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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 05/06/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
RG. N. 2574 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Sezione Civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 2574/2022 avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
TRA
P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. FILIPPI Marianna del Foro di Viterbo – PARTE OPPONENTE –
E
(C.F. e P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. David Giuseppe
APOLLONI del Foro di Roma - PARTE OPPOSTA –
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore - - Controparte_3
CONCLUSIONI: all'udienza del 23.01.2025 le parti hanno depositato note telematiche contenenti le rispettive conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società (di seguito Parte_1 Parte_1
ha proposto ricorso ex art. 617 c.p.c. avverso l'atto di pignoramento
[...] dell (di seguito eseguito presso il terzo, Controparte_1 CP_4
per complessivi euro 203.297,47. Controparte_2
A fondamento delle proprie ragioni il ha dedotto che Parte_1 CP_4 in data 17.10.22 aveva notificato, tramite pec, un pignoramento presso la
[...] , atto da ritenere invalido non essendo stata indicata nell'atto la Controparte_2 natura del debito, l'annualità di riferimento e l'importo. Ha aggiunto di avere attivato o una definizione agevolata di euro 168.272,36, somma interamente versata mediante pagamento di cinque rate, la previsione di una rateizzazione di complessivi euro
9.590,76 rispetto alla quale risultava il solo mancato versamento di tre rate.
Per tali ragioni ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare la nullità del pignoramento ai sensi dell'art. 72 bis DPR n. 602/73, in quanto attivato dall in CP_4 mancanza di indicazione del dettaglio dei crediti.
Costituendosi i giudizio l ha chiesto il rigetto Controparte_5 dell'opposizione in quanto ritenuta infondata, dando atto della completa indicazione nell'atto opposto di ogni elemento utile alla individuazione del credito.
Nel corso del processo, rigettata l'istanza di sospensione dell'atto esecutivo impugnato con ordinanza del 09.02.2023, all'udienza del 23.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
Risulta cessata la materia del contendere.
In corso di causa la società , in sede di precisazione delle Parte_1 conclusioni, ha chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto il pignoramento n. 12584202200000317/000 promosso da era da ritenere CP_4 decaduto in seguito alla rateizzazione del debito. L da parte sua, pur dando atto di tale circostanza nella propria comparsa CP_4 conclusione, ha chiesto la condanna di parte opponente al pagamento delle spese processuali in ragione del principio di soccombenza virtuale.
Pertanto le valutazioni che seguono valgono al fine di verificare la fondatezza della domanda attorea al fine della sola determinazioni da adottare sulle spese di lite.
Dall'esame della documentazione depositata l'opposizione era da ritenere infondata.
Parte opponente ha lamentato l'invalidità del disposto atto di pignoramento presso terzi notificato dalla in quanto mancante la indicazione dei relativi crediti iscritti CP_4 nelle cartelle esattoriali.
Tale censura è risultata infondata.
Infatti, dall'esame dell'indicato atto di pignoramento risulta la puntuale menzione degli atti in forza dei quali l aveva proceduto al pignoramento, essendo stati CP_4 indicati: il numero dell'atto, la descrizione dello stesso (cartella o avviso di addebito), il numero di avviso di mora/ intimazione e la data della notifica e rispetto alla complessiva somma di euro 203.297, 47 con specificazione degli importi dovuti a titolo di interessi di mora, oneri di riscossione, per le spese esecutive e diritti di notifica e quali sanzioni civile. Inoltre, in considerazione della natura processuale dell'atto di pignoramento ai sensi dell'art. 72 bis del d.P.R. 602/73, ulteriori dettagli sui singoli atti di imposizione potevano ricavarsi anche per relationem dai puntuali e precisi riferimenti indicati nello stesso atto (Cass. n. 26519/2017). Per tali ragioni l'opposizione era da ritenere infondata. Alla luce di quanto esposto, in base al principio della soccombenza virtuale, le spese processuali devono essere poste a carico di parte e sono liquidate come da dispositivo
(calcolo delle spese: parametro da euro 52.001, a euro 260.000,00, tre fasi di legge valori prossimi ai minimi, in considerazione della natura della causa).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiarata cessata la materia del contendere;
2) condanna il al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore di , spese che si liquidano in Controparte_1 complessivi Euro 4.200,00 oltre IVA, C.P.A. e 15 % spese generali, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Viterbo, 05.06.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Sezione Civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 2574/2022 avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
TRA
P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. FILIPPI Marianna del Foro di Viterbo – PARTE OPPONENTE –
E
(C.F. e P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. David Giuseppe
APOLLONI del Foro di Roma - PARTE OPPOSTA –
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore - - Controparte_3
CONCLUSIONI: all'udienza del 23.01.2025 le parti hanno depositato note telematiche contenenti le rispettive conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società (di seguito Parte_1 Parte_1
ha proposto ricorso ex art. 617 c.p.c. avverso l'atto di pignoramento
[...] dell (di seguito eseguito presso il terzo, Controparte_1 CP_4
per complessivi euro 203.297,47. Controparte_2
A fondamento delle proprie ragioni il ha dedotto che Parte_1 CP_4 in data 17.10.22 aveva notificato, tramite pec, un pignoramento presso la
[...] , atto da ritenere invalido non essendo stata indicata nell'atto la Controparte_2 natura del debito, l'annualità di riferimento e l'importo. Ha aggiunto di avere attivato o una definizione agevolata di euro 168.272,36, somma interamente versata mediante pagamento di cinque rate, la previsione di una rateizzazione di complessivi euro
9.590,76 rispetto alla quale risultava il solo mancato versamento di tre rate.
Per tali ragioni ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare la nullità del pignoramento ai sensi dell'art. 72 bis DPR n. 602/73, in quanto attivato dall in CP_4 mancanza di indicazione del dettaglio dei crediti.
Costituendosi i giudizio l ha chiesto il rigetto Controparte_5 dell'opposizione in quanto ritenuta infondata, dando atto della completa indicazione nell'atto opposto di ogni elemento utile alla individuazione del credito.
Nel corso del processo, rigettata l'istanza di sospensione dell'atto esecutivo impugnato con ordinanza del 09.02.2023, all'udienza del 23.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
Risulta cessata la materia del contendere.
In corso di causa la società , in sede di precisazione delle Parte_1 conclusioni, ha chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto il pignoramento n. 12584202200000317/000 promosso da era da ritenere CP_4 decaduto in seguito alla rateizzazione del debito. L da parte sua, pur dando atto di tale circostanza nella propria comparsa CP_4 conclusione, ha chiesto la condanna di parte opponente al pagamento delle spese processuali in ragione del principio di soccombenza virtuale.
Pertanto le valutazioni che seguono valgono al fine di verificare la fondatezza della domanda attorea al fine della sola determinazioni da adottare sulle spese di lite.
Dall'esame della documentazione depositata l'opposizione era da ritenere infondata.
Parte opponente ha lamentato l'invalidità del disposto atto di pignoramento presso terzi notificato dalla in quanto mancante la indicazione dei relativi crediti iscritti CP_4 nelle cartelle esattoriali.
Tale censura è risultata infondata.
Infatti, dall'esame dell'indicato atto di pignoramento risulta la puntuale menzione degli atti in forza dei quali l aveva proceduto al pignoramento, essendo stati CP_4 indicati: il numero dell'atto, la descrizione dello stesso (cartella o avviso di addebito), il numero di avviso di mora/ intimazione e la data della notifica e rispetto alla complessiva somma di euro 203.297, 47 con specificazione degli importi dovuti a titolo di interessi di mora, oneri di riscossione, per le spese esecutive e diritti di notifica e quali sanzioni civile. Inoltre, in considerazione della natura processuale dell'atto di pignoramento ai sensi dell'art. 72 bis del d.P.R. 602/73, ulteriori dettagli sui singoli atti di imposizione potevano ricavarsi anche per relationem dai puntuali e precisi riferimenti indicati nello stesso atto (Cass. n. 26519/2017). Per tali ragioni l'opposizione era da ritenere infondata. Alla luce di quanto esposto, in base al principio della soccombenza virtuale, le spese processuali devono essere poste a carico di parte e sono liquidate come da dispositivo
(calcolo delle spese: parametro da euro 52.001, a euro 260.000,00, tre fasi di legge valori prossimi ai minimi, in considerazione della natura della causa).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiarata cessata la materia del contendere;
2) condanna il al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore di , spese che si liquidano in Controparte_1 complessivi Euro 4.200,00 oltre IVA, C.P.A. e 15 % spese generali, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Viterbo, 05.06.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco