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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/11/2025, n. 4219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4219 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. 9726/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BARI
Il Giudice nella persona della dott.ssa CR LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in appello al n. 9726/2023 R.G.C., nei confronti dell'ordinanza del Giudice di pace di Bari resa all'udienza del 10 luglio 2023, nel giudizio iscritto al n. di r.g. 4371/2023,
promossa da:
(c.f. , nato il [...] a [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Danimarca, all'indirizzo Dag Hammarskjölds Allé 21.2.2, cap 2100, Copenhagen, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Persico (c.f. , con C.F._2
domicilio digitale dichiarato all'indirizzo PEC comunicato all'ordine e domicilio digitale Email_1
- PARTE APPELLANTE-
pagina 1 di 6 CONTRO
(c.f. , indirizzo PEC tratto da Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del presidente del consiglio d'amministrazione e Email_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Raffaella Olivito del Foro di Cosenza, con domicilio dichiarato all'indirizzo p.e.c.
Email_3
- PARTE APPELLATA -
E CONTRO
non costituito in giudizio Controparte_2
- PARTE APPELLATA -
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLANTE: riformare, per i sopra esposti motivi, l'appellata ordinanza del Giudice di pace di Bari, resa all'udienza del 10.07.2023, e, ai sensi dell'art. 354, c.2, c.p.c., rimettere gli atti al
Giudice di primo grado per la pronuncia di merito sull'opposizione avverso l'ingiunzione della n. 1072039230006805 del 24.02.2023, notificata al dott. Controparte_1
il 17.03.2023; Parte_1
- condannare la e il al pagamento, Controparte_1 Controparte_2
in favore del ricorrente, delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA: confermare l'ordinanza impugnata;
pagina 2 di 6 con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore anticipatario;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante impugnava in proprio, davanti al Giudice di Pace di Bari (r.g. Parte_1
n. 4371/2023), l'ingiunzione di pagamento n. 1072039230006805, emessa il 24 febbraio
2023 e notificatagli il 17 marzo successivo, dalla affidataria del Controparte_1
servizio di riscossione coattiva per conto del Controparte_2
dell'importo di € 566,09.
L'ordinanza ingiunzione era emessa a fronte di un'infrazione al codice della strada commessa alla guida dell'autoveicolo di proprietà del coniuge nel territorio del menzionato Comune, accertata con verbale in data 23 novembre 2019.
Costituito il contraddittorio con l'amministrazione comunale e l'agente della riscossione, nessuno compariva alla prima udienza del 5 luglio 2023. Dato atto di ciò il giudice adito rinviava all'udienza del 10 luglio successivo, in cui parimenti nessuna delle parti compariva, per cui veniva pronunciata ordinanza ex artt. 181 e 309 cod. proc. civ. di cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione del giudizio.
Nel presupposto dell'impugnabilità della citata ordinanza, con il presente appello l'originario ricorrente ne sostiene l'erroneità: sotto un primo profilo, perché la sua assenza alla prima udienza era dovuta ad impedimento legittimo, comunicato al giudice, che con provvedimento del 7 giugno 2023 aveva infatti ritenuto giustificata la mancata comparizione;
sotto un distinto profilo, si censura l'applicazione degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. al procedimento d'opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa. A questo riguardo, si deduce che la mancata comparizione alla prima udienza dell'opponente e del suo difensore senza giustificato motivo comporta, ai sensi dell'art. 6, comma 10, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, la convalida o l'annullamento del provvedimento opposto.
pagina 3 di 6 Si è costituita in resistenza all'appello l'agente della riscossione la Controparte_1
quale ne ha eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità, sul presupposto che l'ordinanza ex artt. 181 e 309 cod. proc. civ. è un provvedimento non impugnabile.
Tutto ciò premesso, l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello è infondata.
Sul punto va fatta applicazione dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia, che attribuisce al provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del giudizio carattere decisorio e quindi, natura sostanziale di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, con il corollario della sua appellabilità (in questo senso, di recente: Cass. civ., Sez. 6^, ord. 3 settembre 2018, n. 21586; Cass. civ. Sez. 1^, sent. 11 novembre 2010, n. 22917).
Oltre che ammissibile, l'appello è anche fondato.
Ricevuto avviso della fissazione del merito con decreto del giudice di primo grado in data 24 maggio 2023, con p.e.c. del 29 maggio successivo il ricorrente in opposizione
(difeso in proprio) aveva comunicato il proprio impedimento a comparire all'udienza del 5 luglio;
ed aveva peraltro espresso l'avviso dell'inutilità della propria partecipazione al giudizio dallo stesso proposto. Sull'istanza così formulata, con provvedimento del 7 giugno 2023 il giudice aveva ritenuto “l'assenza giustificata” e si era riservato di decidere nel merito all'udienza già fissata.
Sennonché, contrariamente a quanto disposto nel provvedimento da ultimo menzionato, il giudice di primo grado, constatata la mancata comparizione delle parti all'udienza del 5 luglio 2023 e a quella successiva del 10 luglio dello stesso anno, ha dichiarato la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio.
L'ordinanza così pronunciata, con il sopra menzionato effetto decisorio del giudizio di primo grado, si palesa tuttavia erronea.
Come infatti si deduce nell'appello, nel giudizio di opposizione ad ordinanza- ingiunzione ex art. 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, la mancata comparizione delle parti non è considerata sintomatica della loro volontà di non pagina 4 di 6 coltivare il giudizio, come per l'ordinario rito civile, ai sensi degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. più volte richiamati. Ai sensi del comma 10 la mancata comparizione consente invece al giudice adito di pronunciarsi nel merito dell'impugnazione proposta nei confronti del provvedimento sanzionatorio.
Peraltro, l'ora citato art. 6, comma 10, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150, attribuisce tale potere al giudice adito per il caso di mancata comparizione dell'opponente, laddove nel caso di specie il ricorrente in opposizione aveva comunicato la propria assenza e questa era stata considerata giustificata dal giudice di primo grado.
Evidente è dunque l'errore in cui quest'ultimo è incorso nell'estinguere il giudizio, per cui in accoglimento del presente appello, l'ordinanza con esso impugnata va annullata, con rimessione allo stesso giudice di primo grado, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto, ai sensi dell'art. 354, comma 2, cod. proc. civ.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, in ragione del carattere in rito della presente pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello proposto, annulla l'impugnata ordinanza emessa dal
Giudice di Pace all'esito dell'udienza in data 10 luglio 2023, nel giudizio n. r.g.
4371/2023, e rinvia ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ. le parti davanti allo stesso giudice di primo grado;
compensa le spese del doppio grado di giudizio.
pagina 5 di 6 Così deciso in Bari, il 16 novembre 2025
Il Giudice
CR LI
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BARI
Il Giudice nella persona della dott.ssa CR LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in appello al n. 9726/2023 R.G.C., nei confronti dell'ordinanza del Giudice di pace di Bari resa all'udienza del 10 luglio 2023, nel giudizio iscritto al n. di r.g. 4371/2023,
promossa da:
(c.f. , nato il [...] a [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Danimarca, all'indirizzo Dag Hammarskjölds Allé 21.2.2, cap 2100, Copenhagen, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Persico (c.f. , con C.F._2
domicilio digitale dichiarato all'indirizzo PEC comunicato all'ordine e domicilio digitale Email_1
- PARTE APPELLANTE-
pagina 1 di 6 CONTRO
(c.f. , indirizzo PEC tratto da Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del presidente del consiglio d'amministrazione e Email_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Raffaella Olivito del Foro di Cosenza, con domicilio dichiarato all'indirizzo p.e.c.
Email_3
- PARTE APPELLATA -
E CONTRO
non costituito in giudizio Controparte_2
- PARTE APPELLATA -
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLANTE: riformare, per i sopra esposti motivi, l'appellata ordinanza del Giudice di pace di Bari, resa all'udienza del 10.07.2023, e, ai sensi dell'art. 354, c.2, c.p.c., rimettere gli atti al
Giudice di primo grado per la pronuncia di merito sull'opposizione avverso l'ingiunzione della n. 1072039230006805 del 24.02.2023, notificata al dott. Controparte_1
il 17.03.2023; Parte_1
- condannare la e il al pagamento, Controparte_1 Controparte_2
in favore del ricorrente, delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA: confermare l'ordinanza impugnata;
pagina 2 di 6 con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore anticipatario;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante impugnava in proprio, davanti al Giudice di Pace di Bari (r.g. Parte_1
n. 4371/2023), l'ingiunzione di pagamento n. 1072039230006805, emessa il 24 febbraio
2023 e notificatagli il 17 marzo successivo, dalla affidataria del Controparte_1
servizio di riscossione coattiva per conto del Controparte_2
dell'importo di € 566,09.
L'ordinanza ingiunzione era emessa a fronte di un'infrazione al codice della strada commessa alla guida dell'autoveicolo di proprietà del coniuge nel territorio del menzionato Comune, accertata con verbale in data 23 novembre 2019.
Costituito il contraddittorio con l'amministrazione comunale e l'agente della riscossione, nessuno compariva alla prima udienza del 5 luglio 2023. Dato atto di ciò il giudice adito rinviava all'udienza del 10 luglio successivo, in cui parimenti nessuna delle parti compariva, per cui veniva pronunciata ordinanza ex artt. 181 e 309 cod. proc. civ. di cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione del giudizio.
Nel presupposto dell'impugnabilità della citata ordinanza, con il presente appello l'originario ricorrente ne sostiene l'erroneità: sotto un primo profilo, perché la sua assenza alla prima udienza era dovuta ad impedimento legittimo, comunicato al giudice, che con provvedimento del 7 giugno 2023 aveva infatti ritenuto giustificata la mancata comparizione;
sotto un distinto profilo, si censura l'applicazione degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. al procedimento d'opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa. A questo riguardo, si deduce che la mancata comparizione alla prima udienza dell'opponente e del suo difensore senza giustificato motivo comporta, ai sensi dell'art. 6, comma 10, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, la convalida o l'annullamento del provvedimento opposto.
pagina 3 di 6 Si è costituita in resistenza all'appello l'agente della riscossione la Controparte_1
quale ne ha eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità, sul presupposto che l'ordinanza ex artt. 181 e 309 cod. proc. civ. è un provvedimento non impugnabile.
Tutto ciò premesso, l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello è infondata.
Sul punto va fatta applicazione dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia, che attribuisce al provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del giudizio carattere decisorio e quindi, natura sostanziale di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, con il corollario della sua appellabilità (in questo senso, di recente: Cass. civ., Sez. 6^, ord. 3 settembre 2018, n. 21586; Cass. civ. Sez. 1^, sent. 11 novembre 2010, n. 22917).
Oltre che ammissibile, l'appello è anche fondato.
Ricevuto avviso della fissazione del merito con decreto del giudice di primo grado in data 24 maggio 2023, con p.e.c. del 29 maggio successivo il ricorrente in opposizione
(difeso in proprio) aveva comunicato il proprio impedimento a comparire all'udienza del 5 luglio;
ed aveva peraltro espresso l'avviso dell'inutilità della propria partecipazione al giudizio dallo stesso proposto. Sull'istanza così formulata, con provvedimento del 7 giugno 2023 il giudice aveva ritenuto “l'assenza giustificata” e si era riservato di decidere nel merito all'udienza già fissata.
Sennonché, contrariamente a quanto disposto nel provvedimento da ultimo menzionato, il giudice di primo grado, constatata la mancata comparizione delle parti all'udienza del 5 luglio 2023 e a quella successiva del 10 luglio dello stesso anno, ha dichiarato la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio.
L'ordinanza così pronunciata, con il sopra menzionato effetto decisorio del giudizio di primo grado, si palesa tuttavia erronea.
Come infatti si deduce nell'appello, nel giudizio di opposizione ad ordinanza- ingiunzione ex art. 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, la mancata comparizione delle parti non è considerata sintomatica della loro volontà di non pagina 4 di 6 coltivare il giudizio, come per l'ordinario rito civile, ai sensi degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. più volte richiamati. Ai sensi del comma 10 la mancata comparizione consente invece al giudice adito di pronunciarsi nel merito dell'impugnazione proposta nei confronti del provvedimento sanzionatorio.
Peraltro, l'ora citato art. 6, comma 10, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150, attribuisce tale potere al giudice adito per il caso di mancata comparizione dell'opponente, laddove nel caso di specie il ricorrente in opposizione aveva comunicato la propria assenza e questa era stata considerata giustificata dal giudice di primo grado.
Evidente è dunque l'errore in cui quest'ultimo è incorso nell'estinguere il giudizio, per cui in accoglimento del presente appello, l'ordinanza con esso impugnata va annullata, con rimessione allo stesso giudice di primo grado, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto, ai sensi dell'art. 354, comma 2, cod. proc. civ.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, in ragione del carattere in rito della presente pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello proposto, annulla l'impugnata ordinanza emessa dal
Giudice di Pace all'esito dell'udienza in data 10 luglio 2023, nel giudizio n. r.g.
4371/2023, e rinvia ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ. le parti davanti allo stesso giudice di primo grado;
compensa le spese del doppio grado di giudizio.
pagina 5 di 6 Così deciso in Bari, il 16 novembre 2025
Il Giudice
CR LI
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