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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 10/11/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice di I grado, ha pronunciato il seguente dispositivo della
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1340/2025 del ruolo generale degli affari Civili del ruolo generale del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Federica Boeri Parte_1
Attrice
Contro
Controparte_1
Convenuta Contumace
Motivi della Decisione
Con atto d'intimazione di sfratto ritualmente notificato ha Parte_1
esposto:
-d'aver, con contratto sottoscritto in data 10 settembre 2024 e registrato presso l'Ufficio del Registro di Sanremo in data 21/12/2024 al n. 004772 - serie 3T, concesso in locazione per uso di civile abitazione transitoria a CP_1
l'immobile sito in Ventimiglia, Vico del Mulino n. 11, costituito da 3
[...]
vani cucina e servizi, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di
Ventimiglia al Fg. 64 part. 43 sub. 13, al prezzo concordato di € 4.400,00, da pagarsi in rate mensili anticipate di € 550,00 ciascuna entro il giorno 10 di ogni mese (Doc. n. 1).
-il contratto prevedeva la durata di otto mesi della locazione con inizio dal
10/09/2024 e per terminare il 10/05/2025.
-parte conduttrice si era resa morosa nel pagamento di due mensilità dei canoni di locazione, pari ad € 1.100,00 per le mensilità di marzo e aprile 2025 e di utenze TARI, luce, gas e acqua, pari ad € 936,42, per un totale ad di € 2.036,42
(Doc. n. 2).
Essendo la notifica stata eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., lo scrivente non convalidava lo sfratto e disponeva il mutamento del rito.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
A seguito del mutamento del rito occorre valutare la fondatezza di quella che, originariamente proposta nelle forme di convalida dell'intimazione dello sfratto di morosità, costituiva e costituisce una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del debitore.
Ebbene, come più volte puntualizzato dalla giurisprudenza, secondo il principio generale posto dall'art. 1218 c.c. c.c. al creditore è sufficiente allegate e provare il titolo costitutivo del proprio diritto - nella fattispecie il contratto di locazione - nonché asserire che la controparte sia stata inadempiente, competendo al debitore dimostrare d'aver adempiuto alla propria obbligazione o, in alternativa, di non aver reso la prestazione per cause a lui non imputabili ossia allegare fatti/difese estintivi e/o modificativi dell'avverso credito (tra le varie: Cass. n. 5128/2022) Cass. S.U. 13533/2021, ecc.).
Tale prova, tuttavia, non è stata fornita, avendo la convenuta scelto di restare contumacie Ne consegue che la va considerata inadempiente in termini d'importanza CP_1
non scarsa, avendo ella omesso il pagamento di 2 canoni locatizi consecutivi
– a norma dell'art.5 Legge n. 392/78 è sufficiente che il conduttore sia inadempiente alla corresponsione di 1 solo canone – oltre a quelli decorsi successivamente alla notifica della citazione, unitamente agli oneri accessori, seppur in misura minore a quella indicata in € 936,42 (si veda l'all. 2).
Va, pertanto, accolta la domanda di risoluzione del contratto, con conseguente condanna del conduttore al rilascio del bene entro il termine che si indica in dispositivo.
Parimenti, il convenuto va condannato alla corresponsione dell'importo di €
8800,00 a titolo di canoni di inevasi sino al momento del deposito della memoria integrativa, oltre agli interessi legali, come richiesto e rideterminato nella memoria integrativa del 29/5/2025.
Da disattendere, invece, è la richiesta di corresponsione dei canoni che matureranno sino a quando il convenuto non libererà l'alloggio poiché, una volta respinta la domanda di convalida e mutato il rito, il petitum del presente giudizio s'è cristallizzato al tempo del deposito della memoria integrativa, il che non consente di prendere in considerazione le eventuali sopravvenienze, puntualizzandosi al riguardo che, le ipotesi di cd. condanna in futuro sono previste dalla legge in via tassativa ed eccezionale, come ad es. nell'ambito dei procedimenti d'intimazione di sfratto per morosità (nel quale il Giudice può condannare il conduttore a corrispondere i canoni sino al momento del rilascio), di separazione/divorzio (contributo per il mantenimento, destinato a permanere sino alla modifica della statuizione), oppure nei limitati casi in cui la legge prevede che possa emanarsi una sentenza di condanna con la previsione d'una penale mensile per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, ecc..
L'accoglimento delle domande attoree implica la condanna del convenuto al rimborso degli oneri processuali, che si determinano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sulle domande proposta da nei confronti di , così Parte_2 Controparte_1
provvede:
Pronuncia la risoluzione del contratto di locazione stipulato dalle parti il
21/12/2024 per inadempimento imputabile a Controparte_1
Condanna la convenuta a rilasciare l'immobile per cui è causa entro il
18/12/2025.
Accoglie parzialmente l'ulteriore domanda e condanna la convenuta al pagamento della somma di € 8800,00 a titolo di canoni non corrisposti per il periodo compreso tra il mese di marzo e l'ottobre 2025, oltre ad interessi legali a far data dalla scadenza di ciascun canone sino al saldo.
