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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 30/06/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore
Dott. Bruno Gian Pio Conca Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1242/2022 promossa da:
(C.F. e (P.I. ), in persona del Parte_1 C.F._1 Pt_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati presso l'Avv. Andrea Parte_1
Meneghello che li rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(P. I. ), in persona del Sindaco pro tempore prof. Controparte_1 P.IVA_2 Per_1
elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale di corso Alessandria n.62,
[...] CP_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianluca Marenzi ed Elisa Gatto dell'Avvocatura comunale;
PARTE APPELLATA
Udienza di precisazione delle conclusioni del 22.4.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
Voglia codesta ecc.ma Corte di Appello, rigettata qualsiasi contraria domanda, istanza o eccezione,
In via istruttoria pagina 1 di 21 Disporre c.t.u. come richieste in atti;
Nel merito
In accoglimento dell'atto di citazione in appello, annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale civile di Alessandria n. 773/2022 (R.G. 217(2019), Repert. 1439/2022, pubblicata il 24/08/2022, come segue:
i) In via principale, e in accoglimento in via tra loro gradata e subordinata dei primi tre motivi di appello (Par. I, Par. II. e Par. III), annullare o dichiarare nullo, o comunque privo di ogni giuridico effetto, in quanto illegittimo, infondato in fatto e in diritto, indimostrato e comunque privo dei requisiti di legge, il “Verbale di accertamento sullo stato dei luoghi e delle cose” Prot. 541/2019 del 13.06.2019;
ii) In via subordinata, dichiarare la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità degli art. 5 e 13 della Legge Regionale Piemonte n. 9/2016 e s.m.i., (Par. V) in relazione ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 5, 41, 117, 118 e 120 della Costituzione, rimettendo, previa sospensione, il giudizio alla Corte Costituzionale;
iii) In ogni caso, condannare l'amministrazione resistente al risarcimento dei danni sopportati dalla 8 per effetto del “Verbale di accertamento sullo stato dei luoghi e delle cose” Prot. Parte_3
541/2019 del 13.06.2019, pari ad euro 279.841,31 o alla maggiore somma eventualmente maturanda in corso di giudizio o comunque a quella che verrà ritenuta, anche in via equitativa, di giustizia oltre ad interessi dalla data della domanda e rivalutazione;
iv) e per l'effetto, rigettare tutte le corrispondenti domande e conclusioni spiegate dal CP_1
con statuizione di condanna dell'amministrazione comunale alle spese e onorari di giudizio.
[...]
PER PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Adita, contrariis rejectis,
In via pregiudiziale/preliminare:
-dichiarare, ex art. 348 bis e 348 ter c.p.c., l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto nei confronti del in quanto non avente una ragionevole probabilità di essere accolto;
Controparte_1
con condanna dell'odierno appellante alla rifusione delle spese, compensi professionali, oltre oneri accessori.
In ogni caso nel merito:
-rigettare l'appello proposto da in proprio e in qualità di legale rappresentante della Parte_1
società avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 773/2022 per le ragioni di cui in Pt_2
narrativa e confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese del presente grado.
pagina 2 di 21 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex artt. 22 L. 689/1981 e 6 D.Lgs. 150/2011 in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante della proponeva opposizione avverso il “Verbale di accertamento sullo stato dei Pt_2
luoghi e delle cose” prot. n. 541/2019 del 13.6.2019 emesso dalla Polizia Municipale di con CP_1
contestuale apposizione di sigilli ex art. 11 comma 1 L.R. Piemonte n. 9/2016, e avverso il “Verbale di accertamento di infrazione” n. 1251 del 17.6.2019 emesso dalla Polizia Municipale di , con cui CP_1
era stata accertata a carico di (in qualità di trasgressore) e della (in qualità di Parte_1 Pt_2
obbligata in solido), la violazione degli artt. 5 comma 1 e 13 comma 2 L.R. Piemonte 9/2016, sanzionata dall'art. 11 comma 1, perché, in qualità di titolare dell'attività di sala giochi, manteneva in funzione ed in esercizio, all'interno dei locali della sede secondaria in corso Alessandria 82, CP_1
n.57 apparecchi per il gioco di cui all'art. 110 commi 6 e 7 r.d. 773/1931 ad una distanza di 17 mt., quindi inferiore ai 500 mt. dal luogo sensibile attività di compro oro presente in corso Alessandria
86/A; ed era stata indicata la sanzione in misura ridotta di € 114.000,00.
Parte opponente chiedeva di annullare i due verbali, condannando il a risarcire il Controparte_1
danno cagionato, deducendo:
1)-l'illegittimità dell'apposizione dei sigilli operata dagli agenti di Polizia Municipale in assenza di alcun presupposto, essendo l'apposizione dei sigilli una sanzione amministrativa accessoria, la cui irrogazione era prevista dall'art. 20 L.689/1981, non a seguito del mero atto di accertamento come avvenuto nel caso di specie, ma solo con l'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 18 della suddetta legge;
2)-l'illegittimità del termine di 36 mesi per l'adeguamento al “distanziometro” adottato con la L.R.
9/2016, ritenuto applicabile alla parte opponente, anziché nel più ampio termine quinquennale dall'entrata in vigore della legge, e quindi 20.5.2021; la legge regionale prevedeva infatti che l'adeguamento dovesse avvenire entro cinque anni nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1.1.2014 e la aveva ottenuto l'autorizzazione in data 19.12.2017; Pt_2
3)-l'illegittimità costituzionale degli art. 5 e 13 della L.R. 9/2016 in relazione ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 41, 117, 118 e 120 Cost.; chiedendo, in subordine, di dichiarare la rilevanza e non manifesta infondatezza della suddetta questione di legittimità costituzionale, con rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.
Il costituendosi, chiedeva di dichiarare inammissibile il ricorso per l'impossibilità Controparte_1 di impugnare il verbale di accertamento prima dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione;
e in ogni caso di respingerlo nel merito perché infondato in fatto e diritto.
pagina 3 di 21 Il Tribunale, dopo avere sospeso con ordinanza 25.10.2019 gli effetti dei verbali oggetto di impugnazione, riteneva la causa soggetta al rito ordinario di cognizione e disponeva il mutamento del rito ai sensi degli artt. 4 D.Lgs. 150/2011 e 427 c.p.c..
Con sentenza n. 773/2022 pubblicata il 24.8.2022, il Tribunale di Alessandria:
-riteneva inammissibile la domanda ex artt. 22 L. 689/1981 e 6 D.Lgs. 150/2011, di annullamento del
“Verbale di accertamento sullo stato dei luoghi e delle cose” prot. n. 541/2019 del 13.6.2019 e del
“Verbale di accertamento di infrazione” n. 1251 del 17.6.2019, trattandosi di verbali di accertamento insuscettibili di autonoma impugnazione anteriormente all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ex art. 18 L. 689/1981, conclusiva del relativo procedimento sanzionatorio, come da consolidato orientamento giurisprudenziale;
-con riferimento all'apposizione dei sigilli sugli apparecchi da gioco di cui al “Verbale di accertamento sullo stato dei luoghi e delle cose” prot. n. 541/2019 del 13.6.2019, rilevava che l'apposizione dei sigilli, quale mezzo di esecuzione della chiusura degli apparecchi da gioco, era una sanzione avente funzione afflittivo/interdittiva; e, pur essendo inammissibile l'azione svolta ex art. 6 D.Lgs. 150/2011, riteneva ammissibile la domanda che riqualificava come di accertamento negativo degli elementi essenziali dell'illecito amministrativo;
evidenziando che, come affermato dalla consolidata giurisprudenza della Cassazione (Cass. civ. S.U. 2816/2008), con la riqualificazione della domanda come accertamento negativo degli elementi essenziali dell'illecito amministrativo, ritenuta implicita la sussistenza del requisito preliminare di sua strumentalità rispetto all'oggetto del contendere, la domanda era esperibile innanzi al giudice ordinario;
-riteneva infondata detta domanda, in quanto gli apparecchi da gioco della distavano 17 metri Pt_2 dall'esercizio commerciale di “compro oro” sito in Corso Alessandria n.86/b (come dai due CP_1
verbali di accertamento, sul punto facenti prova fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c.); questo violava l'art. 5 comma 1 lett. h) L.R. Piemonte n. 9/2016, ai sensi del quale era vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, in locali che si trovavano ad una distanza inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, da esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
ai sensi dell'art. 11 comma 1 la violazione delle disposizioni dell'art. 5 era soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco, nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli;
al caso in esame si applicava il termine di tre anni (e non di cinque come ritenuto da parte attrice) dall'entrata in vigore della legge regionale per l'adeguamento alle disposizioni indicate (scaduto il 20.5.2019), in quanto l'art. 13 comma 2 stabiliva che i titolari delle sale da gioco pagina 4 di 21 esistenti alla data della sua entrata in vigore si dovevano adeguare a quanto previsto dall'art. 5 “entro i tre anni successivi a tale data”, mentre i cinque anni successivi erano previsti solo “nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014”; e l'autorizzazione a cui si doveva fare riferimento per la era quella del 14.3.2012, rilasciata per gli stessi locali alla dalla cui scissione Pt_2 CP_2
derivava; il termine di cinque anni era previsto nel caso di avviamento dell'attività imprenditoriale, ossia di nuova apertura, di installazione di apparecchi aggiuntivi e di trasferimento dell'attività in altro locale, non per il caso di subentro nella titolarità di esercizi già esistenti, di variazione del concessionario, di nomina di nuovo rappresentante legale, in funzione ostativa ad operazioni di trasferimento aziendale posti in essere al solo scopo di aggiramento delle disposizioni di legge;
-riteneva manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale degli artt. 5 e 13 L.R.
Piemonte n. 9/2016, in relazione agli artt. 3, 41, 117, 118 e 120 Cost., rilevando che la giurisprudenza aveva chiarito che non sussisteva alcun profilo di illegittimità costituzionale delle suddette disposizioni regionali perché le stesse erano finalizzate a prevenire la diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco e a tutelare determinate categorie di persone dai rischi che ne derivavano;
come statuito da Corte
Cost. n. 27/2019, la disciplina dei giochi leciti era ricondotta alla competenza legislativa esclusiva dello
Stato in materia di “ordine pubblico e sicurezza”, ma le Regioni potevano intervenire con misure tese a inibire l'esercizio di sale da gioco e di attrazione ubicate al di sotto di una distanza minima da luoghi considerati “sensibili”, al fine di prevenire il fenomeno della “ludopatia”; anche altre pronunce giurisprudenziali avevano confermato la possibilità per le Regioni, non solo di intervenire prevedendo distanze minime dai luoghi sensibili per l'esercizio delle attività legate ai giochi leciti, anche individuando luoghi diversi da quelli indicati dal D.L. 158/2012 come convertito, ma anche di individuare tali distanze, precipuamente, nei termini già descritti (m. 300/500), senza per questo incorrere, sia a livello nazionale che europeo, in violazione di altri principi costituzionale e comunitari;
-riteneva infondata la domanda risarcitoria proposta da parte attrice a fronte del rigetto nel merito delle suddette domande.
Pertanto dichiarava inammissibili le domande proposte avverso i verbali indicati, respingeva la domanda riqualificata avverso il primo verbale laddove fondante l'irrogazione della sanzione della chiusura degli apparecchi da gioco a mezzo applicazione dei sigilli, respingeva la domanda di risarcimento del danno, compensava interamente tra le parti le spese di lite.
Con atto di citazione in appello, e la 8 impugnavano la sentenza del Tribunale, di cui Parte_1 Pt_2
chiedevano la riforma, previa sospensiva, per i motivi di seguito illustrati, e formulavano le conclusioni sopra riportate.
pagina 5 di 21 Il costituendosi, chiedeva di respingere l'appello e di confermare la sentenza Controparte_1
impugnata, formulando le conclusioni sopra riportate.
Questa Corte, con ordinanza 31.1.2023, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
II. L'appello è articolato in cinque motivi di gravame.
Con il primo motivo la sentenza viene censurata per avere ritenuto inammissibile il ricorso per l'annullamento del “Verbale di accertamento sullo stato dei luoghi e delle cose” prot. n. 541/2019 del
13.6.2019, allegando che: il verbale è stato adottato in asserita esecuzione della e Parte_4
delle disposizioni della L. 689/81 espressamente richiamate;
l'apposizione dei sigilli ex art. 11 L.R. è una vera e propria sanzione amministrativa accessoria che è stata illegittimamente disposta contestualmente ad un mero atto di “accertamento sullo stato dei luoghi e delle cose”, anziché con ordinanza ingiunzione all'esito dell'iter procedimentale, come previsto dalla L.R. 9/2016 e dalla
L. 689/81; d'altronde il verbale ha prodotto effetti immediati sulla situazione soggettiva della ha Pt_2 quindi gli effetti propri dell'ordinanza ingiunzione, con conseguente ammissibilità del ricorso ex art. 22
L.689/81; ad ogni provvedimento della p.a. avente natura sanzionatoria consegue il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, azionabile da parte del destinatario mediante un immediato rimedio giudiziale ai sensi della L. 689/81.
Con il secondo motivo parte appellante lamenta che il Tribunale, modificando la causa petendi e il petitum della domanda, ha indebitamente riqualificato la domanda di annullamento del verbale
13.6.2019 con cui sono stati apposti i sigilli, ed è incorso nei vizi di ultrapetizione e omessa statuizione su un punto decisivo della controversia;
infatti la censura rivolta al verbale 13.6.2019 in via di principalità era di violazione dei principi fondamentali della L. 689/81 con riguardo all'illegittima apposizione dei sigilli, e su tale punto decisivo il Tribunale non si è pronunciato;
riqualificando la domanda, ha poi esaminato questioni che erano invece state dedotte con riferimento al verbale di accertamento di infrazione del 17.6.2019, con riferimento alla mancanza dei presupposti per l'applicazione del c.d. distanziometro, all'omessa istruttoria, all'incostituzionalità della legge regionale;
e ciò pur avendo dichiarato inammissibile la domanda di annullamento del verbale 17.6.2019, capo della sentenza qui non impugnato;
il primo giudice in ipotesi avrebbe dovuto, tenendo conto del contenuto sostanziale delle domande, disporne l'accoglimento previa riqualificazione quale accertamento negativo dei presupposti richiesti dalla L. 689/81, come richiamata dalla L.R. n. 9/2016, per l'apposizione dei sigilli.
pagina 6 di 21 Con il terzo motivo viene censurata la sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda relativa al verbale 13.6.2019 riqualificata in accertamento negativo degli elementi essenziali dell'illecito amministrativo, allegando la violazione e falsa applicazione della L.R. 9/2016 e della successiva L.R.
19/2021 sotto i seguenti profili: (i) non è applicabile il termine triennale, ma quello quinquennale, per l'adeguamento alla L.R. 9/2016 in materia di “distanziometro”; infatti l'art. 13 comma 2 L.R. 9/2016 prevede che il termine per l'adeguamento a quanto previsto dall'art. 5 è di cinque anni dall'entrata in vigore della suddetta legge per i titolari di autorizzazioni decorrenti dal 1.1.2014 e parte appellante non era titolare di alcuna sala prima del 1.1.2014 (la essendo stata costituita il 26.9.2017 con Pt_2
iscrizione al registro imprese il 4.10.2017) e ha ottenuto l'autorizzazione il 19.12.2017 (quindi successivamente al 1.1.2014); (ii) come eccepito nel corso del procedimento di primo grado,
l'amministrazione comunale si è limitata ad affermare, senza fornire alcuna prova, che l'attività commerciale citata nei verbali, dalla quale rispettare la distanza di 500 mt., rientrasse effettivamente tra i luoghi “sensibili” indicati dalla L.R.; non vi è prova che l'esercizio sito in corso Alessandria 86/B, svolgesse effettivamente l'attività di “compravendita di oggetti preziosi ed oro usati” prevista dall'art. 5 comma 1 lett. h) della L.R 9/2016; il Tribunale ha rilevato che il verbale fa prova sino a querela di falso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2700 c.c., ma in nessun punto dei verbali si dà atto di ipotetiche verifiche e/o accertamenti compiuti dagli agenti riguardo alla specifica circostanza che l'esercizio in questione svolgesse effettivamente l'attività di “compravendita di oggetti preziosi ed oro usati”, risultando la motivazione del Tribunale in violazione dell'art. 2700 c.c.; dalla visura camerale di tale esercizio, doc. 20, emerge la sola attività di “Commercio di oggetti preziosi – riparazione di orologi e gioielli” senza riferimento a compravendita di usato;
il doc. 20 deve ritenersi ammissibile ex art. 345 comma 3 c.p.c., in quanto l'esigenza della produzione è sorta dal fatto che la sentenza ha deciso adottando una prospettazione giuridica nuova o diversa da quella delle parti;
(iii) non può applicarsi il regime sanzionatorio previsto dall'art. 11 comma 1 della L.R. 9/2016, perché l'art. 25 della L.R.
19/2021 ha abrogato la L.R. 9/2016 e, ai sensi dell'art. 16 L.R. 19/2021, la misura di prevenzione logistica ivi contemplata si applica solo alle “Nuove aperture di esercizi”; pertanto non costituisce più illecito amministrativo né l'essere ubicato a distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili prima della entrata in vigore della L.R. 19/2021, né il mancato adeguamento al distanziometro in un determinato arco temporale successivo;
sicché il fatto addebitato nel giugno 2019 non costituisce più illecito amministrativo;
la stessa L.R. 19/2021 dispone all'art. 26 una remissione in termini per coloro che erano stati incisi dalla L.R. 9/2016, consentendo la reinstallazione a tutti coloro che in attuazione di quanto disposto dalla precedente legge hanno dismesso gli apparecchi per il gioco;
l'abrogazione della
L.R. 9/2016 impone, ai sensi dell'art. 12 delle preleggi, l'applicazione al caso di specie della disciplina pagina 7 di 21 più favorevole attualmente vigente, che dispone il distanziometro solo per l'avvenire; non può esservi alcun dubbio sulla natura “punitiva” del severo apparato sanzionatorio previsto dalla abrogata L.R.
9/2016, che pertanto soggiace alle garanzie che la Costituzione assicura alla materia penale, ivi compresa la garanzia della retroattività della lex mitior, ai sensi delle sentenze n. 193/2016 e n. 63/2019 della Corte Costituzionale;
le sanzioni previste dalla L.R. 9/2016 non possono essere infatti considerate come misure meramente ripristinatorie dello status quo ante, né semplicemente miranti alla prevenzione di nuovi illeciti;
si tratta di una sanzione pecuniaria dall'elevatissima carica afflittiva, pari nel caso di specie all'ingente somma di € 114.002,00, che si spiega soltanto in chiave di punizione dell'autore dell'illecito in questione o prevenzione generale negativa, requisiti che sono certamente tipici delle pene in senso stretto.
Con il quarto motivo parte appellante afferma che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sul merito della richiesta di risarcimento del danno, documentata con perizia giurata;
e che il danno patito non deriva dalla illiceità della condotta posta in essere da parte appellante, ma dalla accertata illegittima condotta tenuta dalla Polizia Municipale all'atto dell'apposizione dei sigilli.
Con il quinto motivo si censura la sentenza per omessa e/o apparente/astratta motivazione riguardo alle questioni di legittimità costituzionale sollevate, deducendo che l'illegittimità costituzionale (nel senso della non manifesta infondatezza) degli artt. 5 e 13 della L.R. 9/2016, che hanno introdotto la previsione di una distanza minima di 500 metri della sala da gioco rispetto ai 104 luoghi c.d. sensibili rilevati nel Comune di , verte su vari motivi: le suddette norme hanno un “effetto espulsivo” in CP_1
casi come quello di specie, in cui “calino” su una realtà territoriale più o meno circoscritta previsioni che individuino un numero eccessivo di punti sensibili o distanze minime troppo elevate;
da un analitico studio urbanistico sul territorio del commissionato dall'appellante è Controparte_1
emerso che la percentuale preclusa di territorio è pari al 99,80% per la presenza di questi luoghi sensibili;
anche dall'analisi di varie pronunce del giudice amministrativo emerge l'illegittimità costituzionale della suddetta legge relativamente agli artt. 3 e 41 della Costituzione, che tutelano la libertà di iniziativa economica privata;
sussiste l'illegittimità costituzionale anche per contrasto con gli artt. 5, 117 comma 2 lett. e), 117 comma 3, 118 e 120 Cost. (con riferimento all'art. 1, comma 936, della legge n. 208 del 2015, e all'art. 1, comma 1049 della L. 205/17), per violazione del principio di leale cooperazione fra Stato e Regioni e del principio di legalità sostanziale;
e per contrasto con l'art. 117 comma 1 Cost., in relazione all'art. 1 del 1° protocollo addizionale alla CEDU (Protezione della proprietà) e agli artt. 16 (Libertà di impresa) e 17 (Diritto di proprietà) della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, sotto i profili della tutela della proprietà e della libertà di iniziativa economica.
pagina 8 di 21 Il eccepisce l'infondatezza dei motivi di appello, richiama le argomentazioni svolte Controparte_1
nella sentenza impugnata e in particolare rileva che:
-in ordine al primo motivo, il verbale di accertamento non può essere impugnato prima dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione trattandosi di atto procedimentale interno;
pertanto parte appellante avrebbe dovuto attendere la notifica dell'ordinanza ingiunzione per presentare il ricorso ai sensi della L. 689/81;
-quanto al secondo motivo, l'apposizione dei sigilli è sanzione principale concorrente con la sanzione amministrativa pecuniaria, e non accessoria, conseguenza diretta dell'accertamento della violazione in quanto finalizzata ad impedire la prosecuzione dell'utilizzo delle apparecchiature attive in quei locali in violazione della L.R.; il proprietario degli apparecchi poteva chiedere all'autorità amministrativa competente ai sensi della L. 689/81 lo spostamento delle apparecchiature in altro luogo, nel territorio del Comune idoneo ai sensi della L.R. o altrove, con contestuale rimozione dei sigilli;
-circa il terzo motivo, la deriva dalla scissione della che ha ottenuto l'autorizzazione Pt_2 CP_2
in data 14.3.2012; l'attività di sala giochi è stata mantenuta attiva almeno dal 14.3.2012 e da ciò consegue che la ai sensi della L.R. 9/2016 non rientra nel termine quinquennale ma in quello Pt_2
triennale, in quanto nell'esercizio dell'attività di utilizzo delle apparecchiature per il gioco risulta essersi verificato un “subingresso”;
-in ordine al quarto motivo, nessun risarcimento danni può essere riconosciuto avendo il Tribunale correttamente rigettato tutte le domande di controparte;
peraltro parte appellante avrebbe potuto chiedere all'autorità amministrativa competente ai sensi della L.689/81, lo spostamento delle apparecchiature in altro luogo con rimozione dei sigilli, e poteva comunque continuare ad esercitare tutte quelle attività estranee all'utilizzo delle apparecchiature per il gioco lecito, come la raccolta di scommesse per eventi sportivi;
-relativamente al quinto motivo, la Corte costituzionale ha più volte chiarito che non si ravvisa alcun profilo di illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali finalizzate a prevenire la diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco e a tutelare determinate categorie di persone dai rischi (Corte Cost.
108/2017, 220/2014, 27/2019); anche la giurisprudenza amministrativa ha sottolineato la legittimità delle norme regionali e comunali anche in assenza della pianificazione prevista dal D.L. 158/2012 e la natura non tassativa dell'elencazione dei luoghi sensibili ivi prevista.
III. L'appello è infondato.
Si premette che:
pagina 9 di 21 -la legge della Regione Piemonte 9/2016 - “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico” - dispone all'art. 5 che “Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da…h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati”; all'art. 11 comma 1 che “La violazione delle disposizioni dell'articolo 5 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli”; e all'art. 13 comma 2 che “I titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dall'articolo 5 entro i tre anni successivi a tale data ovvero entro i cinque anni successivi a tale data nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014”;
-con il “Verbale di accertamento sullo stato dei luoghi e delle cose (articolo 13 L. n° 689/1981)” prot. n.
451/2019 del 13.6.2019, la Polizia Municipale di Tortona ha dato atto di avere effettuato un accesso presso il pubblico esercizio/sala giochi Punto Snai della in corso Alessandria 82, per Pt_2 CP_1
verificare il rispetto degli artt. 5 e 13 della L.R. 9/2016; di avere constatato che “l'attività si trova a meno di 500 mt. dal seguente luogo sensibile: a mt. 17 da attività commerciale compro oro di C.so
Alessandria 86/B distanza misurata in base al percorso pedonale più breve”; e che all'interno del pubblico esercizio/sala giochi sono presenti n.57 apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, tutti regolarmente funzionanti in violazione degli artt. 5 e 13 L.R. 9/2016, sui quali vengono apposti sigilli di chiusura ai sensi dell'art. 11 c. 1 della stessa legge;
dando atto che con separato verbale verrà contestata la violazione amministrativa prevista dall'art. 11 c. 1 della L.R. 9/2016 pari a € 2.000,00 per ogni apparecchio sul quale sono stati apposti i sigilli;
-con il “Verbale di accertamento di infrazione” n.1251 del 17.6.2019, la Polizia Municipale di CP_1
ha accertato, come da verbale prot. 451/2019, che (trasgressore, quale legale Parte_1
rappresentante della indicata come obbligata in solido), in qualità di titolare dell'attività di sala Pt_2
giochi, in forza di autorizzazione di pubblica sicurezza, manteneva in funzione e in esercizio, all'interno dei locali della sede secondaria di corso Alessandria 82 ad insegna Punto Snai - ove CP_1
la predetta attività, esercitata da altro soggetto, era già attiva dal 14.3.2012 – n.57 apparecchi per il gioco di cui all'art. 110 commi 6 e 7 r.d. 773/1931, in violazione degli artt. 5 comma 1 e 13 comma 2,
pagina 10 di 21 sanzionata dall'art. 11 comma 1 L.R. 9/2016, oltre il termine di 36 mesi dall'entrata in vigore di tale legge (scaduto il 20.5.2019) previsto per l'adeguamento, avendo il seguente luogo sensibile a meno di
500 mt. di distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve: attività di compro oro, in corso
Alessandria 86/A, a mt. 17; dando atto che, come disposto dalla legge, ai suddetti apparecchi sono stati apposti sigilli alla data del verbale di accertamento prot. 451/2019; ha individuato quindi la somma per il pagamento in misura ridotta in € 114.000,00 e dato atto che gli obbligati per tale violazione possono avvalersi della facoltà di cui agli artt. 16-18 della legge 689/1981, riportati nel retro.
Parte appellante non impugna il capo della sentenza di primo grado con cui viene dichiarata inammissibile la domanda di annullamento del “Verbale di accertamento di infrazione” n.1251 del
17.6.2019.
La domanda di annullamento del “Verbale di accertamento sullo stato dei luoghi e delle cose” prot. n.
541/2019 del 13.6.2019, con contestuale apposizione dei sigilli, proposta mediante opposizione ex artt. 22 L. 689/1981 e 6 D.Lgs. 150/2011 da e dalla è inammissibile. Parte_1 Pt_2
L'art. 22 L. 689/1981 dispone che “contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150”.
La norma consente chiaramente e in modo inequivoco la proposizione dell'opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, specificamente disciplinata, esclusivamente contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, adottate ai sensi degli artt. 18 e ss. L. 689/1981 all'esito dell'iter amministrativo, non contro i precedenti atti di accertamento e di irrogazione di misure cautelari previsti dagli artt. 13 e ss., per i quali sono consentiti l'invio di scritti difensivi, documenti, richiesta di audizione e un'opposizione all'autorità amministrativa (artt. 18
e 19).
Il verbale oggetto di opposizione è invece esplicitamente adottato ai sensi dell'art. 13 L. 689/1981.
Si richiama sul punto la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui la proposizione dell'opposizione ex artt. 22 L. 689/1981 e 6 D.Lgs. 150/2011 è ammissibile solo avverso l'ordinanza ingiunzione e non nei confronti dei precedenti atti endoprocedimentali (Cass. civ. 21557/2024; Cass. civ. 11236/2003).
Sono pertanto infondate le deduzioni svolte nel primo motivo di appello.
pagina 11 di 21 Si rileva peraltro che il Tribunale non ha accertato in sentenza l'illegittimità del verbale, essendo al contrario stata dichiarata inammissibile e infondata, previa riqualificazione, ogni domanda dell'odierna parte appellante, così superando con la sentenza quanto diversamente ritenuto in sede cautelare.
Per le stesse considerazioni, risulta inammissibile la domanda oggetto del secondo motivo di appello, di accertare che il verbale di accertamento sullo stato dei luoghi e delle cose con apposizione dei sigilli è stato emesso in violazione delle regole procedimentali di cui alla L. 689/1981, né è ravvisabile una omessa pronuncia sul punto.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto inammissibile la domanda di annullamento/nullità proposta avverso tale verbale, non trattandosi di ordinanza ingiunzione, e l'inammissibilità comprende necessariamente anche l'accertamento della violazione delle regole procedimentali di cui alla L.
689/1981.
Quanto alle doglianze di ultrapetizione, alterazione del petitum e della causa petendi, oggetto del secondo motivo, le allegazioni risultano confuse e contraddittorie rispetto a quanto dedotto nei successivi motivi di gravame;
parte appellante da un lato censura la sentenza per avere trattato, con riferimento al verbale del 13.6.2019, le questioni relative al merito della sussistenza o meno della violazione amministrativa - mancanza dei presupposti per l'applicazione del distanziometro, omessa istruttoria, incidente di costituzionalità della legge regionale - che sarebbero state sollevate esclusivamente con riferimento al successivo verbale di accertamento di infrazione del 17.6.2019; dall'altro con i motivi di appello terzo e quinto censura la sentenza per avere, con riferimento al verbale
13.6.2019, respinto nel merito la domanda - riqualificata come di accertamento negativo degli elementi essenziali dell'illecito amministrativo - prospettando le stesse questioni riguardanti il merito della sussistenza o meno della violazione amministrativa e l'illegittimità costituzionale della legge regionale.
Né parte appellante risulta avere interesse ad una dichiarazione di ultrapetizione, che comporterebbe la mancata disamina dei motivi di appello terzo e quinto e che contrasta con le stesse conclusioni rassegnate.
In ogni caso non vi è stata ultrapetizione né alterazione di petitum e di causa petendi, in quanto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado i motivi di opposizione II (sul termine quinquennale anziché triennale) e III (sui vizi di costituzionalità della legge regionale), sono stati formulati con riferimento all'intero oggetto del contendere, quindi ad entrambi i verbali, senza limitazione (il motivo
II è introdotto dalle seguenti considerazioni “Ulteriore profilo di illegittimità che vizia l'operato della
Polizia Municipale attiene al fatto che i sigilli sono stati apposti sul presupposto dell'asserito (ed erroneo) obbligo, da parte della di adeguamento al distanziometro entro 36 mesi…”). E tali Pt_2
motivi di opposizione giustificano la riqualificazione della domanda effettuata dal Tribunale, avverso la pagina 12 di 21 quale parte appellante non ha interesse a svolgere contestazioni (che comporterebbero il rigetto dell'appello senza disamina dei successivi motivi di gravame).
Il quarto motivo, relativo all'insussistenza nel merito della violazione amministrativa, è infondato con riferimento a tutti i profili di censura.
(i)-A parte appellante si deve applicare il termine triennale (scaduto il 20.5.2019) e non quello quinquennale dall'entrata in vigore della L.R. 9/2016, per l'adeguamento a quanto previsto dall'art. 5
L.R. 9/2016 in ordine alla distanza dai luoghi sensibili.
L'art. 13 comma 2 L.R. 9/2016 dispone che “I titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dall'articolo 5 entro i tre anni successivi a tale data ovvero entro i cinque anni successivi a tale data nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014”.
La norma fa riferimento a sale da gioco e sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della legge (20.5.2016), pertanto le autorizzazioni da prendere in considerazione per determinare il termine - triennale se si tratta di autorizzazioni anteriori al 1.1.2014, quinquennale se si tratta di autorizzazioni dal 1.1.2014 in poi - sono chiaramente quelle già rilasciate alla data del 20.5.2016.
E a tale data l'autorizzazione rilasciata, ex art. 110 comma 6 r.d. 773/1931, per la sala gioco e scommesse di cui è titolare la era quella del 14.3.2012, concessa per gli stessi locali alla Pt_2 CP_2
dalla cui scissione è derivata la nell'atto di scissione è stato espressamente previsto il
[...] Pt_2
subentro della nella titolarità delle autorizzazioni ex art. 110 comma 6 e 7 r.d. 773/1931 (docc. 4 Pt_2
e 5 fascicolo primo grado di parte appellata).
Non può invece a tal fine farsi riferimento all'autorizzazione successivamente ottenuta in data
19.12.2017.
(ii)-La prova che la sala giochi e scommesse della sia a distanza di 17 mt. da un luogo sensibile Pt_2 ai sensi dell'art. 5 lett. h) L.R. 9/2016, è fornita dal verbale di accertamento sullo stato dei luoghi e delle cose del 13.6.2019, ove si dà atto dell'accertamento svolto secondo cui l'attività si trova “a mt. 17 da attività commerciale compro oro di C.so Alessandria 86/B distanza misurata in base al percorso pedonale più breve”.
Il verbale fa prova fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., di quanto accertato dai verbalizzanti e in questo caso sono stati oggetto di accertamento tanto la distanza, quanto l'attività svolta dall'esercizio commerciale sito in C.so Alessandria 86/B, di “compro oro” (attività di
“compravendita di oggetti preziosi ed oro usati” di cui alla lettera h).
E' inammissibile, ai sensi dell'art. 345 comma 3 c.p.c., la produzione in appello del documento 20
(visura camerale), non avendo parte appellante dimostrato di non aver potuto effettuare pagina 13 di 21 tempestivamente la produzione per causa ad essa non imputabile;
né l'esigenza può ritenersi sorta, come affermato, dal fatto che la sentenza impugnata avrebbe deciso adottando una prospettazione giuridica nuova o comunque diversa da quella delle parti;
il Tribunale non ha adottato alcuna prospettazione giuridica nuova o diversa da quella delle parti, essendo gli accertamenti svolti nei due verbali stati prospettati come prova dell'illecito amministrativo dal già con la Controparte_1
comparsa di costituzione. Il documento è inoltre irrilevante a fronte del valore della prova fornita dal verbale di accertamento.
(iii)-La legge Regione Piemonte 19/2021 non ha effetto retroattivo sulle violazioni già accertate, come già statuito da questa Corte d'Appello con le sentenze n. 81/2022, n.114/2025, n.203/2025, che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c..
La L.R. 19/2021 si pone nell'ottica di continuità rispetto alla precedente normativa perché anch'essa prevede, come la L.R. 9/2016, divieti di installazione di apparecchi e di esercizio delle attività - di cui all'art. 3 comma 1 lettere c), d) ed e) - in prossimità a luoghi qualificati come “sensibili”. Rispetto all'art. 5 L.R. 9/2016 è stata ridotta la distanza minima dai luoghi sensibili per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (da 500 a 400 metri) e sono stati espunti o modificati alcuni dei luoghi sensibili prima rilevanti (che nella L.R. 9/2016 comprendevano anche gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i centri di formazione per giovani e adulti, i luoghi di culto, gli impianti sportivi, i movicentro e le stazioni ferroviarie); sono confermati come luoghi sensibili gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati.
L'art. 25 L.R. 19/2021 abroga espressamente la L.R. 9/2016.
L'art. 26 (Norma finale) stabilisce, per quanto qui interessa, che:
“1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 2021, i titolari degli esercizi pubblici e commerciali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), presso cui alla data del 19 maggio 2016 erano collocati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, i quali, in attuazione di quanto disposto dalla L.R. n. 9 del 2016, hanno dismesso gli apparecchi per il gioco, possono rivolgere istanza al soggetto competente e reinstallarli, anche se sono intervenuti mutamenti di titolarità, di variazione del concessionario ovvero della nomina di nuovo rappresentante legale, senza che ciò possa essere equiparato a nuova installazione, purché venga mantenuto un numero di apparecchi non superiore a quello già esistente alla data del 19 maggio 2016.
2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 2021, i titolari di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, presso cui alla data del 19 maggio
2016 erano collocati apparecchi per il gioco, i quali, in attuazione di quanto disposto dalla L.R. n. 9 del
2016 hanno dismesso gli apparecchi per il gioco, possono rivolgere istanza al soggetto competente e pagina 14 di 21 reinstallarli, anche se sono intervenuti mutamenti di titolarità, di variazione del concessionario ovvero della nomina di nuovo rappresentante legale, senza che ciò possa essere equiparato a nuova installazione, fermo restando i limiti di cui all'articolo 18.
3. Relativamente alle attività di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2 e le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 3, 4 e 5.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, non si applicano per fatti sopravvenuti alla presentazione delle istanze rivolte ai soggetti competenti di cui ai commi 1 e 2”.
L'art. 26 non ha affatto il significato di esonerare i soggetti indicati nei commi 1 e 2 dalle disposizioni relative alle distanze dai luoghi sensibili, previste dall'art. 16 comma 2 L. 19/2021 e dall'art. 5 L.
9/2016. È vero che i primi due commi della norma stabiliscono che la reinstallazione degli apparecchi già detenuti al momento dell'entrata in vigore della L. 9/2016 non sia equiparata a nuova installazione e che i titolari degli esercizi pubblici e commerciali e i titolari di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli possano appunto procedere alla loro reinstallazione (previa, peraltro, istanza al soggetto competente da inoltrare entro il 31.12.2021). Tuttavia il comma 3 prevede anche che alle attività di cui ai commi 1 e 2 si applicano non solo le disposizioni di cui all'art. 19 comma 2 sulle limitazioni orarie, ma anche quelle di cui all'art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5. L'art. 23 comma 1 prevede le sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 16 comma 2 (sulle distanze, appunto).
Inoltre, l'art.26 comma 4 stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 16 comma 2 non si applicano per fatti sopravvenuti alla presentazione delle istanze rivolte ai soggetti competenti di cui ai commi 1 e 2, e tale statuizione non può che significare che al momento della presentazione di quelle istanze per la reinstallazione degli apparecchi già detenuti al 19.5.2016 l'interessato che pure sia in possesso degli altri requisiti di cui ai commi 1 e 2, deve anche essere a distanza regolamentare dai luoghi sensibili secondo le disposizioni di cui all'art. 16 comma 2 (che per un verso ha ridotto la distanza per i comuni più grandi e per altro verso ha ridotto il numero di luoghi sensibili), perché il dovere di rispetto delle distanze (e le relative sanzioni) non si applica soltanto ove tale distanza sia venuta meno per fatti che siano intervenuti dopo la presentazione dell'istanza (ove, per esempio, venga installata una postazione bancomat a distanza inferiore a quella di legge dopo che il soggetto interessato aveva già presentato l'istanza per la reinstallazione nel rispetto delle distanze di cui all'art. 16 comma 2).
