Articolo 38 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
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24 ottobre 1942
Art. 38. Trasporti marittimi del sale per conto di privati.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano ai trasporti marittimi per conto di privati con navi a carico completo di sale.

Se la nave e' caricata solo parzialmente di sale, l'obbligo della chiusura e del suggellamento dei boccaporti e di ogni altra comunicazione e' limitato alle stive nelle quali il sale e' chiuso.

Quando la spedizione del sale e' fatta a mezzo di sacchi o di altri recipienti, ciascuno di questi deve essere suggellato o piombato prima della partenza della nave.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1942