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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 19/11/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. PU 90-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile
in persona del Giudice, Dr.ssa Giuliana Filippello, nel procedimento ex art. 74 e ss. CCII introdotto da (C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], C.F._1 assistito dagli avvocati FABIOLA TOMBOLINI e EMANUELA SCALEGGI, con l'ausilio dell'O.C.C. nominato, avv. PIETRO RANCI;
a scioglimento della riserva assunta in data 13/11/2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 78 CCII del 17/07/2025
e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità giuridica della proposta oltre che di regolarità formale della medesima;
visti altresì i decreti emessi in data 20/08/2025 e 27/08/2025 all'esito di modifiche in senso migliorativo della proposta conseguenti alla rettifica dell'errore materiale inerente l'esposizione debitoria di LE nonché alle osservazioni del creditore Tribunale di CP_1
AN; richiamata altresì la relazione finale dell'OCC, nominato Commissario giudiziale, depositata in data 1/10/2025, anche ai fini di cui all'art. 80 comma 3 CCII, dalla quale emerge che il decreto di apertura è stato comunicato a tutti i creditori e che, nel termine assegnato, alcuni di essi hanno fatto pervenire la precisazione del proprio credito e la dichiarazione di voto, mentre altri non hanno espresso il voto (da considerarsi valido quale consenso ex art. 79 c. 3 CCII); in particolare, in ordine alle dichiarazioni di mancata adesione con contestazione della proposta si segnala quanto segue:
− Il creditore , ha precisato il proprio credito, pari Controparte_2 ad euro 686.828,52 e, esprimendo il proprio voto contrario, ha eccepito la sussistenza di profili di inammissibilità i quali, in estrema sintesi, possono essere ricondotti alla mancata
1 diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni tributarie, all'aleatorietà della proposta, condizionata alla capacità reddituale futura del soggetto terzo apportatore di finanza esterna, nonché all'inadeguatezza della documentazione a sostegno della convenienza dell'alternativa concordataria rispetto a quella liquidatoria (con particolare riferimento alla non attualità di quella attestante l'esiguità del valore dell'immobile di cui il ricorrente risulta comproprietario);
− Il creditore ha espresso voto contrario sostenendo la natura Parte_2 assistenziale del proprio credito, nascente dall'assegno di mantenimento, e pertanto la non stralciabilità in sede concordataria;
perso altresì atto che il creditore con note depositate in data 6/11/2025, Controparte_3 rappresentando che i decreti successivi a quello di apertura del procedimento non erano stati comunicati presso il domicilio eletto ma solo al proprio indirizzo pec, ha evidenziato di essere venuto a conoscenza solo in via informale della relazione finale dell'OCC e ne ha contestato le risultanze ribadendo di non avere prestato il cd. silenzio-assenso alla proposta ma di non avervi aderito, così determinando la necessità di procedere al ricalcolo delle maggioranze;
previa regolare instaurazione del contradditorio con il debitore in ordine alle contestazioni mosse, all'udienza del 13/11/2025 è stata riservata la decisione;
rilevato che, a fronte di un debito complessivo pari ad euro 1.477.934,62, il piano depositato dal ricorrente prevede la messa a disposizione di euro 3.363,00, quale finanza propria già accantonata in favore della procedura, nonché l'apporto di euro 73.387,94, quale finanza esterna messa a disposizione per spirito di liberalità da mediante Controparte_4 versamento mensile di euro 1.143,00 per n. 57 ratei a partire da 30 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa; il piano prevede inoltre la suddivisione dei creditori come di seguito indicato:
CREDITORI IN PREDEDUZIONE: spese di procedura complessivamente pari ad € 8.000,00, da corrispondersi, per euro 3.350,00, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione e per la restante parte in rate mensili di euro 1.143,00, con riparti semestrali;
CLASSE 1) (non votante): pagamento al 100 % Controparte_5 fino a capienza del privilegio, per euro 4.000,00, il resto incapiente, in rate mensili di euro
1.143,00, con riparti semestrali;
CLASSE 2) CREDITORI ENTI FISCALI E PREVIDENZIALI DEGRADATI A E CP_6
pagamento nella percentuale del 4 % del proprio credito, in Controparte_7 rate mensili di euro 1.143,00, con riparti semestrali;
2 [il credito del Tribunale di AN, a seguito delle osservazioni intervenute e della modifica migliorativa al piano verrà soddisfatto, per l'importo di euro 2.684,69 in un'unica soluzione entro 10 gg. dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione e, per l'importo di euro 3.160,50, oltre interessi di rateazione, in 84 rate mensili;
il maggiore credito derivante dalla precisazione effettuata dal creditore
[...]
