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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/11/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2159/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, rilevato che l'udienza del 11/11/2025 si è svolta mediante trattazione scritta;
lette le note depositate dalle parti;
IL GIUDICE
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente costituente parte integrante del presente verbale in cancelleria.
1 R.G. n. 2159/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice CE BE, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 2159/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. (Avv. Parte_1 P.IVA_1
BI ROBERTO)
Parte attrice
E
, in persona del legale rappresentante p.t.,C.F. (Avv. CP_1 P.IVA_2
IT CRISTIAN)
Parte convenuta
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 11.11.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ha convenuto in giudizio Parte_1
interponendo opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data CP_1
24/09/2024 e ha chiesto dichiararsi l'inefficacia dell'atto di precetto e la cessazione della materia del contendere;
il tutto con vittoria delle spese.
2 Parte opposta, costituitasi, ha eccepito preliminarmente la inammissibilità della spiegata opposizione, atteso che era stata già iniziata l'esecuzione con atto di pignoramento presso terzi;
nel merito ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione.
L'opposizione va dichiarata inammissibile.
Ed invero, la stessa opponente, nell'atto introduttivo, assume che, per il credito per cui è causa, l'opposta aveva notificato atto di pignoramento presso terzi.
Alla luce di ciò, l'opposizione svolta deve ritenersi essere avvenuta ad esecuzione già iniziata (il pignoramento presso terzi deve ritenersi già pendente con l'avvenuta notifica al terzo in data 10.10.2024), con la ovvia conseguenza che l'opposizione andava ritualmente proposta al
Giudice dell'Esecuzione competente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano sulla scorta dei valori minimi di cui al dm 55/2014, avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando così provvede
1) dichiara l'opposizione inammissibile;
2) condanna l'opponente a pagare all'opposta le sese di lite che si liquidano nella somma di € 2.905,00 per compenso di avvocato oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Agrigento, 11.11.2025
Il Giudice
CE BE
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, rilevato che l'udienza del 11/11/2025 si è svolta mediante trattazione scritta;
lette le note depositate dalle parti;
IL GIUDICE
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente costituente parte integrante del presente verbale in cancelleria.
1 R.G. n. 2159/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice CE BE, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 2159/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. (Avv. Parte_1 P.IVA_1
BI ROBERTO)
Parte attrice
E
, in persona del legale rappresentante p.t.,C.F. (Avv. CP_1 P.IVA_2
IT CRISTIAN)
Parte convenuta
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 11.11.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ha convenuto in giudizio Parte_1
interponendo opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data CP_1
24/09/2024 e ha chiesto dichiararsi l'inefficacia dell'atto di precetto e la cessazione della materia del contendere;
il tutto con vittoria delle spese.
2 Parte opposta, costituitasi, ha eccepito preliminarmente la inammissibilità della spiegata opposizione, atteso che era stata già iniziata l'esecuzione con atto di pignoramento presso terzi;
nel merito ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione.
L'opposizione va dichiarata inammissibile.
Ed invero, la stessa opponente, nell'atto introduttivo, assume che, per il credito per cui è causa, l'opposta aveva notificato atto di pignoramento presso terzi.
Alla luce di ciò, l'opposizione svolta deve ritenersi essere avvenuta ad esecuzione già iniziata (il pignoramento presso terzi deve ritenersi già pendente con l'avvenuta notifica al terzo in data 10.10.2024), con la ovvia conseguenza che l'opposizione andava ritualmente proposta al
Giudice dell'Esecuzione competente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano sulla scorta dei valori minimi di cui al dm 55/2014, avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando così provvede
1) dichiara l'opposizione inammissibile;
2) condanna l'opponente a pagare all'opposta le sese di lite che si liquidano nella somma di € 2.905,00 per compenso di avvocato oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Agrigento, 11.11.2025
Il Giudice
CE BE
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