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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/04/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
II SEZIONE CIVILE - LAVORO
Verbale telematico di udienza nella causa R.G. n. 1219/2024
***
Successivamente oggi, 10/04/2025 avanti al Giudice dott.ssa Maria Teresa Cusumano sono comparsi:
- mediante collegamento da remoto per la parte ricorrente l'avv. Rossi;
- in presenza, per la parte resistente, la dottoressa LO CA in sostituzione dell'avv.
Rozza.
L'avv. Rossi si riporta a quanto già illo tempore (all'ultima udienza) evidenziato compiutamente.
Chiede che la causa sia trattenuta in decisione. Non chiede note scritte.
La dottoressa LO si oppone alle motivazioni avanzate da controparte e si richiama alla sentenza del Tribunale di Catania che ha deciso una analoga questione. L'odierno ricorrente in passato ha già avanzato una istanza analoga a quella che oggi viene posta a questo giudice (identico petitum). Il
Tribunale di Catania si è pronunciato nel merito della questione, riconoscendo che non è possibile riconoscere al figlio unico di genitore disabile il trasferimento. Si chiede che tale pronuncia sia confermata.
L'avvocato Rossi evidenzia che l'Amministrazione rivanga le precedenti azioni ma oggi qui si discute di un procedimento nel quale un nuovo difensore avanza con nuove argomentazioni istanze relative alla mobilità 24/25. Il precedente prodotto riguarda una mobilità relativa ad altro anno. Non si può parlare di NE BIS IN IDEM.
L'ordinanza del Tribunale di Catania dà contezza di un diverso orientamento giurisprudenziale.
Si sottolinea che il nuovo contratto integrativo per la mobilità a valere per il prossimo anno scolastico
(29.1.'25) ha recepito proprio le istanze analoghe a quelle di parte ricorrente affermando che anche nella fase interprovinciale si riconosce la precedenza che oggi qui si invoca. Questo è de iure condendo, ma è rilevante che nella nuova contrattazione si sia arrivati a valorizzare un certo tipo di interpretazione.
La dottoressa LO evidenzia che nelle precedenti pronunce si faceva riferimento ad altri anni scolastici. Seguì peraltro una pronuncia del giudice che stabiliva che nel caso del giudice Tes_1
Blanco la sede richiesta non era quella prevista dalla legge.
Che si faccia riferimento a una modifica della normativa non toglie che ad oggi la normativa può essere interpretata in maniera diversa dalle attuali previsioni normative.
Il ricorrente ha comunque avuto l'assegnazione provvisoria e la tutela l'ha avuta.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito pronuncia sentenza contestualmente motivata che Tribunale di Treviso
allega a verbale.
Il Giudice dott.ssa Maria Teresa Cusumano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
all'udienza del 10/04/2025 il giudice del lavoro dr.ssa Maria Teresa Cusumano ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa n. 1219 /2024 tra le parti:
Ricorrente:
• , CP_1 con l'avv. ROSSI FABIO
Resistente:
• , Controparte_2 con l'avv. ROZZA STEFANO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE
- accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia delle censurate disposizioni regolatrici della mobilità del personale docente per gli aa.ss. 2022/23, 2023/24 e 2024/25 nella parte in cui non riconoscono, in ambito interprovinciale, il diritto dei figli di soggetti disabili in condizioni di grave disabilità alla precedenza ai fini dell'assegnazione della sede di servizio;
- conseguentemente, condannare le amministrazioni scolastiche evocate in causa, ciascuna secondo le rispettive competenze, ad assegnare al ricorrente la sede di servizio A008 presso l'Istituto d'Istruzione Superiore “G. Carducci” di Comiso, in virtù dello spettante diritto di precedenza.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
PARTE RESISTENTE
Come da memoria di costituzione
Oggetto:
- 2 - Tribunale di Treviso
accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento per la mobilità interprovinciale a.s.
