Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Raffaella Genovese Presidente dott. Sebastiano Napolitano Consigliere dott. Arturo Avolio Consigliere relatore riunita in camera di consiglio il 6.3.2025 ha pronunciato in grado di appello
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1595/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Grazia Molinaro, Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante, Controparte_1
APPELLATO NON COSTITUITO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso di primo grado l'istante ha adito il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, deducendo
- di aver lavorato alle dipendenze della come manovale, dal 17.07.2022 al Controparte_1
5.12.2023, in virtù di un contratto part time del quale non gli era stata mai consegnata copia;
- che aveva osservato un orario di lavoro dalle 7 alle 17, con un'ora di pausa, da lunedì a venerdì;
- che non gli erano stati riconosciuti ferie e permessi come stabilito dal CCNL di riferimento;
- che il 3.10.2022 aveva subito un trauma al ginocchio destro, per cui aveva tempestivamente inoltrato
- che con pec del 17.10.2022, tramite il proprio difensore, aveva chiesto all'azienda differenze retributive e riposi non riconosciuti;
- che in data 22.11.2022 la datrice di lavoro gli aveva notificato una contestazione disciplinare per assenza ingiustificata;
- che nonostante le sue giustificazioni, fornite a mezzo pec il 30.11.2022, l'azienda gli aveva comunicato il licenziamento per giustificato motivo, prontamente impugnato in via stragiudiziale.
Tanto premesso, ha convenuto in giudizio la al fine di sentire: “
1. accertare Controparte_1
e dichiarare la illegittimità del licenziamento per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, condannare la resistente al pagamento del danno da quantificarsi nella misura massima indicata dalla legge, con interessi e rivalutazione al soddisfo;
2. accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno e condannare la resistente al pagamento delle somme dovute a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario, indennità sostituiva di preavviso e ogni altro emolumento retributivo, anche indiretto e che si indica, salvo errori e/o omissioni, nella misura di euro 4.500,00; 3. in caso di contestazione sulle somme dovute, disporre consulenza tecnica di ufficio per la determinazione delle somme dovute al ricorrente.
4. ancora, per tutto quanto sopra esposto, condannare, ulteriormente, l'impresa al risarcimento del danno non Controparte_1
patrimoniale e equitativamente determinato, dalla condotta della resistente con rivalutazioni al pagamento al soddisfo”.
La non si è costituita. Controparte_1
Il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso.
Sull'impugnativa di licenziamento ha affermato che, incontestata l'assenza dal lavoro nelle giornate indicate nella lettera di contestazione, il non avrebbe dimostrato l'esistenza e l'inoltro dei Pt_1
certificati medici. Ne è conseguito anche il rigetto della domanda di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Sulle differenze retributive ha affermato che non sarebbero state riportate sufficienti allegazioni. In particolare, sarebbero stati omessi l'inquadramento ricevuto, la retribuzione percepita, gli elementi per la quantificazione della retribuzione spettante ed i relativi conteggi dai quali evincere le voci richieste.
È stata, infine, rigettata per carenza di allegazioni la domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniali. Ha proposto appello il chiedendo la riforma della sentenza di primo grado. Pt_1
In punto di licenziamento ha sostenuto che le circostanza non erano state contestate in primo grado e ha prodotto certificati medici e comunicazioni.
Sulle differenze retributive ha lamentato che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto della richiesta di esibizione del contratto di lavoro ed ha sostenuto che la richiesta formulata in primo grado comprendeva differenze retributive, permessi e quanto indicato nel ricorso introduttivo.
Non si è costituita la Controparte_1
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3, 127 ter cpc., la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Circa la contestazione secondo la quale le circostanze di cui al licenziamento non erano state contestate in primo grado, la stessa non coglie nel segno. Ai sensi dell'art. 115 c.p.c., infatti, il principio di non contestazione opera in caso di costituzione della controparte. Nel caso de quo, invece, in primo grado il datore di lavoro è rimasto contumace.
Non rilevano, poi, i certificati medici prodotti a sostegno dell'ingiustificatezza del recesso datoriale.
In disparte l'inammissibilità della produzione di documenti nuovi in appello, gli stessi fanno riferimento a giornate diverse da quelle di cui alla contestazione disciplinare per cui l'assenza dal lavoro rimane priva di giustificazioni ed il licenziamento legittimo.
L'appello va pure rigettato in punto di differenze retributive.
Come correttamente argomentato dal giudice di prime cure le allegazioni contenute in ricorso sono effettivamente insufficienti. Non vi è alcun riferimento all'inquadramento ricevuto o alle mansioni svolte, le quali sono state genericamente indicate come di manovale;
non vi è alcun riferimento alla retribuzione percepita in relazione alla quale sono chieste le differenze, né sono chiarite le voci retributive pretese, genericamente indicate come “lavoro ordinario … e ogni altro emolumento retributivo, anche indiretto”. Pure il rinvio a ferie e permessi, nonché ai riposi non riconosciuti è generico in quanto manca ogni riferimento alla quantità, alle giornate nelle quali il godimento sarebbe stato omesso o ai presupposti per la fruizione dei riposi. Sono carenti conteggi, né gli stessi possono essere sostituiti dalla richiesta CTU in quanto, a tali fini, sarebbe stato, preventivamente necessario che il ricorrente chiarisse il titolo delle somme pretese.
L'appello, pertanto, va rigettato. Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione dell'appellata.
Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte così decide:
rigetta l'appello;
nulla sulle spese;
CU come in motivazione.
Napoli, 6.3.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Raffaella Genovese