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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/01/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 3382/2021 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo Pisapia, Parte_1 C.F._1
giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Russo, CP_1 C.F._2
giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi.
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di separazione giudiziale depositato telematicamente il 29.06.2021 la ricorrente dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio con il resistente il 22.8.1993 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il Comune di Cava De' Tirreni al n.260, P. II, Serie A, anno 1993); che dal matrimonio nascevano due figlie, il 17/02/1998 e il 06/12/2002, non Per_1 Per_2
economicamente indipendenti;
che la vita coniugale, nel corso del tempo, era divenuta intollerabile tanto che nel mese di Ottobre 2020 il resistente abbandonava il tetto coniugale, disinteressandosi di ogni aspetto morale e materiale inerente la moglie e le figlie, chiedeva all'adito Tribunale
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza: A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito nei confronti del IG;
B) I coniugi saranno liberi di fissare ove credano la loro residenza, dandosi fin CP_1
da questo momento reciproco consenso per il rilascio del passaporto;
C) Per quanto concerne
l'immobile adibito a casa coniugale, sito in Cava de' Tirreni alla Via Nicola Salsano, n. 21, chiede che lo stesso venga assegnato alla medesima, essendo tale immobile di sua esclusiva proprietà e non avendo altra sistemazione abitativa;
D) Condannare il IG , in considerazione CP_1 dell'addebito della separazione a carico del resistente che l'Ill.mo Tribunale dovrà necessariamente pronunciare, ed essendo la ricorrente e le comuni figlie sprovviste di adeguati mezzi di sostentamento, a versare mensilmente la somma complessiva di € 700,00 (Euro Settecento/00), di cui
€ 250,00 (Euro Duecentocinquanta/00) cadauna a titolo di assegno di mantenimento per le figlie ed
€ 200,00 (Euro Duecento/00) a titolo di assegno di mantenimento per la IGa , da Parte_1
corrispondersi a mezzo vaglia postale e/o con ogni altra modalità concordata tra le parti entro il giorno 5 (cinque) del mese. Tale somma andrà adeguata e rivalutata ogni anno secondo i vigenti indici Istat;
E) Verrà concordato con il resistente il giorno e l'orario per il ritiro degli effetti personali da parte del medesimo presso la casa coniugale;
”.
Instaurato il contraddittorio, con memoria di costituzione e risposta si costituiva il resistente CP_1 il quale nel contestare l'avverso dedotto, infondato in fatto ed in diritto, alla luce delle
[...] argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, in via preliminare si dichiarava disponibile ad intraprendere un percorso volto al ricongiungimento familiare, ovvero di addivenire ad una separazione consensuale;
nel merito, quanto alla propria condizione economica, dichiarava di essere disoccupato e di effettuare saltuariamente piccoli lavori di posa in opera di cartongesso e di pitturazione;
nondimeno, ed al contrario, tenuto conto del reddito percepito da controparte per lo svolgimento di lavori occasionali, si dichiarava disponibile a versare l'importo di € 200,00 mensili per il mantenimento delle figlie e/o comunque del nucleo familiare;
ciò posto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1)Il Sig. dichiara la propria disponibilità ad effettuare, previa indicazione CP_1 dell'On.le Giudicante e/o con l'accordo della ricorrente, un percorso guidato per il ricongiungimento familiare e/o per addivenire ad una separazione consensuale dei coniugi;
2)In subordine e nel merito, previa emissione di provvedimento di separazione dei coniugi, dichiara la propria disponibilità a versare la somma di € 200,00 mensili per il mantenimento delle 2 figlie e/o comunque per il nucleo familiare.”.
Celebrata l'udienza presidenziale del 21.02.2022, il Presidente f.f. autorizzava i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
assegnava la casa coniugale alla ricorrente stante la coabitazione con la medesima delle figlie maggiorenni, non economicamente indipendenti;
poneva a carico del ricorrente il contributo per il mantenimento delle figlie pari all'importo mensile di 200,00 euro (100,00 euro per ciascuna), da versare al coniuge a mezzo vaglia postale o bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché un ulteriore importo mensile di 100,00 euro, a titolo di mantenimento del coniuge, da versare alla ricorrente con le stesse modalità e rinviava il giudizio, per il prosieguo, davanti al g.i. per l'udienza del 12.02.2023.
Concessi i termini istruttori ai sensi dell'art. 183, co. 6 c.p.c., si perveniva all'udienza cartolare dell'1.02.2024, in cui il precedente giudicante, ritenuta l'inammissibilità delle richieste istruttorie articolate, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.06.2024.
Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato sul ruolo, con ricalendarizzazione del procedimento all'udienza 10.07.2024, la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 16.10.2024 per il deposito telematico della documentazione integrativa reddituale. Con ordinanza del 4.11.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con la concessione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
Orbene, tanto premesso e richiamato la domanda di separazione giudiziale è fondata e va accolta.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e, di riflesso, di legittimare la pronuncia della separazione personale.
