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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/03/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6321/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Benvenuti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6321/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] Parte_1
Avv. Fabrizio Fusco
PARTE ATTRICE
Contro
(C.F. – P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
tempore
Avv. Paolo Maria Chersevani
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note di udienza depositate dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.03.2024 ha evocato in Parte_1
giudizio deducendo: - che in data 25.11.2022, alle ore 21:00 circa, si trovava insieme Controparte_1
alla moglie, sig.ra a bordo di un vaporetto A.C.T.V. – “imbarcazione Modello Serie Parte_2
90” - che percorreva il tratto dalla fermata di Rialto a quella di Ca' d'Oro in Venezia – Canal Grande;
- che “i vaporetti adibiti al trasporto pubblico lagunare, all'incirca a mezza barca, tra la cabina di pilotaggio a prua e la zona coperta situata a poppa, hanno una ampia zona libera e priva di qualsivoglia mezzo di sostegno per i passeggeri che, peraltro, sono costretti ad occupare proprio questa zona”; - che “in dette imbarcazioni, lungo le due murate di questa zona priva di qualsivoglia appoggio, sono ubicati i portelloni scorrevoli utilizzati per l'imbarco e lo sbarco di merci e passeggeri”; - che “questi vaporetti adibiti al trasporto pubblico lagunare hanno una capienza di 210 passeggeri e solo 55 posti a sedere, per cui nelle ore di punta ben oltre 150 passeggeri viaggiano in pagina 1 di 7 piedi e la maggior parte nella zona centrale dell'imbarcazione, libera dai sedili e privi di qualsivoglia appoggio”; - che “pertanto la quasi totalità dei passeggeri è obbligata a viaggiare nel predetto spazio privo di appigli ed appoggi, ubicato tra la cabina di pilotaggio e la cabina coperta situata a poppa”; - che “il tempo di sosta dei vaporetti ai pontoni di ormeggio delle fermate è non solo estremamente ristretto, ma anche necessariamente diviso in due distinti momenti in quanto, dovendosi eseguire lo sbarco ed imbarco dei passeggeri dallo stesso ed unico portellone, questi devono sbarcare in modo rapido per non trovarsi intralciati da quelli che, a loro volta, salgono a bordo”; - che “quindi i passeggeri, al fine di prepararsi allo sbarco ed in previsione di questo, sono obbligati a sostare, in precario equilibrio, nel predetto spazio aperto e privo di appoggi”; - che “i vaporetti attualmente in servizio, denominati Serie 90, sono imbarcazioni soggette ad un accentuato rollio che viene particolarmente esasperato al momento dell'accosto al pontone di ormeggio delle fermate”; - di essersi portato “in prossimità del portellone laterale onde predisporsi allo sbarco” “approssimandosi la fermata di arrivo Ca' d'Oro”; - di essere caduto “rovinosamente sul ponte della imbarcazione, sbattendo violentemente con la parte dx del bacino”, “al momento dell'attracco e del conseguente urto della fiancata dell'imbarcazione contro il pontone e del conseguente movimento di oscillazione della massa dei passeggeri”; - di essere stato trasportato in ambulanza, intervenuti i soccorsi, presso l'Ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia;
- di essere stato trasferito, la sera del 26.11.2022, all'Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli di Napoli dove è giunto in data 27.11.2022; - che in seguito ad accertamenti clinici e radiografici veniva riscontrata la frattura del collo femorale destro;
- di essere stato sottoposto in data 28.11.2022 ad operazione chirurgica con impianto di protesi totale all'anca destra;
- che in data 03.12.2022 veniva dimesso con diagnosi di “frattura sottocapitata femore destro” trattata con “protesi totale anca destra pinnacle actis”; - di avere sostenuto durante il periodo post operatorio “diversi cicli di fisiokinesi terapia”; - di essere costretto “in seguito all'evento”, a causa della limitazione alla deambulazione, ad utilizzare il bastone;
- che i postumi dell'incidente possono essere così descritti: “invalidità temporanea totale (30 giorni), invalidità temporanea parziale al 75%
(25 giorni), invalidità temporanea parziale al 50% (30 giorni), invalidità temporanea parziale al 25%
(40 giorni), danno biologico quale lesione dell'integrità fisica nella misura del 16%, danno morale per la grave sofferenza e danno alla vita di relazione;
- che il danno da lesioni sofferto deve essere quantificato in € 62.311,25; - che il danno patrimoniale deve essere quantificato in € 15.750,15”; - di avere inviato con PEC del 30.12.2022 ad invito “alla stipula di una convenzione di CP_1 negoziazione assistita”; - che quest'ultima non ha riscontrato l'invito, comunicando in data 31.01.2023 di aver trasmesso “l'intera pratica” ad - che quest'ultima con PEC del 02.03.2023 Controparte_2
respingeva qualsiasi richiesta risarcitoria per mancanza di responsabilità in capo ad CP_1
pagina 2 di 7 Tanto premesso, ha dunque chiesto accertarsi la responsabilità di quest'ultima per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per complessivi € 78.061,40, con vittoria di spese di lite.
Si è costituita contestando in fatto ed in diritto la domanda attorea ed esponendo - che Controparte_1 parte attrice non ha specificato quale sia il titolo dell'invocata responsabilità, extracontrattuale o contrattuale;
- nel primo caso, deducendo che dovrebbe venire chiamata in causa la società assicuratrice del mezzo ex art. 144 Cod. Ass.; nel secondo, eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto ex art. 418 Cod. Nav. non essendo, successivamente all'invito alla negoziazione assistita, stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione;
- in ogni caso, che non è “presente [agli atti] alcun titolo di viaggio regolarmente acquistato per il giorno dell'asserito sinistro”; - che non è provata la ricostruzione dei fatti allegati né forniti elementi in ragione dei quali poter affermare la propria responsabilità; in subordine, contestando la pretesa risarcitoria in quanto eccessiva.
Ciò premesso A.C.T.V. ha concluso chiedendo accertarsi l'intervenuta prescrizione del diritto e, in via subordinata, respingersi la domanda attorea perché infondata;
in via ulteriormente subordinata, chiedendo liquidarsi all'attore esclusivamente i danni causalmente ricollegati al sinistro che verranno provati, in ogni caso con vittoria di spese.
Nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, anche in via istruttoria.
In particolare parte attrice ha: - argomentato in merito alla responsabilità del vettore ex art. 1681 c.c. avente ad oggetto l'assicurazione dell' “incolumità e [del]l'integrità fisica dei passeggeri durante il viaggio, per cui in capo al passeggero che ha subito un danno durante il trasporto a destinazione sorge il diritto al risarcimento del danno patito, con correlata responsabilità di tipo contrattuale in capo al vettore, così come previsto dall'art. 1681 c.c.”; - chiesto, “viste le eccezioni sollevate dalla avversa difesa” assegnarsi “termine, previa fissazione della prossima udienza, per la chiamata in causa della società UNIPOL ass.ni in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale società che risultava coprire il rischio della convenuta all'epoca dei fatti per cui è causa” CP_1
ex art. 144 Cod. Ass.; - dedotto che “ad ogni imbarcadero, sono presenti porte scorrevoli automatiche che si aprono solo con la lettura ottica di valido titolo di viaggio, ragion per cui a meno di una specifica e provata contestazione, è presumibilmente provato che l'attore fosse in possesso di valido biglietto, diversamente lo sportello di accesso all'imbarcadero non si sarebbe aperto”; - dedotto che
“il biglietto era nella tasca dei pantaloni” dell'odierno attore ed è andato “perso quando all'ospedale, per poter procedere alle prime cure dell'infortunato il personale del Pronto Soccorso, .. dovette tagliare quei pantaloni che furono quindi gettati via”; - argomentato in merito alla conformazione dell'
“imbarcazione” e dedotto la “responsabilità dell'equipaggio per una manovra brusca di accosto al
pagina 3 di 7 pontone della fermata, che ha comportato una sorta di “rimbalzo” dell'imbarcazione” in ragione della quale “appare evidente la responsabilità della armatrice per avere messo in esercizio nel trasporto pubblico una imbarcazione priva di validi mezzi di sostegno per i passeggeri”; - l'essere
“assolutamente notorio che almeno la metà delle volte i vaporetti nell'accostare al pontone delle fermate hanno dei violenti scossoni”; - che nel caso di specie “il seppur piccolo gruppo di passeggeri apprestatisi allo sbarco ondeggiò e questo brusco movimento comportò la caduta dell'attore”; - quanto all'eccezione di prescrizione ex art. 418 Cod. Nav., dedotto che “il fatto dannoso risulta essere avvenuto in data 25/11/2022 e già in data 30/12/2022” è stata inviata “alla armatrice invito CP_1
alla stipula di convenzione di negoziazione assistita”; - invocato il primato del diritto dell'UE in ragione del quale dovrebbe trovare applicazione l'art. 16 del Regolamento UE 392/2009 “che, in caso di lesioni personali, ha stabilito un termine di prescrizione biennale decorrente dalla data dello sbarco del passeggero” e venire dunque disapplicata la normativa interna confliggente.
Parte convenuta ha ribadito: - l'eccezione formulata di prescrizione del diritto, “atteso che dalla documentazione versata in giudizio l'unico atto interruttivo presente è l'invito a negoziazione assistita del 30.12.2022. Il seguente atto idoneo è la citazione, notificata in data 22.3.2024”, ovvero oltre il termine semestrale di cui al Cod. Nav. (art. 418); - la mancata puntuale allegazione del fatto illecito stante la genericità di quanto dedotto da parte avversaria.
Con ordinanza emessa in data 16.10.2024, sono state rigettate le istanze di prova orale.
Ritenuta la causa matura per decisione è stata fissata udienza ex art. 281 quinques c.p.c. in data
27.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte, assegnando termini ex art. 189 c.p.c.
Negli scritti conclusivi parte attrice ha dedotto che il danno derivato ad un passeggero da una “errata manovra nella conduzione della nave”, rientra nella disciplina di cui all'art. 409 Cod. nav. che prevede, all'art. 418 una prescrizione semestrale, non operante nel caso di specie perché - essendone derivate
“lesioni personali al passeggero” - il fatto integra gli estremi di reato (lesioni colpose) con conseguente applicazione della disposizione di cui all'art. 2947 comma 3 c.c..
Parte convenuta ha confermato le argomentazioni già dedotte anche sia in punto di prescrizione dell'azione.
***
La domanda proposta è qualificabile come domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Ai fini dell'applicazione del suddetto regime di responsabilità, non è dirimente la mancata dimostrazione del possesso del titolo di trasporto (nel caso di specie non prodotto) - circostanza pagina 4 di 7 incidente sulla regolarità amministrativa del servizio reso in favore del passeggero - rilevando, sul piano civilistico, l'instaurazione del rapporto conseguente all'ingresso del trasportato nel mezzo.
Dagli elementi agli atti puo' ritenersi dimostrata la presenza dell'odierno attore, in data 25.11.2022, nel vaporetto in servizio nel tratto compreso tra la fermata di Rialto a quella di Ca' d'Oro CP_1
(Venezia - Canal Grande), né il convenuto ha specificamente contestato la circostanza, essendosi limitato ad evidenziare la mancata prova dei fatti costitutivi della domanda.
Parte attrice ha prodotto (doc. 1) le condizioni generali che regolano il servizio di Trasporto Pubblico
Locale, prestato da per il tramite della propria società Controparte_3 collegata (entrambe “vettore”) deducendo che il suddetto “regolamento di trasporto, Controparte_1
.. adottato dalla società, è accettato dal passeggero al momento dell'imbarco” ed evidenziato che grava sul predetto vettore la responsabilità di cui all'art. 1681 c.c., in ragione del quale incombe su quest'ultimo la tutela dell' “incolumità e [del]l'integrità fisica dei passeggeri durante il viaggio”, assumendone la violazione nel caso di specie.
Il convenuto ha eccepito il decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 418 Codice della
Navigazione ai sensi del quale i diritti derivanti dal contratto di trasporto marittimo di persone e di bagagli non registrati si prescrivono con il decorso di sei mesi dall'arrivo a destinazione del passeggero o, in caso di mancato arrivo, dal giorno in cui il passeggero sarebbe dovuto arrivare.
L'eccezione è fondata. Infatti, tra l'atto interruttivo della prescrizione (invito alla negoziazione assistita come da PEC inviata in data 30.12.2022 (docc. 14 -15-16) – negativamente riscontrata da CP_2
in data 2.3.2023) e la notifica dell'atto di citazione (22.3.2024 – doc. 1), è decorso un termine superiore ai sei mesi (ed invero superiore ad un anno).
