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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 30/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2039/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2039/2024 R.G. promosso con ricorso in data 24 settembre 2024 da parte di:
nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Biagio di Argenta (FE) via Antoline n. 6 ) C.F._1
e nato a [...] il [...] , Parte_2 C.F._2
residente in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Rita Gagliardi del Foro di Ferrara - pec C.F._3
- Fax 0532/310871) ed elettivamente domiciliati presso e Email_1
nello studio della stessa in Argenta (FE) via Mazzini n. 3, giusta procura speciale depositata nel fascicolo informatico in allegato al ricorso introduttivo
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi;
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) La Sig.ra si trasferirà nella porzione della casa familiare sita al piano di sotto unitamente Pt_1
alle minori le quali verranno appunto collocate presso la madre entro dicembre 2024, mentre il Sig.
1 imarrà nella porzione della casa famigliare sita al piano superiore. La casa coniugale verrà Pt_2
suddivisa affinché non vi siano reciproche interferenze fra le parti, e rimarranno in comune solo le utenze che verranno sostenute nella misura di ¾ dell'importo da parte della Sig.ra ed il Pt_1
restante dal Sig. Pt_2
2) Le minori vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori.
3) Il padre potrà trattenere con sé le figlie quando vorrà compatibilmente con le esigenze delle stesse previo avviso telefonico e comunque due sere alla settimana ed un week-end alternato dal sabato all'ora di pranzo alla domenica sera. Nei mesi in cui il Sig. avora anche il sabato fino alla Pt_2
sera tardi, trascorrerà con le figlie la domenica fino alla sera. Per le festività natalizie le minori trascorreranno il giorno di Natale e Santo Stefano alternato con il padre e con la madre e Capodanno ad anni alterni. Per le festività Pasquali, le minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro ad anni alterni;
per le vacanze estive le minori trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore da concordare entro la fine del mese di maggio di ciascun anno potendo andare in Polonia ed espatriare.
4) il Sig. corrisponderà entro il giorno 10 di ogni mese alla Sig.ra la somma di CP_1 Pt_3
€400,00 mensili quale contributo al mantenimento in favore delle figlie (€ 200,00 ciascuna), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
in caso di malattia certificata del Sig. Pt_2
della durata superiore a 14 giorni lo stesso corrisponderà la somma di € 200,00 fino alla ripresa del lavoro. Il padre corrisponderà in ogni caso il 50% delle spese straordinarie così come stabilito nel protocollo del Tribunale di Ferrara che di seguito si riporta le spese mediche (che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. - le spese mediche (che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture private, b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi interventi chirurgici in strutture private;
- spese scolastiche (che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di 2° imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche
(che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400= all'anno per ciascuna figlia. L'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. - spese extrascolastiche da documentare
(che richiedono il preventivo accordo): a) baby sitter;
b) centri estivi;
Le spese anticipate da uno dei
2 genitori verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni dieci, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
5) L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla Sig.ra Pt_3
6) Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo di contributo al proprio mantenimento.
7) Entrambi i genitori collaboreranno nel rapporto educativo delle figlie minori, in particolare, attraverso una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di e . Per_1 Per_2
8) I coniugi dichiarano di disporre l'assegnazione in definitiva proprietà alla sig.ra Parte_1
dell'autovettura Volvo X C 60 tg FA514FN cointestata ai coniugi cui seguirà il formale
[...]
passaggio di proprietà in capo alla medesima, senza corresponsione di somme di danaro e a causa della risoluzione della crisi separativa.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato il
24 settembre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 23 ottobre 2024 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
L'udienza veniva rinviata per consentire alle parti il deposito di copia dell'estratto dell'atto di matrimonio.
All'odierna udienza cartolare, previo deposito della integrazione documentale in data 21/01/2025, il relatore riservava di riferire al Collego per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
BR (Polonia) il 19/12/1981 e nato a [...] il Parte_2
14/05/1980 che hanno contratto matrimonio in CH (Polonia) il 30/12/2006 (Atto di matrimonio di cui al registro Stato civile Comune di Argenta, atto n. 4, Parte II Serie C, Anno
2025).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Così deciso in Ferrara il giorno 29 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2039/2024 R.G. promosso con ricorso in data 24 settembre 2024 da parte di:
nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Biagio di Argenta (FE) via Antoline n. 6 ) C.F._1
e nato a [...] il [...] , Parte_2 C.F._2
residente in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Rita Gagliardi del Foro di Ferrara - pec C.F._3
- Fax 0532/310871) ed elettivamente domiciliati presso e Email_1
nello studio della stessa in Argenta (FE) via Mazzini n. 3, giusta procura speciale depositata nel fascicolo informatico in allegato al ricorso introduttivo
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi;
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) La Sig.ra si trasferirà nella porzione della casa familiare sita al piano di sotto unitamente Pt_1
alle minori le quali verranno appunto collocate presso la madre entro dicembre 2024, mentre il Sig.
1 imarrà nella porzione della casa famigliare sita al piano superiore. La casa coniugale verrà Pt_2
suddivisa affinché non vi siano reciproche interferenze fra le parti, e rimarranno in comune solo le utenze che verranno sostenute nella misura di ¾ dell'importo da parte della Sig.ra ed il Pt_1
restante dal Sig. Pt_2
2) Le minori vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori.
3) Il padre potrà trattenere con sé le figlie quando vorrà compatibilmente con le esigenze delle stesse previo avviso telefonico e comunque due sere alla settimana ed un week-end alternato dal sabato all'ora di pranzo alla domenica sera. Nei mesi in cui il Sig. avora anche il sabato fino alla Pt_2
sera tardi, trascorrerà con le figlie la domenica fino alla sera. Per le festività natalizie le minori trascorreranno il giorno di Natale e Santo Stefano alternato con il padre e con la madre e Capodanno ad anni alterni. Per le festività Pasquali, le minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro ad anni alterni;
per le vacanze estive le minori trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore da concordare entro la fine del mese di maggio di ciascun anno potendo andare in Polonia ed espatriare.
4) il Sig. corrisponderà entro il giorno 10 di ogni mese alla Sig.ra la somma di CP_1 Pt_3
€400,00 mensili quale contributo al mantenimento in favore delle figlie (€ 200,00 ciascuna), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
in caso di malattia certificata del Sig. Pt_2
della durata superiore a 14 giorni lo stesso corrisponderà la somma di € 200,00 fino alla ripresa del lavoro. Il padre corrisponderà in ogni caso il 50% delle spese straordinarie così come stabilito nel protocollo del Tribunale di Ferrara che di seguito si riporta le spese mediche (che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. - le spese mediche (che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture private, b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi interventi chirurgici in strutture private;
- spese scolastiche (che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di 2° imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche
(che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400= all'anno per ciascuna figlia. L'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. - spese extrascolastiche da documentare
(che richiedono il preventivo accordo): a) baby sitter;
b) centri estivi;
Le spese anticipate da uno dei
2 genitori verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni dieci, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
5) L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla Sig.ra Pt_3
6) Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo di contributo al proprio mantenimento.
7) Entrambi i genitori collaboreranno nel rapporto educativo delle figlie minori, in particolare, attraverso una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di e . Per_1 Per_2
8) I coniugi dichiarano di disporre l'assegnazione in definitiva proprietà alla sig.ra Parte_1
dell'autovettura Volvo X C 60 tg FA514FN cointestata ai coniugi cui seguirà il formale
[...]
passaggio di proprietà in capo alla medesima, senza corresponsione di somme di danaro e a causa della risoluzione della crisi separativa.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato il
24 settembre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 23 ottobre 2024 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
L'udienza veniva rinviata per consentire alle parti il deposito di copia dell'estratto dell'atto di matrimonio.
All'odierna udienza cartolare, previo deposito della integrazione documentale in data 21/01/2025, il relatore riservava di riferire al Collego per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
BR (Polonia) il 19/12/1981 e nato a [...] il Parte_2
14/05/1980 che hanno contratto matrimonio in CH (Polonia) il 30/12/2006 (Atto di matrimonio di cui al registro Stato civile Comune di Argenta, atto n. 4, Parte II Serie C, Anno
2025).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Così deciso in Ferrara il giorno 29 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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