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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/12/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 1406/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: RA IA AR Presidente IA Teresa Pia Farina Giudice RI CA Giudice rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile promossa da: elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1
Crescenzio, n. 20, presso lo studio dell'Avv. Nicola Staniscia, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del reclamo RECLAMANTE contro
, CP_1
, CP_2
, CP_3
, CP_4
CONTRI CP_5
RECLAMATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 05.12.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.04.2025, ha proposto Parte_1 reclamo ai sensi dell'art. 630, comma 3, c.p.c. avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 15.04.2025, che ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva 2
distinta da R.G.E. n. 364/2023 e ordinato la cancellazione della trascrizione del relativo pignoramento, chiedendo la riforma della pronuncia di estinzione limitatamente all'immobile pignorato al n. 7). In particolare, ha evidenziato la reclamante:
- che, con ordinanza del 26.11.2024, il giudice dell'esecuzione ha assegnato al creditore procedente termine di cui all'art. 567, comma 3, c.p.c. per depositare documentazione integrativa relativa alla continuità delle trascrizioni nel ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento;
- che, con particolare riguardo all'immobile pignorato al n. 7), vi era in atti la trascrizione della denuncia di successione, mancando esclusivamente la trascrizione di atto comportante l'accettazione tacita dell'eredità;
- che, conseguentemente, l'esecutante ha chiesto la sospensione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c. per iniziare processo di cognizione diretto al rilascio di titolo giudiziario di accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità, idoneo alla trascrizione;
- che il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento reclamato, ha rigettato l'istanza di sospensione e ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva anche in relazione all'immobile indicato, pur a fronte della continuità delle trascrizioni relative a tale bene;
- che, in ipotesi di compimento da parte del chiamato all'eredità di un atto che comporti accettazione tacita, il creditore procedente può richiedere la trascrizione sulla base di tale atto, entro il termine per l'autorizzazione alla vendita, di cui all'art. 569 c.p.c.
Nonostante rituale notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, i reclamati non si sono costituiti in giudizio, rimanendo conseguentemente contumaci.
All'udienza del 05.12.2025, viste le conclusioni rassegnate dalla parte costituita, la causa è stata trattenuta in decisione al Collegio.
In punto di ammissibilità del reclamo proposto, deve essere premesso che il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione in data 15.04.2025, recante dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva per mancato deposito nel termine assegnato ai sensi dell'art. 567, comma 3, c.p.c. della documentazione integrativa richiesta, deve essere qualificata come ipotesi di estinzione tipica dell'esecuzione, suscettibile di reclamo ai sensi dell'art. 630, comma 3, c.p.c. A tal fine, è stato infatti evidenziato che “la disposizione di cui all'art. 630 cod. proc. civ. si riferisce non solamente alle ordinanze di estinzione per inattività delle parti […] bensì a tutte le ordinanze per cause di estinzione previste da particolari disposizioni di legge non diversamente disciplinate da normative speciali;
ne consegue che avverso il provvedimento di estinzione, ai sensi dell'art. 567 cod. proc. civ. […], per omesso 3
deposito della documentazione prescritta o del certificato notarile sostitutivo, è ammesso reclamo al collegio, che provvede in camera di consiglio con sentenza” (Cass. 04.09.2012, n. 14812, conf. Cass. 05.04.2012, n. 5539, Cass. 13.01.2009, n. 484, Cass. 17.03.2005, n. 5789).
Nell'analisi del merito del reclamo proposto, va anzitutto evidenziato che la reclamante non ha proposto domanda di riforma del provvedimento del giudice dell'esecuzione in punto di diniego della richiamata istanza di sospensione del processo esecutivo, chiedendo esclusivamente la riforma del provvedimento impugnato in relazione alla pronuncia di estinzione della procedura esecutiva, limitatamente ad uno dei beni pignorati. Inoltre, la reclamante non ha neppure dedotto di aver proposto alcuno strumento di impugnazione del provvedimento di diniego della sospensione richiesta, con conseguente consolidarsi del rigetto dell'istanza di sospensione proposta. Va aggiunto che la reclamante neppure avrebbe potuto richiedere nella presente sede la riforma dell'indicato provvedimento di diniego della sospensione della procedura, trattandosi di atto interno al procedimento esecutivo, suscettibile di essere contestato con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c. e non anche con il reclamo di cui all'art. 630, comma 3, c.p.c. (cfr. Cass. 24.04.2023, n. 10867).
Ciò premesso, va evidenziato che il termine di cui all'art. 567, comma 3, c.p.c. è espressamente qualificato dal legislatore come perentorio e la conseguenza del mancato rispetto del termine è espressamente individuata nella dichiarazione di inefficacia del pignoramento ed estinzione della procedura esecutiva. Pertanto, occorre accertare se alla scadenza del termine assegnato dal giudice dell'esecuzione, risulti l'avvenuto deposito da parte del creditore procedente della documentazione attestante la continuità delle trascrizioni relative all'immobile pignorato, indicato dalla reclamante. Sul punto, la stessa reclamante ha dato conto della mancanza della documentazione relativa alla trascrizione di atto di accettazione dell'eredità, evidenziando nondimeno la sussistenza della trascrizione della relativa denuncia di successione. Tuttavia, in relazione alla rilevanza della denuncia di successione ai fini della prova della titolarità dell'immobile indicato, va osservato che “la denuncia di successione, avente di per sé efficacia ai soli fini fiscali e nessuna rilevanza civilistica se non indiziaria, non è idonea a fornire la prova del diritto di proprietà di un determinato bene” (Cass. 29.07.2004, n. 14395). Ugualmente, la denuncia di successione si appalesa atto inidoneo in ordine al riscontro dell'accettazione tacita dell'eredità, in quanto “ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della 4
qualità di erede, come la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità” (Cass. 01.03.2025, n. 5474, conf. Cass. 19.02.2019, n. 4843). Conseguentemente, non può riscontrarsi un'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità da parte del chiamato, così risultando non conferente al caso di specie il principio, richiamato dalla reclamante, per cui “in materia di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede, il creditore procedente, se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento […], purché prima dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 569 c.p.c.” (Cass. 26.05.2014, n. 11638). Dunque, risultando la denuncia di successione trascritta inidonea a dare atto ai sensi dell'art. 567, comma 2, c.p.c. della continuità delle trascrizioni relative all'immobile pignorato ed essendo decorso il termine perentorio assegnato in base all'art. 567, comma 3, c.p.c. dal giudice dell'esecuzione in mancanza del deposito della documentazione integrativa necessaria, devono ritenersi integrati gli elementi costitutivi della fattispecie di estinzione del processo esecutivo applicata dal giudice dell'esecuzione nel provvedimento reclamato.
A quanto precede consegue il rigetto del reclamo, risultando l'infondatezza dei motivi addotti dalla reclamante.
Nulla sulle spese di lite, stante la situazione di contumacia delle reclamate.
Infine, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, sicché va disposto il versamento, da parte della reclamante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo dalla stessa proposto, senza spazio per valutazioni discrezionali (cfr. Cass. 14.03.2014, n. 5955).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il reclamo;
- Nulla sulle spese di lite;
5
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Si comunichi. Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 05.12.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
RI CA RA IA AR
N. R.G. 1406/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: RA IA AR Presidente IA Teresa Pia Farina Giudice RI CA Giudice rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile promossa da: elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1
Crescenzio, n. 20, presso lo studio dell'Avv. Nicola Staniscia, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del reclamo RECLAMANTE contro
, CP_1
, CP_2
, CP_3
, CP_4
CONTRI CP_5
RECLAMATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 05.12.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.04.2025, ha proposto Parte_1 reclamo ai sensi dell'art. 630, comma 3, c.p.c. avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 15.04.2025, che ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva 2
distinta da R.G.E. n. 364/2023 e ordinato la cancellazione della trascrizione del relativo pignoramento, chiedendo la riforma della pronuncia di estinzione limitatamente all'immobile pignorato al n. 7). In particolare, ha evidenziato la reclamante:
- che, con ordinanza del 26.11.2024, il giudice dell'esecuzione ha assegnato al creditore procedente termine di cui all'art. 567, comma 3, c.p.c. per depositare documentazione integrativa relativa alla continuità delle trascrizioni nel ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento;
- che, con particolare riguardo all'immobile pignorato al n. 7), vi era in atti la trascrizione della denuncia di successione, mancando esclusivamente la trascrizione di atto comportante l'accettazione tacita dell'eredità;
- che, conseguentemente, l'esecutante ha chiesto la sospensione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c. per iniziare processo di cognizione diretto al rilascio di titolo giudiziario di accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità, idoneo alla trascrizione;
- che il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento reclamato, ha rigettato l'istanza di sospensione e ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva anche in relazione all'immobile indicato, pur a fronte della continuità delle trascrizioni relative a tale bene;
- che, in ipotesi di compimento da parte del chiamato all'eredità di un atto che comporti accettazione tacita, il creditore procedente può richiedere la trascrizione sulla base di tale atto, entro il termine per l'autorizzazione alla vendita, di cui all'art. 569 c.p.c.
Nonostante rituale notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, i reclamati non si sono costituiti in giudizio, rimanendo conseguentemente contumaci.
All'udienza del 05.12.2025, viste le conclusioni rassegnate dalla parte costituita, la causa è stata trattenuta in decisione al Collegio.
In punto di ammissibilità del reclamo proposto, deve essere premesso che il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione in data 15.04.2025, recante dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva per mancato deposito nel termine assegnato ai sensi dell'art. 567, comma 3, c.p.c. della documentazione integrativa richiesta, deve essere qualificata come ipotesi di estinzione tipica dell'esecuzione, suscettibile di reclamo ai sensi dell'art. 630, comma 3, c.p.c. A tal fine, è stato infatti evidenziato che “la disposizione di cui all'art. 630 cod. proc. civ. si riferisce non solamente alle ordinanze di estinzione per inattività delle parti […] bensì a tutte le ordinanze per cause di estinzione previste da particolari disposizioni di legge non diversamente disciplinate da normative speciali;
ne consegue che avverso il provvedimento di estinzione, ai sensi dell'art. 567 cod. proc. civ. […], per omesso 3
deposito della documentazione prescritta o del certificato notarile sostitutivo, è ammesso reclamo al collegio, che provvede in camera di consiglio con sentenza” (Cass. 04.09.2012, n. 14812, conf. Cass. 05.04.2012, n. 5539, Cass. 13.01.2009, n. 484, Cass. 17.03.2005, n. 5789).
Nell'analisi del merito del reclamo proposto, va anzitutto evidenziato che la reclamante non ha proposto domanda di riforma del provvedimento del giudice dell'esecuzione in punto di diniego della richiamata istanza di sospensione del processo esecutivo, chiedendo esclusivamente la riforma del provvedimento impugnato in relazione alla pronuncia di estinzione della procedura esecutiva, limitatamente ad uno dei beni pignorati. Inoltre, la reclamante non ha neppure dedotto di aver proposto alcuno strumento di impugnazione del provvedimento di diniego della sospensione richiesta, con conseguente consolidarsi del rigetto dell'istanza di sospensione proposta. Va aggiunto che la reclamante neppure avrebbe potuto richiedere nella presente sede la riforma dell'indicato provvedimento di diniego della sospensione della procedura, trattandosi di atto interno al procedimento esecutivo, suscettibile di essere contestato con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c. e non anche con il reclamo di cui all'art. 630, comma 3, c.p.c. (cfr. Cass. 24.04.2023, n. 10867).
Ciò premesso, va evidenziato che il termine di cui all'art. 567, comma 3, c.p.c. è espressamente qualificato dal legislatore come perentorio e la conseguenza del mancato rispetto del termine è espressamente individuata nella dichiarazione di inefficacia del pignoramento ed estinzione della procedura esecutiva. Pertanto, occorre accertare se alla scadenza del termine assegnato dal giudice dell'esecuzione, risulti l'avvenuto deposito da parte del creditore procedente della documentazione attestante la continuità delle trascrizioni relative all'immobile pignorato, indicato dalla reclamante. Sul punto, la stessa reclamante ha dato conto della mancanza della documentazione relativa alla trascrizione di atto di accettazione dell'eredità, evidenziando nondimeno la sussistenza della trascrizione della relativa denuncia di successione. Tuttavia, in relazione alla rilevanza della denuncia di successione ai fini della prova della titolarità dell'immobile indicato, va osservato che “la denuncia di successione, avente di per sé efficacia ai soli fini fiscali e nessuna rilevanza civilistica se non indiziaria, non è idonea a fornire la prova del diritto di proprietà di un determinato bene” (Cass. 29.07.2004, n. 14395). Ugualmente, la denuncia di successione si appalesa atto inidoneo in ordine al riscontro dell'accettazione tacita dell'eredità, in quanto “ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della 4
qualità di erede, come la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità” (Cass. 01.03.2025, n. 5474, conf. Cass. 19.02.2019, n. 4843). Conseguentemente, non può riscontrarsi un'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità da parte del chiamato, così risultando non conferente al caso di specie il principio, richiamato dalla reclamante, per cui “in materia di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede, il creditore procedente, se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento […], purché prima dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 569 c.p.c.” (Cass. 26.05.2014, n. 11638). Dunque, risultando la denuncia di successione trascritta inidonea a dare atto ai sensi dell'art. 567, comma 2, c.p.c. della continuità delle trascrizioni relative all'immobile pignorato ed essendo decorso il termine perentorio assegnato in base all'art. 567, comma 3, c.p.c. dal giudice dell'esecuzione in mancanza del deposito della documentazione integrativa necessaria, devono ritenersi integrati gli elementi costitutivi della fattispecie di estinzione del processo esecutivo applicata dal giudice dell'esecuzione nel provvedimento reclamato.
A quanto precede consegue il rigetto del reclamo, risultando l'infondatezza dei motivi addotti dalla reclamante.
Nulla sulle spese di lite, stante la situazione di contumacia delle reclamate.
Infine, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, sicché va disposto il versamento, da parte della reclamante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo dalla stessa proposto, senza spazio per valutazioni discrezionali (cfr. Cass. 14.03.2014, n. 5955).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il reclamo;
- Nulla sulle spese di lite;
5
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Si comunichi. Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 05.12.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
RI CA RA IA AR