Pertanto, la circostanza che l'art. 16 riporti nella rubrica il riferimento alle “nuove aperture di esercizi” non è decisiva per escluderne l'applicazione anche agli esercizi in essere e a quelli contemplati nell'art. 26.
Tale ultima norma ha inteso consentire a coloro che, al momento dell'entrata in vigore della L. 9/2016, avevano dovuto dismettere gli apparecchi per il gioco in quanto si erano trovati a distanza non pagina 15 di 21 regolamentare dai luoghi sensibili (e avevano optato per la dismissione piuttosto che per l'adeguamento con spostamento dell'attività) di chiedere di poterli reinstallare nel rispetto della nuova normativa senza che tale facoltà, peraltro soggetta non casualmente a specifica istanza, contempli una libertà di reinstallazione senza rispetto di alcuna distanza da luoghi sensibili, né quella di cui alla precedente legge (per il passato) né quella stabilita dalla nuova disposizione (per il futuro).
Dunque la nuova normativa, in continuità rispetto a quella del 2016, stabilisce anch'essa limiti all'esercizio delle attività di cui all'art. 3 comma 1 lett. c), d) ed e), nonché alla installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110 comma 6 r.d. 773/1931 in rapporto alla prossimità con luoghi sensibili specificamente elencati, e l'art. 26 non ha inteso né introdurre una “sanatoria” per le violazioni commesse nella vigenza della precedente normativa né riservare ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 un trattamento privilegiato, esonerandoli dal rispetto delle distanze di cui all'art. 16 comma 2.
Così chiariti i rapporti tra le leggi regionali del 2016 e del 2021, si osserva che parte appellante non ha dedotto quale sarebbe il trattamento in bonam partem che avrebbe dovuto trovare applicazione in base alla nuova normativa. In proposito, va ricordato che gli apparecchi per il gioco erano collocati a 17 metri da un esercizio di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati, luogo sensibile ai sensi della
L.R. 9/2016 tuttora contemplati come tali dalla L.R. 19/2021. La suddetta distanza di 17 metri era inferiore al limite minimo previsto dalla legge del 2016 (500 metri) e resta inferiore al limite minimo previsto della legge del 2021 (400 metri).
Né può sostenersi la natura sostanzialmente penale della sanzione amministrativa prevista, rilevando che secondo consolidata giurisprudenza della Corte EDU una sanzione amministrativa prevista dalla normativa nazionale costituisce una sanzione penale solo quando persegua una finalità repressiva e presenti un elevato grado di severità.
Il che non è nel caso di specie;
le finalità della L.R. 9/2016 e della L.R. 19/2021 (cfr. rispettivi articoli
1) non sono di natura repressiva, ma sono volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco lecito sul tessuto sociale, sull'educazione e la formazione delle nuove generazione, promuovendo interventi finalizzati a prevenire e contrastare il gioco d'azzardo patologico,
a diffondere e divulgare l'uso responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione e sensibilizzazione anche in relazione al contenuto dei diversi giochi a rischio di sviluppare dipendenza e a rafforzare l'uso del gioco misurato, responsabile e consapevole.
Neppure può ritenersi che la sanzione pecuniaria presenti un elevato grado di afflittività e tale da poter essere considerata sostanzialmente penale;
la sanzione prevista dalle due leggi regionali è modulabile pagina 16 di 21 tra un minimo di euro 2.000,00 e un massimo di euro 6.000,00, è stata indicata nell'importo minimo e l'importo complessivo dipende dal numero di apparecchi reperito dai verbalizzanti.
Il quarto motivo è infondato;
non sussiste il diritto di parte appellante al risarcimento dei danni, non essendo stato accertato alcun fatto illecito di controparte.
Il quinto motivo è parimenti infondato, ravvisandosi la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate da parte appellante, come ampiamente e adeguatamente motivato dal Tribunale nella sentenza impugnata.
In relazione all'art. 117 Cost. la Corte Costituzionale ha già più volte chiarito che le Regioni hanno piena competenza legislativa ad adottare misure volte al contrasto alle ludopatie, anche come quella di cui è causa. Infatti, il legislatore regionale “non è intervenuto per contrastare il gioco illegale, né per disciplinare direttamente le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti e nemmeno per individuare i giochi illeciti: aspetti che … ricadono nell'ambito della materia «ordine pubblico e sicurezza», la quale attiene alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico …. Il legislatore regionale è intervenuto, invece … per evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti all'illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di cadere vittime della
“dipendenza da gioco d'azzardo”: fenomeno da tempo riconosciuto come vero e proprio disturbo del comportamento, assimilabile, per certi versi, alla tossicodipendenza e all'alcoolismo. La disposizione in esame, persegue, pertanto, in via preliminare finalità di carattere socio-sanitario, estranee alla materia della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, e rientranti piuttosto nella materia di legislazione concorrente «tutela della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.), nella quale la Regione può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale” (Corte Cost. n.108/2017).
La Corte Costituzionale ha anche ritenuto infondata la questione relativa alla violazione dei principi fondamentali posti dallo Stato nella materia, di competenza legislativa concorrente, «tutela della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.), che faceva perno sul dedotto contrasto con l'art. 7, comma 10, del d.l. n. 158 del 2012, rilevando che “Nella cornice di un complesso di misure intese a promuovere
«un più alto livello di tutela della salute» (così il titolo del decreto-legge) e che hanno portato, tra l'altro, ad estendere i livelli essenziali di assistenza alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da «ludopatia» - intesa «come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità»
(art. 5, comma 2, del d.l. n. 158 del 2012, ora peraltro abrogato) - il citato art. 7 reca, ai commi 4 e seguenti, una serie di disposizioni intese a contrastare l'insorgenza di detta patologia. Il comma 10 - che qui interessa - prevede, in questa chiave, la progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di pagina 17 di 21 raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del TULPS - ossia con le cosiddette slot machines - che risultino ubicati in prossimità di luoghi "sensibili" (in specie, istituti di istruzione primaria e secondaria, strutture sanitarie e ospedaliere, luoghi di culto, centri socio- ricreativi e sportivi). La ricollocazione deve essere, peraltro, pianificata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - e, dopo la sua incorporazione, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli - tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri definiti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata. Lo stesso comma 10 dell'art. 7 del d.l. n. 158 del 2012 aggiunge che le pianificazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e che valgono, per ciascuna concessione, in funzione della dislocazione territoriale dei luoghi "sensibili"
(esclusi i centri socio-ricreativi e sportivi) esistenti alla data del relativo bando….Secondo il rimettente, il legislatore … introducendo norme immediatamente operative in tema di distanze delle sale e degli apparecchi da gioco rispetto ai luoghi "sensibili" - avrebbe "scavalcato" il procedimento di pianificazione prefigurato dalla norma statale (destinato a svolgersi a livello centrale con la partecipazione di plurimi soggetti istituzionali), violando, con ciò, un principio fondamentale della legislazione statale in materia di «tutela della salute»… Anche tale censura non è fondata…la riconducibilità della norma regionale in esame nell'ambito della materia «tutela della salute» non è, in effetti, contestabile. Il discorso è, tuttavia, diverso con riguardo alla valenza da attribuire all'evocata norma interposta di cui all'art. 7, comma 10, del d.l. n. 158 del 2012. Come rilevato anche dal Consiglio di Stato (sezione terza, sentenza 10 febbraio 2016, n. 579), dalla citata norma statale si ricava soltanto il principio della legittimità di interventi di contrasto della ludopatia basati sul rispetto di distanze minime dai luoghi "sensibili", non anche quello della necessità della previa definizione della relativa pianificazione a livello nazionale. La pianificazione prefigurata dalla disposizione statale invocata come norma interposta non è, peraltro, mai avvenuta, non essendo stato emanato, malgrado il tempo trascorso, il decreto interministeriale che doveva definirne i criteri. Il che rende l'intero meccanismo inoperante, non potendosi ritenere che la mancanza di detto decreto paralizzi sine die la competenza legislativa regionale (al riguardo, sentenza n. 158 del 2016)” (Corte Cost. n.108/2017).
Così C.Cost. 27/2019 ha ritenuto infondata la questione prospettata con riferimento agli artt. 3, 117 secondo comma lettera h) e terzo comma Cost.; e ha rilevato che “con la sentenza n. 108 del 2017 questa Corte ha nuovamente sottolineato le finalità di carattere socio-sanitario di discipline regionali recanti limiti di distanza dai luoghi sensibili, ascrivibili quindi alla materia della «tutela della salute», così come presupposto, d'altronde, dallo stesso art. 7, comma 10, del d.l. n. 158 del 2012. Inoltre, la pagina 18 di 21 pianificazione prevista dalla legislazione statale non costituisce una previa condizione necessaria per l'intervento delle Regioni, poiché la mancanza del decreto attuativo di tale pianificazione non può avere l'effetto di paralizzare sine die la competenza legislativa regionale, che si può esercitare nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale. I più recenti interventi regolatori confermano tale assetto. In particolare, in data 7 settembre 2017 è stata siglata in Conferenza unificata l'intesa prevista dall'art. 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», volta alla definizione delle caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché dei criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età. L'intesa fa esplicitamente salve le vigenti disposizioni regionali e comunali, ove recanti standard più elevati di tutela, con la possibilità per Regioni ed enti locali di dettare anche in futuro nuove discipline più restrittive. Sebbene tuttora non recepita dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze previsto dalla legge n. 208 del 2015, tale intesa è stata espressamente richiamata dalla successiva legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che all'art. 1, comma
1049, stabilisce che le Regioni adeguino la propria legislazione a quanto sancito dalla stessa… Il quadro normativo e giurisprudenziale, dunque, consente espressamente alle Regioni d'intervenire prevedendo distanze minime dai luoghi sensibili per l'esercizio delle attività legate ai giochi leciti, anche individuando luoghi diversi da quelli indicati dal d.l. n. 158 del 2012, come convertito”.
Non sussiste poi alcun contrasto con l'art. 41 Cost., in quanto la legge regionale non impedisce l'esercizio dell'attività economica, ma più semplicemente la limita quando ha ad oggetto attività da gioco che può comportare il sorgere di malattie che creano dipendenza dal gioco (ludopatia). La legge che impone il distanziometro è, dunque, una legge che esercita un ragionevole e logico bilanciamento di interessi tra l'esercizio dell'attività economica e la tutela della salute. La Corte Costituzionale, peraltro, si è già occupata dei limiti che l'art. 41 Cost. incontra nella materia del gioco d'azzardo, al fine di proteggere interessi superiori (la “utilità sociale” di cui alla stessa norma costituzionale): in particolare, ha affermato che “Questa Corte ha già, in più pronunce, riconosciuto che non contrastano con l'autonomia e l'iniziativa economica privata quei limiti che a queste la legge ponga in funzione della utilità sociale e per impedire che possa derivarne danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, elementi con i quali male si concili” (Corte Cost. 273/1975).
Nessun contrasto sussiste tra la legge regionale e l'art. 117 comma 1 Cost. in relazione all'art. 1, protocollo 1 della CEDU, oltre che con l'art. 42 Cost., non avendo il legislatore regionale espropriato pagina 19 di 21 parte appellante di un suo bene o di un suo diritto, ma più semplicemente dissuaso il fenomeno del gioco per gli impatti che può avere sulla salute, consentendo, comunque, l'esercizio di quell'attività con modalità differenti.
Sono conseguentemente manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale proposte da parte appellante con riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, che tutelano la libertà di iniziativa economica privata;
agli artt. 5, 117 comma 2 lett. e), 117 comma 3, 118 e 120 Cost. (con riferimento all'art. 1, comma 936, della legge n. 208 del 2015, e all'art. 1, comma 1049 della L. 205/17), per violazione del principio di leale cooperazione fra Stato e Regioni e del principio di legalità sostanziale;
all'art. 117 comma 1 Cost., in relazione all'art. 1 del 1° protocollo addizionale alla CEDU (Protezione della proprietà) e agli artt. 16 (Libertà di impresa) e 17 (Diritto di proprietà) della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, sotto i profili della tutela della proprietà e della libertà di iniziativa economica.
L'appello viene rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
IV. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (valore indeterminabile complessità media) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 2.518,00 per fase di studio, € 1.665,00 per fase introduttiva, € 4.287,00 per fase decisionale, per totali € 8.470,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovute.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da e dalla 8 avverso la sentenza n. 773/2022 del Tribunale Parte_1 Pt_2
di Alessandria, pubblicata il 24.8.2022, che per l'effetto conferma;
pagina 20 di 21 -condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore della parte appellata, che liquida in € 8.470,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del
15% dei compensi, CPA ed IVA se dovute.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 19.6.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore
Dott. Bruno Gian Pio Conca Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1242/2022 promossa da:
(C.F. e (P.I. ), in persona del Parte_1 C.F._1 Pt_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati presso l'Avv. Andrea Parte_1
Meneghello che li rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(P. I. ), in persona del Sindaco pro tempore prof. Controparte_1 P.IVA_2 Per_1
elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale di corso Alessandria n.62,
[...] CP_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianluca Marenzi ed Elisa Gatto dell'Avvocatura comunale;
PARTE APPELLATA
Udienza di precisazione delle conclusioni del 22.4.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
Voglia codesta ecc.ma Corte di Appello, rigettata qualsiasi contraria domanda, istanza o eccezione,
In via istruttoria pagina 1 di 21 Disporre c.t.u. come richieste in atti;
Nel merito
In accoglimento dell'atto di citazione in appello, annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale civile di Alessandria n. 773/2022 (R.G. 217(2019), Repert. 1439/2022, pubblicata il 24/08/2022, come segue:
i) In via principale, e in accoglimento in via tra loro gradata e subordinata dei primi tre motivi di appello (Par. I, Par. II. e Par. III), annullare o dichiarare nullo, o comunque privo di ogni giuridico effetto, in quanto illegittimo, infondato in fatto e in diritto, indimostrato e comunque privo dei requisiti di legge, il “Verbale di accertamento sullo stato dei luoghi e delle cose” Prot. 541/2019 del 13.06.2019;
ii) In via subordinata, dichiarare la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità degli art. 5 e 13 della Legge Regionale Piemonte n. 9/2016 e s.m.i., (Par. V) in relazione ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 5, 41, 117, 118 e 120 della Costituzione, rimettendo, previa sospensione, il giudizio alla Corte Costituzionale;
iii) In ogni caso, condannare l'amministrazione resistente al risarcimento dei danni sopportati dalla 8 per effetto del “Verbale di accertamento sullo stato dei luoghi e delle cose” Prot. Parte_3
541/2019 del 13.06.2019, pari ad euro 279.841,31 o alla maggiore somma eventualmente maturanda in corso di giudizio o comunque a quella che verrà ritenuta, anche in via equitativa, di giustizia oltre ad interessi dalla data della domanda e rivalutazione;
iv) e per l'effetto, rigettare tutte le corrispondenti domande e conclusioni spiegate dal CP_1
con statuizione di condanna dell'amministrazione comunale alle spese e onorari di giudizio.
[...]
PER PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Adita, contrariis rejectis,
In via pregiudiziale/preliminare:
-dichiarare, ex art. 348 bis e 348 ter c.p.c., l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto nei confronti del in quanto non avente una ragionevole probabilità di essere accolto;
Controparte_1
con condanna dell'odierno appellante alla rifusione delle spese, compensi professionali, oltre oneri accessori.
In ogni caso nel merito:
-rigettare l'appello proposto da in proprio e in qualità di legale rappresentante della Parte_1
società avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 773/2022 per le ragioni di cui in Pt_2
narrativa e confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese del presente grado.
pagina 2 di 21 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex artt. 22 L. 689/1981 e 6 D.Lgs. 150/2011 in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante della proponeva opposizione avverso il “Verbale di accertamento sullo stato dei Pt_2
luoghi e delle cose” prot. n. 541/2019 del 13.6.2019 emesso dalla Polizia Municipale di con CP_1
contestuale apposizione di sigilli ex art. 11 comma 1 L.R. Piemonte n. 9/2016, e avverso il “Verbale di accertamento di infrazione” n. 1251 del 17.6.2019 emesso dalla Polizia Municipale di , con cui CP_1
era stata accertata a carico di (in qualità di trasgressore) e della (in qualità di Parte_1 Pt_2
obbligata in solido), la violazione degli artt. 5 comma 1 e 13 comma 2 L.R. Piemonte 9/2016, sanzionata dall'art. 11 comma 1, perché, in qualità di titolare dell'attività di sala giochi, manteneva in funzione ed in esercizio, all'interno dei locali della sede secondaria in corso Alessandria 82, CP_1
n.57 apparecchi per il gioco di cui all'art. 110 commi 6 e 7 r.d. 773/1931 ad una distanza di 17 mt., quindi inferiore ai 500 mt. dal luogo sensibile attività di compro oro presente in corso Alessandria
86/A; ed era stata indicata la sanzione in misura ridotta di € 114.000,00.
Parte opponente chiedeva di annullare i due verbali, condannando il a risarcire il Controparte_1
danno cagionato, deducendo:
1)-l'illegittimità dell'apposizione dei sigilli operata dagli agenti di Polizia Municipale in assenza di alcun presupposto, essendo l'apposizione dei sigilli una sanzione amministrativa accessoria, la cui irrogazione era prevista dall'art. 20 L.689/1981, non a seguito del mero atto di accertamento come avvenuto nel caso di specie, ma solo con l'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 18 della suddetta legge;
2)-l'illegittimità del termine di 36 mesi per l'adeguamento al “distanziometro” adottato con la L.R.
9/2016, ritenuto applicabile alla parte opponente, anziché nel più ampio termine quinquennale dall'entrata in vigore della legge, e quindi 20.5.2021; la legge regionale prevedeva infatti che l'adeguamento dovesse avvenire entro cinque anni nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1.1.2014 e la aveva ottenuto l'autorizzazione in data 19.12.2017; Pt_2
3)-l'illegittimità costituzionale degli art. 5 e 13 della L.R. 9/2016 in relazione ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 41, 117, 118 e 120 Cost.; chiedendo, in subordine, di dichiarare la rilevanza e non manifesta infondatezza della suddetta questione di legittimità costituzionale, con rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.
Il costituendosi, chiedeva di dichiarare inammissibile il ricorso per l'impossibilità Controparte_1 di impugnare il verbale di accertamento prima dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione;
e in ogni caso di respingerlo nel merito perché infondato in fatto e diritto.
pagina 3 di 21 Il Tribunale, dopo avere sospeso con ordinanza 25.10.2019 gli effetti dei verbali oggetto di impugnazione, riteneva la causa soggetta al rito ordinario di cognizione e disponeva il mutamento del rito ai sensi degli artt. 4 D.Lgs. 150/2011 e 427 c.p.c..
Con sentenza n. 773/2022 pubblicata il 24.8.2022, il Tribunale di Alessandria:
-riteneva inammissibile la domanda ex artt. 22 L. 689/1981 e 6 D.Lgs. 150/2011, di annullamento del
“Verbale di accertamento sullo stato dei luoghi e delle cose” prot. n. 541/2019 del 13.6.2019 e del
“Verbale di accertamento di infrazione” n. 1251 del 17.6.2019, trattandosi di verbali di accertamento insuscettibili di autonoma impugnazione anteriormente all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ex art. 18 L. 689/1981, conclusiva del relativo procedimento sanzionatorio, come da consolidato orientamento giurisprudenziale;
-con riferimento all'apposizione dei sigilli sugli apparecchi da gioco di cui al “Verbale di accertamento sullo stato dei luoghi e delle cose” prot. n. 541/2019 del 13.6.2019, rilevava che l'apposizione dei sigilli, quale mezzo di esecuzione della chiusura degli apparecchi da gioco, era una sanzione avente funzione afflittivo/interdittiva; e, pur essendo inammissibile l'azione svolta ex art. 6 D.Lgs. 150/2011, riteneva ammissibile la domanda che riqualificava come di accertamento negativo degli elementi essenziali dell'illecito amministrativo;
evidenziando che, come affermato dalla consolidata giurisprudenza della Cassazione (Cass. civ. S.U. 2816/2008), con la riqualificazione della domanda come accertamento negativo degli elementi essenziali dell'illecito amministrativo, ritenuta implicita la sussistenza del requisito preliminare di sua strumentalità rispetto all'oggetto del contendere, la domanda era esperibile innanzi al giudice ordinario;
-riteneva infondata detta domanda, in quanto gli apparecchi da gioco della distavano 17 metri Pt_2 dall'esercizio commerciale di “compro oro” sito in Corso Alessandria n.86/b (come dai due CP_1
verbali di accertamento, sul punto facenti prova fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c.); questo violava l'art. 5 comma 1 lett. h) L.R. Piemonte n. 9/2016, ai sensi del quale era vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, in locali che si trovavano ad una distanza inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, da esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
ai sensi dell'art. 11 comma 1 la violazione delle disposizioni dell'art. 5 era soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco, nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli;
al caso in esame si applicava il termine di tre anni (e non di cinque come ritenuto da parte attrice) dall'entrata in vigore della legge regionale per l'adeguamento alle disposizioni indicate (scaduto il 20.5.2019), in quanto l'art. 13 comma 2 stabiliva che i titolari delle sale da gioco pagina 4 di 21 esistenti alla data della sua entrata in vigore si dovevano adeguare a quanto previsto dall'art. 5 “entro i tre anni successivi a tale data”, mentre i cinque anni successivi erano previsti solo “nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014”; e l'autorizzazione a cui si doveva fare riferimento per la era quella del 14.3.2012, rilasciata per gli stessi locali alla dalla cui scissione Pt_2 CP_2
derivava; il termine di cinque anni era previsto nel caso di avviamento dell'attività imprenditoriale, ossia di nuova apertura, di installazione di apparecchi aggiuntivi e di trasferimento dell'attività in altro locale, non per il caso di subentro nella titolarità di esercizi già esistenti, di variazione del concessionario, di nomina di nuovo rappresentante legale, in funzione ostativa ad operazioni di trasferimento aziendale posti in essere al solo scopo di aggiramento delle disposizioni di legge;
-riteneva manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale degli artt. 5 e 13 L.R.
Piemonte n. 9/2016, in relazione agli artt. 3, 41, 117, 118 e 120 Cost., rilevando che la giurisprudenza aveva chiarito che non sussisteva alcun profilo di illegittimità costituzionale delle suddette disposizioni regionali perché le stesse erano finalizzate a prevenire la diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco e a tutelare determinate categorie di persone dai rischi che ne derivavano;
come statuito da Corte
Cost. n. 27/2019, la disciplina dei giochi leciti era ricondotta alla competenza legislativa esclusiva dello
Stato in materia di “ordine pubblico e sicurezza”, ma le Regioni potevano intervenire con misure tese a inibire l'esercizio di sale da gioco e di attrazione ubicate al di sotto di una distanza minima da luoghi considerati “sensibili”, al fine di prevenire il fenomeno della “ludopatia”; anche altre pronunce giurisprudenziali avevano confermato la possibilità per le Regioni, non solo di intervenire prevedendo distanze minime dai luoghi sensibili per l'esercizio delle attività legate ai giochi leciti, anche individuando luoghi diversi da quelli indicati dal D.L. 158/2012 come convertito, ma anche di individuare tali distanze, precipuamente, nei termini già descritti (m. 300/500), senza per questo incorrere, sia a livello nazionale che europeo, in violazione di altri principi costituzionale e comunitari;
-riteneva infondata la domanda risarcitoria proposta da parte attrice a fronte del rigetto nel merito delle suddette domande.
Pertanto dichiarava inammissibili le domande proposte avverso i verbali indicati, respingeva la domanda riqualificata avverso il primo verbale laddove fondante l'irrogazione della sanzione della chiusura degli apparecchi da gioco a mezzo applicazione dei sigilli, respingeva la domanda di risarcimento del danno, compensava interamente tra le parti le spese di lite.
Con atto di citazione in appello, e la 8 impugnavano la sentenza del Tribunale, di cui Parte_1 Pt_2
chiedevano la riforma, previa sospensiva, per i motivi di seguito illustrati, e formulavano le conclusioni sopra riportate.
pagina 5 di 21 Il costituendosi, chiedeva di respingere l'appello e di confermare la sentenza Controparte_1
impugnata, formulando le conclusioni sopra riportate.
Questa Corte, con ordinanza 31.1.2023, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
II. L'appello è articolato in cinque motivi di gravame.
Con il primo motivo la sentenza viene censurata per avere ritenuto inammissibile il ricorso per l'annullamento del “Verbale di accertamento sullo stato dei luoghi e delle cose” prot. n. 541/2019 del
13.6.2019, allegando che: il verbale è stato adottato in asserita esecuzione della e Parte_4
delle disposizioni della L. 689/81 espressamente richiamate;
l'apposizione dei sigilli ex art. 11 L.R. è una vera e propria sanzione amministrativa accessoria che è stata illegittimamente disposta contestualmente ad un mero atto di “accertamento sullo stato dei luoghi e delle cose”, anziché con ordinanza ingiunzione all'esito dell'iter procedimentale, come previsto dalla L.R. 9/2016 e dalla
L. 689/81; d'altronde il verbale ha prodotto effetti immediati sulla situazione soggettiva della ha Pt_2 quindi gli effetti propri dell'ordinanza ingiunzione, con conseguente ammissibilità del ricorso ex art. 22
L.689/81; ad ogni provvedimento della p.a. avente natura sanzionatoria consegue il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, azionabile da parte del destinatario mediante un immediato rimedio giudiziale ai sensi della L. 689/81.
Con il secondo motivo parte appellante lamenta che il Tribunale, modificando la causa petendi e il petitum della domanda, ha indebitamente riqualificato la domanda di annullamento del verbale
13.6.2019 con cui sono stati apposti i sigilli, ed è incorso nei vizi di ultrapetizione e omessa statuizione su un punto decisivo della controversia;
infatti la censura rivolta al verbale 13.6.2019 in via di principalità era di violazione dei principi fondamentali della L. 689/81 con riguardo all'illegittima apposizione dei sigilli, e su tale punto decisivo il Tribunale non si è pronunciato;
riqualificando la domanda, ha poi esaminato questioni che erano invece state dedotte con riferimento al verbale di accertamento di infrazione del 17.6.2019, con riferimento alla mancanza dei presupposti per l'applicazione del c.d. distanziometro, all'omessa istruttoria, all'incostituzionalità della legge regionale;
e ciò pur avendo dichiarato inammissibile la domanda di annullamento del verbale 17.6.2019, capo della sentenza qui non impugnato;
il primo giudice in ipotesi avrebbe dovuto, tenendo conto del contenuto sostanziale delle domande, disporne l'accoglimento previa riqualificazione quale accertamento negativo dei presupposti richiesti dalla L. 689/81, come richiamata dalla L.R. n. 9/2016, per l'apposizione dei sigilli.
pagina 6 di 21 Con il terzo motivo viene censurata la sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda relativa al verbale 13.6.2019 riqualificata in accertamento negativo degli elementi essenziali dell'illecito amministrativo, allegando la violazione e falsa applicazione della L.R. 9/2016 e della successiva L.R.
19/2021 sotto i seguenti profili: (i) non è applicabile il termine triennale, ma quello quinquennale, per l'adeguamento alla L.R. 9/2016 in materia di “distanziometro”; infatti l'art. 13 comma 2 L.R. 9/2016 prevede che il termine per l'adeguamento a quanto previsto dall'art. 5 è di cinque anni dall'entrata in vigore della suddetta legge per i titolari di autorizzazioni decorrenti dal 1.1.2014 e parte appellante non era titolare di alcuna sala prima del 1.1.2014 (la essendo stata costituita il 26.9.2017 con Pt_2
iscrizione al registro imprese il 4.10.2017) e ha ottenuto l'autorizzazione il 19.12.2017 (quindi successivamente al 1.1.2014); (ii) come eccepito nel corso del procedimento di primo grado,
l'amministrazione comunale si è limitata ad affermare, senza fornire alcuna prova, che l'attività commerciale citata nei verbali, dalla quale rispettare la distanza di 500 mt., rientrasse effettivamente tra i luoghi “sensibili” indicati dalla L.R.; non vi è prova che l'esercizio sito in corso Alessandria 86/B, svolgesse effettivamente l'attività di “compravendita di oggetti preziosi ed oro usati” prevista dall'art. 5 comma 1 lett. h) della L.R 9/2016; il Tribunale ha rilevato che il verbale fa prova sino a querela di falso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2700 c.c., ma in nessun punto dei verbali si dà atto di ipotetiche verifiche e/o accertamenti compiuti dagli agenti riguardo alla specifica circostanza che l'esercizio in questione svolgesse effettivamente l'attività di “compravendita di oggetti preziosi ed oro usati”, risultando la motivazione del Tribunale in violazione dell'art. 2700 c.c.; dalla visura camerale di tale esercizio, doc. 20, emerge la sola attività di “Commercio di oggetti preziosi – riparazione di orologi e gioielli” senza riferimento a compravendita di usato;
il doc. 20 deve ritenersi ammissibile ex art. 345 comma 3 c.p.c., in quanto l'esigenza della produzione è sorta dal fatto che la sentenza ha deciso adottando una prospettazione giuridica nuova o diversa da quella delle parti;
(iii) non può applicarsi il regime sanzionatorio previsto dall'art. 11 comma 1 della L.R. 9/2016, perché l'art. 25 della L.R.
19/2021 ha abrogato la L.R. 9/2016 e, ai sensi dell'art. 16 L.R. 19/2021, la misura di prevenzione logistica ivi contemplata si applica solo alle “Nuove aperture di esercizi”; pertanto non costituisce più illecito amministrativo né l'essere ubicato a distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili prima della entrata in vigore della L.R. 19/2021, né il mancato adeguamento al distanziometro in un determinato arco temporale successivo;
sicché il fatto addebitato nel giugno 2019 non costituisce più illecito amministrativo;
la stessa L.R. 19/2021 dispone all'art. 26 una remissione in termini per coloro che erano stati incisi dalla L.R. 9/2016, consentendo la reinstallazione a tutti coloro che in attuazione di quanto disposto dalla precedente legge hanno dismesso gli apparecchi per il gioco;
l'abrogazione della
L.R. 9/2016 impone, ai sensi dell'art. 12 delle preleggi, l'applicazione al caso di specie della disciplina pagina 7 di 21 più favorevole attualmente vigente, che dispone il distanziometro solo per l'avvenire; non può esservi alcun dubbio sulla natura “punitiva” del severo apparato sanzionatorio previsto dalla abrogata L.R.
9/2016, che pertanto soggiace alle garanzie che la Costituzione assicura alla materia penale, ivi compresa la garanzia della retroattività della lex mitior, ai sensi delle sentenze n. 193/2016 e n. 63/2019 della Corte Costituzionale;
le sanzioni previste dalla L.R. 9/2016 non possono essere infatti considerate come misure meramente ripristinatorie dello status quo ante, né semplicemente miranti alla prevenzione di nuovi illeciti;
si tratta di una sanzione pecuniaria dall'elevatissima carica afflittiva, pari nel caso di specie all'ingente somma di € 114.002,00, che si spiega soltanto in chiave di punizione dell'autore dell'illecito in questione o prevenzione generale negativa, requisiti che sono certamente tipici delle pene in senso stretto.
Con il quarto motivo parte appellante afferma che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sul merito della richiesta di risarcimento del danno, documentata con perizia giurata;
e che il danno patito non deriva dalla illiceità della condotta posta in essere da parte appellante, ma dalla accertata illegittima condotta tenuta dalla Polizia Municipale all'atto dell'apposizione dei sigilli.
Con il quinto motivo si censura la sentenza per omessa e/o apparente/astratta motivazione riguardo alle questioni di legittimità costituzionale sollevate, deducendo che l'illegittimità costituzionale (nel senso della non manifesta infondatezza) degli artt. 5 e 13 della L.R. 9/2016, che hanno introdotto la previsione di una distanza minima di 500 metri della sala da gioco rispetto ai 104 luoghi c.d. sensibili rilevati nel Comune di , verte su vari motivi: le suddette norme hanno un “effetto espulsivo” in CP_1
casi come quello di specie, in cui “calino” su una realtà territoriale più o meno circoscritta previsioni che individuino un numero eccessivo di punti sensibili o distanze minime troppo elevate;
da un analitico studio urbanistico sul territorio del commissionato dall'appellante è Controparte_1
emerso che la percentuale preclusa di territorio è pari al 99,80% per la presenza di questi luoghi sensibili;
anche dall'analisi di varie pronunce del giudice amministrativo emerge l'illegittimità costituzionale della suddetta legge relativamente agli artt. 3 e 41 della Costituzione, che tutelano la libertà di iniziativa economica privata;
sussiste l'illegittimità costituzionale anche per contrasto con gli artt. 5, 117 comma 2 lett. e), 117 comma 3, 118 e 120 Cost. (con riferimento all'art. 1, comma 936, della legge n. 208 del 2015, e all'art. 1, comma 1049 della L. 205/17), per violazione del principio di leale cooperazione fra Stato e Regioni e del principio di legalità sostanziale;
e per contrasto con l'art. 117 comma 1 Cost., in relazione all'art. 1 del 1° protocollo addizionale alla CEDU (Protezione della proprietà) e agli artt. 16 (Libertà di impresa) e 17 (Diritto di proprietà) della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, sotto i profili della tutela della proprietà e della libertà di iniziativa economica.
pagina 8 di 21 Il eccepisce l'infondatezza dei motivi di appello, richiama le argomentazioni svolte Controparte_1
nella sentenza impugnata e in particolare rileva che:
-in ordine al primo motivo, il verbale di accertamento non può essere impugnato prima dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione trattandosi di atto procedimentale interno;
pertanto parte appellante avrebbe dovuto attendere la notifica dell'ordinanza ingiunzione per presentare il ricorso ai sensi della L. 689/81;
-quanto al secondo motivo, l'apposizione dei sigilli è sanzione principale concorrente con la sanzione amministrativa pecuniaria, e non accessoria, conseguenza diretta dell'accertamento della violazione in quanto finalizzata ad impedire la prosecuzione dell'utilizzo delle apparecchiature attive in quei locali in violazione della L.R.; il proprietario degli apparecchi poteva chiedere all'autorità amministrativa competente ai sensi della L. 689/81 lo spostamento delle apparecchiature in altro luogo, nel territorio del Comune idoneo ai sensi della L.R. o altrove, con contestuale rimozione dei sigilli;
-circa il terzo motivo, la deriva dalla scissione della che ha ottenuto l'autorizzazione Pt_2 CP_2
in data 14.3.2012; l'attività di sala giochi è stata mantenuta attiva almeno dal 14.3.2012 e da ciò consegue che la ai sensi della L.R. 9/2016 non rientra nel termine quinquennale ma in quello Pt_2
triennale, in quanto nell'esercizio dell'attività di utilizzo delle apparecchiature per il gioco risulta essersi verificato un “subingresso”;
-in ordine al quarto motivo, nessun risarcimento danni può essere riconosciuto avendo il Tribunale correttamente rigettato tutte le domande di controparte;
peraltro parte appellante avrebbe potuto chiedere all'autorità amministrativa competente ai sensi della L.689/81, lo spostamento delle apparecchiature in altro luogo con rimozione dei sigilli, e poteva comunque continuare ad esercitare tutte quelle attività estranee all'utilizzo delle apparecchiature per il gioco lecito, come la raccolta di scommesse per eventi sportivi;
-relativamente al quinto motivo, la Corte costituzionale ha più volte chiarito che non si ravvisa alcun profilo di illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali finalizzate a prevenire la diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco e a tutelare determinate categorie di persone dai rischi (Corte Cost.
108/2017, 220/2014, 27/2019); anche la giurisprudenza amministrativa ha sottolineato la legittimità delle norme regionali e comunali anche in assenza della pianificazione prevista dal D.L. 158/2012 e la natura non tassativa dell'elencazione dei luoghi sensibili ivi prevista.
III. L'appello è infondato.
Si premette che:
pagina 9 di 21 -la legge della Regione Piemonte 9/2016 - “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico” - dispone all'art. 5 che “Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da…h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati”; all'art. 11 comma 1 che “La violazione delle disposizioni dell'articolo 5 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli”; e all'art. 13 comma 2 che “I titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dall'articolo 5 entro i tre anni successivi a tale data ovvero entro i cinque anni successivi a tale data nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014”;
-con il “Verbale di accertamento sullo stato dei luoghi e delle cose (articolo 13 L. n° 689/1981)” prot. n.
451/2019 del 13.6.2019, la Polizia Municipale di Tortona ha dato atto di avere effettuato un accesso presso il pubblico esercizio/sala giochi Punto Snai della in corso Alessandria 82, per Pt_2 CP_1
verificare il rispetto degli artt. 5 e 13 della L.R. 9/2016; di avere constatato che “l'attività si trova a meno di 500 mt. dal seguente luogo sensibile: a mt. 17 da attività commerciale compro oro di C.so
Alessandria 86/B distanza misurata in base al percorso pedonale più breve”; e che all'interno del pubblico esercizio/sala giochi sono presenti n.57 apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, tutti regolarmente funzionanti in violazione degli artt. 5 e 13 L.R. 9/2016, sui quali vengono apposti sigilli di chiusura ai sensi dell'art. 11 c. 1 della stessa legge;
dando atto che con separato verbale verrà contestata la violazione amministrativa prevista dall'art. 11 c. 1 della L.R. 9/2016 pari a € 2.000,00 per ogni apparecchio sul quale sono stati apposti i sigilli;
-con il “Verbale di accertamento di infrazione” n.1251 del 17.6.2019, la Polizia Municipale di CP_1
ha accertato, come da verbale prot. 451/2019, che (trasgressore, quale legale Parte_1
rappresentante della indicata come obbligata in solido), in qualità di titolare dell'attività di sala Pt_2
giochi, in forza di autorizzazione di pubblica sicurezza, manteneva in funzione e in esercizio, all'interno dei locali della sede secondaria di corso Alessandria 82 ad insegna Punto Snai - ove CP_1
la predetta attività, esercitata da altro soggetto, era già attiva dal 14.3.2012 – n.57 apparecchi per il gioco di cui all'art. 110 commi 6 e 7 r.d. 773/1931, in violazione degli artt. 5 comma 1 e 13 comma 2,
pagina 10 di 21 sanzionata dall'art. 11 comma 1 L.R. 9/2016, oltre il termine di 36 mesi dall'entrata in vigore di tale legge (scaduto il 20.5.2019) previsto per l'adeguamento, avendo il seguente luogo sensibile a meno di
500 mt. di distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve: attività di compro oro, in corso
Alessandria 86/A, a mt. 17; dando atto che, come disposto dalla legge, ai suddetti apparecchi sono stati apposti sigilli alla data del verbale di accertamento prot. 451/2019; ha individuato quindi la somma per il pagamento in misura ridotta in € 114.000,00 e dato atto che gli obbligati per tale violazione possono avvalersi della facoltà di cui agli artt. 16-18 della legge 689/1981, riportati nel retro.
Parte appellante non impugna il capo della sentenza di primo grado con cui viene dichiarata inammissibile la domanda di annullamento del “Verbale di accertamento di infrazione” n.1251 del
17.6.2019.
La domanda di annullamento del “Verbale di accertamento sullo stato dei luoghi e delle cose” prot. n.
541/2019 del 13.6.2019, con contestuale apposizione dei sigilli, proposta mediante opposizione ex artt. 22 L. 689/1981 e 6 D.Lgs. 150/2011 da e dalla è inammissibile. Parte_1 Pt_2
L'art. 22 L. 689/1981 dispone che “contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150”.
La norma consente chiaramente e in modo inequivoco la proposizione dell'opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, specificamente disciplinata, esclusivamente contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, adottate ai sensi degli artt. 18 e ss. L. 689/1981 all'esito dell'iter amministrativo, non contro i precedenti atti di accertamento e di irrogazione di misure cautelari previsti dagli artt. 13 e ss., per i quali sono consentiti l'invio di scritti difensivi, documenti, richiesta di audizione e un'opposizione all'autorità amministrativa (artt. 18
e 19).
Il verbale oggetto di opposizione è invece esplicitamente adottato ai sensi dell'art. 13 L. 689/1981.
Si richiama sul punto la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui la proposizione dell'opposizione ex artt. 22 L. 689/1981 e 6 D.Lgs. 150/2011 è ammissibile solo avverso l'ordinanza ingiunzione e non nei confronti dei precedenti atti endoprocedimentali (Cass. civ. 21557/2024; Cass. civ. 11236/2003).
Sono pertanto infondate le deduzioni svolte nel primo motivo di appello.
pagina 11 di 21 Si rileva peraltro che il Tribunale non ha accertato in sentenza l'illegittimità del verbale, essendo al contrario stata dichiarata inammissibile e infondata, previa riqualificazione, ogni domanda dell'odierna parte appellante, così superando con la sentenza quanto diversamente ritenuto in sede cautelare.
Per le stesse considerazioni, risulta inammissibile la domanda oggetto del secondo motivo di appello, di accertare che il verbale di accertamento sullo stato dei luoghi e delle cose con apposizione dei sigilli è stato emesso in violazione delle regole procedimentali di cui alla L. 689/1981, né è ravvisabile una omessa pronuncia sul punto.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto inammissibile la domanda di annullamento/nullità proposta avverso tale verbale, non trattandosi di ordinanza ingiunzione, e l'inammissibilità comprende necessariamente anche l'accertamento della violazione delle regole procedimentali di cui alla L.
689/1981.
Quanto alle doglianze di ultrapetizione, alterazione del petitum e della causa petendi, oggetto del secondo motivo, le allegazioni risultano confuse e contraddittorie rispetto a quanto dedotto nei successivi motivi di gravame;
parte appellante da un lato censura la sentenza per avere trattato, con riferimento al verbale del 13.6.2019, le questioni relative al merito della sussistenza o meno della violazione amministrativa - mancanza dei presupposti per l'applicazione del distanziometro, omessa istruttoria, incidente di costituzionalità della legge regionale - che sarebbero state sollevate esclusivamente con riferimento al successivo verbale di accertamento di infrazione del 17.6.2019; dall'altro con i motivi di appello terzo e quinto censura la sentenza per avere, con riferimento al verbale
13.6.2019, respinto nel merito la domanda - riqualificata come di accertamento negativo degli elementi essenziali dell'illecito amministrativo - prospettando le stesse questioni riguardanti il merito della sussistenza o meno della violazione amministrativa e l'illegittimità costituzionale della legge regionale.
Né parte appellante risulta avere interesse ad una dichiarazione di ultrapetizione, che comporterebbe la mancata disamina dei motivi di appello terzo e quinto e che contrasta con le stesse conclusioni rassegnate.
In ogni caso non vi è stata ultrapetizione né alterazione di petitum e di causa petendi, in quanto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado i motivi di opposizione II (sul termine quinquennale anziché triennale) e III (sui vizi di costituzionalità della legge regionale), sono stati formulati con riferimento all'intero oggetto del contendere, quindi ad entrambi i verbali, senza limitazione (il motivo
II è introdotto dalle seguenti considerazioni “Ulteriore profilo di illegittimità che vizia l'operato della
Polizia Municipale attiene al fatto che i sigilli sono stati apposti sul presupposto dell'asserito (ed erroneo) obbligo, da parte della di adeguamento al distanziometro entro 36 mesi…”). E tali Pt_2
motivi di opposizione giustificano la riqualificazione della domanda effettuata dal Tribunale, avverso la pagina 12 di 21 quale parte appellante non ha interesse a svolgere contestazioni (che comporterebbero il rigetto dell'appello senza disamina dei successivi motivi di gravame).
Il quarto motivo, relativo all'insussistenza nel merito della violazione amministrativa, è infondato con riferimento a tutti i profili di censura.
(i)-A parte appellante si deve applicare il termine triennale (scaduto il 20.5.2019) e non quello quinquennale dall'entrata in vigore della L.R. 9/2016, per l'adeguamento a quanto previsto dall'art. 5
L.R. 9/2016 in ordine alla distanza dai luoghi sensibili.
L'art. 13 comma 2 L.R. 9/2016 dispone che “I titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dall'articolo 5 entro i tre anni successivi a tale data ovvero entro i cinque anni successivi a tale data nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014”.
La norma fa riferimento a sale da gioco e sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della legge (20.5.2016), pertanto le autorizzazioni da prendere in considerazione per determinare il termine - triennale se si tratta di autorizzazioni anteriori al 1.1.2014, quinquennale se si tratta di autorizzazioni dal 1.1.2014 in poi - sono chiaramente quelle già rilasciate alla data del 20.5.2016.
E a tale data l'autorizzazione rilasciata, ex art. 110 comma 6 r.d. 773/1931, per la sala gioco e scommesse di cui è titolare la era quella del 14.3.2012, concessa per gli stessi locali alla Pt_2 CP_2
dalla cui scissione è derivata la nell'atto di scissione è stato espressamente previsto il
[...] Pt_2
subentro della nella titolarità delle autorizzazioni ex art. 110 comma 6 e 7 r.d. 773/1931 (docc. 4 Pt_2
e 5 fascicolo primo grado di parte appellata).
Non può invece a tal fine farsi riferimento all'autorizzazione successivamente ottenuta in data
19.12.2017.
(ii)-La prova che la sala giochi e scommesse della sia a distanza di 17 mt. da un luogo sensibile Pt_2 ai sensi dell'art. 5 lett. h) L.R. 9/2016, è fornita dal verbale di accertamento sullo stato dei luoghi e delle cose del 13.6.2019, ove si dà atto dell'accertamento svolto secondo cui l'attività si trova “a mt. 17 da attività commerciale compro oro di C.so Alessandria 86/B distanza misurata in base al percorso pedonale più breve”.
Il verbale fa prova fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., di quanto accertato dai verbalizzanti e in questo caso sono stati oggetto di accertamento tanto la distanza, quanto l'attività svolta dall'esercizio commerciale sito in C.so Alessandria 86/B, di “compro oro” (attività di
“compravendita di oggetti preziosi ed oro usati” di cui alla lettera h).
E' inammissibile, ai sensi dell'art. 345 comma 3 c.p.c., la produzione in appello del documento 20
(visura camerale), non avendo parte appellante dimostrato di non aver potuto effettuare pagina 13 di 21 tempestivamente la produzione per causa ad essa non imputabile;
né l'esigenza può ritenersi sorta, come affermato, dal fatto che la sentenza impugnata avrebbe deciso adottando una prospettazione giuridica nuova o comunque diversa da quella delle parti;
il Tribunale non ha adottato alcuna prospettazione giuridica nuova o diversa da quella delle parti, essendo gli accertamenti svolti nei due verbali stati prospettati come prova dell'illecito amministrativo dal già con la Controparte_1
comparsa di costituzione. Il documento è inoltre irrilevante a fronte del valore della prova fornita dal verbale di accertamento.
(iii)-La legge Regione Piemonte 19/2021 non ha effetto retroattivo sulle violazioni già accertate, come già statuito da questa Corte d'Appello con le sentenze n. 81/2022, n.114/2025, n.203/2025, che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c..
La L.R. 19/2021 si pone nell'ottica di continuità rispetto alla precedente normativa perché anch'essa prevede, come la L.R. 9/2016, divieti di installazione di apparecchi e di esercizio delle attività - di cui all'art. 3 comma 1 lettere c), d) ed e) - in prossimità a luoghi qualificati come “sensibili”. Rispetto all'art. 5 L.R. 9/2016 è stata ridotta la distanza minima dai luoghi sensibili per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (da 500 a 400 metri) e sono stati espunti o modificati alcuni dei luoghi sensibili prima rilevanti (che nella L.R. 9/2016 comprendevano anche gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i centri di formazione per giovani e adulti, i luoghi di culto, gli impianti sportivi, i movicentro e le stazioni ferroviarie); sono confermati come luoghi sensibili gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati.
L'art. 25 L.R. 19/2021 abroga espressamente la L.R. 9/2016.
L'art. 26 (Norma finale) stabilisce, per quanto qui interessa, che:
“1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 2021, i titolari degli esercizi pubblici e commerciali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), presso cui alla data del 19 maggio 2016 erano collocati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, i quali, in attuazione di quanto disposto dalla L.R. n. 9 del 2016, hanno dismesso gli apparecchi per il gioco, possono rivolgere istanza al soggetto competente e reinstallarli, anche se sono intervenuti mutamenti di titolarità, di variazione del concessionario ovvero della nomina di nuovo rappresentante legale, senza che ciò possa essere equiparato a nuova installazione, purché venga mantenuto un numero di apparecchi non superiore a quello già esistente alla data del 19 maggio 2016.
2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 2021, i titolari di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, presso cui alla data del 19 maggio
2016 erano collocati apparecchi per il gioco, i quali, in attuazione di quanto disposto dalla L.R. n. 9 del
2016 hanno dismesso gli apparecchi per il gioco, possono rivolgere istanza al soggetto competente e pagina 14 di 21 reinstallarli, anche se sono intervenuti mutamenti di titolarità, di variazione del concessionario ovvero della nomina di nuovo rappresentante legale, senza che ciò possa essere equiparato a nuova installazione, fermo restando i limiti di cui all'articolo 18.
3. Relativamente alle attività di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2 e le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 3, 4 e 5.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, non si applicano per fatti sopravvenuti alla presentazione delle istanze rivolte ai soggetti competenti di cui ai commi 1 e 2”.
L'art. 26 non ha affatto il significato di esonerare i soggetti indicati nei commi 1 e 2 dalle disposizioni relative alle distanze dai luoghi sensibili, previste dall'art. 16 comma 2 L. 19/2021 e dall'art. 5 L.
9/2016. È vero che i primi due commi della norma stabiliscono che la reinstallazione degli apparecchi già detenuti al momento dell'entrata in vigore della L. 9/2016 non sia equiparata a nuova installazione e che i titolari degli esercizi pubblici e commerciali e i titolari di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli possano appunto procedere alla loro reinstallazione (previa, peraltro, istanza al soggetto competente da inoltrare entro il 31.12.2021). Tuttavia il comma 3 prevede anche che alle attività di cui ai commi 1 e 2 si applicano non solo le disposizioni di cui all'art. 19 comma 2 sulle limitazioni orarie, ma anche quelle di cui all'art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5. L'art. 23 comma 1 prevede le sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 16 comma 2 (sulle distanze, appunto).
Inoltre, l'art.26 comma 4 stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 16 comma 2 non si applicano per fatti sopravvenuti alla presentazione delle istanze rivolte ai soggetti competenti di cui ai commi 1 e 2, e tale statuizione non può che significare che al momento della presentazione di quelle istanze per la reinstallazione degli apparecchi già detenuti al 19.5.2016 l'interessato che pure sia in possesso degli altri requisiti di cui ai commi 1 e 2, deve anche essere a distanza regolamentare dai luoghi sensibili secondo le disposizioni di cui all'art. 16 comma 2 (che per un verso ha ridotto la distanza per i comuni più grandi e per altro verso ha ridotto il numero di luoghi sensibili), perché il dovere di rispetto delle distanze (e le relative sanzioni) non si applica soltanto ove tale distanza sia venuta meno per fatti che siano intervenuti dopo la presentazione dell'istanza (ove, per esempio, venga installata una postazione bancomat a distanza inferiore a quella di legge dopo che il soggetto interessato aveva già presentato l'istanza per la reinstallazione nel rispetto delle distanze di cui all'art. 16 comma 2).