Condanna al rimborso degli oneri processuali, che si Controparte_1
quantificano in complessivi € 600,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase di trattazione, € 1000,00 per la fase decisionale
€ 225,00 per spese vive, oltre a spese generali IVA e CPA come da legge
Imperia 8-11-2025
Il Giudice
Dott. Fabio Favalli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice di I grado, ha pronunciato il seguente dispositivo della
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1340/2025 del ruolo generale degli affari Civili del ruolo generale del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Federica Boeri Parte_1
Attrice
Contro
Controparte_1
Convenuta Contumace
Motivi della Decisione
Con atto d'intimazione di sfratto ritualmente notificato ha Parte_1
esposto:
-d'aver, con contratto sottoscritto in data 10 settembre 2024 e registrato presso l'Ufficio del Registro di Sanremo in data 21/12/2024 al n. 004772 - serie 3T, concesso in locazione per uso di civile abitazione transitoria a CP_1
l'immobile sito in Ventimiglia, Vico del Mulino n. 11, costituito da 3
[...]
vani cucina e servizi, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di
Ventimiglia al Fg. 64 part. 43 sub. 13, al prezzo concordato di € 4.400,00, da pagarsi in rate mensili anticipate di € 550,00 ciascuna entro il giorno 10 di ogni mese (Doc. n. 1).
-il contratto prevedeva la durata di otto mesi della locazione con inizio dal
10/09/2024 e per terminare il 10/05/2025.
-parte conduttrice si era resa morosa nel pagamento di due mensilità dei canoni di locazione, pari ad € 1.100,00 per le mensilità di marzo e aprile 2025 e di utenze TARI, luce, gas e acqua, pari ad € 936,42, per un totale ad di € 2.036,42
(Doc. n. 2).
Essendo la notifica stata eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., lo scrivente non convalidava lo sfratto e disponeva il mutamento del rito.
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A seguito del mutamento del rito occorre valutare la fondatezza di quella che, originariamente proposta nelle forme di convalida dell'intimazione dello sfratto di morosità, costituiva e costituisce una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del debitore.
Ebbene, come più volte puntualizzato dalla giurisprudenza, secondo il principio generale posto dall'art. 1218 c.c. c.c. al creditore è sufficiente allegate e provare il titolo costitutivo del proprio diritto - nella fattispecie il contratto di locazione - nonché asserire che la controparte sia stata inadempiente, competendo al debitore dimostrare d'aver adempiuto alla propria obbligazione o, in alternativa, di non aver reso la prestazione per cause a lui non imputabili ossia allegare fatti/difese estintivi e/o modificativi dell'avverso credito (tra le varie: Cass. n. 5128/2022) Cass. S.U. 13533/2021, ecc.).
Tale prova, tuttavia, non è stata fornita, avendo la convenuta scelto di restare contumacie Ne consegue che la va considerata inadempiente in termini d'importanza CP_1
non scarsa, avendo ella omesso il pagamento di 2 canoni locatizi consecutivi
– a norma dell'art.5 Legge n. 392/78 è sufficiente che il conduttore sia inadempiente alla corresponsione di 1 solo canone – oltre a quelli decorsi successivamente alla notifica della citazione, unitamente agli oneri accessori, seppur in misura minore a quella indicata in € 936,42 (si veda l'all. 2).
Va, pertanto, accolta la domanda di risoluzione del contratto, con conseguente condanna del conduttore al rilascio del bene entro il termine che si indica in dispositivo.
Parimenti, il convenuto va condannato alla corresponsione dell'importo di €
8800,00 a titolo di canoni di inevasi sino al momento del deposito della memoria integrativa, oltre agli interessi legali, come richiesto e rideterminato nella memoria integrativa del 29/5/2025.
Da disattendere, invece, è la richiesta di corresponsione dei canoni che matureranno sino a quando il convenuto non libererà l'alloggio poiché, una volta respinta la domanda di convalida e mutato il rito, il petitum del presente giudizio s'è cristallizzato al tempo del deposito della memoria integrativa, il che non consente di prendere in considerazione le eventuali sopravvenienze, puntualizzandosi al riguardo che, le ipotesi di cd. condanna in futuro sono previste dalla legge in via tassativa ed eccezionale, come ad es. nell'ambito dei procedimenti d'intimazione di sfratto per morosità (nel quale il Giudice può condannare il conduttore a corrispondere i canoni sino al momento del rilascio), di separazione/divorzio (contributo per il mantenimento, destinato a permanere sino alla modifica della statuizione), oppure nei limitati casi in cui la legge prevede che possa emanarsi una sentenza di condanna con la previsione d'una penale mensile per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, ecc..
L'accoglimento delle domande attoree implica la condanna del convenuto al rimborso degli oneri processuali, che si determinano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sulle domande proposta da nei confronti di , così Parte_2 Controparte_1
provvede:
Pronuncia la risoluzione del contratto di locazione stipulato dalle parti il
21/12/2024 per inadempimento imputabile a Controparte_1
Condanna la convenuta a rilasciare l'immobile per cui è causa entro il
18/12/2025.
Accoglie parzialmente l'ulteriore domanda e condanna la convenuta al pagamento della somma di € 8800,00 a titolo di canoni non corrisposti per il periodo compreso tra il mese di marzo e l'ottobre 2025, oltre ad interessi legali a far data dalla scadenza di ciascun canone sino al saldo.
Condanna al rimborso degli oneri processuali, che si Controparte_1
quantificano in complessivi € 600,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase di trattazione, € 1000,00 per la fase decisionale
€ 225,00 per spese vive, oltre a spese generali IVA e CPA come da legge
Imperia 8-11-2025
Il Giudice
Dott. Fabio Favalli