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, la stessa è infondata e va rigettata per quanto di seguito esposto.
In primo luogo, ed in punto di diritto, occorre rammentare che ai fini dell'addebitabilità della separazione ad uno dei coniugi il giudice deve verificare se la violazione dei doveri derivanti dal matrimonio sia ingiustificata ovvero, al contrario, se essa si ponga quale reazione di difesa di altro interesse meritevole di tutela. A tal fine, pertanto, non può tenersi conto della singola condotta del coniuge al quale si ritiene addebitabile la separazione, ma occorre procedere ad una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi (cfr. Cass. 279/00, 3511/94), che trova però un limite nell'ipotesi in cui i fatti costituiscano trasgressione di norme di condotta inderogabili, in alcun modo giustificabili come reazione o ritorsione ai comportamenti dell'altro, in quanto si traducano nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'integrità fisica, morale e sociale, e la dignità (cfr. Cass. 15101/04). Solo al verificarsi di detto comportamento non è pertanto possibile procedere ad una compensazione delle responsabilità. Inoltre, sempre in linea generale, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico di ciascuno dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una intollerabilità della convivenza, abbia viceversa assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. n. 9877/06, n. 14840/2006, n.12383/05).
Nel caso di specie, va esclusa la pronuncia di addebito;
invero, in base alla generica e meramente assertiva prospettazione di parte ricorrente sul punto, se da un lato si evince che nel corso della vita coniugale si era, in fatto, progressivamente manifestata una condizione di marcato distacco e conflitto tra i due coniugi, con il conseguente inveramento tra gli stessi di una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, dall'altro lato, dall'anzidetta prospettazione di parte ricorrent,e non è dato desumere l'allegazione di concrete ed idonee circostanze di uno specifico comportamento della controparte, quale effettiva ed esclusiva causa efficiente della rottura della comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis, tale da poter formulare la richiesta di addebito in capo alla controparte. Tale generica prospettazione fa, al contrario, ritenere che il lamentato completo disinteresse del marito alle necessità ed ai bisogni del nucleo familiare sia stata in realtà l'occasione del manifestarsi e dell'acuirsi di una già preesistente situazione di deterioramento del rapporto coniugale, alla luce della diversa prospettazione addotta sul punto da parte resistente. Per siffatte ragioni, si deve concludere nel senso del rigetto della domanda di addebito formulata da parte ricorrente.
In ordine agli aspetti economici concernenti le figlie maggiorenni, non economicamente indipendenti, vanno confermate le statuizioni presidenziali assunte con ordinanza del 12.3.2022, con la conferma della previsione, in capo al resistente, del contributo di mantenimento in favore delle figlie maggiorenni per complessivi 200,00 euro mensili ( 100,00 euro in favore di ciascuna di esse), da corrispondere alla ricorrente, a mezzo vaglia postale o bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto conto delle condizioni reddituali del resistente il quale, per come documentato, è stato sottoposto in data 3.01.2019 ad un intervento di prostectomia radicale, (con il consequenziale riconoscimento di una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura percentuale del 75% di invalidità) e percepisce una pensione di invalidità di euro 300,00 circa mensili, oltre a sostenere la spesa mensile di euro 250,00 a titolo di canone di locazione, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, delle effettive possibilità reddituali. Quanto, invece, al contributo di mantenimento previsto provvisoriamente a favore della ricorrente, la relativa statuizione va revocata stante l'espressa rinuncia formalizzata dalla Vitale, economicamente autosufficiente.
Va, infine, confermata la previsione dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente coabitante con le figlie maggiorenni, non economicamente indipendenti.
Le spese di lite vengono compensate in ragione dei giusti motivi rappresentati dalla natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione giudiziale tra , nato a [...] il [...] e CP_1 Pt_1
nata a [...] il [...] sposatisi il 22.8.1993 (atto trascritto nel registro degli
[...] atti di matrimonio presso il Comune di Cava De' Tirreni al n. 260, P. II, Serie A, anno 1993);
rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
dispone che versi alla ricorrente, a titolo di mantenimento per le figlie maggiorenni, CP_1
non economicamente indipendenti, la somma di euro 200,00 (100,00 euro in favore di ciascuna) da corrispondere a mezzo vaglia postale o bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegna la casa coniugale alla ricorrente con la quale coabitano le figlie maggiorenni, non economicamente indipendenti,
revoca l'assegno di mantenimento previsto a favore della ricorrente, stante l'espressa rinuncia formalizzata dalla medesima, economicamente autosufficiente;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cava De' Tirreni per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c. d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n.
7 ord. stato civile;
spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 30.1.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 3382/2021 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo Pisapia, Parte_1 C.F._1
giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Russo, CP_1 C.F._2
giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi.
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di separazione giudiziale depositato telematicamente il 29.06.2021 la ricorrente dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio con il resistente il 22.8.1993 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il Comune di Cava De' Tirreni al n.260, P. II, Serie A, anno 1993); che dal matrimonio nascevano due figlie, il 17/02/1998 e il 06/12/2002, non Per_1 Per_2
economicamente indipendenti;
che la vita coniugale, nel corso del tempo, era divenuta intollerabile tanto che nel mese di Ottobre 2020 il resistente abbandonava il tetto coniugale, disinteressandosi di ogni aspetto morale e materiale inerente la moglie e le figlie, chiedeva all'adito Tribunale
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza: A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito nei confronti del IG;
B) I coniugi saranno liberi di fissare ove credano la loro residenza, dandosi fin CP_1
da questo momento reciproco consenso per il rilascio del passaporto;
C) Per quanto concerne
l'immobile adibito a casa coniugale, sito in Cava de' Tirreni alla Via Nicola Salsano, n. 21, chiede che lo stesso venga assegnato alla medesima, essendo tale immobile di sua esclusiva proprietà e non avendo altra sistemazione abitativa;
D) Condannare il IG , in considerazione CP_1 dell'addebito della separazione a carico del resistente che l'Ill.mo Tribunale dovrà necessariamente pronunciare, ed essendo la ricorrente e le comuni figlie sprovviste di adeguati mezzi di sostentamento, a versare mensilmente la somma complessiva di € 700,00 (Euro Settecento/00), di cui
€ 250,00 (Euro Duecentocinquanta/00) cadauna a titolo di assegno di mantenimento per le figlie ed
€ 200,00 (Euro Duecento/00) a titolo di assegno di mantenimento per la IGa , da Parte_1
corrispondersi a mezzo vaglia postale e/o con ogni altra modalità concordata tra le parti entro il giorno 5 (cinque) del mese. Tale somma andrà adeguata e rivalutata ogni anno secondo i vigenti indici Istat;
E) Verrà concordato con il resistente il giorno e l'orario per il ritiro degli effetti personali da parte del medesimo presso la casa coniugale;
”.
Instaurato il contraddittorio, con memoria di costituzione e risposta si costituiva il resistente CP_1 il quale nel contestare l'avverso dedotto, infondato in fatto ed in diritto, alla luce delle
[...] argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, in via preliminare si dichiarava disponibile ad intraprendere un percorso volto al ricongiungimento familiare, ovvero di addivenire ad una separazione consensuale;
nel merito, quanto alla propria condizione economica, dichiarava di essere disoccupato e di effettuare saltuariamente piccoli lavori di posa in opera di cartongesso e di pitturazione;
nondimeno, ed al contrario, tenuto conto del reddito percepito da controparte per lo svolgimento di lavori occasionali, si dichiarava disponibile a versare l'importo di € 200,00 mensili per il mantenimento delle figlie e/o comunque del nucleo familiare;
ciò posto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1)Il Sig. dichiara la propria disponibilità ad effettuare, previa indicazione CP_1 dell'On.le Giudicante e/o con l'accordo della ricorrente, un percorso guidato per il ricongiungimento familiare e/o per addivenire ad una separazione consensuale dei coniugi;
2)In subordine e nel merito, previa emissione di provvedimento di separazione dei coniugi, dichiara la propria disponibilità a versare la somma di € 200,00 mensili per il mantenimento delle 2 figlie e/o comunque per il nucleo familiare.”.
Celebrata l'udienza presidenziale del 21.02.2022, il Presidente f.f. autorizzava i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
assegnava la casa coniugale alla ricorrente stante la coabitazione con la medesima delle figlie maggiorenni, non economicamente indipendenti;
poneva a carico del ricorrente il contributo per il mantenimento delle figlie pari all'importo mensile di 200,00 euro (100,00 euro per ciascuna), da versare al coniuge a mezzo vaglia postale o bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché un ulteriore importo mensile di 100,00 euro, a titolo di mantenimento del coniuge, da versare alla ricorrente con le stesse modalità e rinviava il giudizio, per il prosieguo, davanti al g.i. per l'udienza del 12.02.2023.
Concessi i termini istruttori ai sensi dell'art. 183, co. 6 c.p.c., si perveniva all'udienza cartolare dell'1.02.2024, in cui il precedente giudicante, ritenuta l'inammissibilità delle richieste istruttorie articolate, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.06.2024.
Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato sul ruolo, con ricalendarizzazione del procedimento all'udienza 10.07.2024, la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 16.10.2024 per il deposito telematico della documentazione integrativa reddituale. Con ordinanza del 4.11.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con la concessione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
Orbene, tanto premesso e richiamato la domanda di separazione giudiziale è fondata e va accolta.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e, di riflesso, di legittimare la pronuncia della separazione personale.
