TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 04/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 04/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 177/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”
e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to RICCHIUTI MARIA giusto mandato in atti;
ricorrente
E
), in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Daniela Guarino in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio Persona_1
in Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 27/01/2018, adiva al Parte_1
presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1)
“annullare integralmente l'avviso di addebito n. 400 2017 00069497 73 000 impugnato per i profili di illegittimità richiamati e, in sintesi, per l'infondatezza della pretesa contributiva impugnata, in quanto avanzata dall' in aperto contrasto con la disciplina vigente in materia”; 2) CP_1 “accertare e dichiarare l'insussistenza e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'obbligo di iscrizione presso la Gestione separata dell , secondo CP_1
quanto dimostrato nei motivi di impugnazione”; c) “accertata e dichiarata l'insussistenza e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'obbligo di iscrizione presso la Gestione separata dell' ordinare la cancellazione del ricorrente CP_1
dalla Gestione separata dell con effetto retroattivo dalla data di Pt_1 CP_1
iscrizione d'ufficio”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva Controparte_2
, il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse
[...]
dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa
è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Si ritiene infondata l'eccezione relativa alla prescrizione del credito: ed infatti si rileva che la comunicazione n° 65036673467-3 risulta ricevuta dal ricorrente nel luglio 2016. Ebbene, trattando di contributi da versare l'anno successivo all'anno di riferimento, il termine prescrizionale può decorrere solo dal 2011 e non dal 2010. Ebbene, la dichiarazione dei redditi dalla quale l' ha preso le mosse per l'iscrizione alla Gestione Separata risulta CP_1
presentata nel settembre del 2011. Il termine prescrizionale è quindi efficacemente interrotto dalla comunicazione dell del 2016 e dal CP_1
successivo avviso di addebito del 2017.
2.2 Il ricorrente inoltre non ha dato prova dell'iscrizione ad INARCASSA. Ed, infatti, la mera produzione della ricevuta nulla prova. Ai sensi dello statuto della previdenziale, infatti, all'art. 7, comma 5, si legge: “Sono esclusi Pt_2
dall'iscrizione ad INARCASSA gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o
Pag. 2 di 3 comunque di altra attività esercitata”. La mera iscrizione all'albo, pertanto, non comporta necessariamente l'obbligatorietà dell'iscrizione alla che Pt_2
anzi viene esclusa da statuto stesso nel caso (come quello di specie) di iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria.
L'iscrizione ad altra forma di previdenza non esclude, però, il pagamento di contributi ad CA (quali il contributo integrativo). La mera produzione di ricevuta di pagamento, senza alcuna specificazione, pertanto, non prova l'iscrizione alla stessa. Pt_2
3.1 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di
[...] Controparte_2
, così provvede:
[...]
1) rigetta il ricorso;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali nei Parte_1
confronti dell' , liquidate in complessivi € 1.400,00= per compensi CP_1
professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
si comunichi
Vallo della Lucania, così deciso il 04/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 04/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 177/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”
e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to RICCHIUTI MARIA giusto mandato in atti;
ricorrente
E
), in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Daniela Guarino in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio Persona_1
in Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 27/01/2018, adiva al Parte_1
presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1)
“annullare integralmente l'avviso di addebito n. 400 2017 00069497 73 000 impugnato per i profili di illegittimità richiamati e, in sintesi, per l'infondatezza della pretesa contributiva impugnata, in quanto avanzata dall' in aperto contrasto con la disciplina vigente in materia”; 2) CP_1 “accertare e dichiarare l'insussistenza e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'obbligo di iscrizione presso la Gestione separata dell , secondo CP_1
quanto dimostrato nei motivi di impugnazione”; c) “accertata e dichiarata l'insussistenza e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'obbligo di iscrizione presso la Gestione separata dell' ordinare la cancellazione del ricorrente CP_1
dalla Gestione separata dell con effetto retroattivo dalla data di Pt_1 CP_1
iscrizione d'ufficio”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva Controparte_2
, il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse
[...]
dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa
è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Si ritiene infondata l'eccezione relativa alla prescrizione del credito: ed infatti si rileva che la comunicazione n° 65036673467-3 risulta ricevuta dal ricorrente nel luglio 2016. Ebbene, trattando di contributi da versare l'anno successivo all'anno di riferimento, il termine prescrizionale può decorrere solo dal 2011 e non dal 2010. Ebbene, la dichiarazione dei redditi dalla quale l' ha preso le mosse per l'iscrizione alla Gestione Separata risulta CP_1
presentata nel settembre del 2011. Il termine prescrizionale è quindi efficacemente interrotto dalla comunicazione dell del 2016 e dal CP_1
successivo avviso di addebito del 2017.
2.2 Il ricorrente inoltre non ha dato prova dell'iscrizione ad INARCASSA. Ed, infatti, la mera produzione della ricevuta nulla prova. Ai sensi dello statuto della previdenziale, infatti, all'art. 7, comma 5, si legge: “Sono esclusi Pt_2
dall'iscrizione ad INARCASSA gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o
Pag. 2 di 3 comunque di altra attività esercitata”. La mera iscrizione all'albo, pertanto, non comporta necessariamente l'obbligatorietà dell'iscrizione alla che Pt_2
anzi viene esclusa da statuto stesso nel caso (come quello di specie) di iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria.
L'iscrizione ad altra forma di previdenza non esclude, però, il pagamento di contributi ad CA (quali il contributo integrativo). La mera produzione di ricevuta di pagamento, senza alcuna specificazione, pertanto, non prova l'iscrizione alla stessa. Pt_2
3.1 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di
[...] Controparte_2
, così provvede:
[...]
1) rigetta il ricorso;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali nei Parte_1
confronti dell' , liquidate in complessivi € 1.400,00= per compensi CP_1
professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
si comunichi
Vallo della Lucania, così deciso il 04/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 3 di 3