TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/06/2025, n. 2340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2340 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11913/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio contenzioso n. 11913/2022 R.G. promosso da
(C.F. , con l'Avv. PEDRALI NICOLA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
C.F. , con l'Avv. SALA PIERO CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento di
AVV. NADIA BAROZZI in qualità di curatrice speciale dei minori Persona_1 [...]
Per_2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 28.5.2025)
“1. respingersi la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale avanzata dal padre nei confronti della madre;
2. revocare l'affido della minore al Servizio Sociale e stabilire che la stessa venga Persona_2
affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori;
3. confermare il collocamento della minore presso il padre;
Per_
4. stabilire frequentazioni libere tra e la madre, con cadenza di due volte alla settimana oltre a fine settimana alternati;
metà delle festività natalizie, alternando di anno in anno il periodo comprendente il giorno di Natale ed il Capodanno;
metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno il periodo comprendente il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
ponti e festività ad anni alterni;
5. conferire incarico amministrativo al Servizio Sociale affinché prosegua con il monitoraggio del nucleo famigliare, fornendo ad ogni componente tutti i supporti necessari;
6. confermare che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio che vive presso di sé, Per_ quindi il padre manterrà in via diretta e la madre manterrà in via diretta (maggiorenne Per_1
ma non ancora economicamente indipendente);
7. confermare che ciascun genitore concorra alle spese straordinarie nell'interesse dei figli nella misura del 50%, secondo quanto redatto nel Protocollo in uso presso codesto Tribunale datato
14.07.2016;
8. ammonire entrambi i genitori affinché si impegnino a non confliggere nel preminente interesse dei figli, aderiscano ai percorsi proposti fattivamente e non solo formalmente, pena l'adozione di provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale.
9. Spese compensate”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20.10.2022 ha dedotto di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario a San Vitaliano (NA) con trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1
del predetto Comune al n. 13, parte 2, serie A, anno 2005, unione dalla quale sono nati i figli Per_1
Per_ il 21.10.2005 e il 13.8.2010.
La ricorrente ha aggiunto che la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa del Tribunale di Brescia n. 2473/2021 emesso all'esito della camera di consiglio del 8.4.2021, dopo l'udienza presidenziale celebrata in data 8.9.2020.
Ella, quindi, in questa sede, ha chiesto la pronuncia del divorzio e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status divorzile. Il resistente si è costituito aderendo alla pronuncia del divorzio, ma rimanendo controverse le questioni accessorie.
Con sentenza non definitiva n. 1707/2023, pubblicata il 6.7.2023, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
All'udienza del 28.5.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti hanno confermato la volontà di regolamentare il divorzio alle condizioni congiunte indicate nelle note scritte depositate in vista dell'udienza, alle quali ha aderito anche la curatrice speciale dei minori nel frattempo nominata, rinunciando all'impugnazione dell'emananda sentenza, e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio in vista della decisione definitiva, senza termini ex art. 190 c.p.c.
***
La pronuncia della cessazione dello status coniugale è già stata resa con sentenza non definitiva n.
1707/2023, pubblicata in data 6.7.2023, quindi sul punto nulla è più da decidere.
Le condizioni di divorzio proposte dalle parti sono adeguate e confacenti all'interesse della minore
(nel frattempo il figlio è divenuto maggiorenne), che questo Collegio ha ritenuto di non sentire Per_1 in considerazione dell'intervenuto accordo dei coniugi, rispettoso del principio di bigenitorialità.
Il Collegio, in particolare, anche alla luce del contenuto positivo dell'ultima relazione dei Servizi
Sociali datata 12.5.2025, ritiene che possa essere disposto l'affidamento condiviso della figlia minore
Per_
ai genitori, revocando sul punto il provvedimento che aveva affidato la prole ai Servizi Sociali competenti, e che possa essere rigettata la domanda del resistente di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio, già pronunciata con sentenza non definitiva n. 1707/2023, pubblicata in data 6.7.2023, sia disciplinata in conformità alle condizioni concordate dalle parti, in particolare disponendo l'affidamento condiviso della
Per_ figlia minore ad entrambi i genitori con esercizio della responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, e rigettando la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale di formulata dal Parte_1
resistente nella prima memoria istruttoria;
2. conferisce incarico amministrativo ai Servizi Sociali già incaricati affinché proseguano con il monitoraggio del nucleo familiare, fornendo ad ogni componente tutti i supporti ritenuti necessari;
3. ammonisce entrambi i genitori affinché si impegnino a non confliggere nel preminente interesse dei figli, aderiscano ai percorsi proposti fattivamente e non solo formalmente, pena l'adozione di provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale;
4. spese di lite del presente giudizio integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 29.5.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio contenzioso n. 11913/2022 R.G. promosso da
(C.F. , con l'Avv. PEDRALI NICOLA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
C.F. , con l'Avv. SALA PIERO CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento di
AVV. NADIA BAROZZI in qualità di curatrice speciale dei minori Persona_1 [...]
