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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 15.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 7762 /2024
TRA
, n. il 10.07.1962 rappresentato e difeso dagli avv.ti GAMBARDELLA ALESSANDRO e Parte_1
VECCHIONE GIANLUCA
ricorrente
E
, in persona del legale rapp. p.t., in persona del ro tempore della CP_1 Controparte_2 CP_3 rapp.to e difeso dall' avv.to LEMBO LAURA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.03.2024, il ricorrente indicato in epigrafe, medico specialista in Radiologia,
Medicina nucleare e Radioterapia ha esposto:
- che dal 1988 ad oggi ha sempre lavorato, senza soluzione di continuità, prima come specializzando universitario e poi con rapporto di lavoro di ruolo a tempo pieno (38 ore settimanali), in vari settori radiologici presso Istituzioni pubbliche e, dal 01.10.1998, ha lavorato con qualifica di Dirigente
Sanitario Medico di ruolo di Radioterapia presso l'Istituto Pascale di Napoli;
- che nello svolgimento della sua attività professionale è sempre stato esposto, senza soluzione di continuità, a radiazioni ionizzanti, tanto da essere qualificato quale lavoratore esposto a radiazioni in categoria A o B, per cui è stato sottoposto a specifica e periodica sorveglianza sanitaria obbligatoria
(D.P.R. 185/1964, D.Lgs 230/95 poi D.Lgs 101/2020) prevista proprio per i lavoratori di Medicina
Nucleare, Radiologia e Radioterapia;
- che, con sentenza del 01/02/2021 il Tribunale di Napoli, sezione lavoro RG. n. 16075/20018, aveva accertato il carattere tecnopatico di altra patologia da lui patita, “cataratta cortico-nucleare posteriore bilaterale con deficit visivo lieve-moderato”, in considerazione dell'esposizione lavorativa alle radiazioni ionizzanti quale “medico specialista in radiologia, medicina nucleare e radioterapia”; pertanto, seppur per altra patologia, risulta già accertata l'esposizione lavorativa alle radiazioni ionizzanti;
- che, a seguito di un intervento chirurgico per la rimozione di neoformazione tumorale dell'appendice- cieco del colon( neoplasia del colon) ha sviluppato, oltre ad uno stato ansioso depressivo reattivo, una “Patologia gastrica e intestinale flogistica e/o stenotica e/o da resezione (comprensiva del danno anatomico), a seconda del tratto, con sintomi e segni continui di grado moderato, compromissione dello stato generale e perdita di peso intorno al 20% rispetto a quello usuale per il soggetto e comunque al di sotto di quello ideale, necessità di trattamento medico e/o chirurgico, limitazione concreta delle attività ordinarie ed usuali” ;
- che, pertanto, in data 27/05/2019, ritenendo che tale patologia fosse di origine professionale, data l'ultratrentennale esposizione lavorativa alle radiazioni ionizzanti, presentava domanda CP_ amministrativa di riconoscimento della malattia professionale alla competente sede dell'
- che l' con comunicazione del 12.02.2020, rigettava la domanda ritenendolo “non idoneo il rischio lavorativo per intensità e durata a provocare la malattia denunciata”;
- a seguito del rigetto della domanda, in data 10.03.2022 proponeva una prima istanza di opposizione per poi presentarne un'altra datata 12.12.2023, senza tuttavia ricevere alcun riscontro o esito dall'Istituto convenuto.
Pertanto, chiedeva per tali causali accertarsi e dichiararsi l'origine professionale della malattia professionale denunciata il 27/05/2019 “neoplasia del colon con esiti invalidanti quali patologia gastrica e intestinale flogistica e/o stenotica e/o da resezione (comprensiva del danno anatomico)” e che dalla stessa era derivato un danno biologico pari al 35% ovvero, in via subordinata, nella diversa misura che dovesse accertarsi di CP_ giustizia;
per l'effetto condannare l' a corrispondergli l'indennizzo in rendita o in capitale, (di cui all'art
13 d.leg.vo n. 38/2000) in ragione della lesione della integrità psico - fisica subita, risultante dal cumulo delle patologie riscontrate e riconosciute, con decorrenza dalla data delle rispettive domande amministrative, oltre interessi, e, infine, condannarla al pagamento delle spese, diritti ed onorari di avvocato, con distrazione ai predetti difensori antistatari.
Nel presente giudizio, l si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 infondata in fatto e in diritto per i seguenti motivi: in primo luogo, poiché la patologia denunciata dal ricorrente (la neoplasia del colon), ha una genesi multifattoriale, per cui la probabilità di contrarre una patologia oncologica per i soggetti esposti alla medesima quantità di radiazioni a cui è stato esposto il ricorrente è del 6,84%; inoltre, a seguito di parere a Specialista in Medicina del Lavoro, la patologia contratta dal ricorrente deve qualificarsi come patologia comune e non eziologicamente riconducibile all'esposizione lavorativa dello stesso alle radiazioni ionizzanti.
In secondo luogo, l'Istituto convenuto ha precisato che, anche se vi sia stato il riconoscimento con sentenza di esposizione a radiazioni ionizzanti per patologie oculari, il ricorrente non possa ritenere di aver diritto al riconoscimento della patologia per cui è causa quale malattia tabellata nella misura del 35%; inoltre risulta essere destituita di fondamento l'affermazione secondo cui non siano state esaminate le schede dosimetriche, in quanto è ufficialmente attestato che il dispositivo denominato dosimetro relativo al ricorrente non ha mai rilevato il superamento della soglia minima di esposizione a rischio da radiazioni ionizzanti.
All'esito dell'udienza del 26.06.2024, sostituita ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ritenuto necessario procedere al conferimento dell'incarico peritale per l'accertamento del requisito sanitario utile al conseguimento delle prestazioni richieste in ricorso, il giudice ha nominato quale C.T.U., il dott. , medico legale ed Persona_1 oncologo cui ha sottoposto il seguente quesito: “accerti il ctu il periziando è affetto dalle patologie indicate in ricorso ovvero da quali altre e le stesse costituiscano malattia professionale indagando il nesso patologico;
determini la eventuale percentuale di danno biologico afferente il ricorrente in relazione alle tabelle delle CP_ menomazioni per il danno biologico (d.m. del 2.07.2000) motivando le eventuali divergenze dalle CP_ valutazioni effettuate dai sanitari dell' . In data 25.11.2024 è stata depositata la perizia di ufficio da parte del ctu Dott. ; all'udienza del Persona_1
15.01.2025, depositate le note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, la causa viene decisa con il deposito nel termine di legge nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La domanda, ammissibile (cfr. in proposito CASS., sez lav, 5.5.04 n 8576) è fondata nei limiti di cui alla motivazione che segue.
Giova precisare che il sistema indennitario vigente è distinto nella disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato:
- per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziate fino alla data del 25.7.2000 è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 DPR 1124/1965);
- per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva è dovuto invece: un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art. 13 D. L.vo 38/2000).
La fattispecie in esame ricade nella previsione di cui al D. Lvo 38/2000. Trattasi, invero, di evento verificatosi il 27.11.2018.
Nel merito, all'esito delle operazioni peritali il CTU, ha in primo luogo riconoscuiuto la natura professionale CP_ della patologia denunziata, riconoscendo dunque il nesso causale negato dall' il CTu incaricato ha infatti affermato che il periziato è affetto da “Esiti di intervento di appendicectomia allargata alla base del cieco per neoplasia mucinosa (27.11.2018)” in soggetto con pregressi infarti del miocardio e pseudoafachia per cataratta, tenuto conto che tale patologia rientra tra quelle indicate nel Decreto del Ministero del lavoro 10.06.2014 (pubblicato in G.U. 12 settembre 2014, n.212), ricompresa nella Lista l - Gruppo 6, “tumori professionali” quali "malattie da agenti fisici, la cui origine lavorativa è di elevata probabilità" e per le quali è obbligatoria la denuncia, connessa in tabella all'esposizione lavorativa a radiazioni ionizzanti ed indicata - C18-C20; tenuto conto che in ossequio alle Norme vigenti il periziato è stato sottoposto agli accertamenti previsti per la prevenzione delle malattie da esposizione ad agenti nocivi;
tenuto conto che già con sentenza del 01/02/2021 il Tribunale di Napoli, sezione lavoro RG 16075/2018, ha riconosciuto il carattere tecnopatico di altra patologia patita dal ricorrente, “cataratta cortico-nucleare posteriore bilaterale con deficit visivo lieve- moderato”, in considerazione dell'esposizione lavorativa alle radiazioni ionizzanti quale “medico specialista in radiologia, medicina nucleare e radioterapia”, non si può escludere che una lunga esposizione a radiazioni ionizzanti, avvenuta durante lo svolgimento della propria attività lavorativa senza soluzione di continuità, possa aver avuto ruolo causale rispetto la malattia neoplastica evidenziata a carico dell'appendice del cieco.
Nelle sue considerazioni medico-legali, il CTU ha, dunque, affermato che la patologia neoplastica dell'appendice del cieco è in relazione causale con l'attività lavorativa svolta.
Il CTU ha, all'esito, indicato la sussistenza di una menomazione invalidante nella misura del 17%, a far data CP_ dall'inoltro dell'istanza all' ( precisando in particolare che, presa visione della Tabella annessa al DM del
12 luglio 2000 per la valutazione del Danno biologico, sono stati consultati sia il codice 131– patologie neoplastiche (Neoplasie maligne che si giovano di trattamento medico e/o chirurgico locale, radicale) con valutazione fino a 10, sia il codice 51 – apparato digerente – con valutazione fino a 8, che con somma a scalare raggiunge una valutazione complessiva del DB=17%).
Le argomentazioni del consulente, sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, meritano di essere condivise.
Pertanto, il ricorso va accolto, nella misura di cui appresso. L' deve pertanto essere condannato al pagamento in favore del ricorrente di una rendita vitalizia, che CP_1 compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art. 13 D. L.vo 38/2000).
Sulle somme sopraindicate dovranno corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione alle eventuali somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria a decorrere dal 120° successivo alla maturazione del diritto.
Il riconoscimento di una percentuale invalidante pari al 17%, inferiore a quella ipotizzata in ricorso (pari al
35%), e dunque la definizione del giudizio nel merito con accoglimento solo in via parziale della domanda presentata, impone di compensare per un terzo le spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.100,00; i residui due terzi delle spese, liquidati come da dispositivo, seguono la soccombenza con condanna dell'
Istituto resistente alla rifusione degli stessi in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente alla percezione di un indennizzo per danno biologico nella misura del 17% a decorrere dal 27.05.2019; condanna l'Istituto convenuto alla corresponsione del relativo indennizzo a decorrere dalla data appena indicata oltre interessi legali come per legge;
b) compensa per un terzo le spese di lite;
condanna la resistente a pagare in favore della parte ricorrente i residui due terzi delle spese di lite, liquidate in euro 1.400,00 oltre contributo unificato di € 43,00, IVA, cpa e rimborsi in misura di legge con attribuzione ai procuratori GAMBARDELLA ALESSANDRO e VECCHIONE
GIANLUCA dichiaratisi anticipatari.
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 15.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 15.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 7762 /2024
TRA
, n. il 10.07.1962 rappresentato e difeso dagli avv.ti GAMBARDELLA ALESSANDRO e Parte_1
VECCHIONE GIANLUCA
ricorrente
E
, in persona del legale rapp. p.t., in persona del ro tempore della CP_1 Controparte_2 CP_3 rapp.to e difeso dall' avv.to LEMBO LAURA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.03.2024, il ricorrente indicato in epigrafe, medico specialista in Radiologia,
Medicina nucleare e Radioterapia ha esposto:
- che dal 1988 ad oggi ha sempre lavorato, senza soluzione di continuità, prima come specializzando universitario e poi con rapporto di lavoro di ruolo a tempo pieno (38 ore settimanali), in vari settori radiologici presso Istituzioni pubbliche e, dal 01.10.1998, ha lavorato con qualifica di Dirigente
Sanitario Medico di ruolo di Radioterapia presso l'Istituto Pascale di Napoli;
- che nello svolgimento della sua attività professionale è sempre stato esposto, senza soluzione di continuità, a radiazioni ionizzanti, tanto da essere qualificato quale lavoratore esposto a radiazioni in categoria A o B, per cui è stato sottoposto a specifica e periodica sorveglianza sanitaria obbligatoria
(D.P.R. 185/1964, D.Lgs 230/95 poi D.Lgs 101/2020) prevista proprio per i lavoratori di Medicina
Nucleare, Radiologia e Radioterapia;
- che, con sentenza del 01/02/2021 il Tribunale di Napoli, sezione lavoro RG. n. 16075/20018, aveva accertato il carattere tecnopatico di altra patologia da lui patita, “cataratta cortico-nucleare posteriore bilaterale con deficit visivo lieve-moderato”, in considerazione dell'esposizione lavorativa alle radiazioni ionizzanti quale “medico specialista in radiologia, medicina nucleare e radioterapia”; pertanto, seppur per altra patologia, risulta già accertata l'esposizione lavorativa alle radiazioni ionizzanti;
- che, a seguito di un intervento chirurgico per la rimozione di neoformazione tumorale dell'appendice- cieco del colon( neoplasia del colon) ha sviluppato, oltre ad uno stato ansioso depressivo reattivo, una “Patologia gastrica e intestinale flogistica e/o stenotica e/o da resezione (comprensiva del danno anatomico), a seconda del tratto, con sintomi e segni continui di grado moderato, compromissione dello stato generale e perdita di peso intorno al 20% rispetto a quello usuale per il soggetto e comunque al di sotto di quello ideale, necessità di trattamento medico e/o chirurgico, limitazione concreta delle attività ordinarie ed usuali” ;
- che, pertanto, in data 27/05/2019, ritenendo che tale patologia fosse di origine professionale, data l'ultratrentennale esposizione lavorativa alle radiazioni ionizzanti, presentava domanda CP_ amministrativa di riconoscimento della malattia professionale alla competente sede dell'
- che l' con comunicazione del 12.02.2020, rigettava la domanda ritenendolo “non idoneo il rischio lavorativo per intensità e durata a provocare la malattia denunciata”;
- a seguito del rigetto della domanda, in data 10.03.2022 proponeva una prima istanza di opposizione per poi presentarne un'altra datata 12.12.2023, senza tuttavia ricevere alcun riscontro o esito dall'Istituto convenuto.
Pertanto, chiedeva per tali causali accertarsi e dichiararsi l'origine professionale della malattia professionale denunciata il 27/05/2019 “neoplasia del colon con esiti invalidanti quali patologia gastrica e intestinale flogistica e/o stenotica e/o da resezione (comprensiva del danno anatomico)” e che dalla stessa era derivato un danno biologico pari al 35% ovvero, in via subordinata, nella diversa misura che dovesse accertarsi di CP_ giustizia;
per l'effetto condannare l' a corrispondergli l'indennizzo in rendita o in capitale, (di cui all'art
13 d.leg.vo n. 38/2000) in ragione della lesione della integrità psico - fisica subita, risultante dal cumulo delle patologie riscontrate e riconosciute, con decorrenza dalla data delle rispettive domande amministrative, oltre interessi, e, infine, condannarla al pagamento delle spese, diritti ed onorari di avvocato, con distrazione ai predetti difensori antistatari.
Nel presente giudizio, l si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 infondata in fatto e in diritto per i seguenti motivi: in primo luogo, poiché la patologia denunciata dal ricorrente (la neoplasia del colon), ha una genesi multifattoriale, per cui la probabilità di contrarre una patologia oncologica per i soggetti esposti alla medesima quantità di radiazioni a cui è stato esposto il ricorrente è del 6,84%; inoltre, a seguito di parere a Specialista in Medicina del Lavoro, la patologia contratta dal ricorrente deve qualificarsi come patologia comune e non eziologicamente riconducibile all'esposizione lavorativa dello stesso alle radiazioni ionizzanti.
In secondo luogo, l'Istituto convenuto ha precisato che, anche se vi sia stato il riconoscimento con sentenza di esposizione a radiazioni ionizzanti per patologie oculari, il ricorrente non possa ritenere di aver diritto al riconoscimento della patologia per cui è causa quale malattia tabellata nella misura del 35%; inoltre risulta essere destituita di fondamento l'affermazione secondo cui non siano state esaminate le schede dosimetriche, in quanto è ufficialmente attestato che il dispositivo denominato dosimetro relativo al ricorrente non ha mai rilevato il superamento della soglia minima di esposizione a rischio da radiazioni ionizzanti.
All'esito dell'udienza del 26.06.2024, sostituita ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ritenuto necessario procedere al conferimento dell'incarico peritale per l'accertamento del requisito sanitario utile al conseguimento delle prestazioni richieste in ricorso, il giudice ha nominato quale C.T.U., il dott. , medico legale ed Persona_1 oncologo cui ha sottoposto il seguente quesito: “accerti il ctu il periziando è affetto dalle patologie indicate in ricorso ovvero da quali altre e le stesse costituiscano malattia professionale indagando il nesso patologico;
determini la eventuale percentuale di danno biologico afferente il ricorrente in relazione alle tabelle delle CP_ menomazioni per il danno biologico (d.m. del 2.07.2000) motivando le eventuali divergenze dalle CP_ valutazioni effettuate dai sanitari dell' . In data 25.11.2024 è stata depositata la perizia di ufficio da parte del ctu Dott. ; all'udienza del Persona_1
15.01.2025, depositate le note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, la causa viene decisa con il deposito nel termine di legge nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La domanda, ammissibile (cfr. in proposito CASS., sez lav, 5.5.04 n 8576) è fondata nei limiti di cui alla motivazione che segue.
Giova precisare che il sistema indennitario vigente è distinto nella disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato:
- per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziate fino alla data del 25.7.2000 è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 DPR 1124/1965);
- per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva è dovuto invece: un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art. 13 D. L.vo 38/2000).
La fattispecie in esame ricade nella previsione di cui al D. Lvo 38/2000. Trattasi, invero, di evento verificatosi il 27.11.2018.
Nel merito, all'esito delle operazioni peritali il CTU, ha in primo luogo riconoscuiuto la natura professionale CP_ della patologia denunziata, riconoscendo dunque il nesso causale negato dall' il CTu incaricato ha infatti affermato che il periziato è affetto da “Esiti di intervento di appendicectomia allargata alla base del cieco per neoplasia mucinosa (27.11.2018)” in soggetto con pregressi infarti del miocardio e pseudoafachia per cataratta, tenuto conto che tale patologia rientra tra quelle indicate nel Decreto del Ministero del lavoro 10.06.2014 (pubblicato in G.U. 12 settembre 2014, n.212), ricompresa nella Lista l - Gruppo 6, “tumori professionali” quali "malattie da agenti fisici, la cui origine lavorativa è di elevata probabilità" e per le quali è obbligatoria la denuncia, connessa in tabella all'esposizione lavorativa a radiazioni ionizzanti ed indicata - C18-C20; tenuto conto che in ossequio alle Norme vigenti il periziato è stato sottoposto agli accertamenti previsti per la prevenzione delle malattie da esposizione ad agenti nocivi;
tenuto conto che già con sentenza del 01/02/2021 il Tribunale di Napoli, sezione lavoro RG 16075/2018, ha riconosciuto il carattere tecnopatico di altra patologia patita dal ricorrente, “cataratta cortico-nucleare posteriore bilaterale con deficit visivo lieve- moderato”, in considerazione dell'esposizione lavorativa alle radiazioni ionizzanti quale “medico specialista in radiologia, medicina nucleare e radioterapia”, non si può escludere che una lunga esposizione a radiazioni ionizzanti, avvenuta durante lo svolgimento della propria attività lavorativa senza soluzione di continuità, possa aver avuto ruolo causale rispetto la malattia neoplastica evidenziata a carico dell'appendice del cieco.
Nelle sue considerazioni medico-legali, il CTU ha, dunque, affermato che la patologia neoplastica dell'appendice del cieco è in relazione causale con l'attività lavorativa svolta.
Il CTU ha, all'esito, indicato la sussistenza di una menomazione invalidante nella misura del 17%, a far data CP_ dall'inoltro dell'istanza all' ( precisando in particolare che, presa visione della Tabella annessa al DM del
12 luglio 2000 per la valutazione del Danno biologico, sono stati consultati sia il codice 131– patologie neoplastiche (Neoplasie maligne che si giovano di trattamento medico e/o chirurgico locale, radicale) con valutazione fino a 10, sia il codice 51 – apparato digerente – con valutazione fino a 8, che con somma a scalare raggiunge una valutazione complessiva del DB=17%).
Le argomentazioni del consulente, sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, meritano di essere condivise.
Pertanto, il ricorso va accolto, nella misura di cui appresso. L' deve pertanto essere condannato al pagamento in favore del ricorrente di una rendita vitalizia, che CP_1 compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art. 13 D. L.vo 38/2000).
Sulle somme sopraindicate dovranno corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione alle eventuali somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria a decorrere dal 120° successivo alla maturazione del diritto.
Il riconoscimento di una percentuale invalidante pari al 17%, inferiore a quella ipotizzata in ricorso (pari al
35%), e dunque la definizione del giudizio nel merito con accoglimento solo in via parziale della domanda presentata, impone di compensare per un terzo le spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.100,00; i residui due terzi delle spese, liquidati come da dispositivo, seguono la soccombenza con condanna dell'
Istituto resistente alla rifusione degli stessi in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente alla percezione di un indennizzo per danno biologico nella misura del 17% a decorrere dal 27.05.2019; condanna l'Istituto convenuto alla corresponsione del relativo indennizzo a decorrere dalla data appena indicata oltre interessi legali come per legge;
b) compensa per un terzo le spese di lite;
condanna la resistente a pagare in favore della parte ricorrente i residui due terzi delle spese di lite, liquidate in euro 1.400,00 oltre contributo unificato di € 43,00, IVA, cpa e rimborsi in misura di legge con attribuzione ai procuratori GAMBARDELLA ALESSANDRO e VECCHIONE
GIANLUCA dichiaratisi anticipatari.
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 15.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara