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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/07/2025, n. 2904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2904 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9858/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9858 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 13.05.2025, avente ad oggetto: Divorzio contenzioso e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Angelo Marino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casoria (NA), alla via G. Giolitti 7, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , domiciliata in Casoria (NA), Controparte_1 C.F._2 alla via Francesco Federici n.4;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.05.2025 il procuratore costituito chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riportandosi al ricorso introduttivo e alle conclusioni ivi rassegnate.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato in data 02.12.2024, Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio in Afragola (NA) il 07.07.2009
[...] con , che dall'unione con quest'ultima in data 10.01.2012 era Controparte_1 nata una figlia, , e che con sentenza di questo tribunale (nr. Persona_1
4952/2023) pubblicata in data 05.12.2023 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni di separazione.
Con decreto depositato in data 09.12.2024 il giudice delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 13.05.2025, onerando le parti di depositare la documentazione reddituale degli ultimi tre anni o attestazione negativa dell'agenzia delle entrate in caso di assenza di redditi oltre ad una dichiarazione ove indicare: attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
redditi netti annuali relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi, con la precisazione, in caso di lavoro autonomo, del numero di collaboratori e dei compensi mensili loro corrisposti;
proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari;
quote sociali, titoli, depositi, e qualsiasi altra forma di investimento e di risparmio;
proprietà di beni mobili registrati;
spese per mutui e finanziamenti;
rapporti di convivenza e rapporti di collaborazione domestica.
, sebbene regolarmente citata, non si costituiva in giudizio, Controparte_1 restando contumace per tutta la durata del procedimento.
All'udienza di comparizione tenutasi in data 13.05.2025 il giudice delegato, all'esito dell'audizione del ricorrente, riservava la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole. DECLARATORIA DI CONTUMACIA DI PARTE RESISTENTE
In via preliminare, va dichiarata, in limine litis, la contumacia della resistente, sig.ra
, la quale, malgrado sia stata regolarmente citata, non si è Controparte_1 costituita in giudizio per tutta la durata del procedimento.
DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di Questo Tribunale nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (nr. 4952/2023) emessa in data 21.11.2023 e pubblicata il 05.12.2023 con attestazione del passaggio in giudicato del
07.01.2025, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
STATUIZIONI ACCESSORIE
REGIME DI AFFIDO DELLA FIGLIA MINORE: Parte_2
Relativamente all'affidamento della figlia minore (nata il Persona_1
10.01.2012), deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C.,
l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo,
l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass.
26587/2009, Cass. 24526/2010).
Nel caso di specie, non sono emersi in giudizio comprovati elementi pregiudizievoli per la minore, tale da ostacolare l'affido della stessa ad entrambi i genitori.
Sulla base delle anzidette considerazioni, deve, pertanto, essere confermato l'affido condiviso della minore , come peraltro già statuito in sede di di Persona_1 separazione e richiesto da parte ricorrente. Tale regime comporta che le decisioni di maggior interesse per la minore, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, vanno adottate da entrambi i genitori, secondo quanto consentito dall'art. 337-quater, co.3, c.c., sì che gli stessi facciano fronte ad un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata della minore, ritiene il
Collegio che vada confermato quello della madre, con la quale ha Persona_1 sempre vissuto, non essendo emersi elementi tali da suggerire un cambio di domiciliazione della minore stessa.
DIRITTO DI VISITA DEL CONIUGE NON COLLOCATARIO DELLA PROLE
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con la figlia minore
, osserva il Collegio che va perseguito l'obiettivo di consentire ai Persona_1 minori di intrattenere rapporti equilibrati con entrambe le figure genitoriali, atteso che il rapporto padre/figlio deve incrementato e supportato e non di certo ostacolato.
Pertanto, ritiene il tribunale che il padre potrà tenere con sé la minore, salvo diverso accordo e tenuto conto delle esigenze e degli impegni extra scolastici della stessa, oltre che dei suoi desiderata: almeno due pomeriggi alla settimana, da individuarsi
– salvo diverso accordo – nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore
20:00. Il padre, inoltre, potrà tenere con se la figlia alternativamente due fine settimana alterni al mese, dalle ore 18.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica;
ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis. Relativamente alle vacanze estive, il padre avrà diritto di trascorrere, con la figlia almeno 15 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio ed agosto. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative dei genitori. I genitori, inoltre, dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia.
Resta inteso che durante il periodo delle vacanze resterà sospeso l'ordinario diritto di visita settimanale, salvo diverso accordo tra i genitori.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE In ordine all'assegnazione della casa familiare -meglio identificata in atti- osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'assegnazione alla resistente, genitore collocatario della figlia minore.
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia che la casa sia in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
Nel caso di specie, la casa coniugale, sita in Casoria (NA) alla via Francesco Federici
n.4, è tutt'ora abitata dalla resistente unitamente alla figlia minore Per_1
, come dichairato in ricorso dallo stesso ricorrente, con la conseguenza che
[...] sussistono i presupposti di legge per disporne l'assegnazione alla sig.ra CP_1
STATUIZIONI ECONOMICHE
ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI
Quanto alla corresponsione di un assegno a carico del padre in favore della figlia minore , considerato che la stessa è collocata in via prevalente Persona_1 presso la madre, la quale provvede in via diretta al mantenimento, deve provvedersi in ordine all'importo del mantenimento a carico del padre.
Orbene, ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'età e delle esigenze della figlia, del breve lasso di tempo trascorso dalla separazione (pubblicata il 5.12.2023), delle condizioni economiche dei coniugi ed in particolare di quelle del ricorrente, carabiniere in servizio presso la stazione CC di Castello di ER (cfr. dichiarazioni rese in sede di audizione personale all'udienza del 13.05.2025), nonché dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e considerata, altresì, la mancata emersione di fatti nuovi rispetto all'epoca della separazione, deve porsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a titolo di Parte_1 mantenimento della figlia minore l'assegno mensile pari alla somma di euro 350,00, somma soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, come già pattuito dalle parti in sede di separazione e con conferma, come già disposto in sede di separazione, della percezione integrale dell'assegno unico da parte della signora non ravvisandosi motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, che CP_1
d'altronde conferma i patti raggiunti in sede di separazione.
L'importo di euro 350,00 dovrà essere versato entro il 5 di ogni mese alla sig.ra
, presso il suo domicilio ovvero mediante versamento sul conto Controparte_1 corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In ordine alle spese straordinarie, salvo diverso accordo tra i coniugi, le stesse vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data
25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, con contribuzione da parte di ciascun genitore nella misura del 50%.
SPESE DI LITE
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della contumacia della resistente, ricorrono giusti motivi per non disporre la ripetizione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 nata ad [...] il [...] e domiciliata in Casoria (NA) alla via Francesco
Federici n.4;
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
(c.f.: ), nato a [...] il [...], e
[...] C.F._1 CP_1
(c.f.: ), nata ad [...] il [...]- Atto n.
[...] C.F._2
129, Parte II, Serie A, anno 2009 – celebrato in Afragola (NA) il 07.07.2009;
- dispone l'affido condiviso della figlia minore (nata a Persona_2
Frattamaggiore il 10.01.2012) ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita del padre come in parte motiva indicato;
- assegna la casa coniugale sita in Casoria (NA) alla via Francesco Federici n.4 alla sig.ra ; Controparte_1
- pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1 l'assegno mensile pari alla somma di euro 350,00 a titolo di Controparte_1 mantenimento della figlia minore oltre al 50% delle spese Persona_1 straordinarie nei termini di cui in parte motiva;
- dispone che l'importo dell'Assegno Unico ed Universale per i figli a carico, in favore di , sia percepito interamente dalla sig.ra per le ragioni Persona_1 CP_1 di cui in parte motiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.
74;
- nulla per le spese.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, lì 27.6.25
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9858 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 13.05.2025, avente ad oggetto: Divorzio contenzioso e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Angelo Marino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casoria (NA), alla via G. Giolitti 7, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , domiciliata in Casoria (NA), Controparte_1 C.F._2 alla via Francesco Federici n.4;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.05.2025 il procuratore costituito chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riportandosi al ricorso introduttivo e alle conclusioni ivi rassegnate.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato in data 02.12.2024, Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio in Afragola (NA) il 07.07.2009
[...] con , che dall'unione con quest'ultima in data 10.01.2012 era Controparte_1 nata una figlia, , e che con sentenza di questo tribunale (nr. Persona_1
4952/2023) pubblicata in data 05.12.2023 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni di separazione.
Con decreto depositato in data 09.12.2024 il giudice delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 13.05.2025, onerando le parti di depositare la documentazione reddituale degli ultimi tre anni o attestazione negativa dell'agenzia delle entrate in caso di assenza di redditi oltre ad una dichiarazione ove indicare: attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
redditi netti annuali relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi, con la precisazione, in caso di lavoro autonomo, del numero di collaboratori e dei compensi mensili loro corrisposti;
proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari;
quote sociali, titoli, depositi, e qualsiasi altra forma di investimento e di risparmio;
proprietà di beni mobili registrati;
spese per mutui e finanziamenti;
rapporti di convivenza e rapporti di collaborazione domestica.
, sebbene regolarmente citata, non si costituiva in giudizio, Controparte_1 restando contumace per tutta la durata del procedimento.
All'udienza di comparizione tenutasi in data 13.05.2025 il giudice delegato, all'esito dell'audizione del ricorrente, riservava la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole. DECLARATORIA DI CONTUMACIA DI PARTE RESISTENTE
In via preliminare, va dichiarata, in limine litis, la contumacia della resistente, sig.ra
, la quale, malgrado sia stata regolarmente citata, non si è Controparte_1 costituita in giudizio per tutta la durata del procedimento.
DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di Questo Tribunale nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (nr. 4952/2023) emessa in data 21.11.2023 e pubblicata il 05.12.2023 con attestazione del passaggio in giudicato del
07.01.2025, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
STATUIZIONI ACCESSORIE
REGIME DI AFFIDO DELLA FIGLIA MINORE: Parte_2
Relativamente all'affidamento della figlia minore (nata il Persona_1
10.01.2012), deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C.,
l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo,
l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass.
26587/2009, Cass. 24526/2010).
Nel caso di specie, non sono emersi in giudizio comprovati elementi pregiudizievoli per la minore, tale da ostacolare l'affido della stessa ad entrambi i genitori.
Sulla base delle anzidette considerazioni, deve, pertanto, essere confermato l'affido condiviso della minore , come peraltro già statuito in sede di di Persona_1 separazione e richiesto da parte ricorrente. Tale regime comporta che le decisioni di maggior interesse per la minore, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, vanno adottate da entrambi i genitori, secondo quanto consentito dall'art. 337-quater, co.3, c.c., sì che gli stessi facciano fronte ad un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata della minore, ritiene il
Collegio che vada confermato quello della madre, con la quale ha Persona_1 sempre vissuto, non essendo emersi elementi tali da suggerire un cambio di domiciliazione della minore stessa.
DIRITTO DI VISITA DEL CONIUGE NON COLLOCATARIO DELLA PROLE
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con la figlia minore
, osserva il Collegio che va perseguito l'obiettivo di consentire ai Persona_1 minori di intrattenere rapporti equilibrati con entrambe le figure genitoriali, atteso che il rapporto padre/figlio deve incrementato e supportato e non di certo ostacolato.
Pertanto, ritiene il tribunale che il padre potrà tenere con sé la minore, salvo diverso accordo e tenuto conto delle esigenze e degli impegni extra scolastici della stessa, oltre che dei suoi desiderata: almeno due pomeriggi alla settimana, da individuarsi
– salvo diverso accordo – nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore
20:00. Il padre, inoltre, potrà tenere con se la figlia alternativamente due fine settimana alterni al mese, dalle ore 18.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica;
ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis. Relativamente alle vacanze estive, il padre avrà diritto di trascorrere, con la figlia almeno 15 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio ed agosto. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative dei genitori. I genitori, inoltre, dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia.
Resta inteso che durante il periodo delle vacanze resterà sospeso l'ordinario diritto di visita settimanale, salvo diverso accordo tra i genitori.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE In ordine all'assegnazione della casa familiare -meglio identificata in atti- osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'assegnazione alla resistente, genitore collocatario della figlia minore.
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia che la casa sia in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
Nel caso di specie, la casa coniugale, sita in Casoria (NA) alla via Francesco Federici
n.4, è tutt'ora abitata dalla resistente unitamente alla figlia minore Per_1
, come dichairato in ricorso dallo stesso ricorrente, con la conseguenza che
[...] sussistono i presupposti di legge per disporne l'assegnazione alla sig.ra CP_1
STATUIZIONI ECONOMICHE
ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI
Quanto alla corresponsione di un assegno a carico del padre in favore della figlia minore , considerato che la stessa è collocata in via prevalente Persona_1 presso la madre, la quale provvede in via diretta al mantenimento, deve provvedersi in ordine all'importo del mantenimento a carico del padre.
Orbene, ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'età e delle esigenze della figlia, del breve lasso di tempo trascorso dalla separazione (pubblicata il 5.12.2023), delle condizioni economiche dei coniugi ed in particolare di quelle del ricorrente, carabiniere in servizio presso la stazione CC di Castello di ER (cfr. dichiarazioni rese in sede di audizione personale all'udienza del 13.05.2025), nonché dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e considerata, altresì, la mancata emersione di fatti nuovi rispetto all'epoca della separazione, deve porsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a titolo di Parte_1 mantenimento della figlia minore l'assegno mensile pari alla somma di euro 350,00, somma soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, come già pattuito dalle parti in sede di separazione e con conferma, come già disposto in sede di separazione, della percezione integrale dell'assegno unico da parte della signora non ravvisandosi motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, che CP_1
d'altronde conferma i patti raggiunti in sede di separazione.
L'importo di euro 350,00 dovrà essere versato entro il 5 di ogni mese alla sig.ra
, presso il suo domicilio ovvero mediante versamento sul conto Controparte_1 corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In ordine alle spese straordinarie, salvo diverso accordo tra i coniugi, le stesse vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data
25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, con contribuzione da parte di ciascun genitore nella misura del 50%.
SPESE DI LITE
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della contumacia della resistente, ricorrono giusti motivi per non disporre la ripetizione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 nata ad [...] il [...] e domiciliata in Casoria (NA) alla via Francesco
Federici n.4;
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
(c.f.: ), nato a [...] il [...], e
[...] C.F._1 CP_1
(c.f.: ), nata ad [...] il [...]- Atto n.
[...] C.F._2
129, Parte II, Serie A, anno 2009 – celebrato in Afragola (NA) il 07.07.2009;
- dispone l'affido condiviso della figlia minore (nata a Persona_2
Frattamaggiore il 10.01.2012) ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita del padre come in parte motiva indicato;
- assegna la casa coniugale sita in Casoria (NA) alla via Francesco Federici n.4 alla sig.ra ; Controparte_1
- pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1 l'assegno mensile pari alla somma di euro 350,00 a titolo di Controparte_1 mantenimento della figlia minore oltre al 50% delle spese Persona_1 straordinarie nei termini di cui in parte motiva;
- dispone che l'importo dell'Assegno Unico ed Universale per i figli a carico, in favore di , sia percepito interamente dalla sig.ra per le ragioni Persona_1 CP_1 di cui in parte motiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.
74;
- nulla per le spese.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, lì 27.6.25
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro