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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 13/02/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
RGAC 1971/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione controversie di lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 12/02/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter cpc, la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n.1971/2024, posta in deliberazione tra:
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente giusta delega in atti dall'Avv. Silvestro Patriarca, dall'Avv. Massimo Patriarca e dall'Avv. Rocco Patriarca, giusta delega in atti;
-ricorrente
E
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente
[...] domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale in CP_2
Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'avv. Bellassai Daniela, giusta procura generale alle liti in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte opponente in epigrafe indicata, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 347 2024 00004493 24 000, notificato in data 30.04.2024, e relativo all'omesso pagamento di contributi e sanzioni nei periodi 1 03-04-08-09-10-11/2022 e 01-03/2023, per l'importo di euro
4.440,11.
L'opponente a fondamento della opposizione ha eccepito vizi della notifica telematica e, nel merito, ha dedotto che le irregolarità addebitate sono dovute a mancata ed involontaria presentazione di denuncia e non ad omissioni contributive.
Parte opponente ha in particolare evidenziato che l'avviso di addebito è scaturito dal disconoscimento da parte dell' delle CP_2 agevolazioni contributive spettanti per l'assunzione di soggetti di cui all'art. 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021).
Parte ricorrente ha dedotto che la contribuzione calcolata e versata all'Ente ha tenuto conto delle agevolazioni spettanti per l'assunzione di un lavoratore under 36 ( ), Persona_1 assunto in data 1.02.2021, che non era mai stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato né con la ricorrente né tanto meno, con altro datore di lavoro.
Per cui, parte opponente ha evidenziato che sebbene l'assunzione sia avvenuta in data 01/02/2021, solo con la denuncia mensile del mese di settembre 2021 la società è riuscita a regolarizzare la posizione contributiva in quanto prima di allora non erano ancora stati istituti i codici contributivi per i necessari conguagli per le agevolazioni di cui la ditta ricorrente ha pienamente diritto.
Parte opponente ha concluso che le irregolarità addebitate sono riconducibili a mancata ed involontaria presentazione di denuncia e non ad omissioni contributive commesse dall'Impresa, poiché sono state dovute ad una mancanza del sistema telematico . CP_2
Si è costituita in giudizio l' , chiedendo il rigetto CP_2 dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
In via preliminare l' ha chiesto l'estromissione della CP_2 CP_3 in quanto trattasi di crediti non cartolarizzati rispetto ai quali la specifica normativa prevede la cessione e cartolarizzazione dei crediti che trova origine nella previsione dell'art. 13 della CP_2 legge 23 dicembre 2998, n. 448, in forza della quale sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001,
2 termine differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002,
n. 178.
L'Ente ha poi evidenziato la correttezza della notifica dell'avviso di addebito e nel merito ha chiarito che l'Avviso di addebito n. 347 2024 00004493 24 000, è relativo a Denunce Mensili Insolute, generate da pagamenti parziali per i periodi 03-04-08- 09-10-11/2022 e 01-03/2023, a fronte di denunce mensili inviate all' per importi contributivi maggiori, nonché per CP_2 irregolarità contributiva per inadempienze sulla gestione separata che non sono state mai regolarizzate.
L' ha dunque dedotto l'insussistenza della regolarità CP_2 contributiva nella posizione della parte ricorrente, all'esito delle cui verifiche è derivata la revoca dell'esonero contributivo richiesto dalla opponente.
L'Ente ha ancora precisato che in data 30/11/2021 l ha Pt_1 presentato la denuncia mensile del mese di Ottobre 2021 con esposizione dei dati relativi all'agevolazione per assunzione under 36; per questa denuncia mensile ha pagato un importo ridotto al netto dell'agevolazione citata.
Per cui, l'Ente ha concluso che in conseguenza di tale legittimo disconoscimento, le denunce mensili più volte citate sono da considerarsi insolute con creazione di una inadempienza per ogni periodo mensile pari all'importo della presunta agevolazione non pagato.
