Cass., Sez. un., 15 dicembre
2016, nn. 25836, 25837, 25838, 25839, 25840, 25841, 25842, 25843,
25844, 25845, 25846; Cass., Sez. un., 16 dicembre 2016, nn. 25972,
25973) - va ribadito che: "ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo,
e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”.
Sulla scorta delle superiori premesse, va osservato che il ricorrente, agendo dinnanzi al giudice ordinario, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad essere collocato nella graduatoria, nella posizione a lui spettante, sulla scorta della corretta valutazione dei titoli e del punteggio dal medesimo posseduti;
è, dunque, chiaro che la domanda dell'attore non è diretta all'annullamento del D.M. n. 50/2021, atto avente carattere generale e costituente esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri per l'inserimento nelle graduatorie, quanto piuttosto, come già detto, ad ottenere il corretto inserimento nella terza fascia della graduatoria ATA per il triennio 2021/2024.
In applicazione dei suindicati criteri di riparto, deve, dunque, dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
***
Sempre in via preliminare va accolta, invece, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_6
- e dell'
[...] Controparte_4
in quanto unico soggetto legittimato passivo al
[...]
giudizio è il , – succeduto, ai sensi dell'art 4 Controparte_1
comma 11 del D.l. n.1/2020 conv. con modif. in L.
5.03.2020 n. 12, nei rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e subentrato nei rapporti processuali del soppresso ai CP_7
sensi dell'art.111 c.p.c.
***
Nel merito, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
La documentazione versata in atti prova che il ricorrente ha conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale nel 1995 (alleg. 2), ha svolto il servizio militare di leva dal 10.12.1996 al 20.10.1997 (cfr. alleg.
3), ed ha presentato domanda di aggiornamento nelle graduatorie di III fascia del triennio 2021/2024 per il personale ATA (cfr. alleg.1).
Ciò premesso, va osservato che il DM 50/2021 prevede nelle
“Avvertenze Generali di cui all'Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di
Istituto del Personale A.T.A.” che il solo “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” sono considerati quali servizi effettivi resi nella medesima qualifica” e sono quindi valutati per intero, nei seguenti termini: punti
6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.
Lo stesso DM 50/2021 prevede sempre nelle citate “Avvertenze generali” di cui all'Allegato A, che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati “non in costanza di rapporto d'impiego”, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle
Amministrazioni statali”, traducendosi di fatto, ai fini dell'inserimento in graduatoria, in un punteggio ridotto, così quantificato: punti 0,60 per ogni anno di servizio, e punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.
Il disposto dell'art.485 del D.lgs. 297/1994, relativo al personale docente, disciplinando la valutazione di varie tipologie di servizio prestate dagli insegnanti, prevede che " 1. delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché' ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché' nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché' i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché' prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo”, specificando poi al comma
7 quanto segue “7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 569, del succitato decreto, prevede, relativamente al personale
ATA, “1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. (sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.) 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva
o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
Entrambe le disposizioni riconoscono, dunque, genericamente la valutabilità, a tutti gli effetti, del servizio militare prestato dal personale docente e Ata, senza distinzione tra servizio prestato in costanza di rapporto e servizio prestato non in costanza di nomina.
L'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010, riguardante la valutazione del servizio militare, prevede che: “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per
l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.
Secondo la condivisibile interpretazione offerta dalla giurisprudenza,
l'art. 2050 “si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)” (Cass. Civ., sez. lav., n. 5679/2020).
Ne deriva che il servizio militare e quello civile sostitutivo devono considerarsi validi, e dunque valutabili, anche se non prestati in costanza di nomina.
Ha ritenuto infatti la Suprema Corte, nel riconoscere la necessità di utilmente valutare il servizio di leva prestato al di fuori del rapporto di lavoro ai fini della predisposizione delle graduatorie ad esaurimento- ma il ragionamento è identico con riguardo alle graduatorie di istituto
– che “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art.
2050, c. 1 cit.)” (cfr. Cass. n. 5679/2020).
Orbene, applicando il superiore approccio interpretativo al sistema scolastico, si giunge ad affermare che l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994 (e per esso con l'art. 569, comma 3, d.lgs. n. 297/1994 che, come sopra visto, in tema di “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” del personale amministrativo, tecnico e ausiliario detta una disciplina analoga a quella prevista dall'art. 485, comma 7, citato), intendendo piuttosto attuare il principio espresso dall'art. 52 Cost. e, per l'effetto, “l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate” (Consiglio di Stato, sez. VII, n. 7383 e n.
7376/2022).
Da dette considerazioni discenderebbe la disapplicazione del DM
50/2021 che differenzia la valutazione del servizio militare svolto in costanza di rapporto rispetto a quello svolto non in costanza di rapporto.
Ciò posto, va tuttavia osservato e tenuto conto della più recente giurisprudenza di legittimità e di merito, formatasi in materia, come né le norme di cui al d.lgs. 297/1994 succitate, né l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare abbiano imposto di valutare il servizio militare prestato in costanza di nomina e quello non in costanza di nomina con il medesimo punteggio.
Da ultimo, la Corte di cassazione, con sentenza 22429/2024, dopo una serie di orientamenti discordanti, ha stabilito che, per il personale ATA,
è legittima la valutazione del servizio militare svolto non in costanza di nomina come servizio assimilabile a quello svolto in altre pubbliche amministrazioni, ritenendo corretta la valutazione del , che CP_1
assegna
0.6 punti per un anno di servizio militare obbligatorio/servizio civile sostitutivo (se non svolto in costanza di nomina), disponendo che “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”.
Confermando, dunque, un orientamento già espresso dal Consiglio di
Stato (n. 11602/2022), la Corte – pur ribadendo che il servizio militare dev'essere comunque riconosciuto – ha ritenuto non irragionevole prevedere un diverso punteggio per chi era in servizio al momento della nomina (e conseguentemente ha dovuto lasciare l'incarico) e chi non stava svolgendo attività lavorativa,
Pertanto, la previsione, di punteggi differenti, maggiore per il servizio militare prestato in costanza e minore ove prestato non in costanza di rapporto, non è di per sé violativa delle norme primarie sopra esaminate.
Alla luce dei suddetti principi, dunque, deve ritenersi infondata la richiesta del ricorrente di vedersi attribuito, per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni fino ad un max di 6 punti per anno, punteggio che ricalca la previsione del precedente DM 50/21 – per il solo servizio di leva svolto in costanza di impiego.
Da qui il rigetto del ricorso.
Le spese, tenuto conto della sussistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali sulla questione trattata, si compensano per intero.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
Controparte_6
- e dell' ; Controparte_4
- rigetta il ricorso;
- compensa per intero le spese di lite.
Termini Imerese, 18.04.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo