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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/09/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 30 settembre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 491/2025 R.G. e vertente
fra
, nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Molinari ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Potenza, alla via del Gallitello
n. 116/B, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Valeria Salvati e dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites,
a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 19.02.2025 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-
002839824 relativa all'atto di accertamento n. .6400.23/04/2024.0126855 CP_1 del 23.04.2024 riferito all'anno 2022, con la quale veniva comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 10.002,84 per mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ex art. 2, co 1-bis D.L. 12.9.83 n. 463, conv. con mod. della L.638 dell'11.11.1983 da parte del legale rappresentante della Società
” per l'anno 2022, deducendo il difetto Controparte_2 di legittimazione passiva;
la illegittimità in quanto non preceduto dalla notifica al legale rappresentante della società dell'atto presupposto, ossia dell'atto di accertamento richiamato nell'oggetto del provvedimento impugnato.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra e per l'effetto disporre l'annullamento dell'ordinanza Parte_1 impugnata e degli atti presupposti, con la declaratoria della liberazione della ricorrente da ogni obbligo conseguente;
con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t. e domandava, in CP_1 via preliminare, di dichiarare inammissibile il ricorso, in quanto tardivo e, per l'effetto, confermare l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
in via principale, comunque rigettare il ricorso avversario siccome infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni di cui in premessa e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta;
in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 30 settembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 2. La domanda merita accoglimento.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, domanda l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-002839824, notificata il 20 gennaio 2025, con la quale, sulla base del presupposto secondo cui rivestisse la qualità di legale rappresentante della società ” per Controparte_2
l'anno 2022, veniva comminata la sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali a lavoratori dipendenti ex art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983, conv. in legge 638/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'anno 2022, di cui all'atto di accertamento n. .6400.23/04/2024.0126855 del 23/04/2024. CP_1
Preliminarmente, va dato atto della tempestività della presente opposizione depositata il 19 febbraio 2025 avverso l'ordinanza-ingiunzione notificata in data
20 gennaio 2025, conformemente al disposto di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 150 del 1 settembre 2011 che, al comma 6, prevede: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
Passando al merito, dalla carenza della qualità di legale rappresentante della società per l'anno 2022, in capo alla Controparte_2 ricorrente, come comprovato dalla documentazione prodotta, ne consegue, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-
002839824 notificata il 20 gennaio 2025.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, tenuto conto delle fasi espletate.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato Parte_1
3 il 19.02.2025, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 002839824 notificata il 20 gennaio
2025;
1. condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione CP_1 delle spese di lite che liquida complessivamente in € 1.800,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 30 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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