successivamente al deposito della proposta di concordato, verrà Controparte_2 soddisfatto nella medesima percentuale del 4% mediante l'apporto di finanza esterna dell'ulteriore importo di euro 2.116,83, come da impegno sottoscritto dal soggetto terzo].
****
La proposta, sottoposta all'approvazione dei creditori, non è stata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto ex art. 79 CCII.
In particolare, all'esito della votazione sono risultati i voti contrari di 5 creditori, corrispondenti alla percentuale del 80,90% dell'esposizione debitoria (ricalcolo effettuato a seguito delle osservazioni effettuate da parte del creditore . Controparte_3
In detto contesto il voto negativo di – Dp AN corrispondente al Controparte_2
46,44% della complessiva debitoria risulta determinate ai fini del raggiungimento della maggioranza di cui all'art. 79, comma 1 CCII per l'approvazione del concordato.
Pertanto, previo vaglio delle contestazioni mosse dai creditori come sopra richiamate, il
Tribunale è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 80 comma III, secondo periodo CCII, di cui il ricorrente ha invocato l'applicazione.
Quanto al creditore , in primo luogo si rileva come non siano state Parte_2 formulate specifiche osservazioni circa la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.
Il credito derivante dall'obbligo di mantenimento spettante all'ex coniuge, che vanta il privilegio di cui agli artt. 2751 n. 4 e 2776 c.c., risulta correttamente collocato dal ricorrente nella seconda classe, unica votante, tenuto conto che la stessa ricomprende tutti i creditori privilegiati per la parte del credito degradata a HI (nonché i creditori chirografari ab origine) stante l'incapienza parziale del creditore ipotecario di I grado Controparte_5
e quella totale di tutti gli altri creditori di grado successivo, e dunque ne è consentito lo stralcio con previsione di pagamento nella misura del 4%.
Appunto, in considerazione del fatto che in caso di liquidazione vi sarebbero beni mobili da mettere a disposizione da parte del ricorrente di scarso rilievo (residuo rispetto alle spese di sostentamento di euro 100,00 per 3 anni, pari ad euro 3.600,00) e di incapienza del creditore ipotecario in caso di vendita competitiva dell'unico cespite immobiliare di
3 proprietà del ricorrente, lo stralcio dei privilegiati proposto risulta conforme al dettato dell'art. 75 CCII.
Ne discende che le osservazioni del creditore non possono trovare Parte_2 accoglimento con la specificazione che all'esito dell'intervenuta esecuzione del piano concordatario il credito in parola, data la propria natura, resterà escluso dall'esdebitazione ai sensi dell'art. 278 comma 6 lett. a) CCII, rimanendo tuttavia la circostanza, in questa fase, non ostativa all'omologazione della proposta di concordato.
Per quanto attiene il creditore , ferma la propria Controparte_2 precisazione del credito a cui è seguita una modifica della proposta che lascia immutato il piano quanto alla percentuale di soddisfo anche degli altri creditori grazie all'apporto di finanza aggiuntiva per ulteriori euro 2.116,83, si osserva quanto segue.
In ordine all'eccepita inammissibilità della proposta, in aggiunta alle considerazioni di cui al decreto di apertura della procedura già richiamato, risulta come il ricorrente non appare aver causato il sovraindebitamento con dolo, colpa grave o malafede essendo il pesante indebitamento nei confronti del fisco più che altro da ricondursi ad una parabola professionale caratterizzata da insufficiente redditività, neanche atta a sopperire agli obblighi di mantenimento del proprio nucleo familiare, così come risulta dagli atti di causa dalla relazione particolareggiata dell'OCC. L'inadempimento sistematico dei tributi non è un automatismo ostativo all'accesso al concordato minore, purchè non siano stati commessi atti fraudolenti nei confronti dei creditori che nel caso di specie non emergono.
Quanto alla fattibilità del piano, del quale è eccepita l'aleatorietà poiché condizionato all'acquisizione di redditi futuri del terzo, non vi è ragione per discostarsi dalle risultanze cui
è pervenuto l'OCC il quale ritiene la proposta ragionevolmente sostenibile a fronte della dimostrata capacità reddituale della signora . CP_4
In tema deve ritenersi come in astratto non sia inibito al debitore fondare la propria proposta di accordo sull'apporto di reddito futuro da parte di un terzo ai fini della soddisfazione dei crediti e come, a fronte dell'alea connaturata all'acquisizione di crediti incerti nell'an e nel quantum, in ordine alla quale deve effettuarsi un adeguato giudizio di bilanciamento tra i contrapposti interessi, l'ordinamento ha provveduto a codificare, a miglior tutela del diritto dei creditori aderenti alla soluzione concordataria in caso di mancata esecuzione, i rimedi connessi alla “fase patologica” della revoca del concordato ed eventuale conseguente apertura della liquidazione controllata sui beni del debitore su domanda dei soggetti a ciò legittimati.
Andando oltre si rileva come il creditore non avanzi specifiche contestazioni circa la convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione controllata limitandosi
4 ad eccepire l'inattualità della documentazione a supporto della valutazione del valore dell'immobile proprietà del er ½. Pt_1
Dalla documentazione in atti (all. 13 alla relazione finale dell'OCC) si evince come alla data del 29/09/2025 permane lo stato di inagibilità dell'immobile in parola.
Inoltre, stante la presenza di un creditore ipotecario antergato che espone un residuo incapiente di euro 122.778,54, il credito dell'ente rimarrebbe insensibile ad una eventuale maggiore valutazione del cespite, stimato pro quota del valore di euro 16.000,00, di cui si avvantaggerebbe solo il predetto creditore.
Fermo, pertanto, il mancato accoglimento delle suesposte contestazioni, deve procedersi al vaglio della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del cd. cram down risultando il voto negativo di , corrispondente al 46,44% della Controparte_2 complessiva debitoria, determinate ai fini del raggiungimento della maggioranza di cui all'art. 79, comma 1 CCII.
Ai sensi dell'art. 80 CCII comma III, secondo periodo, è prevista l'omologa del concordato minore anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione sia determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 comma 1
CCI, nonché quando il concordato proposto sia maggiormente conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata. Nel caso di specie, entrambe le condizioni appaiono soddisfatte atteso che l'amministrazione finanziaria ha espresso voto negativo all'omologa del concordato e la sua adesione, come espressamente evidenziato anche dall'OCC, sarebbe stata determinante per il raggiungimento delle maggioranze.
Resta, pertanto, di procedere alla verifica di maggior convenienza dell'alternativa concordataria rispetto quella liquidatoria. Come emerge dagli atti e dalla documentazione allegata, nonché tenuto conto di quanto valorizzato dall'OCC, la maggior convenienza della proposta concordataria discende con evidenza dalla circostanza che, tenuto conto del valore dell'immobile di proprietà e del presumibile valore di realizzo, all'esito di eventuali esecuzioni individuali e/o attività liquidatoria, nonché dei gravami iscritti dai creditori, appare incontestabile come il ricavato della vendita verrebbe completamente eroso dal creditore ipotecario poziore, peraltro solo parzialmente capiente per l'esiguo importo di euro 4.000,00, rispetto al creditore Controparte_2 che vanta un credito di euro 686.828,52.
Sotto diverso parziale profilo anche l'eventuale attività liquidatoria di beni mobili non consentirebbe di acquisire attivo, derivante da quota della retribuzione stipendiale in capo al ricorrente quale amministratore, trattandosi di importi per la quasi totalità assorbiti al fine di consentire al debitore di mantenere un dignitoso tenore di vita.
5 Ulteriormente, l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile costituisce indice di oggettivo trattamento migliorativo dei creditori concordatari che potranno essere soddisfatti, seppure in proporzione e parzialmente, su detto importo del quale non potrebbero altrimenti giovarsi nell'alternativa liquidatoria.
Quanto evidenziato costituisce elemento di favor per i creditori anche tenuto conto dell'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 84 comma 4 CCII e delle relative soglie di soddisfazione dei creditori.
Le esposte considerazioni giustificano il vaglio positivo di maggior convenienza dell'alternativa concordataria rispetto a quella liquidatoria e, dunque, l'applicabilità del disposto di cui all'art. 80 comma III, secondo periodo, CCII.
Circa la fattibilità del piano, posto che è preclusa al Tribunale la valutazione della sua convenienza economica, essa va intesa quale effettiva idoneità della proposta ad assicurare il soddisfacimento dello scopo perseguito (id est l'idoneità delle concrete modalità proposte dal debitore per la composizione della propria esposizione debitoria). Al riguardo l'OCC nella propria relazione ex art. 76 CCII ha ritenuto che la proposta di accordo per il superamento dello stato di sovraindebitamento avanzata dal debitore possa ritenersi attendibile e attuabile nei tempi prospettati;
ciò con argomentazioni adeguatamente documentate e motivate dalle quali non vi è motivo per discostarsi.
In conclusione, per tutte le esposte ragioni, la verifica di ammissibilità giuridica e di fattibilità del piano deve dirsi positiva e, considerato il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1e 80, comma 3, secondo periodo, CCII, sussistono i presupposti per l'omologa del concordato minore.
P.Q.M.
visto l'art. 80 CCII,
OMOLOGA il concordato minore proposto da (C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]; C.F._1
CONFERMA la nomina dell'OCC, avv. PIETRO RANCI;
DISPONE che la Cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore e all'OCC, affinché questi provveda alla pubblicazione del piano e della sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC, in presenza di beni immobili o mobili registrati;
6 DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;
DISPONE che il debitore provveda alle eventuali vendite ed alle cessioni, se previste dal piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.
DISPONE che l'OCC riferisca al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione terminata la quale presenterà al giudice, sentito il debitore, una relazione finale. Provvederà altresì ad informare tempestivamente il giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.
DICHIARA chiusa la procedura.
Si comunichi.
AN, li 18/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Giuliana Filippello
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile
in persona del Giudice, Dr.ssa Giuliana Filippello, nel procedimento ex art. 74 e ss. CCII introdotto da (C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], C.F._1 assistito dagli avvocati FABIOLA TOMBOLINI e EMANUELA SCALEGGI, con l'ausilio dell'O.C.C. nominato, avv. PIETRO RANCI;
a scioglimento della riserva assunta in data 13/11/2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 78 CCII del 17/07/2025
e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità giuridica della proposta oltre che di regolarità formale della medesima;
visti altresì i decreti emessi in data 20/08/2025 e 27/08/2025 all'esito di modifiche in senso migliorativo della proposta conseguenti alla rettifica dell'errore materiale inerente l'esposizione debitoria di LE nonché alle osservazioni del creditore Tribunale di CP_1
AN; richiamata altresì la relazione finale dell'OCC, nominato Commissario giudiziale, depositata in data 1/10/2025, anche ai fini di cui all'art. 80 comma 3 CCII, dalla quale emerge che il decreto di apertura è stato comunicato a tutti i creditori e che, nel termine assegnato, alcuni di essi hanno fatto pervenire la precisazione del proprio credito e la dichiarazione di voto, mentre altri non hanno espresso il voto (da considerarsi valido quale consenso ex art. 79 c. 3 CCII); in particolare, in ordine alle dichiarazioni di mancata adesione con contestazione della proposta si segnala quanto segue:
− Il creditore , ha precisato il proprio credito, pari Controparte_2 ad euro 686.828,52 e, esprimendo il proprio voto contrario, ha eccepito la sussistenza di profili di inammissibilità i quali, in estrema sintesi, possono essere ricondotti alla mancata
1 diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni tributarie, all'aleatorietà della proposta, condizionata alla capacità reddituale futura del soggetto terzo apportatore di finanza esterna, nonché all'inadeguatezza della documentazione a sostegno della convenienza dell'alternativa concordataria rispetto a quella liquidatoria (con particolare riferimento alla non attualità di quella attestante l'esiguità del valore dell'immobile di cui il ricorrente risulta comproprietario);
− Il creditore ha espresso voto contrario sostenendo la natura Parte_2 assistenziale del proprio credito, nascente dall'assegno di mantenimento, e pertanto la non stralciabilità in sede concordataria;
perso altresì atto che il creditore con note depositate in data 6/11/2025, Controparte_3 rappresentando che i decreti successivi a quello di apertura del procedimento non erano stati comunicati presso il domicilio eletto ma solo al proprio indirizzo pec, ha evidenziato di essere venuto a conoscenza solo in via informale della relazione finale dell'OCC e ne ha contestato le risultanze ribadendo di non avere prestato il cd. silenzio-assenso alla proposta ma di non avervi aderito, così determinando la necessità di procedere al ricalcolo delle maggioranze;
previa regolare instaurazione del contradditorio con il debitore in ordine alle contestazioni mosse, all'udienza del 13/11/2025 è stata riservata la decisione;
rilevato che, a fronte di un debito complessivo pari ad euro 1.477.934,62, il piano depositato dal ricorrente prevede la messa a disposizione di euro 3.363,00, quale finanza propria già accantonata in favore della procedura, nonché l'apporto di euro 73.387,94, quale finanza esterna messa a disposizione per spirito di liberalità da mediante Controparte_4 versamento mensile di euro 1.143,00 per n. 57 ratei a partire da 30 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa; il piano prevede inoltre la suddivisione dei creditori come di seguito indicato:
CREDITORI IN PREDEDUZIONE: spese di procedura complessivamente pari ad € 8.000,00, da corrispondersi, per euro 3.350,00, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione e per la restante parte in rate mensili di euro 1.143,00, con riparti semestrali;
CLASSE 1) (non votante): pagamento al 100 % Controparte_5 fino a capienza del privilegio, per euro 4.000,00, il resto incapiente, in rate mensili di euro
1.143,00, con riparti semestrali;
CLASSE 2) CREDITORI ENTI FISCALI E PREVIDENZIALI DEGRADATI A E CP_6
pagamento nella percentuale del 4 % del proprio credito, in Controparte_7 rate mensili di euro 1.143,00, con riparti semestrali;
2 [il credito del Tribunale di AN, a seguito delle osservazioni intervenute e della modifica migliorativa al piano verrà soddisfatto, per l'importo di euro 2.684,69 in un'unica soluzione entro 10 gg. dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione e, per l'importo di euro 3.160,50, oltre interessi di rateazione, in 84 rate mensili;
il maggiore credito derivante dalla precisazione effettuata dal creditore
[...]
successivamente al deposito della proposta di concordato, verrà Controparte_2 soddisfatto nella medesima percentuale del 4% mediante l'apporto di finanza esterna dell'ulteriore importo di euro 2.116,83, come da impegno sottoscritto dal soggetto terzo].
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La proposta, sottoposta all'approvazione dei creditori, non è stata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto ex art. 79 CCII.
In particolare, all'esito della votazione sono risultati i voti contrari di 5 creditori, corrispondenti alla percentuale del 80,90% dell'esposizione debitoria (ricalcolo effettuato a seguito delle osservazioni effettuate da parte del creditore . Controparte_3
In detto contesto il voto negativo di – Dp AN corrispondente al Controparte_2
46,44% della complessiva debitoria risulta determinate ai fini del raggiungimento della maggioranza di cui all'art. 79, comma 1 CCII per l'approvazione del concordato.
Pertanto, previo vaglio delle contestazioni mosse dai creditori come sopra richiamate, il
Tribunale è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 80 comma III, secondo periodo CCII, di cui il ricorrente ha invocato l'applicazione.
Quanto al creditore , in primo luogo si rileva come non siano state Parte_2 formulate specifiche osservazioni circa la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.
Il credito derivante dall'obbligo di mantenimento spettante all'ex coniuge, che vanta il privilegio di cui agli artt. 2751 n. 4 e 2776 c.c., risulta correttamente collocato dal ricorrente nella seconda classe, unica votante, tenuto conto che la stessa ricomprende tutti i creditori privilegiati per la parte del credito degradata a HI (nonché i creditori chirografari ab origine) stante l'incapienza parziale del creditore ipotecario di I grado Controparte_5
e quella totale di tutti gli altri creditori di grado successivo, e dunque ne è consentito lo stralcio con previsione di pagamento nella misura del 4%.
Appunto, in considerazione del fatto che in caso di liquidazione vi sarebbero beni mobili da mettere a disposizione da parte del ricorrente di scarso rilievo (residuo rispetto alle spese di sostentamento di euro 100,00 per 3 anni, pari ad euro 3.600,00) e di incapienza del creditore ipotecario in caso di vendita competitiva dell'unico cespite immobiliare di
3 proprietà del ricorrente, lo stralcio dei privilegiati proposto risulta conforme al dettato dell'art. 75 CCII.
Ne discende che le osservazioni del creditore non possono trovare Parte_2 accoglimento con la specificazione che all'esito dell'intervenuta esecuzione del piano concordatario il credito in parola, data la propria natura, resterà escluso dall'esdebitazione ai sensi dell'art. 278 comma 6 lett. a) CCII, rimanendo tuttavia la circostanza, in questa fase, non ostativa all'omologazione della proposta di concordato.
Per quanto attiene il creditore , ferma la propria Controparte_2 precisazione del credito a cui è seguita una modifica della proposta che lascia immutato il piano quanto alla percentuale di soddisfo anche degli altri creditori grazie all'apporto di finanza aggiuntiva per ulteriori euro 2.116,83, si osserva quanto segue.
In ordine all'eccepita inammissibilità della proposta, in aggiunta alle considerazioni di cui al decreto di apertura della procedura già richiamato, risulta come il ricorrente non appare aver causato il sovraindebitamento con dolo, colpa grave o malafede essendo il pesante indebitamento nei confronti del fisco più che altro da ricondursi ad una parabola professionale caratterizzata da insufficiente redditività, neanche atta a sopperire agli obblighi di mantenimento del proprio nucleo familiare, così come risulta dagli atti di causa dalla relazione particolareggiata dell'OCC. L'inadempimento sistematico dei tributi non è un automatismo ostativo all'accesso al concordato minore, purchè non siano stati commessi atti fraudolenti nei confronti dei creditori che nel caso di specie non emergono.
Quanto alla fattibilità del piano, del quale è eccepita l'aleatorietà poiché condizionato all'acquisizione di redditi futuri del terzo, non vi è ragione per discostarsi dalle risultanze cui
è pervenuto l'OCC il quale ritiene la proposta ragionevolmente sostenibile a fronte della dimostrata capacità reddituale della signora . CP_4
In tema deve ritenersi come in astratto non sia inibito al debitore fondare la propria proposta di accordo sull'apporto di reddito futuro da parte di un terzo ai fini della soddisfazione dei crediti e come, a fronte dell'alea connaturata all'acquisizione di crediti incerti nell'an e nel quantum, in ordine alla quale deve effettuarsi un adeguato giudizio di bilanciamento tra i contrapposti interessi, l'ordinamento ha provveduto a codificare, a miglior tutela del diritto dei creditori aderenti alla soluzione concordataria in caso di mancata esecuzione, i rimedi connessi alla “fase patologica” della revoca del concordato ed eventuale conseguente apertura della liquidazione controllata sui beni del debitore su domanda dei soggetti a ciò legittimati.
Andando oltre si rileva come il creditore non avanzi specifiche contestazioni circa la convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione controllata limitandosi
4 ad eccepire l'inattualità della documentazione a supporto della valutazione del valore dell'immobile proprietà del er ½. Pt_1
Dalla documentazione in atti (all. 13 alla relazione finale dell'OCC) si evince come alla data del 29/09/2025 permane lo stato di inagibilità dell'immobile in parola.
Inoltre, stante la presenza di un creditore ipotecario antergato che espone un residuo incapiente di euro 122.778,54, il credito dell'ente rimarrebbe insensibile ad una eventuale maggiore valutazione del cespite, stimato pro quota del valore di euro 16.000,00, di cui si avvantaggerebbe solo il predetto creditore.
Fermo, pertanto, il mancato accoglimento delle suesposte contestazioni, deve procedersi al vaglio della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del cd. cram down risultando il voto negativo di , corrispondente al 46,44% della Controparte_2 complessiva debitoria, determinate ai fini del raggiungimento della maggioranza di cui all'art. 79, comma 1 CCII.
Ai sensi dell'art. 80 CCII comma III, secondo periodo, è prevista l'omologa del concordato minore anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione sia determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 comma 1
CCI, nonché quando il concordato proposto sia maggiormente conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata. Nel caso di specie, entrambe le condizioni appaiono soddisfatte atteso che l'amministrazione finanziaria ha espresso voto negativo all'omologa del concordato e la sua adesione, come espressamente evidenziato anche dall'OCC, sarebbe stata determinante per il raggiungimento delle maggioranze.
Resta, pertanto, di procedere alla verifica di maggior convenienza dell'alternativa concordataria rispetto quella liquidatoria. Come emerge dagli atti e dalla documentazione allegata, nonché tenuto conto di quanto valorizzato dall'OCC, la maggior convenienza della proposta concordataria discende con evidenza dalla circostanza che, tenuto conto del valore dell'immobile di proprietà e del presumibile valore di realizzo, all'esito di eventuali esecuzioni individuali e/o attività liquidatoria, nonché dei gravami iscritti dai creditori, appare incontestabile come il ricavato della vendita verrebbe completamente eroso dal creditore ipotecario poziore, peraltro solo parzialmente capiente per l'esiguo importo di euro 4.000,00, rispetto al creditore Controparte_2 che vanta un credito di euro 686.828,52.
Sotto diverso parziale profilo anche l'eventuale attività liquidatoria di beni mobili non consentirebbe di acquisire attivo, derivante da quota della retribuzione stipendiale in capo al ricorrente quale amministratore, trattandosi di importi per la quasi totalità assorbiti al fine di consentire al debitore di mantenere un dignitoso tenore di vita.
5 Ulteriormente, l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile costituisce indice di oggettivo trattamento migliorativo dei creditori concordatari che potranno essere soddisfatti, seppure in proporzione e parzialmente, su detto importo del quale non potrebbero altrimenti giovarsi nell'alternativa liquidatoria.
Quanto evidenziato costituisce elemento di favor per i creditori anche tenuto conto dell'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 84 comma 4 CCII e delle relative soglie di soddisfazione dei creditori.
Le esposte considerazioni giustificano il vaglio positivo di maggior convenienza dell'alternativa concordataria rispetto a quella liquidatoria e, dunque, l'applicabilità del disposto di cui all'art. 80 comma III, secondo periodo, CCII.
Circa la fattibilità del piano, posto che è preclusa al Tribunale la valutazione della sua convenienza economica, essa va intesa quale effettiva idoneità della proposta ad assicurare il soddisfacimento dello scopo perseguito (id est l'idoneità delle concrete modalità proposte dal debitore per la composizione della propria esposizione debitoria). Al riguardo l'OCC nella propria relazione ex art. 76 CCII ha ritenuto che la proposta di accordo per il superamento dello stato di sovraindebitamento avanzata dal debitore possa ritenersi attendibile e attuabile nei tempi prospettati;
ciò con argomentazioni adeguatamente documentate e motivate dalle quali non vi è motivo per discostarsi.
In conclusione, per tutte le esposte ragioni, la verifica di ammissibilità giuridica e di fattibilità del piano deve dirsi positiva e, considerato il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1e 80, comma 3, secondo periodo, CCII, sussistono i presupposti per l'omologa del concordato minore.
P.Q.M.
visto l'art. 80 CCII,
OMOLOGA il concordato minore proposto da (C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]; C.F._1
CONFERMA la nomina dell'OCC, avv. PIETRO RANCI;
DISPONE che la Cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore e all'OCC, affinché questi provveda alla pubblicazione del piano e della sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC, in presenza di beni immobili o mobili registrati;
6 DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;
DISPONE che il debitore provveda alle eventuali vendite ed alle cessioni, se previste dal piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.
DISPONE che l'OCC riferisca al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione terminata la quale presenterà al giudice, sentito il debitore, una relazione finale. Provvederà altresì ad informare tempestivamente il giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.
DICHIARA chiusa la procedura.
Si comunichi.
AN, li 18/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Giuliana Filippello
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