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, la stessa è infondata e va rigettata per quanto di seguito esposto.
In primo luogo, ed in punto di diritto, occorre rammentare che ai fini dell'addebitabilità della separazione ad uno dei coniugi il giudice deve verificare se la violazione dei doveri derivanti dal matrimonio sia ingiustificata ovvero, al contrario, se essa si ponga quale reazione di difesa di altro interesse meritevole di tutela. A tal fine, pertanto, non può tenersi conto della singola condotta del coniuge al quale si ritiene addebitabile la separazione, ma occorre procedere ad una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi (cfr. Cass. 279/00, 3511/94), che trova però un limite nell'ipotesi in cui i fatti costituiscano trasgressione di norme di condotta inderogabili, in alcun modo giustificabili come reazione o ritorsione ai comportamenti dell'altro, in quanto si traducano nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'integrità fisica, morale e sociale, e la dignità (cfr. Cass. 15101/04). Solo al verificarsi di detto comportamento non è pertanto possibile procedere ad una compensazione delle responsabilità. Inoltre, sempre in linea generale, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico di ciascuno dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una intollerabilità della convivenza, abbia viceversa assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. n. 9877/06, n. 14840/2006, n.12383/05).
Nel caso di specie, va esclusa la pronuncia di addebito;
invero, in base alla generica e meramente assertiva prospettazione di parte ricorrente sul punto, se da un lato si evince che nel corso della vita coniugale si era, in fatto, progressivamente manifestata una condizione di marcato distacco e conflitto tra i due coniugi, con il conseguente inveramento tra gli stessi di una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, dall'altro lato, dall'anzidetta prospettazione di parte ricorrent,e non è dato desumere l'allegazione di concrete ed idonee circostanze di uno specifico comportamento della controparte, quale effettiva ed esclusiva causa efficiente della rottura della comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis, tale da poter formulare la richiesta di addebito in capo alla controparte. Tale generica prospettazione fa, al contrario, ritenere che il lamentato completo disinteresse del marito alle necessità ed ai bisogni del nucleo familiare sia stata in realtà l'occasione del manifestarsi e dell'acuirsi di una già preesistente situazione di deterioramento del rapporto coniugale, alla luce della diversa prospettazione addotta sul punto da parte resistente. Per siffatte ragioni, si deve concludere nel senso del rigetto della domanda di addebito formulata da parte ricorrente.
In ordine agli aspetti economici concernenti le figlie maggiorenni, non economicamente indipendenti, vanno confermate le statuizioni presidenziali assunte con ordinanza del 12.3.2022, con la conferma della previsione, in capo al resistente, del contributo di mantenimento in favore delle figlie maggiorenni per complessivi 200,00 euro mensili ( 100,00 euro in favore di ciascuna di esse), da corrispondere alla ricorrente, a mezzo vaglia postale o bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto conto delle condizioni reddituali del resistente il quale, per come documentato, è stato sottoposto in data 3.01.2019 ad un intervento di prostectomia radicale, (con il consequenziale riconoscimento di una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura percentuale del 75% di invalidità) e percepisce una pensione di invalidità di euro 300,00 circa mensili, oltre a sostenere la spesa mensile di euro 250,00 a titolo di canone di locazione, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, delle effettive possibilità reddituali. Quanto, invece, al contributo di mantenimento previsto provvisoriamente a favore della ricorrente, la relativa statuizione va revocata stante l'espressa rinuncia formalizzata dalla Vitale, economicamente autosufficiente.
Va, infine, confermata la previsione dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente coabitante con le figlie maggiorenni, non economicamente indipendenti.
Le spese di lite vengono compensate in ragione dei giusti motivi rappresentati dalla natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione giudiziale tra , nato a [...] il [...] e CP_1 Pt_1
nata a [...] il [...] sposatisi il 22.8.1993 (atto trascritto nel registro degli
[...] atti di matrimonio presso il Comune di Cava De' Tirreni al n. 260, P. II, Serie A, anno 1993);
rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
dispone che versi alla ricorrente, a titolo di mantenimento per le figlie maggiorenni, CP_1
non economicamente indipendenti, la somma di euro 200,00 (100,00 euro in favore di ciascuna) da corrispondere a mezzo vaglia postale o bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegna la casa coniugale alla ricorrente con la quale coabitano le figlie maggiorenni, non economicamente indipendenti,
revoca l'assegno di mantenimento previsto a favore della ricorrente, stante l'espressa rinuncia formalizzata dalla medesima, economicamente autosufficiente;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cava De' Tirreni per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c. d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n.
7 ord. stato civile;
spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 30.1.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire