Articolo 8 della Legge 3 dicembre 1925, n. 2151
Articolo 7
Versione
13 dicembre 1925
Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserti nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

Data a Roma, addi' 3 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Belluzzo.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Entrata in vigore il 13 dicembre 1925