Per_2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 28.5.2025)
“1. respingersi la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale avanzata dal padre nei confronti della madre;
2. revocare l'affido della minore al Servizio Sociale e stabilire che la stessa venga Persona_2
affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori;
3. confermare il collocamento della minore presso il padre;
Per_
4. stabilire frequentazioni libere tra e la madre, con cadenza di due volte alla settimana oltre a fine settimana alternati;
metà delle festività natalizie, alternando di anno in anno il periodo comprendente il giorno di Natale ed il Capodanno;
metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno il periodo comprendente il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
ponti e festività ad anni alterni;
5. conferire incarico amministrativo al Servizio Sociale affinché prosegua con il monitoraggio del nucleo famigliare, fornendo ad ogni componente tutti i supporti necessari;
6. confermare che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio che vive presso di sé, Per_ quindi il padre manterrà in via diretta e la madre manterrà in via diretta (maggiorenne Per_1
ma non ancora economicamente indipendente);
7. confermare che ciascun genitore concorra alle spese straordinarie nell'interesse dei figli nella misura del 50%, secondo quanto redatto nel Protocollo in uso presso codesto Tribunale datato
14.07.2016;
8. ammonire entrambi i genitori affinché si impegnino a non confliggere nel preminente interesse dei figli, aderiscano ai percorsi proposti fattivamente e non solo formalmente, pena l'adozione di provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale.
9. Spese compensate”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20.10.2022 ha dedotto di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario a San Vitaliano (NA) con trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1
del predetto Comune al n. 13, parte 2, serie A, anno 2005, unione dalla quale sono nati i figli Per_1
Per_ il 21.10.2005 e il 13.8.2010.
La ricorrente ha aggiunto che la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa del Tribunale di Brescia n. 2473/2021 emesso all'esito della camera di consiglio del 8.4.2021, dopo l'udienza presidenziale celebrata in data 8.9.2020.
Ella, quindi, in questa sede, ha chiesto la pronuncia del divorzio e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status divorzile. Il resistente si è costituito aderendo alla pronuncia del divorzio, ma rimanendo controverse le questioni accessorie.
Con sentenza non definitiva n. 1707/2023, pubblicata il 6.7.2023, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
All'udienza del 28.5.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti hanno confermato la volontà di regolamentare il divorzio alle condizioni congiunte indicate nelle note scritte depositate in vista dell'udienza, alle quali ha aderito anche la curatrice speciale dei minori nel frattempo nominata, rinunciando all'impugnazione dell'emananda sentenza, e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio in vista della decisione definitiva, senza termini ex art. 190 c.p.c.
***
La pronuncia della cessazione dello status coniugale è già stata resa con sentenza non definitiva n.
1707/2023, pubblicata in data 6.7.2023, quindi sul punto nulla è più da decidere.
Le condizioni di divorzio proposte dalle parti sono adeguate e confacenti all'interesse della minore
(nel frattempo il figlio è divenuto maggiorenne), che questo Collegio ha ritenuto di non sentire Per_1 in considerazione dell'intervenuto accordo dei coniugi, rispettoso del principio di bigenitorialità.
Il Collegio, in particolare, anche alla luce del contenuto positivo dell'ultima relazione dei Servizi
Sociali datata 12.5.2025, ritiene che possa essere disposto l'affidamento condiviso della figlia minore
Per_
ai genitori, revocando sul punto il provvedimento che aveva affidato la prole ai Servizi Sociali competenti, e che possa essere rigettata la domanda del resistente di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio, già pronunciata con sentenza non definitiva n. 1707/2023, pubblicata in data 6.7.2023, sia disciplinata in conformità alle condizioni concordate dalle parti, in particolare disponendo l'affidamento condiviso della
Per_ figlia minore ad entrambi i genitori con esercizio della responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, e rigettando la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale di formulata dal Parte_1
resistente nella prima memoria istruttoria;
2. conferisce incarico amministrativo ai Servizi Sociali già incaricati affinché proseguano con il monitoraggio del nucleo familiare, fornendo ad ogni componente tutti i supporti ritenuti necessari;
3. ammonisce entrambi i genitori affinché si impegnino a non confliggere nel preminente interesse dei figli, aderiscano ai percorsi proposti fattivamente e non solo formalmente, pena l'adozione di provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale;
4. spese di lite del presente giudizio integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 29.5.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri