Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 02/04/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
RG 1381 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
( ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CAVALLARI PIERPAOLA
nei confronti di
( ) contumace _1 C.F._2
con l'intervento del PM
avente ad oggetto: divorzio giudiziale
All'udienza del 1° aprile 2025 la causa è stata rimessa in decisione sulle seguenti conclusioni: la ricorrente: come da ricorso, con richiesta di affido super-esclusivo della prole;
il PM: visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3 luglio 2024 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con dal quale era consensualmente separata, chiedeva la _1 pronuncia di scioglimento del vincolo, l'affidamento esclusivo dei due figli minori ed un contributo per il loro mantenimento nella somma complessiva di Euro 600 oltre la metà delle spese straordinarie.
Nella contumacia del resistente (ritualmente intimato all'indirizzo AIRE), all'udienza del
1° aprile 2025 il procuratore della ricorrente integrava le conclusioni con la richiesta di affido super-esclusivo e la causa veniva rimessa in decisione di fronte al Collegio ex art. 473-bis.22 comma 4 c.p.c.
pagina 1 di 4
La domanda di scioglimento del matrimonio (contratto il 3 novembre 2007) va accolta atteso che non è intervenuta la riconciliazione e che alla data di deposito dell'odierno ricorso erano passati più di sei mesi dall'udienza presidenziale celebrata nell'ambito del procedimento di separazione conclusosi con sentenza pronunciata da questo Tribunale il
25 maggio 2021 su conclusioni congiunte.
Quanto alle altre questioni, in sede di separazione i coniugi, dopo aver dato atto che il si era trasferito all'estero, hanno convenuto l'affido condiviso dei figli _1 R_
(nata il [...]) e (nato il [...]) con residenza privilegiata Per_2
presso la madre ed onere a carico del padre di versare un contributo di mantenimento nella complessiva somma di Euro 500 oltre la metà delle spese straordinarie.
In sede divorzile la ha chiesto l'affido esclusivo deducendo che il che Parte_1 Per_3
aveva continuato a vivere a Stoccarda, non aveva mantenuto rapporti con i figli ed era stato incostante nel versamento del contributo di mantenimento. Nell'audizione effettuata all'udienza dell'8 gennaio 2025 la ricorrente ha dichiarato che il resistente non vede e non sente i figli da circa un anno e mezzo ed ha cessato di versare il contributo dal mese di novembre 2023.
Tanto premesso, il Collegio osserva quanto segue.
A fronte delle inadempienze ai doveri genitoriali allegate dalla ricorrente spettava al resistente, in applicazione del principio di vicinanza della prova, dimostrare di avervi provveduto. In difetto di ciò, deve ritenersi assodato che il in violazione degli _1
obblighi assunti in sede di separazione, ha cessato di intrattenere ogni rapporto con i due minori così come ha omesso di versare le somme necessarie per il loro mantenimento.
Orbene, le riferite circostanze giustificano l'adozione del regime di affido esclusivo dovendo richiamarsi il fermo orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il costante inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ai figli e l'esercizio discontinuo del diritto di visita sono circostanze che giustificano la deroga al principio dell'affidamento condiviso a favore dell'affidamento esclusivo all'altro genitore
(cfr., da ultimo, Cass. 11 luglio 2022 n. 21823 nonché, ex multis, Cass. 17 gennaio 2017
n. 977 e Cass. 17 dicembre 2009 n. 26587).
In considerazione della “latitanza” del resistente - la cui abdicazione al ruolo genitoriale appare ontologicamente incompatibile con la condivisione di scelte, anche urgenti, per la prole quali ad esempio quelle relative alla salute - deve altresì disporsi, in conformità alla pagina 2 di 4 richiesta formulata dalla ricorrente in sede di conclusioni finali, che le decisioni di maggiore interesse siano adottate dalla sola madre. Si tratta dell'istituto denominato affidamento “super-esclusivo” o “rafforzato” di cui all'art. 337 quater comma 3 c.c. la cui logica è quella di evitare che gli interessi dei minori siano compromessi a causa del disinteresse di uno dei genitori per la propria famiglia. Questa modulazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale non incide sulla titolarità della stessa, ma ne modifica solamente l'esercizio: in capo al genitore non affidatario, rimane il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli con la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano state adottate decisioni pregiudizievoli per i minori.
Quanto alla frequentazione, le circostanze di causa sconsigliano di fissare un calendario di visita che, stante la condotta del resistente, non verrebbe osservato;
deve quindi prescriversi che questi possa incontrare i figli dietro congruo preavviso e compatibilmente con la loro volontà.
Quanto alle questioni economiche, la ricorrente svolge l'attività di donna delle pulizia con una retribuzione di circa Euro 80 alla settimana ed è titolare dell'assegno unico universale di Euro 560 mentre si ignora l'attuale occupazione del resistente il quale, in costanza di matrimonio, è stato titolare di una impresa edile con dipendenti.
Orbene, atteso che in sede di separazione il ha spontaneamente assunto l'obbligo di _1
versare un contributo di Euro 500, che non risulta agli atti un peggioramento delle sue condizioni economiche e che le esigenze dei due minori sono cresciute in misura più che proporzionale con il crescere dell'età, appare conforme a giustizia determinare un contributo di mantenimento di Euro 600 (Euro 300 a figlio) oltre la metà delle spese straordinarie.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei valori minimi dello scaglione delle cause di valore indeterminato di bassa complessità con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Ferrara pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da _1
e il 3 novembre 2007 in Comacchio ed iscritto nei registri dello
[...] Parte_1
Stato civile di detto Comune al numero 53, parte I, anno 2007.
Ordina all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Comacchio di procedere all'annotazione della presente sentenza.
pagina 3 di 4 Affida in via esclusiva i due figli minori alla madre con facoltà di adottare da sola le decisioni di maggiore interesse.
Dispone, quanto a frequentazione, che il padre possa vedere i minori dietro congruo preavviso e compatibilmente con la loro volontà.
Dispone che, con decorrenza dal mese successivo a quello di deposito del ricorso, il resistente versi alla ricorrente, entro il giorno 20 di ogni mese e quale contributo per il mantenimento dei due figli minori, la somma di euro 600 oltre rivalutazione su base Istat e partecipi nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo le modalità e i termini previsti dal protocollo in vigore presso questo Tribunale
Condanna il resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.906 oltre spese generali al 15% Iva e CPA
Ferrara, 1° aprile 2025
il presidente est.
Stefano Scati
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