Parte attrice non ha effettuato contestazioni specifiche in merito ad eventuali atti interruttivi successivi a quello di avvio del procedimento di negoziazione assistita, ma ha invocato - giusto disposto di cui all'art. 1 Codice della Navigazione, mancando una regolamentazione specificamente dettata o analogicamente evincibile dalle norme del diritto della navigazione - l'applicazione della disciplina
“speciale” di cui all'art. 2947 terzo comma c.c., con conseguente applicazione del regime prescrizionale piu' lungo per l'azione civile, coincidente con quello previsto per il reato (nel caso di specie “lesioni personali colpose” ex art. 590 c.p.).
Ebbene, il suddetto regime prescrizionale non puo' trovare applicazione nel caso di specie per carenza di allegazione (e prova) di tutti gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, della fattispecie che integrino gli estremi di un fatto-reato (Cassazione civile sez. un., 18/11/2008, n.27337).
Essa ha infatti solo genericamente allegato la condotta dell' “equipaggio” di A.C.T.V. resosi responsabile della “brusca manovra di accosto al pontone della fermata, che ha comportato una sorta
pagina 5 di 7 di “rimbalzo” dell'imbarcazione”, senza altro utilmente aggiungere (né pertanto risultando le prove orali utilmente capitolate), non circostanziando né oggettivamente né soggettivamente le concrete modalità della condotta addebitata alla controparte e rendendo non possibile per il giudice civile accertare incidenter tantum e neppure con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza dell'invocata fattispecie.
Si aggiunga che dalla lettura della documentazione prodotta (doc.
3 - certificato datato 26.11.2022 emesso dall'U.O. Ortopedia e Trumatologia) risulta (“anamnesi”) che l'attore “è stato fatto cadere da un'altra passeggera che aveva perso l'equilibrio” – circostanze sulle quali manca una specifica allegazione negli atti di causa, idonea a fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente, essendosi la parte limitata a dedurre che la caduta è avvenuta “al momento dell'attracco e del conseguente urto della fiancata dell'imbarcazione contro il pontone e del conseguente movimento di oscillazione della massa dei passeggeri”.
Parimenti non è applicabile il regime biennale, altresì, invocato da parte attrice, di cui alla Convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio (art. 16), Allegato I al
Regolamento UE 392/2009, essendo esclusa (art. 2) l'applicabilità del suddetto ai trasporti effettuati con navi passeggeri di classe C e D di cui al Regolamento 98/18/CE (ora Regolamento 2009/45/CE) adibite a viaggi in ambito nazionale, che rimangono assoggettati alla disciplina di cui al Codice della
Navigazione.
In carenza di specifica allegazione in punto di condotta integrante il fatto illecito, l' elemento soggettivo (doloso o colposo) ed il nesso causale rispetto all'evento, non risulta infine possibile riqualificare la domanda in termini di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.), cui conseguirebbe l'applicazione del piu' lungo regime prescrizionale ad esso proprio.
La domanda va pertanto rigettata per essere il relativo diritto prescritto.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Con riguardo alle spese di lite, si liquidano ex art. 91 c.p.c. nei confronti della parte soccombente ex
DM 55/2014. Nel caso di mancato accoglimento della domanda, come noto, ai fini della liquidazione occorre far riferimento allo scaglione tariffario corrispondente al valore della controversia, determinato sulla base del criterio del disputatum (ossia quanto è richiesto nell'atto introduttivo del giudizio o nell'atto di impugnazione della sentenza - cfr. C. 6969/2023).
Va applicato pertanto lo scaglione compreso tra € 52.000,00 e € 260.000,00, nei valori minimi alla luce della bassa complessità della controversia.
pagina 6 di 7 Si liquidano dunque € 7.052,00 a titolo di onorario, dei quali € 1.276, 00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835, 00 per la fase di trattazione, € 2.127, 00 per la fase decisionale), oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta la domanda;
condanna a rifondere a in persona del l.r.p.t. le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che si quantificano in € 7.052, 00 a titolo di onorario, oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
Cosi deciso in Venezia il 24.3.2025
Il Giudice Federica Benvenuti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Benvenuti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6321/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] Parte_1
Avv. Fabrizio Fusco
PARTE ATTRICE
Contro
(C.F. – P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
tempore
Avv. Paolo Maria Chersevani
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note di udienza depositate dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.03.2024 ha evocato in Parte_1
giudizio deducendo: - che in data 25.11.2022, alle ore 21:00 circa, si trovava insieme Controparte_1
alla moglie, sig.ra a bordo di un vaporetto A.C.T.V. – “imbarcazione Modello Serie Parte_2
90” - che percorreva il tratto dalla fermata di Rialto a quella di Ca' d'Oro in Venezia – Canal Grande;
- che “i vaporetti adibiti al trasporto pubblico lagunare, all'incirca a mezza barca, tra la cabina di pilotaggio a prua e la zona coperta situata a poppa, hanno una ampia zona libera e priva di qualsivoglia mezzo di sostegno per i passeggeri che, peraltro, sono costretti ad occupare proprio questa zona”; - che “in dette imbarcazioni, lungo le due murate di questa zona priva di qualsivoglia appoggio, sono ubicati i portelloni scorrevoli utilizzati per l'imbarco e lo sbarco di merci e passeggeri”; - che “questi vaporetti adibiti al trasporto pubblico lagunare hanno una capienza di 210 passeggeri e solo 55 posti a sedere, per cui nelle ore di punta ben oltre 150 passeggeri viaggiano in pagina 1 di 7 piedi e la maggior parte nella zona centrale dell'imbarcazione, libera dai sedili e privi di qualsivoglia appoggio”; - che “pertanto la quasi totalità dei passeggeri è obbligata a viaggiare nel predetto spazio privo di appigli ed appoggi, ubicato tra la cabina di pilotaggio e la cabina coperta situata a poppa”; - che “il tempo di sosta dei vaporetti ai pontoni di ormeggio delle fermate è non solo estremamente ristretto, ma anche necessariamente diviso in due distinti momenti in quanto, dovendosi eseguire lo sbarco ed imbarco dei passeggeri dallo stesso ed unico portellone, questi devono sbarcare in modo rapido per non trovarsi intralciati da quelli che, a loro volta, salgono a bordo”; - che “quindi i passeggeri, al fine di prepararsi allo sbarco ed in previsione di questo, sono obbligati a sostare, in precario equilibrio, nel predetto spazio aperto e privo di appoggi”; - che “i vaporetti attualmente in servizio, denominati Serie 90, sono imbarcazioni soggette ad un accentuato rollio che viene particolarmente esasperato al momento dell'accosto al pontone di ormeggio delle fermate”; - di essersi portato “in prossimità del portellone laterale onde predisporsi allo sbarco” “approssimandosi la fermata di arrivo Ca' d'Oro”; - di essere caduto “rovinosamente sul ponte della imbarcazione, sbattendo violentemente con la parte dx del bacino”, “al momento dell'attracco e del conseguente urto della fiancata dell'imbarcazione contro il pontone e del conseguente movimento di oscillazione della massa dei passeggeri”; - di essere stato trasportato in ambulanza, intervenuti i soccorsi, presso l'Ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia;
- di essere stato trasferito, la sera del 26.11.2022, all'Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli di Napoli dove è giunto in data 27.11.2022; - che in seguito ad accertamenti clinici e radiografici veniva riscontrata la frattura del collo femorale destro;
- di essere stato sottoposto in data 28.11.2022 ad operazione chirurgica con impianto di protesi totale all'anca destra;
- che in data 03.12.2022 veniva dimesso con diagnosi di “frattura sottocapitata femore destro” trattata con “protesi totale anca destra pinnacle actis”; - di avere sostenuto durante il periodo post operatorio “diversi cicli di fisiokinesi terapia”; - di essere costretto “in seguito all'evento”, a causa della limitazione alla deambulazione, ad utilizzare il bastone;
- che i postumi dell'incidente possono essere così descritti: “invalidità temporanea totale (30 giorni), invalidità temporanea parziale al 75%
(25 giorni), invalidità temporanea parziale al 50% (30 giorni), invalidità temporanea parziale al 25%
(40 giorni), danno biologico quale lesione dell'integrità fisica nella misura del 16%, danno morale per la grave sofferenza e danno alla vita di relazione;
- che il danno da lesioni sofferto deve essere quantificato in € 62.311,25; - che il danno patrimoniale deve essere quantificato in € 15.750,15”; - di avere inviato con PEC del 30.12.2022 ad invito “alla stipula di una convenzione di CP_1 negoziazione assistita”; - che quest'ultima non ha riscontrato l'invito, comunicando in data 31.01.2023 di aver trasmesso “l'intera pratica” ad - che quest'ultima con PEC del 02.03.2023 Controparte_2
respingeva qualsiasi richiesta risarcitoria per mancanza di responsabilità in capo ad CP_1
pagina 2 di 7 Tanto premesso, ha dunque chiesto accertarsi la responsabilità di quest'ultima per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per complessivi € 78.061,40, con vittoria di spese di lite.
Si è costituita contestando in fatto ed in diritto la domanda attorea ed esponendo - che Controparte_1 parte attrice non ha specificato quale sia il titolo dell'invocata responsabilità, extracontrattuale o contrattuale;
- nel primo caso, deducendo che dovrebbe venire chiamata in causa la società assicuratrice del mezzo ex art. 144 Cod. Ass.; nel secondo, eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto ex art. 418 Cod. Nav. non essendo, successivamente all'invito alla negoziazione assistita, stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione;
- in ogni caso, che non è “presente [agli atti] alcun titolo di viaggio regolarmente acquistato per il giorno dell'asserito sinistro”; - che non è provata la ricostruzione dei fatti allegati né forniti elementi in ragione dei quali poter affermare la propria responsabilità; in subordine, contestando la pretesa risarcitoria in quanto eccessiva.
Ciò premesso A.C.T.V. ha concluso chiedendo accertarsi l'intervenuta prescrizione del diritto e, in via subordinata, respingersi la domanda attorea perché infondata;
in via ulteriormente subordinata, chiedendo liquidarsi all'attore esclusivamente i danni causalmente ricollegati al sinistro che verranno provati, in ogni caso con vittoria di spese.
Nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, anche in via istruttoria.
In particolare parte attrice ha: - argomentato in merito alla responsabilità del vettore ex art. 1681 c.c. avente ad oggetto l'assicurazione dell' “incolumità e [del]l'integrità fisica dei passeggeri durante il viaggio, per cui in capo al passeggero che ha subito un danno durante il trasporto a destinazione sorge il diritto al risarcimento del danno patito, con correlata responsabilità di tipo contrattuale in capo al vettore, così come previsto dall'art. 1681 c.c.”; - chiesto, “viste le eccezioni sollevate dalla avversa difesa” assegnarsi “termine, previa fissazione della prossima udienza, per la chiamata in causa della società UNIPOL ass.ni in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale società che risultava coprire il rischio della convenuta all'epoca dei fatti per cui è causa” CP_1
ex art. 144 Cod. Ass.; - dedotto che “ad ogni imbarcadero, sono presenti porte scorrevoli automatiche che si aprono solo con la lettura ottica di valido titolo di viaggio, ragion per cui a meno di una specifica e provata contestazione, è presumibilmente provato che l'attore fosse in possesso di valido biglietto, diversamente lo sportello di accesso all'imbarcadero non si sarebbe aperto”; - dedotto che
“il biglietto era nella tasca dei pantaloni” dell'odierno attore ed è andato “perso quando all'ospedale, per poter procedere alle prime cure dell'infortunato il personale del Pronto Soccorso, .. dovette tagliare quei pantaloni che furono quindi gettati via”; - argomentato in merito alla conformazione dell'
“imbarcazione” e dedotto la “responsabilità dell'equipaggio per una manovra brusca di accosto al
pagina 3 di 7 pontone della fermata, che ha comportato una sorta di “rimbalzo” dell'imbarcazione” in ragione della quale “appare evidente la responsabilità della armatrice per avere messo in esercizio nel trasporto pubblico una imbarcazione priva di validi mezzi di sostegno per i passeggeri”; - l'essere
“assolutamente notorio che almeno la metà delle volte i vaporetti nell'accostare al pontone delle fermate hanno dei violenti scossoni”; - che nel caso di specie “il seppur piccolo gruppo di passeggeri apprestatisi allo sbarco ondeggiò e questo brusco movimento comportò la caduta dell'attore”; - quanto all'eccezione di prescrizione ex art. 418 Cod. Nav., dedotto che “il fatto dannoso risulta essere avvenuto in data 25/11/2022 e già in data 30/12/2022” è stata inviata “alla armatrice invito CP_1
alla stipula di convenzione di negoziazione assistita”; - invocato il primato del diritto dell'UE in ragione del quale dovrebbe trovare applicazione l'art. 16 del Regolamento UE 392/2009 “che, in caso di lesioni personali, ha stabilito un termine di prescrizione biennale decorrente dalla data dello sbarco del passeggero” e venire dunque disapplicata la normativa interna confliggente.
Parte convenuta ha ribadito: - l'eccezione formulata di prescrizione del diritto, “atteso che dalla documentazione versata in giudizio l'unico atto interruttivo presente è l'invito a negoziazione assistita del 30.12.2022. Il seguente atto idoneo è la citazione, notificata in data 22.3.2024”, ovvero oltre il termine semestrale di cui al Cod. Nav. (art. 418); - la mancata puntuale allegazione del fatto illecito stante la genericità di quanto dedotto da parte avversaria.
Con ordinanza emessa in data 16.10.2024, sono state rigettate le istanze di prova orale.
Ritenuta la causa matura per decisione è stata fissata udienza ex art. 281 quinques c.p.c. in data
27.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte, assegnando termini ex art. 189 c.p.c.
Negli scritti conclusivi parte attrice ha dedotto che il danno derivato ad un passeggero da una “errata manovra nella conduzione della nave”, rientra nella disciplina di cui all'art. 409 Cod. nav. che prevede, all'art. 418 una prescrizione semestrale, non operante nel caso di specie perché - essendone derivate
“lesioni personali al passeggero” - il fatto integra gli estremi di reato (lesioni colpose) con conseguente applicazione della disposizione di cui all'art. 2947 comma 3 c.c..
Parte convenuta ha confermato le argomentazioni già dedotte anche sia in punto di prescrizione dell'azione.
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La domanda proposta è qualificabile come domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Ai fini dell'applicazione del suddetto regime di responsabilità, non è dirimente la mancata dimostrazione del possesso del titolo di trasporto (nel caso di specie non prodotto) - circostanza pagina 4 di 7 incidente sulla regolarità amministrativa del servizio reso in favore del passeggero - rilevando, sul piano civilistico, l'instaurazione del rapporto conseguente all'ingresso del trasportato nel mezzo.
Dagli elementi agli atti puo' ritenersi dimostrata la presenza dell'odierno attore, in data 25.11.2022, nel vaporetto in servizio nel tratto compreso tra la fermata di Rialto a quella di Ca' d'Oro CP_1
(Venezia - Canal Grande), né il convenuto ha specificamente contestato la circostanza, essendosi limitato ad evidenziare la mancata prova dei fatti costitutivi della domanda.
Parte attrice ha prodotto (doc. 1) le condizioni generali che regolano il servizio di Trasporto Pubblico
Locale, prestato da per il tramite della propria società Controparte_3 collegata (entrambe “vettore”) deducendo che il suddetto “regolamento di trasporto, Controparte_1
.. adottato dalla società, è accettato dal passeggero al momento dell'imbarco” ed evidenziato che grava sul predetto vettore la responsabilità di cui all'art. 1681 c.c., in ragione del quale incombe su quest'ultimo la tutela dell' “incolumità e [del]l'integrità fisica dei passeggeri durante il viaggio”, assumendone la violazione nel caso di specie.
Il convenuto ha eccepito il decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 418 Codice della
Navigazione ai sensi del quale i diritti derivanti dal contratto di trasporto marittimo di persone e di bagagli non registrati si prescrivono con il decorso di sei mesi dall'arrivo a destinazione del passeggero o, in caso di mancato arrivo, dal giorno in cui il passeggero sarebbe dovuto arrivare.
L'eccezione è fondata. Infatti, tra l'atto interruttivo della prescrizione (invito alla negoziazione assistita come da PEC inviata in data 30.12.2022 (docc. 14 -15-16) – negativamente riscontrata da CP_2
in data 2.3.2023) e la notifica dell'atto di citazione (22.3.2024 – doc. 1), è decorso un termine superiore ai sei mesi (ed invero superiore ad un anno).
Parte attrice non ha effettuato contestazioni specifiche in merito ad eventuali atti interruttivi successivi a quello di avvio del procedimento di negoziazione assistita, ma ha invocato - giusto disposto di cui all'art. 1 Codice della Navigazione, mancando una regolamentazione specificamente dettata o analogicamente evincibile dalle norme del diritto della navigazione - l'applicazione della disciplina
“speciale” di cui all'art. 2947 terzo comma c.c., con conseguente applicazione del regime prescrizionale piu' lungo per l'azione civile, coincidente con quello previsto per il reato (nel caso di specie “lesioni personali colpose” ex art. 590 c.p.).
Ebbene, il suddetto regime prescrizionale non puo' trovare applicazione nel caso di specie per carenza di allegazione (e prova) di tutti gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, della fattispecie che integrino gli estremi di un fatto-reato (Cassazione civile sez. un., 18/11/2008, n.27337).
Essa ha infatti solo genericamente allegato la condotta dell' “equipaggio” di A.C.T.V. resosi responsabile della “brusca manovra di accosto al pontone della fermata, che ha comportato una sorta
pagina 5 di 7 di “rimbalzo” dell'imbarcazione”, senza altro utilmente aggiungere (né pertanto risultando le prove orali utilmente capitolate), non circostanziando né oggettivamente né soggettivamente le concrete modalità della condotta addebitata alla controparte e rendendo non possibile per il giudice civile accertare incidenter tantum e neppure con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza dell'invocata fattispecie.
Si aggiunga che dalla lettura della documentazione prodotta (doc.
3 - certificato datato 26.11.2022 emesso dall'U.O. Ortopedia e Trumatologia) risulta (“anamnesi”) che l'attore “è stato fatto cadere da un'altra passeggera che aveva perso l'equilibrio” – circostanze sulle quali manca una specifica allegazione negli atti di causa, idonea a fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente, essendosi la parte limitata a dedurre che la caduta è avvenuta “al momento dell'attracco e del conseguente urto della fiancata dell'imbarcazione contro il pontone e del conseguente movimento di oscillazione della massa dei passeggeri”.
Parimenti non è applicabile il regime biennale, altresì, invocato da parte attrice, di cui alla Convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio (art. 16), Allegato I al
Regolamento UE 392/2009, essendo esclusa (art. 2) l'applicabilità del suddetto ai trasporti effettuati con navi passeggeri di classe C e D di cui al Regolamento 98/18/CE (ora Regolamento 2009/45/CE) adibite a viaggi in ambito nazionale, che rimangono assoggettati alla disciplina di cui al Codice della
Navigazione.
In carenza di specifica allegazione in punto di condotta integrante il fatto illecito, l' elemento soggettivo (doloso o colposo) ed il nesso causale rispetto all'evento, non risulta infine possibile riqualificare la domanda in termini di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.), cui conseguirebbe l'applicazione del piu' lungo regime prescrizionale ad esso proprio.
La domanda va pertanto rigettata per essere il relativo diritto prescritto.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Con riguardo alle spese di lite, si liquidano ex art. 91 c.p.c. nei confronti della parte soccombente ex
DM 55/2014. Nel caso di mancato accoglimento della domanda, come noto, ai fini della liquidazione occorre far riferimento allo scaglione tariffario corrispondente al valore della controversia, determinato sulla base del criterio del disputatum (ossia quanto è richiesto nell'atto introduttivo del giudizio o nell'atto di impugnazione della sentenza - cfr. C. 6969/2023).
Va applicato pertanto lo scaglione compreso tra € 52.000,00 e € 260.000,00, nei valori minimi alla luce della bassa complessità della controversia.
pagina 6 di 7 Si liquidano dunque € 7.052,00 a titolo di onorario, dei quali € 1.276, 00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835, 00 per la fase di trattazione, € 2.127, 00 per la fase decisionale), oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta la domanda;
condanna a rifondere a in persona del l.r.p.t. le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che si quantificano in € 7.052, 00 a titolo di onorario, oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
Cosi deciso in Venezia il 24.3.2025
Il Giudice Federica Benvenuti
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