TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/05/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1063 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(VI) il 7/08/1971,
e
C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
29/04/1966, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Cristiano VIOLATO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1 “CONCLUSIONI relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 23 maggio 1998, matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Tezze sul Brenta il 23 maggio 1998, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Tezze Sul Brenta (VI) al n. 9, Serie A, P II;
• ordinare al Comune di Tezze sul Brenta (VI) di annotare l'emananda sentenza
a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) il figlio maggiorenne e autosufficiente potrà stabilire la propria residenza ove preferisce, attualmente abita con il padre in un immobile condotto in locazione;
2) La casa familiare sita a Rosà (VI), via Dei Fanti 7, rimarrà nella disponibilità della NO;
Parte_2
3) A parziale modifica delle condizioni di separazione, le parti stabiliscono che il signor verserà alla NO , a titolo di assegno divorzile e Parte_1 Parte_2 mantenimento la somma di € 450,00, somma che sarà versata entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2024.
4) I signori e concedono reciproca Parte_2 Parte_1 autorizzazione all'espatrio e pertanto nulla opporranno in caso di richiesta di rilascio di passaporto”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21/03/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Tezze sul Brenta (VI) in data 23/05/1998.
2 La separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle note scritte depositate, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 177/2024 pubblicata in data 5/06/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 25/03/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 177/2024 del 5/06/2024, passata in giudicato,
e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di Parte_1
assegno divorzile, la somma di 450,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- I signori e concedono reciproca Parte_2 Parte_1 autorizzazione all'espatrio e pertanto nulla opporranno in caso di richiesta di rilascio di passaporto;
3 - delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Tezze sul Brenta (VI) il 23/05/1998 alle
[...] Parte_2
condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Tezze sul Brenta (VI) al n. 9, parte II, serie A, anno
1998;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 27 maggio 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1063 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(VI) il 7/08/1971,
e
C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
29/04/1966, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Cristiano VIOLATO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1 “CONCLUSIONI relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 23 maggio 1998, matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Tezze sul Brenta il 23 maggio 1998, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Tezze Sul Brenta (VI) al n. 9, Serie A, P II;
• ordinare al Comune di Tezze sul Brenta (VI) di annotare l'emananda sentenza
a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) il figlio maggiorenne e autosufficiente potrà stabilire la propria residenza ove preferisce, attualmente abita con il padre in un immobile condotto in locazione;
2) La casa familiare sita a Rosà (VI), via Dei Fanti 7, rimarrà nella disponibilità della NO;
Parte_2
3) A parziale modifica delle condizioni di separazione, le parti stabiliscono che il signor verserà alla NO , a titolo di assegno divorzile e Parte_1 Parte_2 mantenimento la somma di € 450,00, somma che sarà versata entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2024.
4) I signori e concedono reciproca Parte_2 Parte_1 autorizzazione all'espatrio e pertanto nulla opporranno in caso di richiesta di rilascio di passaporto”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21/03/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Tezze sul Brenta (VI) in data 23/05/1998.
2 La separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle note scritte depositate, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 177/2024 pubblicata in data 5/06/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 25/03/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 177/2024 del 5/06/2024, passata in giudicato,
e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di Parte_1
assegno divorzile, la somma di 450,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- I signori e concedono reciproca Parte_2 Parte_1 autorizzazione all'espatrio e pertanto nulla opporranno in caso di richiesta di rilascio di passaporto;
3 - delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Tezze sul Brenta (VI) il 23/05/1998 alle
[...] Parte_2
condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Tezze sul Brenta (VI) al n. 9, parte II, serie A, anno
1998;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 27 maggio 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
4