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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 16/10/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2241/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Silvia Lubrano ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2241 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
1. - nato a [...], New Jersey (Stati Uniti di America) il 14/11/1952, Controparte_1 cittadino statunitense, residente in 572 Melissa Lane, State College, PA 16803 (Stati Uniti di America);
2. - nato a [...], Wisconsin, (Stati Uniti di America) il Parte_1
22/04/1991, cittadino statunitense, residente in 6427 Birchleigh Circle, Alexandria, VA, 22315 (Stati Uniti di America); 3. -, nata a [...], Missouri (Stati Uniti di America) il 29/03/1986, Parte_2 cittadina statunitense, residente in 119 Ridge Ave, State College, PA 16802 (Stati Uniti di America) in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori: 4. nata il [...] a [...], PA, (Stati Uniti di America), e 5. Controparte_2 nata State Collage, PA, entrambi cittadini statunitensi e Controparte_3 residenti in 119 Ridge Ave, State College, PA 16802 (Stati Uniti di America); rappresentati e difesi dall'avv. Liborio Giambrone (pec: e Email_1 dall'avv. Stabilito Peter Edward Sockler (pec: del Foro di Palermo, che agisce Email_2
d'intesa con l'avv. Liborio Giambrone ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo sito in Palermo, via Della Libertà n. 37/i;
(parte ricorrente)
contro
:
, in persona del ministro pro tempore; Controparte_4
(convenuto contumace)
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., l'odierno ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative Controparte_4 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 15 settembre 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede che ha apposto il proprio visto.
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, essi hanno puntualmente documentato la linea di discendenza dall'avo
, nato in [...] e precisamente a Riccia (CB) il 30/05/1865, Persona_1 successivamente emigrato negli Stati Uniti d'America ove si naturalizzavo cittadino statunitense in data 28/02/1922, come da certificato di naturalizzazione in atti (doc.3).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- Da , alla di lui figlia nata il [...]; Persona_1 Persona_2
- Da al di lei figlio nato il [...]; Persona_2 Controparte_1
- Da al di lui figlio nato il [...] (odierno Controparte_1 Controparte_1 ricorrente);
- ai di lui figli: Controparte_1
• nato il [...] (odierno ricorrente); Parte_1
• nata il [...] (odierna ricorrente); Parte_2
- Da ai di lei figli: Parte_2
• nata il [...] (odierna ricorrente); Controparte_2
• nato il [...] (odierno ricorrente). Controparte_3
Risulta che l'avo si naturalizzava cittadino statunitense nel 1922. Persona_1
2 A tal proposito occorre dar conto dell'art. 12 della L. n. 555/1912 che prevedeva, tra l'altro: “I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”.
Sul punto, con la recente sentenza n. 454/2024, la Corte di Cassazione ha statuito che, in applicazione dell'art.12 della l. n. 555/1912, nelle ipotesi di naturalizzazione del genitore durante la minore età del figlio, anche il figlio veniva a perdere la cittadinanza italiana.
Sennonché nel caso che occupa, la naturalizzazione dell'avo avveniva quando la figlia
[...]
aveva oramai raggiunto la maggiore età, con la conseguente conservazione della Per_2 cittadinanza italiana in capo alla stessa.
Ciò posto, nella linea di discendenza vi è un passaggio di trasmissione della cittadinanza per via materna anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, e segnatamente proprio da
[...] al figlio Persona_2 Controparte_1
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge n. 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 n.1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre 3 effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate nonché dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche a coloro i quali, in base alla legge dell'epoca, non l'avevano acquistata, perché nati anteriormente o successivamente al 1 gennaio 1948, da madre cittadina che aveva, altresì, perduto la propria cittadinanza, in quanto coniugatasi, anteriormente a tale data, con cittadino straniero e, quindi, nel caso di specie, anche a nato Controparte_1 nel 1925 da madre cittadina coniugatasi nel 1920 e, conseguentemente, ai suoi discendenti.
Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'avo
[...] agli odierni ricorrenti non risulta essersi mai interrotta, con conseguente Persona_1 trasmissione, in capo ai medesimi, dello status di cittadini italiani.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo al ricorrente.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo allo stesso, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di Controparte_4 procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione Controparte_4 meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2241/2024, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_4
- dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
- ordina al e, per esso, all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4 - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 15.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Lubrano
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Silvia Lubrano ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2241 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
1. - nato a [...], New Jersey (Stati Uniti di America) il 14/11/1952, Controparte_1 cittadino statunitense, residente in 572 Melissa Lane, State College, PA 16803 (Stati Uniti di America);
2. - nato a [...], Wisconsin, (Stati Uniti di America) il Parte_1
22/04/1991, cittadino statunitense, residente in 6427 Birchleigh Circle, Alexandria, VA, 22315 (Stati Uniti di America); 3. -, nata a [...], Missouri (Stati Uniti di America) il 29/03/1986, Parte_2 cittadina statunitense, residente in 119 Ridge Ave, State College, PA 16802 (Stati Uniti di America) in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori: 4. nata il [...] a [...], PA, (Stati Uniti di America), e 5. Controparte_2 nata State Collage, PA, entrambi cittadini statunitensi e Controparte_3 residenti in 119 Ridge Ave, State College, PA 16802 (Stati Uniti di America); rappresentati e difesi dall'avv. Liborio Giambrone (pec: e Email_1 dall'avv. Stabilito Peter Edward Sockler (pec: del Foro di Palermo, che agisce Email_2
d'intesa con l'avv. Liborio Giambrone ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo sito in Palermo, via Della Libertà n. 37/i;
(parte ricorrente)
contro
:
, in persona del ministro pro tempore; Controparte_4
(convenuto contumace)
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., l'odierno ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative Controparte_4 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 15 settembre 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede che ha apposto il proprio visto.
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, essi hanno puntualmente documentato la linea di discendenza dall'avo
, nato in [...] e precisamente a Riccia (CB) il 30/05/1865, Persona_1 successivamente emigrato negli Stati Uniti d'America ove si naturalizzavo cittadino statunitense in data 28/02/1922, come da certificato di naturalizzazione in atti (doc.3).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- Da , alla di lui figlia nata il [...]; Persona_1 Persona_2
- Da al di lei figlio nato il [...]; Persona_2 Controparte_1
- Da al di lui figlio nato il [...] (odierno Controparte_1 Controparte_1 ricorrente);
- ai di lui figli: Controparte_1
• nato il [...] (odierno ricorrente); Parte_1
• nata il [...] (odierna ricorrente); Parte_2
- Da ai di lei figli: Parte_2
• nata il [...] (odierna ricorrente); Controparte_2
• nato il [...] (odierno ricorrente). Controparte_3
Risulta che l'avo si naturalizzava cittadino statunitense nel 1922. Persona_1
2 A tal proposito occorre dar conto dell'art. 12 della L. n. 555/1912 che prevedeva, tra l'altro: “I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”.
Sul punto, con la recente sentenza n. 454/2024, la Corte di Cassazione ha statuito che, in applicazione dell'art.12 della l. n. 555/1912, nelle ipotesi di naturalizzazione del genitore durante la minore età del figlio, anche il figlio veniva a perdere la cittadinanza italiana.
Sennonché nel caso che occupa, la naturalizzazione dell'avo avveniva quando la figlia
[...]
aveva oramai raggiunto la maggiore età, con la conseguente conservazione della Per_2 cittadinanza italiana in capo alla stessa.
Ciò posto, nella linea di discendenza vi è un passaggio di trasmissione della cittadinanza per via materna anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, e segnatamente proprio da
[...] al figlio Persona_2 Controparte_1
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge n. 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 n.1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre 3 effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate nonché dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche a coloro i quali, in base alla legge dell'epoca, non l'avevano acquistata, perché nati anteriormente o successivamente al 1 gennaio 1948, da madre cittadina che aveva, altresì, perduto la propria cittadinanza, in quanto coniugatasi, anteriormente a tale data, con cittadino straniero e, quindi, nel caso di specie, anche a nato Controparte_1 nel 1925 da madre cittadina coniugatasi nel 1920 e, conseguentemente, ai suoi discendenti.
Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'avo
[...] agli odierni ricorrenti non risulta essersi mai interrotta, con conseguente Persona_1 trasmissione, in capo ai medesimi, dello status di cittadini italiani.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo al ricorrente.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo allo stesso, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di Controparte_4 procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione Controparte_4 meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2241/2024, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_4
- dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
- ordina al e, per esso, all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4 - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 15.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Lubrano
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