Pertanto, la circostanza che l'art. 16 riporti nella rubrica il riferimento alle “nuove aperture di esercizi” non è decisiva per escluderne l'applicazione anche agli esercizi in essere e a quelli contemplati nell'art. 26.
Tale ultima norma ha inteso consentire a coloro che, al momento dell'entrata in vigore della L. 9/2016, avevano dovuto dismettere gli apparecchi per il gioco in quanto si erano trovati a distanza non pagina 15 di 21 regolamentare dai luoghi sensibili (e avevano optato per la dismissione piuttosto che per l'adeguamento con spostamento dell'attività) di chiedere di poterli reinstallare nel rispetto della nuova normativa senza che tale facoltà, peraltro soggetta non casualmente a specifica istanza, contempli una libertà di reinstallazione senza rispetto di alcuna distanza da luoghi sensibili, né quella di cui alla precedente legge (per il passato) né quella stabilita dalla nuova disposizione (per il futuro).
Dunque la nuova normativa, in continuità rispetto a quella del 2016, stabilisce anch'essa limiti all'esercizio delle attività di cui all'art. 3 comma 1 lett. c), d) ed e), nonché alla installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110 comma 6 r.d. 773/1931 in rapporto alla prossimità con luoghi sensibili specificamente elencati, e l'art. 26 non ha inteso né introdurre una “sanatoria” per le violazioni commesse nella vigenza della precedente normativa né riservare ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 un trattamento privilegiato, esonerandoli dal rispetto delle distanze di cui all'art. 16 comma 2.
Così chiariti i rapporti tra le leggi regionali del 2016 e del 2021, si osserva che parte appellante non ha dedotto quale sarebbe il trattamento in bonam partem che avrebbe dovuto trovare applicazione in base alla nuova normativa. In proposito, va ricordato che gli apparecchi per il gioco erano collocati a 17 metri da un esercizio di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati, luogo sensibile ai sensi della
L.R. 9/2016 tuttora contemplati come tali dalla L.R. 19/2021. La suddetta distanza di 17 metri era inferiore al limite minimo previsto dalla legge del 2016 (500 metri) e resta inferiore al limite minimo previsto della legge del 2021 (400 metri).
Né può sostenersi la natura sostanzialmente penale della sanzione amministrativa prevista, rilevando che secondo consolidata giurisprudenza della Corte EDU una sanzione amministrativa prevista dalla normativa nazionale costituisce una sanzione penale solo quando persegua una finalità repressiva e presenti un elevato grado di severità.
Il che non è nel caso di specie;
le finalità della L.R. 9/2016 e della L.R. 19/2021 (cfr. rispettivi articoli
1) non sono di natura repressiva, ma sono volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco lecito sul tessuto sociale, sull'educazione e la formazione delle nuove generazione, promuovendo interventi finalizzati a prevenire e contrastare il gioco d'azzardo patologico,
a diffondere e divulgare l'uso responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione e sensibilizzazione anche in relazione al contenuto dei diversi giochi a rischio di sviluppare dipendenza e a rafforzare l'uso del gioco misurato, responsabile e consapevole.
Neppure può ritenersi che la sanzione pecuniaria presenti un elevato grado di afflittività e tale da poter essere considerata sostanzialmente penale;
la sanzione prevista dalle due leggi regionali è modulabile pagina 16 di 21 tra un minimo di euro 2.000,00 e un massimo di euro 6.000,00, è stata indicata nell'importo minimo e l'importo complessivo dipende dal numero di apparecchi reperito dai verbalizzanti.
Il quarto motivo è infondato;
non sussiste il diritto di parte appellante al risarcimento dei danni, non essendo stato accertato alcun fatto illecito di controparte.
Il quinto motivo è parimenti infondato, ravvisandosi la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate da parte appellante, come ampiamente e adeguatamente motivato dal Tribunale nella sentenza impugnata.
In relazione all'art. 117 Cost. la Corte Costituzionale ha già più volte chiarito che le Regioni hanno piena competenza legislativa ad adottare misure volte al contrasto alle ludopatie, anche come quella di cui è causa. Infatti, il legislatore regionale “non è intervenuto per contrastare il gioco illegale, né per disciplinare direttamente le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti e nemmeno per individuare i giochi illeciti: aspetti che … ricadono nell'ambito della materia «ordine pubblico e sicurezza», la quale attiene alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico …. Il legislatore regionale è intervenuto, invece … per evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti all'illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di cadere vittime della
“dipendenza da gioco d'azzardo”: fenomeno da tempo riconosciuto come vero e proprio disturbo del comportamento, assimilabile, per certi versi, alla tossicodipendenza e all'alcoolismo. La disposizione in esame, persegue, pertanto, in via preliminare finalità di carattere socio-sanitario, estranee alla materia della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, e rientranti piuttosto nella materia di legislazione concorrente «tutela della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.), nella quale la Regione può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale” (Corte Cost. n.108/2017).
La Corte Costituzionale ha anche ritenuto infondata la questione relativa alla violazione dei principi fondamentali posti dallo Stato nella materia, di competenza legislativa concorrente, «tutela della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.), che faceva perno sul dedotto contrasto con l'art. 7, comma 10, del d.l. n. 158 del 2012, rilevando che “Nella cornice di un complesso di misure intese a promuovere
«un più alto livello di tutela della salute» (così il titolo del decreto-legge) e che hanno portato, tra l'altro, ad estendere i livelli essenziali di assistenza alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da «ludopatia» - intesa «come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità»
(art. 5, comma 2, del d.l. n. 158 del 2012, ora peraltro abrogato) - il citato art. 7 reca, ai commi 4 e seguenti, una serie di disposizioni intese a contrastare l'insorgenza di detta patologia. Il comma 10 - che qui interessa - prevede, in questa chiave, la progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di pagina 17 di 21 raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del TULPS - ossia con le cosiddette slot machines - che risultino ubicati in prossimità di luoghi "sensibili" (in specie, istituti di istruzione primaria e secondaria, strutture sanitarie e ospedaliere, luoghi di culto, centri socio- ricreativi e sportivi). La ricollocazione deve essere, peraltro, pianificata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - e, dopo la sua incorporazione, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli - tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri definiti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata. Lo stesso comma 10 dell'art. 7 del d.l. n. 158 del 2012 aggiunge che le pianificazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e che valgono, per ciascuna concessione, in funzione della dislocazione territoriale dei luoghi "sensibili"
(esclusi i centri socio-ricreativi e sportivi) esistenti alla data del relativo bando….Secondo il rimettente, il legislatore … introducendo norme immediatamente operative in tema di distanze delle sale e degli apparecchi da gioco rispetto ai luoghi "sensibili" - avrebbe "scavalcato" il procedimento di pianificazione prefigurato dalla norma statale (destinato a svolgersi a livello centrale con la partecipazione di plurimi soggetti istituzionali), violando, con ciò, un principio fondamentale della legislazione statale in materia di «tutela della salute»… Anche tale censura non è fondata…la riconducibilità della norma regionale in esame nell'ambito della materia «tutela della salute» non è, in effetti, contestabile. Il discorso è, tuttavia, diverso con riguardo alla valenza da attribuire all'evocata norma interposta di cui all'art. 7, comma 10, del d.l. n. 158 del 2012. Come rilevato anche dal Consiglio di Stato (sezione terza, sentenza 10 febbraio 2016, n. 579), dalla citata norma statale si ricava soltanto il principio della legittimità di interventi di contrasto della ludopatia basati sul rispetto di distanze minime dai luoghi "sensibili", non anche quello della necessità della previa definizione della relativa pianificazione a livello nazionale. La pianificazione prefigurata dalla disposizione statale invocata come norma interposta non è, peraltro, mai avvenuta, non essendo stato emanato, malgrado il tempo trascorso, il decreto interministeriale che doveva definirne i criteri. Il che rende l'intero meccanismo inoperante, non potendosi ritenere che la mancanza di detto decreto paralizzi sine die la competenza legislativa regionale (al riguardo, sentenza n. 158 del 2016)” (Corte Cost. n.108/2017).
Così C.Cost. 27/2019 ha ritenuto infondata la questione prospettata con riferimento agli artt. 3, 117 secondo comma lettera h) e terzo comma Cost.; e ha rilevato che “con la sentenza n. 108 del 2017 questa Corte ha nuovamente sottolineato le finalità di carattere socio-sanitario di discipline regionali recanti limiti di distanza dai luoghi sensibili, ascrivibili quindi alla materia della «tutela della salute», così come presupposto, d'altronde, dallo stesso art. 7, comma 10, del d.l. n. 158 del 2012. Inoltre, la pagina 18 di 21 pianificazione prevista dalla legislazione statale non costituisce una previa condizione necessaria per l'intervento delle Regioni, poiché la mancanza del decreto attuativo di tale pianificazione non può avere l'effetto di paralizzare sine die la competenza legislativa regionale, che si può esercitare nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale. I più recenti interventi regolatori confermano tale assetto. In particolare, in data 7 settembre 2017 è stata siglata in Conferenza unificata l'intesa prevista dall'art. 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», volta alla definizione delle caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché dei criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età. L'intesa fa esplicitamente salve le vigenti disposizioni regionali e comunali, ove recanti standard più elevati di tutela, con la possibilità per Regioni ed enti locali di dettare anche in futuro nuove discipline più restrittive. Sebbene tuttora non recepita dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze previsto dalla legge n. 208 del 2015, tale intesa è stata espressamente richiamata dalla successiva legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che all'art. 1, comma
1049, stabilisce che le Regioni adeguino la propria legislazione a quanto sancito dalla stessa… Il quadro normativo e giurisprudenziale, dunque, consente espressamente alle Regioni d'intervenire prevedendo distanze minime dai luoghi sensibili per l'esercizio delle attività legate ai giochi leciti, anche individuando luoghi diversi da quelli indicati dal d.l. n. 158 del 2012, come convertito”.
Non sussiste poi alcun contrasto con l'art. 41 Cost., in quanto la legge regionale non impedisce l'esercizio dell'attività economica, ma più semplicemente la limita quando ha ad oggetto attività da gioco che può comportare il sorgere di malattie che creano dipendenza dal gioco (ludopatia). La legge che impone il distanziometro è, dunque, una legge che esercita un ragionevole e logico bilanciamento di interessi tra l'esercizio dell'attività economica e la tutela della salute. La Corte Costituzionale, peraltro, si è già occupata dei limiti che l'art. 41 Cost. incontra nella materia del gioco d'azzardo, al fine di proteggere interessi superiori (la “utilità sociale” di cui alla stessa norma costituzionale): in particolare, ha affermato che “Questa Corte ha già, in più pronunce, riconosciuto che non contrastano con l'autonomia e l'iniziativa economica privata quei limiti che a queste la legge ponga in funzione della utilità sociale e per impedire che possa derivarne danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, elementi con i quali male si concili” (Corte Cost. 273/1975).
Nessun contrasto sussiste tra la legge regionale e l'art. 117 comma 1 Cost. in relazione all'art. 1, protocollo 1 della CEDU, oltre che con l'art. 42 Cost., non avendo il legislatore regionale espropriato pagina 19 di 21 parte appellante di un suo bene o di un suo diritto, ma più semplicemente dissuaso il fenomeno del gioco per gli impatti che può avere sulla salute, consentendo, comunque, l'esercizio di quell'attività con modalità differenti.
Sono conseguentemente manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale proposte da parte appellante con riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, che tutelano la libertà di iniziativa economica privata;
agli artt. 5, 117 comma 2 lett. e), 117 comma 3, 118 e 120 Cost. (con riferimento all'art. 1, comma 936, della legge n. 208 del 2015, e all'art. 1, comma 1049 della L. 205/17), per violazione del principio di leale cooperazione fra Stato e Regioni e del principio di legalità sostanziale;
all'art. 117 comma 1 Cost., in relazione all'art. 1 del 1° protocollo addizionale alla CEDU (Protezione della proprietà) e agli artt. 16 (Libertà di impresa) e 17 (Diritto di proprietà) della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, sotto i profili della tutela della proprietà e della libertà di iniziativa economica.
L'appello viene rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
IV. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (valore indeterminabile complessità media) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 2.518,00 per fase di studio, € 1.665,00 per fase introduttiva, € 4.287,00 per fase decisionale, per totali € 8.470,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovute.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da e dalla 8 avverso la sentenza n. 773/2022 del Tribunale Parte_1 Pt_2
di Alessandria, pubblicata il 24.8.2022, che per l'effetto conferma;
pagina 20 di 21 -condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore della parte appellata, che liquida in € 8.470,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del
15% dei compensi, CPA ed IVA se dovute.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 19.6.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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