2024/2025, del diritto di precedenza ex l. 104/1992 con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui all'art. 13 co.1 punto IV del CCNI 2022/2025 sulla mobilità docenti nella parte in cui non prevede il diritto di trasferimento interprovinciale con precedenza ai docenti, in quanto figli referenti unici che assistono un genitore disabile in situazione di gravità ai sensi dei commi 5 e 7, dell'art. 33 della legge 104/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno ricorrente ha adito questo Tribunale lamentando:
• di aver avanzato, il 14.3.'24, domanda di mobilità interprovinciale chiedendo l'applicazione del diritto di precedenza previsto dall'art.33 comma 5 L.104/92 a favore dei lavoratori che prestano assistenza a familiari gravemente disabili (in particolare, l'applicazione del suddetto beneficio di legge è stata richiesta in domanda dal ricorrente con riferimento al padre);
• che l'auspicato ricongiungimento familiare non si sia potuto concretizzare a causa delle illegittime e illogiche previsioni del CCNI per la mobilità del personale docente per il triennio scolastico 2022/23, 2023/24 e 2024/25 siglato il 18/5/2022, che “riconosce il diritto di precedenza di cui all'art. 33 comma 5 Legge 104/1992 per assistenza ai genitori disabili soltanto per i trasferimenti da operarsi nell'ambito di una stessa provincia e non, invece, nei casi (certamente più meritevoli di tutela) in cui i docenti si trovino più distanti dai congiunti da assistere e, quindi, chiedano lo spostamento di provincia”.
Tanto premesso, ha invocato il diritto, con riferimento all'anno scolastico 2024/25, ad una nuova sede di titolarità in provincia di Ragusa (ove risiede con i genitori).
Ciò evidenziando:
a) che per l'a.s. 2024/25 è stata assegnata una sede di servizio per la classe di concorso del ricorrente (A008) in provincia di Ragusa e, specificamente, presso l'Istituto Statale
d'Istruzione Superiore „G. Carducci” di Comiso (RG), e distante pochi Km dal comune di
Scicli, ove il medesimo risiede con il padre disabile), ad una docente senza alcun titolo di precedenza (che, quindi, avrebbe dovuto seguire in graduatoria il ricorrente);
b) che l'art. 13 punto IV dell' Ipotesi di CCNI del 27/1/2022, integralmente riportato nella corrispondente disposizione del CCNI del 18/5/2022 sulla mobilità del personale docente relativa al triennio scolastico 2021/22, 2023/24 e 2024/25 ha attribuito un generale diritto di precedenza, in ogni fase dei trasferimenti, “ai soli genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità”; mentre, “nonostante l'espresso richiamo ai sopra citati art. 33 L.104 e
601 T.U. Scuola, ha illegittimamente previsto che il diritto di precedenza del figlio che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità trovi applicazione “limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia” (ALL. 6 cit.). Evidente è, quindi, la violazione delle citate norme di rango primario che non prevedono in alcun modo una tale limitazione su base
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provinciale del diritto di precedenza di cui trattasi e, ancora più in radice, dei basilari principi di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.) nonché d'imparzialità della p.a. (art.97
Cost.)”.
Il convenuto, ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito alle pretese del ricorrente per le CP_2 ragioni tutte illustrate nella memoria di costituzione, al cui contenuto si rinvia per relationem.
***
Oggetto del presente giudizio è il diritto del docente ricorrente, figlio referente unico di genitore disabile, alla precedenza ex art 33 co 5 e 7 L.104/92 per l'assistenza al genitore nell'ambito delle operazioni di mobilità interprovinciale 2024/2025.
La pretesa avanzata dal ricorrente non appare fondata, alla luce della ricostruzione offerta dalla
Suprema Corte nella sentenza n. 35105 del 29/11/2022, che ha ritenuto, in tema di trasferimento del personale scolastico, che non si pone in contrasto con l'art. 33 della L.104/92 la contrattazione collettiva che, nel disciplinare le modalità di attuazione della mobilità territoriale, definitiva o provvisoria, operi una graduazione in ragione del legame esistente con la persona affetta da disabilità, sulla base di valutazioni, espresse secondo un criterio di normalità, che tengano conto non soltanto della gravità delle condizioni di salute dell'assistito, ma anche del ruolo che l'aspirante al trasferimento svolge nel nucleo familiare.
Giova a tal riguardo richiamare brevemente la normativa in materia di assistenza ai familiari disabili.
L'art. 33, comma 5, della L. 104/1992 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) prevede in via generale il diritto “a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere” per “il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”, a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno.
In ambito scolastico l'art. 601 del testo unico in materia di istruzione (d. lgs. 297/1994), relativo alla tutela dei soggetti portatori di handicap, dichiara applicabili al personale scolastico gli articoli 21 e 33 della legge quadro 05/02/1992, n. 104, che comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità.
Tale espresso e specifico richiamo dell'art. 33, legge 104/1992 implica che in ambito scolastico, non diversamente da ogni altro settore lavorativo, pubblico o privato, il diritto di scegliere la sede lavorativa più vicina al domicilio della persona da assistere, può essere esercitato solo ove possibile in relazione all'organizzazione del datore di lavoro.
Il citato articolo 601 T.U. 297/94, pur non prevedendo espressamente l'inciso “ove possibile”, in relazione alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, richiama, al comma 1, la
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disciplina di cui agli artt. 21 e 33 della L. 104/1992 ed alla luce di essi va interpretato il secondo comma che non può essere inteso quale precedenza assoluta ed incondizionata, in sede di assunzione e di mobilità, con l'unico limite dei posti disponibili.
D'altro canto, secondo la stessa giurisprudenza costituzionale ‹la legge n. 104 del 1992 ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali, come ha più volte avuto occasione di affermare questa Corte anche con specifico riferimento all'art. 33, comma 5 (cfr. sentenza n. 406 del 1992, n.325 del 1996, n.246 del 1997, n. 396 del 1997). Peraltro nè
l'istituto di cui all'articolo 33, comma 5, è l'unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della
“persona handicappata”, nè la stessa posizione giuridica di vantaggio prevista dalla disposizione in parola è illimitata, dal momento che, anzi, la pretesa del parente della persona handicappata a scegliere la sede di lavoro più vicina è accompagnata dall'inciso “ove possibile”› (Corte
Costituzionale sentenza 372/2002).
Conformemente ai principi espressi dalla Corte Costituzionale, anche la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che “Il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio - previsto dall'art. 33, quinto comma, della legge n. 104 del 1992 - non è assoluto e privo di condizioni, siccome l'inciso "ove possibile", indicato nella stessa norma, richiede un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto e il recesso del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, poiché in tali casi - soprattutto per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico - potrebbe determinarsi un danno per la collettività” (Cass. sez. lav.
1396/2006; in termini Cass. sez. lav. 8436/2003, nonché SS. UU. n. 7945/2008).
È da escludersi, dunque, che la L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, attribuisca al dipendente che assiste la persona affetta da handicap grave un diritto soggettivo assoluto ed illimitato, perché l'inciso
“ove possibile” evoca un necessario bilanciamento di interessi, tutti costituzionalmente protetti.
Ancora, la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire che “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, si deve negare che il diritto al trasferimento riconosciuto dall'art. 33, quinto comma, della l. n. 104 del 1992, possa assumere a suo esclusivo presupposto la vacanza del posto a cui il lavoratore richiedente, familiare dell'handicappato, aspira, poiché tale condizione esprime una mera potenzialità, che assurge ad attualità soltanto con la decisione organizzativa dell'amministrazione di coprire talune vacanze;
sicché, ai fini del riconoscimento del suddetto diritto - il quale non si configura come assoluto ed illimitato, in quanto l'inciso "ove possibile" contenuto nel citato articolo postula un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto -, non basta la mera scopertura di organico, profilandosi invece necessario che i posti, oltre che vacanti, siano anche resi
"disponibili" dall'amministrazione stessa, le cui determinazioni devono sempre rispettare i principi costituzionali d'imparzialità e di buon andamento, tenuto conto di finalità ed esigenze commisurate anche all'interesse alla corretta gestione della finanza pubblica” (cfr. Cass. 13 agosto 2021, n. 22885).
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Ora, come è noto, con riferimento alle operazioni di mobilità dei docenti in materia scolastica la
Suprema Corte ha avuto modo di statuire che “In tema di trasferimento interprovinciale del personale scolastico, l'art. 13 del c.c.n.i. di settore dell'8 aprile 2016, nel riconoscere il diritto di precedenza al dipendente che assiste un genitore in condizione di handicap grave esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, non si pone in contrasto con la disposizione di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 - che attribuisce, tra l'altro, al lavoratore il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina alla persona da assistere, ove possibile -, poiché la norma contrattuale assegna a ciascuna situazione, in relazione alla sua gravità ed alle connesse esigenze di assistenza, una considerazione ai fini del trasferimento, così soddisfacendo l'esigenza basilare dell'amministrazione alla corretta gestione della mobilità del personale e collocandosi nell'ambitodel principio del bilanciamento degli interessi che la
l. n. 104 del 1992 privilegia” (Cass. Sez. lav. 4677/2021). Al riguardo, la Suprema Corte, nella sentenza n. 35105/2022, ha chiarito che “l'art. 601 del T.U., intitolato "tutela dei soggetti portatori di handicap", al comma 1, richiama espressamente la L. n. 104 del 1992, artt. 21 e 33, ed al comma 2 aggiunge "le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità". I due commi della disposizione vanno, pertanto, coordinati tra loro e ciò porta ad escludere che la precedenza di cui al comma 2 possa essere intesa in termini assoluti, giacché il rinvio operato alla L. n.104 del 1992, art. 33, implica anche il richiamo del comma
5, che, attribuendo il diritto di precedenza "ove possibile", consente l'apprezzamento e il bilanciamento degli opposti interessi delle parti del rapporto di impiego. Il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 601, quindi, detta per il personale della scuola una disciplina che è priva di carattere di specialità, nel senso che non differenzia né accentua la tutela della disabilità rispetto a quella generale che vale nei rapporti privati e negli altri comparti dell'impiego pubblico.
Come già evidenziato da Cass. n. 4677/2021, l'art. 13 del C.C.N.I., che disciplina i diritti di precedenza, nel complesso articolato opera una graduazione fra i diversi titoli (la disposizione contrattuale si riferisce, infatti, a tutti i titoli di precedenza e ad alcuni di essi attribuisce carattere assoluto) e tiene conto della distinzione fra mobilità territoriale e mobilità professionale nonché, all'interno della prima, fra spostamenti infra ed extra provinciali e fra mutamenti definitivi e provvisori della sede di assegnazione, stabilendo anche, sempre a tutela della disabilità, punteggi aggiuntivi da riconoscere al dipendente che assiste l'invalido, punteggi che nelle operazioni ordinarie si risolvono in una precedenza, seppure non assoluta, a parità di titoli e di anzianità.
La richiamata disciplina, dunque, garantisce un bilanciamento degli interessi che vengono in rilievo nelle organizzazioni complesse ed articolate sull'intero territorio nazionale, in relazione alle quali si rende necessario contemperare le esigenze del singolo dipendente, con quelle, egualmente meritevoli di tutela, di altri titolari di diritti di precedenza. In quelle organizzazioni, inoltre, l'esercizio di diritti riconosciuti in termini non assoluti deve essere sì assicurato, ma con modalità che non mortifichino oltre misura le operazioni ordinarie di trasferimento, la cui disciplina è anch'essa frutto del
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contemperamento di opposte esigenze, perché finalizzata a garantire un'adeguata copertura di tutti gli ambiti territoriali, salvaguardando al tempo stesso le aspettative di riavvicinamento al nucleo familiare dei dipendenti assegnati ad altre sedi. Ribadito che la tutela della disabilità va contemperata con quella degli altri interessi di rilievo costituzionale, va detto che l'art. 97 Cost., impone alle Pubbliche Amministrazioni di organizzare i propri uffici nel rispetto, non del solo principio di efficienza, ma anche di quelli di imparzialità e trasparenza, che si risolvono, sul piano civilistico, nella necessità di agire secondo correttezza e buona fede.
Nelle organizzazioni complesse, pertanto, l'amministrazione, a fronte del potenziale conflitto fra più aspiranti al medesimo bene, è tenuta ad adottare criteri predeterminati e trasparenti che tengano conto degli interessi, tutti meritevoli di tutela, dei dipendenti interessati alla mobilità, criteri che, ai sensi del D.Lgs. n.165 del 2001 art. 40, (nelle diverse versioni succedutesi nel tempo), possono essere oggetto di contrattazione collettiva, che rappresenta la sede di elezione per il componimento del conflitto fra esigenze contrapposte, in ragione del ruolo svolto dalle organizzazioni sindacali che rappresentano l'intera categoria dei dipendenti interessati alle operazioni di mobilità. La L. n. 104 del
1992, art. 33, nel riconoscere il diritto di precedenza "ove possibile", non limita il bilanciamento alle sole esigenze organizzative intese in senso stretto e riferite unicamente all'opportunità o meno di coprire una sede vacante, bensì legittima l'apprezzamento degli altri interessi dei quali il datore di lavoro si deve fare interprete e, pertanto, lascia spazio a graduazioni della precedenza, comunque riconosciuta, che tengano conto anche del legame esistente con la persona affetta da disabilità e che valorizzino, secondo un criterio di normalità, il ruolo che l'aspirante al trasferimento svolge nel nucleo familiare. Non è, pertanto, configurabile l'eccepita nullità delle clausole della contrattazione collettiva che vengono in rilievo, perché la tutela della disabilità è comunque complessivamente garantita dalla previsione di punteggi aggiuntivi e della precedenza nelle operazioni di assegnazione provvisoria e di trasferimento infraprovinciale” (cfr. Cass. n. 35105/2022).
Nel caso in esame, il CCNI concernente le operazioni di mobilità per il triennio scolastico 2022/2025, con riguardo alla tutela dei soggetti disabili, all'art. 13 riconosce la precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale soltanto al personale docente non vedente ed emodializzato;
successivamente, con riguardo alla sola mobilità territoriale, disciplina le precedenze relative al personale con disabilità e a quello con necessità di particolari cure continuative e infine le precedenze relative al personale che debba prestare assistenza a soggetti disabili.
In particolare, e per quanto in questa sede rileva, relativamente a quest'ultima categoria, stabilisce che
“Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela legale. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in
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situazione di gravità. Successivamente tale precedenza è riconosciuta al coniuge del disabile in situazione di gravità”, prevedendo quindi che anche “il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità”.
Si tratta, secondo l'indirizzo interpretativo maggiormente condivisibile, di una previsione coerente con il sistema delle precedenze fin qui illustrato che, in materia di assistenza ai soggetti disabili, opera una graduazione della tutela, distinguendo la posizione dei genitori, dei tutori legali e del coniuge del disabile con precedenza nei trasferimenti interprovinciali da quella, tra gli altri, degli stessi figli del disabile con precedenza, unicamente a determinate condizioni e solo nell'ambito della mobilità provinciale, salva la possibilità di partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria nella mobilità annuale per i figli che assistano il genitore in situazione di gravità.
Sulla base delle considerazioni che precedono, le previsioni della contrattazione integrativa in materia di mobilità ed assegnazioni provvisorie appaiono perfettamente legittime rispetto alle previsioni legislative e costituzionali illustrate, anche tenuto conto che la previsione di una precedenza assoluta ed incondizionata a qualunque docente familiare di disabile nelle operazioni di trasferimento si risolverebbe in una illegittima ed irragionevole parificazione di situazioni diverse, creando di fatto una riserva permanente di posti in favore di una categoria estremamente ampia, potenzialmente indefinita di soggetti e senza un adeguato bilanciamento con interessi altrettanto meritevoli di tutela come la continuità didattica nelle sedi di titolarità e il diritto al trasferimento dei docenti con maggiore punteggio risultante dai titoli valutabili e dall'anzianità di servizio.
Venendo al caso sottoposto all'attenzione di questo Ufficio, e facendo applicazione dei suesposti principi, correttamente l'amministrazione scolastica non ha riconosciuto al ricorrente alcuna precedenza per il trasferimento richiesto in qualità di figlio di persona disabile in situazione di gravità, spettandogli, al più, l'assegnazione provvisoria (oltre agli ulteriori benefici previsti in via generale per tutti i lavoratori dalla legge 104/1992, permessi e congedo straordinario, istituti adeguati all'assistenza dei disabili). Risulta infatti che il ricorrente sia stato posto nelle condizioni di assistere adeguatamente il proprio padre, avendo ottenuto l'assegnazione provvisoria per l'a.s. in corso in provincia di Ragusa sulla cdc A001 (Arte ed immagine nella scuola secondaria di I grado) nella
SMS annessa all'I.C. “A. Amore” di Pozzallo su cattedra orario esterna.
Per quanto sopra esposto, deve ritenersi che non sussista la dedotta nullità dell'art. 13, punto IV, del
CCNI del 6.3.2019, sulla mobilità del personale scolastico nella parte in cui non riconosce il diritto di precedenza per l'assistenza ad un genitore da parte del figlio nella fase III (interprovinciale) dei trasferimenti. Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese possono eccezionalmente compensarsi, tenuto conto della qualità delle parti e delle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione trattata.
P.Q.M.
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Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata:
• rigetta il ricorso;
• compensa le spese.
Treviso, 10/04/2025
Il Giudice
Dott. Maria Teresa Cusumano
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