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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 4344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4344 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE OTTAVA CIVILE così composta: dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Adolfo Ceccarini Consigliere dr. Bianca Maria D'Agostino Giudice Ausiliario
nella causa civile iscritta al n. 751 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, come da procura in atti
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Accardo Controparte_1
Andrea, Tuccini Alessio, Simonetti Claudia, come da procura in atti
APPELLATA
rappresentata e difesa dall'Avv. De Fenu Claudio, come da Controparte_2 procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 124/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il 03/01/2023
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così riassunto, per quel r.g. n. 1 che qui interessa, la vicenda per cui è causa:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, l'epigrafata attrice ha chiesto di accertarsi l'esistenza di una servitù di passaggio a favore del proprio fondo ed a carico dei fondi di proprietà delle convenute, sulla base dell'atto di divisione del 1960 a rogito
Notaio e della planimetria versata in atti, e ordinarsi alle convenute di Per_1 ripristinare e rendere fruibile la predetta servitù, eseguendo tutte le opere all'uopo necessarie. In subordine, ha chiesto accertarsi l'interclusione assoluta del proprio fondo e costituirsi, di conseguenza, a favore del predetto fondo, una servitù coattiva di passaggio a carico di entrambi i fondi di proprietà delle convenute o di uno solo di esse, a seconda del tracciato che risulti più idoneo all'esito dell'espletanda c.t.u.
L'attrice, a sostegno della domanda, ha esposto che:
“La società attrice è proprietaria del seguente terreno sito in territorio del
Comune di Roma, e più precisamente:
- appezzamento di terreno sito in Roma, Località “La Crescenza” con accesso da via Due Ponti di mq. 20.140, censito al Catasto Terreni del Comune di Roma al Foglio
215, Particella 41, reddito dominicale Euro 161,64, reddito agrario Euro 78,01.
Tale terreno è stato acquistato dalla società attrice, in esito a procedimento di espropriazione immobiliare, con Decreto di Trasferimento del Tribunale Civile di Roma del 25.4.2008 (doc.1), regolarmente trascritto, e risulta confinare oggi con:
- appezzamento di terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Roma al
Foglio 215, Particella 108, di proprietà della Parte_2
- appezzamento di terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Roma al
Foglio 214, Particella 9, di proprietà di Pt_1 [...]
; Parte_3
- appezzamento di terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Roma al
Foglio 215, Particella 82, di proprietà del Sig. - appezzamento di Parte_4 terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Roma al Foglio 215, Particella 85, di proprietà della Società Cooperativa a r.l. Colle del Sole 73, così come risulta dalla visura storica per immobile che si deposita (doc.2)”; La società espropriata
Espansione SpA, dante causa dell'odierna attrice, a sua volta aveva acquistato detto terreno per atto Notaio di Roma, rep.n. 811961/38632 del 19.12.1973 (doc.3). Per_2
Da tale atto si evince la esistenza di servitù di passaggio in favore di detto terreno: <<le parti precisano che la strada interpoderale si diparte da via due
Ponti e da cui si accede all'immobile come sopra compravenduto (il cui percorso è a r.g. n. 2 confine tra le proprietà dell'Istituto di genetica per la Cerealicoltura e della Sig.ra
) che risulta colorata in verde nella Parte_5 planimetria come sopra allegata, è gravata di servitù pedonale e carrabile a titolo gratuito a favore dello stesso immobile compravenduto. Detta servitù nasce dall'atto di divisione a rogito notaio in Roma, del 16 settembre 1960, appresso citato;
le Per_1 parti, per quanto possa occorrere, precisano che l'immobile compravenduto potrà godere di ogni altra eventuale servitù costituita a suo favore, in forza del predetto o di altro titolo, anche se qui non espressamente richiamata.>> (art. 2 atto Notaio Per_2 del 19.12.1973 – doc.3 già citato).
Attualmente, e da tempo, l'utilizzo di detta servitù di passaggio in favore del fondo dominante è precluso essendo di fatto mutato lo stato dei luoghi.
Risulta infatti che parte del percorso di tale servitù di passaggio sia oggi, di fatto, ricadente all'interno della struttura del circolo sportivo gestito dalla convenuta
[...]
mentre la residua parte del percorso di tale servitù di Parte_2 passaggio ricade invece su proprietà dell'Ente altro convenuto, e quindi non sia più percorribile proprio in ragione della circostanza di fatto che l'accesso da via Due Ponti risulta essere precluso dalle strutture del circolo sportivo.
Ne deriva che attualmente il terreno di proprietà della società attrice è assolutamente privo di accesso e di fatto intercluso ai sensi dell'art. 1051 Cod.Civ. In tale situazione già in passato la società attrice ha cercato di trovare con i proprietari dei fondi confinanti una soluzione al problema intavolando trattative con l'Ente pubblico oggi convenuto;
trattative sfociate in nulla di fatto (doc.4).
Più di recente la società attrice, per il tramite del sottoscritto Difensore aveva invitato i proprietari dei fondi confinanti a trovare una soluzione condivisa al problema con l'invio di raccomandata con avviso A/R del 16.11.2015, senza riuscirvi (doc.5).
Riceveva, difatti, risposta solamente dalla società che Parte_2 contestava addirittura di essere proprietaria del terreno a confine con la proprietà dell'odierna attrice (doc.6), e dall' che a sua volta contestava l'esistenza CP_3 stessa della servitù di passaggio su terreno di sua proprietà (doc.7).
Di seguito, l'odierna attrice provvedeva quindi a instaurare procedimento di mediazione obbligatoria invitando la e l'Ente CREA Parte_2 presso l'Istituto di mediazione prescelto. In tale fase di mediazione compariva il solo il quale dichiarava di non aderire alla mediazione, conseguendone la CP_3 stesura di verbale di mediazione negativo (doc.8).
r.g. n. 3 Ad onta di ciò, veniva dato comunque seguito da parte della società attrice ad una ulteriore fase di trattative con il volte a verificare la possibilità di un Pt_1 acquisto della porzione di terreno necessaria per consentire il passaggio da via Due
Ponti verso il fondo intercluso da parte dell'odierna attrice;
ma anche questa fase di trattative si concludeva senza successo alcuno In tale situazione l'odierna attrice è proprietaria di un fondo agricolo di fatto privo di accesso praticabile dalla pubblica via e quindi intercluso in via assoluta.
Difatti, tale appezzamento di terreno è totalmente circondato da altri appezzamenti di terreno di altrui proprietà che impediscono del tutto l'accesso al fondo.
Né tale accesso sarebbe in via di mera ipotesi oggi consentito attraverso il tracciato della servitù di passaggio per come risultante dagli atti di provenienza citati in quanto lo stato dei luoghi è stato arbitrariamente modificato rendendo il tracciato di detta servitù non più percorribile.
Tale situazione impedisce, inoltre ed in via assoluta, l'utilizzo delle potenzialità di sfruttamento del fondo agricolo alla società proprietaria, e ciò proprio a motivo della assoluta impossibilità ad accedervi”.
Il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto delle domande attoree ed Pt_1 eccependo, in particolare:
1) che la servitù rivendicata dalla parte attrice sulla base dei titoli di provenienza non attraversa il fondo di proprietà Pt_1
2) l'impossibilità di costituzione coattiva di una servitù a carico del proprio fondo senza procedere ad intense opere edilizie di sbancamento, movimentazione di terra, consolidamento strutturale e di abbattimento di alberi, opere per le quali risulterebbero peraltro necessarie autorizzazioni da parte degli enti Pubblici competenti a causa dei vincoli esistenti sul Parco di Veio nel cui ambito rientra l'area interessata.
Si è altresì costituita la spiegando che il Controparte_1 fondo di confina, oltre che con i lotti delle parti convenute, anche con gli CP_2 appezzamenti di terreno distinti al foglio 215 p.lla 82 di proprietà del Sig. e Per_3
p.lla 85 di proprietà della Società Cooperativa a r.l. “Colle del Sole 73”, di talché, essendo il fondo attoreo integralmente circondato da fondi altrui, non ha effettivamente accesso alla via pubblica. In relazione alla domanda fondata sull'atto notarile del 1960 ha rilevato che: “ però, ha frainteso il riferimento notarile circa il confine tra CP_2
i fondi di parti convenute, perché la strada interpoderale cui l'atto fa riferimento è sì
r.g. n. 4 limitrofa al terreno occupato dal circolo sportivo, ma è del tutto interna al lotto di proprietà del C.R.E.A. e non passa nel lotto della S.S. Flaminia” ed eccepito che: “la pregressa servitù di passaggio di cui invoca il ripristino, oltre ad essersi CP_2 comunque estinta, insiste su un'area di proprietà di terzi e non tocca in alcun modo la particella occupata dal circolo sportivo, del tutto estranea alla vicenda”; in relazione alla domanda subordinata ha invece dedotto che: “la servitù costituenda, oltre ad essere materialmente ostacolata dalla conformazione del lotto, non avrebbe ragione d'essere, ben potendo raggiungere la strada che gli apre l'accesso alla via CP_2 pubblica direttamente dalla sua proprietà, senza dover necessariamente coinvolgere la particella della S.S. Flaminia”.
La convenuta, in conclusione, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio, e, in ogni caso, chiesto l'integrale rigetto della domanda avversaria, in quanto ritenuta inammissibile e infondata in fatto e in diritto.
Nel corso del giudizio è stata espletata c.t.u. All'udienza del 16 settembre 2021 le parti hanno precisato le proprie conclusioni ed il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando termini ex art. 190 c.p.c. per il deposto di comparse conclusionali e memorie di replica.
In sede di conclusioni, l'attrice ha concentrato le proprie richieste sulla domanda subordinata che ha così precisato, chiedendo di: “accertare e dichiarare che l'appezzamento di terreno sito in Roma, Località “La Crescenza” con accesso da via
Due Ponti di mq. 20.140, censito al Catasto Terreni del Comune di Roma al Foglio 215,
Particella 41, reddito dominicale Euro 161,64, reddito agrario Euro 78,01, di esclusiva proprietà della società attrice è di fatto intercluso in via assoluta, e, per l'effetto, costituire in favore del medesimo terreno una servitù di passaggio a carico dell'appezzamento di terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Roma al Foglio
214, Particella 9, di proprietà di Parte_6
, secondo quanto disposto dall'art. 1051 Cod.Civ. e
[...] seguenti, e secondo il tracciato individuato dal Consulente del Giudice nell'elaborato peritale depositato in corso di causa. Con condanna del convenuto
[...]
alla rifusione delle Parte_6 spese e degli onorari di lite del presente giudizio, oltre forfait e accessori di Legge, compensando altresì le spese processuali nei confronti della convenuta Controparte_1 per i motivi anzi detti.”.
[...]
r.g. n. 5 Come premesso, in corso di causa è stata disposta ed espletata una Consulenza
Tecnica di Ufficio: il consulente, dopo aver spiegato dettagliatamente le ragioni per le quali il tracciato della rivendicata pregressa servitù (che, peraltro, non risulterebbe in concreto esercitata) non sarebbe in ogni caso astrattamente ripristinabile o utilizzabile
(“sui luoghi non si rileva alcuna traccia dell'utilizzo (anche pregresso) del percorso della servitù indicata nell'atto di divisione del 1960. Pertanto, è da ritenersi che debba trattarsi di realizzazione vera e propria (ex novo) e non di un ripristino (come invece risulta indicato nel quesito). Infatti, è certo che non vi è stato mai un percorso carrabile lungo il tracciato in esame oggetto di servitù”, cfr. pag. 10 relazione tecnica in atti), ha accertato che il fondo di parte attrice è oggettivamente ed assolutamente intercluso e che il percorso ottimale, tra quelli possibili per consentire l'accesso a detto fondo da parte della società proprietaria, è indicato nella soluzione suggerita nella relazione al punto sub A): “Il tracciato più idoneo e di fatto già esistente è il tracciato indicato al punto a) che precede, lo stesso è anche percorribile da mezzi meccanici per lavorazioni agricole, come rilevabile dalle tracce dei relativi passaggi presenti sui luoghi” (cfr. pag. 43 della Perizia).
Come chiaramente spiegato dal CTU, esso:
a) è un percorso già interamente “esistente, da vecchia data, con accesso su via dei Due Ponti”;
b) non presenta problemi di pendenze per la relativa percorribilità lungo tutto il tracciato;
c) non richiede lavori/opere per il relativo immediato utilizzo;
d) è percorribile anche da mezzi meccanici per lavorazioni agricole;
e) prosegue anche oltre il fondo di parte attrice.
Viceversa, tutti gli altri percorsi astrattamente ipotizzabili (il CTU ne ha esaminati sei, prima di concludere per quello prescelto) sono stati tutti esclusi (o, quantomeno, sconsigliati all'esito di analisi tecniche molto dettagliate) dal consulente in quanto, seppure per diverse ragioni, tutti presentano significative criticità che li rendono o del tutto impercorribili o, comunque, più gravosi (in termini di realizzabilità, percorribilità e sicurezza) rispetto a quello alla fine suggerito. Con specifico riferimento al percorso che si presenta più breve, il c.t.u. ha puntualmente esposto i motivi che inducono a non preferirlo (“In merito a detti altri due percorsi indicati dal
CTP riferisco quanto segue. Rilevo che il primo percorso con accesso da Via Oriolo
Romano (quello indicato in giallo nella foto che precede) è indubbiamente più corto di r.g. n. 6 quello prescelto dal sottoscritto, ma come attentamente verificato sui luoghi lo stesso potrebbe presentare problemi in fase di realizzazione dell'accesso, in quanto l'immissione avviene in una zona in curva. Inoltre, nel punto di immissione su via
Oriolo Romano è presente un dislivello tra il terreno e la strada, il terreno è posto a quota più elevata, quindi, la realizzazione di tale tracciato comporta anche specifici movimenti di materie che interferiscono con la proprietà e richiedono specifiche Pt_1 autorizzazioni che potrebbero anche non essere rilasciate, dato che la zona è vincolata.
Comunque, se venissero superate le problematiche da me evidenziate, confermo che detto percorso è più corto di quello prescelto dal sottoscritto. Preciso che detto percorso è quello che ho verificato più attentamente degli altri proprio perché era più corto dell'altro esistente che poi è stato prescelto dal sottoscritto ed è stato scartato per detti problemi connessi alla eventuale realizzazione dell'immissione su Via Oriolo
Romano”).
Anche con rifermento al secondo percorso alternativo proposto dal c.t.p. d Pt_1 il consulente ha descritto gli aspetti tecnici che portano ad escluderlo dalla scelta (“In merito al secondo percorso indicato dal CTP, si rileva che la parte prevalente dello stesso è già esistente ed ubicato su proprietà e coincide con il secondo percorso Pt_1 esistente individuato e descritto dal sottoscritto nella relazione di cui sopra (vedere pag. 39-42), lo stesso differisce da quello esistente nella parte terminale in cui si prevede di entrare presso la proprietà del Centro Sportivo dove c'è una strada esistente e tramite questa passando dento al Centro Sportivo arrivare su via Due Ponti.
Detto percorso individuato dal CTP, nella parte interna alla proprietà , Pt_1 comporta movimenti di materie in alcuni punti dove sono presenti dislivelli, inoltre, andrebbero tagliati alberi (o quantomeno potati) dato che ad oggi lo prevalentemente pedonale, pertanto, potrebbero nascere problemi autorizzativi in fase di approvazione del progetto dell'intervento, principalmente per tale motivo lo stesso non è stato prescelto dal sottoscritto. Inoltre, nel tratto interno al centro Sportivo andrebbero trovati opportuni accordi per gestire il Centro stesso, e per poterlo chiudere a fine attività e nel contempo permettere l'accesso nello stesso di chi utilizza detta servitù”).
Ebbene, sul punto non può che condividersi il rilievo formulato dalla
[...]
con il relativo richiamo alla giurisprudenza di legittimità che si Controparte_1
è espressa sul principio del minimo mezzo di cui all'art. 1051-1052 c.c., secondo cui
“nell'applicazione degli artt. 1051 e 1052 c.c., deve aversi riguardo, siccome già chiarito in sede di legittimità, non tanto alla maggiore o minore lunghezza del percorso,
r.g. n. 7 bensì alla sua onerosità in rapporto alla situazione materiale e giuridica dei fondi, con la conseguenza che può risultare meno oneroso un percorso più lungo quando esso sia già in gran parte transitabile e richieda solo l'allargamento in brevi tratti per consentire il passaggio” (Cass. Sez. 2, n. 6928 del 15/12/1982)”; da tali principi discende che, nella costituzione di una servitù di passaggio, il tracciato che preveda un percorso già esistente e transitabile e richieda minimi lavori debba essere preferito anche a quello eventualmente più breve, ma che importi ingenti lavori per consentire l'attraversamento (cfr. Cass., sez. II, 12/12/2016, n. 25352).
Ciononostante, tuttavia, non può accogliersi la richiesta di estromissione formulata dalla come rilevato anche dalla parte Controparte_1 attrice, la sua chiamata in giudizio risulta giustificata, sotto il profilo della legittimazione passiva, quantomeno, in relazione alla domanda subordinata di costituzione coattiva di servitù, essendo la stessa potenzialmente coinvolta nell'accertamento del percorso più agevole alla strada pubblica per servire il fondo intercluso, non essendovi evidenza, a priori, della soluzione in concreto esperibile (sul punto v.si Cass. civ., sez. un., 22-04-2013, n. 9685 a tenore della quale “La domanda di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti di tutti i proprietari dei fondi che sia necessario attraversare per il collegamento con la strada pubblica.”).
L'esito del giudizio, che ha peraltro implicato l'espletamento di una consulenza tecnica, giustifica, però, la compensazione delle spese di lite tra la stessa società e parte attrice.
In conclusione, all'esito della consulenza tecnica, deve accogliersi la domanda attorea relativa alla costituzione di servitù coattiva di passaggio a favore del fondo di proprietà attrice (descritto in citazione e nella relazione del c.t.u. in atti), in quanto risultato intercluso, ed a carico de fondo di proprietà del convenuto secondo il Pt_1 percorso e le modalità descritte al punto sub “A” della relazione tecnica in atti.
Tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio possono essere compensate le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Per le stesse ragioni, ma anche in considerazione delle difese in concreto svolte dalle parti, le spese della espletata c.t.u., come già liquidate con separato provvedimento, vanno invece poste definitivamente a carico di parte attrice e del convenuto in misura del 50% ciascuno, con vincolo solidale.” Pt_1
Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe,
r.g. n. 8 ha così deciso:
“definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attorea, accertato che l'appezzamento di terreno sito in Roma, Località “La Crescenza” con accesso da via Due Ponti di mq. 20.140, censito al Catasto Terreni del Comune di Roma al Foglio
215, Particella 41, reddito dominicale Euro 161,64, reddito agrario Euro 78,01, di esclusiva proprietà della società attrice è intercluso in via assoluta, costituisce in favore del medesimo terreno il diritto di servitù di passaggio a carico dell'appezzamento di terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Roma al Foglio
214, Particella 9, di proprietà di Pt_1 Parte_3
, secondo quanto disposto dall'art. 1051 Cod.Civ. e
[...] seguenti, e secondo il tracciato individuato al punto sub “A2 dal Consulente tecnico di
Ufficio, ing. , nella relazione tecnica versata in atti. Per_4
Autorizza la trascrizione della presente sentenza nei RR.II. a cura del
Conservatore competente.
Compensa le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Pone le spese di c.t.u., come già liquidate, definitivamente a carico di parte attrice e del convenuto in misura del 50% ciascuno con vincolo solidale.” Pt_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello
[...]
, rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'adita Corte d'appello, in riforma della sentenza del tribunale, rigettare le domande formulate dalla società nei confronti del perché CP_2 Pt_1 inammissibili ed infondate, con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese.”
La ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, voglia:
1) in via principale, respingere in quanto inammissibile e infondato l'appello del e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
Pt_1
2) in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello del rigettare integralmente le domande formulate in primo grado nei Pt_1 confronti della SS Flaminia S.r.l., in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto, anche alla luce dell'esito della CTU espletata in corso di causa che ha concluso che alcuna servitù di passaggio in favore di parte attrice può essere costituita sul fondo di proprietà della Controparte_1
3) ancora in via subordinata, accogliere l'appello incidentale Controparte_4
[... [.. n. e per l'effetto riformare parzialmente la sentenza con specifica Controparte_5 pronuncia che dichiari l'insussistenza ed in ogni caso intervenuta estinzione della servitù pregressa oggetto di causa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Voglia l'On. Corte D'Appello Civile adita, respinta ogni contraria domanda ed eccezione proposta dalla parte appellante in quanto infondata in fatto ed in diritto voglia così provvedere:
Rigettare integralmente l'appello proposto in quanto giuridicamente infondato e confermare ogni statuizione della Sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 124/2023 emessa in data 3.01.2023 dal Tribunale Civile di Roma – (Dott.ssa Corbo) e resa pubblica in pari data nel giudizio di primo grado Nrg. 34075/2016.
Con vittoria di spese, compensi, rimborso forfettarie ed oneri di lite per il presente grado di giudizio e per quello precedente considerata la compensazione delle spese di lite da distrarsi a favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.”
La causa, all'udienza del 10/04/2025, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge di cui all' art. 190 c.p.c.
Con il primo motivo di appello, intitolato “Violazione degli artt. 1051 e ss. c.c.;
115 e 116 c.p.c.; motivazione illogica e contraddittoria;
travisamento dei fatti”,
l'appellante ha censurato la sentenza per avere, sul presupposto che il tracciato della rivendicata pregressa servitù (che, peraltro, non risulterebbe in concreto esercitata) non sarebbe in ogni caso astrattamente ripristinabile o utilizzabile, per l'assorbente rilievo che sui luoghi non si rileva alcuna traccia dell'utilizzo (anche pregresso) del percorso della servitù indicata nell'atto di divisione del 1960 ,e, dunque, non vi è stato mai un percorso carrabile lungo il tracciato in esame oggetto di servitù, ha escluso la possibilità di un ripristino e conseguentemente ha ritenuto il fondo di parte attrice oggettivamente ed assolutamente intercluso.
L'appellante ha dedotto che tale motivazione si pone in contrasto con la normativa dettata in materia di fondi interclusi, in ragione del fatto che un fondo non può ritenersi intercluso ove in favore di esso sia già stata costituita una servitù di passaggio, tanto che l'attore ne chiedeva, in via principale, il ripristino e in via subordinata, per la sola ipotesi di ritenuta estinzione del citato diritto per non uso ultraventennale, ne chiedeva la costituzione di una servitù coattiva.
Ad avviso dell'appellante tale diritto di servitù non può in alcun modo ritenersi r.g. n. 10 estinto per il non esercizio/uso ventennale della Soc. Eurogesti, considerato che, dall'atto di trasferimento del 29/4/2008 non è decorso il termine ventennale, e che, comunque, dal contenuto dell'atto originario (16/9/60 Registro n.30541 Notaio rif. Art. 6) risulta che le sorelle proprietarie di una vasta area, Per_1 Pt_5 lottizzando le loro proprietà, stabilivano una servitù di passaggio a favore di una porzione di terreno interna (part. 41) ed a carico di un altro lotto, che era, invece, dotato di accesso sulla pubblica via (area attualmente di proprietà della Parte_7
.
[...]
Ed inoltre, ad avviso dell'appellante, non si comprende la ragione per cui è stato ritenuto non sussistente un utilizzo/esercizio della originaria servitù da parte della Soc.
Espansione a r.l., precedente proprietaria (dal 19/12/73) della particella 41, e la ragione per cui non potesse ripristinarsi totalmente o almeno parzialmente la servitù originaria.
Osserva la Corte che la censura è infondata.
Si premette che secondo l'art. 1073 c.c. “La servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni.
Il termine decorre dal giorno in cui si è cessato di esercitarla;
ma, se si tratta di servitù negativa o di servitù per il cui esercizio non è necessario il fatto dell'uomo, il termine decorre dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio.
Nelle servitù che si esercitano a intervalli, il termine decorre dal giorno in cui la servitù si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso l'esercizio.
Agli effetti dell'estinzione si computa anche il tempo per il quale la servitù non fu esercitata dai precedenti titolari (..).”.
Secondo la norma di cui all'art. 1074 c.c. “L'impossibilità di fatto di usare della servitù e il venir meno dell'utilità della medesima non fanno estinguere la servitù, se non
è decorso il termine indicato dall'articolo precedente”.
In sostanza, anche nell'ipotesi in cui il titolare della servitù è impossibilitato a farne uso, a causa di eventi naturali o di fatti imputabili al titolare del fondo servente, la servitù persiste per venti anni.
Nel caso di specie, la ha eccepito l'estinzione Controparte_1 della servitù per non uso.
Osserva la Corte che, come disposto dall'art. 1073 c.c., agli effetti dell'estinzione si computa anche il tempo per il quale la servitù non fu esercitata dai precedenti titolari.
Dunque, è irrilevante che dal 29 aprile 2008, anno di acquisto del terreno da parte della Soc. Eurogesti, non è decorso il termine ventennale, dovendosi tenere conto anche r.g. n. 11 del non uso da parte dei precedenti titolari.
Il consulente tecnico ha accertato che sui luoghi non si rileva alcuna traccia dell'utilizzo (anche pregresso) del percorso della servitù indicata nell'atto di divisione del 1960, specificando che “è certo che non vi è stato mai un percorso carrabile lungo il tracciato in esame oggetto di servitù”, tenuto conto dello stato dei luoghi (forte pendenza, immissione i in un punto in cui la via di Due Ponti risulta in curva abbastanza stretta, ecc.).
Tale accertamento non è stato contestato dai consulenti di parte ed anche in questa sede è stato genericamente contestato, senza alcuna specificazione del perché
l'accertamento effettuato dal consulente (inesistenza del tracciato e mancanza di elementi da cui desumere che in passato tale tracciato sussisteva) sia errato.
L'accertata mancata realizzazione del tracciato attraverso cui esercitare il passaggio non può che aver comportato l'estinzione della servitù per non uso ultraventennale, tenuto conto che la costituzione della servitù risale all'atto di divisione del 1960 e che bisogna tenere conto del non uso anche de precedenti titolari.
Quanto, infine, alla censura attinente all'incomprensibilità della ragione per cui non potesse ripristinarsi totalmente o almeno parzialmente la servitù originaria, osserva la Corte che la ragione o meglio le ragioni di ciò sono state dettagliatamente descritte dal consulente, il quale ha specificato: che il percorso indicato nell'atto di divisione non potrebbe essere realizzato per una serie di criticità, così indicate “1) lo stesso risulta non percorribile nell'ultimo tratto nei pressi di via di Due Ponti, ci sono parti con pendenza molto elevata dell'ordine del 30%, quindi, nessun automezzo lo potrebbe percorrere;
2) lungo il percorso sono presenti anche altre zone con pendenza elevata che comunque non sono agevolmente percorribili con mezzi meccanici;
3) Detto percorso verrebbe ad immettersi in un punto in cui la via di Due Ponti risulta in curva abbastanza stretta, pertanto, è da ritenersi che un accesso largo ben 8 metri (ma anche se di larghezza inferiore i problemi sono identici) su detto punto di strada non verrebbe mai rilasciato dal relativo Ente Gestore, in quanto costituirebbe un accesso pericoloso”.
Oltretutto, il consulente tecnico dell'odierna appellata non ha formulato alcuna osservazione in merito alla impercorribilità, riscontrata sui luoghi, del percorso della servitù indicato nella divisione del 1960.
Anche in questa sede l'appellante si è limitato a dichiarare di non aver compreso le ragioni dell'impercorribilità, ma nessuna censura ha mosso alle specifiche ragioni che, contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto, il consulente ha posto a base r.g. n. 12 dell'irrealizzabilità del percorso indicato nell'atto di divisione del 1960.
Con il secondo motivo di appello, intitolato “Violazione degli artt. 1051 e ss. e
2697 c.c.; 115 e 116 c.p.c.; motivazione illogica e contraddittoria;
travisamento dei fatti.”, l'appellante ha censurato la sentenza per avere aderito – del tutto apoditticamente, e nonostante le incongruenze riscontrabili nella CTU e messe in luce dal consulente di parte, alle conclusioni del CTU circa l'individuazione del percorso ottimale per l'istituzione di una nuova servitù, imponendo una servitù a carico del suo fondo in assenza di elementi probatori idonei a comprovare la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1051 e ss. c.c.
Ha dedotto che l'affermazione, contenuta nella sentenza, secondo cui “tutti gli altri percorsi astrattamente ipotizzabili (il CTU ne ha esaminati sei, prima di concludere per quello prescelto) sono stati tutti esclusi (o, quantomeno, sconsigliati all'esito di analisi tecniche molto dettagliate) dal consulente in quanto, seppure per diverse ragioni, tutti presentano significative criticità che li rendono o del tutto impercorribili o, comunque, più gravosi (in termini di realizzabilità, percorribilità e sicurezza) rispetto a quello alla fine suggerito”, è incomprensibile, per non essere chiari i percorsi esaminati e le criticità in concreto riscontrate. Oltretutto, ad avviso dell'appellante, lo stesso CTU non ha quantificato nel dettaglio gli oneri attribuibili ai singoli tracciati per poterli confrontare in termini di costi/applicabilità, in quanto non ha riportato, nella sua relazione, alcun computo metrico per poter indicare con sufficiente precisione l'onerosità di un tracciato rispetto agli altri percorsi esaminati, oltre a non aver interpellato propedeuticamente sulla questione il per acquisire un parere CP_6 tecnico o elementi utili, che avrebbero consentito di poter differenziare l'applicabilità di un tracciato rispetto ad un altro in relazione alle prescrizioni previste.
L'appellante ha poi precisato che il tracciato individuato dal CTU non è consolidato sul territorio né presente in mappa, ma è solo utilizzato dalle macchine agricole dell'azienda per la gestione ordinaria delle attività del Centro di ricerca Pt_1 ed il suo percorso è soggetto a variazioni in funzione delle attività di sperimentazione e/o delle coltivazioni in atto. Oltretutto, il suddetto tracciato non è percorribile nemmeno dai mezzi cingolati agricoli durante il periodo delle precipitazioni meteoriche e per la sua realizzazione sarebbero, comunque, necessarie opere che impattano significativamente sull'ambiente e che richiedono interventi sulla vegetazione arborea presente e tutelata dal . CP_6
Con l'ultimo motivo di appello, intitolato “Violazione degli artt. 1051 e ss. c.c.,
r.g. n. 13 con riferimento alla legge regionale n. 29 del 1997 e al d,lgs. N, 152 del 200”,
l'appellante ha dedotto: - che l'area su cui il Tribunale ha costituito la servitù rientra nel perimetro del Parco di Veio;
che, ai sensi del 1° comma dell'art. 28 della legge regionale n. 29/1997, “il rilascio di concessioni ed autorizzazioni, relativo ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta, è sottoposto al preventivo nulla osta dell'ente di gestione”; - che, dunque, per qualunque progetto di trasformazione del territorio del , deve essere presentata all'Ente Parco domanda di rilascio CP_6 del nulla osta ed è necessaria l'autorizzazione paesaggistica;
- che, allo stato attuale, in ragione dell'assetto territoriale delle aree su cui dovrebbe costituirsi la servitù di passaggio, non si ravvisa la possibilità tecnica di ricavare un accesso carrabile sulla strada asfaltata di via due Ponti, senza dover procedere ad intense opere edilizie di sbancamento, movimentazione terra, consolidamento strutturale e abbattimento alberi, con la conseguenza che, in assenza delle autorizzazioni di cui sopra, non è configurabile la possibilità di costituire una servitù di passaggio a carico del fondo di sua proprietà.
Le censure sono infondate.
Si premette che la norma di cui all'art. 1051, secondo comma, c.c., nell'indicare le modalità di attuazione della servitù, stabilisce: “Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente”.
Dunque, massima brevità e minimo danno costituiscono criteri direttivi: se essi non concorrono in una fattispecie concreta, bisogna conciliarli.
Il principio del minimo mezzo teso a contemperare la maggiore comodità per il fondo intercluso con il minor disagio per quello da asservire costituisce il fondamento della norma in esame.
Tuttavia, deve considerarsi che, vertendosi in tema di limitazione del diritto di proprietà - resa necessaria da esigenze cui non è estraneo il pubblico interesse -, va applicato, in modo ancora più accentuato di quanto avviene per le servitù volontarie, il principio del minimo mezzo.
Nel contemperamento degli interessi contrapposti deve attribuirsi rilievo anche al criterio dell'onerosità.
Tanto premesso, ad avviso della Corte il consulente tecnico, le cui conclusioni sono state recepite dal Tribunale, ha fatto buon governo di tali principi.
r.g. n. 14 In primo luogo, perché, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ha esaminato le varie soluzioni, individuando sei possibili percorsi e ritenendo il percorso più vantaggioso quello che attraversa la proprietà dell'appellante, perché già esistente da molti anni, dotato di accesso diretto e autonomo sulla strada, ed idoneo all'attraversamento con mezzi agricoli, come di fatto avviene.
Sul punto, osserva la Corte che costituisce circostanza irrilevante che tale percorso divenga impraticabile in caso di precipitazioni meteoriche, situazione questa che di regola è presente in tutti i sentieri di campagna.
Quanto agli altri percorsi, il consulente, dopo aver dedotto, come da grafici in atti, che i vari percorsi non presentano rilevanti differenze di lunghezze tali da essere significative ai fini della scelta di quello più indicato, li ha così individuati:
“-Percorso n. 2) a) E' più corto del precedente a) Il percorso in una parte andrebbe creato, con movimenti di materie per addolcire la pendenza, non facilmente autorizzabile visti i vari vincoli paesaggistici presenti in zona b) L'accesso su strada dovrebbe essere realizzato su strada in curva abbastanza stretta con problemi di sicurezza stradale forse insuperabili.
Percorso n. 3) E' un percorso pedonale non carrabile a) Il percorso principalmente nella parte terminale su via dei Due Ponti non è facile renderlo carrabile, inoltre, non è facilmente autorizzabile visti i vari vincoli paesaggistici presenti in zona b) Andrebbe realizzato anche l'accesso su strada, oggi inesistente.
Percorso n. 4) 1) In parte si sviluppa su di un percorso pedonale esistente a) Il percorso in una parte andrebbe modificato con variazione delle pendenze per renderlo anche carrabile in tutti i tratti, con movimenti di materie per addolcire la pendenza, non facilmente autorizzabile visti i vari vincoli paesaggistici presenti in zona b) Il percorso comporterebbe anche il passaggio all'interno del Centro Sportivo, con disagi per gli utenti del centro. Inoltre, chi dovrebbe usufruire del passaggio dovrebbe avere anche le chiavi di accesso al Circolo Sportivo per entrare ed uscire.
Percorso n. 5) Non necessitano opere per la relativa realizzazione a) Il percorso in esame passerebbe interamente all'interno del Centro Sportivo. In particolare, dovrebbe utilizzare la strada interna di smistamento alle varie attività sportive non evidenti problemi di interferenza con gli utenti e forse anche di sicurezza nella gestione di detta interferenza. Il tracciato presenta anche parti con ridotta larghezza e curve che non facilmente permettono il passaggio dei grandi mezzi agricoli e le persone a piedi, specialmente se sono anche bambini Inoltre, chi dovrebbe usufruire del passaggio r.g. n. 15 dovrebbe avere anche le chiavi di accesso al Circolo Sportivo per entrare ed uscire.
Percorso n. 6) 1) E' un percorso non facilmente realizzabile nella parte con forte pendenza, in cui oggi non esiste. 2) Un pezzo della parte esistente verso l'alto, non arriva proprio presso la particella della parte attrice”.
Ebbene, osserva la Corte che il consulente nello scegliere il percorso più vantaggioso ha giustamente tenuto conto del profilo della sicurezza, escludendo i percorsi che rendono pericoloso l'accesso sulla strada.
Ha tenuto conto, altresì, della realizzabilità di opere per consentire il transito veicolare, escludendo i percorsi che non consentono ciò o che comunque potrebbero incontrare ostacoli amministrativi per la loro realizzazione in ragione dei vincoli esistenti in loco, di cui, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ha tenuto conto.
L'unico percorso alternativo che, al pari di quello scelto, non necessiterebbe di opere, perché già esistente, è quello individuato dal n. 5.
Tuttavia, osserva la Corte che l'evidente maggiore gravosità per il fondo servente rispetto a quello scelto dal consulente e recepito dal Tribunale, rende condivisibile la scelta.
Ed invero, mentre il percorso scelto non va ad incidere in modo significativo sul fondo servente, in quanto verrebbe ad essere percorsa, a piedi o con mezzi agricoli, la strada già esistente, il percorso n. 5 comporterebbe un notevole aggravio per il fondo servente, in quanto la strada già esistente da mettere a disposizione del fondo dominante si trova all'interno del centro sportivo e comporterebbe, oltre alla consegna delle chiavi del centro sportivo al proprietario del fondo dominante, anche l'interferenza - con possibili problemi di sicurezza- con l'uso della strada da parte dei frequentatori del circolo (anche bambini), tenuto conto anche che trattasi di strada interna di smistamento alle varie attività sportive.
Per quanto fin qui detto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite si liquidano come in dispositivo, secondo il D.M. n. 55/2014
(scaglione indeterminabile - complessità bassa, valori medi, esclusa la fase istruttoria, perché non espletata).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed r.g. n. 16 eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
;
[...]
- condanna Parte_1
al pagamento delle spese di lite in favore della
[...] [...]
che liquida in complessivi € 6.946,00, oltre spese Controparte_1 generali e oneri accessori;
- Condanna Parte_1
al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore
[...] della società dichiaratosi antistatario, che liquida in € 6.946,00, Controparte_2 oltre spese generali e oneri accessori;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato già corrisposto.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 7 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gisella Dedato
r.g. n. 17