Escussi i testimoni, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa nel corso della udienza del 12 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Osserva il Giudicante che dalla prova testimoniale è emerso, e ciò invero non è stato nemmeno contestato dall' , che la parte CP_2 opponente si trovava nelle condizioni di beneficiare degli sgravi contributivi per l'assunzione del dipendente . Persona_1
3 In particolare, il sig. , escusso come testimone, Persona_1 ha riferito “Sono alle dipendenze della parte opponente fin dal febbraio 2021, se non ricordo male, a tutt'oggi. Preciso che dal febbraio 2021 io ho avuto il mio primo contratto a tempo indeterminato. Non sono quindi mai stato titolare prima del febbraio 2021 di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.”.
Ne deriva pertanto che la società poteva beneficiare CP_4 degli sgravi contributivi per l'assunzione del dipendente
[...]
in quanto lo stesso al momento dell'assunzione aveva Per_1 meno di 36 anni e non era mai stato assunto prima di allora.
Deve anche ritenersi provato che non è imputabile alla parte opponente alcuna omissione negli adempimenti finalizzati a usufruire degli sgravi contributivi di cui sopra.
Invero, il sig. , escusso come teste, e consulente del Testimone_1 lavoro della società all'epoca dei fatti di causa, ha dichiarato che
“Conosco la società opponente, sono il loro consulente del lavoro dal 2019 circa e a tutt'oggi. Confermo che di essermi occupato io di presentare per l'opponente le denunce mensili UNIEMENS per le agevolazioni contributive spettanti per l'assunzione di soggetti di cui all'art. 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), per l'assunzione del lavoratore
. Non ricordo esattamente il periodo, forse era Persona_1 il 2021 ma ricordo che si trattava di una prima assunzione a tempo indeterminato. Ricordo fino al mese di settembre dell'anno 2021 non si riusciva ad inviare le denuncia telematiche mensili Uniemens, in quanto il software fornito dall' non funzionava e non permetteva la CP_2 trasmissione, dava un errore proprio sul rigo relativo al lavoratore in questione. Ricordo che poi dal mese di ottobre 2021 l' ci fornì un certo CP_2 codice per cui la situazione si era sbloccata. ADR parte ricorrente: ricordo che eravamo riusciti a mandare gli Uniemens dal novembre 2021 anche per i mesi antecedenti”.
Deve desumersi quindi, in mancanza di elementi di segno contrario, che le mancate presentazioni di denunce non sono attribuibili alla parte opponente, ma al contrario sono state causate da una mancanza del sistema telematico in quanto prima di CP_2 allora non erano stati istituiti i codici contributivi per i necessari
4 conguagli per le agevolazioni di cui la ditta ricorrente ha pienamente diritto.
Peraltro, la circolare n. 3389 del 07.10.2021, con la quale è CP_2 stato indicato il codice GI36 per poter godere delle agevolazioni contributive spettanti per l'assunzione di soggetti di cui all'art. 1 commi da 10 a 15 della Legge 30.12.2020 n. 178 (legge Bilancio 2021) è stata pubblicata ben 8 mesi dopo dall'assunzione del Sig.
avvenuta il 01.02.2021. Persona_1
E infatti, risulta documentalmente che con la denuncia mensile del mese di ottobre 2021 e quindi dopo che sono stati indicati i codici, la società è riuscita ad inviare i dati relativi all'agevolazione per assunzione under 36.
Tale conclusione è stata altresì accertata da questo Tribunale con riferimento alle medesime questioni giuridiche sottese con sentenza n. 386/2024 del 29.02.2024, sulla base delle medesime motivazioni sopra richiamate.
In conclusione, nessuna responsabilità può essere attribuita alla parte opponente, avendo regolarmente versato alle scadenze previste la minor contribuzione dovuta in base all'agevolazione spettante e provvedendo ad effettuare tutte le registrazioni obbligatorie di legge, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito oggetto di causa.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, come di norma, seguono il principio della soccombenza, tenuto conto della complessità medio bassa della presente controversia.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in data 17.2.2023, nella causa CP_4 CP_2 iscritta al n. 1971/2024, respinta ogni altra domanda e eccezione:
a) accoglie il ricorso e annulla l'avviso di addebito n. di addebito n° 347 2024 00004493 24 000, emesso in data 24.04.2024 dell'importo di € 4.440,11;
5 b) condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle CP_2 spese di lite che si liquidano in euro 1312,00, oltre Iva, Cpa e spese generale, come per legge
Frosinone, 13.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Rossella Giusi Pastore
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TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione controversie di lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 12/02/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter cpc, la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n.1971/2024, posta in deliberazione tra:
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente giusta delega in atti dall'Avv. Silvestro Patriarca, dall'Avv. Massimo Patriarca e dall'Avv. Rocco Patriarca, giusta delega in atti;
-ricorrente
E
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente
[...] domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale in CP_2
Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'avv. Bellassai Daniela, giusta procura generale alle liti in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte opponente in epigrafe indicata, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 347 2024 00004493 24 000, notificato in data 30.04.2024, e relativo all'omesso pagamento di contributi e sanzioni nei periodi 1 03-04-08-09-10-11/2022 e 01-03/2023, per l'importo di euro
4.440,11.
L'opponente a fondamento della opposizione ha eccepito vizi della notifica telematica e, nel merito, ha dedotto che le irregolarità addebitate sono dovute a mancata ed involontaria presentazione di denuncia e non ad omissioni contributive.
Parte opponente ha in particolare evidenziato che l'avviso di addebito è scaturito dal disconoscimento da parte dell' delle CP_2 agevolazioni contributive spettanti per l'assunzione di soggetti di cui all'art. 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021).
Parte ricorrente ha dedotto che la contribuzione calcolata e versata all'Ente ha tenuto conto delle agevolazioni spettanti per l'assunzione di un lavoratore under 36 ( ), Persona_1 assunto in data 1.02.2021, che non era mai stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato né con la ricorrente né tanto meno, con altro datore di lavoro.
Per cui, parte opponente ha evidenziato che sebbene l'assunzione sia avvenuta in data 01/02/2021, solo con la denuncia mensile del mese di settembre 2021 la società è riuscita a regolarizzare la posizione contributiva in quanto prima di allora non erano ancora stati istituti i codici contributivi per i necessari conguagli per le agevolazioni di cui la ditta ricorrente ha pienamente diritto.
Parte opponente ha concluso che le irregolarità addebitate sono riconducibili a mancata ed involontaria presentazione di denuncia e non ad omissioni contributive commesse dall'Impresa, poiché sono state dovute ad una mancanza del sistema telematico . CP_2
Si è costituita in giudizio l' , chiedendo il rigetto CP_2 dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
In via preliminare l' ha chiesto l'estromissione della CP_2 CP_3 in quanto trattasi di crediti non cartolarizzati rispetto ai quali la specifica normativa prevede la cessione e cartolarizzazione dei crediti che trova origine nella previsione dell'art. 13 della CP_2 legge 23 dicembre 2998, n. 448, in forza della quale sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001,
2 termine differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002,
n. 178.
L'Ente ha poi evidenziato la correttezza della notifica dell'avviso di addebito e nel merito ha chiarito che l'Avviso di addebito n. 347 2024 00004493 24 000, è relativo a Denunce Mensili Insolute, generate da pagamenti parziali per i periodi 03-04-08- 09-10-11/2022 e 01-03/2023, a fronte di denunce mensili inviate all' per importi contributivi maggiori, nonché per CP_2 irregolarità contributiva per inadempienze sulla gestione separata che non sono state mai regolarizzate.
L' ha dunque dedotto l'insussistenza della regolarità CP_2 contributiva nella posizione della parte ricorrente, all'esito delle cui verifiche è derivata la revoca dell'esonero contributivo richiesto dalla opponente.
L'Ente ha ancora precisato che in data 30/11/2021 l ha Pt_1 presentato la denuncia mensile del mese di Ottobre 2021 con esposizione dei dati relativi all'agevolazione per assunzione under 36; per questa denuncia mensile ha pagato un importo ridotto al netto dell'agevolazione citata.
Per cui, l'Ente ha concluso che in conseguenza di tale legittimo disconoscimento, le denunce mensili più volte citate sono da considerarsi insolute con creazione di una inadempienza per ogni periodo mensile pari all'importo della presunta agevolazione non pagato.
