Articolo 7 della Legge 30 gennaio 1991, n. 40
Articolo 6
Versione
1 marzo 1991
Art. 7. Fondo per le pensioni al personale
addetto ai pubblici servizi di telefonia 1. Con effetto dal 1› gennaio 1989, le pensioni a carico del fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, di importo superiore al trattamento minimo, aventi decorrenza anteriore al 1› gennaio 1988, sono aumentate delle misure percentuali di cui al comma 2, da applicarsi sulla differenza tra l'ammontare originario della pensione, rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'Istituto nazionale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria tra l'anno di decorrenza della pensione e l'anno 1988, e l'ammontare della pensione stessa spettante alla data del 1› gennaio 1988.
2. La misura dell'aumento delle pensioni e' determinata in base alle seguenti percentuali delle differenze di cui al comma 1:
a) 30 per cento fino ad un importo non superiore a L. 500.000 mensili;
b) 20 per cento sull'importo eccedente L. 500.000 mensili ma non superiore a L. 1.000.000 mensili;
c) 10 per cento sul residuo importo eccedente lire 1.000.000 mensili.
3. In ogni caso l'aumento delle pensioni non puo' essere inferiore a L. 20.000 mensili.
4. Le pensioni spettanti ai superstiti sono riliquidate applicando alle pensioni dirette, rivalutate a norma del presente articolo, le percentuali di riversibilita' di cui all' articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , e successive modificazioni.
5. Gli aumenti di cui al presente articolo si applicano sull'importo della pensione spettante al 31 dicembre 1988.
6. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 12.495 milioni di lire annue, si provvede, con decorrenza dal 1› gennaio 1989, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dello 0,50 per cento.
Nota all'art. 7:
- Il testo dell' art. 24 della legge n. 1450/1956 (Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione) e' il seguente:
"Art. 24. - Ai superstiti indicati nell'articolo precedente spetta una pensione pari alle seguenti aliquote di quella gia' liquidata al pensionato, o che sarebbe spettata all'iscritto, escluse le maggiorazioni per i figli:
1) al coniuge solo, il 50 per cento;
2) a ciascun figlio, oltre il coniuge, il 10 per cento.
Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, la pensione e' calcolata secondo le seguenti aliquote:
1) un figlio, il 50 per cento;
2) ciascun figlio, oltre il primo, il 10 per cento.
Qualora abbiano diritto a pensione i genitori, il 50 per cento.
La pensione ai superstiti non puo' in ogni caso essere complessivamente superiore all'importo di quella considerata per il computo delle aliquote loro spettanti.
Se la morte dell'iscritto e' avvenuta per causa di servizio, le aliquote della pensione ai superstiti sono calcolate in base a quella diretta che sarebbe spettata per invalidita' contratta in servizio, osservato il disposto dell'art. 20, quinto comma.
Nel caso di concorso di piu' superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, la pensione e' riliquidata secondo le norme precedenti".
Entrata in vigore il 1 marzo 1991