Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/04/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G.13500/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario di pace dott.ssa Roberta Giordano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g 13500/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Parte_1 C.F._1
Taddei nello studio della quale in Firenze è elettivamente domiciliato come da procura alle liti agli atti
PARTE ATTRICE OPPONENTE
Contro
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Massimiliano Duro Coroni nello studio della quale in Firenze, via dei Mille, 30 è elettivamente domiciliata come da procura alle liti agli atti
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni rese all'udienza del 7/1/2025
Per parte attrice opponente: In via principale: rigettare la pretesa creditoria avanzata dalla signora in quanto parzialmente infondata per i motivi esposti essendo intervenuti i pagamenti in CP_1 suo favore con assegni bancari n.3103525432-07 di Euro 5.000,00; n. 3103525434-09 di Euro 15.000,00; n. 3103535433-08 di Euro 4.200; n.3103625435-10 di importo pari a € 212,00 e, pertanto, in via riconvenzionale, dichiarare la parziale compensazione tra la somma dovuta ala Signora con il maggior importo dovuto al sig. . In ogni caso, con vittoria di spese e CP_1 Pt_1 compensi professionali del presente giudizio oltre spese generali come per legge.
Per parte convenuta opposta: Insiste per la conferma de decreto ingiuntivo opposto – non contestato
– e la condanna della controparte alle spese di lite anche aggravate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha promosso opposizione al Parte_1
D.I. n 3168/2023 emesso dal Tribunale di Firenze il 24 settembre 2023 con il quale gli è stato intimato di pagare a la somma di € 12.363,84 oltre interessi legali e spese di procedura, Controparte_1 somme dalla stessa pagate alla CF di Firenze, in qualità di garante. CP_2
A fondamento dell'opposizione l'attrice ha eccepito:
- La pendenza del contenzioso n.r.g. 3123/2023 davanti al Tribunale di Firenze instaurato dal per ottenere la restituzione della somma di € 36.412,00, prestata ad Pt_1 Controparte_1 per l'acquisto in data 29/4/2016, dell'immobile sito in Montelupo F.no Corso Giuseppe Garibaldi n. 71 e per le spese di ristrutturazione ,
- la prova del prestito concesso data dagli assegni bancari n.3103525432-07 di Euro 5.000,00; n. 3103525434-09 di Euro 15.000,00; n. 3103535433-08 di Euro 4.200; n.3103625435-10 di importo pari a € 212,00 somme da detrarre in compensazione con quelle richieste con il procedimento monitorio
- la richiesta di sospensione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo o la riunione dei due procedimenti.
i è costituita in giudizio, deducendo: Controparte_1
- la mancata contestazione da parte dell'opponente delle ragioni del credito dedotto con il procedimento monitorio
- il diverso oggetto del giudizio n.r.g. 3123/2023 pendente davanti ad altro Giudice del Tribunale di Firenze relativo alle somme utilizzate per l'acquisto di una casa familiare nell'ambito del rapporto di coniugio tra le parti.
Tutto quanto sopra dedotto, l'opposta insisteva per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e per il rigetto dell'opposizione.
Con decreto del 6/12/2023 è stata delegata la trattazione e decisione della causa ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.116/2017 e del D.P. 21/2023 alla scrivente Giudice onoraria di pace. Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo con ordinanza del 4/9/2024, rigettata l'istanza di sospensione del giudizio avanzata dall'opponente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7/1/2025.
1. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
Occorre premettere che, nel caso in esame, il credito di è provato dai documenti Controparte_1 Contr depositati nel giudizio monitorio, quali il contratto stipulato da con in qualità Parte_1 di mutuatario e da in qualità di garante, ( doc. 2) il contratto di mutuo e Controparte_1 surrogazione stipulato con CR di Firenze (doc.3) la proroga del contratto di fidejussione fino al 1/6/2028 (doc.6), il pagamento dell rate del mutuo scadute da parte di ( doc. 4, Controparte_1
5 e 7) e, inoltre, non è contestato dall'opponente, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c. N.R.G.13500/2023
Al fine dei paralizzare la pretesa creditoria, l'opponente, invero, ha opposto in compensazione il credito a sua volta vantato di € 36.412,00 per somme corrisposte alla parte opposta per l'acquisto e la ristrutturazione di un immobile sito in Montelupo F.no e per le spese di ristrutturazione ( doc. 7-9
) Tale credito, tuttavia è sprovvisto del requisito della certezza in quanto, come rilevato dalla parte opposta, il preteso diritto dell'opponente alla restituzione delle somme, utilizzate per l'acquisto dell'immobile, costituito dalla casa familiare nell'ambito del rapporto di coniugio tra le parti, è oggetto di accertamento nel giudizio n.r.g. 4123/2023 davanti al Tribunale di Firenze.
Occorre richiamare, in merito, i principi espressi dalla S.C. per cui “A)Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza – ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale- a decorrere dalla coesistenza del controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda.”(…) “B) Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod.proc.civ) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale. La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 secondo comma, cod. civ., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. D) La compensazione giudiziale, di cui all' art. 1243 secondo comma cod.civ., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall' esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall' art. 295 cod. proc. civ. o dalli art. 337 secondo comma cod. proc. civ. in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 cod. civ.".(Cass. SS.UU. 15 novembre 2016 n. 23225)
Alla luce dei principi richiamati, il controcredito vantato da è privo dei caratteri Parte_1 della certezza, in quanto ritualmente contestato dalla parte opposta nel giudizio n.r.g. 4123/2023 pendente davanti al Tribunale di Firenze, non risultando che sia stato accertato giudizialmente in modo definitivo e, come tale, non è è opponibile in compensazione nel presente giudizio.
Sulla base di quanto sopra detto, l'opposizione deve essere rigettata e deve essere dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.3168/2023 del Tribunale di Firenze.
2. Non sussistono i presupposti per la condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c., non essendo provato l'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave, che non è desumibile dal mero accertamento della infondatezza della domanda.
3.Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico della parte attrice opponente con liquidazione come da dispositivo in applicazione del D.M. n.147/2022 avuto riguardo C.F._3
allo scaglione sulla base del nir e ai valori minimi per la fase istruttoria in relazione alla natura esclusivamente documentale della causa, valori medi per tutte le altre fasi del giudizio.
PQM
il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, disattesa o respinta così provvede:
A) RIGETTA l'opposizione promossa da e, per l'effetto CONFERMA E Parte_1
DICHIARA DEFINITIVAMENTE ESECUTIVO il decreto ingiuntivo n. 3168 emesso dal Tribunale di Firenze il 24/9/2023;
B) RIGETTA la domanda di condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
C) CONDANNA alla refusione in favore di Parte_1 CP_1 delle spese del presente giudizio che liquida in € 4237,00 per compensi di Avvocato,
[...] oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Firenze, 13 aprile 2025
Il Giudice Onorario di Pace dott.ssa Roberta Giordano