Escussi i testimoni, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa nel corso della udienza del 12 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Osserva il Giudicante che dalla prova testimoniale è emerso, e ciò invero non è stato nemmeno contestato dall' , che la parte CP_2 opponente si trovava nelle condizioni di beneficiare degli sgravi contributivi per l'assunzione del dipendente . Persona_1
3 In particolare, il sig. , escusso come testimone, Persona_1 ha riferito “Sono alle dipendenze della parte opponente fin dal febbraio 2021, se non ricordo male, a tutt'oggi. Preciso che dal febbraio 2021 io ho avuto il mio primo contratto a tempo indeterminato. Non sono quindi mai stato titolare prima del febbraio 2021 di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.”.
Ne deriva pertanto che la società poteva beneficiare CP_4 degli sgravi contributivi per l'assunzione del dipendente
[...]
in quanto lo stesso al momento dell'assunzione aveva Per_1 meno di 36 anni e non era mai stato assunto prima di allora.
Deve anche ritenersi provato che non è imputabile alla parte opponente alcuna omissione negli adempimenti finalizzati a usufruire degli sgravi contributivi di cui sopra.
Invero, il sig. , escusso come teste, e consulente del Testimone_1 lavoro della società all'epoca dei fatti di causa, ha dichiarato che
“Conosco la società opponente, sono il loro consulente del lavoro dal 2019 circa e a tutt'oggi. Confermo che di essermi occupato io di presentare per l'opponente le denunce mensili UNIEMENS per le agevolazioni contributive spettanti per l'assunzione di soggetti di cui all'art. 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), per l'assunzione del lavoratore
. Non ricordo esattamente il periodo, forse era Persona_1 il 2021 ma ricordo che si trattava di una prima assunzione a tempo indeterminato. Ricordo fino al mese di settembre dell'anno 2021 non si riusciva ad inviare le denuncia telematiche mensili Uniemens, in quanto il software fornito dall' non funzionava e non permetteva la CP_2 trasmissione, dava un errore proprio sul rigo relativo al lavoratore in questione. Ricordo che poi dal mese di ottobre 2021 l' ci fornì un certo CP_2 codice per cui la situazione si era sbloccata. ADR parte ricorrente: ricordo che eravamo riusciti a mandare gli Uniemens dal novembre 2021 anche per i mesi antecedenti”.
Deve desumersi quindi, in mancanza di elementi di segno contrario, che le mancate presentazioni di denunce non sono attribuibili alla parte opponente, ma al contrario sono state causate da una mancanza del sistema telematico in quanto prima di CP_2 allora non erano stati istituiti i codici contributivi per i necessari
4 conguagli per le agevolazioni di cui la ditta ricorrente ha pienamente diritto.
Peraltro, la circolare n. 3389 del 07.10.2021, con la quale è CP_2 stato indicato il codice GI36 per poter godere delle agevolazioni contributive spettanti per l'assunzione di soggetti di cui all'art. 1 commi da 10 a 15 della Legge 30.12.2020 n. 178 (legge Bilancio 2021) è stata pubblicata ben 8 mesi dopo dall'assunzione del Sig.
avvenuta il 01.02.2021. Persona_1
E infatti, risulta documentalmente che con la denuncia mensile del mese di ottobre 2021 e quindi dopo che sono stati indicati i codici, la società è riuscita ad inviare i dati relativi all'agevolazione per assunzione under 36.
Tale conclusione è stata altresì accertata da questo Tribunale con riferimento alle medesime questioni giuridiche sottese con sentenza n. 386/2024 del 29.02.2024, sulla base delle medesime motivazioni sopra richiamate.
In conclusione, nessuna responsabilità può essere attribuita alla parte opponente, avendo regolarmente versato alle scadenze previste la minor contribuzione dovuta in base all'agevolazione spettante e provvedendo ad effettuare tutte le registrazioni obbligatorie di legge, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito oggetto di causa.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, come di norma, seguono il principio della soccombenza, tenuto conto della complessità medio bassa della presente controversia.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in data 17.2.2023, nella causa CP_4 CP_2 iscritta al n. 1971/2024, respinta ogni altra domanda e eccezione:
a) accoglie il ricorso e annulla l'avviso di addebito n. di addebito n° 347 2024 00004493 24 000, emesso in data 24.04.2024 dell'importo di € 4.440,11;
5 b) condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle CP_2 spese di lite che si liquidano in euro 1312,00, oltre Iva, Cpa e spese generale, come per legge
Frosinone, 13.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Rossella Giusi Pastore
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